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Approfondiamo la questione relativa all'anno di prova per chi è stato assunto in ruolo su posto di sostegno.

Sono una docente che ha avuto con fase B/C l'immissione in ruolo su AD00 ed una supplenza sino al 30/06 su A050. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione? Sono una docente che ha avuto con fase B/C l'immissione in ruolo su A051 ed una supplenza sino al 30/06 su AD00. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?

La risposta è in entrambi casi negativa.

La nota MIUR n. 36167 del 05-11-2015 dispone che la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Pertanto per chi è assunto in ruolo su posto di sostegno I grado e svolge attualmente una supplenza su posto comune II grado (stessa cosa se fosse infanzia e primaria e comunque altro grado o ordine di scuola), non è possibile svolgere l'anno di prova e di formazione. Ciò ovviamente vale anche per chi svolge una supplenza su posto di sostegno ed è assunto in ruolo su posto comune, sempre in diverso ordine e grado di scuola (es. ruolo posto comune infanzia e supplenza su posto di sostegno primaria).

Sono una docente che ha avuto con fase B/C l'immissione in ruolo su AD00 ed una supplenza sino al 30/06 su A043. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione? Sono una docente che ha avuto con fase B/C l'immissione in ruolo su A051 ed una supplenza sino al 30/06 su AD02. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?

Questo è il caso in cui l'anno di prova è possibile, anche se si tratta di supplenza su posto comune e immissione in ruolo su sostegno (o viceversa). Si tratta infatti in entrambi i casi del medesimo ordine e grado di scuola. (A043/AD00 I grado; A051/AD02 II grado).

Nei casi citati l'attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Ho ottenuto un passaggio di ruolo da sostegno I grado (AD00) a sostegno II grado (DOS). Devo ripetere l'anno di prova e di formazione?

La nota MIUR n. 36167 del 05-11-2015 dispone che sono tenuti a svolgere l'anno di prova e di formazione anche i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Quindi si è tenuti in questo caso a svolgere sia l'anno di prova che di formazione.

C'è però a mio avviso una contraddizione. Per i neoassunti che hanno attualmente una supplenza la stessa nota prevede che:

"la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado". "la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria".

Pertanto mentre per i supplenti ciò è possibile, ovvero essere assunti nel I grado su sostegno e poter svolgere l'anno di prova se titolari sempre su sostegno ma II grado (o viceversa), e stessa cosa dicasi ovviamente per infanzia e primaria, per il passaggio di ruolo (quindi per docenti già assunti negli anni precedenti) la nota non contempla esplicitamente tale possibilità che a mio avviso sarebbe "logica".

Pertanto, per il caso in questione, dal momento che si tratta di un passaggio da posto di sostegno a posto di sostegno, anche se per gradi diversi di scuola, dovrebbe valere l'anno di formazione già effettuato nell'anno di immissione in ruolo sul posto di sostegno di I grado e di conseguenza lo stesso non andrebbe ripetuto nel II grado (e viceversa).

Su tale aspetto ci aspettiamo dunque dei chiarimenti. Di conseguenza invitiamo i docenti che si trovino in questa situazione a rivolgersi all'UST/USR di competenza in modo da far inoltrare al MIUR la richiesta di chiarimenti sul caso in questione.

Sono una docente immessa in ruolo l'1/9/2014 su posto comune che lo scorso anno ha rimandato l'anno di prova e di formazione (numero di assenze per malattia/congedi). Ottenuta la sede definitiva a giugno, con decorrenza 1/9/2015, a luglio ho effettuato domanda di utilizzazione sul sostegno avendo la specializzazione. L'1/9/2015 ho quindi preso servizio su sostegno. Posso svolgere ora l'anno di prova e di formazione?

La risposta è positiva.

Giova intanto ricordare che ai sensi dell'art 2 lettera i) del CCNI sulle utilizzazioni, i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione possono chiedere di essere utilizzati su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione. Tale richiesta non richiede il superamento dell'anno di prova.

Trattandosi quindi di stesso grado di istruzione è possibile quindi svolgere l'anno di prova e di formazione anche se assunti su posto comune ma ora utilizzati su posto di sostegno.

A mio avviso in questo caso si potrebbe applicare la parte della nota relativa ai supplenti: "l'attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo."

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Con la nota prot. 11171 del 9 novembre 2015, il MIUR fornisce le indicazioni operative per dare il via alla formazione dei dirigenti e dei nuclei di valutazione, per le quali si dovranno attivare gli USR con l'avvio di specifici seminari regionali rivolti ai dirigenti scolastici

Per l'attuazione di tali seminari di formazione le scuole polo dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

dovranno essere coerenti con il progetti esecutivo dovranno garantire strutture tecnologiche adeguate all'attuazione degli interventi di formazione dovranno essere raggiungibili dalla sede formativa rispetto ai territori cui faranno da riferimento.

La scuola polo a livello regionale , individuata da una apposita commissione, avrà l'incarico di realizzare il piano formativo.

L'USR dovrà pubblicare entro il 14 novembre l'avviso che inviterà le istituzioni scolastiche alla presentazione di specifici progetti entro e non oltre il 23 novembre 2015.

Gli Usr dovranno produrre entro il 30 novembre la seguente documentazione: estremi dell'istituzione scolastica che diventerà scuola polol'avviso regionale per la presentazione dei progettiverbale di esame dei progettidecreto di individuazione della scuola polo.

Tale documentazione dovrà essere presentata all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La legge 107 del 2015 prevede

Valutazione dei dirigenti scolasticiValutazione dei docentiValutazione delle scuoleValutazione degli apprendimenti

I seminari regionali saranno tenuti tra novembre 2015 e febbraio 2016 con interventi della durata di 5 ore e una scaletta comune di riferimento. Ogni intervento avrà lo scopo di fornire un quadro di riferimento per la valutazione a livello nazionale.

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In allegato invio modello di sollecito pagamento stipendio ancora non corrisposto. Atto di diffida e di messa in mora.

Inviare Posta Elettronica Certificata oppure con Raccomandata A/R specifiche:

[1] Il modello può essere inviato via PEC o raccomandata A/R, avendo cura di conservarne copia insieme alle relative ricevute di avvenuto invio/ricezione.

[2] Indicare la Ragioneria Territoriale dello Stato che gestisce i pagamenti degli stipendi dell'interessato/a in relazione al contratto per il quale si chiede il pagamento delle spettanze, ( Alessandria ).

 

Ragioneria territoriale dello Stato di Alessandria

VIA CARDINAL MASSAIA, 2/B - 15100 Alessandria (AL)

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Email PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Guida accettazione proposta, firma contratto, convocazioni e comunicazione supplenza

Il Miur ha inviato nel pomeriggio del 10 novembre tramite Istanze on line 48.794 proposte di assunzione per la Fase C, per l'organico di potenziamento relativo all'a.s. 2015/16. Ci sono 10 giorni di tempo, fino al 20 novembre ore 15.59 per accettare/riufutare la proposta.

Come si accetta la proposta

La proposta si può accettare da subito, anche se si ha ancora un contratto fino all'avente diritto, o nessuna certezza su una eventuale supplenza. Non è necessario comunicare prima la supplenza e poi accettare, il procedimento sarà inverso. Nella pagina personale di Istanze, cui si accede con username e password, è presente il form Buona Scuola - Perfezionamento proposta di assunzione A.S. 2015/2016 - fase c)

L''aspirante docente fase C visualizza:

i dati di nominail pulsante Indietroil pulsante Accetta la nominail pulsante Rinuncia la nominail pulsante Interroga la domanda (che è quella presentata ad agosto)

Si chiede anche di visualizzare, per ciascuna regione, il calendario delle convocazioni per la scelta della sede. Al momento il link rimanda solo ai siti dei rispettivi Uffici Scolastici regionali, nei quali saranno pubblicati gli avvisi per la scelta della sede e la comunicazione della supplenza. In ogni caso tale operazione sarà svolta dopo il 20 novembre, dato che tra il 12 e il 20 novembre gli Uffici territoriali assegneranno i posti di potenziamento alle scuole

Dopo aver accettato la proposta, inserire il codice personale e cliccare su Conferma.
A questo punto nella casella di posta nota al sistema informatico si riceverà una mail di riepilogo. Inoltre nella sezione archivio personale 2015 è presente il documento in formato PDF che costituisce la "ricevuta" comprovante il perfezionamento della proposta di assunzione.

Se invece si vuole rinunciare alla proposta di nomina (ricordiamo che in tal caso si verrà cancellatti da tutte le GaE e Gm alle quali si risulta iscritti) si clicca su Rinuncia, si inserisce il codice personale e analogamente si riceve la mail con la conferma della rinuncia.

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Tra le possibilità di spesa dei 500 euro ai docenti per l'autoformazione c'è anche la possibilità di utilizzarli per corsi di aggiornamento/formazione coerenti con il Piano di miglioramento ed il Piano triennale dell'offerta formativa.

Così, molti collegi docenti stanno deliberando per organizzare corsi di aggiornamento coerenti con il Piano triennale, a volte condotti dallo stesso istituto altre da esperti esterni o agenzie formative.

Gli istituti, quindi, coprirebbero le spese sostenute suddividendo il totale tra i partecipanti al corso attingendo dai 500 euro erogati per la formazione.

Il problema riguarda alcuni aspetti della questione, a partire dal fatto che i docenti dovranno rendicontare, presentare entro il 31 agosto di ciascun anno scontrini, ricevute, fatture per dimostrare la coerenza della spesa con gli obiettivi formativi.

Così, sia nel caso dell'esperto interno sarebbe la scuola ad avere i documenti per la rendicontazione e non sarebbero nominativi per tutti i docenti che hanno partecipato, a meno di un versamento delle quote individuali al bilancio dell'istituto mediante reversale di incasso nominativa.

C'è anche da sottolineare il fatto che il corso di aggiornamento viene considerato valido solo se erogato da un ente accreditato dal Ministero.

Di più facile gestione, invece, un corso organizzato da un ente esterno riconosciuto dal Ministero, che potrebbe erogare documenti utili alla rendicontazione ai singoli docenti, bypassando l'istituzione scolastica.

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La legge del Governo sulla scuola va corretta: per il personale Ata, volutamente escluso, si tratta di coprire un vuoto normativo che non li considera parte essenziale dell'autonomia,  dell'autogoverno delle scuole. L'autonomia è un elemento complessivo e gli ATA ne fanno pienamente parte. I problemi si risolvono solo mettendo insieme le questioni.

Per i profili del personale  ATA deve essere previsto ed adottato l'organico potenziato per le particolarità delle loro azioni che concorrono, negli aspetti didattico educativi e nell'organizzazione tecnica ed amministrativa, alla realizzazione degli obiettivi della scuola autonoma – hanno ribadito i sindacati scuola questa mattina nel corso della manifestazione davanti al Miur.

La vicenda del blocco delle supplenze risente di una visione burocratica e ragioneristica che non porta risparmi veri, ma solo virtuali, quelli veri sono solo i disservizi, sempre che  - aggiunge Turi, segretario generale Uil Scuola – si voglia garantire l'offerta formativa.

Quella di oggi è la riprova che l'amministrazione quando pretende di fare da sola, di fronte alle proteste circostanziate dei lavoratori ATA, non solo mostra di non conoscere i problemi della scuola reale, ma  cosa assai più grave,  mostra la propria impotenza rispetto alle azioni necessarie solo per farla funzionare.

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Sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini da zero a sei anni.
A completamento del documento del coordinamento infanzia: la posizione della UIL

A completamento del documento trasmesso al Capodipartimento Miur ed alle segreterie tecniche del ministro e del sottosegretario Faraone dal Coordinamento nazionale per le politiche dell'infanzia e della sua scuola sulla delega per l'istituzione del sistema integrato per lo 0/6, inviatovi stamane, vi ricordiamo che la UIL scuola ha rappresentato al Miur l'8 ottobre scorso le proprie posizioni sulla delega.
Intendiamo ora ribadirle data la continua mobilitazione di insegnanti e scuole sul tema.

Nel rispetto della migliore tradizione pedagogica occorre per la UIL valorizzare le specificità culturali che le due esperienze, quella rivolta allo 0/3 e quella rivolta al 3/6 hanno maturato nel tempo.

La prima si caratterizza in termini di servizi educativi rivolti ai bambini ed alle famiglie; per la sua qualificazione va superata l'enorme frammentazione di tipologie e titolarità tramite l'individuazione di standard organizzativi di riferimento validi per l'intero territorio nazionale.

La seconda si colloca a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione per i bambini da tre a sei anni, nel quadro della funzione che attraverso la scuola lo stato fornisce ai cittadini.
La frequenza della scuola dell'infanzia va garantita a tutti i bambini tramite la piena generalizzazione ed il superamento delle liste di attesa.
La UIL chiede l'immediata attuazione dell'organico potenziato per correggere gli errori della legge del governo sulla scuola dell'infanzia; i docenti vanno utilizzati per raggiungere questi obiettivi, ristabilire una condizione di pari dignità tra i vari ordine gradi di istruzione e tra insegnanti, come gli altri, infatti, i precari della scuola dell'infanzia hanno maturato il diritto alla stabilizzazione che va riconosciuto al più presto.
La nostra scuola dell'infanzia, considerata una delle migliori esperienze educative in assoluto nel mondo, non può essere riportata indietro di quarantasei anni, ad una dimensione assistenziale..
Il governo non interrompa ancora un percorso continuo di qualificazione esclusivamente sulle spalle degli insegnanti..

Noemi Ranieri Segretaria Nazionale UIL SUOLA

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La Uil Scuola di Alessandria continua nella raccolta dei ricorsi per stabilizzazione posto di lavoro e recupero delle mancate progressioni stipendiali.
E' già a conoscenza di molti che nostri ricorsi sono stati vinti già dal 2010 ed i ricorrenti INDENNIZZATI.

 

Materiale in allegato.

Giovanni Guglielmi

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Stipendio. Dal 23 ottobre per supplenti con nomina annuale e incaricati religione, ancora qualche ritardo per supplenti temporanei

Per gli insegnanti incaricati di religione i problemi tecnici sono superati e il 10 ottobre con emissione speciale NOIPA ha liquidato i cedolini di settembre e ottobre che saranno esigibili rispettivamente in data 21 ottobre per lo stipendio di settembre e, probabilmente, il 23 ottobre per lo stipendio di ottobre;

per i supplenti con nomina annuale che ancora non hanno percepito lo stipendio di settembre i cedolini sono stati liquidati con l'emissione speciale del 10 ottobre e pertanto i pagamenti avverrano nelle medesime date di cui sopra.

per i supplenti nominati dalle scuole su supplenze "brevi e saltuarie" , ieri il Miur ha effettuato lo "scarico" dei contratti inseriti dalle scuole al fine di assegnare sui POS ( finora vuoti ) le somme necessarie a coprire il fabbisogno. L'erogazione delle somme sui POS necessita, come sempre, dell'autorizzazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio e pertanto avverrà non prima della prossima settimana. Solo dopo la disponibilità delle risorse sui POS sarà possibile, per le istituzioni scolastiche, completare la procedura per la liquidazione degli emolumenti al personale.

Dunque, ci sarà ancora da attendere qualche giorno. Certamente va rilevato che anche per quest'anno il Miur non è stato in grado di garantire per i supplenti l'erogazione dello stipendio nei tempi corretti

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Nel caso un supplente sia nominato per orario intero dal lunedì al venerdì e il sabato risulta come "giornata libera" del titolare sostituito, spetta comunque il pagamento di tutta la settimana (compresa quindi la giornata di sabato).

L'Aran con nota del 28 aprile 2008 in risposta a nota prot. A00DGPER/5606 ha chiarito che "la formulazione dell'art. 40, comma 3 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui "nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del Codice civile" trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell'art. 36 della Costituzione. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l'orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa".

Dunque le giornate del sabato e della domenica vanno computate nell'anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici.
Ciò vale anche nel caso la scuola adotti un orario settimanale su 5 giorni (c.d. settimana corta con orario di servizio dal lunedì al venerdì).

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