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Martedì, 06 Ottobre 2015 10:35

Scuola: neoimmessi in ruolo, documenti di rito

Il Personale Docente all'atto della nomina in ruolo ‐ dopo aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ‐ è tenuto ad espletare una serie di adempimenti e presentazione di documenti

OBBLIGATORI che dimostrano i requisiti per l'accesso all'impiego, definiti anche documenti di rito ‐ FACOLTATIVI, istanze da produrre per i propri interessi pensionistici, previdenziali e di carriera.

Documenti obbligatori | di rito

devono dimostrare all'Amministrazione che il neo-immesso in ruolo possiede tutti i requisiti;devono essere presentati entro 30 giorni dall'immissione in ruolo;sono sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

[Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 L.183/2011 sono esenti da bollo].

La Circolare n. 65 del 29/07/2003, al punto "C" definisce i DOCUMENTI DI RITO in:

Documenti di carattere generale: come il certificato di idoneità fisica all'impiego che non è più obbligatorio presentare. In merito si evidenzia la Nota MIUR 1878 del 30/8/13 che pone fine a tale obbligo dall'anno scolastico 2013-14;

Documenti specifici: tra i documenti specifici, si segnala la Dichiarazione dei Servizi - è prevista dall'art. 145 del DPR N. 1092/1973:

va resa anche negativa;può essere integrata entro 2 anni dalla presentazione;rappresenta un elenco di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze:Stato (compreso il servizio militare);Enti Pubblici;Privati;Lavoro autonomoLibero professionista.

Documenti facoltativi | non obbligatori ma di fondamentale importanza:

Domanda di ricostruzione di carriera. Presentazione: dopo la conferma del ruolo.Domanda adesione fondo espero. Presentazione: qualsiasi momento.Domanda di computo/riscatto ai fini della pensione/TFR. Presentazione: qualsiasi momento.Domanda di ricongiunzione/totalizzazione ai fini della pensione. Presentazione: qualsiasi momento.

Domanda di ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera è una procedura che determina la fascia stipendiale di riferimento del CCNL, in seguito alla valutazione del servizio pre-ruolo del personale Docente.

Si ricorda che la R.C. avviene solo "a domanda":

va presentata dopo il periodo di prova (concluso con esito positivo);la domanda va presentata al D.S. della scuola in cui è titolare il personale (DPR 275/99);sono previsti dei termini di prescrizione;va presentata al D.S. in carta libera, allegando la seguente documentazione:Autocertificazione relativa ai servizi per i quali si richiede il riconoscimento.Autocertificazione del titolo di studio.Autocertificazione del certificato di abilitazione.Autocertificazione del certificato di specializzazione.

[Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono più chiedere né rilasciare certificazioni utilizzabili nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni].

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Lunedì, 05 Ottobre 2015 10:08

Ricostruzione di carriera: le nuove norme

Nella legge 107  comma 209 è stata inserita una norma che porta novità nei termini e nella modalità di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera per il personale della scuola in servizio con contratto a tempo indeterminato.

Tale norma dispone che le domande per la ricostruzione di carriera devono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1 settembre e il 31 dicembre, mentre in precedenza poteva essere presentata in qualsiasi momento dell'anno. La disciplina vigente non viene modificata, invece, per quel che riguarda le modalità per esercitare il diritto al riconoscimento dei servizi.

Per la ricostruzione della carriera i servizi utili sono:

per i docenti i servizi scolastici prestati con contratto a tempo determinato per periodi non inferiori a 180 giorni nel corso di un anno scolasticoper il personale Ata i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto alla richiesta della ricostruzione di carriera essa è decennale mentre l'effetto economico che ne deriva è soggetto a prescrizione quinquennale.

Le istanze presentate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno soggette, entro il successivo 28 febbraio, a comunicazione da parte del ministero dell'Istruzione a quello dell'Economia con la previsione dei costi della ricostruzione stessa.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta si dovrà provvedere all'adozione del provvedimento questo per venire incontro all'esigenza del personale neo immesso di percepire uno stipendio che tenga conto anche del servizio prestato come incaricato nel corso del quale la retribuzione è sempre stata quella iniziale.

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Venerdì, 18 Settembre 2015 11:36

Vademecum sugli aspetti pratici del lavoro a scuola

Guida pratica per chi lavora a scuola

La scheda della Uil Scuola con le informazioni utili per insegnanti e personale Ata

COLLEGIO DOCENTI E PIANO TRIENNALE

In base all'art 3 della legge 107/2015, il Collegio dei docenti è chiamato a definire il piano offerta formativa triennale. La delibera del Collegio deve comprendere la richiesta di organico aggiuntivo funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Il piano triennale assorbe il POF e deve esplicitare la progettazione curricolare,extracurricolare, educativa e organizzativa e indica le discipline e gli insegnamenti tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno all'interno dell'organico dell'autonomia.

Nell piano triennale vanno indicati il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio di Istituto. Inoltre il Collegio è chiamato ad individuare le Funzioni Strumentali previste dal vigente CCNL.

COLLEGIO DOCENTI E COMITATO DI VALUTAZIONE

Il Collegio dei docenti individua due docenti che faranno parte del Comitato di Valutazione.

Il nuovo Comitato di Valutazione previsto dalla Legge 107/2015 è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da tre insegnanti (due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto), e da due rappresentati dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto e da un componente esterno individuato dall'USR.

Il comitato, con la sola presenza dei docenti,ha il compito di valutazione e conferma dei docenti neoassunti.

Individua, inoltre, i criteri per l'attribuzione, da parte del Dirigente Scolastico, di una retribuzione accessoria, in relazione a tre aree della attività professionale dei docenti:

A) qualità insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.

B) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica ,alla documentazione,e alla diffusione di buone pratiche didattiche

C) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

La quota spettante alla singola scuola verrà decisa in corso d'anno scolastico.

Il totale nazionale è di 200.000.000 di Euro,circa un terzo di quanto destinato al Fondo d'istituto.

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Dal 1 settembre 2015 non sarà più possibile conferire esoneri e semi esoneri ai docenti collaboratori dei Dirigenti (legge 190/2014). L'amministrazione ha emanato una nota un atto che ripristina la nomina dei collaboratori "vicari", in situazione di esonero e semi esonero in deroga alle previsioni della legge 190/2014. In totale sono stati accantonati 3143 posti, calcolati in base alla normativa vigente: 80 classi per la scuola primaria; 55 per la scuola secondaria e per gli I.C. e semi esonero, solo per secondarie e IC, con 40 classi. I dirigenti scolastici potranno nominarli in base alle condizioni della scuola. La nomina dei supplenti sarà effettuata fino all'arrivo dell'avente diritto sul posto su cui cade la titolarità del docente individuato. Il corrispondente numero sarà detratto dalla quota delle nomine dall'organico di potenziamento.

Rimangono in vigore tutte le norme relative alla contrattazione di istituto compresa quella che prevede la retribuzione di due collaboratori del Dirigente scolastico.

In base alla legge 107 /2015, il Dirigente Scolastico può individuare all'interno del l'organico dell'autonomia fino al 10% di docenti che lo collaborino nell'attività di supporto organizzativo e didattico della scuola, senza maggiori oneri per la scuola (pagati col FIS attraverso il Contratto di Istituto o con i soldi del " merito").

SCARICA IL DOCUMENTO COMPLETO IN ALLEGATO

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I.C. SERRAVALLE
Si comunica l'invio in allegato dell'elenco nominativo dei docenti convocati per le nomine a tempo determinato, a carico dei Dirigenti Scolastici, su posti di scuola secondaria di I grado (sostegno, classi di concorso, spezzoni superiori a 6h).
Si ricorda che le operazioni di nomina si svolgeranno mercoledì 16 settembre alle ore 14,00 presso la scuola Vochieri p.zza M. D'Azeglio 15 Alessandria.

File in allegato.

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Lunedì, 14 Settembre 2015 10:46

Scuola: utilizzazioni Liceo musicale

In allegato il prospetto utilizzazioni per il liceo musicale di Alessandria.

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Giovedì, 10 Settembre 2015 10:54

Scuola: nomine supplettive

La UIL Scuola comunica le date, che quasi certamente verranno riconfermate come anche le sedi d'incontro, per le nomine supplettive espletate per competenza dai dirigenti scolastici.

il giorno 14 settembre al pomeriggio ore 14.00 SCUOLA   INFANZIA

il giorno 16 settembre al mattino ore 09.00  SCUOLA PRIMARIA

il giorno 16 settembre al pomeriggio ore 14.00  GRADO I° E II° ( se non concluse in giornata continuerebbero il giorno successivo stessa ora e sede)

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Lunedì, 31 Agosto 2015 10:45

Scuola: informazione per gli associati ESPERO

Informazione per gli associatiIl Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che a decorrere dalla mensilità di luglio 2015, nel cedolino dello stipendio degli iscritti ad Espero, è stato inserito il seguente messaggio:

"Si informa che per il personale in servizio precedentemente al 1° gennaio 2001 e iscritto ad un fondo di previdenza complementare, sul cedolino di stipendio è stata indicata la nuova informazione del Tipo

Liquidazione "OPT" = OPTANTE.

Nel caso l'informazione non risulti coerente con la propria situazione contributiva, la invitiamo a rivolgersi al competente ufficio del trattamento economico per la rettifica".

Vogliamo chiarire il significato di questa novità richiesta esplicitamente dal Fondo Espero per tutelare gli interessi dei nostri associati.

In alcune occasioni abbiamo riscontrato che il tipo liquidazione presente negli archivi MEF e INPS (ex INPDAP) è errato e potrebbe comportare errore di calcolo in sede di pagamento della liquidazione di fine

rapporto (TFR o TFS).

Finora il MEF per tutti gli iscritti al fondo indicava il codice 'TFR' nel Tipo liquidazione senza distinguere coloro che, entrati in servizio prima del 1.1.2001 dovevano essere considerati in regime TFS ma optanti al contrario di coloro che entrati in servizio dopo il 1.1.2001 effettivamente erano in TFR.

Con questa indicazione più precisa, i nostri associati, come primo controllo, dovranno verificare la correttezza di tale indicazione e, in caso di errore, chiedere all'ufficio responsabile del trattamento economico di provvedere alla modifica con la funzione a loro disposizione:

Se assunti a tempo indeterminato prima del 1.1.2001 (decorrenza giuridica della nomina) deveessere riportata l'indicazione 'OPT' che significa optante. Il conteggio della futura liquidazione da parte dell'Inps sarà effettuato per il periodo precedente all'iscrizione con le vecchie regole del TFS e per il periodo successivo all'iscrizione, con le regole del TFR

Se assunti successivamente al 1.1.2001 oppure se titolari di un contratto a tempo determinato,l'indicazione deve essere 'TFR'

Abbiamo parlato di un primo controllo in quanto poi occorrerà verificare situazione particolari da approfondire: dipendenti con periodi a tempo indeterminato e per altri periodi a tempo determinato, interruzione di periodi lavorativi ecc.

Fondo Espero

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Le quattro fasi delle immissioni in ruolo: chi interessano, su quali posti, le non risposte ministeriali e le nostre considerazioni.

LA PRIMA fase è quella 0: questa fase interesserà i docenti che sono in posizione utile nelle GAE della propria provincia e nei concorsi antecedenti a quello del 2012 (es.' 90 o '99 se ovviamente ancora esistenti per quella determinata classe di concorso) rispetto all'aliquota stabilità dal Ministero su tutti i posti disponibili in organico di diritto.

Facciamo degli esempi:

Nel file ministeriale relativo al contingente c'è una sezione denominata "posti disponibili" e un'altra denominata "calcola aliquota nomine".

La prima riguarda TUTTI i posti in OD disponibili per il ruolo, la seconda la percentuale stabilita dal MIUR sul totale dei posti disponibili.

La PRIMA fase di immissione riguarderà solo l'aliquota.

Esempio. Provincia dell'Aquila posti di sostegno primaria: disponibili 22; aliquota 18.

I 18 posti saranno divisi a metà rispettando quindi la ripartizione del 50% dei posti alle GAE provinciali (9 posti) e 50% a quelle del concorso (9 posti). Si devono considerare i posti destinati ai Riservisti.

Se sono presenti concorsi antecedenti a quello del 2012 i 9 posti spetteranno a tali concorsi, altrimenti a quello del 2012. Se la graduatoria del concorso dovesse essere esaurita tutti i posti andranno alle GAE.

Rimangono posti non assegnati dei 22 disponibili.

CONSIDERAZIONI: Nessuna in particolare. È la fase di ogni anno scolastico.

La SECONDA fase, sempre provinciale,  è quella denominata A.

È una fase che interessa ancora le GAE provinciali e il concorso (questa volta SOLO quello del 2012. Sono soppressi, se ancora esistenti, i concorsi precedenti) con la consueta divisione dei posti che sono rimasti dalla fase 0 e sempre al 50% tra GAE e concorso.

Per rimanere quindi nell'esempio precedente di Primaria sostegno provincia dell'Aquila:

dei 22 posti disponibili in OD 18 sono stati assegnati alla fase 0 (aliquota ministeriale), quindi la fase A riguarderà l'assegnazione dei rimanenti 4 posti residuati dal totale dei posti iniziali.

Per tali posti si continuerà quindi a scorrere la GAE provinciale e il concorso con lo stesso meccanismo della fase 0 con l'unica eccezione che in questa fase vale solo il concorso del 2012.

CONSIDERAZIONI:

Sottolineiamo una criticità relativa a i tempi di assegnazione dei posti.

Non si capisce infatti perché le fasi 0+A, che in realtà hanno poco di straordinario visto che si tratta di posti già disponibili, senza bisogno di particolari calcoli, non possano essere svolte contemporaneamente. La fase A non è altro che la "coda" di quella 0, immediatamente successiva e sempre in ambito provinciale, con la sola eccezione della non partecipazione alle assunzione per i concorsi antecedenti al 2012. Quindi in ogni caso trattandosi sempre di posti da assegnare alle GAE provinciali e al concorso regionale, l'individuazione dei candidati non è particolarmente difficile e può avvenire in tempi brevi anzi contemporaneamente. A tal fine si può infatti trattare come un'unica fase.

Per fortuna qualche ufficio scolastico (vedi Rieti e USR Lombardia) sta agendo in questo senso. Speriamo che anche altri UST si accodino presto.

Ultima considerazione: Tali iniziative ci fanno inoltre pensare (con un po' di rammarico) a come negli altri anni le assunzioni o quanto meno l'individuazione dei candidati avrebbero potuto avvenire tranquillamente nel mese di luglio senza aspettare la fine di agosto o più.

TERZA FASE NAZIONALE (B): questa fase non più provinciale ma nazionale riguarderà tutti i docenti che non sono rientrati nelle due fasi provinciali precedenti per mancanza di disponibilità rispetto alla propria posizione in GAE provinciale o nel concorso.

Dal 28 luglio al 14 agosto tali docenti potranno inviare una domanda tramite istanze online con la scelta di inserire TUTTE le province d'Italia. Mentre quindi la domanda è facoltativa, una volta che si decide di inoltrarla sarà obbligatorio inserire tutte le province d'Italia.

Cosa succede se non si presenta domanda?

La domanda, come detto, è facoltativa. Nonostante il panico creato dalle non risposte ministeriali a tale domanda, la legge approvata è l'unico riferimento. In tale legge è specificato che le GAE non sono soppresse fino al loro naturale esaurimento e che da queste si continuerà a concorrere per le immissioni ruolo per il 50% dei posti. Ognuno quindi può valutare la propria posizione e fare la scelta che ritiene più opportuna.

Per quali posti si concorrerà?

Si concorrerà per i posti che non saranno stati assegnati nella fase 0 e fase A per mancanza di aspiranti (GAE e concorso esauriti).

Su tali posti andranno prioritariamente collocati i docenti che appartengono al concorso 2012 e poi quelli appartenenti alle GAE.

CONSIDERAZIONI: la prima cosa da rilevare è con questa fase risulta molto chiaro che le GAE non si esauriranno. Cade così (semmai fosse stata realmente in piedi...) l'idea iniziale tanto sbandierata e che doveva essere alla base del disegno di Legge ovvero quella dell'esaurimento delle GAE. Ma il dato più allarmante non è tanto questo quanto il numero di docenti che non potrà trovare collocazione in questa fase.

Non ci vuole molto a dimostrarlo. In questa fase, infatti, è utile chiarire che i posti disponibili NON SONO POSTI "AGGIUNTIVI" A QUELLI DELLA FASE 0 E A, ma sono solo posti eventualmente non assegnati in dette fasi per mancanza di aspiranti in GAE e nei relativi concorsi. Quindi stiamo parlando sempre del contingente iniziale complessivo.

Per rimanere sempre negli esempi precedenti fatti per la fase 0 e A della provincia dell'Aquila, se in questa provincia i 22 posti della primaria sostegno sono stati tutti assegnati alle GAE provinciali e al concorso, nessun posto di sostegno primaria per questa provincia "entrerà" nella fase B. E questo discorso è quindi da fare per tutti i posti e tutte le classi di concorso e per tutte le province d'Italia in cui si svolgono le fasi 0+A.

Per fare un esempio al contrario, invece, nella provincia di Roma i posti complessivi per l'A043 tra fase 0+A sono 243 (179 fase 0+64 fase A). Ipotizziamo che in tali fasi si assegneranno solo 200 posti e che ne rimarranno 43 per mancanza di aspiranti. Questi 43 posti saranno a disposizione della fase B nazionale. Quindi parliamo sempre di posti che facevano parte dei 243 iniziali.

Con questo meccanismo non ci vuole molto a capire che saranno pochissime le classi di concorso che avanzeranno posti dalla fase 0+A perché non assegnati alla GAE provinciali e ai concorsi per mancanza di aspiranti.

Non solo. In questa fase, a differenza della fase 0+A in cui i posti sono divisi 50% alle GAE e 50% ai concorsi (se esistenti), sui posti residuati e disponibili concorreranno per primi i docenti appartenenti al concorso 2012 senza distinzione tra vincitori e idonei. Vuol dire che se nella provincia di Roma sono rimasti quei 43 posti questi andranno tutti ai docenti collocati nella graduatoria del concorso 2012 che avranno prodotto domanda nazionale perché non soddisfatti nelle fasi 0+A nella propria regione.

Non è quindi difficile ipotizzare che da una parte, moltissime classi di concorso salteranno completamente la fase B perché dei posti iniziali disponibili neanche uno entrerà in detta fase. Pensiamo ad esempio ad A036/A037/A051/A032 e tante altre...: Per queste classi di concorso i pochi posti (per la verità disponibili in pochissime province), saranno assegnati tutti nelle fasi 0+A senza alcuna possibilità che si esauriscano le GAE provinciali e quelle del concorso. Dall'altra parte, quei pochi docenti delle GAE che appartengono a classi di concorso per le quali avanzerà qualche posto saranno "anticipati" dai docenti collocati nelle graduatorie del concorso (idonei compresi) che avranno prodotto domanda nazionale perché non soddisfatti nelle fasi 0+A della propria regione.

Alla QUARTA FASE (C) si partecipa con la stessa domanda che riguarda la fase B e da inoltrare dal 28 al 14 agosto e per le stesse province.

A differenza però della fase B quella C non riguarderà le sedi in organico di diritto non coperte per mancanza di aspiranti,  ma quelle dell'organico potenziato deciso dalle singole scuole. Questa fase riguarderà i docenti che non sono rientrati nelle tre fasi precedenti.

CONSIDERAZIONI: è sicuramente la fase con più criticità ed incognite. Mentre infatti nelle prime tre fasi si ha a che fare con qualcosa di certo che è il numero dei posti eventualmente disponibili residuati dalle fasi precedenti, in questa fase è impossibile fare ipotesi.

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ORGANICO DI FATTO ATA

Ora l'azione del sindacato si concentra sulla difesa dei diritti dei precari
Con la  nota 1518 del 12 agosto 2015 il Capo Dipartimento del personale del Miur chiarisce che i Direttori regionali possono  autorizzare ulteriori posti in deroga, da sommare  a quelli previsti tabella allegata alla circolare ministeriale sull'organico di fatto del personale ATA.
Attraverso il confronto positivo con l'On.Faraone, l'azione dei sindacati scuola produce, nel fatto, il recupero dei posti tagliati nell'organico di diritto per effetto della legge di stabilità 2015.


Ora i direttori regionali, supportati da questi ulteriori chiarimenti,  dovranno richiedere i posti necessari per garantire il servizio ai livelli dell'anno scolastico 2014/2015.


Gli uffici territoriali della UIL Scuola sono al lavoro per ottenere il recupero di tutti i posti.


Resta ora da risolvere il problema degli assistenti amministrativi i cui posti sono congelati dalla Legge di Stabilità. Su questi posti che sono vacanti, ma solo momentaneamente non disponibili,  per fare funzionare le scuole, vanno conferite entro il 1 settembre, supplenze annuali, effettuate sulla base della graduatoria permanente e che successivamente al provvedimento di "scongelamento", dovranno essere, per la parte autorizzata ( turn over) trasformati a tempo indeterminato. Se il Miur continua a sostenere la tesi per cui le supplenze a tale personale si devono conferire fino all'avente diritto, e quindi per effetto dell'art. 40, che sono effettuate sulle graduatorie di istituto  che come è ovvio non sono coincidenti con coloro che ne hanno diritto per legge, saremo costretti ad impugnare tutti i provvedimenti che si presentano in tale veste, illegittimi.

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In allegato la documentazione e la pubblicazione dell graduatoria.

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