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In questo articolo vi spieghiamo come seguire l'iter della vostra domanda di trasferimento e passaggio professionale.

Entrando nella piattaforma Istanze online con user e password, andando al menù "Altri Servizi" si deve scorrere la pagina per arrivare al servizio "Mobilità in Organico di diritto".

L'utente che seleziona il servizio "Mobilità in Organico di diritto" (all'interno dell'area Altri Servizi del portale presentazione istanze on line ) andrà ad esplorare un'area finalizzata al monitoraggio dello stato delle domande, all'interrogazione dei dati contenuti in essa e del risultato conseguito dopo le operazioni di mobilità.

Il personale docente che ha presentato domanda di mobilità, avvalendosi dei servizi proposti in quest'area, può: Interrogare lo stato assunto dalla propria domanda all'interno del processo di mobilità. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione di ITER DELLA DOMANDA selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare le informazioni complete contenute nella propria domanda, aggiornate con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione VISUALIZZA DETTAGLI selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare i punteggi associati a ciascuna domanda, aggiornati con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione CALCOLA PUNTEGGIO selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare il risultato del movimento utilizzando la funzione VISUALIZZA RISULTATO selezionabile accanto ad ogni domanda che ha partecipato alle operazioni di mobilità. Quest'ultima funzione è utilizzabile soltanto nel periodo successivo alla data di pubblicazione dei risultati dell'ordine scuola richiesto.

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Arrivano dunque in Gazzetta Ufficiale gli otto decreti legislativi della legge sulla Buona scuola, varati dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 aprile.

Ognuno potrà prenderne visione e verificarne eventuali ultimi "smussamenti" rispetto alle versioni che circolavano nei giorni passati.

Per avere una prima idea sulle novità principali che contengono i decreti, operativi dal 31 maggio prossimo, vi proponiamo una prima sintesi (ricavata anche dall'agenzia di stampa Ansa).

NUOVO REGOLAMENTO PER DIVENTARE PROF – Dopo il no all'ultimo concorso a cattedra, dal 2018 tutti i laureati potranno partecipare alle nuove selezioni. Servirà però che abbiano conseguito 24 crediti universitari.

I nuovi concorsi avranno cadenza biennale.Chi vince la selezione, entra in un percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio, con una retribuzione crescente che parte fin dal periodo della formazione (si parte con sole 600 euro) e al terzo anno sarà possibile integrare il mini-stipendio facendo anche supplenze.

Alla fine del triennio, se la valutazione è positiva, scatta l'immissione in ruolo.

Si prevede una fase transitoria durante la quale saranno esaurite innanzitutto le Graduatorie a esaurimento e quelle dell'ultimo concorso del 2016.

Previste procedure concorsuali specifiche per chi sta già insegnando come supplente da tempo.

ALUNNI DISABILI, ARRIVANO DOCENTI PIÙ FORMATI - Viene rivista la formazione iniziale dei docenti di sostegno dell'infanzia e della primaria, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione ad hoc.

È prevista una specifica formazione anche per il personale Ata.

Le commissioni mediche per l'accertamento della disabilità si arricchiscono di nuove professionalità ed avranno maggiore incidenza nella scelta del monte orario di sostegno.

Per la prima volta i supplenti potranno avere contratti pluriennali, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle famiglie.

COME CAMBIA L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE -  percorsi durano 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi dei professionali, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, passano da 6 a 11. Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle peculiarità del territorio.

Si danno indicazioni chiare per attuare delle "passerelle" tra le scuole professionali statali e i centri di formazione professionale regionale.

In generale, vengono rafforzati i laboratori e il numero di ore svolte dagli studenti.

Il sistema sarà in vigore dall'anno scolastico 2018-2019.

Vengono stanziati oltre 48 milioni a regime per incrementare il personale necessario all'attuazione delle novità previste.

Sarà stabilizzato lo stanziamento di 25 milioni all'anno per l'apprendistato formativo.

PERCORSO RINNOVATO 0-6 ANNI - Progressivamente si amplieranno e qualificheranno i servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.

Per finanziare il nuovo Sistema viene creato un Fondo specifico (239 milioni all'anno a regime) per l'attribuzione di risorse agli Enti locali.

Viene introdotto la qualifica universitaria come titolo di accesso per il personale, anche per i servizi da 0 a 3 anni, e per la prima volta sarà istituita una soglia massima per la contribuzione da parte delle famiglie.

Tutti i decreti (con i relativi link al testo integrale)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63 Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonche' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

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Con una nota datata 19 aprile ma diventata pubblica in queste ore il Ministero fornisce indicazioni operative sulla questione della chiamata diretta e sulle scadenze che dovranno essere rispettate dalle istituzioni scolastiche.

La parte più interessante della circolare riguarda le delibere che dovranno essere adottate dai collegi dei docenti in materia di criteri da seguire per l'assegnazione alle scuole degli insegnanti titolari sugli ambiti.

Il Miur adesso chiarisce che i collegi dovranno deliberare i criteri secondo un calendario ben preciso, correlato alle scadenze dei movimenti

Ordine di scuola     Pubblicazione movimenti  Delibere dei colleghi     Pubblicazioni avvisi

Infanzia                         19 giugno                       31 maggio              9 giugno

Primaria                            9 giugno                      20 maggio            27 maggio

Secondaria
I grado                               4 luglio                      14 giugno             22  giugno

Secondaria
II grado                              20 luglio                     30 giugno                 8 luglio

Il calendario definito dal Ministero serve certamente a scongiurare il rischio di dover convocare i collegi nel mese di luglio, ma non risolve tutti i problemi: è del tutto evidente, infatti, che i collegi dovranno deliberare senza disporre di dati certi relativi agli organici e senza neppure sapere quali saranno i posti che in concreto dovranno essere coperti con docenti chiamati dagli albi.
Nella migliore delle ipotesi il lavoro dei collegi potrebbe rivelarsi superfluo ma potrebbe anche accadere il contrario in quanto dopo i trasferimenti nella scuola potrebbero risultare vacanti posti per i quali il collegio non aveva formulato previsioni e criteri.

Ma c'è un altro dato che va evidenziato: la circolare viene emanata in assenza della firma definitiva del contratto sulla chiamata diretta e questa è una vera novità in quanto il Miur è sempre stato attento a non emanare disposizioni prima di avere in mano atti normativi e contrattuali certi e ufficiali.

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Finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca sul contratto della mobilità 2017/2018: sulla chiamata diretta i criteri saranno scelti dal Collegio dei docenti.

Arriva dopo le ore 23.00 dell'11 aprile l'accordo tra ministero dell'Istrzione e sindacati sulla mobilità del prossimo anno scolastico: sarà un Ccni e non una semplice intesa; è prevista la delibera del Collegio dei docenti, in coerenza con il PTOF  in merito alla proposta che farà il dirigente scolastici.

Lo stesso capo d'istituto sarà obbligato a convocare il Collegio dei docenti sui requisiti di cui all'elenco allegato al CCNI, prima di pubblicare l'avviso. Oltre determinati tempi provvederà l'Ufficio scolastico provinciale.

Domani, 12 aprile, verrà pubblicata l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, con indicata la scadenza della presentazione delle domande:

Personale DOCENTE dal 13 aprile al 6 maggio:

ultimo giorno per presentare istanza di mobilità

Personale ATA dal 4 maggio al 24 maggio:

ultimo giorno per presentare istanza di mobilità

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Con una nota diramata in data 20 marzo, il Miur rende noto che il Ministero dei beni culturali ha emanato nuove disposizioni in materia di ingresso a musei.

Ma anche per accedere in gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

La nuova norma prevede che  " ... al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle Istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Per poter beneficiare dell' ingresso gratuito è necessario presentare alla biglietteria una certificazione rilasciata dalla scuola di appartenenza della condizione di docente di ruolo o con contratto a tempo determinato.

Nel sito del Ministero è disponibile anche il modello per in questione.

Il Miur invita anche i dirigenti scolastici a voler compilare e rilasciare il modello di attestazione al personale in servizio; per i docenti con incarico a tempo determinato va  specificato la data di inizio e di termine del contratto.

Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la certificazione dovrà essere rilasciata dall'istituzione scolastica ove il docente presta servizio il maggior numero di ore.

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Lunedì, 23 Gennaio 2017 10:15

Mobilità scuola

LA PROSSIMA SETTIMANA POSSIBILE LA SIGLA DEL CONTRATTO
Il giorno 20 gennaio 2017 è proseguito e si è concluso l'esame dell'articolato relativo al contratto nazionale sulla mobilità del personale docente ed educativo. Per il personale Ata ci sono ancora aspetti da definire. La prossima settimana, dopo una rilettura e una messa a punto del testo ci potrebbe essere la sigla del contratto.

L'articolato recepisce pienamente quanto stabilito dall'accordo politico sottoscritto tra le parti il 29 dicembre. Di seguito riportiamo le modifiche più significative.

Personale docente
Detto personale con un'unica domanda potrà esprimere fino ad un massimo di 15 opzioni, sia provinciali che interprovinciali. La mobilità potrà essere effettuata da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa. Nel limite delle 15 opzioni possono essere richieste anche più province, l'unico limite è relativo alla scelta delle scuole che non possono essere più di 5. Nel caso di mobilità su scuola si acquisirà la titolarità di scuola, nel caso di scelta di ambito o di codice sintetico di provincia si acquisirà la titolarità di ambito. Una delle novità proposte dall'amministrazione riguarda le scuole secondarie di I e II grado con sezioni che ricadono in comuni diversi che avranno un organico unico. Nel caso specifico le parti hanno convenuto che i criteri e le modalità dell'assegnazione dei docenti alle varie sedi venga definito dalla contrattazione d'istituto.

Licei musicali
Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso sono riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di resto dispari il posto residuo viene comunque assegnato alla mobilità professionale.

Sistema delle precedenze
Le parti, per dare un segnale di attenzione ai familiari che assistono persone con disabilità, hanno deciso di dare priorità all'assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità.

Individuazione e trattamento perdenti posto
Ai fini del l'individuazione del docente soprannumerario, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, si formulerà una graduatoria unica, senza distinzione tra titolari di scuola e di ambito. I criteri di individuazione del perdente posto restano invariati e i docenti ultimi arrivati per mobilità a domanda, indipendentemente dal punteggio, saranno collocati in fondo alla graduatoria e saranno i primi ad essere individuati nel caso di contrazione dell'organico. Sia per il rientro nella scuola che nel comune di precedente titolarità rimane invariato il diritto alla precedenza per il personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni.

Personale educativo
Aumentate da tre a nove le province esprimibili. Si potranno esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità. Per questo personale c'è l'impegno dell'amministrazione, su richiesta UIL, ad adottare per il prossimo anno la procedura On-line per la presentazione delle domande.

Tabelle di valutazione
Le parti hanno deciso di equiparare, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.

Personale Ata
Le questioni relative al personale Ata verranno definite nel corso del prossimo incontro già programmato per martedì 24 gennaio. Dopo la sigla il testo dovrà essere inviato al MEF e alla funzione Pubblica per i pareri di competenza. Solo successivamente si procederà all'eventuale firma definitiva del contratto.

Ai fini dall'esito positivo del contratto sulla mobilità, per la UIL resta prioritaria la definizione dell'accordo, mediante l'individuazione di procedure imparziali e trasparenti, per il passaggio del personale docente da ambito a scuola.
I due aspetti sono fortemente collegati e i due percorsi dovranno concludersi contemporaneamente.

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Si terrà domani, mercoledì 23 novembre, il primo Incontro di formazione per docenti NEOIMMESSI IN RUOLO senza obbligo di tessera.

L'appuntamento  nel Salone della UIL di Alessandria, in Via Fiume 10, dalle 17 alle 18.30.

Argomenti affrontati:

- Neoimmessi in ruolo 2016, anno di prova

- Decreto Miur. 120 giorni di attività didattiche,

- Quali supplenze sono valide.

- Parere Comitato non vincolante.

Varie ed eventuali

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Nell'imminenza del conferimento delle supplenze proponiamo una scheda di lettura che riassume informazioni sulle modalità di conferimento delle supplenze, sui posti disponibili, sulle conseguenze di eventuali rinunce alla proposta di supplenza.

I posti disponibili. L'Ufficio Scolastico Provinciale (ora Ambito Territoriale) è autorizzato a conferire le supplenze sui posti disponibili al 30 giugno ovvero al 31/08 (supplenze annuali) ai docenti in graduatoria forniti del relativo titolo di accesso. Per quanto detto, di conseguenza, in questa fase non potranno essere conferiti i posti su sostegno ai non specializzati.

Modalità di conferimento delle supplenze. L'Ufficio Scolastico convoca gli interessati mediante avviso pubblicato sul proprio sito ufficiale. Non è previsto l'invio di mail o altro. Gli interessati sono tenuti a presentarsi nel luogo e all'ora specificata. In caso di impossibilità possono farsi rappresentare da persona cui conferiscono delega. Gli aspiranti saranno chiamati al tavolo per la firma dell'individuazione (il contratto sarà firmato nelle mani del Dirigente Scolastico) in ordine di graduatoria e nel rispetto degli eventuali titoli di precedenza (es. Legge 104/92).

Effetti dell'accettazione/rinuncia alla proposta di nomina. L'accettazione di una supplenza al trenta giugno (o oltre) obbliga alla prestazione del servizio fino alla scadenza prevista.

La rinuncia alla proposta, l'assenza alla convocazione ovvero la presenza alla convocazione e successiva mancata risposta all'atto della chiamata producono l'effetto di non consentire più l'attribuzione di supplenze per la medesima graduatoria ad esaurimento sulla classe di concorso o ordine di scuola oggetto della chiamata per l'anno scolastico in corso. Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie di istituto per tutti i posti.

L'accettazione e la successiva mancata presa di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base della GAE che di quelle di istituto per il medesimo insegnamento per l'anno scolastico in corso. Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie di istituto per insegnamenti diversi.

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che di quelle di istituto per tutte le graduatorie di insegnamento per l'anno scolastico in corso.

Nessuna delle sanzioni di cui sopra produce l'effetto della cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento.

Tutte le supplenze su posti al 30/06 o oltre (attualmente oggetto di contratti all'avente diritto – ex art.40) compariranno tra le disponibilità per la stipula dei contratti. Ne consegue che gli attuali titolari di questo tipo di supplenza (avente diritto) non hanno la garanzia di essere confermati su quel posto, visto che il medesimo potrebbe essere scelto da altri docenti con maggior punteggio da GAE ovvero da graduatoria di istituto (che dovranno essere comunque ripercorse), nel caso di ritorno del posto alle scuole per esaurimento delle GAE.

Il docente che accetta una supplenza per un numero di ore inferiore a quello contrattuale (spezzone) potrà eventualmente completare l'orario di servizio con un massimo di 3 scuole su 2 comuni.

Non potranno essere conferite supplenze su posti pari o inferiori a 6 ore (quindi solo dalle sette ore in poi).

L'eventuale domanda di part-time dovrà essere formulata al Dirigente della scuola di titolarità che dovrà esprimere il proprio nulla osta.

Le nomine da GAE non interesseranno i posti diversi da quelli al 30/06/ o al 31/08 (supplenze brevi).

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Somministrazione di farmaci in orario scolastico: si può obbligare il personale docente e ATA ad effettuarla?

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all'analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

..... ""  LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

-      le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

-      la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;

-      i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;

- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005  ""...............

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all'inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell'alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione,secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigentescolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propriadisponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, adassociazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l'alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione,deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o adapposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA,come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

... verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantirela continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti lapotestà genitoriale o loro delegati.

Qualora [...] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da partedel personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria ...

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighicontrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descrittasomministrazione.

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Martedì, 30 Agosto 2016 10:35

Scuola: Vademecum per docenti neoassunti

L'ANNO DI FORMAZIONE UN VADEMECUM PER DOCENTI NEO ASSUNTI

Presentazione

L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato arriva molto spesso nella scuola a seguito di anni ed anni di lavoro svolti nella funzione di docente precario, a conclusione dei quali può apparire come un inutile fardello l'espletamento delle procedure connesse all'anno di formazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che esso viene a prefigurarsi come anno di prova, solo a seguito del quale possono essere perfezionati il ruolo e l'inquadramento professionale, è possibile trasformare l'incombenza da esito burocratico ad opportunità di riflessione e di consolidamento della propria professionalità.

Per favorire tale approccio e rendere anche per chi si trovasse nella fortunata condizione di neoassunto e di neofita la UIL Scuola reputa utile mettere a disposizione dei docenti che si accingono ad entrare a pieno titolo e responsabilità nel sistema scolastico uno strumento che li orienti nello svolgimento di questo primo anno di servizio a tempo indeterminato,

•  sia per districarsi nelle norme giuridiche connesse alla validità dei periodi di servizio ed alla documentazione amministrativa da presentare per la ricostruzione dei servizi,

•   sia per gli aspetti più prettamente inerenti la didattica, il rapporto con gli alunni, con le famiglie e con i colleghi fino alla elaborazione della relazione finale da presentare al comitato di valutazione del servizio.

Formazione in servizio: una leva di sviluppo professionale

Nell'articolo 63 dell'ultimo CCNL-Scuola si legge che la formazione "costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane".

L'accentuazione successiva è posta sulla necessità di collegamenti con l'università, favorendo ai fini dell'arricchimento professionale l'accesso a percorsi brevi e finalizzati.

L'accordo contribuisce così ad ampliare gli spazi di applicazione della legge 341/90, come occasione di valorizzazione delle esperienze finora condotte dalla scuola e dall'università su binari paralleli.

La finalità della formazione in servizio si deve porre in coerenza con gli obiettivi di:

-  sostenere i processi di innovazione;

-  potenziare e migliorare la qualità professionale;

-  potenziare l'offerta formativa del territorio con la prevenzione dell'insuccesso scolastico e il recupero degli abbandoni nonché con l'esigenza di formazione continua degli adulti;

-  supportare i processi di riqualificazione dei docenti e valorizzare la professionalità ATA.

L'anno di formazione

L'insieme delle procedure, al termine delle quali si giunge alla definitiva nomina con contratto a tempo indeterminato, tende ad assicurare alla scuola personale che risponda pienamente ai requisiti culturali e attitudinali previsti dal profilo dell'incarico che si ricoprirà.

Nel caso della funzione docente, le caratteristiche del profilo sono descritte nell'articolo 395 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, a cui va aggiunta la declinazione contenuta agli articoli 24, 25, 26 e 27 del CCNL 2006- 2009, e quelli definiti nel decreto 249/2010.

La funzione docente si connota come attività di trasmissione e di elaborazione della cultura, come motore di promozione della partecipazione dei giovani alla vita sociale attraverso la strutturazione delle loro abilità critiche e della loro personalità. Le azioni attraverso cui la funzione docente si completa sono quelle della partecipazione al governo della scuola, alla vita della comunità scolastica, con l'impegno negli organi collegiali, la partecipazione alle iniziative educative promosse, la cura dei rapporti con le famiglie degli alunni ed, infine, le attività di programmazione e di preparazione alla didattica. Non a caso si è posto la responsabilità e la cura che ogni singolo docente dovrà tenere verso il proprio aggiornamento culturale e professionale, nel quadro dell'offerta che l'amministrazione è tenuta a garantire, non escludendo altri enti e associazioni.

Il CCNL, quindi, attribuisce all'anno di formazione grande importanza, ma altre innovazioni in materia sono previste dal regolamento attuativo dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione riportate nel DPR 8.3.1999 n°275; in primo luogo in esso vengono offerte opportunità di azione alle scuole collegate in rete, o in consorzi, che intendono proporsi come soggetti atti a rispondere ai bisogni formativi dei docenti di nuova nomina.

La norma primaria prevedeva che questa tipologia di interventi fosse realizzata obbligatoriamente dall'amministrazione avvalendosi delle collaborazioni delle Università e degli IRRE; il contratto ha rafforzato e sottolineato possibilità e prospettive che negli ultimi anni erano già state individuate e talvolta percorse dal Ministero, su suggerimento delle organizzazioni sindacali. La soluzione adottata faceva convergere un certo numero di docenti su una determinata scuola incaricata di formarli, ripartendo somme alle province, favorendo sempre di più il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) i percorsi di didattica a distanza in aula virtuale. Tale pratica sembra incontrare anche il gradimento dei docenti i quali risultano, da una ricerca dello IARD volta ad accertarne gli orientamenti, particolarmente attratti dalle nuove tecnologie formative, mentre i contenuti si centrano sui nuclei di interesse della didattica disciplinare.

Anche la struttura seminariale dei corsi è alquanto gradita perché aperta alla ricerca, alla collaborazione, allo scambio di esperienze e al lavoro di gruppo.

Altro problema è l'impostazione dei corsi che rispondano ai reali bisogni dei docenti; essi solo per definizione astratta appartengono ad una stessa categoria giuridica dei neo assunti; le esperienze professionali da cui provengono sono spesso molto diverse. I corsi però difficilmente riescono a tenere conto delle differenze. Completamente diversa la durata della militanza nella scuola, con incarichi a tempo determinato differenziati anche per tipologie di insegnamento, o al contrario provenienti dai banchi, ancora caldi, dell'università, o da quelli gelidi della disoccupazione, o ancora da quelli di altre esperienze professionali seppur precarie. Persone di così diversa provenienza non sempre esprimono gli stessi bisogni formativi presentando caratteristiche diverse, alle quali occorrerà dare risposte comunque valide; principi quali il bilancio delle competenze, la ricognizione di bisogni formativi specifici, la modularità degli interventi, la flessibilità dei corsi dovranno improntare sempre più la prima formazione dei docenti, scrutando gli orizzonti della più moderna cultura pedagogica e metodologica della formazione lungo l'arco della vita.

Un'esperienza in prova: docenti neoassunti

L'anno di formazione prende l'avvio in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il neo docente in questa fase non può ritenersi ancora definitivamente assunto, in quanto sottoposto alla disciplina dell'anno di formazione che equivale ad una assunzione in prova. Generalmente questa coincide con un anno scolastico e si conclude dopo lo svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche (Legge n. 107/2015 art. 1 comma 116), maturati a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, entro il termine delle attività didattiche (o al termine degli esami di Stato per la scuola secondaria di II grado) sulla classe di concorso o sull'insegnamento per il quale il posto è stato conseguito.

Il superamento dell'anno di formazione necessita di ulteriore requisito di cui il servizio è parte integrante ed è costituito da attività formative della durata complessiva di 50 ore suddivise in segmenti formativi in aula virtuale e on line e segmenti formativi in presenza (come incontri propedeutici e osservazione in classe). La norma prevede che la formazione sia distribuita durante l'intero anno scolastico, ma spesso per motivi di organizzazione viene differita all'ultima parte dello stesso quando la funzione di accompagnamento all'avvio di una professionalità ha perso la sua incisività.

L'adozione di modelli di formazione a distanza condiziona le soluzioni intensive che offrono i vantaggi della rapidità e della concentrazione, ma non sono in grado di soddisfare il bisogno formativo manifestato dai docenti di prima nomina rispetto alla gestione di problemi che si presentano soprattutto nella fase iniziale del servizio. Necessità di tale portata potranno essere affrontate affidandosi a consigli, consulenze, suggerimenti di un docente senior, possibilmente impegnato sulla stessa tipologia d'insegnamento, o classe di concorso, il quale è stato formalmente incaricato della funzione di tutor dal collegio dei docenti; il suo ruolo si configura come quello del "facilitatore" che aiuta, orienta, supporta, accompagna il neoassunto nella esperienza sul campo.

Al termine del percorso di formazione il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato di valutazione; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere.

A questo meccanismo sono ammesse alcune deroghe quali, ad esempio, la possibilità di riconoscimento dei 180 giorni di servizio e dei 120 di attività didattica anche se prestati in situazione di semiesonero o di part-time, per tutti gli ordini e gradi di scuola o per un orario inferiore a quello di cattedra, per i docenti della scuola secondaria ed artistica.

La positiva conclusione dell'anno di formazione viene valutato per tutti gli effetti di carriera.

Un' esperienza in prova: docenti provenienti da altro ruolo

Per i docenti provenienti da altri ordini e gradi di scuola (passaggi di ruolo), nonché per i neo ammessi a seguito di provvedimenti "ope legis" è prevista l'osservanza della disciplina, sia dell'anno di prova che dell'anno di formazione (Legge 107/2015 e C.M. Prot. N.36167 del 5/11/2015).

Non risultano rigide le possibilità di ripetere l'anno di formazione ad libitum per coloro che non hanno maturato il requisito del servizio per cause di forza maggiore.

Nel caso, invece, di un esito sfavorevole si dà luogo ad una sua ripetizione nel corso di un successivo anno scolastico. Anche la conclusione dell'anno di prova dà luogo alla valutazione del servizio a tutti i fini della carriera.

Il ruolo della formazione

La formazione, nei suoi molteplici aspetti, compreso l'autoaggiornamento, è elemento costitutivo della professionalità dei docenti, in costante connessione con l'evoluzione dei saperi e dei processi cognitivi, anche a seguito dell'uso estensivo delle tecnologie, dei mutamenti della fisionomia sociale dell'utenza, sempre più multiculturale e multietnica, delle attese della società rispetto alla scuola. Nell'attuale contesto di cambiamenti profondi e diffusi, che modificano assetti consolidati e postulano capacità e disponibilità a gestire il nuovo sia sul terreno culturale formativo che su quello comportamentale e relazionale, la formazione deve prevedere un ampio coinvolgimento di soggetti istituzionali, dalle associazioni professionali ad enti ed agenzie, all'autoaggiornamento.

Nello specifico della formazione iniziale negli ultimi anni si è affermato il modello formativo blended che più di altri sta evidenziando esiti positivi in ordine alla capacità di rispondere ai bisogni formativi dei neo assunti.

Le previsioni contrattuali

L'articolo 68 del CCNL 2006-2009 sulla formazione in ingresso prevede;

1) che per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l'anno di formazione trovi realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole;

2) che l'impostazione delle attività tenga conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro – con il sostegno di tutor appositamente formati – e l'approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza;

3) che nel corso dell'anno di formazione siano create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

Lo stesso contratto prevede interventi particolari a favore delle iniziative di formazione da realizzarsi nelle aree a rischio o a forte processo immigratorio (art. 9) e per gli ambienti di apprendimento particolari come le scuole in ospedale e negli istituti di prevenzione e pena. Per tali motivazioni va assunto un protocollo specifico di formazione che raccordi eventuali ambiti di specificità con gli obiettivi e le finalità formative generali.

Il modello formativo blended

Il progetto di ambiente di formazione per i docenti neoassunti in ruolo, in coerenza con quanto realizzato a partire dall'anno scolastico 2006-2007, ha previsto moduli formativi rivolti a tutte le tipologie di insegnanti, al fine di stimolare una riflessione sulle competenze metodologico - didattiche, psico - pedagogiche, relazionali e comunicative.

Il modello e-learning integrato o blended ha rappresentato la modalità più rispondente all'esigenza di offrire un progetto formativo unitario e allo stesso tempo flessibile e in grado di assumere le domande formative dei docenti. Esso ha sempre consentito di avvalersi di materiali di approfondimento sugli snodi caratterizzanti il processo di valorizzazione dell'autonomia scolastica, di partecipare – anche in maniera interattiva – a momenti di confronto e di dibattito tra pari (forum moderati da esperti) e di contribuire all'implementazione delle esperienze didattiche (laboratori di esperienze di tipo sincrono e asincrono).

Il percorso formativo delineato presenta continui rinvii all'attività di servizio, al fine di consentire al docente in formazione di acquisire strumenti e metodi per autovalutarsi, aggiornarsi e misurarsi con i bisogni degli alunni e del territorio in uno stile di insegnamento progressivamente incentrato sulla personalizzazione dei percorsi formativi.

A livello di singola istituzione scolastica o di reti di scuole, la formazione tiene conto delle competenze possedute dagli insegnanti, delle domande formative da soddisfare, ma anche dei bisogni didattico - organizzativi delle scuole.

E' importante, a tale riguardo, che il contesto organizzativo assuma il valore aggiunto dell'apprendimento conseguito dal singolo docente in formazione e tenda a favorire la coniugazione tra l'agire concreto, legato ai compiti e alle responsabilità dell'insegnante in formazione, con lo sviluppo di un'attitudine permanente alla riflessività.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

La proposta formativa che viene suggerita si caratterizza per la flessibilità delle soluzioni operative, tali da valorizzare al massimo l'esperienza "sul campo" dei docenti, e per accompagnarli verso la piena autonomia di ricerca culturale, didattica e organizzativa.

Lo sviluppo della professionalità si realizza da un lato all'interno dell'istituzione scolastica di servizio quale sede naturale di confronto e di condivisione delle scelte educative, didattiche e organizzative che caratterizzano il Piano dell'Offerta formativa, dall'altro attraverso la partecipazione a comunità professionali e a reti di docenti che possono aprire a relazioni più ampie, anche grazie al supporto delle tecnologie digitali.

Il nuovo percorso formativo è stato suddiviso in quattro fasi fondamentali:

1)  Incontri per la condivisione del percorso formativo.

L'amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo e di accoglienza con i neo-immessi in ruolo, a livello provinciale e sub-provinciale (reti distrettuali). Agli incontri plenari e iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

2)  Laboratori formativi dedicati attraverso di essi è possibile effettuare un bilancio delle proprie competenze, rilevanti per le ulteriori scelte formative e professionali. Da questa analisi può scaturire, sulla base delle esigenze della scuola, la realizzazione di un progetto di formazione che consideri lo sviluppo delle competenze di natura culturale disciplinare, didattico metodologico, relazionale, digitale, etc. Ciò per consentire anche di progettare, a livello territoriale, laboratori formativi dedicati, correlati con i diversi progetti dei docenti.  Le attività si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore.

3)  Peer to Peer (osservazione in classe) strutturate in quattro sessioni

a)   osservazione del neo assunto docente nella classe del tutor

b)   programmazione e sviluppo condiviso (neoassunto e tutor)

c)   ore di presenza del tutor nella classe del docente neoassunto

d)   valutazione dell'esperienza.

In questa sessione, attraverso una pratica didattica accompagnata da un tutor accogliente il neoassunto  può  esercitarsi ad analizzare, con fini migliorativi e propositivi, gli aspetti culturali, didattici e metodologici della propria attività, prevedendo anche forme di collaborazione e scambio tra colleghi. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

4)  Formazione online (portfolio formativo digitale).

Costituita da quattro questionari informativi da una parte relativa alla costruzione di un "portfolio formativo sperimentale" del docente neoassunto.

Il portfolio formativo sperimentale realizzato nel sistema on line potrà essere stampato in un documento PDF e sostituirà la tesina finale, costituendo la base per la discussione finale di fronte al comitato di valutazione.

Il coordinamento e la direzione di ciascun corso è affidata ad un Dirigente scolastico che ha compiti amministrativo-gestionali ed ha la responsabilità dell'attestazione finale delle ore di formazione. La conduzione dei gruppi di docenti in formazione potrà essere affidata ad insegnanti individuati, preferibilmente, tra coloro già coinvolti in esperienze pregresse di formazione secondo il modello e-learning integrato.

La formazione on-line avrà la durata complessiva di 20 ore.

Itinerari formativi: il contributo dell'INDIRE

Nell'ambito delle offerte formative messe a disposizione nella piattaforma INDIRE (cui i neoassunti dovranno registrarsi per l'acquisizione di una password di accesso, tramite la scuola di servizio) i docenti, d'intesa col tutor, possono sempre scegliere di impostare il proprio percorso di formazione in modo personalizzato, per stabilire opportune connessioni tra i percorsi esistenti in piattaforma e le proprie esperienze e competenze e i propri bisogni formativi specifici. Nell'ambiente online, messo a disposizione da INDIRE, saranno e a disposizione la guida all'utilizzo del servizio e diversi video esplicativi che guideranno il docente nella compilazione delle varie sezioni, sia dei questionari sia del portfolio formativo sperimentale.

Inoltre i docenti potranno usufruire di un servizio di help desk all'indirizzo di posta elettronica, attivato e presidiato da INDIRE, per problematiche relative all'accesso o a eventuali malfunzionamenti del sistema.

I docenti neoassunti potranno ricevere la propria password di accesso, inserendo il proprio nome, cognome e codice fiscale tramite l'opportuna funzione disponibile nella pagina di "Login" del sito.

Inoltre i docenti potranno liberamente navigare all'interno di tutti i contenuti (video, slide, documenti) prodotti da INDIRE nell'ambito delle diverse iniziative formative realizzate nel corso degli ultimi anni. Le risultanze di tale attività di studio e ricerca potranno confluire nella documentazione del portfolio.

Il numero delle ore di formazione svolte sulla apposita piattaforma INDIRE viene registrato grazie alla password, contribuendo a costituire una certificazione della avvenuta effettuazione, che andrà a completare la documentazione necessaria ad acquisire la conferma in ruolo.

Il lavoro didattico

Stando alle regole attuali, con qualsiasi esperienza pregressa entri nella scuola, il neo docente dovrà affrontare alcune questioni organizzative, piccole ma sostanziali per la propria professionalità, anche per superare senza ansie l'anno di prova.

Le questioni di programmazione disciplinare trovano un'apparente, facile, risposta nei programmi inerenti la disciplina, la materia, il corso di studi in cui il docente presta servizio; più problematica appare la loro traduzione in attività didattiche secondo principi di adeguatezza, coerenza, rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni secondo quanto definito dall'art. 4 comma 1 e 2 del Regolamento sulla autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999).

Nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune.

Su queste scelte può avere una certa utilità il ricorso al libro di testo in adozione, ma certamente una nuova frontiera per la qualificazione professionale appare la predisposizione di materiali ad hoc; secondo una ricerca dello IARD del 1999, gli insegnanti trascorrono buona parte della vita extrascolastica sia nella preparazione delle lezioni sia per rinnovare, reperire, adattare il materiale didattico; il quale, si dice testualmente, è sottoposto ad un alto tasso di rinnovamento.

Solo un quarto dei docenti afferma di fare ricorso agli stessi materiali didattici già usati in precedenza; la questione è apparsa in tutta la sua complessità negli ultimi anni in cui si sono succeduti interventi legislativi di modifica ordinamentale e curricolare che hanno rimesso agli insegnanti il compito di raccordare contenuti, obiettivi di apprendimento, strumenti, metodologia del vecchio ordinamento con i nuovi; tale situazione si è ripresentata a partire dal 2009 con l'adozione  di nuovi regolamenti  per tutti i cicli d'istruzione ed ordini di scuola, la modifica del regolamento  sulla valutazione  ed altro ancora.

In tale magmatico contesto va tenuto a riferimento che uno stile educativo matura con il tempo e l'esperienza e, a seconda delle diverse situazioni di partenza, sperimentando i benefici di un rapporto continuo impostato sulle esigenze ed il confronto con gli alunni finalizzato alla individuazione di soluzioni pedagogicamente valide.

Il rapporto con i colleghi

La costruzione di buoni rapporti con i colleghi, sia dal punto di vista personale che professionale, costituisce una gratificazione necessaria ma non sufficiente della professione docente.

Il punto di vista della collegialità rappresenta la sede del confronto strutturato, della elaborazione delle scelte e dell'assunzione di responsabilità; è momento di verifica dei processi e degli esiti dell'attività educativa. Non a caso cardine dell'autonomia è il graduale potenziamento della capacità di progettare collegialmente l'offerta formativa, con il benefico effetto indotto dall'apertura all'intera comunità educante.

Ai fini del superamento dell'anno di prova con esito positivo, risulta particolarmente proficuo il rapporto con i componenti del Comitato di valutazione del servizio. Oltre le considerazioni di opportunità infatti, risulta vantaggioso interagire positivamente con colleghi sui quali spesso, e non a caso, ricadono massima fiducia, stima e rispetto nel collegio dei docenti, correlato ad esperienze professionali particolarmente significative per l'istituzione scolastica.

Le figure di coordinamento

Alle figure tradizionali del coordinatore di plesso, del collaboratore del dirigente scolastico, definite istituzionalmente, se ne sono affiancate altre la cui professionalità acquista forza e valenza dalle scelte operate collegialmente. Ad esse, e per dare certezza anche retributiva, secondo principi di trasparenza, il regolamento dell'autonomia prima, e il contratto poi, hanno dato visibilità.

La funzione strumentale cui sia assegnato l'incarico di coordinare attività di formazione per i docenti può rappresentare un importante punto di riferimento per il neoassunto. Il CCNL del 1998 ne aveva espressamente individuata una finalizzata all'accoglienza dei nuovi docenti, trasferiti, incaricati, utilizzati ecc. ma e soprattutto ai neo nominati.

Al profilo funzionale spettano altri compiti, tutti qualificanti per il potenziamento e la razionalizzazione delle attività per il miglioramento della prestazione professionale dei colleghi.

Tra queste elenchiamo: l'analisi dei bisogni formativi del personale, il coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche e della biblioteca, la cura della documentazione educativa e didattica, il coordinamento nella scuola delle attività connesse al tutoraggio e alla formazione universitaria dei docenti. Dallo spettro di impegni risulta che nelle possibilità di tale funzione esiste anche quella di coordinare tempi, organizzazione, soluzioni che permettano al neo-docente e al suo tutor di lavorare nella massima serenità.

La scelta, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, è rimandata tout court alle decisioni del collegio dei docenti il quale, per particolari esigenze e nell'ottica dell'autonomia, può decidere se e come utilizzare una funzione strumentale con queste caratterizzazioni.

Il rapporto con le famiglie

I rapporti tra la scuola e la famiglia dovrebbero essere improntati ai principi di trasparenza e di comunicazione reciproca, al fine di favorire lo stabilirsi di relazioni di fiducia per il corretto sviluppo dei ragazzi che dividono la loro esistenza all'interno delle due istituzioni, anche in considerazione del riconoscimento del diritto alla libertà di scelta educativa delle famiglie.

Certo è che entrambe le istituzioni dovrebbero collaborare per la realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli studenti, riconoscere le diversità, promuovere le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Il contributo dei due soggetti risulta ulteriormente potenziato dalla maggiore importanza assunta dalla differenziazione dei Bisogni Educativi  Speciali di cui a vario titolo possono essere portatori gli alunni.

La presenza di un docente con poca esperienza potrebbe mettere in apprensione alcuni genitori. L'opportunità di notificare al gruppo dei genitori di trovarsi in presenza di un docente di nuova nomina deve essere valutata dal team dei docenti; se ritenuto necessario, sarà utile promuovere incontri tra la scuola e le famiglie dove, alla presenza del capo d'istituto e del tutor, saranno rimarcate tutte le garanzie di competenza offerte dall'intero corpo docente e dal consiglio di classe.

La documentazione

Tra i diversi doveri dei docenti vi è quello di compilare con costanza e puntualità registri e documenti; una nuova frontiera è quella di eliminare tutti gli inutili fardelli burocratici, per ridare pieno significato al rapporto con gli alunni. Lo ricordiamo a titolo di suggerimento a chi, dovendo affrontare una commissione per la valutazione del servizio, potrebbe essere chiamato a documentare una particolare scelta organizzativa o metodologica, rischiando, nel caso in cui un'opera di conservazione attenta non sia stata fatta, di impoverire gli esiti di un lavoro condotto con responsabilità e serietà.

Gli elementi organizzativi vanno correlati a scelte operate dalla scuola di servizio anche sull'utilizzo di registri informatici, su cui tuttavia è finora mancato un piano organico di accompagnamento.

La relazione finale

Siamo arrivati alla stesura di una relazione finale che, superando il senso di una formalità, rappresenta una formidabile occasione per fare il bilancio di un anno di lavoro serrato e impegnativo.

Tale documento è stato sostituito dalla compilazione di alcuni questionari e dalla predisposizione del portfolio online del docente. Per la sua compilazione va tenuto in considerazione l'intero percorso formativo nonché l'esperienza effettivamente svolta.

Per arrivare ad una discussione che non abbia l'esclusivo carattere della formalità è bene:

•   trasmettere ai componenti il Comitato di valutazione del servizio, al tutor ed al dirigente che lo presiede, una copia della relazione;

•   chiedere che la data di discussione non coincida con altri impegni collegiali e/o organizzativi;

•   presentarsi al Comitato sereni e disponibili al confronto ed alla discussione; laddove fosse necessario, offrire qualche chiarimento o delucidazione.

Nulla è da temere, in quanto siete tra pari.

Personale ATA neoassunto - Periodo di prova

Conferma in servizio a tempo indeterminato per decorrenza del periodo di prova ex art. 45, comma 6° del CCNL Scuola.

Il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente è regolamentato dal CCNL Scuola, e più specificatamente dall'art. 45, che espressamente disciplina il periodo di prova per il personale ATA.

Ai sensi del suddetto articolo i D.S.G.A. devono sostenere un periodo di prova pari a 4 mesi, 2 mesi per i profili delle aree A e A super e 4 per i restanti profili.

A tal riguardo il comma 5, prevede che "decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione di controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato".

APPENDICE:

Periodi utili alla maturazione del servizio

-   Domeniche e festivi - vacanze pasquali e natalizie - giorno libero dall'insegnamento allorché si collochino all'interno di due periodi di servizio;

-   periodi di eventuali interruzioni delle lezioni per ragioni di pubblico interesse (consultazioni elettorali, ragioni di profilassi ecc.);

-   giorni compresi tra il primo settembre e l'inizio delle lezioni nel caso in cui il collegio dei docenti, di cui fa parte il neo nominato in prova, abbia deliberato di riunirsi per l'elaborazione del piano annuale delle attività;

-   periodo compreso tra la fine anticipata dell'anno scolastico a causa di elezioni politiche, e la data fissata della scadenza;

-   periodi necessari alla partecipazione a sessioni d'esame, anche di Stato, comprensivo delle sedute conclusive delle commissioni stesse;

-   periodi di servizio prestati in qualità di membro di commissioni nei concorsi a cattedre;

-   giorni utilizzati per la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione, anche in qualità di formatori, non superiori a cinque per ogni anno scolastico;

-   primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

-   il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.

- i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Periodi non utili

Ferie, permessi retribuiti e non, assenze per infermità, periodi di sospensione estiva delle lezioni; periodi o giornate festive, comprese tra due periodi non utili, aspettative.

120 giorni di attività didattica dei docenti

nei centoventi giorni di attività didattica sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Attività di servizio riconosciute

-   Le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi della legge 270/82;

-   l'utilizzazione per i corsi e per iniziative di istruzione finalizzate al conseguimento dei titoli di studio;

-   la messa a disposizione per supplenze;

-   le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;

-   l'utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuola media e viceversa;

-   l'utilizzazione in attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

-   l'utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico, o in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico.

Norme giuridiche di riferimento

-   Legge 27.12.1989n.417, di conversione del D.L.6.11.1989 n.357 "Norme in materia di reclutamento del personale scolastico";

-   Legge 19.11.1990 n.341"Riforma degli ordinamenti universitari".

-   Dal Testo Unico delle leggi sulla scuola, 16.4.94 n° 297, articoli 395, 401, 437, 438, 439, 440, 455.

-   Legge 3.8.1998 n.315 "Interventi finanziari per l'università e la ricerca".

-   D.M. 26.5.1998 "Criteri generali per la disciplina degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienza della formazione primaria, e delle scuole di specializzazione all'insegnamento".

-   Legge 3.5.1999 n.124 "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico".

-   D.P.R. 8.3.1999 n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche".

-   Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006-2009 Capo VI - La formazione.

-   Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione del personale docente, educativo e Ata per l'anno 2013 in via di registrazione.

-   Nota dell'11 aprile 2012, prot. n. 2761 – Anno di formazione dei docenti. Nota 3801 17.4.2014 anno di formazione dei docenti anno scolastico 2013-2014.

-   Nota protocollo 27.2.2015 n. 6768 Piano di formazione del personale neossunto a. s. 2014-2015

-   Nota protocollo 15.4.2015 n. 11511 e successivi chiarimenti.

-   Legge n. 107/2015 art. 1 commi 116-119.

-   D.M. n. 850/2015

-   C.M. n. 36167 del 5/11/2015

Pag. 44

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FAC-SIMILE DI RELAZIONE SUL PERIODO DI PROVA

DEL PERSONALE DOCENTE

(INTESTAZIONE DELLA SCUOLA O ISTITUTO)

anno scolastico ....../......

Relazione sul periodo di prova del prof. ..............................................................................

Il prof. ............................................................nato a ..............................................................

il ...............................................................................................................................................

È stato assunto a tempo indeterminato ai fini giuridici dal ................................................

..................................................................................................................................................

Ed economici dal ....................................................................................................................

per l'insegnamento di ...........................................................................................................

(classe di concorso ......................), ai sensi della legge ......................................................

(o per concorso) e pertanto ha sostenuto il periodo di prova nell'anno scolastico ......../......... in questa Scuola/istituto, dove è stato impegnato nelle seguenti attività didattiche: ..............................................................................

In tale anno scolastico ha prestato servizio per oltre 180 giorni e per almeno 120 giorni di attività didattica, avendo usufruito dei seguenti periodi di assenza:..........................................................

Nel merito della prova è stato sentito il Comitato per la valutazione del servizio che così si è espresso: ....................................................................

Alla luce di tali valutazioni e degli altri elementi di giudizio personalmente acquisiti, si riferisce quanto segue sulle capacità professionali e didattiche e sul comportamento del docente: .....................................................................

Pertanto si esprime giudizio favorevole sul periodo di prova del medesimo docente e se ne dispone la conferma in ruolo.

Data ...... .......................................

Il dirigente scolastico

.........................................................

Timbro ......................................

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FAC-SIMILE DI RELAZIONE SULL'ANNO DI FORMAZIONE

DEI DOCENTI VINCITORI DI CONCORSO

(INTESTAZIONE DELLA SCUOLA O ISTITUTO)

anno scolastico ......./........

Relazione sul periodo di prova del prof..................................................................................

Il prof. ...................................... nato a ............................... il .................................................

È stato assunto a tempo indeterminato ai fini giuridici dal ................................................

Ed economici dal ....................................................................................................................

per l'insegnamento di ............................................................................................................

(classe di concorso ....................), quale vincitore del concorso................., e pertanto ha sostenuto il periodo di prova nell'anno scolastico ...../..... in questa Scuola/istituto, dove è stato impegnato nelle seguenti attività didattiche:...........................................................

.................................................................................................................................................

In tale anno scolastico ha prestato servizio per oltre 180 giorni e per almeno 120 giorni di attività didattica, avendo usufruito dei seguenti periodi di assenza:..................................................................................................

Considerato che il docente ha effettuato il corso di formazione presso ..........................

(oppure spiegare i legittimi impedimenti che non hanno consentito la partecipazione)

Vista la documentazione pervenuta in merito alle attività svolte nel corso di formazione;

Vista la relazione dello stesso docente sulle sue esperienze;

Considerato quanto è emerso dalla discussione finale tenuta dall'interessato in

data.......................... con Comitato per la valutazione del servizio;

sentito il Comitato medesimo che così si è espresso: ........................................................

.................................................................................................................................................

Alla luce di tali valutazioni e degli altri elementi di giudizio personalmente acquisiti, si riferisce quanto segue sulle capacità professionali e didattiche e sul comportamento del docente: ............................................................................................................................

Pertanto si esprime giudizio favorevole sul periodo di prova del medesimo docente e se ne dispone la conferma in ruolo.

Data ........................................

Il dirigente scolastico

..........................................................

Timbro .........................

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