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Informiamo che in data 20/12/2021 l’ITAL ha sottoscritto con il Ministero del  Lavoro l’atto di modifica della Convenzione del 29 settembre 2017 di cui all’art. 10 comma 3 della Legge  152 del 30 marzo 2001.

In forza di tale atto, a decorrere dal 1 gennaio 2022, le prestazioni oggetto di Convenzione ex  art. 10 della Legge n. 152/2001 divengono complessivamente n. 28 (n. 20 prestazioni in aggiunta alle  n. 8 già indicate nella Convenzione del 29 settembre 2017): restano invece ferme tutte le altre  disposizioni convenzionali non oggetto di modifica.

In forza sempre di tale atto di modifica del 20 dicembre 2021, per tutte le n. 28 prestazioni in  Convenzione, l’importo della contribuzione -sempre a decorrere dal 1 gennaio 2022- sarà pari ad €.  16,00 per ciascuna prestazione, ferma restando l’esenzione per tutti gli iscritti all’Organizzazione  Promotrice UIL.

Ecco la Tabella di cui all’art. 1 della Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e  delle Politiche Sociali ed il Patronato ITAL in data 29 settembre 2017 è così sostituita.

Restano ferme tutte le altre disposizioni convenzionali non oggetto di modifica.

 

Tabella 

Cod.  

Min. 

Voce Ministeriale

Importo 

Non ISCRITTI 

All’organizzazione promotrice

Importo 

ISCRITTI 

All’organizzazione promotrice

12

Costituzione posizione  

assicurativa (ex Indennità una  tantum)

€. 16,00 

€. 0,00

15 

Ricostituzioni pensioni per  motivi reddituali 

€. 16,00 

€. 0,00

16 

Ricostituzioni pensioni per altri  motivi 

€. 16,00 

€. 0,00

18

Assegni al nucleo familiare ai  lavoratori dipendenti  

(esclusivamente a pagamento  diretto INPS)

€. 16,00 

€. 0,00

25 

Prestazioni economiche per tbc 

€. 16,00 

€. 0,00

26 

Indennità per maternità 

€. 16,00 

€. 0,00

29 

Ricongiunzione posizione  assicurativa 

€. 16,00 

€. 0,00

33 

Cure balneo-termali 

€. 16,00 

€. 0,00

34 

Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali 

€. 16,00 

€. 0,00

35 

Doppia annualità di pensione  SO 

€. 16,00 

€. 0,00

36 

Verifica e rettifica sulle  

posizioni assicurative 

€. 16,00 

€. 0,00

37 

Autorizzazione versamenti  volontari 

€. 16,00 

€. 0,00

39 

Riscatto periodi assicurativi 

€. 16,00 

€. 0,00

15 

Quota integrativa rendita con  decorrenza successiva 

€. 16,00 

€. 0,00

16 

Ricaduta stato di inabilità  assoluta temporanea 

€. 16,00 

€. 0,00

c             17      Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero      €. 16,00                                       €. 0,00

18 

Domanda riscatto rendita  agricola (art. 220 T.U.) 

€. 16,00 

€. 0,00

19

Reintegrazione rendita a  

superstiti (art. 85, 2° comma  T.U.)

€. 16,00 

€. 0,00

20 

Richiesta integrazione rendita 

€. 16,00 

€. 0,00

22 

Richiesta accertamenti  

diagnostici specifici 

€. 16,00 

€. 0,00

23 

Richiesta di cure termali 

€. 16,00 

€. 0,00

24 

Richiesta di protesi 

€. 16,00 

€. 0,00

25 

Richiesta assegno funerario 

€. 16,00 

€. 0,00

26 

Richiesta tripla annualità a  superstiti (art. 85, p 1 T.U.) 

€. 16,00 

€. 0,00

27 

Richiesta assegno assistenza  personale continuativa 

€. 16,00 

€. 0,00

28 

Richiesta assegno  

incollocabilità grandi invalidi 

€. 16,00 

€. 0,00

29 

Richiesta rimborso medicinali 

€. 16,00 

€. 0,00

30

Richiesta spese di  

viaggio/diaria/indennità  

sostitutiva salario

€. 16,00 

€. 0,00

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o
con centri diurni assistenziali chiusi.

L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha previsto a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo indennizzato, denominato nella circolare n. 189/2021 “Congedo parentale SARS CoV-2”, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusiper la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Con il presente messaggio si comunica che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo in argomento.

Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella citata circolare n. 189/2021 sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente.


Presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti

La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS); tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); o rivolgendosi al patronato. Si confermano le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori dipendenti che sono state fornite con il messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021.

Con successivo messaggio, all’esito del rilascio degli aggiornamenti in corso sulla relativa procedura, saranno comunicate le modalità per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata.


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Informiamo l'utenza che gli uffici CAF e ITAL UIL di tutte le sedi della provincia di Alessandria resteranno chiusi per tutta la giornata per le festività nelle seguenti date:

  • 24, 27 e 31 dicembre
  • 3 e 7 gennaio 2022

 

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Mercoledì, 13 Gennaio 2021 08:42

Ape sociale: cosa prevede la legge di bilancio 2021

L'ape sociale è una misura di flessibilità in uscita che consente di anticipare il pensionamento. L'indennità ha natura sperimentale ed è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.


REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO: COME CAMBIA NEL 2021
La Legge di bilancio 2021 prevede la proroga dell'APE Sociale che viene quindi estesa anche ai soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2021 nelle condizioni previste dalla legge. Restano immutati i requisiti, le condizioni e le prassi per l'ottenimento del beneficio.


CATEGORIE INTERESSATE, ETA', REQUISITI CONTRIBUTIVI E NOTE:

- Disoccupati che hanno terminato l'ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi.  ETA' 63 ANNI   30 ANNI DI CONTRIBUTI
PS: per le donne con figli "sconto" fino a due di contribuzione

- Soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente convivente con "handicap in situazione di gravità".   
ETA' 63 ANNI     
30 ANNI  DI CONTRIBUTI
PS: Il lavoro gravoso deve essere stato svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni. 


- Invalidi con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile
ETA' 63 ANNI   
30 ANNI DI CONTRIBUTI

- Lavoratori appartenenti ad una della 15 categorie di lavoratori addetti a mansioni cosiddette gravose
ETA' 63 ANNI 
36 ANNI DI CONTRIBUTI


REQUISITI:

• Almeno 63 anni di età.
• Almeno 30 o 36 anni di contributi, in base alla categoria di appartenenza.
• Non tilarità di pensione diretta in Italia e all'estero.
• Cessazione dell'attività lavorativa.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione nel limite massimo di 1.500 euro lordi.
Possiedi i requisiti necessari? Vuoi saperne di più?
Vieni nei nostri uffici per avere tutte le risposte e l'aiuto che ti occorre.

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Dal 1° gennaio sono rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, dei piccoli coltivatori diretti e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

L'INPS ha indicato i nuovi limiti di reddito familiare e precisato che gli importi relativi agli assegni familiari sono i seguenti:

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;

10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;

1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Fonte: http://www.italuil.it/ 

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La scadenza del termine per la presentazione delle domande del Reddito di Emergenza viene prorogato al 31 luglio 2020.

Lo rende noto l'INPS, precisando che il recente decreto-legge n. 52/2020, in deroga a quanto stabilito dal Decreto "Rilancio" che aveva fissato il termine al 30 giugno 2020, prevede che dette domande possano essere presentate entro il prossimo 31 luglio.

DECRETO LEGGE "RILANCIO" REDDITO DI EMERGENZA - (REM)

È una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari non coperti da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

REQUISITI

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

• residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

• reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo di REM spettante;

• valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE;

• valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

CONDIZIONI

Il REM spetta se all'interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda risultino in una delle seguenti condizioni:

• titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

• titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo previste per il REM;

• percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.

QUANTO SPETTA?

A seconda della composizione del nucleo familiare, l'importo mensile del REM oscilla tra 400 euro fino ad un massimo di 800 euro. Il beneficio verrà erogato in due quote. Il suo valore si determina moltiplicando l'importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosucienza come definite a fini ISEE. INCOMPATIBILITÀ Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "Cura Italia" o dal decreto "Rilancio". COME OTTENERLO La domanda va presentata all'INPS in via telematica. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

DECRETO LEGGE "RILANCIO" REDDITO DI EMERGENZA - (REM)

È una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari non coperti da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

REQUISITI

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
• residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
• reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo di REM spettante;
• valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo no ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosucienza come definite ai fini dell'ISEE;
• valore ISEE inferiore a 15.000 euro.


CONDIZIONI

Il REM spetta se all'interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda
risultino in una delle seguenti condizioni:
• titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
• titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo
previste per il REM;
• percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.

QUANTO SPETTA

A seconda della composizione del nucleo familiare, l'importo mensile del REM oscilla tra 400 euro fino ad un massimo di 800 euro. Il beneficio verrà erogato in due quote.
Il suo valore si determina moltiplicando l'importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosufficienza come definite a fini ISEE.

INCOMPATIBILITÀ

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "Cura Italia" o dal decreto "Rilancio".

COME OTTENERLO

La domanda va presentata all'INPS in via telematica. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.

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Lunedì, 30 Marzo 2020 10:28

Permessi di soggiorno: proroga della scadenza

Il Decreto n.18/2020 del 17 marzo scorso, contenente misure connesse all'emergenza COVID – 19, ha prorogato al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Il Ministero dell'Interno, con una circolare del 21 marzo, ha fornito le indicazioni operative riguardo l'applicazione dell'articolo 103 del DL/2020 (cosiddetto Decreto "Cura Italia") e stabilito che i titolari di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 avranno validità fino al 15 giugno; i cittadini stranieri potranno presentare l'istanza dopo tale data.

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri (art.40 del D.lgs n. 151/2001) dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma.

Lo precisa l'INPS con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, adeguandosi opportunamente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22177/2018, secondo la quale potendo entrambi i genitori lavorare subito dopo l'evento della maternità, risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi la facoltà di organizzarsi, decidendo le modalità di fruizione dei permessi giornalieri, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa. Sono pertanto superate le indicazioni fornite dalla circolare n. 8/2003.

L'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri non è pertanto alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

I chiarimenti si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

L'Istituto ritiene, invece, che la fruizione dei riposi giornalieri non sia possibile quando la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale e neanche delle ore, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto a quelle fruibili dalla madre, per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri (circ. n. 8/2003).

Riguardo le ultime indicazioni, in particolare quelle sulle ore "aggiuntive", si ricorda che lo stesso Istituto, con circolare n. 95 bis/2006 (a rettifica delle istruzioni precedenti) e il Ministero del lavoro, con interpello n. 23/2007, affermavano il diritto del padre, lavoratore dipendente, al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero nel caso di parto plurimo, quando la madre fosse una lavoratrice non dipendente ma autonoma.

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Mercoledì, 25 Settembre 2019 09:44

Assicurazione casalinghe: integrazione del premio annuale

Entro il prossimo 15 ottobre gli assicurati INAIL contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro l'importo annuale della polizza fissati dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).

Lo comunica l'INAIL, con la nota dello scorso 9 settembre, illustrando le novità introdotte e gli adempimenti cui sono tenuti gli assicurati per il pagamento della polizza.

La Legge di bilancio ha apportato, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, notevoli modifiche a questa assicurazione che è obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Premio e beneficiari
Dal primo gennaio il premio è raddoppiato da euro 12,91 a 24 euro annui, con un'estensione dei beneficiari che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.

Prestazioni
Le novità, sempre dall'inizio di quest'anno, riguardano: l'abbassamento del grado di invalidità per la costituzione della rendita INAIL dal 27% al 16%; l'introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l'inabilità permanente sia compresa tra il 6% e il 15%; il riconoscimento dell'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative e che hanno necessità di assistenza quotidiana.
Si ricorda che l'assegno una tantum per infortunio mortale è corrisposto per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006, il cui importo da luglio 2018 è pari a 2.160,00 euro. Ora l'assegno è stato elevato a 10.000,00 euro dalla legge di Bilancio 2019.

Bollettino precompilato e il sistema pagoPA
L'INAIL precisa che alla lettera inviata agli assicurati, che nei mesi scorsi hanno versato 12,91 euro per il rinnovo dell'iscrizione, è stato allegato il bollettino PA precompilato di 11,09 euro, il cui versamento può essere effettuato in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell'Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA, presentando l'avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato.
Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti, è tenuto a pagare il premio annuale di 24 euro, in un'unica soluzione, nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento. Per ottenere le prestazioni dall'INAIL è necessario essere assicurati!

Ricordiamo che l'Istituto, con la circolare n. 2 del 22 gennaio 2019 (tenuto conto che il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019, e che il 31 gennaio 2019 scadeva il termine per l'iscrizione per l'anno in corso) chiariva che ancora per quest'anno l'importo annuale da pagare restava di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora fossero raggiunti i requisiti richiesti, sino alla prevista integrazione del premio per il 2019 all'ammontare di euro 24,00, fissata dalla nuova normativa, comunicata ora dall'INAIL.

Restiamo in attesa dell'emanazione del previsto decreto interministeriale che disciplinerà le modalità e i termini per assolvere all'obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, per fornire ulteriori indicazioni.

Tutti coloro che sono soggetti a questa assicurazione possono rivolgersi agli uffici del Patronato ITAL UIL che offrono consulenza e assistenza.

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