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Giovedì, 27 Giugno 2019 10:02

Indennità NASpI e pensione "Quota 100"

L'INPS ha finalmente chiarito i rapporti tra la prestazione di disoccupazione Naspi e il diritto alla pensione "Quota 100".

Con circolare n. 88/2019, condiviso il parere del Ministero del Lavoro, l'Istituto previdenziale illustra i rapporti tra alcuni trattamenti pensionistici anticipati (pensione Quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e la prestazione di disoccupazione NASpI.

Ricordiamo che il decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, per i soggetti che perfezionano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione "Quota 100".

Altresì, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".

L'INPS è intervenuto, nel coordinare queste due disposizioni di legge, chiarendo che la maturazione del diritto a pensione "Quota 100" non determina la revoca della NASpI e che, per i soggetti ammessi al trattamento di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.

A seguito di questo importante chiarimento, è facoltà dei lavoratori scegliere di non accedere alla pensione "Quota 100" per continuare a fruire dell'indennità di disoccupazione. Per coloro che, invece, hanno già presentato domanda di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI avviene dalla prima decorrenza utile.

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È una richiesta di incontro urgente all'Inps, a firma dei segretari generali delle categorie sindacali coinvolte, quella inviata lo scorso 10 aprile sulla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori che operano con un rapporto di lavoro part time con periodi di sospensione durante l'anno.

Sui cosiddetti part time verticali-ciclici, infatti, si rende più che mai necessario un incontro soprattutto alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea, viste anche le ripetute richieste delle organizzazioni sindacali, per tramite dei propri Patronati, del riconoscimento della contribuzione per i periodi di non attività per part time. Però, ad oggi, questa condizione non è stata riconosciuta.

È per questo che, vista l'impossibilità di far valere quanto definito dalla Corte di Giustizia Europea, nell'ambito del confronto con i Patronati, le lavoratrici e i lavoratori, sostenuti dai sindacati hanno avviato un massivo contenzioso legale – ad oggi sono stati depositati più di 300 ricorsi e ne sono in preparazione altri – che ha già portato condanne, all'Inps, sia in primo he in secondo grado riconoscendo il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di sospensione, e al pagamento delle spese di lite.

"In più di un'occasione – si legge nella lettera – il sindacato ha chiesto un intervento legislativo in merito per mettere fine al contenzioso ed evitare inutili spese legali a carico dell'Inps e riconoscere quanto determinato dalla Corte di Giustizia Europea nonché dai Tribunali italiani".

Ad oggi – continua il testo – nonostante l'interessamento di tutte le forze politiche di Governo e di opposizione, non è stato ancora possibile vedere definita una normativa per legge con la conseguenza che prosegue il contenzioso legale con alti oneri a carico del vostro Istituto".

Anche per questo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Uiltucs, in qualità di rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori che operano prevalentemente nei settori delle Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi e Terziario e Turismo, ove il ricorso del part time verticale-ciclico è molto presente, ritengono fondamentale avviare un confronto.

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Martedì, 02 Aprile 2019 09:52

Pensioni: da aprile il ricalcolo dei trattamenti

Dal 1° aprile sono in pagamento le pensioni ricalcolate con un nuovo meccanismo di rivalutazione annuale previsto dalla Legge di bilancio 2019, per il triennio 2019-2021.

Lo comunica l'INPS, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2019, illustrando i nuovi criteri sulla base dei quali ha effettuato il ricalcolo dei trattamenti pensionistici a decorrere da gennaio 2019.

L'operazione di ricalcolo ha riguardato i trattamenti di importo complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo, ovvero la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti, assoggettabili al regime della perequazione cumulata.

Dal ricalcolo l'importo lordo complessivo dei trattamenti pensionistici, dovuto da gennaio 2019, risulta inferiore a quello già calcolato sulla base dei criteri previgenti alla riforma.

Nei prossimi mesi l'Istituto comunicherà le modalità di recupero delle somme relative al periodo gennaio-marzo 2019.

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Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Lo comunica l'Istituto, con la circolare n. 45 del 22/3/2019, fornendo le prime indicazioni sulle nuove modalità di presentazione di tali domande che finora venivano inoltrate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16).

Con questa nuova procedura si intende garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, dal prossimo mese il lavoratore dovrà trasmettere domanda all'INPS, solo in via telematica, avvalendosi dei servizi offerti dall'Istituto dal proprio sito o tramite i Patronati.

Si precisa nella circolare che "le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il suddetto modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro".

Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione degli interessati per consulenza, assistenza e per l'inoltro on line delle domande.

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Le assenze dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ma è necessario che sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sent. n. 5749/2019, dichiarando la inammissibilità del ricorso di un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, inteso al risarcimento dei danni subiti per effetto di comportamenti mobbizzanti adottati nei suoi confronti dalla società datrice di lavoro.

Ad avviso del ricorrente, l'imprenditore lo aveva adibito ad attività nocive per la sua salute e non rientranti nel suo livello di appartenenza, che gli avevano procurato una sindrome depressiva e una dermatite allergica da contatto, senza avere posto in atto i necessari correttivi organizzativi e strumentali imposti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Cassazione, nel confermare la decisione della Corte di Appello, afferma che, in tema di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., incombe al lavoratore che ritenga di avere subito un danno alla salute, a causa dell'attività lavorativa, l'onere di provare, oltre all'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra.

La prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.

Inoltre, la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" non implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, in quanto essi possono dipendere dalla qualità intrinsecamente usurante della prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto a un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.

In sostanza, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. Ciò che nel caso di specie è stato escluso.

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Giovedì, 21 Febbraio 2019 10:15

Contributi lavoratori domestici per l'anno 2019

L'INPS comunica gli importi dei contributi dovuti per il 2019 per i lavoratori domestici, a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (1,1%).

Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici.

È confermata la minore aliquota dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato si continua ad applicare il contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

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Nei giorni scorsi l'INPS ha comunicato che "dalle 10 di lunedì 28 gennaio sarebbe stato attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 2019".

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

Per la presentazione della domanda, il richiedente il contributo asilo nido dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare l'attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti l'impossibilità del bambino di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.".

Ricordiamo che questo contributo, inizialmente di 1.000 euro, non subordinato a limiti di reddito, è stato istituito con legge n. 232/2016, in favore di figli nati dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di di asili nido o di assistenza domiciliare. La legge di Bilancio 2019 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo annuo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un massimo di 136,37 euro. Non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza di asili, a prescindere dal numero di mensilità percepite.

I genitori interessati possono rivolgersi ai nostri Uffici di Patronato ITAL UIL per consulenza, assistenza e per la presentazione delle domande in via telematica.

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Mercoledì, 30 Gennaio 2019 11:40

Quota 100: presentazione delle domande di pensione

È stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che disciplina l'accesso al trattamento di pensione cosiddetta "Quota 100", alla pensione anticipata, ordinaria e cosiddetta "Opzione donna".

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 29 gennaio 2019, n. 395 si comunicano le modalità operative di presentazione delle relative domande di pensione, tramite l'accesso ai servizi online.

La domanda di pensione può essere presentata anche tramite i patronati e gli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

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Venerdì, 18 Gennaio 2019 09:37

Stop ai voucher baby sitter o asili nido

L'INPS comunica che dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare domanda per accedere a tale contributo, che ricordiamo consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, in
alternativa al congedo parentale e al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, un voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.


Questa misura era stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, con legge 28 giugno 2012, n. 92 , e prorogata anche per l'anno 2016 dove veniva estesa, con la legge 28 dicembre 2015,
n. 208, anche alle lavoratrici autonome. Successivamente la legge di bilancio 2017 ha prorogato la misura per il biennio 2017-2018, precisando il limite di spesa del beneficio per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata di 40 milioni di euro per ogni anno, e per le lavoratrici autonome e imprenditrici di 10 milioni di euro per ogni anno.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) il contributo non è stato prorogato per il 2019 , quindi è sospeso.


Pur essendo una misura sperimentale, la mancanza di proroga di tale contributo, rappresentava un aiuto, un sostegno per le madri che volevano rientrare presto sul posto di lavoro, e conferma ancora una volta la scarsa attenzione di questo Governo alle politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro.
Abbiamo un tasso di natalità che continua drammaticamente a scendere: nel 2017 i nati sono stati 458.151, quasi 120 mila in meno rispetto al 2008.
Bisogna invertire la rotta per scongiurare un collasso della società. Le politiche a sostegno della famiglia non devono essere considerate solo un costo da inserire nelle voci di bilancio, ma rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo dell'intera società.

 

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Mercoledì, 09 Gennaio 2019 11:01

Calendario accredito pagamenti pensioni 2019

Nel 2019 i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL, vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di un giorno di festa o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l'erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile.

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 122 del 27/12/2018 riportando il calendario delle date di pagamento per l'anno 2019.

Mese               Poste Italiane             Istituti di Credito
gennaio                3                                    3

febbraio                1                                    1

marzo                   1                                    1

aprile                    1                                    1

maggio                 2                                    2

giugno                  1                                    3

luglio                    1                                    1

agosto                  1                                    1

settembre             2                                    2

ottobre                 1                                    1

novembre             2                                    4

dicembre              2                                    2

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