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ASSEGNI FAMILIARI

Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei  limiti stabiliti annualmente dalla legge.

A CHI SPETTA

ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;ai piccoli coltivatori diretti;ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

COSA SPETTA E PER CHI SPETTA

Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.
E' considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:

il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;i figli o equiparati anche se non conviventi:di età inferiore a 18 anni;apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);inabili al lavoro (senza limiti di età);

i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:di età inferiore a 18 anni;apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);inabili al lavoro (senza limiti di età);

gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Il coniuge affidatario che non abbia titolo autonomo alla percezione di assegni può avere diritto al riconoscimento del diritto sulla posizione del coniuge non affidatario

REDDITI

Ogni anno l'INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari ( ultima circolare INPS n. 182 del 24/12/2013). Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell'erogazione degli assegni familiari.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito";Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale).
N.B.: Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.

Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall'Inps.

QUANTO SPETTA

Euro 8,18 mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;Euro 10,21 mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;Euro 1,21 mensili ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati

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Martedì, 06 Ottobre 2015 11:00

Voucher: il sistema dei buoni lavoro

Cosa sono

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

Quali sono i vantaggi

Per il prestatore

Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Cosa assicurano

Attraverso i 'buoni lavoro' (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, per il 2014, nei limiti di 5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità di committenti, nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro nette (4.000 € lorde) complessive nell'anno solare.

N.B.: in accordo con il Ministero del lavoro, per la regolamentazione del lavoro accessorio per anno solare si intende il periodo ' 1 gennaio – 31 dicembre '.

Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 € lorde) fermo restando il limite complessivo di 5050 € nette.

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di 7,50 euro.

Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

L'utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

Chi può utilizzarli

- famiglie,

- aziende,

- imprese familiari,

- imprenditori agricoli,

- imprenditori operanti in tutti i settori;

- soggetti non imprenditori

- enti senza fini di lucro,

- committenti pubblici.

Per quali lavori e settori di lavoro

E' possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

 aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) e - per l'anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;

 aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I prestatori possono essere

- pensionati

(titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio)

- studenti

(giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio - in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero - va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro).

I giovani studenti possono accedere al lavoro accessorio per attività rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza.

I "periodi di vacanza" si riferiscono a:

a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro nette per anno solare, possono prestare lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità).

- lavoratori part-time

I prestatori appartenenti a queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative di natura nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

- altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi.

Si evidenzia che il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Rif. Circolare INPS n. 49/2013).

- lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

possono svolgere attività di lavoro di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Le attività di lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Dove si acquistano

1- presso le sedi INPS territoriali;

2- presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;

3- attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;

4- presso le banche popolari abilitate;

5- presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

1) Se si sceglie l'INPS

Occorre informarsi presso la sede INPS di riferimento in merito alla disponibilità dei buoni che si intende acquistare. Verificata la disponibilità, si potrà effettuare il versamento del relativo importo su conto corrente postale 89778229 intestato a "INPS DG LAVORO ACCESSORIO", la cui ricevuta andrà esibita presso l'INPS, al fine di ritirare i voucher.

2) Se si sceglie il tabaccaio

Occorre presentare la Tessera Sanitaria definitiva del committente oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000€ di buoni lavoro e in un'unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.

I voucher sono disponibili con il valore di 10 € o in formato 'multiplo' fino ad un valore di 500 €.

Se si sceglie internet Banking Intesa Sanpaolo

I "buoni lavoro" si possono acquistare tramite il servizio internet banking delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo e riscuotere in contanti presso la rete delle tabaccherie convenzionate con Banca ITB.

Il servizio internet banking di Intesa Sanpaolo consente al datore di lavoro di acquistare il numero dei buoni di cui ha bisogno, di qualsiasi importo fino a 500 €, di addebitarne il costo sul proprio conto corrente e di effettuare direttamente la stampa dei voucher.

I lavoratori, potranno riscuotere i buoni in contanti presso le tabaccherie abilitate.

3) Se si sceglie la procedura telematica

E' necessaria anzitutto la registrazione del committente (datore di lavoro) presso l'Inps:

- chiamando il Contact Center INPS/INAIL al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

- su Internet, se si è in possesso del codice PIN, tramite il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/Lavoro accessorio;

- presso tutte le sedi INPS;

- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Anche il prestatore deve registrarsi tramite:

- il Contact Center INPS/INAIL al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

- le sedi INPS;

- Internet, tramite il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/Lavoro accessorio;

Una volta effettuato l'accreditamento, il committente dovrà versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, con una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24;

- con versamento su conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO ACCESSORIO, da registrare presso la Sede INPS Provinciale;

- direttamente on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio.

4) Se si scelgono le banche popolari abilitate:

Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate).

Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione. .

I buoni lavoro sono disponibili con il valore di 10 Euro o in formato 'multiplo' fino ad un valore di 500 Euro.

E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro

5) Se si scelgono gli uffici postali:

Presso tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro del valore nominale di 10 €, o buoni multipli del valore nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25 buoni.

Il committente/datore di lavoro acquista i buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società.

E' previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 € lordi.

Per l'acquisto dei voucher è previsto il versamento all'ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro , fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

Cosa si deve fare prima dell'inizio della prestazione lavorativa

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio dell'attività lavorativa), il Committente deve effettuare la comunicazione obbligatoria, direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

L'INPS trasmette in tempo reale all'INAIL le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali garantendo qualità e completezza di ogni informazione di cui all'art. 5, comma 1, del DM 12/3/2008.

1. Telefonando al Contact Center INPS-INAIL al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

2. Collegandosi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro accessorio;

3. Andando in una sede INPS.

La mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della 'maxisanzione', di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro'), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Inoltre, il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Dove si riscuotono i Buoni Lavoro

I buoni lavoro acquistati presso l'INPS sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno dell'emissione.

I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili esclusivamente all'interno del medesimo circuito bancario; entrambi sono riscuotibili, entro 1 anno dal giorno dell'emissione, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio.

I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro, entro 2 anni dal giorno dell'emissione.

Il prestatore per riscuotere deve presentarsi, alle Poste, dal tabaccaio o agli sportelli bancari con la propria Tessera Sanitaria o il tesserino del codice fiscale e – ove richiesto – con un documento di identità valido.

Dove si chiede il rimborso dei Buoni Lavoro non utilizzati

Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati può chiedere, a seconda della modalità di acquisto dei buoni lavoro, il rimborso presso le sedi dell'INPS, presso il tabaccaio o presso le Banche Popolari abilitate.

Cosa si fa in caso di furto o smarrimento dei voucher

In caso di furto o smarrimento, è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle Autorità competenti. Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza. Gli operatori del Contact Center o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza.

▪▪▪

Per informazioni più dettagliate consultare il sito www.inps.it/Informazioni/Lavoro accessorio-Area dedicata oppure Home > Come fare per > Utilizzare i buoni lavoro.

Leggi e scarica l'intero vademecum presente in allegato.

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E' grave che un Istituto come l'Inps diffonda notizie imprecise. Quando si parla di regole contributive e previdenziali "molto vantaggiose" per i sindacalisti si esprime una valutazione così generica e sommaria da far sospettare che l'intento sia quello di ingenerare discredito e non di fare chiarezza.
In realtà, senza scendere nei tecnicismi e in parole povere, accade quanto segue. Quando un sindacalista lascia la sua azienda o il suo ufficio per intraprendere un'attività sindacale, la sua carriera professionale e i suoi emolumenti vengono automaticamente bloccati e si cristallizzano a quel momento.

Se quella persona - che magari era un operaio, un commesso, un impiegato - diventa poi un dirigente sindacale è del tutto normale che il Sindacato per il quale egli lavora possa intervenire e adeguare la sua condizione economica e contributiva al nuovo stato.

Non si sarebbe forse determinato lo stesso effetto pratico se avesse proseguito la sua attività nel luogo di lavoro di provenienza? Al contrario, se così non accadesse, risulterebbe lui enormemente svantaggiato! Nessun vantaggio, dunque, né condizione di privilegio per i sindacalisti.

Qualche eccesso è stato consumato. Ma non è provando a gettare discredito su un'intera categoria che si risolvono i problemi del Paese che, di certo, non sono generati dal legittimo adeguamento degli stipendi e delle pensioni di qualche sindacalista.

Roma, 4 settembre 2015

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Mercoledì, 26 Agosto 2015 09:48

Circolare Inps su voucher

Le novità più rilevanti fanno riferimento al nuovo tetto massimo di compenso annuo percepibile dal prestatore che passa da 5050 € a 7.000 € netti. Diventa strutturale la possibilità di utilizzo di lavoro accessorio per i beneficiari di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 3000 € netti di compenso annuo. L'introduzione dell'obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro, anche tramite sms o posta elettronica (nelle more dell'attivazione del sistema telematico che consentirà tale comunicazione, l'Inps informa che le comunicazioni continueranno ad essere effettuate con le attuali procedure), obbligo di acquisto dei voucher esclusivamente con modalità telematica per imprenditori e liberi professionisti.

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Sabato, 01 Agosto 2015 02:00

Inps circolare Naspi

Si invia in allegato alla presente la circolare Inps n° 142/2015 che interviene ulteriormente e a poco più di due mesi dalla precedente, sulla disciplina della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Con questa circolare l'Istituto intende fornire nuovi chiarimenti di carattere "operativo-amministrativo" su questioni  precedentemente non trattate ed al contempo elementi utili alla interpretazione di uno degli aspetti più rilevanti, relativo al calcolo della durata della prestazione e delle modalità di scomputo delle settimane di contribuzione già utilizzate per precedenti prestazioni di disoccupazione.

A tale proposito si ritiene comunque necessario approfondire tali procedure in una fase successiva che per la loro complessità saranno meglio illustrate dallo stesso istituto in una apposita sezione di una pagina internet.

Ci limiteremo quindi a tratteggiare le novità più rilevanti, alcune delle quali sono il risultato del confronto avuto in questi mesi sia con il Ministero del Lavoro che con l'Inps sia dallo scrivente servizio che dal nostro istituto di patronato.

Naspi stagionali a 6 mesi

Innanzi tutto viene chiarita la modalità di calcolo che permetterà ai lavoratori stagionali che operano su sei mesi per anno di avere anche quest'anno una indennità pari a 6 mensilità, in particolare all'art. 6, all'interno del quale viene illustrata tutta la procedura di calcolo, al punto 5 si specifica: "Si precisa pertanto che per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata – calcolata così come indicato al punto 1) dello stesso paragrafo 2.5 - deve essere ricondotta prioritariamente ai periodi contributivi più risalenti delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di DSO o ASpI, anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento."

In buona sostanza nei casi in cui i periodi che hanno dato luogo a prestazione di disoccupazione siano a cavallo del quadriennio di riferimento per il calcolo della Naspi, come appunto nel caso degli stagionali a 6 mesi, le settimane di contribuzione che andranno scomputate saranno quelle fuori dal quadriennio di riferimento, lasciando utili per il calcolo della durata della Naspi 26 settimane che si potranno aggiungere a quelle versate nel periodo immediatamente precedente la domanda di Naspi (6 mesi = 26 settimane).

Inoltre, sulla penalizzazione patita dai lavoratori stagionali con il nuovo criterio di calcolo della durata della prestazione, occorrerà attendere la emanazione del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali che contiene alcuni correttivi in materia di scomputo della contribuzione che ha dato diritto a prestazioni di Mini Aspi e requisiti ridotti. Sulla questione, più volte sollevata dalla nostra Organizzazione, sarà comunque necessario richiedere delle modifiche alla norma che tengano conto delle specificità del mondo del lavoro degli stagionali.

Neutralizzazione

La circolare illustra la procedura per l'ampliamento del quadriennio di riferimento in presenza di uno o più periodi considerati "neutri" e allo stesso tempo arricchisce e specifica nel dettaglio alcune casistiche di neutralizzazione ulteriori rispetto a quelle indicate dalla circolare precedente (n. 94/2015), in particolare saranno considerati neutri:

·         I periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge 300/70, sia per il quadriennio di riferimento che per i 12 mesi all'interno dei quali trovare le 30 giornate di lavoro effettivo;

·         I periodi di cassa integrazione in deroga a zero ore, in analogia con le altre prestazioni di cig (su tale questione abbiamo presentato un interpello al quale la circolare, indirettamente, risponde in maniera positiva);

·         I periodi di lavoro prestati  all'estero in Paesi non convenzionati (questione sollevata e validamente sostenuta dall'Ital).

Indennità di mobilità e Naspi

Tra le questioni sollevate va ricordata inoltre quella relativa alla possibilità di optare in caso di trattamento di miglio favore tra l'indennità di mobilità e la Naspi: a tale riguardo l'Inps esclude tassativamente tale possibilità e, con una lunga argomentazione, ribadisce la diversità dei due istituti e che, nel caso in cui la disoccupazione sia conseguenza di un licenziamento ex art 4 e 24 della legge 223/91, il lavoratore non avrà facoltà di optare tra l'indennità di mobilità e la Naspi.

Solo nel caso di reiezione della domanda di mobilità, in caso di carenza dei requisiti necessari, il lavoratore avrà 30 giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione di reiezione, per presentare una domanda di Naspi, fermo restando che la decorrenza sarà quella relativa alla prima istanza di richiesta di mobilità.

Infine la circolare dà ulteriori indicazioni sugli effetti del lavoro accessorio e di quello intermittente sulla Naspi, in particolare si ribadisce la piena cumulabilità del lavoro accessorio (voucher) con la Naspi nel limite complessivo di 3000 euro. Per compensi che superano detto limite e fino alla soglia dei 7000 euro, la cumulabilità sarà parziale e prevede la riduzione dell'indennità di Naspi nella misura dell'80% dei compensi derivanti da lavoro accessorio.

Per il lavoro intermittente, che costituisce a tutti gli effetti un contratto di lavoro dipendente, viene invece prevista la possibilità di cumulo parziale solo nel caso in cui venga instaurato durante un periodo indennizzato con la Naspi e quindi compatibile solo nel limite di reddito esente da imposizione fiscale (8000 euro). Per quanto riguarda invece il lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata (disponibilità) i periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra non sono considerati periodi di disoccupazione perché non possono essere equiparati ad una cessazione involontaria del rapporto e pertanto non danno diritto alla prestazione.

Nel rimandare ad ulteriori approfondimenti e ad una più attenta lettura della circolare si invia un saluto fraterno.

Il Segretario Confederale

Guglielmo Loy

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Nota Uil sulla Dis-Coll

Con la circolare n. 83 del 27 aprile, l'Inps ha diramato le istruzioni e la prassi amministrativa relativa alla nuova prestazione per disoccupazione, introdotta con il Dlgs n. 22 del 4 marzo 2015, in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto e denominata Dis-Coll.

Come ricorderete il Dlgs 22/2015 introduce e riforma tre differenti tipologie di prestazione in caso di disoccupazione: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.

Fermo restando che siamo in attesa che venga emanata anche la circolare che dovrà disciplinare la Naspi, la cui entrata in vigore è comunque prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps con la circolare 83/2015 entra nel merito della Dis-Coll che invece viene istituita, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

La circolare arriva pertanto con un notevole ritardo sia sotto il profilo interpretativo e procedurale ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande che, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e tramite posta elettronica certificata, attraverso una modulistica reperibile sul sito dell'Inps e che, a mero titolo di esempio, trovate tra i documenti allegati.

Inoltre, per gestire le eventuali cessazioni intervenute a partire dal 1° gennaio fino ad oggi, la circolare ridefinisce, solo per questi specifici casi, il termine di presentazione delle domande che, pur rimanendo fissato in 68 giorni, inizierà a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

Infine a completamento di un quadro sicuramente complesso va aggiunto che la circolare dovrà regolare anche le domande riferite a collaboratori che a partire dal 1° gennaio 2015 hanno avuto un periodo di disoccupazione seguito da una eventuale nuova occupazione nel periodo intercorrente tra il 1° di gennaio e la data di emanazione della circolare stessa.

A queste difficoltà meramente amministrative si aggiunge una interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente gli indirizzi.

Infatti, a seguito di una indirizzo interpretativo fornito all'Inps dal Ministero del Lavoro, i parametri di riferimento per il calcolo della indennità e della sua durata, che nel Decreto Legislativo sono in maniera inequivocabile i "mesi di contribuzione o frazioni di essi" diventano nella circolare Inps i "mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione". Rimangono invece inalterati i  requisiti  necessari per avere diritto alla prestazione che continuano a fare riferimento alla contribuzione versata.

Ci troviamo, quindi, in presenza di uno stravolgimento della norma di legge operata attraverso una semplice circolare attuativa e che potrà essere oggetto di eventuali contestazioni in virtù del fatto che non sempre il criterio di calcolo, che sarà adottato dall'Inps, sarà più vantaggioso per i collaboratori rispetto a quello letteralmente previsto dal Dlgs 22/2015.

Nel rimandare ad una attenta lettura della circolare vi riassumiamo, di seguito, i tratti essenziali della nuova prestazione che sostituisce la vecchia "una tantum" per i collaboratori a progetto introdotta dalla Legge 92/2012.

Destinatari

Rispetto alla previgente normativa i destinatari sono tutti i collaboratori coordinati e continuativi e non solo quelli c.d. "a progetto". Viene inoltre meno il requisito della "mono committenza"  e rimane invece la iscrizione in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps. Sono pertanto esclusi tutti coloro che hanno altre posizioni assicurative e gli amministratori di società, i componenti dei collegi sindacali, i pensionati ed i titolari di partita Iva.

Requisiti

I collaboratori, per avere diritto alla Dis-Coll  dovranno soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

Siano al momento della domanda di prestazione in stato di disoccupazione, come definito dal Dlgs 181/2000 e accompagnato dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) che potrà essere rilasciata direttamente all'Inps all'atto di presentazione della domanda di Dis-Coll.

Possano far valere almeno tre mesi di contribuzione "effettivamente versata" (per le collaborazioni non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni) alla Gestione Separata presso l'Inps,  nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro alla data di cessazione stessa.

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, almeno un mese di contribuzione, ovvero un rapporto di collaborazione della durata di almeno un mese  e che abbia dato luogo ad una retribuzione almeno pari alla metà della retribuzione necessaria alla copertura di un mese di contribuzione.

Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66  (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione. Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).

Gli esempi riportati sono quelli che opportunamente l'Inps ha riportato nella circolare e permettono di inquadrare con chiarezza che la copertura contributiva non è legata alla durata del rapporto ma alla retribuzione percepita che dà poi diritto, in relazione ai minimali, alle corrispondenti mensilità di contribuzione.

 

Circolare INPS

Con la emanazione del Dlgs n° 22 del 4 marzo 2015 il sistema di tutele in caso di disoccupazione involontaria è stato profondamente riformato attraverso l'introduzione di tre differenti tipologie di prestazioni: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.

Nelle more della definizione della prassi amministrativa della principale tra le tre prestazioni, la Naspi, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps, con la circolare      n° 83 del 27 aprile u.s., ha diramato le istruzioni operative per la nuova prestazione di disoccupazione destinata ai lavoratori e alle lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto, istituita in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

La circolare arriva quindi con un notevole ritardo, ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande, le quali, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e attraverso posta elettronica certificata, modalità che era stata opportunamente anticipata da una campagna di presentazione di tali domande da parte della Uiltemp in stretto coordinamento con l'Ital.

Sarà quindi necessario, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare, gestire una articolata fase transitoria che per la sua complessità è consigliabile che venga realizzata con forte raccordo con gli operatori del nostro Istituto di Patronato.

A queste difficoltà operative si aggiunge una  interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente i criteri.

Pe queste ragioni oltre alla circolare vi alleghiamo una nota di lettura che speriamo possa esservi di aiuto.

Circolare UIL in allegato

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Oggi è un giorno importante. La firma della Convenzione tra Cgil, Cisl, Uil, Confindustria e Inps per la rappresentanza delle Organizzazioni sindacali è il punto di arrivo di un percorso lungo e difficile che si chiude positivamente: è stata una corsa a ostacoli, ma ce l'abbiamo fatta.Non abbiamo mai avuto problemi a farci "contare". Tuttavia, non abbiamo capito perché alla vigilia di questo appuntamento odierno qualcuno abbia voluto parlare di legge sulla rappresentanza.

Un provvedimento normativo in materia non serve, ma se proprio se ne avverte la necessità si faccia una legge non solo per coprire l'articolo 39, ma anche l'articolo 46 della Costituzione relativo alla partecipazione dei lavoratori.

Piuttosto, si pone un problema di rappresentanza dei datori di lavoro visto che c'è un proliferare di nuove associazione datoriali, con conseguente proliferare di nuovi contratti.

Roma 16/03/2015

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Pubblicato il rapporto sull'attivita di vigilanza del ministero con Inps e Inail: lo scorso anno controlli su 221.476 imprese, oltre 77mila i dipendenti totalmente in nero

LAVORO: IN NERO 42,61% LAVORATORI IRREGOLARI IN AZIENDE ISPEZIONATE = Pari a 77.387 persone nel 2014. Controlli su 221.476 imprese

Roma, 26 feb. (Labitalia) – Oltre 77mila lavoratori 'trovati' totalmente in nero. E' quanto emerge dal Rapporto 2014 sull'attività di vigilanza del ministero del Lavoro, Inps e Inail che calcola come la percentuale sia pari al 42,61% dei lavoratori irregolari, scoperti durante i controlli che sono stati condotti su 221.476 aziende. Di
queste 142.132 non sono risultate in regola.

Irregolari il 64,17%  delle imprese ispezionate nel 2014. In particolare, quelle irregolari rilevate l'anno scorso sono state 142.132 sulle 221.476 controllate.

Nel 2013 quelle risultate irregolari erano 152.314.

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Per le persone che svolgono lavori usuranti è in arrivo un'importante scadenza. Entro il 2 marzo 2015 devono presentare la domanda per far riconoscere uffcialmente da parte dell'Inps di avere svolto e di svolgere un lavoro usurante.

La domanda è volta a dimostrare che esistono i requisiti richiesti dalla legge: usura, età, contribuzione

Apri il file in allegato per saperne di più.

 

 

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In allegato i dati presentati ieri.

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