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COMUNICATO STAMPA UILP E ITAL UIL SULLA QUATTORDICESIMA MENSILITA' AI PENSIONATI

Con la presente informiamo che dal 2017 verrà estesa la quattordicesima mensilità, un contributo introdotto dal Governo Prodi dieci anni fa ed erogato una volta l'anno nel mese di luglio, ai titolari di un trattamento pensionistico contributivo, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità o pensione ai superstiti.

La quattordicesima verrà attribuita automaticamente dall'Inps sulla mensilità di luglio ai pensionati che al 31 luglio abbiamo un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Per circa 1,2 milioni di pensionati, per effetto delle modifiche apportate alla legge di bilancio 2017, la somma aggiuntiva verrà erogata a seconda del reddito individuale.

Risultano esclusi dal beneficio della quattordicesima gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale, come quelle erogate agli invalidi civili.

Se il reddito del pensionato è di 1,5 volte il trattamento minimo Inps, ossia 9.786,86 euro annui, l'importo erogato varia da un minimo di 546 euro a 655 euro, sempre a seconda degli anni di contribuzione.

Se il reddito è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo o entro due volte, pari a una cifra superiore  9.786,86 euro annui, la somma della quattordicesima andrà dai 336 euro ai 504 euro, a seconda se ha versato contributi per 15, 25 o più anni.

I pensionati si possono recare al patronato Ital Uil per verificare le loro condizioni e capire se serve fare domanda per ricevere la quattordicesima. L'adeguamento sarà automatico per chi ha reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo, mentre sarà necessario fare richiesta presso il patronato Ital per chi ha un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.

L'accredito della quattordicesima sarà effettuato nel mese di luglio 2017.Sarà possibile anche verificare, se si ritiene di aver diritto alla quattordicesima, al patronato Ital dal mese di luglio in poi nel caso in cui non fosse arrivato l'accredito.

Ricordiamo che questo risultato è frutto dell'impegno profuso dalla UIL, in particolar  modo, e dai sindacati per la rivalutazione delle pensioni, percorso avviato già dal Governo Prodi con la legge 127/2007 attraverso la valorizzazione degli anni di contribuzione effettivamente versata.

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È vigente al 1° marzo 2017 la legge n. 19/2017 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 244/2016 recante proroga e definizione di termini (c.d. Milleproroghe 2017). La legge è stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2017, S.O. n. 14.

Segnaliamo alcuni rinvii previsti.

Proroga disoccupazione collaboratori
La prestazione DIS-COLL viene prorogata fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino a giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

Obbligo assunzione disabili slitta di un anno
Viene differito dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l'obbligo, per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di assumere un lavoratore con disabilità, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione. In pratica al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.
Rimane pertanto in vigore, per tutto il 2017, la previgente norma per quale tale obbligo scatta solo se vi sono nuove assunzioni. Questi datori di lavoro hanno un anno di tempo per assumere un disabile dall'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (il sedicesimo).

Pensioni. Nessun recupero nel 2017
È previsto un ulteriore differimento al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) della norma transitoria circa l'adeguamento delle pensioni, volto a compensare l'inflazione che prevede la restituzione all'ente erogatore dello 0,1%.

Obbligo di comunicazione di infortuni sul lavoro
Viene differito dal 2 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 il termine di decorrenza dell'obbligo della comunicazione all'Inail, a fini statistici e informativi, degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

 

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Il 1° marzo prenderà il via l'indagine conoscitiva sullo Stress lavoro correlato nel personale della Polizia Penitenziaria promossa da Uil, UilPa Polizia Penitenziaria e Ital Uil.

Il 1° marzo la UilPa Polizia Penitenziaria e il Patronato Ital Uil pubblicheranno, sui rispettivi siti internet, tre questionari rivolti agli operatori della Polizia Penitenziaria che operano all'interno del sistema carcerario italiano. Obiettivo dell'iniziativa sindacale: valutare lo stato di salute - legato allo stress - degli operatori penitenziari facendo emergere sia le differenze tra le diverse categorie di lavoratori, che i fattori di maggior rischio, identificandone così le possibili soluzioni.

Un'indagine qualitativa sullo "Stress lavoro correlato" che utilizza lo strumento del questionario individuale a risposta singola, volontario e anonimo, strutturato su un argomento molto sentito all'interno di un contesto particolarmente disagiato, soprattutto tra i poliziotti addetti alle sezioni detentive, ma che al tempo stesso, interessa anche coloro che svolgono altri compiti all'interno del settore.

Avviare un intervento di iniziativa sindacale in questo specifico ambito è una questione prioritaria che si pone tra gli obiettivi anche quello di suggerire all'Amministrazione penitenziaria le criticità specifiche e le possibili azioni di miglioramento in questo ambito lavorativo.

Il questionario potrà essere compilato dai lavoratori in via telematica (www.polpenuil.it – www.italuil.it) e la rilevazione durerà due mesi: prenderà il via il prossimo 1° marzo per terminare il 1° maggio.

I promotori dell'iniziativa auspicano di raggiungere, attraverso questa importante indagine, il maggior numero di operatori di polizia penitenziaria arrivando in breve tempo ad analizzare un campione di circa tremila questionari, pari al 10% degli operatori penitenziari che operano all'interno del sistema carcerario nazionale.

Roma, 27 febbraio 2017

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«Cgil, Cisl e Uil chiedono una proroga della data limite per la presentazione della domanda di accesso all'ottava salvaguardia per gli esodati, in considerazione del ritardo da parte dell'Inps nel rendere disponibili le procedure necessarie per il corretto invio delle domande stesse».

É quanto si legge in una lettera inviata questa mattina dai segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil, Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e al Presidente dell´INPS Tito Boeri.

«Tale procedura - spiegano i tre dirigenti sindacali - è stata infatti rilasciata il 17 gennaio e resa pienamente operativa dal 1° febbraio, riducendo di fatto il tempo utile per la presentazione, che scadrà il prossimo 1° marzo».

«Tale proroga - conclude la lettera - si rende necessaria per poter garantire l'accesso alla misura di salvaguardia in considerazione del fatto che oltre il termine del 1° marzo il diritto decadrà».

 

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L'INPS con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017 comunica che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva è elevata per il 2017 al 32% (legge 92/2012).

La legge di bilancio 2017 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.

Non è stata modificata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.

Pertanto, come riportato nella tabella riepilogativa dell'INPS, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2017, sono le seguenti:

Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

(32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

32,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

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La Legge di Bilancio 2017 ha apportato alcune modifiche alla disciplina pensionistica per i lavoratori che svolgono attività usuranti.

I soggetti beneficiari (lavoratori impegnati nelle attività lavorative già individuate dal Dlgs n. 67/2011) potranno accedere da subito alla pensione agevolata senza dover rimandare di 12/18 mesi la decorrenza della pensione per effetto delle cosiddette "finestre mobili".

La norma ha altresì attenuato le condizioni previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato richiedendo che le "attività usuranti" siano state svolte: per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni oppure ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (ricordiamo che questo criterio di individuazione era già previsto – non in forma alternativa – per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018).

In tutti i casi, per poter accedere alla pensione anticipata, i lavoratori devono aver maturato i requisiti, che riassumiamo nella tabella seguente:

Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026

Addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno:

dipendenti: quota 97,6 con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno:

dipendenti: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno:

dipendenti: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

La Legge 232/2016 ha modificato anche i termini entro i quali i lavoratori sono tenuti a presentare la domanda, e relativa documentazione, per accedere al beneficio.

Le nuove disposizioni impongono che le domande devono essere trasmesse:

entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017;
entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti qualora gli stessi siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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Giovedì, 26 Gennaio 2017 10:03

Bonus bebè: le nuove procedure INPS

L'INPS, con il messaggio n. 261 del 19 gennaio 2017, fornisce nuove istruzioni sull'assegno di natalità (c.d. bonus bebè), con riguardo agli aggiornamenti procedurali delle attestazioni ISEE.

Si ricorda che il bonus bebè di 960 euro annui (80 euro al mese) è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione.

Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE).
L'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell'Isee non sia superiore a 7.000 euro annui. L'assegno viene corrisposto a domanda dall'Inps.

L'Inps precisa che, benché la domanda di assegno si presenti una sola volta, in genere nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il richiedente rinnovi la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ciascun anno di spettanza del beneficio. Ai fini di riconoscimento del bonus l'evento tutelato è la nascita o l'adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel triennio. Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l'assegno non potrà essere concesso, benché l'affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.

In particolare l'Istituto si sofferma sull'aggiornamento della procedura delle domande che consente di intercettare le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità, tra i dati autodichiarati dal cittadino e quelli acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate. Pertanto – spiega l'Inps - dal 1° gennaio 2017, la nuova procedura intercetta queste attestazioni ISEE, sospendendo in automatico l'istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all'utente una comunicazione per l'avviso. Nel messaggio sono indicate le due alternative possibili per il richiedente la prestazione.

Si spiega inoltre che, sulla base della normativa ISEE, dal 1° gennaio di ogni anno cambia l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni; pertanto, la nuova DSU deve essere effettuata tempestivamente entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione di quella "viziata", per consentire l'erogazione delle mensilità di assegno riferite all'anno medesimo. Diversamente, se presentata nell'anno successivo, le mensilità non potranno più essere recuperate.

Attenzione. quando viene richiesto il "bonus bebè" non può essere utilizzata la DSU che, sebbene ancora valida, sia stata presentata prima della nascita o dell'ingresso in famiglia del bambino. Le domande non precedute da DSU nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio sono respinte per ISEE non reperito e pertanto sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
Vengono fornite anche precise istruzioni sulle nuove modalità di comunicazione del codice iban e delle richieste di variazione per il pagamento dell'assegno: modello SR163.

Infine, nel caso di parto gemellare e di adozioni plurime occorre presentare domanda di assegno per ciascun minore.

Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza gratuite e per l'inoltro delle domande in via telematica.

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È nullo il licenziamento della lavoratrice madre durante il cosiddetto periodo protetto, in violazione dell'art. 54 del T.U. n. 151/2001.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 475 dell'11 gennaio 2017, ricordando che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall'inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo e improduttivo di effetti ai sensi dell'art. 2 della legge 1204/71 (ora art. 54 del D.Lgs. 151/01).

"Per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall'inadempimento in ragione del mancato guadagno.". La Cassazione accoglie così il ricorso di una lavoratrice, licenziata quando la figlia non aveva ancora compiuto un anno di età, ordinando all'azienda di riassumerla Il rapporto, nel caso in esame, va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio.

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Dal 1° gennaio 2017 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e delle quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

Lo comunica l'INPS con circolare n. 229 del 29.12.2016, precisando che sono state aggiornate le relative le tabelle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2017.

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L'INPS, con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, fornisce chiarimenti circa la legge n. 76 del 20/5/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Al riguardo l'Istituto richiama l'articolo 1, comma 20, della legge che, con riferimento alle unioni civili, dispone che "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano.

In particolare si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 76, ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso; ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile; ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili.

Infine, l'INPS fa presente che con successivo messaggio fornirà le istruzioni procedurali riguardo la gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della legge in questione.

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