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Lunedì, 28 Agosto 2017 11:22

Amianto: domande telematiche entro il 16/09

Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie, di origine professionale, per esposizione all'amianto.  >> Leggi news Ital del 28 luglio 2017

Si ricorda che la prestazione è riconosciuta ai lavoratori affetti dalle patologie di origine professionale elencate nel decreto attuativo, e che la domanda telematica di verifica delle condizioni di accesso al beneficio deve essere presentata all'INPS entro e non oltre il prossimo 16 settembre.

L'INPS, con il messaggio n. 3249 del 4 agosto, ha emanato le prime disposizioni e comunicato di aver aggiornato le procedure telematiche per l'inoltro delle istanze.

Gli uffici di Patronato ITAL offrono assistenza agli interessati per la trasmissione delle istanze all'INPS e ricordano che, per questa particolare prestazione, non è necessario l'inoltro di documentazione medica.

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Nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico da luglio 2017

Anche quest'anno non vi sarà la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Il Ministero del lavoro (con decreto del 4 luglio 2017) comunica infatti che restano confermati - con decorrenza dal 1° luglio 2017 - quelli vigenti nell'anno 2016 (come da determinazione INAIL n. 246 /2017), risultando negativa la variazione dell'indice Istat nell'anno 2016 e applicandosi la norma di salvaguardia (Legge di stabilità 2016).

Si ricorda che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto dal 2016 un sistema di rivalutazione automatica degli importi degli indennizzi (non solo in via straordinaria come previsto negli anni precedenti), disponendo che, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, sono rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente.

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Informiamo tutti i cittadini che dal 7 agosto al 25 agosto gli uffici Caf e Ital UIL di Alessandria e provincia resteranno chiusi per ferie. Si riprende con il consueto orario di apertura al pubblico lunedì 28 agosto.

L'ufficio ITAL della sede UIL di Alessandria resterà invece aperto anche da martedì 8 a venerdì 11 dalle 8.30 alle 12.

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Giovedì, 13 Luglio 2017 10:43

Bonus asili nido: le domande dal 17 luglio

Dal prossimo 17 luglio sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda in via telematica all'INPS per il buono asili nido di mille euro, secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Istituto, la n. 88 del 22 maggio 2017, in attuazione del DPCM (G.U. del 18 aprile 2017) contenente i criteri e i requisiti per l'erogazione.

Nella circolare si precisa infatti che dal 17 luglio sarà operativa la procedura di acquisizione delle domande da inoltrare all'Istituto, anche attraverso i Patronati. Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Considerato che il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite di spesa previsto, è importante che i genitori interessati predispongano sin da ora la documentazione necessaria, per poter presentare in tempo utile le istanze.

Si tratta di un contributo di mille euro annui, non subordinato a limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" che, al momento della domanda, dovrà indicare a quale delle due diverse misure di sostegno intende accedere: pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Per il pagamento di asili nido il buono di mille euro su base annua e parametrato a undici mensilità (90,91 euro al mese), verrà erogato mensilmente fino a concorrenza dell'importo massimo mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.

Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.

Questo contributo è cumulabile con quello già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Non è invece cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato fino a un massimo di mille euro annui, in un'unica soluzione, per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. Il "genitore richiedente" (deve coabitare con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.". Il premio è cumulabile con quello per asili nido o baby sitting.

Il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo la documentazione da riportare nella domanda, anche nel caso di adozione/o affidamento preadottivo.

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Giovedì, 13 Luglio 2017 10:41

Limiti al licenziamento del lavoratore disabile

Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili assunti obbligatoriamente, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale Commissione integrata di cui alla legge n. 68/1999, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10576/2017, che ha accolto il ricorso di un lavoratore disabile, licenziato dalla Società a seguito dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, dopo che il medico competente aveva accertato l'inidoneità alla mansione specifica in occasione di visita avvenuta ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento per violazione della procedura prevista dalla legge in caso di disabili, con conseguente invalidità di un recesso comminato sulla base di un giudizio del medico dell'azienda "che non era deputato e competente in materia". La risoluzione del rapporto di lavoro del disabile può essere disposta solo "previo accertamento, da parte della stessa Commissione, della definitiva impossibilità di reinserimento del disabile", accertamento cui non può sostituirsi il datore di lavoro o il medico competente.

La Cassazione dà ragione al lavoratore. Ritiene che, ai sensi della legge n. 68/1999, spettava alla Commissione medica integrata prevista dall'art. 4 della legge n. 104/1992, eventualmente adita dal datore di lavoro accertare le condizioni di salute del disabile assunto obbligatoriamente per verificare se, a causa delle minorazioni o del loro aggravamento, potesse continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. In caso di accertata incompatibilità il disabile avrebbe avuto diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persisteva. Solo nel caso in cui la commissione integrata avesse accertato la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il rapporto di lavoro avrebbe potuto essere risolto.

"Tale percorso vincolato dalla legge – precisa la Suprema Corte - non può essere surrogato dal giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria esercitata a mente del D.Lgs. n. 81/2008".

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L'INPS, con il messaggio n. 2545 del 20/6/2017, torna ad occuparsi delle unioni civili e delle convivenze di fatto (legge n. 76/2016), riguardo le modalità di presentazione delle domande di permessi previsti dalla legge 104/1992 e del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per i lavoratori del settore privato.

In particolare l'Istituto comunica che è stata effettuata l'implementazione delle procedure informatiche per la trasmissione on line.

L'aggiornamento delle procedure per l'invio telematico delle domande di legge 104/92 e di quelle di congedo straordinario consente di acquisire le domande degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto, per richiedere i giorni di permesso retribuito per assistere la parte dell'unione civile o il convivente di fatto disabile grave, nonché di acquisire le domande degli uniti civilmente per richiedere il congedo straordinario per assistenza alla parte dell'unione civile con disabilità grave.

Precisiamo che il convivente di fatto può usufruire solo dei tre giorni di permesso mensile di cui all'art 3, comma 3, della legge 104/92, essendo compreso tra i soggetti legittimati per l'assistenza alla persona disabile grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, ma non del congedo retribuito biennale che spetta esclusivamente in caso di unione civile.

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In arrivo sulla pensione di luglio la quattordicesima mensilità. L'importo quest'anno sarà più ricco e comprenderà una platea più estesa di beneficiari.

Anche quest'anno l'INPS procederà a erogare - unitamente alla mensilità di luglio 2017 - la somma aggiuntiva ai pensionati con almeno 64 anni di età e con un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il pagamento da parte dell'Istituto avverrà d'ufficio e i pensionati non dovranno quindi presentare alcuna domanda di accesso al beneficio.

I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata con l'indicazione dell'importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

I pensionati che non ricevono la quattordicesima, ma che ritengono di averne diritto, posso presentare un'apposita domanda di ricostituzione. L'INPS, esaminata la domanda, valuterà se attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione.

Gli interessati possono ricevere informazioni presso una sede di Patronato ITAL UIL. Gli operatori offriranno assistenza per valutare gli eventuali requisiti anagrafici, contributivi e reddituali richiesti per accedere al beneficio.

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Lunedì, 05 Giugno 2017 10:38

S.I.A: nuovo modello e indicazioni INPS

L'INPS, con la circolare n. 86 del 12 maggio 2017, fornisce istruzioni operative riguardo le modifiche intervenute sulla disciplina del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), a seguito della entrata in vigore il 30/4/2017 del Decreto interministeriale del 16/3/2017.

Il Decreto ha integrato e modificato il precedente del 2016 che aveva disciplinato l'attivazione, i criteri e le procedure operative del SIA (v. circ INPS n. 133/2016 e successivi messaggi), ampliando, tra l'altro, anche la platea dei potenziali beneficiari.

Riportiamo di seguito una sintesi della disciplina di questa nuova misura, comprensiva delle innovazioni apportate.

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata, e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Il sussidio è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e una nuova domanda potrà essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito.

Il progetto, predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con altri soggetti, coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, con l'obiettivo di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Per accedere al SIA è necessario che ciascun componente il nucleo: non sia già beneficiario della NASpI, dell'ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale; non riceva già trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale superiori o uguali a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente; non abbia acquistato un'automobile nuova (a determinati requisiti e condizioni), fatto salvo il possesso di autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Sono comunque esonerati dall'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.
Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Questo sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità, e dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e dell'incremento del "bonus bebé".

La circolare n. 86 riporta anche il nuovo modello di domanda ed il modello SIA – com.

Precisa infine l'Istituto che provvederà a rielaborare d'ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell'applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017.

Con successivo messaggio n. 2019 del 16 maggio vengono fornite indicazioni operative per la trasmissione delle domande di SIA.

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Nella giornata di ieri sono stati firmati i Decreti regolamentari delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2017 relative all' Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci.

Si deve ora attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale affinchè i DPCM divengano pienamente operativi.

Per quanto riguarda l'Ape volontario i tempi per la pubblicazione del relativo decreto regolamentare sono più lunghi anche in considerazione degli ulteriori soggetti che sono coinvolti (Banche e Assicurazioni).

vi trasmettiamo in allegato il testo dei decreti, che la nostra Confederazione, con nota a firma del SegretarioConfederale Domenico Proietti, ha inviato a tutte le strutture Uil riservandosi a breve un'analisi ed un commento dei contenuti.

Al momento l'INPS non ha ancora reso disponibili le procedure telematiche per l'inoltro delle domande.

Entrambi i DPCM delineano una prassi operativa che corrisponde nella sostanza a quella illustrata durante le giornate formative tenute

nelle scorse settimane a livello regionale e che vede:

• una prima fase, riguardante le richieste di riconoscimento delle condizioni necessarie per l'accesso all'Ape sociale e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. Questa prima fase, anche a seguito dei ritardi nella pubblicazione dei decreti, terminerà il prossimo 15 luglio per coloro i quali matureranno i requisiti entro il 2017;

• una seconda fase, riguardante le richieste di prestazione (Ape sociale/pensione anticipata), che si realizzerà una volta che i lavoratori richiedenti il beneficio riceveranno da parte dell'INPS - che nel frattempo avrà concluso il monitoraggio e la conseguente graduatoria - la lettera di certificazione che indicherà l'accesso alla prestazione e la prima decorrenza utile. L'INPS dovrà comunicare gli esiti entro il 15 ottobre.

Ricordiamo che queste due forme di "flessibilità in uscita" sono condizionate allo specifico stanziamento finanziario previsto nella legge di Bilancio 2017. A tale riguardo i DPCM prevedono che eventuali domande presentate dopo il 15 luglio e purchè presentate entro il 30 novembre potranno essere prese in considerazione solo se all'esito del monitoraggio (riguardante le istanze presentate fino al 15 luglio) residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I DPCM prevedono che, in questa fase di prima applicazione, le prestazioni (Ape sociale/pensione anticipata precoci) che spetteranno in funzione delle domande di beneficio richieste entro il 30 novembre (sia le normali richieste - fino al 15 luglio - sia quelle che vanno a confluire nel serbatoio di riserva dal 16 luglio al 30 novembre -) avranno decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e non già dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ricordiamo che tra le condizioni richieste per l'accesso all'Ape sociale c'è la cessazione di qualsiasi attività lavorativa.

Questa soluzione a salvaguardia dei diritti dei lavoratori trova applicazione anche alla pensione anticipata dei precoci in deroga alla disciplina generale.

 

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A decorrere dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione deve essere escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità, nonché ai fini della maggiorazione sociale (legge n. 388/2000), stante l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale.

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 74 del 21/04/2017 aderendo finalmente al costante orientamento giurisprudenziale che ha ribaltato i criteri finora utilizzati anche dall'Istituto. Con la circolare sono fornite istruzioni affinché queste nuove disposizioni siano rese operative.

In particolare l'INPS precisa che, secondo la Cassazione, le norme di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge n. 118/1971 che, per le condizioni economiche richieste per la pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dall'art. 26 della legge n. 153/1969 per la pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, che escludono dal computo del reddito gli assegni familiari e quello della casa di abitazione.

Pertanto, dal 1° gennaio di quest'anno non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione ai fini delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente e gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Qualora la decorrenza della prestazione (con il nuovo criterio di calcolo) risulti anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati prima di tale data.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione del vecchio computo abbia già generato degli indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all'annullamento in autotutela degli stessi.

L'INPS informa di avere provveduto all'adeguamento delle procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito della casa di abitazione.

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