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Risposte INPS sul bonus nido per il 2017.

1. Possono fare domanda SOLO i genitori di bambini nati dal 1 gennaio 2016 e regolarmente iscritti a un nido pubblico o privato autorizzato per legge

2. La domanda può essere presentata (online con PIN dispositivo, attraverso contact center sempre con PIN dispositivo, tramite Patronato o CAF anche senza PIN) SOLO dal genitore cui sono intestate le fatture di pagamento della retta

3. Per fare domanda è necessaria l'iscrizione al nido e l'attestazione del pagamento della prima rata

4. Il bonus vale per la frequenza scolastica del minore nel 2017

5. Il bonus è di 1.000 euro massimo. Non può essere erogato a chi frequenta gratuitamente i nidi e nel caso la retta fosse inferiore a 90,91 euro mensili verrà corrisposta la cifra effettivamente pagata.

6. Il bonus è di 90,91 euro mensili (fatte salve le indicazioni del punto precedente) erogabili per un massimo di 11 mesi. Se il bambino frequenta l'asilo per un periodo inferiore percepirà solo le rate relative agli effettivi mesi di frequenza.

7. Per provare l'avvenuto pagamento bisognerà fornire ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. La documentazione dovrà indicare: la denominazione e la PArtita Iva dell'asilo nido; il CF del minore; il numero di riferimento; gli estremi del pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta

8. Le domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione riguardano i bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche documentata da attestazione del pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione. Per approfondimenti si legga il punto 4.2 della circolare linkata dal post

9. Chi percepirà il bonus NON potrà richiedere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi 2018

10. Il bonus è cumulabile con altri benefici (bonus bebè, ecc.) e anche con i voucher asilo nido e baby sitting ma non può essere richiesto per gli stessi mesi coperti già da questa prestazione.

A partire dal 17 luglio 2017 sarà attiva la procedura telematica per la presentazione delle domande per il "Contributo asilo nido" e "Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione".

Lo comunica l'INPS. Attenzione però, il bonus potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l'ordi ne di presentazione telematica della domanda.

La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

§  WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, SPID o CNS attraverso il portale dell'Istituto.

§  chiamando il Contact Center da rete fissa al numero gratuito 803164 o da rete mobile il numero a pagamento 06 164.164

§  CAF e Patronato

IMPORTANTE: Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

– una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione Europea

– cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria

– residenza in Italia

– relativamente al "Contributo asilo nido" il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta

– relativamente al "Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione" il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per tutte le info legate alla documentazione da dover presentare e approfondimenti vi invito

A CHIAMARE O RECARVI presso un qualsiasi patronato ITAL UIL

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L'Inps ha pubblicato la circolare n. 87/2017, con la quale ha comunicato i limiti reddituali per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018.

I predetti limiti, comunica l'Istituto di previdenza, restano invariati anche nel 2017.

Ricordiamo che il limite reddituale minimo  nelle famiglie con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non sono presenti componenti inabili, è di 14.383,37 euro, reddito a cui corrisponde l'attribuzione di 137,5 euro mensili in presenza di un figlio minore. Tale importo sale gradualmente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare o in presenza di un soggetto inabile (anche maggiorenne).

al link sotto  trovi gli importi degli assegni al nucleo familiare per il 2017.

http://www.pensionioggi.it/tavole/importo-assegni-al-nucleo-familiare-2017.htm

 

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A decorrere dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione deve essere escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità, nonché ai fini della maggiorazione sociale (legge n. 388/2000), stante l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale.

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 74 del 21/04/2017 aderendo finalmente al costante orientamento giurisprudenziale che ha ribaltato i criteri finora utilizzati anche dall'Istituto. Con la circolare sono fornite istruzioni affinché queste nuove disposizioni siano rese operative.

In particolare l'INPS precisa che, secondo la Cassazione, le norme di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge n. 118/1971 che, per le condizioni economiche richieste per la pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dall'art. 26 della legge n. 153/1969 per la pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, che escludono dal computo del reddito gli assegni familiari e quello della casa di abitazione.

Pertanto, dal 1° gennaio di quest'anno non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione ai fini delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente e gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Qualora la decorrenza della prestazione (con il nuovo criterio di calcolo) risulti anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati prima di tale data.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione del vecchio computo abbia già generato degli indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all'annullamento in autotutela degli stessi.

L'INPS informa di avere provveduto all'adeguamento delle procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito della casa di abitazione.

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Con la circolare n. 82 del 4 maggio 2017, l'INPS fornisce istruzioni ai medici certificatori (del SSN o con esso convenzionati) circa le modalità di trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e di interruzione della stessa, nonché indicazioni alle gestanti e ai datori di lavoro per la loro consultazione sul sito internet dell'Istituto.

Ciascuno di questi certificati va trasmesso all'INPS solo quando è previsto per il conseguimento delle varie prestazioni a tutela della maternità, come ad esempio per richiedere il c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore. (Leggi news ITAL "Bonus mamma")

La trasmissione telematica comporta che la futura madre non sia più tenuta a presentarli all'INPS il in formato cartaceo.

Tuttavia è previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della circolare (4 maggio 2017), durante il quale il medico potrà procedere al rilascio cartaceo dei certificati.

La trasmissione on line prevede obbligatoriamente di inserire le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto o la data di interruzione.
Il medico certificatore deve rilasciare all'interessata il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza o di interruzione; delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento entro un determinato intervallo di tempo, ma sarà ammesso e accettato dall'INPS solo quando gli errori si riferiscono alle generalità della gestante o al suo codice fiscale.

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Da giovedì 4 maggio 2017 si può inoltrare domanda all'INPS per ottenere il premio alla nascita o "bonus mamma", di 800 euro una tantum, introdotto dalla legge di Bilancio e riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per la nascita o l'adozione di minore a tutte le mamme, senza limiti di reddito.

Lo rende noto l'INPS con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017 precisando che da tale data sarà disponibile la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse solo in via telematica secondo le modalità indicate, anche attraverso i Patronati.

Il premio è corrisposto dall'Istituto previdenziale in unica soluzione, per ogni figlio nato o adottato/affidato nel 2017, su domanda della gestante (al compimento del settimo mese di gravidanza) o della madre del minore, per eventi verificatisi dall'1 gennaio, e non concorre alla formazione del reddito.

Le domande devono essere presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione. Per i soli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 4 maggio 2017 (data di rilascio della procedura) il termine di un anno, per la presentazione delle domande on line, decorre dal 4 maggio.

Nella domanda occorre specificare per quale evento si richiede il beneficio:

compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza - parto prematuro);adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;ùaffidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Per certificare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese la gestante dovrà allegare alla domanda il certificato di gravidanza in originale o in copia autentica. In alternativa, potrà indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del SSN o convenzionato Asl (questa procedura di invio telematico non è ancora disponibile al 4 maggio).

Se la domanda è presentata dopo il parto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino e, nel caso di parto plurimo, indicare tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni figlio. Così come nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.

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I padri lavoratori dipendenti possono fruire dei due giorni di congedo facoltativo, nei primi mesi del 2017 ed entro il previsto termine di 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento, solamente per gli eventi avvenuti nell'anno 2016.

Lo chiarisce l'INPS (con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017) precisando che la precedente disposizione (messaggio 828/2017), con la quale indicava di non presentare domande nel 2017 per la fruizione del congedo e della relativa indennità, si riferisce solo agli eventi avvenuti nell'anno 2017, in quanto tale possibilità non è stata prorogata anche per l'anno in corso; mentre per quelli verificatisi nel 2016 rimangono valide le disposizioni precedenti (due giorni di congedo facoltativo).

Si ricorda infatti che la legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato e prorogato solo il congedo obbligatorio per gli anni 2017 e 2018, per la durata di due giorni nel 2017 (come nel 2016) e aumentato a quattro giorni nel 2018. Nel 2018 il padre potrà astenersi solo per un ulteriore giorno (c.d. congedo facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. I congedi facoltativi negli anni precedenti erano stabiliti in due giorni, anche nel 2016, ma non prorogati al 2017.

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È vigente al 1° marzo 2017 la legge n. 19/2017 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 244/2016 recante proroga e definizione di termini (c.d. Milleproroghe 2017). La legge è stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2017, S.O. n. 14.

Segnaliamo alcuni rinvii previsti.

Proroga disoccupazione collaboratori
La prestazione DIS-COLL viene prorogata fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino a giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

Obbligo assunzione disabili slitta di un anno
Viene differito dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l'obbligo, per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di assumere un lavoratore con disabilità, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione. In pratica al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.
Rimane pertanto in vigore, per tutto il 2017, la previgente norma per quale tale obbligo scatta solo se vi sono nuove assunzioni. Questi datori di lavoro hanno un anno di tempo per assumere un disabile dall'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (il sedicesimo).

Pensioni. Nessun recupero nel 2017
È previsto un ulteriore differimento al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) della norma transitoria circa l'adeguamento delle pensioni, volto a compensare l'inflazione che prevede la restituzione all'ente erogatore dello 0,1%.

Obbligo di comunicazione di infortuni sul lavoro
Viene differito dal 2 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 il termine di decorrenza dell'obbligo della comunicazione all'Inail, a fini statistici e informativi, degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

 

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«Cgil, Cisl e Uil chiedono una proroga della data limite per la presentazione della domanda di accesso all'ottava salvaguardia per gli esodati, in considerazione del ritardo da parte dell'Inps nel rendere disponibili le procedure necessarie per il corretto invio delle domande stesse».

É quanto si legge in una lettera inviata questa mattina dai segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil, Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e al Presidente dell´INPS Tito Boeri.

«Tale procedura - spiegano i tre dirigenti sindacali - è stata infatti rilasciata il 17 gennaio e resa pienamente operativa dal 1° febbraio, riducendo di fatto il tempo utile per la presentazione, che scadrà il prossimo 1° marzo».

«Tale proroga - conclude la lettera - si rende necessaria per poter garantire l'accesso alla misura di salvaguardia in considerazione del fatto che oltre il termine del 1° marzo il diritto decadrà».

 

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La lavoratrice madre può essere licenziata solo per colpa grave, non essendo sufficiente una giusta causa di licenziamento prevista nel CCNL per ininterrotta e ingiustificata assenza dal lavoro.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2004 del 26 gennaio 2017 ribadendo il seguente principio di diritto già espresso con la sentenza n. 19912/2011, per il quale: "il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario – in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 – verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. L'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi".

La vicenda, per la quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione, riguarda una lavoratrice, all'epoca dei fatti in gravidanza, alla quale il giudice di appello aveva confermato il licenziamento intimatole dal datore di lavoro per colpa grave, in quanto la condotta della dipendente era riconducibile all'ipotesi del CCNL che sanziona con il licenziamento per giusta causa "l'assenza arbitraria dal servizio superiore a sessanta giorni lavorativi consecutivi", integrando la fattispecie della colpa grave stabilita dall'art. 54, co.3, lettera a) del D.lg. n. 151/2001 quale causa di esclusione del divieto di licenziamento.

La Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla stessa Corte di appello la quale si atterrà al principio di diritto espresso.

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L'INPS con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017 comunica che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva è elevata per il 2017 al 32% (legge 92/2012).

La legge di bilancio 2017 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.

Non è stata modificata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.

Pertanto, come riportato nella tabella riepilogativa dell'INPS, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2017, sono le seguenti:

Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

(32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

32,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

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