Visualizza articoli per tag: scuola

Abilitazione all'insegnamento: le commissioni parlamentari votano a favore del cambio di rotta. A partire dal 2018, addio al TFA e ai percorsi abilitanti. Ecco come si diventerà insegnanti dal prossimo anno.

in arrivo novità sempre più certe per quanto riguarda il mondo dell'insegnamento e della scuola. Pare che la riforma del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'accesso alla professione stia per prendere definitivamente forma. Dal prossimo anno, il governo darà il via al Fit, un nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti che non prevederà più l'abilitazione (a parte il III ciclo di TFA), ma un percorso  di formazione retribuito della durata di tre anni. Dopo aver conseguito la laurea magistrale, infatti, gli aspiranti insegnanti dovranno superare un concorso per accedere a un contratto triennale retribuito di formazione, il Fit (formazione iniziale tirocinio), che prevede tre anni di formazione teorico-pratica tra scuola e università, con un primo anno di specializzazione e relativa valutazione, e due anni di  laboratori, lezioni e tirocini nella scuola. Alla fine dei tre anni, prima dell'ufficializzazione in ruolo, è prevista un'altra valutazione da parte degli organi collegiali .

In breve, quindi, il nuovo sistema prevede 5 anni di corso di laurea e 3 anni di formazione/lavoro con un contratto a tempo determinato: i docenti saranno già pagati durante il tirocinio e, alla fine, dovrebbero entrare in ruolo firmando il contratto a tempo indeterminato. Le Commissioni parlamentari hanno già espresso il voto favorevole, ma si attende ancora l'approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del governo.

Il primo concorso è previsto nel 2018: intanto il governo si impegna a svuotare le graduatorie degli abilitati (GaE e II fascia di istituto) e ad avviare la stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio.

Pubblicato in Notizie

Il prossimo anno scolastico le scuole piemontesi potranno contare su un'assegnazione organica di 152 posti in più rispetto all'anno in corso.

Nel 2017/2018 l'organico riconosciuto dal ministero al Piemonte ammonta a 47.730 unità, 152 in più rispetto alle 47.578 unità del 2016/2017. La notizia è stata accolta positivamente da tutti i sindacati che si sono confrontati presso l'Ufficio scolastico regionale col l'assessora regionale all'Istruzione. Per l'anno scolastico 2017/2018, infatti, l'organico riconosciuto dal ministero dell'Istruzione al Piemonte ammonta a 47.730 docenti, 152 in più rispetto agli attuali 47.578.

Oltre ai posti in più, una quota consistente della dotazione complessiva, pari a 546 posti, viene inoltre stabilizzata nella dotazione organica di diritto, con assunzioni a tempo indeterminato.

Pubblicato in Notizie

Arrivano dunque in Gazzetta Ufficiale gli otto decreti legislativi della legge sulla Buona scuola, varati dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 aprile.

Ognuno potrà prenderne visione e verificarne eventuali ultimi "smussamenti" rispetto alle versioni che circolavano nei giorni passati.

Per avere una prima idea sulle novità principali che contengono i decreti, operativi dal 31 maggio prossimo, vi proponiamo una prima sintesi (ricavata anche dall'agenzia di stampa Ansa).

NUOVO REGOLAMENTO PER DIVENTARE PROF – Dopo il no all'ultimo concorso a cattedra, dal 2018 tutti i laureati potranno partecipare alle nuove selezioni. Servirà però che abbiano conseguito 24 crediti universitari.

I nuovi concorsi avranno cadenza biennale.Chi vince la selezione, entra in un percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio, con una retribuzione crescente che parte fin dal periodo della formazione (si parte con sole 600 euro) e al terzo anno sarà possibile integrare il mini-stipendio facendo anche supplenze.

Alla fine del triennio, se la valutazione è positiva, scatta l'immissione in ruolo.

Si prevede una fase transitoria durante la quale saranno esaurite innanzitutto le Graduatorie a esaurimento e quelle dell'ultimo concorso del 2016.

Previste procedure concorsuali specifiche per chi sta già insegnando come supplente da tempo.

ALUNNI DISABILI, ARRIVANO DOCENTI PIÙ FORMATI - Viene rivista la formazione iniziale dei docenti di sostegno dell'infanzia e della primaria, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione ad hoc.

È prevista una specifica formazione anche per il personale Ata.

Le commissioni mediche per l'accertamento della disabilità si arricchiscono di nuove professionalità ed avranno maggiore incidenza nella scelta del monte orario di sostegno.

Per la prima volta i supplenti potranno avere contratti pluriennali, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle famiglie.

COME CAMBIA L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE -  percorsi durano 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi dei professionali, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, passano da 6 a 11. Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle peculiarità del territorio.

Si danno indicazioni chiare per attuare delle "passerelle" tra le scuole professionali statali e i centri di formazione professionale regionale.

In generale, vengono rafforzati i laboratori e il numero di ore svolte dagli studenti.

Il sistema sarà in vigore dall'anno scolastico 2018-2019.

Vengono stanziati oltre 48 milioni a regime per incrementare il personale necessario all'attuazione delle novità previste.

Sarà stabilizzato lo stanziamento di 25 milioni all'anno per l'apprendistato formativo.

PERCORSO RINNOVATO 0-6 ANNI - Progressivamente si amplieranno e qualificheranno i servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.

Per finanziare il nuovo Sistema viene creato un Fondo specifico (239 milioni all'anno a regime) per l'attribuzione di risorse agli Enti locali.

Viene introdotto la qualifica universitaria come titolo di accesso per il personale, anche per i servizi da 0 a 3 anni, e per la prima volta sarà istituita una soglia massima per la contribuzione da parte delle famiglie.

Tutti i decreti (con i relativi link al testo integrale)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63 Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonche' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Pubblicato in Notizie

Linee guida unitarie per l'applicazione del CCNI riguardante l'assegnazione alle scuole dei docenti titolari su ambito.

I punti cardine del CCNI:
Il CCNI sul passaggio da ambito a scuola è molto importante perché:
-  risolve, in coerenza con l'accordo sottoscritto a palazzo Vidoni tra governo e confederazioni, criticità e aspetti controversi della legge 107 attraverso la negoziazione
- promuove collegialità delle scelte e partecipazione
- assicura regole chiare e correttezza di procedure
- rispetta il principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa
- valorizza il ruolo del collegio dei docenti nell'esercizio pieno della autonomia scolastica.

Non vi sono da individuare "criteri", ma "requisiti" (titoli ed esperienze professionali) all'interno di un ventaglio che è lo stesso Contratto a indicare. I requisiti sono scelti dal Collegio docenti, su proposta del Dirigente scolastico, tramite delibera specifica, fra quelli contenuti nell'Allegato A del CCNI. Il Collegio docenti ne può scegliere fino a sei (da uno a sei). Non è previsto alcun tipo di colloquio, è pertanto valorizzato il protagonismo collegiale.
A. Si segnala l'opportunità di limitarsi alla individuazione di pochi requisiti per rendere maggiormente esplicite le priorità su cui la scuola ha impostato il suo PTOF e il suo PDM.
B. Nella medesima delibera il Collegio individua i criteri oggettivi che saranno pubblicati nell'avviso rivolto ai docenti che aspirano ad essere assegnati alla scuola e che saranno alla base dell'esame comparativo dei requisiti dei candidati da parte del Dirigente scolastico.
C. Si suggerisce che i criteri oggettivi per l'esame comparativo indichino la prevalenza della candidatura con il maggior numero di requisiti e, in caso di parità di numero di requisiti, la prevalenza del punteggio di mobilità (per i docenti trasferiti su ambito) o di graduatoria di merito/esaurimento (per i docenti neo immessi in ruolo). Il punteggio è comprensivo sia dell'esperienza professionale maturata sia dei titoli culturali o accademici; è inoltre già disponibile e verificato dall'amministrazione.
D. Nel caso in cui il Collegio, su proposta del Dirigente, alla luce dei contenuti e degli obiettivi del PTOF e del piano di miglioramento ritenga che non si ravvisi la necessità di disporre di personale in possesso di peculiari e specifici titoli e/o requisiti di esperienza professionale, deliberando di conseguenza in tal senso, il Dirigente scolastico procede alla pubblicazione di un avviso con cui comunica che l'individuazione del candidato avverrà in base al maggior punteggio nelle operazioni di mobilità.

È indispensabile sottolineare che, in caso di mancata espressione da parte del collegio regolarmente convocato, per rifiuto pregiudiziale a deliberare, il Dirigente ai sensi di quanto prevede il CCNI è legittimato a procedere autonomamente.
E. Al fine di evitare ripetute riunioni del Collegio docenti nelle scuole dove insistono diversi gradi di scuola (Istituti Comprensivi) con tempistiche diverse per la mobilità, come precisato nella nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 e successive integrazioni, è consigliabile adottare un'unica delibera.
F. In questo quadro la RSU può svolgere un ruolo importante anche attraverso il coinvolgimento dei colleghi prima del collegio, convocando una apposita assemblea sindacale. Nel caso di RSU docente il suo contributo si realizza anche nella partecipazione diretta all'organo collegiale.
Ricordiamo peraltro che la RSU ha diritto all'informativa sugli organici e sui posti vacanti sia prima che dopo i trasferimenti.


Sequenza operativa:


1. Il Dirigente Scolastico, definita la pianta organica e verificate le diverse disponibilità, convoca il Collegio docenti (convocazione eventualmente preceduta da riunioni per dipartimenti/settori) almeno 20 giorni prima della pubblicazione dei movimenti secondo le scadenze previste dal MIUR
2. Il Collegio docenti, preso atto della proposta avanzata dal Dirigente Scolastico, la discute nel merito, valuta eventuali integrazioni e/o proposte alternative e delibera sia rispetto alla tipologia che rispetto al numero dei requisiti da pubblicare nel successivo avviso. La delibera indica anche il criterio oggettivo che il DS utilizzerà per la comparazione dei requisiti in presenza di più docenti che hanno fatto domanda alla scuola e sono in possesso di pari numero di requisiti.
3 La delibera va assunta entro 7 giorni dalla prima convocazione nel caso in cui il collegio dei docenti deliberi un aggiornamento
4. Il Dirigente Scolastico, in attuazione della delibera del Collegio docenti (ai sensi sia dell'art. 25 c. 2 del D.lgs 165/01 che dell'art. 16 c. 2 del DPR 275/99) pubblica l'avviso, come previsto dalla tempistica indicata dal MIUR, almeno 10 giorni prima della pubblicazione dei movimenti relativi a quel grado di scuola. L'avviso dovrà riguardare i posti disponibili nella scuola e dovrà indicare non solo il numero e la tipologia degli stessi, ma anche i requisiti e i criteri oggettivi deliberati per l'eventuale comparazione degli stessi in presenza di più domande.
5. Qualora, a seguito della pubblicazione dei movimenti e tenendo conto anche delle operazioni prioritarie di competenza degli USP nei confronti dei docenti aventi diritto alle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sulla mobilità, si dovesse modificare la disponibilità dei posti inizialmente previsti, il Dirigente Scolastico aggiornerà tempestivamente l'avviso. In presenza di un numero maggiore o minore di posti disponibili della stessa tipologia già prevista, il Dirigente Scolastico provvederà ad aggiornare solo il numero. In caso, invece, di nuove disponibilità non previste inizialmente, il DS procede eventualmente a riattivare le procedure di cui ai precedenti punti 1 e 2, purché non siano ancora terminate le attività didattiche (30 giugno). Qualora i tempi non rendessero possibile riattivare le procedure, l'assegnazione dei docenti su queste ulteriori e diverse disponibilità avverrà a cura dell'USP competente sulla base del punteggio della mobilità.
6. Entro la scadenza unica indicata dal MIUR, e sulla base dell'esame comparativo dei requisiti fatto in base al criterio oggettivo sarà indicato nella delibera del Collegio docenti, i Dirigenti Scolastici individuano il docente al quale avanzare la proposta di passaggio alla scuola. Solo in presenza di rifiuto da parte del docente utilmente collocato, o in caso di accettazione di assegnazione in altra scuola da parte dello stesso, il Dirigente Scolastico procederà a formulare la proposta al docente che segue.

Roma, 11 maggio 2017

Pubblicato in Notizie

Con una nota diramata in data 20 marzo, il Miur rende noto che il Ministero dei beni culturali ha emanato nuove disposizioni in materia di ingresso a musei.

Ma anche per accedere in gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

La nuova norma prevede che  " ... al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle Istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Per poter beneficiare dell' ingresso gratuito è necessario presentare alla biglietteria una certificazione rilasciata dalla scuola di appartenenza della condizione di docente di ruolo o con contratto a tempo determinato.

Nel sito del Ministero è disponibile anche il modello per in questione.

Il Miur invita anche i dirigenti scolastici a voler compilare e rilasciare il modello di attestazione al personale in servizio; per i docenti con incarico a tempo determinato va  specificato la data di inizio e di termine del contratto.

Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la certificazione dovrà essere rilasciata dall'istituzione scolastica ove il docente presta servizio il maggior numero di ore.

Pubblicato in Notizie

Nella domanda di mobilità 2017/2018 la scelta delle preferenze delle scuole, degli ambiti e anche delle province, può essere determinate.

La scelta delle preferenze puntuali di singole scuole è limitata ad un massimo di cinque istituzioni scolastiche. Infatti nel comma 1 dell'art.6 dell'ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018 è scritto che ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

Scegliere cinque scuole piuttosto che altre cinque, potrebbe fare la differenza per ottenere il trasferimento e per mantenere oppure conquistare la titolarità su scuola.

Per capire come vengono esaminate le preferenze è utile conoscere il comma 2 dell'art.6 del suddetto contratto integrativo della mobilità, in cui è spiegato che la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato dall'allegato 1 riguardante l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo.

In tale norma è anche specificato che le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima.

Quindi secondo la successione delle operazioni definite dal suddetto allegato 1, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza delle medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Resta determinante il sapere scegliere le scuole da inserire nella sezione delle preferenze, tenendo conto della novità dei codici meccanografici unici. Tali scuole si scelgono sulla base della composizione degli organici, sulla base dei pensionamenti concessi e sulla base di possibili trasferimenti in uscita.

Infine è molto importante conoscere il comma 5 dell'art.6 dell'ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018, in cui è riportato che secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l'ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale.

In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l'ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.

Pubblicato in Notizie

La formazione obbligatoria dei docenti, sia sotto il profilo delle modalità di attuazione che quello del monte orario a cui sono soggetti sta diventando un tormentone.

A favorire i dubbi concorre la matassa legislativa che dovrebbe essere letta - se non studiata - attentamente dai diretti destinatari e che richiede in alcuni casi anche uno sforzo interpretativo, che a dire il vero, per questa parte non sarebbe particolarmente difficile per chi giornalmente si imbatte nel grande universo delle norme che la legge 107 ha prodotto.

Ecco perché i chiarimenti che arrivano in forma di interpretazione autentica da parte degli addetti ai lavori sono sempre utili e per così dire fanno notizia.

Durante un workshop di formazione il rappresentante del MIUR (il lavoro in questi giorno a Viale Trastevere è  intenso e sono in corso con i rappresentanti dei vari uffici territoriali, briefing operativi in vista delle prossime scadenze) ha illustrato alcuni aspetti della formazione, rispondendo indirettamente ad alcune domande.

... Innanzitutto, ha detto il rappresentante MIUR "la formazione è obbligatoria anche se non è stabilito un monte ore per ciascun docente; l'interessato, sulla base delle esigenze personali e del progetto formativo dell'istituto di appartenenza, sceglierà i percorsi formativi che andranno ad arricchire il proprio portfolio professionale"...

Insomma, ha chiarito il dirigente , bisogna considerare la cura della propria formazione come "scelta personale prima ancora che come obbligo; questo permette al docente di ragionare sulle tappe più significative della propria esperienza e può servire da volano per la futura carriera professionale".

Inevitabile diventa a questo punto, sulla base delle affermazioni, fare una considerazione sul "bonus docenti", per il quale un insegnante potrebbe, grazie alla formazione, raggiungere quelle specifiche competenze che l'istituto in cui opera richiede ed aggiungere alla gratificazione professionale anche quella economica. Anche questo sarebbe un modo per attuare l'autonomia scolastica, associando a corretti parametri la valutazione del merito e nello stesso tempo sganciandolo da lacci troppo rigidi.

Pubblicato in Notizie

È la precedenza n. IV prevista dall'art 13/1 del CCNI 2017/18: Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

§  Nei trasferimenti provinciali è prevista la precedenza ai genitori (o al fratello/sorella), anche adottivi, al coniuge, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità e al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.

§  Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori (o al fratello/sorella), anche adottivi, al coniuge, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.

§  Non è invece riconosciuta la precedenza al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.

GENITORI (ESCLUSIONE DA RICONOSCERE AD ENTRAMBI) – ANCHE ADOTTIVI – CHE ASSISTONO FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92).

Chi è il personale interessato?

I genitori (la precedenza spetta ad entrambi) il cui figlio è disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

§  Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità "rivedibile".

§  Nel caso di figlio con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA

Chi è il personale interessato?

Il personale "tutore legale" figura assegnatagli con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).

La precedenza è valida anche per l'amministratore di sostegno?

No. È valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

Quali certificazioni sono necessarie?

È necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

FRATELLO/SORELLA (PRECEDENZA DA RICONOSCERE SOLO AD UNO DI ESSI) CONVIVENTE COL DISABILE

Chi è il personale interessato?

Il personale che abbia un fratello o una sorella disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

Nota bene:

§  Per fruire della precedenza Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve comprovare la convivenza con quest'ultima;

§  Si può fruire della precedenza solo in quanto i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della

§

§  Corte Costituzionale n. 233/2005): l'interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

§  Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità "rivedibile".

§  Nel caso di fratello/sorella con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

§  Eventuale documentazione di invalidità comprovante la stato di totale inabilità dei genitori.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

CONIUGE CHE ASSISTE L'ALTRO CONIUGE O PARTE DELL'UNIONE CIVILE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)

Chi è il personale interessato?

Il personale che abbia il proprio coniuge disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del coniuge di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92. Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE

Chi è il personale interessato?

Il personale che abbia il proprio genitore (madre o padre) disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92). Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida esclusivamente nei trasferimenti provinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

NOTA BENE: La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

§  documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

§  impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;

§  essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

Pubblicato in Notizie
Etichettato sotto

La chiamata diretta è quella alla quale sei stata sottoposta come docente titolare in un ambito territoriale e mediante la quale hai avuto l'incarico triennale nella scuola in cui sei in servizio quest'anno, infatti affermi che la scuola  ti "è stata assegnata per tre anni".

In base all'accordo sulla mobilità del 29 dicembre è previsto uno svincolo dall'obbligo di permanenza triennale nella provincia e dell'incarico su scuola per tutti i docenti , svincolo che consente , quindi, a voi docenti con incarico triennale di presentare domanda di trasferimento esprimendo preferenze anche su scuola e non solo su ambito.

Questo determina una modifica della vostra titolarità in seguito all'accoglimento della domanda e potreste passare da titolarità sull'ambito a titolarità in una delle scuole richieste.

Quindi non sei obbligata a presentare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico, così come non sei vincolata a rimanere nella scuola di servizio dove hai l'incarico triennale in quanto la deroga prevista nel CCNI riguarda anche i docenti nella tua situazione.

Sei, quindi, libera di scegliere se partecipare o meno alla mobilità per il prossimo anno.

Se non partecipi rimarrai nella scuola dove hai l'incarico triennale sempre che eventuali contrazioni nell'organico e la tua posizione in graduatoria non determinino modifiche in relazione a un eventuale esubero.

Ti ricordo, infatti, che come docente con incarico triennale nella scuola, anche se titolare su ambito, sarai inserita nella graduatoria interna insieme agli altri docenti della tua stessa classe di concorso titolari nella scuola e in caso di esubero sarà dichiarato soprannumerario il docente ultimo in graduatoria e tu, come ultima arrivata, sarai collocata in coda a prescindere dal punteggio

Pubblicato in Notizie

​Domande di mobilità dal 14 marzo? Ipotesi difficilmente realizzabileNella bozza di Ordinanza sulla mobilità 2017/2018 che il Miur ha sottoposto ai sindacati, è riportata, in via ipotetica, la data di presentazione delle domande.

In tale bozza di O.M. sulla mobilità 2017/2018 è scritto che le domande di mobilità per il personale docente di ogni ordine e grado va dal martedì 14 marzo 2017 a quella di scadenza della presentazione fissata il venerdì 31 marzo.

È ovvio che si tratta di una data ipotetica riportata per non lasciare in bianco la bozza stessa di ordinanza, ma pare difficilmente realizzabile che si possa chiudere tutta la partita contrattuale entro il 14 marzo 2017. Bisogna tenere conto che ancora sono in atto gli incontri tra Miur e sindacati per trovare un accordo che porti alla firma definitiva del CCNI sulla mobilità. Bisogna tenere conto che il contratto integrativo sulla mobilità 2017/2018 deve essere validato, con una certificazione scritta, dal Mef e dalla Funzione Pubblica.

Tra incontri risolutivi sulla chiamata per competenze che vedranno impegnati i dirigenti del Miur con i sindacati già a partire dal prossimo martedì 28 febbraio e i tempi tecnici di lettura e approvazione da parte del dipartimento della Funzione Pubblica, sembra difficile che tutto si realizzi entro il 14 marzo.

Quindi le date riportate sulla bozza dell'O.M. sulla mobilità 2017/2018 che individuano il periodo della presentazione delle domande di mobilità del personale docente dal 14 al 31 marzo, sono date del tutto indicative, in quanto il Miur non può sapere se, e quando, avrà il via libera da parte di Mef e Funzione Pubblica e sia perché non si è ancora chiusa la partita degli incarichi da ambito.

Ecco i motivi per cui è più probabile che la domanda di mobilità verrà presentata tra la fine di marzo e la prima decade di aprile. Tuttavia prendiamo atto dell'auspico del Miur di riuscire nell'anticipo della presentazione già per la seconda settimana di marzo, ma segnaliamo che si tratta soltanto di un semplice auspicio.

Pubblicato in Notizie
Pagina 6 di 22

Sempre con voi

UIL Alessandria

© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi

Search

No Internet Connection