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Come si calcola il punteggio della continuità del servizio nella domanda di mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto?

Innanzitutto bisogna distinguere i casi della mobilità a domanda volontaria da quella della mobilità d'ufficio, inoltre bisogna sapere che per le graduatorie interne d'Istituto si utilizzano le tabelle dei punteggi della mobilità d'ufficio.

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria, in tal caso questo punteggio è vincolato all'aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome l'anno in corso non si conta, il triennio   di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2013-2014; 2014-2015; 2015/2016. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare da almeno il 2013-2014. Per gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità.

È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01.

Per quanto riguarda invece la mobilità d'ufficio e quindi anche per le graduatorie interne  per l'individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l'anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall'anno 2015-2016 (sempre che non sia stato l'anno di prova), ha già il diritto al riconoscimento di 2 punti. Per quanto attiene la mobilità d'ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità.

Quindi se per esempio un docente ha 8 anni continuativi di titolarità nella scuola X (escluso l'anno in corso) e precedentemente aveva 4 anni di continuità in altre scuole del Comune in cui si trova la scuola X, il docente ha diritto ad avere riconosciuti 23 punti di continuità complessiva.

Infatti i primi 5 anni trascorsi senza soluzione di continuità nella scuola X ha diritto a 10 punti i successivi + 3 anni oltre il quinquennio ha diritto a 9 punti e per i 4 anni prestati in altre scuole dello stesso Comune di attuale titolarità altri 4 punti, per un totale complessivo di 23 punti.

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Pensare che i posti di potenziamento che sono una parte dell'organico dell'autonomia rimangano invariati per un triennio, è un errore di valutazione.

Infatti nessuna certezza può esserci sulla piena e totale conferma dei posti di potenziamento assegnati alle singole istituzioni scolastichenel 2016/2017 anche per il prossimo anno scolastico. Infatti nella nota Miur sugli organici per l'anno scolastico 2017/2018 ci sarà scritto che i Direttori degli Uffici scolastici regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, potranno operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia.

L'unica certezza è che il numero totale dei posti di potenziamento previsti dalla tabella 1 allegata alla legge 107/2015 verrà rispettato anche per l'anno scolastico 2017/2018 e che si andranno a tutelare i docenti titolari nelle rispettive autonomie scolastiche, ma non è assolutamente certo che ogni istituzione scolastica avrà confermate le stesse classe di concorso o gli stessi equilibri di organico fra indirizzi diversi.

Facciamo alcuni esempi di quanto potrebbe capitare in una data scuola per l'organico dell'autonomia e in particolare per i posti di potenziamento. Prendiamo il caso che in una scuola X per effetto di un aumento di iscrizioni si ha la formazione di una cattedra vacante e disponibile in una classe di concorso in cui è presente un posto di potenziamento, mentre in una scuola Y c'è una contrazione d'organico e per la stessa classe di concorso ci potrebbe essere un soprannumero. In tale situazione l'ufficio scolastico toglie il posto di potenziamento alla scuola X facendo rientrare in classe il potenziatore dell'anno precedente e contemporaneamente cede il posto di potenziamento alla scuola Y per evitare la perdita del posto al docente potenzialmente in soprannumero.

Ma la stessa cosa potrebbe accadere all'interno di una scuola in perdita di organico, dove, per effetto dei pensionamenti, si ritrova con una cattedra vacante e disponibile in una classe di concorso in cui c'è potenziamento, mentre in altra classe di concorso c'è la perdita di una titolarità. Allora il posto di potenziamento viene modificato a favore della classe di concorso in cui bisogna salvaguardare la titolarità.

Queste operazioni d'ufficio sugli organici dell'autonomia, che a volte vengono richieste esplicitamente dalle scuole, modificano anche sostanzialmente, da un anno all'altro, la disponibilità dei posti di potenziamento. La conseguenza è che non potrà essere garantito, ai docenti collaboratori e vicari del Ds, il posto di potenziamento (fuori dalle classi) per dedicarsi all'organizzazione del lavoro per il funzionamento della scuola.

 

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Giovedì, 16 Febbraio 2017 09:40

Le novità sul contenzioso della mobilità 2017/2018

Evidentemente i numerosissimi casi di contenzioso della mobilità 2016/2017, ancora non tutti risolti, hanno prodotto una modifica della norma contrattuale.

Infatti a guardare bene l'art.17 dell'ipotesi del CCNI sulla mobilità 2017/2018, troviamo alcune importanti modifiche.

Infatti la su citata norma contrattuale è stata arricchita di un terzo comma, rispetto ai 2 commi del contratto precedente, inoltre il secondo comma è stato ampliato nei suoi contenuti.

All'interno del comma 2 riferito alle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, è stato specificato chetale procedura deve essere richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.

Inoltre è stato specificato anche che in caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta.

Il comma 2 termina sottolineando che non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

Il comma 3 di nuova introduzione per la mobilità 2017/2018 è molto importante perché si riferisce all'accesso agli atti. In tale norma è chiarito che l'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio scolastico provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.

Queste norme sono state introdotte a causa dei gravi disagi della mobilità 2016/2017 e anche perché nelle domande di trasferimento interprovinciali potrebbero essere coinvolte anche decine di province contemporaneamente e l'accesso agli atti diventa una necessità di assoluta trasparenza

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La   UIL SCUOLA ALESSANDRIA  comunica la raccolta di adesioni al  RICORSO PER INSERIMENTO A PIENO TITOLO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER :

o   diplomati magistrale;

o   diplomati tecnico ITP e copia contratto docenza ITP;

o   Copia abilitazione da concorso;

o   Copia attestazione dottorato di ricerca;

o   diplomati AFAM o ISEF o Conservatori musicali;

Si ricorda agli interessati che i TEMPI SONO RIDOTTISSIMI ... I RICORSI DEVONO  ESSERE DEPOSITA ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE  PENA LA  DECADENZA DEL DIRITTO AL RICORSO

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE RISPONDERE A QUESTA MAIL OPPURE CONTATARE IL SEGUENTE NUM DI CELL.  320 00 98 213

NB: I ricorsi sono in convenzione con lo Studio Legale PISTILLI – REHO & Associati   iscritti UIL SCUOLA.

Il mancato rinnovo/perfezionamento dell'iscrizione comporta la decadenza della convenzione con il legale e la conseguente cessazione delle tariffe agevolate destinate agli iscritti UIL SCUOLA; in questo caso, il ricorrente potrà continuare l'iter del ricorso, ma il legale assegnato potrà richiedere il pagamento di parcella per la propria prestazione professionale in base alle normali tariffe professionali vigenti.

Contattare il segretario Giovanni Guglielmi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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PER LA UIL LA PROPOSTA DEL MIUR E' ANCORA IRRICEVIBILE


Questa mattina ha preso avvio il confronto tra il Miur e le organizzazioni sindacali per discutere la proposta di accordo che disciplinerà le procedure di individuazione dei docenti ai fini del passaggio da ambito a scuola.

L'Amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali una bozza di accordo che non corrisponde in nessun modo alle richieste di parte sindacale e non rispecchia neanche quanto previsto nell'accordo politico sottoscritto il 29 dicembre 2016.

La UIL scuola, richiamando i contenuti dell'accordo, ha ribadito l'indisponibilita' a sottoscrivere un contratto che prevede la chiamata diretta da parte del dirigente scolastico sulla base di una pletora di requisiti (36), relegando in secondo piano le competenze del collegio docenti.

E' necessario un accordo che accompagni questo delicato passaggio con regole condivise, che diano certezze al personale docente garantendone la liberta' di insegnamento con un sistema trasparente delle procedure.

Il prossimo incontro, fissato per giovedì, rappresenterà "il banco di prova" per verificare la volontà dell'amministrazione di proseguire concretamente il confronto.

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Mercoledì 8 febbraio, nel  Salone della UIL di Alessandria in Via Fiume 10, prenderà il via il corso di formazione destinato a tutti gli interessati ad approfondire il tema dell'Obesità infantile, tra prevenzione, educazione alimentare, bullismo e altro ancora.

Il corso è organizzato dall'ADA di Alessandria, Associazione per i diritti degli anziani, che anche quest'anno, com'era già accaduto lo scorso anno con il corso sul diabete mellito, ha deciso di appoggiare questa causa e offrire lezioni di formazione e approfondimento a cura di esperti specialmente a chi vive a stretto contatto con i ragazzi, quindi i genitori, gli insegnanti e il personale che lavora nelle scuole.

Dopo il grande interesse riscontrato tra i cittadini intervenuti numerosi  al convegno che si è svolto lo scorso 10 dicembre a Palazzo del Monferrato di Alessandria dal titolo Obesità infantile: un problema da condividere tra sanità e scuola, inizierà mercoledì 8 la prima delle sette lezioni sul tema.

Grazie all'Istituto comprensivo G. Galilei di Alessandria, che ha sposato l'iniziativa, gli insegnanti partecipanti avranno diritto a un credito.

Il progetto dell'ADA di Alessandria ha come obiettivo la sensibilizzazione degli insegnati e delle famiglia sul tema dell'obesità pediatrica e nell'adolescenza. Purtroppo la carenza di attività sportiva, una scorretta alimentazione che prevede molto spesso l'eccesso di merendine confezionate e altri fattori, tra cui la predisposizione, può portare durante la fase della crescita all'insorgere di problematiche legate al peso e al benessere del bambino.

I temi trattati durante gli incontri sono: Diabete ed Obesità nell'infanzia, relatore Dr. Riccardo Lera, Lo Stigma nella persona con Obesità, relatore Dr. Francesco Baggiani, L'alimentazione sana per sviluppare buone abitudini, a cura della Dr.ssa nutrizionista Stefania Brovero, L'approccio psicologico cognitivo e comportamentale al problema dell'Obesità, con la Dr.ssa Psicologa Beatrice Presciutti, Come condurre una vita sana come cura per Diabete ed Obesità, relatore Dr. Franco Fontana, Occuparsi di Obesità, disturbi alimentari, derisione e bullismo a scuola, relatrice la Dr.ssa Rita Tanas, e per concludere esercitazioni pratiche con i discenti sulle procedure operative in caso di bambino diabetico, con la partecipazione dell'Associazione Progetto Ryan.

Le lezioni si terranno in orario pre-serale, dalle 16.30 alle 19.

Le iscrizioni si sono chiuse in questi giorni con 90 partecipanti registrati.

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Un contratto sofferto sottoscritto, grazie all'accordo politico con il ministro Fedeli del 29 dicembre scorso.
Ora, mentre si avvia il percorso per l'approvazione da parte del MEF, della Funzione Pubblica e della Corte dei Conti, si dovrà aprire il confronto per completare le procedure di mobilità con il passaggio dagli ambiti alle scuole. A questo proposito, c'è l'impegno delle parti per definire contestualmente le due procedure e chiudere con la stipula del contratto integrativo anche il contratto che definisce il passaggio dagli ambiti alle scuole.


Un contratto che tiene presente le diverse esigenze del personale senza dimenticare quelle degli alunni che è bene ricordare sono coincidenti con quelle dei docenti e non contrastanti.
Questa è l'unica strada per rimettere in carreggiata un convoglio deragliato e ridare alle scuole quel clima e quella serenità di cui hanno bisogno, luoghi di partecipazione e di libertà.
Nel merito, è stata semplificata la procedura con l'eliminazione della fasi e dei vincoli burocratici e legislativi che impedivano solo ad alcune categorie di docenti la possibilità di presentare istanza di mobilità.
I docenti potranno scegliere direttamente di andare nelle scuole e hanno la possibilità di indicare cinque scuole e dieci opzioni anche di diverse province, per tutte le tipologie di mobilità, provinciale, interprovinciale e professionale.

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Il Giudice del lavoro di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, ha disposto l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto di ben sette docenti diplomati comparto AFAM che secondo il Ministero risultano non abilitati e dunque destinati alla III fascia.

Gli Avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno ottenuto in favore di due docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto e in possesso del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle  istituzioni oggi definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM) conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999 che ha dato vita al "comparto AFAM"), il diritto all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, in virtù del ritenuto "valore abilitante intrinseco al titolo accademico in loro possesso", riguardo a tutte le classi di concorso di loro interesse.

Con nuova sentenza datata 26.01.2017, il G.D.L. ha stabilito che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'A.S. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all'insegnamento.

Questi i passaggi più significativi: " L'art. 1 comma 107 della L. n.228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di Il livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi nn.228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di Il livello.

Appare, pertanto, irragionevole o quanto meno incomprensibile la scelta legislativa compiuta dal DM 323/14 di includere, tra i titoli equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e quindi che danno accesso alla Il fascia, unicamente il diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, rimanendone del tutto estraneo quello rilasciato, ante L. 503/99, da istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Ne discende che i ricorrenti tutti, in quanto possessori di diploma AFAM congiuntamente a diplomi di scuola media superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di Il livello con valenza abilitante ".

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Lunedì, 23 Gennaio 2017 10:15

Mobilità scuola

LA PROSSIMA SETTIMANA POSSIBILE LA SIGLA DEL CONTRATTO
Il giorno 20 gennaio 2017 è proseguito e si è concluso l'esame dell'articolato relativo al contratto nazionale sulla mobilità del personale docente ed educativo. Per il personale Ata ci sono ancora aspetti da definire. La prossima settimana, dopo una rilettura e una messa a punto del testo ci potrebbe essere la sigla del contratto.

L'articolato recepisce pienamente quanto stabilito dall'accordo politico sottoscritto tra le parti il 29 dicembre. Di seguito riportiamo le modifiche più significative.

Personale docente
Detto personale con un'unica domanda potrà esprimere fino ad un massimo di 15 opzioni, sia provinciali che interprovinciali. La mobilità potrà essere effettuata da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa. Nel limite delle 15 opzioni possono essere richieste anche più province, l'unico limite è relativo alla scelta delle scuole che non possono essere più di 5. Nel caso di mobilità su scuola si acquisirà la titolarità di scuola, nel caso di scelta di ambito o di codice sintetico di provincia si acquisirà la titolarità di ambito. Una delle novità proposte dall'amministrazione riguarda le scuole secondarie di I e II grado con sezioni che ricadono in comuni diversi che avranno un organico unico. Nel caso specifico le parti hanno convenuto che i criteri e le modalità dell'assegnazione dei docenti alle varie sedi venga definito dalla contrattazione d'istituto.

Licei musicali
Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso sono riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di resto dispari il posto residuo viene comunque assegnato alla mobilità professionale.

Sistema delle precedenze
Le parti, per dare un segnale di attenzione ai familiari che assistono persone con disabilità, hanno deciso di dare priorità all'assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità.

Individuazione e trattamento perdenti posto
Ai fini del l'individuazione del docente soprannumerario, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, si formulerà una graduatoria unica, senza distinzione tra titolari di scuola e di ambito. I criteri di individuazione del perdente posto restano invariati e i docenti ultimi arrivati per mobilità a domanda, indipendentemente dal punteggio, saranno collocati in fondo alla graduatoria e saranno i primi ad essere individuati nel caso di contrazione dell'organico. Sia per il rientro nella scuola che nel comune di precedente titolarità rimane invariato il diritto alla precedenza per il personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni.

Personale educativo
Aumentate da tre a nove le province esprimibili. Si potranno esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità. Per questo personale c'è l'impegno dell'amministrazione, su richiesta UIL, ad adottare per il prossimo anno la procedura On-line per la presentazione delle domande.

Tabelle di valutazione
Le parti hanno deciso di equiparare, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.

Personale Ata
Le questioni relative al personale Ata verranno definite nel corso del prossimo incontro già programmato per martedì 24 gennaio. Dopo la sigla il testo dovrà essere inviato al MEF e alla funzione Pubblica per i pareri di competenza. Solo successivamente si procederà all'eventuale firma definitiva del contratto.

Ai fini dall'esito positivo del contratto sulla mobilità, per la UIL resta prioritaria la definizione dell'accordo, mediante l'individuazione di procedure imparziali e trasparenti, per il passaggio del personale docente da ambito a scuola.
I due aspetti sono fortemente collegati e i due percorsi dovranno concludersi contemporaneamente.

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Non tutti gli acquisti sono ammessi con i 500 euro che il Miur mette a disposizione dei docenti di ruolo (anche part-time) per l'autoaggiornamento.

L'importo è assegnato anche ai docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

Rispetto all'anno scorso, in cui il bonus è stato inserito in busta paga, da quest'anno le spese devono essere effettuate generando dei buoni attraverso il sito Carta del docente (servono le credenziali SPID per accedere). Fanno eccezione le spese sostenute entro il 30 novembre 2016.

Precisando che gli acquisti possono essere effettuati solo presso i rivenditori ed enti di formazione accreditati sul portale, cosa esattamente si può acquistare?

Il Miur ha chiarito che la carta può essere utilizzata per l'acquisto di:

libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;hardware e software;iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

L'elenco, decisamente non esaustivo, ha generato, lo scorso anno, diversi problemi applicativi. Le segreterie scolastiche, che nel 2015/2016 avevano l'onere di controllare le spese sostenute, hanno avuto non poche difficoltà nel valutare se la spesa fosse ammissibile o meno.

Per questo il Miur ha fornito alcune precisazioni con delle FAQ, che possono ritenersi tuttora valide, e che meglio chiariscono cosa può essere acquistato.

Ad esempio, il Ministero ha spiegato che l'acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata e quindi anche un docente di matematica può utilizzare la carta per l'acquisto di un romanzo. Questo perché la legge 107/2015 riconosce fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro degli obiettivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

Allo stesso modo le rappresentazioni cinematografiche, l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo non devono essere necessariamente attinenti alla disciplina insegnata, in quanto la formazione professionale del docente riguarda competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

Riguardo all'acquisto di hardware e software c'è stata molta confusione, perché le apparecchiature tecnologiche sono molteplici. Sempre in una FAQ, con riferimento agli hardware, il Miur ha precisato che rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti:

personal computercomputer portatili o notebookcomputer palmarie-book readertablet.

Straordinariamente non sono invece ammessi gli smartphone, i quali, secondo il Miur, hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche e non sono pertanto da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente (anche se ormai sono assimilabili in tutto e per tutto al tablet).

Non rientrano neppure le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come:

tonercartuccestampantipennette USBvideocamerefotocamerevideoproiettori.

È invece possibile utilizzare il bonus per acquistare le componenti hardware necessarie ad assemblare un PC completo.

In merito ai software acquistabili, sono ammessi tutti i programmi e le applicazioni (disponibili in formato elettronico, disponibili in cloud, scaricabili online o incorporati in supporti quali memorie esterne, CD, DVD, Blue Ray), destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura, di editing e di calcolo (strumenti di office automation).

Non rientra invece l'abbonamento per la linea di trasmissione dati ADSL, perchè nonè un software destinato alle specifiche esigenze formative di un docente. Così come non vi rientrano il pagamento del canone RAI o la Pay tv.

Il bonus può anche essere utilizzato per l'acquisto di strumentazioni elettroniche digitali che migliorino lasperimentazione didattica multimediale della scuola, come per esempio una LIM, o la sperimentazione didattica in generale, come ad esempio libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica. Infatti il Miur ha chiarito che l'impiego diretto del bonus o di parte di esso per la sperimentazione didattica rientra nell'organizzazione delle "attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione".

Infine, andando più nel particolare, è possibile per un insegnante di laboratorio di informatica acquistare una stampante 3D per migliorare il suo insegnamento, in quanto il dispositivo consente di sperimentare modelli didattici innovativi, in linea con le finalità della formazione e dell'aggiornamento professionali.

Un insegnante di musica può utilizzare il bonus per l'acquisto di uno strumento musicale, purché lo strumento musicale sia strettamente correlato alle iniziative individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e del piano nazionale di formazione. In questo caso infatti l'acquisto dello strumento è finalizzato a migliorare le competenze specifiche del docente in relazione all'indirizzo della scuola e rientra pertanto nelle finalità formative previste dalla norma.

Mentre, un docente di scienze motorie non può utilizzare il bonus per pagare la quota associativa ad associazioni sportive, ma può utilizzarlo per i corsi inerenti attività sportive federali finalizzati alla formazione e all'aggiornamento delle professionalità del docente.

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