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Come noto, il disegno di legge di stabilità 2016 (ex legge finanziaria), è stato approvato dal Senato della Repubblica, in prima lettura, il 21 novembre u.s., con voto di fiducia in un articolo unico comprendente 557 commi.

Il Testo ha subito ulteriori numerose modifiche in Commissione nel corso della seconda lettura presso la camera dei Deputati, dove i commi sono diventati 999. La terza e definitiva lettura da parte del Senato è avvenuta il 22 dicembre ed ora la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70.

Per informazione  diamo indicazioni che riguardano direttamente o indirettamente la scuola, senza prendere in considerazione, in questa sede, tutti gli aspetti più generali che ci riguardano come cittadini e lavoratori.

(La scheda è in allegato)

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Giovedì, 24 Dicembre 2015 10:44

Scuola: Turi, urgenti interventi appropriati

 

MANI LIBERE SU DOCENTI 'CONTRASTIVI': LO SPIEGA IL SINDACATO DEI PRESIDI (ANP) NEI LORO CORSI DI FORMAZIONE SULLA LEGGE 107. CIÒ CHE TEMEVAMO È ACCADUTO.

UIL SCUOLA SCRIVE A PARLAMENTARI: LA SCUOLA È SEDE DI LIBERTÀ E PLURALISMO CULTURALE


Quel che temevamo come peggiore tra le ipotesi, è accaduto. In una slide, utilizzata in un corso di formazione per dare indicazioni chiare e precise ai dirigenti scolastici  si dice loro che la legge del Governo sulla scuola (la 107) ha tra i suoi vantaggi quello di poter avere "mani libere" in relazione a docenti "contrastivi".

Ci domandiamo chi  sono questi docenti contrastivi –  sottolinea Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola -  quelli che non condividono un pensiero, quelli che  non condividono un metodo, quelli che non seguono le mode, quelli che non si adattano? Quelli che non vogliono capire i desideri degli alunni o dei genitori, quelli che agiscono secondo coscienza e insegnano con approccio e spirito laico, opponendo le loro tesi in antitesi con quelle delle altre, quelli  che contrastano promozioni facili, quelli che ritengono che vada insegnata la teoria evolutiva della specie, piuttosto che il creazionismo, quelli che hanno credenze religiose, idee politiche o sessuali diverse?

La scuola è luogo di libertà e pensiero critico. E i docenti di cui ha bisogno la nostra scuola sono proprio quelli che per tradizione e cultura  hanno sempre adottato un metodo di insegnamento non dogmatico, comparativo, creando attraverso il dubbio spirito critico ed autonomia di pensiero. Distintivi appunto. Quelli che insegnano come pensare. Non cosa pensare.

La nostra richiesta, peraltro ripetuta nelle sedi istituzionali – continua Pino Turi - deve trovare nella politica, nel mondo della formazione e della cultura, della società,  un moto di reazione che non può finire in un semplice richiamo alle responsabilità.

Servono, e in modo molto urgente,  modifiche appropriate alla legge che impediscano e prevengano  la trasformazione della scuola da luogo di pluralismo, cultura e libertà ad una sorta di ufficio pubblico in cui il dirigente decide in egual modo di persone e  pratiche come procedure burocratiche da sbrigare.

E' una circostanza che merita l'attenzione massima, non solo del Governo e del Ministro, ma di tutta la comunità, politica e sociale – aggiunge Turi, precisando che lettera in tal senso viene inviata a tutti i parlamentari delle Commissioni Istruzione e Cultura.

Lo scenario che si profila è quello delle scuole di tendenza.  Si avvera il monito di Pietro Calamandrei   - " la scuola pubblica è espressione di unità, di coesione, di uguaglianza civica. Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali"  che nel '45 prefigurava una sciagura del genere:  quando la scuola diventa scuola di partito, si affossa la scuola pubblica e si apre alla scuola privata.

Il governo si fermi. E' ancora in tempo a cambiare le parti sbagliate della legge e questa, collegata al ruolo dei dirigenti, è quella su cui stiamo insistendo da tempo.

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Lunedì, 14 Dicembre 2015 11:07

Salvaguardie pensionistiche Scuola

In merito alla questione delle cosiddette salvaguardie pensionistiche vi comunichiamo che stiamo quotidianamente sollecitando il Miur alla emanazione formale di una nota, la cui bozza  circola ormai da giorni sui social media, creando  aspettative ed ansie.

Dalle vie brevi risulta che per il pomeriggio odierno è fissato un incontro tra miur e ministero del lavoro che dovrebbe determinare lo scioglimento delle riserve espresse dall'INPS su quel testo.

La circolare dovrebbe essere pubblicata domani.

Non è dato sapere se sarà rispettato lo spirito già espresso nella bozza, che riteniamo condivisibile, oppure se i risultati dell'incontro smentiranno gli orientamenti espressi.

Le valutazioni e le azioni della UIL saranno consequenziali a tutela del personale e degli iscritti.

G. Guglielmi

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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi di Paolo Pizzo Segr. Territoriale UIL SCUOLA Catanzaro

Quando al docente supplente spetta il contratto per tutto il periodo della sospensione delle lezioni.

PREMESSA

In vista delle prossime vacanze di Natale e per capire meglio la corretta applicazione dell'art. 40 comma 3 del CCNL/2007, consideriamo il 22 dicembre ultimo giorno di lezione prima delle vacanze e il 9 gennaio primo giorno di lezione (le lezioni sono quindi sospese dal 23/12 all'8/1).

Nota bene
L'applicazione dell'art. 40/3, che noi "adatteremo" alle prossime vacanze di Natale, riguarda tutti i casi in cui c'è un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni. [Per le date esatte del periodo di sospensione delle lezioni per singola regione consulta il calendario

I CASI

Caso A

D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Non esibisce nessun certificato dal 23/12 all'8/1 e dal 9/1 si assenta nuovamente fino ad almeno 7 giorni dopo tale data (anche modificando la tipologia di assenza). Il supplente che l'ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in applicazione dell'art.7/5 del D.M. 131/07 farà sottoscrivere al supplente solo un contratto di conferma della supplenza.
Non è possibile applicare l'art. 40/3 in quanto l'assenza del titolare non avviene in un'"unica soluzione".
Il titolare è infatti "presente" durante il periodo che va dal 23/12 all'8/1 e potrebbe essere convocato per svolgere consigli di classe o collegio docenti straordinari.

Nota bene

La scuola deve avere come riferimento l'interruzione dell'assenza del titolare a partire dal 23/12 (primo giorno di sospensione delle lezioni) e la ripresa della stessa a partire dal 9/1 (ripresa delle lezioni).Di conseguenza al supplente non spetterà la "copertura" contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni ma solo la conferma del contratto con decorrenza 9/1.Ai fini della conferma dello stesso supplente a nulla rileverà un'eventuale modifica della tipologia di assenza del titolare.La scuola dovrà riscorrere le graduatorie e non confermare al supplente il contratto solo nel caso in cui il titolare il 9/1 dovesse rientrare in classe (servizio effettivo) per poi assentarsi successivamente un qualsiasi altro giorno.

Caso B
D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Esibisce un certificato a partire dal 23/12 fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1. Il supplente che l'ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, in riferimento all'art. 40/3 CCNL/2007, farà firmare al supplente un contratto di proroga con decorrenza 23/12 fino al termine della nuova assenza del titolare la quale si protrarrà appunto fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1.
È questo il caso in cui al supplente spetterà la "copertura" contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni e dunque il relativo riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.
Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in questo caso l'assenza, senza soluzione di continuità, del titolare. (Il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in "servizio" neanche un giorno nel periodo delle vacanze).

Nota bene

Il titolare può esibire una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse.L'attenzione della scuola deve infatti essere rivolta solo alla sostanziale continuità dell'assenza del titolare e non alla presentazione di un'unica certificazione che la giustifichi.
Ciò è conforme all'interpretazione autentica dell'ARAN (fatta propria dall'art. 40/3 del CCNL 2007): "Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni ("sottostanti procedure giustificative dell'assenza"), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell'attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente".

Caso C
D. Se però l'ultimo giorno di assenza del titolare non dovesse coincidere con il 22/12 ma per esempio con il 28/12 o l'1/1, o un qualsiasi altro giorno all'interno delle vacanze, il primo contratto del supplente deve avere come data di scadenza sempre il 22/12?

R. Sì.
I motivi sono due:

Le esigenze di servizio terminano l'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (nel nostro caso il 22/12);La scuola ancora non sa se il titolare al termine della prima assenza (pensiamo, per esempio, ad un'astensione obbligatoria o ad un periodo di infortunio la cui scadenza non coincide con il 22/12 ma all'interno delle vacanze) ne produrrà un'altra e soprattutto fino a quando (l'eventuale nuova assenza arriverà o no, senza soluzione di continuità, fino a 7 giorni dopo la data della ripresa delle lezioni?).

Ponendo quindi il caso che il titolare esibisca un certificato la cui scadenza non è il 22/12 (ultimo giorno di lezione) ma per esempio il 28/12 o l'1/1, o qualunque altro giorno diverso dal 22 ma pur sempre compreso tra questo giorno e l'8/1, la procedura che deve attuare la scuola non deve comunque cambiare:

Una volta stabilito il requisito richiesto dalla norma contrattuale (assenza di 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni senza soluzione di continuità) effettuerà al supplente la proroga del contratto sempre con decorrenza 23/12 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso B).Ciò che si vuole sottolineare è che la data del 22/12 non deve trarre in inganno perché non è quella ultima entro la quale il titolare deve comunicare alla scuola la sua volontà di prolungare l'assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.È ovvio che se il titolare non dovesse invece rinnovare l'assenza a partire dal 29/12 o dal 2/1, per rimanere nell'esempio, la proroga del contratto al supplente con decorrenza 23/12 e il relativo pagamento delle vacanze non potrà avvenire, anche se ci fosse una nuova assenza del titolare a partire dal 9/1 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso A).

IN SINTESI

Se il titolare dopo l'ultimo giorno di assenza riassume servizio (ancorché formalmente), pur rinnovando l'assenza alla ripresa delle lezioni (nel nostro esempio il 9/1), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del periodo della sospensione delle lezioni. In questo caso, infatti, avrà diritto solo alla conferma del contratto a partire dalla ripresa delle lezioni (Art. 7/5 D.M. 131/07).Se, invece, il titolare dopo l'ultimo giorno di assenza (anche se ricadente all'interno del periodo di sospensione delle lezioni), rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche se con uno o più certificati e per diverse motivazioni rispetto le precedenti), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle lezioni, il supplente ha diritto ad un contratto continuativo con il relativo riconoscimento giuridico ed economico del periodo (Art. 40/3 del CCNL/2007).

La corretta applicazione dell'art. 40/3 del CCNL/2007:

I riferimenti normativi:

Art. 40 comma 3 del CCNL/2007: "... qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente

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Vademecum Uil Scuola per intrecciare i criteri per l'assegnazione del bonus con i criteri del FIS

Per scaricare il pdf: http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/vademecum_uil_-_bonus_e_contratto_distituto.pdf

La legge
Il contratto
La situazione delle scuole

Rapporto tra legge 107
e contratto scuola

I presupposti: la legge

La legge 107 - al comma 126  - istituisce un apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente. La quota annualmente disponibile di 200 milioni sarà  assegnata a ciascuna scuola in base alla dotazione organica dei docenti, considerando i fattori di complessità delle scuole e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.

Secondo il comma 127 è il dirigente scolastico ad assegnare al personale docente una quota del fondo sulla base di motivata valutazione che non può non tenere conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione.I criteri, definiti dal Comitato di valutazione, sono espressi sulla base del mandato che il Collegio dei Docenti ha assegnato ai propri rappresentanti.
Circa i criteri da adottare, sempre in coerenza con quelli stabiliti dal Collegio docenti, si consiglia di attenersi a criteri oggettivi e misurabili ( attività aggiuntive e di ricerca, di collaborazione e gestione delle attività della scuola, coordinamento di gruppi di lavoro, partecipazione organi collegiali, ecc..)
>>> E', del resto, ciò che accade per l'assegnazione di ogni altra quota di salario accessorio a valere sul fondo  a seguito della contrattazione d'istituto, solo che si sostituiscono i criteri all'articolato contrattuale.

Il comma 128 afferma che la somma definita bonus è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo ed ha natura di salario accessorio.

I presupposti: il contratto

L'articolo 88 del vigente contratto nazionale  prevede che le attività da retribuire tramite salarioaccessorio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative a :

-       diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola da definire in sede di contrattazione,

-       in correlazione con il POF

-       su delibera del consiglio di circolo o d'istituto.

-       ricondotte, in termini di progettazione ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e la frammentazione dei progetti.

A questo fine il Consiglio di istituto acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.

>>> In pratica, mentre per il FIS e la contrattazione non cambia nulla, si consiglia di definire nel CCNI tutte le questioni che attengono ad una valutazione discrezionale effettuata in sede di contrattazione, facendo in modo che le "rigidità" siano riservate all'utilizzo del bonus ( 1/3 circa del FIS), tramite assegnazione attraverso il meccanismo della valutazione ed evitare, magari con clausole contrattuali, la concentrazione del salario accessorio ( FIS e Valutazione) su poche persone.

La situazione delle scuole

Rispetto alle risorse del salario accessorio per i docenti, la finalizzazione va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.

Normalmente le scuole, tramite la contrattazione, stabiliscono che le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento - tra cui si configura anche quello per la valorizzazione del merito dei docenti - che prevedono la retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del POF, definito dagli Organi Collegiali della scuola.

Le risorse disponibili sono finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola.

Le risorse sono utilizzate anche per le attività di ricerca ed innovazione metodologico-didattica ed organizzativa, necessarie a rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, dalle istituzioni ed in generale dal territorio.

Rapporto tra legge 107 e contratto scuola
Lettura in sovraimpressione

Il comma 129 della legge 107 stabilisce i criteri per la valorizzazione dei docenti.
Questi possono/devono essere letti  in coerenza con criteri e finalità già evidenziate nel vigente contratto collettivo nazionale, anche considerando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al personale docente che sono circa 1/3 in più rispetto alle risorse del solo FIS.

Partendo da tali  elementi di coerenza è possibile evidenziare alcuni impegni ed azioni riconoscibili per il tramite del bonus, affinché nella determinazione delle misure unitarie dei compensi possa essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione nonché tra i fruitori delle diverse poste della retribuzione stessa.

>>> Esempi di  riconoscimento professionale docente che evidenziano come i criteri stabiliti dalla legge 107 sono sovrapponibili ed in alcuni casi fungibili con i criteri di cui all'art. 88 del CCNL sono riferibili a ciascuno dei tre criteri individuati al comma 129.
Sotto a ciascuna  delle diverse opzioni sono riportati esempi di attività che possono essere indifferentemente riconosciute o tramite le tradizionali quote del fondo di istituto o attraverso quelle premiali del bonus.

Comma 129

>>> Lettera a)  della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

a – 1)  della qualità dell'insegnamento e del successo formativo degli studenti

E' in coerenza con l'articolo 88 lettera b) del ccnl che attribuisce validità alle attività aggiuntive di insegnamento,  che consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle supplenze.

A titolo esemplificativo riportiamo: attività di recupero disciplinare, potenziamento disciplinare, italiano come lingua seconda, bisogni educativi speciali, accompagnatori nei viaggi e nelle visite di studio,  tutor di scuola per alternanza scuola lavoro, orientatore.

a – 2)  del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica

E' in coerenza con  l'art. 88 lettera a) all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia, nei regolamenti dei vari ordini e gradi di scuola.

Responsabili di dipartimenti disciplinari,  coordinatori di progetti,  coordinatori/responsabili di plesso/sezione staccata,  responsabili per l'autovalutazione, commissione rilevazioni di sistema (Invalsi, OCSE/Pisa ecc),  commissioni integrazione  scolastica.

>>> Lettera b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

In coerenza con tale impostazione il ccnl aveva già a evidenziato all' articolo 88 lettera a)  la volontà di riconoscere il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni  alla ricerca didattica.

b - 1 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni

- attività per la partecipazione alle competizioni disciplinari degli studenti, (nazionali, territoriali ecc)  come olimpiadi della matematica, certamen, attività di recupero/potenziamento, bisogni educativi speciali)

b - 2 dell'innovazione didattica e metodologia

- produzione di oggetti e manufatti di particolare interesse, brevetti, ecc. utilizzo nuove tecnologie per la didattica, presentazioni di attività, lezioni ed esercitazioni tramite strumenti e metodi innovativi.

b - 3 alla collaborazione alla ricerca didattica e dell'innovazione didattica e metodologica.
- certificazione delle competenze, didattica per competenze, didattica laboratoriale,  nuove tecnologie ITC,

b - 4  alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- costruzione di mappe concettuali didattiche, catalogazione dei materiali prodotti, conduzione di  rilevazioni, ex - post, indagini conoscitive, analisi dei fabbisogni formativi, ecc.

>>> Lettera c)delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

c - 1 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
- commissioni formazioni classi, commissioni orario scolastico, commissioni elettorali, commissioni autovalutazione.

c - 2 nella formazione del personale
- tutor docenti neoassunti, coordinatori del tirocinio,  tutor d'aula virtuale, tutor facilitatori, raccordo formativo tra le diverse aree del personale docente ed ATA.

I criteri per l'individuazione dei docenti da retribuire con il bonus possono essere:

la competenza certificata o acquisita sul campol'affidabilità dimostrata in precedenti occasioniesperienze maturate anche in altri contestila disponibilità a collaborare in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici.

Attenzione a non concentrare benefici economici nelle mani di pochi

E' possibile che nelle scuole alcune di queste funzioni siano già svolte da uno dei docenti collaboratori del dirigente scolastico. Nulla osta che, se rispondenti ai profili definiti dai criteri, questi colleghi possano ricevere il bonus, nel caso in cui vengano individuati come destinatari, fatto salvo il principio della non concentrazione dei benefici  a vantaggio di pochi fruitori.

La questione del "bravo insegnante"

Anche attività di insegnamento, non necessariamente da svolgere in orario aggiuntivo, che diano luogo a risultati significativi in termini di apprendimento degli studenti  possono determinare la fruizione del bonus.

Per la UIL  è infatti necessario non perdere di vista l'incentivazione del docente poco dedito allo svolgimento di attività aggiuntive, che predilige per cultura, scelta, esperienza, attitudine, dedicarsi completamente alla didattica, alla preparazione delle lezioni, alla personalizzazione dell'intervento formativo, divenendo così un professionista orientato esclusivamente alla relazione educativa volta al massimo raggiungimento di conoscenze e competenze disciplinari (e transdisciplinari) degli studenti.

E' necessario però che il collegio e, su suo mandato, il comitato di valutazione,   definisca criteri oggettivi cui fare riferimento per assegnare il bonus.

Metodi e strumenti esistono già, basterà infatti guardare ad esempio a risultati ed esiti certificati ed oggettivi, misurati su gruppi di alunni o gruppi classe, alle rilevazioni nazionali ed internazionali,               (con il limite del loro riferimento a non più di due discipline), agli esiti delle prove negli esami di stato, la partecipazione a tornei, a gare, a olimpiadi studentesche, ai livelli di   competenze superiori a quelle previste dagli ordinamenti, o il loro raggiungimento in tempi più brevi, ad attività di recupero realizzate con successo, a quelle di potenziamento ed ampliamento delle competenze, alla capacità, acquisite dagli  studenti, di utilizzare macchinari e strumentazioni complesse in attività laboratoriali e molto altro ancora.

A questo livello vanno attentamente però valutate due ulteriori questioni: la prima attiene alla composizione dei comitati, cui occorre prestare attenzione, sia per quanto riguarda l'elaborazione di criteri oggettivi attinenti al lavoro aggiuntivo e ancor di più per quanto attiene la descrizione del  significato del "bravo insegnante", per ciascuna scuola.

La seconda riguarda invece la necessità di definire in via autonoma ed unica i criteri, poiché ogni scuola nella propria autonomia deve utilizzare  forme di incentivo salariale accessorio in stretta connessione con l'unicità e l'identità specifica che ogni scuola costituisce in quanto  luogo di elaborazione di cultura, di istruzione, di costruzione di menti critiche e di competenze per l'apprendimento permanente, di esercizio di democrazia.

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La Uil Scuola di Alessandria continua nella raccolta dei ricorsi per stabilizzazione posto di lavoro e recupero delle mancate progressioni stipendiali.
E' già a conoscenza di molti che nostri ricorsi sono stati vinti già dal 2010 ed i ricorrenti INDENNIZZATI.

 

Materiale in allegato.

Giovanni Guglielmi

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Stipendio. Dal 23 ottobre per supplenti con nomina annuale e incaricati religione, ancora qualche ritardo per supplenti temporanei

Per gli insegnanti incaricati di religione i problemi tecnici sono superati e il 10 ottobre con emissione speciale NOIPA ha liquidato i cedolini di settembre e ottobre che saranno esigibili rispettivamente in data 21 ottobre per lo stipendio di settembre e, probabilmente, il 23 ottobre per lo stipendio di ottobre;

per i supplenti con nomina annuale che ancora non hanno percepito lo stipendio di settembre i cedolini sono stati liquidati con l'emissione speciale del 10 ottobre e pertanto i pagamenti avverrano nelle medesime date di cui sopra.

per i supplenti nominati dalle scuole su supplenze "brevi e saltuarie" , ieri il Miur ha effettuato lo "scarico" dei contratti inseriti dalle scuole al fine di assegnare sui POS ( finora vuoti ) le somme necessarie a coprire il fabbisogno. L'erogazione delle somme sui POS necessita, come sempre, dell'autorizzazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio e pertanto avverrà non prima della prossima settimana. Solo dopo la disponibilità delle risorse sui POS sarà possibile, per le istituzioni scolastiche, completare la procedura per la liquidazione degli emolumenti al personale.

Dunque, ci sarà ancora da attendere qualche giorno. Certamente va rilevato che anche per quest'anno il Miur non è stato in grado di garantire per i supplenti l'erogazione dello stipendio nei tempi corretti

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I.C. SERRAVALLE
Si comunica l'invio in allegato dell'elenco nominativo dei docenti convocati per le nomine a tempo determinato, a carico dei Dirigenti Scolastici, su posti di scuola secondaria di I grado (sostegno, classi di concorso, spezzoni superiori a 6h).
Si ricorda che le operazioni di nomina si svolgeranno mercoledì 16 settembre alle ore 14,00 presso la scuola Vochieri p.zza M. D'Azeglio 15 Alessandria.

File in allegato.

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Giovedì, 11 Giugno 2015 19:19

Comunicato unitario scuola sugli organici ATA

COMUNICATO UNITARIO

Il Ministero, tramite la Direzione Generale per i sistemi informativi, ha emanato la nota prot. n. 1947 dell'8 giugno 2015 indirizzata ai propri uffici territoriali e alle istituzioni scolastiche, riguardante l'organico di diritto del personale ATA 2015/2016.

Nella suddetta comunicazione l'Amministrazione anticipa le indicazioni per l'acquisizione dei dati di organico secondo i nuovi parametri di calcolo, revisionati alla luce delle misure introdotte dalla legge di Stabilità 2015, che prevedono una riduzione di 2.020 unità di personale ATA.

La nota, infatti, fornisce istruzioni su come operare nel sistema informativo il taglio dei posti, prima ancora dello svolgimento dell'incontro d'informativa sindacale, previsto al Miur l'11 giugno 2015. Riteniamo questo fatto molto grave, dal momento che non si è ancora svolto su questo tema il tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Questo ulteriore taglio agli organici del personale ATA è inaccettabile e intendiamo denunciarne la gravità in quanto penalizza ulteriormente una situazione già gravemente compromessa.

Le norme proposte non garantiscono per nulla la "stabilità" della scuola, a cui da tempo manca un organico sufficiente ai propri bisogni basilari di funzionalità e sicurezza. Quanto proposto non consente di assicurare il regolare funzionamento della scuola all'avvio dell'anno scolastico.

Tutto questo è per noi inaccettabile.

Diffidiamo, pertanto, l'Amministrazione dal procedere con questi atti e di desistere dall'avviare procedure prima ancora di aver incontrato le Organizzazioni Sindacali, che intendono essere ascoltate in merito.

In difetto, si preannuncia la richiesta di procedura di esame ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del CCNL Scuola

Roma, 10 giugno 2015

FLC  CGIL

Domenico Pantaleo

CISL  Scuola

Francesco Scrima

UIL  Scuola

Massimo Di Menna

SNALS  Confsal

Marco Paolo Nigi

GILDA Unams

Rino Di Meglio

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Mercoledì, 10 Giugno 2015 10:04

Comunicato stampa sciopero unitario scrutini scuola

COMUNICATO STAMPA SULLO SCIOPERO DEGLI SCRUTINI

Lo sciopero degli scrutini, indetto unitariamente dai sindacati FLCGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS e GILDA in disaccordo con il disegno di legge sulla Buona Scuola del governo Renzi, sta avendo successo. In numerose scuole della provincia gli insegnanti si sono astenuti dal lavoro nella prima ora degli scrutini, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione sui servizi pubblici essenziali e a quanto proclamato dai sindacati. Alcune scuole, come il Comprensivo Galilei di Alessandria, il Liceo Scientifico Galilei e la Scuola media del Comprensivo 2 di Acqui Terme hanno registrato un blocco totale dell'attività, a Novi Ligure il blocco è stato soltanto parziale ma in molti casi i dirigenti hanno dovuto rinviare le riunioni. Siamo in attesa dei dati della seconda giornata, ma nel complesso l'iniziativa sindacale sta registrando una diffusa adesione in provincia. Il mondo della scuola alessandrino ha mandato al governo e al Parlamento un altro segnale, dopo la riuscita fiaccolata di venerdì scorso.

FLC CGIL           –                CISL SCUOLA             –                      UIL SCUOLA          -                     SNALS                              GILDA-UNAMS

Serena  Morando           Giuseppe  Nosenzo                           Giovanni Guglielmi                     Santo Bello                      Gaetano  Piromalli

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