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Il  Miur ha diramato il decreto n. 919 del 23 novembre 2017, avente per oggetto i pensionamenti del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2018, e la relativa circolare n. 50436 recante indicazioni e istruzioni operative.

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Termini di presentazione

Le domande del personale docente, educativo e ATA, relative alla cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, a dimissioni volontarie, a trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, vanno presentate entro il 20 dicembre 2017.

Entro il 20 dicembre vanno inoltre presentate:

§  le eventuali domande di revoca delle istanze presentate.

§  le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da parte del personale che non ha raggiunto il limite di età ma quello di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

I dirigenti scolastici presentano la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio.

Modalità di presentazione

Gli interessati presentano due domande: una di cessazione dal servizio e un'altra di pensione.

Le domande di cessazione si presentano online, tramite il servizio "istanze on line". Al personale in servizio all'estero è consentito presentare la domanda in modalità cartacea.

Le domande trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015, o per raggiungere il minimo contributivo, vanno presentate in modalità cartacea.

Le domande di pensione vanno presentate direttamente all'Inps attraverso una delle seguenti modalità:

1) on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

2) tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTI

Pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti requisiti:

§  66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d'ufficio) o  entro il 31 dicembre 2018 (a domanda);

§  almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Pensione anticipata

Per la pensione anticipata sono necessari i seguenti requisiti:

§  41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;

§  42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.

Anzianità contributiva non inferiore a 40 anni

La pensione di anzianità, leggiamo nella Circolare, si consegue anche in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011, indipendentemente dall'età.

Limite ordinamentale per collocamento a riposo d'ufficio

Il limite per il collocamento a riposo d'ufficio – 65 anni ai sensi del DPR n. 1092/1973, per i dipendenti dello Stato – non è modificato dall'innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. Tale limite è superabile solo per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire i requisiti per il diritto a pensione ossia la prima decorrenza utile per accedere alla medesima.

Opzione donna

Possono accedere alla pensione le lavoratrici che entro il 31 dicembre
2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni  e un'età anagrafica pari a 57 anni e 7 mesi per le dipendenti.

Il trattamento pensionistico avverrà sulla base del calcolo contributivo.

APE sociale

Riguardo alla all'Ape sociale, verranno fornite successive indicazioni, anche alla luce di eventuali interventi normativi sulle cessazioni dal servizio di chi ha avuto il riconoscimento di accesso al medesimo anticipo pensionistico.

Accertamento dei requisiti pensionistici

L'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti è di competenza dell'Inps e avviene sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo.

L'accertamento avverrà entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota MIUR/INPS.

Gli Uffici Scolastici Territoriali, da parte loro, devono provvedere alla ricognizione delle domande di prestazione "Ricongiunzione, Riscatti, Computo" e dei relativi allegati, presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite.

L'attività di ricognizione è propedeutica agli scambi di informazioni INPS-MIUR. Un'apposita circolare Miur/Inps fornirà indicazioni operative e tempistica riguardante la lavorazione delle suddette domande di prestazione (Ricongiunzione, Riscatti...).

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Adempimenti finali

Per l'accoglimento delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, non è necessario alcun atto formale.

Un atto formale è previsto invece  per il rifiuto o il ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare: l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande (20 dicembre), comunica agli interessati l'eventuale rifiuto o ritardo. In tal caso, l'accoglimento dell'istanza è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

 

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Lunedì, 20 Novembre 2017 10:32

Scuola: ecco i diritti del personale supplente

Il trattamento economico, i diritti e i doveri dei supplenti, o per essere più rigorosi, dei lavoratori con contratto a tempo determinato, sono regolati dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola statale (CCNL 2006/09).
Quasi tutti gli istituti contrattuali validi per il personale a tempo indeterminato (di ruolo) si applicano anche ai supplenti.
Qui proviamo a fornire un breve elenco dei diritti garantiti dal Ccnl.

FERIE
Artt. 13 e 19 CCNL 2006/2009

a) Personale nuovo assunto 30 giorni lavorativi
b) Personale con almeno tre anni di servizio(*) 32 giorni lavorativi

A)Fruizione-personale-docente
a) Durante i mesi di luglio e agosto;
b) 6 giorni durante il resto dell'anno scolastico, purché senza oneri a carico dell'amministrazione.

B)Fruizione-personale-ATA
a) Durante i mesi di luglio e agosto (almeno 15 gg);
b) Durante il resto dell'anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per supplenze inferiori all'anno, il calcolo delle ferie è effettuato in modo proporzionale ai mesi di servizio (le frazioni superiori a 15 gg. sono considerate un mese). In caso di non fruizione (supplenze temporanee e supplenze al 30/6) devono essere pagate alla fine del contratto (il contratto chiarisce che non è obbligatorio fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica ART. 19 C. 2)
(*) Per anno di servizio, in analogia con quanto indicato nel contratto 1999 per definire il secondo anno di incarico annuale, si considerano almeno 180 gg. di servizio a qualsiasi titolo prestato. La norma vale sia per i docenti che per gli ATA.

FESTIVITÀ'
Art. 14 CCNL 2006/2009

Alle ferie si aggiungono 4 giorni di riposo derivanti dalle festività soppresse oltre al Santo patrono se ricadente in giornata lavorativa.
Le 4 giornate spettano per intero a chi ha lavorato l'intero anno scolastico (1/9-31/0 altrimenti una giornata ogni 3 mesi di effettivo servizio.

PERMESSI
Art. 15 e 19 CCNL 2006/2009

• 6 Giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato.
• 8 Giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami
• 3 giorni retribuiti per lutto all'anno per: coniuge, convivente o di componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
• 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)
• 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini (fino al III grado) con handicap in situazione di gravità (Art. 33 L. 104/92). Non riducono ferie e tredicesima. I docenti devono utilizzarli possibilmente in giorni diversi.

PERMESSI BREVI
Art. 16 e 19 CCNL 2006/2009


Al personale a T.D. possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell'orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi (o entro la scadenza della nomina). Il tetto massimo per anno scolastico è pari all'orario di servizio settimanale (36h ATA, 18, 24 o 25 per i Docenti)

PERMESSI PER FORMAZIONE
Art. 64 CCNL 2006/2009


Gli insegnanti hanno diritto a 5 gg. all'anno per partecipazione (sia come docenti che come discenti) ad attività di formazione in servizio organizzati dall'amministrazione , dalle istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati (Università, consorzi universitari, Irre, istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali).
Gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a tali permessi per partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. Se legata ai profili professionali si deve tener conto anche del tempo occorrente per il raggiungimento della sede.
Nel caso di iniziative di formazione dell'amministrazione il riconoscimento è automatico, nel caso di enti accreditati è necessaria l' autorizzazione del Dirigente scolastico.

PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
ART. 4 L. 53/2000 e DM 21/7/2000 N. 278

3 giorni all'anno retribuiti per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.

Fino a due anni di congedo non retribuito (ma riscattabile ai fini contributivi) per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi (Art. 2 DM 278/00).

PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)
Art. 3 DPR 395/98 – CM 120/2000 – Art. 146 c.1,let. a) p.1 CCNL 2006/2009

Chi può usufruire dei permessi:
il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato.
In particolare per:
¨ corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente;
¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
¨ corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.

Si ha diritto a 150 ore annue individuali per ciascun dipendente . La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali. Occorre pertanto, in materia, consultare anche il contratto decentrato regionale.
Il dirigente scolastico, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione (art. 64 del CCNL 2006/2009).
La domanda è da indirizzare al CSA, per il tramite del capo d'Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno.

ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 15 comma 7 e art. 19 comma 1 CCNL 2006/2009

- Permessi sindacali (Dpcm 770/94, CCNQ 7/8/98, L 300/70)
- Congedo alle armi per esigenze temporanee (Art. 38 DPR 3/57 art. 26 L. 118/71)
- Invalidi (Art. 13 L 638/83)
- Donazioni di sangue o plasma (art. 1 L.584/67)
- Testimonianza in processi (Art. 348 cpp e art. 255 Cpc)
- Giudice popolare (L.74/7
- Permessi per amministratori locali (Art. 38 e 52 CCNL 2006/2009 – D.lgs 267/2000 Art. 68 D.lgs 165/2001)
- Candidatura elezioni europee (Art. 52 L. 18/79)
- Funzioni elettorali (art. 11 l. 53/90)
- Volontari della protezione civile (art. 10 dpr 613/94)
- Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 l. 996/70)
- Volontari croce rossa (art. 36 rd 484/39)
- Commissione tributaria (art 8 rd 1516/37)

ASSENZE PER MALATTIA
Art. 17 e 19 CCNL 2006/2009

Con supplenza dell'USP o equiparata : 9 mesi in un triennio scolastico di cui, per ogni anno scolastico, il primo mese al 100 %, il secondo e terzo mese al 50 %, i successivi senza retribuzione ma con conservazione del posto

Con supplenza temporanea da parte del Capo d'istituto: 30 giorni ad anno scolastico con retribuzione al 50%

In caso di gravi patologie si applica la stessa normativa prevista per il personale a tempo determinato e pertanto le assenze dovute a terapie invalidanti o ricoveri o posti ricoveri(salva vita) per gravi patologie sono escluse dal calcolo del periodo di assenza e sono retribuite al 100%.

CONGEDI STRAORDINARI E INDENNITA' A FAMILIARI DI HANDICAPPATI
Art. 80 L. 338/2000- Art. 42 TU 151/2001 e successive modificazioni

La legge n. 388 del 23/12/2000, all'art. 80 comma 2, ha integrato la legge n. 53/2000 (legge sui congedi parentali) aggiungendo dopo l'art. 4 comma 4 un ulteriore articolo 4-bis ripreso dal TU 151/2001 all'art. 42. Con tale norma viene riconosciuta la possibilità ai genitori (alternativamente) o, in caso di loro decesso, ai fratelli e sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità, la possibilità di fruire di "congedi straordinari" per la durata complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa. I periodi di congedo sono indennizzati con un trattamento economico pari all'ultima retribuzione e fino ad un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è ridotto proporzionalmente.
Si tratta di una grande innovazione introdotta dalla legge finanziaria 2001 a favore dei familiari per l'assistenza all'handicap.

ALTRE ASPETTATIVE

I lavoratori hanno diverse altre possibilità di accedere a periodi di aspettativa per vari motivi. Ve ne sono alcuni che riguardano specificamente il personale della scuola, altri riguardano tutti i lavoratori.

Messa a disposizione del Coni Art. 454 Dlgs 297/94
(docenti di educazione fisica anche a tempodeterminato)
Missioni cattoliche (solo maestri) Legge 2687/28
Mandato parlamentare Art.4 legge 1261/65
Mandato regionale Art. 1 legge 1078/66
Mandato amministrativo Art. 81 D.lgs 267/2000
Coniuge all'estero Legge 26/80, Legge 333/85
Cooperazione in paese in via di sviluppo Legge 49/87
Lavoratori tossicodipendenti inseriti in Dpr 309/90
programma di riabilitazione e loro familiari
Congedo straordinario per dottorato di ricerca Legge 476/84, CM 120/2002
Congedo per borse di perfezionamento, ecc. Legge 398/89, CM 120/2002
Servizio di leva o servizio civile Art. 67 Dpr 3/57
Richiamo alle armi Art. 67 Dpr 3/57
Giudice popolare Legge 74/78

ASSENZE PER MATERNITÀ E PATERNITÀ
Dlgs 151 26/3/2001 e Dlgs 23/4/2003 – Art. 12 e 19 CCNL 2006/2009

Astensione obbligatoria:
2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, all'interno del periodo di nomina, retribuiti al 100% e validi a tutti gli effetti (la legge consente una gestione flessibile dell'astensione obbligatoria riducendo il periodo prima del parto e aumentando quello dopo; p. es. 1 mese e 4 mesi). Per i periodi fuori nomina, purché entro i 60 giorni dall'ultimo servizio, spetta l'indennità di maternità pari all'80% dell'ultimo stipendio.
La lavoratrice in astensione obbligatoria che riceva una proposta d'incarico, pur non assumendo servizio, è da considerarsi in costanza di nomina e quindi regolarmente retribuita al 100% per tutto il periodo di astensione ricadente nella nomina.

Astensione anticipata (interdizione):
su richiesta della lavoratrice madre all'Ispettorato provinciale del lavoro e previo accertamento medico, può essere disposta l'interdizione anticipata dal lavoro per un determinato periodo o fino all'astensione obbligatoria, per gravi complicanze della gravidanza o quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli della salute della donna o del bambino (art. 17 c.2 e 3 Dlgs 151/2001). Tale periodo è assimilato a tutti gli effetti all'astensione obbligatoria.

Congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino:
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori i quali ne possono fruire anche contemporaneamente. Essi hanno a disposizione complessivamente 10 mesi, per un massimo di 6 mesi ciascuno. La legge inoltre, con una sorta di azione positiva, incentiva i padri a seguire i loro figli, offrendo loro un "bonus". Se il padre prende un congedo facoltativo per almeno 3 mesi continuativi, il suo limite personale passa da 6 a 7 mesi.
L'astensione spetta al genitore richiedente anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto.
Se ne possono avvalere anche i genitori adottivi. Se al momento dell'adozione l'età del bambino è compresa tra i 6 ed i 12 anni, il diritto si esercita nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia; se il bambino ha 12 anni i genitori possono fruire di congedi fino a quando ne compie 15.
Qualora vi sia un solo genitore, tale periodo può essere per lui fino a 10 mesi.

Retribuzione prevista nei casi di astensione facoltativa:

- i primi 30 giorni calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Il rimanente periodo (5 mesi), fino a 6 mesi complessivi e fino a 3 anni di età del bambino al 30%. Il periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l'8°, non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i redditi più bassi (il limite del reddito individuale deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione). In questo caso è mantenuto il trattamento al 30% anche oltre il 3° anno di età.
- oltre i 30 giorni retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono, in proporzione, le ferie e la tredicesima.
Questi permessi sono fruibili anche frazionatamene e i giorni compresi tra un periodo ed il successivo non si computano a condizione che tra un periodo e l'altro ci sia effettiva ripresa del servizio. In caso contrario si computano anche i giorni festivi e non lavorativi compresi tra le due frazioni (art. 12 c. 6 Ccnl 2006/2009).
Chi intende godere di questo diritto ha l'obbligo di farne richiesta con un preavviso di 15 giorni, salvo particolari e comprovate situazioni. In questi casi è sufficiente presentare domanda 48 ore prima.
Congedo in caso di malattia del bambino:
Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di età del bambino la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del/la figlio/a per tutto il periodo corrispondente. In questo caso 30 giorni lavorativi per ciascun anno di età del bambino, calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Oltre i 30 gg. all'anno si ha diritto ad assentarsi ma senza retribuzione. Questi periodi di astensione non sono cumulabili con altre astensioni. Dopo i tre anni e fino al compimento degli otto anni del bambino, è possibile astenersi per 5 giorni l'anno, non retribuiti, in caso di malattia.
I giorni di astensione possono essere anche frazionati.
Riposi giornalieri (ex allattamento):
Entro il primo anno di vita del bambino spetta ai genitori una riduzione di orario per allattamento. In caso di adozione o affidamento, una recente sentenza della Corte Costituzionale (N. 104 del 8/4/2003) e la conseguente circolare INPS n. 91 del 26/5/2003 hanno chiarito che il diritto al riposo spetta non nel primo anno di vita, ma nel primo anno di effettivo ingresso in famiglia. Naturalmente beneficiaria è soprattutto la madre, tuttavia la legge consente che anche il padre ne fruisca, ad esempio, quando la madre non sia lavoratrice dipendente, o quando sia malata o deceduta o semplicemente non se ne avvale come lavoratrice dipendente. Il padre non se ne può avvalere nel caso la madre non lavori affatto o sia casalinga (circ. Inpdap N. 24 del 29/5/2000 punto 6.1.2).
Le riduzioni di orario sono di 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è di 6 ore e oltre; di 1 ora al giorno se il tempo di lavoro quotidiano è inferiore a 6 ore .
In caso di parti plurimi la riduzione di orario è raddoppiata e c'è la possibilità che le ore aggiuntive siano attribuite al padre in modo autonomo dalla madre.
Queste riduzioni di orario, dette anche riposi, sono retribuite al 100%.

ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI E DI STUDIO
Art. 18 e 19 CCNL 2006/2009

L'aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall'art. 69 e 70 del Dpr 3/57, è stata estesa anche per motivi personali, di studio e di ricerca, tra i quali rientrano tutti i miglioramenti della preparazione professionale del lavoratore, anche (e non solo) in relazione all'attività scolastica (CM 301/96).
Chi può usufruire dell'aspettativa
il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato
Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l'anzianità di carriera (quindi neanche come punteggio).
Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 564 del 16.9.96 i periodi di aspettativa familiari successivi al 31.12.96, fino ad un massimo di 3 anni, sono riscattabili, ai fini pensionistici.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

E' un sostegno economico ed un diritto per tutti i lavoratori per i periodi di non occupazione.

Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari
Termini di presentazione della domanda:
La domanda va presentata alla sede INPS della propria città, anche tramite la sede circoscrizionale per l'impiego, entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre:
dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni.
dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Requisiti per la disoccupazione ordinaria:
Almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data della cessazione dal lavoro. Almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro.

L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6 mesi, del 50 % per i successivi due mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro. Il diritto a ricevere l'indennità decade se si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità)

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Termini di presentazione della domanda:
tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell'INPS. I termini sono prescrittivi.

Sono considerati requisiti ridotti:
avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.
L'indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. L'importo dell'assegno è pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell'anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni. L'assegno viene recapitato presso il domicilio del lavoratore.

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C'è tempo fino al 31 dicembre per segnalate all'INPS eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.

rivolgersi ai nostri patronati ITAL UIL

Lo indica la circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017 .

"A proposito della circolare INPS sulla prescrizione dei contributi omessi dal datore di lavoro.

Per i dipendenti pubblici c'è tempo sino al 31 dicembre per segnalare contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Sta per scadere il tempo a disposizione dei dipendenti pubblici ai quali risultano contributi previdenziali mancanti o retribuzioni errate precedenti al 2012, nell'estratto conto Inps- Inpdap: secondo l'Istituto, difatti, non sarà più possibile effettuare modifiche e integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della PA dopo il 31 dicembre 2017. Pertanto, i versamenti effettuati ma non risultanti nell'estratto conto, se riferiti a periodi anteriori al 2012, rischiano di essere persi per sempre: conseguentemente, i lavoratori rischiano di pensionarsi più tardi o di percepire una pensione più bassa di quella a cui avrebbero diritto.

Come segnalare i contributi mancanti o errati

Se il dipendente, dopo aver controllato il proprio estratto conto, rileva contributi mancanti, retribuzioni errate o periodi assicurativi inesatti, deve attivare la richiesta di variazione e di integrazione della posizione assicurativa.
Per inoltrare la richiesta, è necessario utilizzare la funzionalità "Richieste di variazione alla posizione assicurativa –RVPA": il modulo online è accessibile dal sito web dell'Inps, servizi ex Inpdap, all'interno della pagina in cui si trova l'estratto conto contributivo.

Per compilare e inviare la domanda di variazione, è possibile:

§  utilizzare il sito web dell'Inps, se si possiede il codice Pin o l'Identità unica digitale Spid; il modulo di domanda è reperibile al seguente percorso: "Servizi online", "Servizi per il cittadino", "Servizi ex-Inpdap", "Estratto Conto Informativo", "Estratto Conto e Richieste di Variazione";

§  telefonare al numero 803.164, ossia al contact center multicanale Inps:è necessario, anche in questo caso, il possesso del Pin;

§  rivolgersi ai nostri patronati ITAL UIL.

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Giovedì, 02 Novembre 2017 10:16

Scuola: partono i concorsi riservati

INCONTRI AL MIUR DEL 23 OTTOBRE 2017 | APPLICAZIONE DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI LEGGE 107/15

Vanno trovate soluzioni per il personale già di ruolo in possesso di  titoli di studio per altri insegnamenti. La Uil chiede regole uguali per tutti: no ad un sistema che favorisce le scuole private.

Decreti legislativi attuativi della Legge 107/15, questo l'argomento trattato in uno specifico incontro tra l'Ufficio di Gabinetto del Ministro e le organizzazioni sindacali.

Il Dott. Pinneri ha comunicato ai sindacati che tutta la partita dei decreti avrà modalità diverse di attuazione, secondo la tempistica di entrata in vigore degli stessi, quindi il programma di lavoro per il momento si concentrerà solo su alcuni.

Tra i più urgenti è stato presentato quello relativo al reclutamento, in particolare il concorso riservato al personale precario abilitato.
Il decreto, ad avviso dell'amministrazione, riprenderà l'impianto dell'ultima procedura di reclutamento del 2016.
Il concorso potrebbe essere bandito anche prima della scadenza definita per legge (entro febbraio 2018).

E' chiaro che questo sistema esclude tutti i docenti di ruolo a cui è negata la possibilità di abilitarsi per altri insegnamenti e richiedere i passaggi di ruolo. Invece di una carriera si prospetta un immobilismo professionale inaccettabile.

Diritto allo studio
Il MIUR ha comunicato, inoltre, lo stato di avanzamento dei lavori del decreto 63 relativo al "Diritto allo studio" che prevede: borse di studio per gli studenti delle secondarie di II grado, per un importo pari a 400 euro, e istituisce il sistema nazionale di voucher che, come uil continuiamo a criticare per le cattive prove date in questo periodo da questo sistema.
La Uil scuola, riservandosi di inviare osservazioni puntuali su tutti i decreti, ha presentato già delle prime osservazioni sulla base di quanto comunicato dal Miur.

Reclutamento
Sul reclutamento ha ribadito la contrarietà all'uso del termine "specializzazione" al posto di "abilitazione". Per due motivi: si può generare confusione col vecchio titolo di specializzazione sul sostegno e, soprattutto, perché il concetto di "abilitazione" rimarca l'autonomia professionale e la libertà d'insegnamento del docente.
La Uil ha posto poi il problema dei docenti già di ruolo nelle scuole dell'infanzia, primaria o in altri ruoli ed in possesso del titolo di studio specifico per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
A questo personale, nelle more di un sistema che potremmo definire nel contratto, deve essere prevista una fase transitoria che garantisca l'accesso alla procedura "abilitante".
In assenza di soluzioni, non potendo acquisire l'abilitazione, è preclusa loro per sempre  la possibilità di passaggio di cattedra o di ruolo.
Sempre sul reclutamento, la Uil ha detto no ad un doppio sistema, uno riservato a tutti gli aspiranti che devono necessariamente superare un concorso, l'altro ai docenti con tre anni di servizio nelle scuole paritarie che vengono ammessi ai corsi di specializzazione in soprannumero e senza concorso.
Questo aspetto della delega non è condivisibile e la UIL si riserva di valutare una eventuale impugnativa.

Sistema integrato 0/6 anni
Il decreto prevede l'istituzione della nuova figura dell'Assistente Educatore dei servizi educativi per l'infanzia, il requisito è il possesso della laurea triennale in scienze dell'educazione (L19) o laurea quinquennale in scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.
Per questi ultimi la Uil ha proposto di ritenere valido a tutti gli effetti, anche attraverso una fase transitoria, il titolo posseduto per l'accesso alla predetta figura di assistente.
Sempre su questo aspetto la Uil ha ribadito la necessità di prevedere l'organico potenziato anche per la scuola dell'infanzia.

Inclusione e disabilità
Nella bozza illustrata si parla di continuità didattica che il dirigente scolastico potrebbe riconoscere al supplente in servizio derogando dalle graduatorie. Su questo aspetto la Uil, pur riconoscendo il valore della continuità, non ritiene che possano essere i genitori ad indirizzare la scelta dei docenti ma bisogna contemperare le esigenze di continuità degli studenti con i diritti di graduatoria dei docenti.
Sui decreti più urgenti i sindacati si sono riservati di fare osservazioni puntuali nei prossimi giorni.

Per la Uil Scuola hanno partecipato Antonello Lacchei, Mauro Colafato e Pasquale Proietti.

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Come si calcolano i 3 anni di servizio concorso riservato, che permettono la partecipazione alla suddetta procedura riservata?La risposta è fornita dal decreto medesimo, secondo cui i 3 anni di servizio sono pari a quelli indicati dall'articolo 489 del decreto legislativo 297/94 in applicazione dell'articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99.

L'articolo 489 – comma 1 –  così recita: "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione".

L'articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489:

"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."

Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

In conclusione, i docenti non abilitati, per calcolare il servizio prestato e verificare se rientrano nelle misure previste dal decreto, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 3 anni di servizio anche non continuativi. Nei tre anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

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Lunedì, 02 Ottobre 2017 10:35

Uil Scuola: il bando ATA

Presenza segretario UIL Scuola Alessandria, Giovanni Guglielmi, nelle sedi UIL della provincia.

Alleghiamo documentazione relativa al Bando ATA

 

In ALESSANDRIA, Via Fume 10:

al VENERDI  dalle ore 15.00 alle 17.00

CASALE MONFERRATO: Via Evasio Leoni 12 Tel. 0142.453210 -   Fax 0142.444889

Al LUNEDI dalle ore 15.00 alle 18.30

 

TORTONA: Via m. Bandello,39            Tel. -    Fax 0131.861443

Al MARTEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

 

ACQUI TERME

Via Baretti 12, angolo Via Trucco

Tel. 0144.57426 - Fax 0144.329503

 

OVADA: Via Piave 51 Tel. 0143.823042 - Fax 0143.832756

IN ACQUI T.

Al MERCOLEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

NOVI LIGURE: Via Pietro Isola 28 Tel. 0143.2816 -Fax 0143.322457

Al GIOVEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

 

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Con la formazione dei nuovi consigli di classe, i dirigenti scolastici individuano i coordinatori e i segretari verbalizzanti.

In buona sostanza in ogni consiglio di classe viene nominato un docente coordinatore che, in assenza del Ds, presiede il consiglio. Tale nomina è una delega fiduciaria del Ds ed è valida per l'intero anno scolastico. La retribuzione del ruolo del coordinatore viene decisa in contrattazione d'istituto, in cui, DS e Rsu, stabiliscono il numero di ore da attribuire ai compiti affidati al coordinatore di classe. In genere nelle varie contrattazioni d'Istituto si concedono da un minimo di 15 ad un massimo di 25 ore, pagate a 17,50 euro lorde l'ora, per retribuire i coordinatori con il fondo accessorio.

Il ruolo di coordinatore di classe assegnato dal Ds ad un docente della classe non è obbligatoria, quindi può essere rifiutata dallo stesso docente.

Invece è obbligatorio ricoprire, da parte di uno dei docenti del consiglio di classe, occasionalmente o anche stabilmente, ma sempre in assenza del Ds, la funzione di presidente del consiglio di classe. Non è possibile dimettersi o non accettare il ruolo di presidente e segretario verbalizzante del consiglio di classe, tranne che per oggettivi impedimenti. In ogni caso, se il dirigente scolastico è impossibilitato a presiedere un consiglio di classe, sarà sempre lo stesso Ds a decidere quale dei docenti del consiglio lo presiederà.

Obbligatoria è anche la funzione del segretario verbalizzante del consiglio di classe, tale delega è prevista dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994. Tale norma prevede che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all'espletamento di tale ordine di servizio. Per la regolarità della seduta del consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del Segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.

Nell'organizzazione del lavoro di molte scuole, i consigli di classe prevedono già in partenza la figura del coordinatore di classe e la figura del segretario verbalizzante. In particolare la figura del coordinatore, che non è ancora istituzionalizzata come obbligatoria dalla legislazione scolastica, deve essere inserita nel PTOF della scuola e regolarizzata nei suoi compiti e nella sua retribuzione nel contratto d'istituto.

Non è obbligatorio accettare, da parte dei docenti, le deleghe dei responsabili di plesso o quelle dei 2 collaboratori del dirigente scolastico e nessun obbligo di accettare esiste anche per fare parte del cosiddetto staff di direzione. In buona sostanza tutto quello che può essere retribuito con il fondo d'istituto può essere rifiutato in quanto non obbligatorio, mentre le funzioni come segretario verbalizzante e presidente di un consiglio di classe sono obbligatorie e potrebbero tranquillamente non essere retribuite con il fondo d'Istituto.

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LICEI MUSICALI | Una realtà positiva in continua crescita La querelle giuridica si ripete anche quest'anno: se giudicata illegittima la riduzione oraria andrà ripristinata la regolarità dell'organico.

Il piano di studi dei licei musicali è funzionale all'insegnamento dello strumento musicale in termini di vero e proprio esercizio professionale e non solo per una formazione di massima degli studi musicali. In questo ambito, è necessario che non si debbano fare "sconti" sul numero delle ore e sulla struttura del corso di studi.

Lo sanno bene gli studenti e le loro famiglie che dell'attivazione dei licei musicali ne costituiscono un vero e proprio vanto nel panorama dell'offerta formativa superiore a conferma di un trend di iscrizioni che va avanti ormai da molti anni e che si attesta intorno all'1%.

Licei musicali statali 131

Anno scolastico 2017

Numero studenti 15.696

Numero classi 787

Quando qualche anno fa, numerose città italiane hanno avuto il privilegio di tenere a battesimo i neonati Licei musicali, la notizia è stata accolta con plauso e soddisfazione, in special modo da coloro, addetti ai lavori e non, che da anni lavoravano per il conseguimento di tale obiettivo.

Oltre all'incremento delle possibilità di accesso all'istruzione musicale, i nuovi licei offrono anche l'opportunità di optare per un percorso formativo profondamente rinnovato.

La frequenza dei Licei musicali consente, peraltro, di risolvere il problema, assai gravoso per molti studenti, della doppia scolarità (cioè la frequenza dei corsi musicali insieme ad un altro istituto secondario): un problema che in passato ha costituito una delle cause più rilevanti dell' abbandono scolastico nei Conservatori.

Per questo, non si può consentire la superficiale riduzione di ore operata dal MIUR che mostra di conoscere poco o niente questo settore e puntualmente si presenta la stessa querelle: i genitori, già nell'anno scolastico 2015/16adirono il TAR per chiedere la "restituzione" delle ore soppresse e già lo scorso anno si è provveduto a ripristinare la regolarità dell'organico.

Sembrava tutto risolto invece il Ministero ha operato nello stesso modo, riproponendo l'ora di ascolto. Al tavolo dell'informazione sindacale la UIL, come aveva già fatto negli anni precedenti, aveva ribadito l'illegittimità della riduzione oraria.

I genitori hanno riproposto il ricorso e il  TAR  ha ribadito che non vi  può essere una contrazione del piano di studio per i licei musicali confermando quando già in precedenza stabilito con la precedenza sentenza: ha sospeso la Nota MIUR Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 ed avente ad oggetto "Dotazioni Organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull'organico destinato ai licei musicali, disponeva:

«L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre».

A nostro avviso,  l'interpretazione corretta della norma, così come applicata dal MIUR negli anni scolastici precedenti, prevede lo svolgimento delle 99 ore curricolari di strumento: le 3 ore di strumento nel biennio sono da intendersi nel modo che segue: 2 di esecuzione per il 1° strumento e 1 ora di esecuzione per il 2° strumento.

A questo punto sarebbe stato meglio  porre i giusti rimedi alla situazione, per corrispondere alla domanda formativa di studenti e famiglie, riformulando la nota sugli organici e ristabilendo la seconda ora di lezione individuale per il primo strumento, così da aumentare di conseguenza le ore in organico e il numero dei docenti.

Invece il MIUR ha scelto di delegare alla magistratura la soluzione del problema ed ha proposto, in data 8 settembre 2017, appello al Consiglio di Stato in opposizione all'Ordinanza cautelare emessa lo scorso 30 agosto. La solita politica burocratica ed inconcludente.

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Chi non è in elenco ma in gae con riserva e non ha il modello B del 2014 è convocato alle ore 7,45 con la stampa del modello B attuale 2017, in quanto noi consideriamo titolati in prima fascia anche i riservisti gae senza modello B 2014, ne discuteremo ancora il giorno 15 settembre prima delle convocazioni.

Quindi verrete inseriti manualmente in elenco.

NB: è possibile che dopo lo scorrimento della prima fascia non rimangano più posti disponibili come già ho comunicato a molte di Voi ( anche per via delle mancate assegnazioni fuori provincia su sostegno senza titolo ) , non si faranno convocazioni da 2 fascia, nel caso avanzino dei posti si deciderà al momento o appena dopo se fare altre convocazioni da 2 fascia oppure ogni istituto convocherà in autonomia.

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Nomine per medie e superiori comuni e sostegno 1 2 e 3 fascia d'istituto si faranno a Novi Ligure il 19/20  settembre, al Centro Fieristico dei Campionissimi. Si è individuata scuola polo nell'IC NOVI1, coadiuvato da Ciampini, Marconi e Pascoli Valenza. Tutti i presidi saranno tenuti a collaborare con i colleghi che coordinano da decreto USP che esce domani mattina, preceduto da nota informale di stasera sempre da USP. Ufficio incrocerà le graduatorie formando grad unica, differenziata x ordine di scuola, ovvero una x la media e una x la superiore. Chi ha titolo sostegno, anche eventualmente da Mad conseguita dopo 25 giugno e non inserito in nessuna graduatoria potrà scegliere prima di chi non ha titolo. Gli inseriti con riserva giudiziaria in prima fascia con modello B cartaceo verranno "pettinati" la mattina stessa del 19 arrivando mezz'ora prima con il modello B. Si partirà con la scuola superiore, con graduatoria e posti proiettati su schermo, in modo da p la max scelta, su comune sostegno e anche di chiedere scorrimento altra graduatoria. Se non si riesce a completare operazioni il 19 resta ancora il 20 per riconoscere gli eventuali avanzi.

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UIL: una logica che deve essere definitivamente abbandonata. I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse.

Il personale Ata della scuola rischia di essere trattato in modo difforme a quanto prevede l'attuale contratto della scuola Nomine e supplenze nella scuola hanno regole complesse -  mette in evidenza il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - ma la burocrazia ministeriale rischia di rendere tutto ancora più rigido e difficile.

Da un lato ci sono le graduatorie, strumento che serve ad indicare l'ordine con il quale si accede, ad un posto. Dall'altro ci sono le norme contrattuali vigenti che ne riconoscono il diritto.
Si può quindi passare, di ruolo, si può cambiare graduatoria, si può accedere a ruolo diverso dal proprio. Le graduatorie danno la sequenza. Il contratto regola  termini e diritti.

Che cosa succede allora in una scuola italiana se un collaboratore scolastico di ruolo, inserito nella graduatoria degli assistenti amministrativi, chiede di svolgere, per un anno,  un lavoro diverso dal suo?  Non glielo fanno fare... Perché ?

Perché il Miur pensa di far prevalere la burocrazia delle liste a quella del contratto, sono diritti che non dialogano – solleva il tema il segretario Turi. Il punto – aggiunge – è  che in attesa delle nuove graduatorie, che non ci sono e non ci saranno  a breve, sarebbe semplice utilizzare quelle esistenti e, comunque anche se  non si volessero fare le nomine con quelle esistenti, occorrerebbe evitare la beffa per il personale di altro ruolo che aspira ad un contratto e non potrebbe ottenerlo solo perché la procedura prevede una probabile staffetta. E' la natura del posto deve decidere del diritto contrattuale ad ottenerlo. Quindi il collaboratore può benissimo essere nominato, per la durata contrattuale, con le graduatorie correnti.

Un fatto di non poco conto se si pensa alla girandola di posti che viene innescata nel passaggio da vecchie e nuove graduatorie che abbiamo proposto di cambiare.  E' la logica superata – continua Turi – dello «stai-qui-fino-a-che –non-arriva-quello-delle-nuove-graduatorie-che-non-sono-ancora-pronte».
Un modo di procedere che non può più essere utilizzato per sopperire alla lentezza delle procedure. I tempi della scuola sono incompatibili con quelli della burocrazia.

Se una volta era il sindacato a essere tacciato di eccessivo garantismo – constata Turi -   ora  che il sindacato chiede, sulla base del diritto comune, la procedura che più utile ed efficiente che garantisce l'interesse pubblico è l'amministrazione che si oppone.

I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse. Sono persone e non numeri da spostare a proprio piacimento. E' un problema di dignità e di qualità del lavoro che non può essere compromesso dalle lunghe e inconcludenti procedure burocratiche. Ancora una volta si dimostra che solo la contrattazione e la delegificazione possono governare sistemi complessi come quello della scuola, ma la prassi e l'ottusità burocratica è dura a cambiare e a volte la chiamano difetto di comunicazione.

l'approfondimento sull'art. 59 del contratto e le circolari del Miur

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