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Una buona scuola non si può fare contro i lavoratori del settore, ma va realizzata con le loro professionalità, esperienze e impegno. I nostri insegnanti e tutto il personale sono invece penalizzati da anni dal blocco del contratto e da leggi che hanno inciso negativamente sul delicato lavoro dei docenti.Si apra subito, dunque, il negoziato per rinnovare il contratto della scuola: è lo strumento principale per ridare dignità agli insegnanti e al personale tutto.

Serve un radicale cambio di passo, con investimenti che riportino il sistema di istruzione a un livello più vicino a quello dei paesi più avanzati dell'Europa: la nostra spesa per l´istruzione in rapporto al Pil è pari al 4,8% , la media dei paesi europei è del 5,11%.Vanno operate scelte mirate per recuperare tale distanza.

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Scheda riassuntiva sull'obbligatorietà dei vaccini.

Scarica l'immagine in allegato.

 

 

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Le scriventi organizzazioni sindacali della scuola, a conclusione dell'incontro sulla applicazione delle norme introdotte dalla vaccinazione obbligatoria che si è tenuto oggi al MIUR, confermano il loro giudizio negativo, a partire dalle modalità applicative previste per la fase transitoria.

Queste le ragioni:
• Si discriminano i bambini della scuola dell'infanzia a cui viene impedita la frequenza prima della presentazione di una qualsiasi attestazione inerente l'obbligo, anche se già frequentanti anni di scuola successivi al primo
• Si espongono i dirigenti scolastici a inevitabili contenziosi
• Si sottopongono le segreterie scolastiche, già fortemente penalizzate dall'impossibilità di sostituire gli assenti, ad un carico ulteriore di lavoro dovuto alla necessità di acquisire e controllare in pochi giorni centinaia di autocertificazioni, attestazioni delle ASL, certificazioni mediche attestanti le motivazioni di mancate vaccinazioni.

Alle rigide scadenze previste per la gestione della fase transitoria si aggiungono quelle del passaggio alla messa a regime della norma che provocheranno un intreccio non facilmente gestibile di procedure dalle scuole che hanno ben altri compiti da svolgere e obiettivi da conseguire.
Basta con gli interventi a gamba tesa sulla scuola! Le scriventi organizzazioni sindacali hanno proposto una fase transitoria che riconosca e sostenga gli Accordi stipulati in queste settimane tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di assicurare omogeneità di trattamento sul territorio nazionale e certezza delle procedure.
In tal modo sarà possibile individuare soluzioni di maggiore funzionalità che, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del patto formativo , fatto salvo il principio generale di tutela della salute pubblica potranno garantire il diritto costituzionale all'istruzione dei bambini.

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30  AGOSTO, L'AULA MAGNA ISTITUTO " A.  VOLTA", DAL MATTINO SI PROCEDERA' CON IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA E NEL POMERIGGIO SEGUIRANNO LE NOMINE SUPPLENZA  INCARICHI ANNUALI.

IL GIORNO 31  AGOSTO  PRESSO L'AULA MAGNA ISTITUTO " A.  VOLTA":

MATTINO  CON IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE TUTTI I GRADI SCOLASTICI

POMERIGGIO PER NOMINE SUPPLENZA  INCARICHI ANNUALI.

IL TUTTO PREVIA CONFERMA  DEL USP ALESSANDRIA  PER EVENTUALI CAMBIAMENTI CAUSA FORZA MAGGIORE FATTO DALLO STESSO UFFICIO AMMINISTRATIVO.

CONTINGENTE IMMISSIONI PERSONALE ATA

COLL SCOLASTICI                        23 POSTI

ASS. AMMINISTRATIVI                 21 POSTI

ASS TECNICI                               2 POSTI

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Immissioni in ruolo faq ed ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO docenti presenti in più graduatorie, come scegliere posto più favorevole quest'anno o nei prossimi

D. Se quest'anno accetto la proposta di assunzione da GaE (con riserva), l'anno prossimo potrebbero chiamarmi dalla GM in cui sono inserita per lo stesso posto/classe di concorso?
R. Sì, è possibile, in quanto entrando in ruolo da GaE si permane nella GM. La cancellazione dalle graduatorie, a partire dall'a.s. 2018/19 interesserà infatti solo la GAE, come stabilito dalla L. 167/09, che ha disposto la cancellazione degli aspiranti da tutte le classi di concorso per le quali si è iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta di ruolo.

D. Sono iscritta nella GAE a pieno titolo e allo stesso tempo sono presente in due GM differenti, ossia per due diverse classi di concorso. Accettando il ruolo da una GM posso, nello stesso anno scolastico, accettare un'altra eventuale proposta di ruolo dall'altra GM? Sia nel caso di differente provincia sia nel caso di uguale provincia?
R. Premettiamo che accettando da GM, sarà depennata dalle GaE, a prescindere se la classe di concorso/tipologia di posto è uguale o diversa.

Non può accettare un'altra eventuale proposta nella stessa provincia, in quanto si tratta della stessa tipologia di graduatoria (GM e GM).
Le istruzioni operative (allegato A) dicono infatti: "L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione). "

Allo stesso modo, poiché è consentita l'accettazione di un'eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione) non può accettare neanche in altra provincia trattandosi di proposta che proviene sempre dalla GM.

D. Se ricevo proposta di ruolo su posto di sostegno (non ho vincolo di priorità) e rifiuto, posso accettare, nell'anno scolastico successivo, una proposta di assunzione da Comune? Verrò depennata se non accetto?
R. A nostro parere sarà depennata dalla GM sostegno, ma potrà accettare la nomina dall'altra GM in cui è inserita.
Rispetto ai concorsi precedenti infatti il sostegno è stato trattato come "classe di concorso" e non come elenco aggregato alla classe di concorso.
Pertanto ne derivano tutti i benefici associati alle classi di concorso. In ogni caso prima di rifiutare l'assunzione consigliamo di farsi mettere per iscritto dall'Ufficio Scolastico di riferimento la possibilità.

D. Sono inserita nelle Gae, scuola primaria e infanzia, di una provincia della Liguria e allo stesso tempo nella GM scuola Primaria in Sicilia. Se accetto ruolo da GaE, posso poi accettare un'eventuale proposta da GM primaria in Sicilia?

R. Sì, le istruzioni operative per le immissioni in ruolo lo prevedono espressamente. Si può accettare anche per il medesimo insegnamento/posto, trattandosi di diversa graduatoria.

D. Sono vincitrice concorso 2016 per la materia A28 e idonea (sempre concorso 2016) sostegno primo grado, entrambi nella stessa regione. Qualora dovesse arrivare il ruolo per il sostegno quest'anno e accetto, l'anno prossimo posso accettare il ruolo sulla materia o c'è il vincolo dei 5 anni sul sostegno?

R. Il vincolo riguarda la mobilità. Può accettare.

D. Sono inserito nelle GM per due diverse classi di concorso, in una delle quali sono idoneo oltre il 10%. Posso essere convocato per entrambe le classi di concorso ? O sarò escluso da quella in cui risulto idoneo oltre il 10%? Se sarò convocato per entrambe potrò aspettare la chiamata dei presidi migliore.

R. Si, può essere convocato per entrambe le classi di concorso, qualora ci fossero posti disponibili per arrivare alla sua posizione già nell'a.s. 2017/18.
I vincitori del concorso a cattedra 2016 sono tutelati dalla legge 107/2015, mentre per gli idonei oltre il 10% è intervenuto il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che permette la loro assunzione se ci sono posti disponibili (quindi assunzione non garantita ma legata al numero di posti disponibili nell'arco di vigenza della graduatoria).

La chiamata dei dirigenti rientra, invece, in un'altra distinta fase successiva- All'atto della convocazione sceglierà quale proposta accettare (tra le due relative alle classi di concorso, la invitiamo a leggere le FAQ sulla possibilità di essere convocato da stessa procedura per due classi di concorso diverse) e poi l'ambito territoriale. La chiamata diretta si svolge dopo la scelta dell'ambito.

D. Qualora venissi convocata da GM Infanzia e accettassi la proposta di assunzione, potrei poi in un secondo momento cambiare per primaria se fossi convocata dopo?
DI. R. Sì può farlo ma per diversa provincia. Le istruzioni operative infatti lo escludono per la stessa provincia, ma non indicano divieto per altra provincia.

D. Se accetto proposta assunzione da GaE, l'anno successivo posso accettare un'eventuale proposta da GM?

R. Sì, è possibile. Fermo restando che la proposta da GM è su base regionale, sceglierà l'ambito territoriale disponibile quando si arriverà al suo turno di scelta.

D. Che cosa si intende per "altra graduatoria" nelle istruzioni operative del Miur?
R. Si intende il tipo di graduatoria, ossia di merito o ad esaurimento.

D. Sono presente come vincitrice in due GM della stessa regione: materia e sostegno. Se accetto il ruolo sulla materia sarà possibile nello stesso anno accettare nuova proposta di ruolo su sostegno?
R. Sì, è possibile.

D. Se accetto una proposta di nomina su sostegno da GM, posso accettarne un'altra, in anni scolastici successivi, su posto comune nella stessa regione e sempre da GM?
R. Sì.

D. Sono un' insegnante inserita sia in GAE che in graduatoria di merito concorso 2016. Posso accettare una proposta di nomina su posto comune da GM su un determinato ambito territoriale e poi accettarne un'altra per il medesimo posto da GAE ma in una provincia diversa della medesima regione della prima?

R. Nello stesso anno sì. L'anno successivo no, in quanto verrebbe depennata dalle GaE.

D. Sono stato immesso in ruolo lo scorso anno scolastico da graduatoria di merito sul sostegno nella scuola secondaria di I grado. Quest'anno posso accettare un'altra proposta di nomina per un altro insegnamento dalla relativa Graduatoria di merito?
R. Sì, può accettare.

D. Se si è immessi in ruolo su posto comune da una GM, poi si può lasciare per un'altra GM sempre su posto comune relativa alla stessa regione?
R. No, nello stesso anno, è possibile solo si è immessi da altro tipo di graduatoria, quindi nel caso suddetto da GaE.

D. Chi è stato assunto a tempo indeterminato da GaE ed ha superato anche anno di prova, accettando proposta da concorso, per lo stesso tipo di posto/classe di concorso, perde titolarità sulla scuola ottenuta per trasferimento? Anno di prova resta confermato?

R. La titolarità la perde, in quanto sceglierà un ambito territoriale della regione in cui ha svolto il concorso. L'anno di prova resta confermato.

D. Ho vinto sia il concorso sul posto comune, sia quello sul sostegno in due regioni diverse, e dunque, sono inserito in due diverse graduatorie di merito. Ho accettato/rinunciato una proposta di nomina su sostegno, posso accettarne un'altra, nel medesimo anno scolastico, su posto comune in una provincia/regione diversa?
R. Sì, è consentito.

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Il nuovo anno scolastico si avvicina e con esso il periodo ideale per presentare la propria candidatura lavorativa nel mondo della scuola. Gli istituti scolastici spesso non hanno sufficienti risorse da reperire nelle graduatorie e devono risolvere il problema delle classi scoperte.

La domanda di messa a disposizione (MAD) è uno strumento fondamentale per aumentare la possibilità di lavorare nel mondo della scuola. È una candidatura spontanea e informale prevista dalla normativa scolastica italiana che può essere presentata presso tutte le scuole italiane, per diventare insegnante o personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), principalmente per un ruolo di supplenza.

È possibile in questo modo inviare la propria candidatura lavorativa in modo semplice, veloce ed efficace mediande posta PEC, con raccomandata A/R  o portarla di persona.

La messa a disposizione è inoltre un ottimo strumento per chi non è riuscito a iscriversi nelle graduatorie di III fascia; il termine di iscrizione è infatti scaduto il 24 giugno. Tutti coloro non presenti in graduatoria possono quindi utilizzare questo importante strumento, a disposizione di chiunque desideri insegnare o lavorare come DOCENTE o personale ATA presso gli istituti scolastici di tutta Italia.

Le domande di messa a disposizione sono inoltre valutate in base ai titoli e competenze acquisite quindi non è male aggiungere un Curriculum Vitae . Oltre il titolo di studio, infatti, vengono prese in considerazione competenze informatiche e linguistiche.Il periodo estivo è quindi ideale per preparare in modo ottimale la propria candidatura arricchendo il curriculum, prima di inviarla a tutte le scuole desiderate.

IN ALLEGATO I MODELLI DI  MESSA A DISPOSIZIONE da personalizzare!!!

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Giovedì, 13 Luglio 2017 11:01

Bollettino Uil Scuola: modello B

Modello B mini guida

Date presentazione. La relativa sezione sarà disponibile su Istanze on line a partire dal 14 luglio. Data di scadenza: 25 luglio 2017 (la data è stata modificata dal Miur dopo le proteste di presidi e segreterie scolastiche per il tempo minimo assegnato per la valutazione delle domande)

Durante questo periodo si può compilare il modello e inviarlo; se ci si accorge di un errore o ci si pente di una scelta effettuata, si può ricompilare il modello – sempre con la stessa procedura su Istanze on line- e il nuovo invio annullerà il precedente. Le segreterie prenderanno in carico solo l'ultimo modello inviato entro la data di scadenza per la presentazione.

Prima scuola. Il Mod. B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica – sarà la prima da indicare – alla quale sono stati presentati i Modelli A1, A/2 e A/2bis. Ci risulta che qualche docente ha compilato erroneamente le domande, presentando quella di II fascia in una scuola e quella di III in un'altra della stessa provincia. Questo è un errore, se lo avete fatto contattate immediatamente una delle segreterie per porre riparo, altrimenti anche il modello B verrà compromesso.

Un solo modello B. Il docente interessato a graduatorie di diversa fascia, ma anche per classi di concorso/posti di insegnamento della stessa fascia, deve comunque presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici imposti dal DM n. 374 del 1° giugno 2017, le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di II e III fascia, per i quali è in possesso dei relativi titoli (il titolo doveva essere in possesso alla data del 24 giugno 2017, non sono previsti inserimenti con riserva).

Cosa accade se non si presenta il modello B. In questo caso si comparirà esclusivamente nelle graduatorie della scuola capofila.

Posta elettronica. Come indicato dal Dm n. 374 del 1° giugno 2017 art. 12 comma 4 la procedura comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello B di scelta delle sedi l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC). Naturalmente domanda e modello B dovranno coincidere. Tale indirizzo è fondamentale per ricevere le convocazioni per supplenza, quindi è necessario tenerlo sempre in ordine.

I docenti che hanno chiesto l'inclusione nelle graduatorie speciali (istituzioni scolastiche ed educative per studenti non vedenti e sordomuti) indicheranno come prima sede la/le predette istituzioni speciali nel relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili.

Pubblicazione graduatorie provvisorie dal 26 luglio 2017

Tempo per i reclami: 10 giorni, come indicato dal dm n. 374 del 1° giugno 2017. La scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene. altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo "), che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo
La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

Pubblicazione graduatorie definitive: dal 6 agosto 2017.

Avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

L'aspirante può richiedere un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

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Mancano pochi giorni per la partenza delle istanze online di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Al riguardo siamo in attesa di una nota Miur.

Dal 10 luglio al 20 luglio si parte con le domande di assegnazione provvisoria per la scuola primaria e dell'infanzia e dal 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per quali motivi il docente potrà presentare istanza di assegnazione provvisoria provinciale? L'art. 7 dell'ipotesi contrattuale sulla mobilità annuale ridetermina i casi per i quali è prevista la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria per il personale docente.

Per la precisione i 4 motivi per richiedere l'assegnazione provvisoria provinciale sono:

1) il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

2) il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

4) il ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2).

Per quest'ultima ipotesi la convivenza con il genitore sembrerebbe confermata dal Miur che non ha intenzione di recedere da questa volontà.

Invece pare chiarito definitivamente il fatto che il termine "convivente" è esteso a qualsiasi tipo di convivenza, purché sia certificata anagraficamente.

Superato l'ostacolo del blocco triennale per le assegnazioni provvisorie interprovinciali,

potranno presentare istanza, i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l'hanno ottenuta;

i docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;

i docenti che hanno ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art 13 del Ccni dell'11 aprile 2017;

i docenti beneficiari delle precedenze previste dell'articolo 13 del CCNI dell' 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi.

Infine l'assegnazione provvisoria interprovinciale potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.

Attendiamo nei prossimi giorni una nota del Miur su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018, anche perché da lunedì 10 luglio si parte per infanzia e primaria.

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Dopo le istruzioni su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, arrivano dal Ministero dell'Istruzione le indicazioni per gli immessi in ruolo del 2017/2018.

Come riporta  la nota 28578/17 ( in allegato ) ha fornito infatti le prime indicazioni per le assunzioni in ruolo del 2017/2018.

Per quanto riguarda il personale docente, si attendono i risultati  della mobilità della scuola secondaria di II grado (20 luglio), per le tabelle di ripartizione delle assunzioni previste (circa 52.000).

Sempre nello stesso periodo saranno pubblicate le tabelle del personale ATA e del personale educativo (per un numero di posti che dovrebbe corrispondere ai pensionamenti) e le relative istruzioni operative.

Per il personale docente sono state già rese disponibili le istruzioni operative, relativi all'Allegato A della nota ministeriale.

Si ritiene  precisare che il punto 12) presenta una dizione confusa sulla possibilità di opzione tra le possibili assunzioni e siamo già impegnati a chiederne la correzione.

Le assunzioni avverranno normalmente al 50% dalle graduatorie ad esaurimento e al 50% dal concorso 2016.

Per quanto concerne i docenti della scuola secondaria le assunzioni si effettueranno con le nuove classi di concorso alle quali sono state ricondotte anche le graduatorie ad esaurimento.

Sempre per la scuola secondaria, potranno essere assunti dal concorso 2016, in caso di disponibilità di posti, anche gli idonei, cioè coloro che hanno superato tutte le prove ma non si sono collocati nella graduatoria di merito.

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Il contratto sulle assegnazioni provvisorie dei docenti per l'a.s. 2017/18 riporta una novità per chi ha ottenuto trasferimento interprovinciale nella provincia di ricongiungimento.

Non è infatti possibile richiedere l'assegnazione provvisoria

1. all'interno del comune di titolarità
2 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'inizio dell'anno scolastico 2017/18
3 – Non può essere richiesta assegnazione provvisoria per più province
4 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico 2017/18

All'art. 7 del Contratto sono infatti elencati i motivi per cui è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria:

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni idi cui ai punti a) e b)

Pertanto, per esclusione, non sono consentite assegnazioni provvisorie  per chi ha ottenuto trasferimento nella provincia di ricongiungimento, tranne per chi ha ottenuto il trasferimento con precedenza art. 13 ma non ha ottenuto il comune di assistenza, o nei casi previsti dall'art. 13.

Purtroppo ci giungono segnalazioni di siti amatoriali che sostengono il contrario. Attenzione ai siti che diffondono FakeNews.

Facciamo due esempi

§  docente X che da MILANO chiede trasferimento a Palermo. Ottiene trasferimento a Palermo.  In quanto soddisfatto nel trasferimento non potrà chiedere assegnazione provvisoria all'interno di Palermo, provincia per cui ha i motivi di ricongiungimento, anche se ha ottenuto un ambito o una scuola diversa dal comune di ricongiungimento.

§   docente X che da MILANO chiede trasferimento a Palermo con art 13 per esempio assistenza al figlio disabile nel comune X. Ottiene trasferimento a Palermo ma nel comune Y.
È stato sì soddisfatto nel trasferimento, ma non nel comune di assistenza, potrà quindi richiedere assegnazione provvisoria provinciale e fruire della precedenza ai sensi dell'art 8.

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