Visualizza articoli per tag: uil scuola

Arrivano dunque in Gazzetta Ufficiale gli otto decreti legislativi della legge sulla Buona scuola, varati dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 aprile.

Ognuno potrà prenderne visione e verificarne eventuali ultimi "smussamenti" rispetto alle versioni che circolavano nei giorni passati.

Per avere una prima idea sulle novità principali che contengono i decreti, operativi dal 31 maggio prossimo, vi proponiamo una prima sintesi (ricavata anche dall'agenzia di stampa Ansa).

NUOVO REGOLAMENTO PER DIVENTARE PROF – Dopo il no all'ultimo concorso a cattedra, dal 2018 tutti i laureati potranno partecipare alle nuove selezioni. Servirà però che abbiano conseguito 24 crediti universitari.

I nuovi concorsi avranno cadenza biennale.Chi vince la selezione, entra in un percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio, con una retribuzione crescente che parte fin dal periodo della formazione (si parte con sole 600 euro) e al terzo anno sarà possibile integrare il mini-stipendio facendo anche supplenze.

Alla fine del triennio, se la valutazione è positiva, scatta l'immissione in ruolo.

Si prevede una fase transitoria durante la quale saranno esaurite innanzitutto le Graduatorie a esaurimento e quelle dell'ultimo concorso del 2016.

Previste procedure concorsuali specifiche per chi sta già insegnando come supplente da tempo.

ALUNNI DISABILI, ARRIVANO DOCENTI PIÙ FORMATI - Viene rivista la formazione iniziale dei docenti di sostegno dell'infanzia e della primaria, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione ad hoc.

È prevista una specifica formazione anche per il personale Ata.

Le commissioni mediche per l'accertamento della disabilità si arricchiscono di nuove professionalità ed avranno maggiore incidenza nella scelta del monte orario di sostegno.

Per la prima volta i supplenti potranno avere contratti pluriennali, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle famiglie.

COME CAMBIA L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE -  percorsi durano 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi dei professionali, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, passano da 6 a 11. Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle peculiarità del territorio.

Si danno indicazioni chiare per attuare delle "passerelle" tra le scuole professionali statali e i centri di formazione professionale regionale.

In generale, vengono rafforzati i laboratori e il numero di ore svolte dagli studenti.

Il sistema sarà in vigore dall'anno scolastico 2018-2019.

Vengono stanziati oltre 48 milioni a regime per incrementare il personale necessario all'attuazione delle novità previste.

Sarà stabilizzato lo stanziamento di 25 milioni all'anno per l'apprendistato formativo.

PERCORSO RINNOVATO 0-6 ANNI - Progressivamente si amplieranno e qualificheranno i servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.

Per finanziare il nuovo Sistema viene creato un Fondo specifico (239 milioni all'anno a regime) per l'attribuzione di risorse agli Enti locali.

Viene introdotto la qualifica universitaria come titolo di accesso per il personale, anche per i servizi da 0 a 3 anni, e per la prima volta sarà istituita una soglia massima per la contribuzione da parte delle famiglie.

Tutti i decreti (con i relativi link al testo integrale)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63 Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonche' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Pubblicato in Notizie

Linee guida unitarie per l'applicazione del CCNI riguardante l'assegnazione alle scuole dei docenti titolari su ambito.

I punti cardine del CCNI:
Il CCNI sul passaggio da ambito a scuola è molto importante perché:
-  risolve, in coerenza con l'accordo sottoscritto a palazzo Vidoni tra governo e confederazioni, criticità e aspetti controversi della legge 107 attraverso la negoziazione
- promuove collegialità delle scelte e partecipazione
- assicura regole chiare e correttezza di procedure
- rispetta il principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa
- valorizza il ruolo del collegio dei docenti nell'esercizio pieno della autonomia scolastica.

Non vi sono da individuare "criteri", ma "requisiti" (titoli ed esperienze professionali) all'interno di un ventaglio che è lo stesso Contratto a indicare. I requisiti sono scelti dal Collegio docenti, su proposta del Dirigente scolastico, tramite delibera specifica, fra quelli contenuti nell'Allegato A del CCNI. Il Collegio docenti ne può scegliere fino a sei (da uno a sei). Non è previsto alcun tipo di colloquio, è pertanto valorizzato il protagonismo collegiale.
A. Si segnala l'opportunità di limitarsi alla individuazione di pochi requisiti per rendere maggiormente esplicite le priorità su cui la scuola ha impostato il suo PTOF e il suo PDM.
B. Nella medesima delibera il Collegio individua i criteri oggettivi che saranno pubblicati nell'avviso rivolto ai docenti che aspirano ad essere assegnati alla scuola e che saranno alla base dell'esame comparativo dei requisiti dei candidati da parte del Dirigente scolastico.
C. Si suggerisce che i criteri oggettivi per l'esame comparativo indichino la prevalenza della candidatura con il maggior numero di requisiti e, in caso di parità di numero di requisiti, la prevalenza del punteggio di mobilità (per i docenti trasferiti su ambito) o di graduatoria di merito/esaurimento (per i docenti neo immessi in ruolo). Il punteggio è comprensivo sia dell'esperienza professionale maturata sia dei titoli culturali o accademici; è inoltre già disponibile e verificato dall'amministrazione.
D. Nel caso in cui il Collegio, su proposta del Dirigente, alla luce dei contenuti e degli obiettivi del PTOF e del piano di miglioramento ritenga che non si ravvisi la necessità di disporre di personale in possesso di peculiari e specifici titoli e/o requisiti di esperienza professionale, deliberando di conseguenza in tal senso, il Dirigente scolastico procede alla pubblicazione di un avviso con cui comunica che l'individuazione del candidato avverrà in base al maggior punteggio nelle operazioni di mobilità.

È indispensabile sottolineare che, in caso di mancata espressione da parte del collegio regolarmente convocato, per rifiuto pregiudiziale a deliberare, il Dirigente ai sensi di quanto prevede il CCNI è legittimato a procedere autonomamente.
E. Al fine di evitare ripetute riunioni del Collegio docenti nelle scuole dove insistono diversi gradi di scuola (Istituti Comprensivi) con tempistiche diverse per la mobilità, come precisato nella nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 e successive integrazioni, è consigliabile adottare un'unica delibera.
F. In questo quadro la RSU può svolgere un ruolo importante anche attraverso il coinvolgimento dei colleghi prima del collegio, convocando una apposita assemblea sindacale. Nel caso di RSU docente il suo contributo si realizza anche nella partecipazione diretta all'organo collegiale.
Ricordiamo peraltro che la RSU ha diritto all'informativa sugli organici e sui posti vacanti sia prima che dopo i trasferimenti.


Sequenza operativa:


1. Il Dirigente Scolastico, definita la pianta organica e verificate le diverse disponibilità, convoca il Collegio docenti (convocazione eventualmente preceduta da riunioni per dipartimenti/settori) almeno 20 giorni prima della pubblicazione dei movimenti secondo le scadenze previste dal MIUR
2. Il Collegio docenti, preso atto della proposta avanzata dal Dirigente Scolastico, la discute nel merito, valuta eventuali integrazioni e/o proposte alternative e delibera sia rispetto alla tipologia che rispetto al numero dei requisiti da pubblicare nel successivo avviso. La delibera indica anche il criterio oggettivo che il DS utilizzerà per la comparazione dei requisiti in presenza di più docenti che hanno fatto domanda alla scuola e sono in possesso di pari numero di requisiti.
3 La delibera va assunta entro 7 giorni dalla prima convocazione nel caso in cui il collegio dei docenti deliberi un aggiornamento
4. Il Dirigente Scolastico, in attuazione della delibera del Collegio docenti (ai sensi sia dell'art. 25 c. 2 del D.lgs 165/01 che dell'art. 16 c. 2 del DPR 275/99) pubblica l'avviso, come previsto dalla tempistica indicata dal MIUR, almeno 10 giorni prima della pubblicazione dei movimenti relativi a quel grado di scuola. L'avviso dovrà riguardare i posti disponibili nella scuola e dovrà indicare non solo il numero e la tipologia degli stessi, ma anche i requisiti e i criteri oggettivi deliberati per l'eventuale comparazione degli stessi in presenza di più domande.
5. Qualora, a seguito della pubblicazione dei movimenti e tenendo conto anche delle operazioni prioritarie di competenza degli USP nei confronti dei docenti aventi diritto alle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sulla mobilità, si dovesse modificare la disponibilità dei posti inizialmente previsti, il Dirigente Scolastico aggiornerà tempestivamente l'avviso. In presenza di un numero maggiore o minore di posti disponibili della stessa tipologia già prevista, il Dirigente Scolastico provvederà ad aggiornare solo il numero. In caso, invece, di nuove disponibilità non previste inizialmente, il DS procede eventualmente a riattivare le procedure di cui ai precedenti punti 1 e 2, purché non siano ancora terminate le attività didattiche (30 giugno). Qualora i tempi non rendessero possibile riattivare le procedure, l'assegnazione dei docenti su queste ulteriori e diverse disponibilità avverrà a cura dell'USP competente sulla base del punteggio della mobilità.
6. Entro la scadenza unica indicata dal MIUR, e sulla base dell'esame comparativo dei requisiti fatto in base al criterio oggettivo sarà indicato nella delibera del Collegio docenti, i Dirigenti Scolastici individuano il docente al quale avanzare la proposta di passaggio alla scuola. Solo in presenza di rifiuto da parte del docente utilmente collocato, o in caso di accettazione di assegnazione in altra scuola da parte dello stesso, il Dirigente Scolastico procederà a formulare la proposta al docente che segue.

Roma, 11 maggio 2017

Pubblicato in Notizie

Con una nota datata 19 aprile ma diventata pubblica in queste ore il Ministero fornisce indicazioni operative sulla questione della chiamata diretta e sulle scadenze che dovranno essere rispettate dalle istituzioni scolastiche.

La parte più interessante della circolare riguarda le delibere che dovranno essere adottate dai collegi dei docenti in materia di criteri da seguire per l'assegnazione alle scuole degli insegnanti titolari sugli ambiti.

Il Miur adesso chiarisce che i collegi dovranno deliberare i criteri secondo un calendario ben preciso, correlato alle scadenze dei movimenti

Ordine di scuola     Pubblicazione movimenti  Delibere dei colleghi     Pubblicazioni avvisi

Infanzia                         19 giugno                       31 maggio              9 giugno

Primaria                            9 giugno                      20 maggio            27 maggio

Secondaria
I grado                               4 luglio                      14 giugno             22  giugno

Secondaria
II grado                              20 luglio                     30 giugno                 8 luglio

Il calendario definito dal Ministero serve certamente a scongiurare il rischio di dover convocare i collegi nel mese di luglio, ma non risolve tutti i problemi: è del tutto evidente, infatti, che i collegi dovranno deliberare senza disporre di dati certi relativi agli organici e senza neppure sapere quali saranno i posti che in concreto dovranno essere coperti con docenti chiamati dagli albi.
Nella migliore delle ipotesi il lavoro dei collegi potrebbe rivelarsi superfluo ma potrebbe anche accadere il contrario in quanto dopo i trasferimenti nella scuola potrebbero risultare vacanti posti per i quali il collegio non aveva formulato previsioni e criteri.

Ma c'è un altro dato che va evidenziato: la circolare viene emanata in assenza della firma definitiva del contratto sulla chiamata diretta e questa è una vera novità in quanto il Miur è sempre stato attento a non emanare disposizioni prima di avere in mano atti normativi e contrattuali certi e ufficiali.

Pubblicato in Notizie

Venerdì 7 aprile, in CdM non ci sarà solo il decreto sulla cultura umanistica, ma tutti gli otto che il Governo è chiamato ad approvare entro il 17 aprile.

La coincidenza del termine ultimo con il giorno di Pasquetta e comunque l'approssimarsi del periodo di festività, è il motivo per cui è stato deciso di anticipare la data di approvazione definitiva di una decina di giorni.

Mancano pochissime ore, quindi, alla stesura definitiva dei testi, così come indicato delle Commissioni parlamentari.

Secondo l'agenzia Ansa, i giochi non sono però ancora del tutto fatti: per alcuni decreti legislativi, rimane "qualche incertezza: sono quelli sulla valutazione (il dibattito sarebbe tuttora aperto tra numeri e lettere) e sulla inclusione".

Oltre alla valutazione e all'inclusione degli studenti con disabilità i decreti che arriveranno a Palazzo Chigi, otto in tutto, disciplinano il sistema di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, il diritto allo studio, l'istruzione professionale, la disciplina della scuola italiana all'estero, il reclutamento e l'accesso ai ruoli dei docenti, la diffusione della cultura umanistica.

Situazione controversa che porta molte conseguenze....

"La novità assoluta è  che sparirebbe l'abilitazione all'insegnamento: all'assunzione in ruolo si arriverà gradualmente attraverso un percorso di tirocinio. Ossia, i precari verranno pagati durante la fase di formazione. In tal caso, verrebbero dunque respinte le tante proposte di modifica pervenute attraverso le audizioni, che per dire basta al precariato cronico, agli organici potenziati con docenti 'mobili', ha in più occasioni chiesto di spostare sull'organico di diritto tutti i posti vacanti e disponibili".

"Così  si sarebbe potuto recuperare il tempo scuola tagliato, in tutti gli ordini di scuole, dall'ultimo Governo Berlusconi".

"Il nuovo percorso formativo prevede inoltre - prosegue il sindacato siciliano - che per i docenti già in possesso di abilitazione e per chi potrà vantare 36 mesi di servizio alla data di approvazione del decreto sia contemplata una fase transitoria per arrivare all'immissione in ruolo. Per gli altri docenti invece sarà necessario, dopo aver acquisito la laurea magistrale, superare un concorso e quindi accedere a un contratto triennale retribuito di formazione, con valutazioni in itinere e finali delle competenze e delle attitudini professionali degli aspiranti docenti".

Il primo concorso è previsto per il 2018, poi partirà il percorso formativo sul campo di tre anni. Tra le novità dell'ultimo mese, quindi, c'è l'impegno di svuotare le graduatorie del concorso 2016, degli abilitati (GaE e II fascia di istituto) e di avviare alla stabilizzazione precari con 36 mesi di servizio. Questi ultimi, verranno inclusi nelle nuove Graduatorie di merito regionali.

Pubblicato in Notizie
Etichettato sotto

Con una nota diramata in data 20 marzo, il Miur rende noto che il Ministero dei beni culturali ha emanato nuove disposizioni in materia di ingresso a musei.

Ma anche per accedere in gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

La nuova norma prevede che  " ... al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle Istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Per poter beneficiare dell' ingresso gratuito è necessario presentare alla biglietteria una certificazione rilasciata dalla scuola di appartenenza della condizione di docente di ruolo o con contratto a tempo determinato.

Nel sito del Ministero è disponibile anche il modello per in questione.

Il Miur invita anche i dirigenti scolastici a voler compilare e rilasciare il modello di attestazione al personale in servizio; per i docenti con incarico a tempo determinato va  specificato la data di inizio e di termine del contratto.

Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la certificazione dovrà essere rilasciata dall'istituzione scolastica ove il docente presta servizio il maggior numero di ore.

Pubblicato in Notizie

Nella domanda di mobilità 2017/2018 la scelta delle preferenze delle scuole, degli ambiti e anche delle province, può essere determinate.

La scelta delle preferenze puntuali di singole scuole è limitata ad un massimo di cinque istituzioni scolastiche. Infatti nel comma 1 dell'art.6 dell'ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018 è scritto che ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

Scegliere cinque scuole piuttosto che altre cinque, potrebbe fare la differenza per ottenere il trasferimento e per mantenere oppure conquistare la titolarità su scuola.

Per capire come vengono esaminate le preferenze è utile conoscere il comma 2 dell'art.6 del suddetto contratto integrativo della mobilità, in cui è spiegato che la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato dall'allegato 1 riguardante l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo.

In tale norma è anche specificato che le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima.

Quindi secondo la successione delle operazioni definite dal suddetto allegato 1, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza delle medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Resta determinante il sapere scegliere le scuole da inserire nella sezione delle preferenze, tenendo conto della novità dei codici meccanografici unici. Tali scuole si scelgono sulla base della composizione degli organici, sulla base dei pensionamenti concessi e sulla base di possibili trasferimenti in uscita.

Infine è molto importante conoscere il comma 5 dell'art.6 dell'ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018, in cui è riportato che secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l'ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale.

In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l'ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.

Pubblicato in Notizie

La formazione obbligatoria dei docenti, sia sotto il profilo delle modalità di attuazione che quello del monte orario a cui sono soggetti sta diventando un tormentone.

A favorire i dubbi concorre la matassa legislativa che dovrebbe essere letta - se non studiata - attentamente dai diretti destinatari e che richiede in alcuni casi anche uno sforzo interpretativo, che a dire il vero, per questa parte non sarebbe particolarmente difficile per chi giornalmente si imbatte nel grande universo delle norme che la legge 107 ha prodotto.

Ecco perché i chiarimenti che arrivano in forma di interpretazione autentica da parte degli addetti ai lavori sono sempre utili e per così dire fanno notizia.

Durante un workshop di formazione il rappresentante del MIUR (il lavoro in questi giorno a Viale Trastevere è  intenso e sono in corso con i rappresentanti dei vari uffici territoriali, briefing operativi in vista delle prossime scadenze) ha illustrato alcuni aspetti della formazione, rispondendo indirettamente ad alcune domande.

... Innanzitutto, ha detto il rappresentante MIUR "la formazione è obbligatoria anche se non è stabilito un monte ore per ciascun docente; l'interessato, sulla base delle esigenze personali e del progetto formativo dell'istituto di appartenenza, sceglierà i percorsi formativi che andranno ad arricchire il proprio portfolio professionale"...

Insomma, ha chiarito il dirigente , bisogna considerare la cura della propria formazione come "scelta personale prima ancora che come obbligo; questo permette al docente di ragionare sulle tappe più significative della propria esperienza e può servire da volano per la futura carriera professionale".

Inevitabile diventa a questo punto, sulla base delle affermazioni, fare una considerazione sul "bonus docenti", per il quale un insegnante potrebbe, grazie alla formazione, raggiungere quelle specifiche competenze che l'istituto in cui opera richiede ed aggiungere alla gratificazione professionale anche quella economica. Anche questo sarebbe un modo per attuare l'autonomia scolastica, associando a corretti parametri la valutazione del merito e nello stesso tempo sganciandolo da lacci troppo rigidi.

Pubblicato in Notizie

Per il prossimo anno, si prevede  un'unica fase per ciascun grado di istruzione sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.

Per i movimenti provinciali non ci sarà più distinzione tra fase comunale e fase provinciale, così come saranno in un'unica fase i movimenti provinciali e interprovinciali.

All'interno dell'unica fase prevista dovrà essere rispettato un preciso ordine nei movimenti così come stabilito nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.

Importante chiarimenti in proposito vengono forniti nell'art.6 dal comma 2 dove si stabilisce che

la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo l' ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi disciplinato nell'allegato 1 e dal comma 6 dove si chiarisce che le operazioni riguardanti sia la mobilità professionale che la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione.

Nell'Allegato 1 dopo le operazioni propedeutiche alla mobilità, come abbiamo chiarito nel Nell'articolo (descritto nelle pagine successive), seguono i movimenti territoriali e professionali raggruppati e distinti in movimenti provinciali e interprovinciali con priorità per i primi.

La mobilità provinciale, infatti, rientra, nella sequenza operativa dal movimento 1 al movimento 23, con la distinzione seguente:

§  Trasferimenti provinciali: dal movimento 1 al movimento 15

§  Mobilità professionale provinciale: dal movimento 16 al movimento 23

Segue, dal movimento 24, la mobilità interprovinciale, che si conclude con il movimento 36, con la seguente distinzione:

§  Trasferimenti interprovinciali: dal movimento 24 al movimento 32

§  Mobilità professionale provinciale: dal movimento 32 al movimento 36

Si indicano di seguito i diversi movimenti in ordine sequenziale:

MOVIMENTI PROVINCIALI

1) trasferimenti a domanda, nell'ambito della scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità

Si precisa che coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti supposto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune in altri circoli.

2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI , indipendentemente dalla provincia di provenienza

Si precisa che tale precedenza (DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

§  personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

§  personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

3) trasferimenti a domanda nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI (TRATTASI DI POSSIBILITA' DI RIENTRO NELLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ PER I DOCENTI ANCORA PERDENTI POSTO); nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati

4) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell'ambito dello stesso istituto e viceversa

5) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 – dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

§  disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

§  personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

§  personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

6) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI per i genitori di disabile nella provincia di titolarità (RIENTRANO IN TALE PRECEDENZA ANCHE IL TUTORE LEGALE E, IN ASSENZA DEI GENITORI, IL FRATELLO CONVIVENTE CHE ASSISTE LA SORELLA DISABILE (O VICEVERSA).

7) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI per assistenza ai familiari nella provincia di titolarità (TRATTASI DI ASSISTENZA AL CONIUGE CON DISABILITÀ O FIGLIO REFERENTE UNICO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE)

8) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità;

Si precisa che le precedenze citate riguardano i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie (comma 14) e i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. (comma 15)

9) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 – dell'ipotesi di CCNI nel comune di precedente titolarità

10) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) riguarda il personale scolastico coniuge convivente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86 (TRASFERITO D'UFFICIO/DI AUTORITÀ)

11) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNInella provincia di titolarità

Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) riguarda il personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l'esercizio del mandato (SONO RICOMPRESI I CONSIGLIERI DI PARI OPPORTUNITÀ).

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nell'ambito delle operazioni di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) 11) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni dell'organico dell'autonomia e viceversa.

12) trasferimenti d'ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia

13) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso

14) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza

15) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari in esubero o senza sede nella provincia;

Con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale

16) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I)dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI sono compresi i passaggi interprovinciali (NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);

17) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI, sono compresi i passaggi interprovinciali(NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);

Si precisa che tale precedenza è l'unica presa in considerazione per la mobilità professionale.

Le operazioni di cui ai numeri 16 e 17 sono effettuate anche oltre il limite numerico del 10% previsto per la mobilità professionale e comunque all'interno dell'aliquota del 40% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15)

18) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555nella stessa provincia

19) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia

20) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia

21) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia

22) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia

23) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia

Si precisa che, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra

MOVIMENTIINTERPROVINCIALI

24) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

25) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI dei genitori del disabile ed equiparati verso altra provincia

26) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per assistenza al coniuge ed equiparati verso altra provincia (NON È PRESA IN CONSIDERAZIONE L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE VALIDA SOLO PER I MOVIMENTI PROVINCIALI)

27) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

28) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

29)trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

Si precisa che tale precedenza riguarda il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ed è valida solo per i trasferimenti interprovinciali, mentre non si applica alla mobilità professionale.

30) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

31) trasferimento a domanda verso altra provincia del personale senza precedenza

32) trasferimento d'ufficio dei docenti di cui all'art 2 comma 3

Si precisa che in questo movimento sono interessati i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità (COSÌDDETTI ESUBERI NAZIONALI) e che partecipano alle operazioni di mobilità tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa.

33) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

34)passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

35) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza

36)passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nonché passaggi di ruolo o di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti alle operazioni dal n. 18 al 23 a causa del limite numerico delle disponibilità in tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio

Mobilità se si presenta domanda trasfer più passaggio di ruolo

o grado, quale prevale? Quali requisiti

I movimenti che interessano il personale docente si possono distinguere in territoriali e professionali. I movimenti territoriali (provinciali e interprovinciali) sono rappresentati dai trasferimenti che determinano una nuova titolarità di sede (scuola o ambito), ma nessuna modifica riguardante l'ordine o grado di istruzione di titolarità e, per la scuola secondaria I e II grado, nessuna modifica per la classe di concorso di titolarità.

I movimenti professionali comprendono i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.

Il passaggio di cattedra interessa i docenti che chiedono una classe di concorso diversa da quella di titolarità, senza modificare il grado di istruzione.

Il passaggio di ruolo riguarda, invece, i movimenti che determinano una modifica nell'ordine o grado di istruzione di titolarità.

La partecipazione dei docenti alla mobilità professionale e, quindi, la possibilità di presentare relativa domanda, è condizionata da specifici requisiti che il docente deve possedere al momento di presentazione della domanda, come indicato nell'art.4 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.

Possono partecipare alla mobilità professionale, presentando domanda di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo, i docenti che hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e che sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio di ruolo richiesto o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Come per la mobilità territoriale, anche per quella professionale le preferenze esprimibili possono essere massimo 15 e si potranno indicare scuole (fino a 5), ambiti e province.

I docenti che vengono soddisfatti nelle richieste e ottengono la mobilità professionale acquisiscono la titolarità secondo quanto previsto nell' articolo 6:

"Secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia.[......]"

Le operazioni relative alla mobilità professionale (così come quelle relative alla mobilità territoriale) avvengono secondo l'ordine definito dall'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione, come abbiamo chiarito nel nostro articolo

Nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18, in sintonia con quanto inserito negli articoli citati, si esplicitano nell'ordine le operazioni che risultano propedeutiche e, quindi, precedono tutti i movimenti.

Nella sequenza operativa indicata le assegnazioni di sede che hanno priorità rispetto a tutta la mobilità devono rispettare il seguente ordine:

1.Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate
2.Assegnazione della scuola o dell'ambito di titolarità ai docenti che rientrano dal fuori ruolo
3.Assegnazione dell'ambito di partenza ai docenti titolari su provincia (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art .2)
4.Assegnazione dell'ambito di partenza ai docenti privi di sede (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2)

"" L'art.2 comma 3, indicato nei punti 3 e 4, riguarda i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto la titolarità su ambito territoriale e per i quali non si prevede la priorità indicata nei punti 3 e 4

Per maggiore chiarezza si riporta quanto stabilisce l'art.2 comma 3 citato:
I docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d'ufficio anche sui posti di istruzione per l'età adulta. ""

5.Assegnazione della sede, su richiesta MIUR, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria
"" Rientrano in questo punto i docenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.3 comma 5 dell'ipotesi di CCNI dove si stabilisce che "Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto""

6.Operazioni di mobilità professionale sulle nuove classi di concorso dei licei musicali
"Si chiarisce che, in base all'art.8 comma 12 dell'ipotesi di CCNI, "per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, di cui comma 9 dell'art. 4 sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale"

7.Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui al comma 3 dell'art. 7

"" L'eccezione riguarda il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola,che intende rientrare nel ruolo precedente. Per questi docenti, come prevede l'art.7 comma 3 citato, "il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente""

8. Rettifica di titolarità per i docenti cui all'art 3 comma 8
"" Rientrano in tale punto i docenti titolari nei comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la propria collocazione provinciale, per i quali, prima delle operazioni di mobilità, dovrà essere predisposta la modifica della provincia di titolarità a cura dell'ufficio scolastico competente""

La nota Miur

*******************************************************************************

Nella sequenza operativa prevista nel CCNI con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra che risultano inseriti dal movimento 16 al movimento 23

Dal movimento 24 inizia la mobilità territoriale interprovinciale che si conclude con il movimento 32 e inizia, quindi, la mobilità professionale interprovinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra dal movimento 33 al movimento 36

Riteniamo utile precisare che, a parità di condizioni, sia per la mobilità professionale provinciale che interprovinciale, tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra

Analizziamo ora i requisiti necessari per la richiesta di mobilità professionale per i diversi ordini e gradi di istruzione come indicati nell'art.4 dell'ipotesi di CCNI 2017/18

SCUOLA DELL'INFANZIA

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'Infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia:

a) il personale insegnante delle scuole Primarie;

b) il personale delle scuole Secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo

SCUOLA PRIMARIA

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole Primarie:

a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia;

b) il personale insegnante nelle scuole Secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

c) il personale educativo

(1) Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Secondaria di I grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):

a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di secondo grado;

b) il personale educativo

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Può chiedere il passaggio nel ruolo nel ruolo dei docenti laureati della scuola Secondaria di II grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):

a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di I grado;

b) il personale educativo;

c) il personale diplomato delle scuole Secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

(2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi

SOSTEGNO

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, su posto di sostegno:

a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

Pubblicato in Notizie

​Domande di mobilità dal 14 marzo? Ipotesi difficilmente realizzabileNella bozza di Ordinanza sulla mobilità 2017/2018 che il Miur ha sottoposto ai sindacati, è riportata, in via ipotetica, la data di presentazione delle domande.

In tale bozza di O.M. sulla mobilità 2017/2018 è scritto che le domande di mobilità per il personale docente di ogni ordine e grado va dal martedì 14 marzo 2017 a quella di scadenza della presentazione fissata il venerdì 31 marzo.

È ovvio che si tratta di una data ipotetica riportata per non lasciare in bianco la bozza stessa di ordinanza, ma pare difficilmente realizzabile che si possa chiudere tutta la partita contrattuale entro il 14 marzo 2017. Bisogna tenere conto che ancora sono in atto gli incontri tra Miur e sindacati per trovare un accordo che porti alla firma definitiva del CCNI sulla mobilità. Bisogna tenere conto che il contratto integrativo sulla mobilità 2017/2018 deve essere validato, con una certificazione scritta, dal Mef e dalla Funzione Pubblica.

Tra incontri risolutivi sulla chiamata per competenze che vedranno impegnati i dirigenti del Miur con i sindacati già a partire dal prossimo martedì 28 febbraio e i tempi tecnici di lettura e approvazione da parte del dipartimento della Funzione Pubblica, sembra difficile che tutto si realizzi entro il 14 marzo.

Quindi le date riportate sulla bozza dell'O.M. sulla mobilità 2017/2018 che individuano il periodo della presentazione delle domande di mobilità del personale docente dal 14 al 31 marzo, sono date del tutto indicative, in quanto il Miur non può sapere se, e quando, avrà il via libera da parte di Mef e Funzione Pubblica e sia perché non si è ancora chiusa la partita degli incarichi da ambito.

Ecco i motivi per cui è più probabile che la domanda di mobilità verrà presentata tra la fine di marzo e la prima decade di aprile. Tuttavia prendiamo atto dell'auspico del Miur di riuscire nell'anticipo della presentazione già per la seconda settimana di marzo, ma segnaliamo che si tratta soltanto di un semplice auspicio.

Pubblicato in Notizie

Come si calcola il punteggio della continuità del servizio nella domanda di mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto?

Innanzitutto bisogna distinguere i casi della mobilità a domanda volontaria da quella della mobilità d'ufficio, inoltre bisogna sapere che per le graduatorie interne d'Istituto si utilizzano le tabelle dei punteggi della mobilità d'ufficio.

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria, in tal caso questo punteggio è vincolato all'aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome l'anno in corso non si conta, il triennio   di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2013-2014; 2014-2015; 2015/2016. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare da almeno il 2013-2014. Per gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità.

È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01.

Per quanto riguarda invece la mobilità d'ufficio e quindi anche per le graduatorie interne  per l'individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l'anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall'anno 2015-2016 (sempre che non sia stato l'anno di prova), ha già il diritto al riconoscimento di 2 punti. Per quanto attiene la mobilità d'ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità.

Quindi se per esempio un docente ha 8 anni continuativi di titolarità nella scuola X (escluso l'anno in corso) e precedentemente aveva 4 anni di continuità in altre scuole del Comune in cui si trova la scuola X, il docente ha diritto ad avere riconosciuti 23 punti di continuità complessiva.

Infatti i primi 5 anni trascorsi senza soluzione di continuità nella scuola X ha diritto a 10 punti i successivi + 3 anni oltre il quinquennio ha diritto a 9 punti e per i 4 anni prestati in altre scuole dello stesso Comune di attuale titolarità altri 4 punti, per un totale complessivo di 23 punti.

Pubblicato in Notizie

Sempre con voi

UIL Alessandria

© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi

Search

No Internet Connection