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Concorso Scuola 2018 chi può partecipare?

·         docenti che conseguiranno il titolo di specializzazione per le attività di sostegno entro il 30 giugno 2018 (Specializzazione Sostegno III ciclo);

·         docenti che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 e presentano al Miur la relativa domanda di riconoscimento, entro la data di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

·         possiedono i requisiti di partecipazione per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi (in attesa quindi della sentenza di merito).

·         mentre per i docenti tecnico pratici (ITP) il requisito richiesto è l'iscrizione nelle GaE o nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31 maggio 2017.

Il Concorso Scuola 2018 è articolato in tre diverse parti: una prova orale di natura metodologico-didattica (valida ai fini dell'assegnazione del 40% del punteggio finale), la valutazione dei titoli (60%) e l'anno di formazione e tirocinio (equivalente al 3° anno del FIT).

Tutti i docenti che parteciperanno saranno inclusi in delle nuove graduatorie regionali che danno accesso, dopo un anno di formazione e tirocinio, al ruolo.

Concorso Scuola 2018, presentazione domande e scadenza

Tutti coloro che vogliono aderire a questo concorso dovranno presentare apposita domanda attraverso la piattaforma ministeriale Istanze OnLine a partire dal 20 febbraio al 22 marzo 2018 ore 23.59, la domanda andrà presentata per tutte le classi di concorso per cui si partecipa, per un'unica regione (anche se si partecipa per classe comune e sostegno).

I candidati al concorso dovranno indicare una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, la scelta della lingua sarà oggetto di verifica e valutazione durante la prova d'esame orale, infine per aderire al concorso sarà necessario pagare una tassa di 5 euro.

Il pagamento va effettuato solo tramite bonifico bancario:

§  conto intestato alla sezione di tesoreria 348 Roma succursale;

§  IBAN: IT 79B 01000 03245 348 0 13 2407 01;

§  causale: "regione – classe di  concorso/posto di sostegno – nome e cognome – codice fiscale del candidato".

Concorso Scuola Abilitati 2018 – Come si svolgerà?

Il concorso scuola per docenti abilitati si svolgerà in 3 distinte fasi, vediamole di seguito nel dettaglio:

·         la prima fase consisterà in una prova orale (non selettiva), utile per la formazione della graduatoria di merito regionale

·         la seconda fase il FIT (solo il 3° anno). L'ammissione al FIT comporterà la cancellazione da tutte le graduatorie in cui il docente è inserito

·         la terza fase sarà la valutazione finale e immissione in ruolo. Durante l'anno di FIT il docente sarà sottoposto a visite in classe per verificarne l'attitudine alla professione

Per quanto concerne la prova orale consisterà in un colloquio, durante il quale sarà accertato anche la conoscenza della lingua al livello almeno B2 (non è richiesta la certificazione), la prova orale avrà una durata di 45 minuti massimo, per ambiti verticali ci sarà un'unica prova ma graduatorie diverse.

Concorso Scuola 2018 – Prova orale per posti comuni

La prova orale per i posti comuni è differente per ogni classe di concorso ed avrà per oggetto il programma di cui all'allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La prova d'esame orale valuterà anche la capacità di comprensione dei candidati ed anche la conversazione nella lingua straniera. che il candidato avrà preventivamente scelto e che dovrà essere almeno di livello B2.

Per quanto riguarda le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolgerà interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.

Concorso Scuola 2018 – Prova orale per posti di sostegno

Per quanto concerne la prova orale per i posti di sostegno sarà incentrata sul programma di cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, la prova valuterà inoltre le competenze del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Anche in questo caso la commissione dovrà saggiare le conoscenze della lingua straniera prescelta dal candidato che dovrà essere almeno pari al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.

Concorso Scuola Abilitati 2018 tabella di valutazione e punteggi

Come abbiamo detto pià volte il concorso si svolge per titoli posseduti e per prove d'esame, per quanto riguarda i titoli posseduti dai candidati potranno essere assegnati massimo 60 punti che vengono così suddivisi:

·         titoli di accesso: 34 punti (massimo);

·         ulteriori titoli professionali e culturali: 25 punti (massimo);

·         pubblicazioni: 9 punti (massimo);

·         servizi di insegnamento: 30 punti (massimo).

Per quanto concerne gli anni di servizio per i primi 2 anni di servizio saranno riconosciuti 2 soli punti, mentre dal terzo in poi il punteggio sale a 5, ma facciamo un esempio per comprendere meglio il meccanismo, se un docente ha 24 mesi di servizio (2 anni) potrà beneficiare di 4 punti, mentre se il docente ha 48 mesi di servizio (4 anni) potrà beneficiare di 14 punti (2 punti primo anno, 2 punti secondo anno, 5 punti terzo anno e 5 punti quarto anno, totale 14 punti).

Ricordiamo inoltre che influiranno particolarmente l'anzianità di servizio degli aspiranti docenti poichè l'obiettivo del Ministero è quello di eliminare il maggior numero di docenti precari che da molti anni attendono una cattedra di ruolo.

Per quanto riguarda il titolo di accesso, quindi l'abilitazione, il punteggio viene calcolato effettuando la seguente operazione:

3x (VOTO ABILITAZIONE – 75/5)

Alle abilitazioni prive di voto viene assegnato un "punteggio d'ufficio" pari a 4,68.

Per gli altri titoli ecco una tabella riassuntiva:

Abilitazione conseguita attraverso un percorso di specializzazione della durata annuale

19 punti

Possesso di un ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di concorso

6 punti

Diploma di Istituto tecnico superiore (se inerente alla classe di concorso)

4,5 punti

Per le graduatorie «B-02 Conversazione in lingua straniera» una laurea conseguita nel Paese dove la lingua straniera è lingua ufficiale

6 punti

Aver superato tutte le prove di un concorso scuola

15 punti (per la stessa classe di concorso) 5 punti (classe di concorso differente)

Dottorato di ricerca

15 punti

Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia

6 punti

Attività di ricerca scientifica

6 punti

Laurea (titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'accesso all'abilitazione)

6 punti

Diploma di specializzazione universitario (durata pluriennale)

4,50 punti

Specializzazione sul sostegno

6 punti

Perfezionamento all'insegnamento in CLIL

6 punti

Certificazione CeClil

3 punti

Certificazione linguistica C1

6 punti

Certificazione linguistica C2

9 punti

Master universitario

1,50 punti

Certificazione Glottodidattica di II livello

1,50 punti

Abilitazione all'esercizio della libera professione (se attinente alla classe di concorso)

1,50 punti

Pubblicazioni

3 punti

Concorso Scuola Abilitati 2018: Vincitori e fase finale del concorso

La GMRA dovrà essere pronta in tempo per le immissioni in ruolo 2018/19 e durerà fino all'esaurimento di ogni singola GMRA (Graduatorie di merito regionali abilitati)

Per quanto riguarda le GMRA si attinge da quest'ultime in caso di esaurimento delle Graduatorie di Merito 2016 o nei casi in cui non ci siano abbastanza graduati in GM; in caso di esaurimento delle GAE e delle GM (se sono esaurite le GAE ma non le GM, i posti vanno TUTTI a GM sino ad esaurimento delle stesse); quando la GM è decaduta, perché ha esaurito i 4 turni di nomina annuale previsti dalla norma (i tre turni di durata delle GM 2016 sono stati prorogati di un turno dal parlamento), ma attenzione, perché i "vincitori di concorso 2016" hanno comunque priorità di accesso ai ruoli a prescindere dal fatto che la GM decada o meno.

Concorso Scuola 2018: 100mila Potenziali Candidati

Secondo le stime fatte e i numeri che abbiamo appena visto il numero dei candidati a questo bando potrebbe tranquillamente toccare quota 100.000 ai quali si dovranno aggiungere anche i docenti di ruolo che potranno decidere di partecipare, esclusi in un primo momento ma reinclusi in seguito grazie ad una recente sentenza del Tar.

Il numero inoltre potrebbe aumentare anche in seguito alle decisioni dei giudici in merito ai ricorsi che stanno per avviare alcuni candidati che in base al bando risultano esclusi, insomma ad oggi una stima precisa dei partecipanti non è ancora possibile effettuarla ma di sicuro saranno moltissimi, tutti speranzosi di ottenere una cattedra.

Ecco di seguito il bando del Concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-16&atto.codiceRedazionale=18E01529

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Concorso riservato ai docenti abilitati e/o specializzati sul sostegno. il decreto è già disponibile insieme ai suoi contenuti. Le domande per partecipare al concorso saranno disponibili dal 20 febbraio 2018.

I candidati sceglieranno "al buio" la regione

Il concorso, che sarà il primo di tre voluti fortemente dalla ministra Fedeli, avrà l'obiettivo di sfoltire il precariato e le graduatorie, con la creazione di una graduatoria di merito su base regionale dove andranno a convergere tutti i vincitori. Ma, come scritto piùvolte da questa testata, tale procedura sembra lasciare molte zone d'ombra, con i dubbi che emergono sempre più ancora prima della pubblicazione del bando.

Fra le tante perplessità, come segnalato in precedenza, c'è quella relativa alla mancanza di dati riferiti al contingente dei posti vacanti e disponibili per regione. In questo modo, sarà difficile per gli aspiranti comprendere la scelta da fare.
Infatti, fino a questo momento, il Miur non ha reso pubblici i dati sulle disponibilità per classe di concorso, posto comune e di sostegno, come aveva promesso di fare, sul Portale Unico dei dati della Scuola. Si tratta del comma 136 della Legge 107 del 2015, la Buona Scuola, che istituisce appunto il Portale unico dei dati della scuola. Lo scopo è quello di mettere a disposizione dei cittadini per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, un accesso libero alle informazioni e ai dati della scuola senza autenticazione o identificazione. E nel novero di queste attività, rientra anche l'accesso libero per conoscere il numero di insegnanti assunti in ruolo per classe di concorso oppure il numero dei posti di sostegno disponibili e vacanti per ciascuna regione e provincia. Peccato che questo non è avvenuto, costringendo con ogni probabilità gli aspiranti a "scegliere al buio" la regione d'interesse.

Ad esempio, per il sostegno, gli unici dati disponibili, sono quelli sulle supplenze divulgati all'inizio dell'anno scolastico in corso: si tratta di dati non soltanto generali, poiché non suddivisi per regione, ma anche inevitabilmente parziali, in quanto non tengono conto delle numerose cattedre in deroga costituitesi solo ad anno inoltrato.

TUTTE LE INFO SUL CONCORSO DOCENTI ABILITATI 2018

Come si svolgeranno le prove

I candidati possono presentare domanda in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per i quali posseggono i requisiti.

Il concorso prevede una prova orale non selettiva e la costituzione, nelle varie regioni, di una graduatoria di merito per ogni classe di concorso/ambito e per il sostegno in base al punteggio della prova (max 40 punti) a cui si aggiunge quello di titoli e servizi (max 60 punti).

Prova orale non selettiva

La prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.

La prova orale valuta anche la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

La prova orale verte sui contenuti indicati nell'allegato A al DM 95/16 relativamente alla scuola secondaria.

·         Per posto comune la prova valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

·         Per i posti di sostegno la prova valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Punteggio della prova orale

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 40 punti: non è previsto un punteggio minimo. Alla capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono assegnati massimo 3 punti dei 40.

Tabella di valutazione di titoli e servizi

La tabella di valutazione è allegata al Decreto e prevede l'assegnazione di un massimo di 60 punti relativi a:

·         titolo di accesso: massimo 34 punti

·         ulteriori titoli professionali e culturali: massimo 25 punti

·         pubblicazioni: massimo 9 punti

·         servizi di insegnamento: massimo 30 punti.

Assunzione dei docenti inclusi nella graduatoria del concorso

I docenti inclusi in queste graduatorie saranno individuati sul 100% dei posti rimasti liberi dopo le assunzioni dal concorso 2016 e dalle graduatorie da esaurimento sia nel 2018/2109 che nel 2019/2020. Negli anni successivi la percentuale si riduce a favore del concorso riservato a chi ha tre anni di servizio e del concorso ordinario.

I docenti individuati saranno avviati al terzo anno del FIT (anno di prova): avranno una supplenza annuale in una scuola della regione, svolgeranno le attività previste dal decreto sul terzo anno FIT e saranno soggetti alla valutazione finale dell'anno di prova. Superato l'anno di prova saranno assunti, l'anno scolastico successivo, a tempo indeterminato.

I requisiti di ammissione

La possibilità di partecipazione anche per il personale già a tempo indeterminato a seguito sentenza della Corte Costituzione dell'8 novembre 2017; la possibilità di partecipazione partecipare al concorso, con riserva, per coloro che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero.

Nello specifico i requisiti di ammissione previsti sono:

1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n 259.

2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;

3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.

Gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso sono disciplinati dai bandi.

Naturalmente i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

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Venerdì, 02 Febbraio 2018 10:08

Concorso Scuola Docenti Abilitati 2018, ecco le date

Oggi 1 Febbraio 2018 il Miur ha convocato i sindacati della scuola per importanti aggiornamenti sul concorso scuola 2018 riservato a docenti in possesso dell'abilitazione, si tratta del primo concorso a cui seguiranno altri due che dovranno essere banditi prima della fine del 2018, durante l'incontro al Miur tenuto oggi i sindacati sono stati informati sulle date in cui i candidati potranno presentare le domande su istanze online, ricordiamo infatti che le procedure di candidature al bando avverranno completamente online attraverso la piattaforma Istanze OnLine.

Il Ministero ha fatto sapere che le domande potranno essere presentate su Istanze on line alle ore 9 del 20 febbraio 2018 alle ore 23,59 del 22 marzo 2018,va ricordato inoltre che il decreto non è stato ancora pubblicato in gazzetta ufficiale ne tanto meno il bando, ma è questione di giorni visto che il Ministero ha anticipato le date di inzio per le candidature online.

Inizialmente dalla partecipazione al Bando erano stati esclusi i docenti di ruolo, ma in seguito ad una sentenza il Ministero dell'Istruzione ha dovuto adeguarsi alla sentenza ed includere anche gli insegnanti di ruolo, al momento non è ancora chiaro in che modo potranno accedere la bando, dubbi che solo il decreto potrà chiarire.

Ricordiamo inoltre che questo concorso docenti è valido solo per la scuola secondaria e prevede una prova orale non selettiva e la costituzione, nelle varie regioni, di una graduatoria di merito per ogni classe di concorso/ambito e per il sostegno in base al punteggio della prova (max 40 punti) a cui si aggiunge quello di titoli e servizi (max 60 punti).

La tabella di valutazione dei titoli, prevede l'assegnazione di un massimo di 60 punti relativi a:

·         titolo di accesso: massimo 34 punti

·         ulteriori titoli professionali e culturali: massimo 25 punti

·         pubblicazioni: massimo 9 punti

·         servizi di insegnamento: massimo 30 punti.

Chi può partecipare al bando?

·         Tutti i docenti abilitati nella secondaria, senza contratto a tempo indeterminato nello Stato, per la rispettiva classe/classi di concorso;

·         tutti i docenti di ruolo (ivi compresi i docenti infanzia e primaria) che abbiano una abilitazione in diversa classe di concorso o che vogliano partecipare da SOS a posto comune e viceversa;

·         gli ITP che siano in GAE o in II fascia GI ENTRO la data di entrata in vigore del DLGS (31 maggio 2017);

·         con riserva, gli aspiranti che in corso la specializzazione SOS avviata entro il 31 maggio 2017, purché il titolo sia conseguito entro il 30 giugno 2018;

Dove è possibile partecipare al Bando?

Gli aspiranti docenti possono partecipare al bando in qualsiasi regione d'italia, ma in una sola regione per tutte le procedure cui, avendo il titolo, chiedono di partecipare.

Non rientrano le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige che godono di particolari disposizioni, per queste regioni sarà il bando stesso a chiarire in che modo queste regioni parteciperanno al bando.

In che modo è possibile partecipare?

Tutti coloro che potranno aderire al bando sono graduati secondo una tabella titoli (60% del punteggio) e il risultato di una prova orale "di natura didattico-metodologica" (40% del punteggio) valutata da una commissione.

La procedura concorsuale non avrà valore selettivo per tanto tutti gli aspiranti in possesso dei titoli saranno considerati vincitori, inoltre l'inserimento in GMRA NON comporta alcun depennamento da altre graduatorie o le dimissioni dal ruolo. La GMRA è assimilabile a una graduatoria concorsuale. E' costituita una volta per tutte, non si aggiornerà né come punteggio, né come regione.

Le prove d'esame

Per quanto riguarda le prove d'esame ci sarà la prova orale che consiste in una lezione simulata e nell'esplicazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico che verranno indicati dalla commissione d'esame.

Durante la prova orale a cui saranno sottoposti i candidati si valuterà anche il livello di conoscenza della lingua straniera che verrà prescelta dal candidato, la conoscenza della lingua straniera dovrà essere minimo di livello B2.

I contenuti della prova orale verteranno sui contenuti indicati nell'allegato A al DM 95/16 relativamente alla scuola secondaria.

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Il MIUR ha  dato notizia con la circolare  n.2748 del 23 gennaio, in cui vengono comunicate le modalità con cui si svolgeranno le attività di chiusura delle scuole seggio elettorale per le elezioni del 2018 in calendario per il prossimo 4 marzo.

La circolare rende noto che le scuole si dovranno mettere a disposizione degli uffici comunali dal pomeriggio del 2 marzo fino a tutta l'intera giornata del 6 marzo 2018

Elezioni 2018: assenza dal lavoro dei dipendenti che si recano a votare in comuni diversi da quelli dove prestano attività lavorativa

In allegato una guida sui permessi , in un documento informativo molto utile, non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere – ed ottenere – permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

Elezioni 2018: permesso retribuito per esercitare il diritto al voto

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato n. 23 del 10.3.1992.

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le
isole.

Elezioni 2018: agevolazioni per le spese di viaggio

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia

– Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che
per la 2^ classe;

– Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

Elezioni 2018: permessi per lo svolgimento della campagna elettorale

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno).

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007.

Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti dal contratto, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti. Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Elezioni 2018: quali sono i diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali

Al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato, impegnato nei seggi elettorali in occasione delle elezioni 2018, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

In particolare, al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

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Il permesso per matrimonio è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA sia di ruolo che precari, dagli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola.

L'art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non fraziona­bile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso.

Il comma 12 dell'art. 19 prevede che Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

È utile precisare che:

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell'assenza (15 gg.). Successivamente il dipendente dovrà produrre, a giustificazione dell'assenza, il certificato del matrimonio rilasciato dall'ufficiale di stato o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'avvenuto matrimonio.

La clausola contrattuale configura in capo al dipendente un diritto soggettivo. Conseguentemente, la fruizione di questa tipologia di permesso, in presenza del presupposto giustificativo, non può essere negata dal datore di lavoro pubblico, neppure in presenza di particolari esigenze organizzative ed operative.

La clausola contrattuale prevede inoltre, espressamente, per il dipendente "un permesso di 15 giorni consecutivi....". Conseguentemente, sulla base di tale precisa indicazione, si deve ritenere che si tratta di un periodo di permesso che, essendo unico e necessariamente continuativo:
non può essere in alcun modo fruito frazionatamente;
comprende anche i giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) o comunque non lavorativi ricadenti all'interno dello stesso.

I casi particolari

D. È possibile richiedere il permesso per un "secondo matrimonio"?
R. In assenza di diverse indicazioni nella legge e nel contratto collettivo, il permesso per matrimonio spetta anche:
al dipendente che, dopo averne già fruito in occasione del primo matrimonio, rimasto vedovo, contratta successivamente un nuovo matrimonio;
in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili quello precedente, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.

D. I 15 gg. si possono fruire in occasione del solo matrimonio religioso?
R. Secondo la giurisprudenza, il diritto al permesso non sorge quando sia celebrato il solo matrimonio religioso, senza trascrizione.
Il solo matrimonio religioso non ha infatti rilevanza civile, pertanto non è possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione del solo matrimonio religioso.

D. È possibile la fruizione del permesso in occasione del matrimonio religioso una volta contratto quello civile?
R. Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.
In tali casi il dipendente non deve aver già fruito del congedo in occasione del matrimonio civile in quanto in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta.

D. È possibile fruire dei 15 giorni di permesso se il matrimonio è celebrato all'estero?
R. Con parere n. 621 del 1 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha affermato che il matrimonio all'estero celebrato da cittadini italiani è comunque valido e rilevante in Italia anche senza la trascrizione o le pubblicazioni, ove quest'ultime siano necessarie. Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio.

Diverse sentenze della Cassazione (es. 14 febbraio 1975, n. 569; 28 aprile 1990) avevano già chiarito che il matrimonio contratto all'estero è valido indipendentemente dalle formalità relative alla pubblicazione ed alla trascrizione nei registri di stato civile.
Pertanto, il matrimonio celebrato all'estero è valido a prescindere dalla successiva trascrizione nei registri dello stato civile con la conseguenza che i due mesi per la fruizione del permesso decorrono dalla data del matrimonio celebrato all'estero in quanto l'art. 15/3 citato fa riferimento, ai fini del periodo massimo di fruizione, alla "data del matrimonio".

D. Le coppie omosessuali possono fruire del congedo?
R. Sì.
La L. 76/2016 sulle unioni civili e le coppie di fatto all''art.1, comma 20 prevede che: "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

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Ricorso legale patrocinato da UIL Scuola Alessandria in convenzione con lo Studio Legale Pistilli – Reho & Associati per la Ricostruzione della carriera dell'intero periodo preruolo con recupero del terzo mancante.

Quindi  progressione carriera con richiesta di eventuali arretrati la dove si configura il calcolo del recupero primo scatto stipendiale del 3° anno in ruolo del vecchio tabellare stipendiale.

Tanti insegnanti e lavoratori Ata hanno il diritto di essere inquadrati in una fascia superiore dello stipendio rispetto a quella attuale, ma talvolta non ottengono questo risultato, almeno non immediatamente. E spesso non lo sanno.

INFATTI:   Con la ricostruzione, il servizio pre ruolo viene riconosciuto, ai fini economici, solo per i due terzi, mentre l'altro terzo (esempio:un anno su sette, due anni su dieci, quattro anni su dodici, sette anni su ventuno) non è riconosciuto.

Con le  immissioni in ruolo  Legge 13 luglio 2015 n. 107 di decine di migliaia di docenti che vantano un cospicuo periodo di pre ruolo, il riconoscimento del servizio congelato può essere anche sostanzioso.

Con la vertenza giudiziaria, che trova fondamento nelle recenti decisioni comunitarie in merito al Principio di non discriminazione tra servizio di ruolo e non di ruolo, si possono ottenere, nei limiti della prescrizione, sia l'avanzamento precoce della carriera, sia gli arretrati che partono in questo caso non dalla data del riconoscimento tardivo ma fin dall'inizio.

Per gli interessati all' Impugnazione ricostruzione di carriera e riconoscimento integrale servizio preruolo  si chiede di presentare i seguenti documenti:

copia documento d'identità

§  Copia contratto a tempo indeterminato di ruolo;

§  Copia domanda di ricostruzione di carriera con servizio allegato;

§  Copia decreto di ricostruzione di carriera;

§  Copia recente busta paga integrale..

NB : comunicare ogni dato relativo ad eventuali altri ricorsi per le medesime questioni

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Lunedì, 18 Dicembre 2017 16:20

Bando voucher scuola anno scolastico 2017/2018

A partire dal 14 Dicembre 2017 e con scadenza al 15 gennaio 2018 sarà aperto il bando relativo al "voucher" per il diritto allo studio di cui alla L.r. 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'Istruzione, il diritto

allo studio, la libera scelta educativa".

Tale bando consente alle famiglie degli studenti piemontesi di presentare un'unica domanda per gli aiuti economici alle famiglie per il diritto allo studio relativamente all'anno scolastico 2017/2018, finanziati con risorse regionali e statali.

Anche per quest'anno è confermato l'utilizzo del "voucher", il cui valore è determinato sulla base della situazione ISEE anno 2017, per spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, per spese relative a libri di testo, trasporto e attività integrative (inserite nel POF).

Le famiglie, così come sta avvenendo per l'anno scolastico 2016/2017, riceveranno un buono spendibile presso tutti i punti convenzionati, i comuni e le autonomie scolastiche per le spese relative a libri di testo, trasporto, attività integrative, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione. I buoni avranno scadenza al 30 Giugno 2019.

Sul sito della Regione Piemonte trovate le indicazioni relative ai criteri di accesso e alle modalità di presentazione delle domande

http://www.regione.piemonte.it/istruzione/voucher_17_18.htm: rimangono confermate quelle on line già sperimentate per i bandi precedenti e in particolare attraverso le credenziali di Sistema Piemonte. Per la compilazione occorrerà scaricare il modulo di domanda, salvarlo su postazione locale, compilarlo elettronicamente, validarlo e trasmetterlo accedendo nuovamente al sistema.

La compilazione del modulo consente inoltre di presentare domanda per due misure finanziate con risorse statali di aiuto economico alle famiglie per il diritto allo studio relative all'anno scolastico 2017/2018 purché in possesso dei relativi requisiti di I.S.E.E. anno 2017:

 CONTRIBUTO STATALE "LIBRI DI TESTO", ART. 27 LEGGE 448/1998

Si tratta di un contributo per spese relative all'acquisto di libri di testo. E' rivolto esclusivamente agli studenti frequentanti scuole secondarie di I° e II° grado statali e paritarie e agenzie formative in obbligo d'istruzione in possesso di I.S.E.E. anno 2017 fino ad Euro 10.632,94.

E' necessario conservare i giustificativi delle spese (fatture, scontrini, ricevute fiscali).

 BORSE DI STUDIO, ART. 9 D.LGS. 13.4.2017, N. 63

Si tratta di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale in possesso di I.S.E.E. anno 2017 fino ad Euro 10.000,00.

L'importo, che sarà erogato direttamente agli aventi diritto da parte del M.I.U.R., è pari ad Euro 200,00 e potrà essere aumentato, tenendo conto delle risorse complessivamente stanziate a favore della Regione Piemonte, in relazione al numero effettivo di aventi diritto al beneficio.

A partire dal 14 Dicembre l'Amministrazione regionale provvederà ad aggiornare i siti web di interesse al fine di fornire ai cittadini informazioni complete ed esaustive sul servizio offerto.

La Regione ha predisposto un piano di comunicazione, con l'obiettivo di raggiungere tutte le famiglie interessate, avvalendosi dei canali web istituzionali e di comunicazioni digitali attraverso un flyer elettronico, allegato alla presente in formato PDF e JPEG per facilitarne la stampa e la diffusione.

Accanto a questi strumenti sarà attivata una campagna media che prevede il rilancio della comunicazione su testate giornalistiche e TV locali e regionali.

Vi prego pertanto di aiutarci nel dare la massima diffusione dell'informativa, avvalendoVi di tutti gli strumenti a Vostra disposizione, in particolare su eventuali social network e reti di comunicazione digitali attivi.

Confidando nella Vostra collaborazione per favorire la partecipazione al bando, in quanto opportunità per le famiglie nel sostegno alle spese per il diritto allo studio, colgo l'occasione per ringraziare Voi e tutto il personale adibito agli adempimenti comunicativi per il prezioso ruolo svolto.

 

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Circolare Ministeriale in corso di emanazione

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO EVENTUALE REVOCA ENTRO IL 20 dicembre 2017

APERTURA FUNZIONI PREVISTA DAL 20 novembre 2017 ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS

Segreteria Nazionale UIL scuola – servizio organizzazione – novembre 2017

Informativa

Mentre fino all'anno scorso l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico era effettuato dagli Uffici Scolastici territoriali,per l'anno 2018 la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione è affidata direttamente dalle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun lavoratore.

Gli Uffici scolastici territoriali conseguentemente devono provvedere entro dicembre 2017 all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 da coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018 e che non sono state ancora definite.

Tale attività di ricognizione è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR. Al riguardo verrà emanata un'apposita circolare condivisa per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo.

I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto alla pensione.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con l'apposita funzione, successivamente all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS. In merito potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

REQUISITI PRE FORNERO

La possibilità di presentare domanda di cessazione per ottenere la pensione anticipata con i requisiti pre Fornero riguarda solo ed esclusivamente i nati dal 1 settembre al 31 dicembre 1953 o successivi che alla data del 31 12 2011 avevano 40 anni di contribuzione.

Tutto il restante personale avendo raggiunto il limite ordinamentale di età, è stato già collocato a riposo con provvedimento d'ufficio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

v' Tutte le domande di cessazione dal servizio, e le loro eventuali revoche, del personale docente (compresi insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA di ruolo devono essere presentate entro il 20 dicembre 2017 utilizzando esclusivamente la procedura POLIS istanze on line–domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it).

v' Le domande di cessazione dei Dirigenti scolastici devono essere presentate entro il 28 febbraio 2018 (art. 12 del CCNL Area V del 2010)

! Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

v' Continuano ad essere presentate in forma cartacea:

·         le domande del personale delle province di Trento, Bolzano e di Aosta da presentare alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali;

·         le domande di trattenimento in servizio;

·         le domande del personale in servizio all'estero (tale personale può scegliere di non utilizzare Polis).

v' Ricordiamo che per poter utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la pre­ventiva registrazione al sistema seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze OnLine" nel sitowww.istruzione.it.

ATTENZIONE !!!

v' Oltre alla domanda di cessazione dal serviziodeve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all'INPS. - La compilazione e la presentazione della domanda di pensione dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:

·         compilazione della domanda on-line sul sitowww.INPS.it, previa registrazione;

·         compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un patronato;

·         presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato al n. 803 164.

! Le domande presentate in forma diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

( Per predisporre gli atti destinati all'INPS e per acquisire gli effetti delle cessazioni in organico di diritto, gli uffici sono tenuti ai seguenti adempimenti, la cui tempistica verrà definita con apposita circolare MIUR/INPS:

·         Ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo

Gli UST provvederanno, quale attività propedeutica agli scambi di informazioni tra INPS e MIUR, all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo presentate entro il 31/08/2000 con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 31/08/2018. Con apposita circolare saranno emanate le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle stesse.

·         Accertamento e convalida al SIDI

Solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'Inps le domande di

cessazione devono essere convalidate al SIDI, con apposita funzione.

Gli USR detteranno indicazioni operative agli UST e alle istituzioni scolastiche per

l'adozione dei provvedimenti di convalida.

( L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti prescritti, sarà comunicata all'interessato dall'INPS. I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per tale comunicazione.

La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione eventualmente già inserita al SIDI.

( L'eventuale rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato agli interes-

sati entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

LE DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

La domanda di part-time/pensione può essere presentata, sempre utilizzando esclusivamente la procedura POLIS - istanze on line entro il 20/12/2017:

( da coloro che hanno maturato/maturano entro il 31.12.2018 i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno raggiunto i 65 anni di età.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
OLTRE I LIMITI DI ETA'

Vf Il trattenimento in servizio può essere richiesto, in forma cartacea entro il 20 dicembre 2017:

·      da coloro che raggiungono 66 anni e 7 mesi di età al 31 agosto 2018 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.

! Il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione di vecchiaia: 20 anni (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994).

·      dal personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri)

! il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di due anni con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e dell'USR

OPZIONE DONNA

1 Non è stato modificato il termine previsto per il possesso dei requisiti necessari che resta fissato al 31.12.2015.

Vf Ne consegue che possono presentare domanda di pensione di anzianità, optando per il calcolo con il sistema contributivo, le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 hanno maturato:

·      anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni)

·      età anagrafica pari o superiore a 57 anni

·      Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applica il sistema di calcolo contributivo

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

ì In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1 comma 5 della legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione può procedere, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, nei confronti di:

·      Personale che matura i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2018 (riforma Fornero) con il conseguimento (senza alcun arrotondamento):

- di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne

- di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini

! Tale personale dovrà essere obbligatoriamente collocato a riposo al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia al raggiungimento dell'età di 65 anni (art. 2 comma 5 DL 101/2013)

·      Personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2018

! Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

NOTA BENE

Vf I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

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Lunedì, 20 Novembre 2017 10:32

Scuola: ecco i diritti del personale supplente

Il trattamento economico, i diritti e i doveri dei supplenti, o per essere più rigorosi, dei lavoratori con contratto a tempo determinato, sono regolati dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola statale (CCNL 2006/09).
Quasi tutti gli istituti contrattuali validi per il personale a tempo indeterminato (di ruolo) si applicano anche ai supplenti.
Qui proviamo a fornire un breve elenco dei diritti garantiti dal Ccnl.

FERIE
Artt. 13 e 19 CCNL 2006/2009

a) Personale nuovo assunto 30 giorni lavorativi
b) Personale con almeno tre anni di servizio(*) 32 giorni lavorativi

A)Fruizione-personale-docente
a) Durante i mesi di luglio e agosto;
b) 6 giorni durante il resto dell'anno scolastico, purché senza oneri a carico dell'amministrazione.

B)Fruizione-personale-ATA
a) Durante i mesi di luglio e agosto (almeno 15 gg);
b) Durante il resto dell'anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per supplenze inferiori all'anno, il calcolo delle ferie è effettuato in modo proporzionale ai mesi di servizio (le frazioni superiori a 15 gg. sono considerate un mese). In caso di non fruizione (supplenze temporanee e supplenze al 30/6) devono essere pagate alla fine del contratto (il contratto chiarisce che non è obbligatorio fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica ART. 19 C. 2)
(*) Per anno di servizio, in analogia con quanto indicato nel contratto 1999 per definire il secondo anno di incarico annuale, si considerano almeno 180 gg. di servizio a qualsiasi titolo prestato. La norma vale sia per i docenti che per gli ATA.

FESTIVITÀ'
Art. 14 CCNL 2006/2009

Alle ferie si aggiungono 4 giorni di riposo derivanti dalle festività soppresse oltre al Santo patrono se ricadente in giornata lavorativa.
Le 4 giornate spettano per intero a chi ha lavorato l'intero anno scolastico (1/9-31/0 altrimenti una giornata ogni 3 mesi di effettivo servizio.

PERMESSI
Art. 15 e 19 CCNL 2006/2009

• 6 Giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato.
• 8 Giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami
• 3 giorni retribuiti per lutto all'anno per: coniuge, convivente o di componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
• 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)
• 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini (fino al III grado) con handicap in situazione di gravità (Art. 33 L. 104/92). Non riducono ferie e tredicesima. I docenti devono utilizzarli possibilmente in giorni diversi.

PERMESSI BREVI
Art. 16 e 19 CCNL 2006/2009


Al personale a T.D. possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell'orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi (o entro la scadenza della nomina). Il tetto massimo per anno scolastico è pari all'orario di servizio settimanale (36h ATA, 18, 24 o 25 per i Docenti)

PERMESSI PER FORMAZIONE
Art. 64 CCNL 2006/2009


Gli insegnanti hanno diritto a 5 gg. all'anno per partecipazione (sia come docenti che come discenti) ad attività di formazione in servizio organizzati dall'amministrazione , dalle istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati (Università, consorzi universitari, Irre, istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali).
Gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a tali permessi per partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. Se legata ai profili professionali si deve tener conto anche del tempo occorrente per il raggiungimento della sede.
Nel caso di iniziative di formazione dell'amministrazione il riconoscimento è automatico, nel caso di enti accreditati è necessaria l' autorizzazione del Dirigente scolastico.

PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
ART. 4 L. 53/2000 e DM 21/7/2000 N. 278

3 giorni all'anno retribuiti per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.

Fino a due anni di congedo non retribuito (ma riscattabile ai fini contributivi) per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi (Art. 2 DM 278/00).

PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)
Art. 3 DPR 395/98 – CM 120/2000 – Art. 146 c.1,let. a) p.1 CCNL 2006/2009

Chi può usufruire dei permessi:
il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato.
In particolare per:
¨ corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente;
¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
¨ corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.

Si ha diritto a 150 ore annue individuali per ciascun dipendente . La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali. Occorre pertanto, in materia, consultare anche il contratto decentrato regionale.
Il dirigente scolastico, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione (art. 64 del CCNL 2006/2009).
La domanda è da indirizzare al CSA, per il tramite del capo d'Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno.

ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 15 comma 7 e art. 19 comma 1 CCNL 2006/2009

- Permessi sindacali (Dpcm 770/94, CCNQ 7/8/98, L 300/70)
- Congedo alle armi per esigenze temporanee (Art. 38 DPR 3/57 art. 26 L. 118/71)
- Invalidi (Art. 13 L 638/83)
- Donazioni di sangue o plasma (art. 1 L.584/67)
- Testimonianza in processi (Art. 348 cpp e art. 255 Cpc)
- Giudice popolare (L.74/7
- Permessi per amministratori locali (Art. 38 e 52 CCNL 2006/2009 – D.lgs 267/2000 Art. 68 D.lgs 165/2001)
- Candidatura elezioni europee (Art. 52 L. 18/79)
- Funzioni elettorali (art. 11 l. 53/90)
- Volontari della protezione civile (art. 10 dpr 613/94)
- Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 l. 996/70)
- Volontari croce rossa (art. 36 rd 484/39)
- Commissione tributaria (art 8 rd 1516/37)

ASSENZE PER MALATTIA
Art. 17 e 19 CCNL 2006/2009

Con supplenza dell'USP o equiparata : 9 mesi in un triennio scolastico di cui, per ogni anno scolastico, il primo mese al 100 %, il secondo e terzo mese al 50 %, i successivi senza retribuzione ma con conservazione del posto

Con supplenza temporanea da parte del Capo d'istituto: 30 giorni ad anno scolastico con retribuzione al 50%

In caso di gravi patologie si applica la stessa normativa prevista per il personale a tempo determinato e pertanto le assenze dovute a terapie invalidanti o ricoveri o posti ricoveri(salva vita) per gravi patologie sono escluse dal calcolo del periodo di assenza e sono retribuite al 100%.

CONGEDI STRAORDINARI E INDENNITA' A FAMILIARI DI HANDICAPPATI
Art. 80 L. 338/2000- Art. 42 TU 151/2001 e successive modificazioni

La legge n. 388 del 23/12/2000, all'art. 80 comma 2, ha integrato la legge n. 53/2000 (legge sui congedi parentali) aggiungendo dopo l'art. 4 comma 4 un ulteriore articolo 4-bis ripreso dal TU 151/2001 all'art. 42. Con tale norma viene riconosciuta la possibilità ai genitori (alternativamente) o, in caso di loro decesso, ai fratelli e sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità, la possibilità di fruire di "congedi straordinari" per la durata complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa. I periodi di congedo sono indennizzati con un trattamento economico pari all'ultima retribuzione e fino ad un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è ridotto proporzionalmente.
Si tratta di una grande innovazione introdotta dalla legge finanziaria 2001 a favore dei familiari per l'assistenza all'handicap.

ALTRE ASPETTATIVE

I lavoratori hanno diverse altre possibilità di accedere a periodi di aspettativa per vari motivi. Ve ne sono alcuni che riguardano specificamente il personale della scuola, altri riguardano tutti i lavoratori.

Messa a disposizione del Coni Art. 454 Dlgs 297/94
(docenti di educazione fisica anche a tempodeterminato)
Missioni cattoliche (solo maestri) Legge 2687/28
Mandato parlamentare Art.4 legge 1261/65
Mandato regionale Art. 1 legge 1078/66
Mandato amministrativo Art. 81 D.lgs 267/2000
Coniuge all'estero Legge 26/80, Legge 333/85
Cooperazione in paese in via di sviluppo Legge 49/87
Lavoratori tossicodipendenti inseriti in Dpr 309/90
programma di riabilitazione e loro familiari
Congedo straordinario per dottorato di ricerca Legge 476/84, CM 120/2002
Congedo per borse di perfezionamento, ecc. Legge 398/89, CM 120/2002
Servizio di leva o servizio civile Art. 67 Dpr 3/57
Richiamo alle armi Art. 67 Dpr 3/57
Giudice popolare Legge 74/78

ASSENZE PER MATERNITÀ E PATERNITÀ
Dlgs 151 26/3/2001 e Dlgs 23/4/2003 – Art. 12 e 19 CCNL 2006/2009

Astensione obbligatoria:
2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, all'interno del periodo di nomina, retribuiti al 100% e validi a tutti gli effetti (la legge consente una gestione flessibile dell'astensione obbligatoria riducendo il periodo prima del parto e aumentando quello dopo; p. es. 1 mese e 4 mesi). Per i periodi fuori nomina, purché entro i 60 giorni dall'ultimo servizio, spetta l'indennità di maternità pari all'80% dell'ultimo stipendio.
La lavoratrice in astensione obbligatoria che riceva una proposta d'incarico, pur non assumendo servizio, è da considerarsi in costanza di nomina e quindi regolarmente retribuita al 100% per tutto il periodo di astensione ricadente nella nomina.

Astensione anticipata (interdizione):
su richiesta della lavoratrice madre all'Ispettorato provinciale del lavoro e previo accertamento medico, può essere disposta l'interdizione anticipata dal lavoro per un determinato periodo o fino all'astensione obbligatoria, per gravi complicanze della gravidanza o quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli della salute della donna o del bambino (art. 17 c.2 e 3 Dlgs 151/2001). Tale periodo è assimilato a tutti gli effetti all'astensione obbligatoria.

Congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino:
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori i quali ne possono fruire anche contemporaneamente. Essi hanno a disposizione complessivamente 10 mesi, per un massimo di 6 mesi ciascuno. La legge inoltre, con una sorta di azione positiva, incentiva i padri a seguire i loro figli, offrendo loro un "bonus". Se il padre prende un congedo facoltativo per almeno 3 mesi continuativi, il suo limite personale passa da 6 a 7 mesi.
L'astensione spetta al genitore richiedente anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto.
Se ne possono avvalere anche i genitori adottivi. Se al momento dell'adozione l'età del bambino è compresa tra i 6 ed i 12 anni, il diritto si esercita nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia; se il bambino ha 12 anni i genitori possono fruire di congedi fino a quando ne compie 15.
Qualora vi sia un solo genitore, tale periodo può essere per lui fino a 10 mesi.

Retribuzione prevista nei casi di astensione facoltativa:

- i primi 30 giorni calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Il rimanente periodo (5 mesi), fino a 6 mesi complessivi e fino a 3 anni di età del bambino al 30%. Il periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l'8°, non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i redditi più bassi (il limite del reddito individuale deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione). In questo caso è mantenuto il trattamento al 30% anche oltre il 3° anno di età.
- oltre i 30 giorni retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono, in proporzione, le ferie e la tredicesima.
Questi permessi sono fruibili anche frazionatamene e i giorni compresi tra un periodo ed il successivo non si computano a condizione che tra un periodo e l'altro ci sia effettiva ripresa del servizio. In caso contrario si computano anche i giorni festivi e non lavorativi compresi tra le due frazioni (art. 12 c. 6 Ccnl 2006/2009).
Chi intende godere di questo diritto ha l'obbligo di farne richiesta con un preavviso di 15 giorni, salvo particolari e comprovate situazioni. In questi casi è sufficiente presentare domanda 48 ore prima.
Congedo in caso di malattia del bambino:
Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di età del bambino la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del/la figlio/a per tutto il periodo corrispondente. In questo caso 30 giorni lavorativi per ciascun anno di età del bambino, calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Oltre i 30 gg. all'anno si ha diritto ad assentarsi ma senza retribuzione. Questi periodi di astensione non sono cumulabili con altre astensioni. Dopo i tre anni e fino al compimento degli otto anni del bambino, è possibile astenersi per 5 giorni l'anno, non retribuiti, in caso di malattia.
I giorni di astensione possono essere anche frazionati.
Riposi giornalieri (ex allattamento):
Entro il primo anno di vita del bambino spetta ai genitori una riduzione di orario per allattamento. In caso di adozione o affidamento, una recente sentenza della Corte Costituzionale (N. 104 del 8/4/2003) e la conseguente circolare INPS n. 91 del 26/5/2003 hanno chiarito che il diritto al riposo spetta non nel primo anno di vita, ma nel primo anno di effettivo ingresso in famiglia. Naturalmente beneficiaria è soprattutto la madre, tuttavia la legge consente che anche il padre ne fruisca, ad esempio, quando la madre non sia lavoratrice dipendente, o quando sia malata o deceduta o semplicemente non se ne avvale come lavoratrice dipendente. Il padre non se ne può avvalere nel caso la madre non lavori affatto o sia casalinga (circ. Inpdap N. 24 del 29/5/2000 punto 6.1.2).
Le riduzioni di orario sono di 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è di 6 ore e oltre; di 1 ora al giorno se il tempo di lavoro quotidiano è inferiore a 6 ore .
In caso di parti plurimi la riduzione di orario è raddoppiata e c'è la possibilità che le ore aggiuntive siano attribuite al padre in modo autonomo dalla madre.
Queste riduzioni di orario, dette anche riposi, sono retribuite al 100%.

ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI E DI STUDIO
Art. 18 e 19 CCNL 2006/2009

L'aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall'art. 69 e 70 del Dpr 3/57, è stata estesa anche per motivi personali, di studio e di ricerca, tra i quali rientrano tutti i miglioramenti della preparazione professionale del lavoratore, anche (e non solo) in relazione all'attività scolastica (CM 301/96).
Chi può usufruire dell'aspettativa
il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato
Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l'anzianità di carriera (quindi neanche come punteggio).
Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 564 del 16.9.96 i periodi di aspettativa familiari successivi al 31.12.96, fino ad un massimo di 3 anni, sono riscattabili, ai fini pensionistici.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

E' un sostegno economico ed un diritto per tutti i lavoratori per i periodi di non occupazione.

Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari
Termini di presentazione della domanda:
La domanda va presentata alla sede INPS della propria città, anche tramite la sede circoscrizionale per l'impiego, entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre:
dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni.
dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Requisiti per la disoccupazione ordinaria:
Almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data della cessazione dal lavoro. Almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro.

L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6 mesi, del 50 % per i successivi due mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro. Il diritto a ricevere l'indennità decade se si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità)

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Termini di presentazione della domanda:
tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell'INPS. I termini sono prescrittivi.

Sono considerati requisiti ridotti:
avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.
L'indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. L'importo dell'assegno è pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell'anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni. L'assegno viene recapitato presso il domicilio del lavoratore.

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Giovedì, 02 Novembre 2017 10:16

Scuola: partono i concorsi riservati

INCONTRI AL MIUR DEL 23 OTTOBRE 2017 | APPLICAZIONE DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI LEGGE 107/15

Vanno trovate soluzioni per il personale già di ruolo in possesso di  titoli di studio per altri insegnamenti. La Uil chiede regole uguali per tutti: no ad un sistema che favorisce le scuole private.

Decreti legislativi attuativi della Legge 107/15, questo l'argomento trattato in uno specifico incontro tra l'Ufficio di Gabinetto del Ministro e le organizzazioni sindacali.

Il Dott. Pinneri ha comunicato ai sindacati che tutta la partita dei decreti avrà modalità diverse di attuazione, secondo la tempistica di entrata in vigore degli stessi, quindi il programma di lavoro per il momento si concentrerà solo su alcuni.

Tra i più urgenti è stato presentato quello relativo al reclutamento, in particolare il concorso riservato al personale precario abilitato.
Il decreto, ad avviso dell'amministrazione, riprenderà l'impianto dell'ultima procedura di reclutamento del 2016.
Il concorso potrebbe essere bandito anche prima della scadenza definita per legge (entro febbraio 2018).

E' chiaro che questo sistema esclude tutti i docenti di ruolo a cui è negata la possibilità di abilitarsi per altri insegnamenti e richiedere i passaggi di ruolo. Invece di una carriera si prospetta un immobilismo professionale inaccettabile.

Diritto allo studio
Il MIUR ha comunicato, inoltre, lo stato di avanzamento dei lavori del decreto 63 relativo al "Diritto allo studio" che prevede: borse di studio per gli studenti delle secondarie di II grado, per un importo pari a 400 euro, e istituisce il sistema nazionale di voucher che, come uil continuiamo a criticare per le cattive prove date in questo periodo da questo sistema.
La Uil scuola, riservandosi di inviare osservazioni puntuali su tutti i decreti, ha presentato già delle prime osservazioni sulla base di quanto comunicato dal Miur.

Reclutamento
Sul reclutamento ha ribadito la contrarietà all'uso del termine "specializzazione" al posto di "abilitazione". Per due motivi: si può generare confusione col vecchio titolo di specializzazione sul sostegno e, soprattutto, perché il concetto di "abilitazione" rimarca l'autonomia professionale e la libertà d'insegnamento del docente.
La Uil ha posto poi il problema dei docenti già di ruolo nelle scuole dell'infanzia, primaria o in altri ruoli ed in possesso del titolo di studio specifico per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
A questo personale, nelle more di un sistema che potremmo definire nel contratto, deve essere prevista una fase transitoria che garantisca l'accesso alla procedura "abilitante".
In assenza di soluzioni, non potendo acquisire l'abilitazione, è preclusa loro per sempre  la possibilità di passaggio di cattedra o di ruolo.
Sempre sul reclutamento, la Uil ha detto no ad un doppio sistema, uno riservato a tutti gli aspiranti che devono necessariamente superare un concorso, l'altro ai docenti con tre anni di servizio nelle scuole paritarie che vengono ammessi ai corsi di specializzazione in soprannumero e senza concorso.
Questo aspetto della delega non è condivisibile e la UIL si riserva di valutare una eventuale impugnativa.

Sistema integrato 0/6 anni
Il decreto prevede l'istituzione della nuova figura dell'Assistente Educatore dei servizi educativi per l'infanzia, il requisito è il possesso della laurea triennale in scienze dell'educazione (L19) o laurea quinquennale in scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.
Per questi ultimi la Uil ha proposto di ritenere valido a tutti gli effetti, anche attraverso una fase transitoria, il titolo posseduto per l'accesso alla predetta figura di assistente.
Sempre su questo aspetto la Uil ha ribadito la necessità di prevedere l'organico potenziato anche per la scuola dell'infanzia.

Inclusione e disabilità
Nella bozza illustrata si parla di continuità didattica che il dirigente scolastico potrebbe riconoscere al supplente in servizio derogando dalle graduatorie. Su questo aspetto la Uil, pur riconoscendo il valore della continuità, non ritiene che possano essere i genitori ad indirizzare la scelta dei docenti ma bisogna contemperare le esigenze di continuità degli studenti con i diritti di graduatoria dei docenti.
Sui decreti più urgenti i sindacati si sono riservati di fare osservazioni puntuali nei prossimi giorni.

Per la Uil Scuola hanno partecipato Antonello Lacchei, Mauro Colafato e Pasquale Proietti.

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