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Come si calcolano i 3 anni di servizio concorso riservato, che permettono la partecipazione alla suddetta procedura riservata?La risposta è fornita dal decreto medesimo, secondo cui i 3 anni di servizio sono pari a quelli indicati dall'articolo 489 del decreto legislativo 297/94 in applicazione dell'articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99.

L'articolo 489 – comma 1 –  così recita: "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione".

L'articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489:

"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."

Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

In conclusione, i docenti non abilitati, per calcolare il servizio prestato e verificare se rientrano nelle misure previste dal decreto, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 3 anni di servizio anche non continuativi. Nei tre anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

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LICEI MUSICALI | Una realtà positiva in continua crescita La querelle giuridica si ripete anche quest'anno: se giudicata illegittima la riduzione oraria andrà ripristinata la regolarità dell'organico.

Il piano di studi dei licei musicali è funzionale all'insegnamento dello strumento musicale in termini di vero e proprio esercizio professionale e non solo per una formazione di massima degli studi musicali. In questo ambito, è necessario che non si debbano fare "sconti" sul numero delle ore e sulla struttura del corso di studi.

Lo sanno bene gli studenti e le loro famiglie che dell'attivazione dei licei musicali ne costituiscono un vero e proprio vanto nel panorama dell'offerta formativa superiore a conferma di un trend di iscrizioni che va avanti ormai da molti anni e che si attesta intorno all'1%.

Licei musicali statali 131

Anno scolastico 2017

Numero studenti 15.696

Numero classi 787

Quando qualche anno fa, numerose città italiane hanno avuto il privilegio di tenere a battesimo i neonati Licei musicali, la notizia è stata accolta con plauso e soddisfazione, in special modo da coloro, addetti ai lavori e non, che da anni lavoravano per il conseguimento di tale obiettivo.

Oltre all'incremento delle possibilità di accesso all'istruzione musicale, i nuovi licei offrono anche l'opportunità di optare per un percorso formativo profondamente rinnovato.

La frequenza dei Licei musicali consente, peraltro, di risolvere il problema, assai gravoso per molti studenti, della doppia scolarità (cioè la frequenza dei corsi musicali insieme ad un altro istituto secondario): un problema che in passato ha costituito una delle cause più rilevanti dell' abbandono scolastico nei Conservatori.

Per questo, non si può consentire la superficiale riduzione di ore operata dal MIUR che mostra di conoscere poco o niente questo settore e puntualmente si presenta la stessa querelle: i genitori, già nell'anno scolastico 2015/16adirono il TAR per chiedere la "restituzione" delle ore soppresse e già lo scorso anno si è provveduto a ripristinare la regolarità dell'organico.

Sembrava tutto risolto invece il Ministero ha operato nello stesso modo, riproponendo l'ora di ascolto. Al tavolo dell'informazione sindacale la UIL, come aveva già fatto negli anni precedenti, aveva ribadito l'illegittimità della riduzione oraria.

I genitori hanno riproposto il ricorso e il  TAR  ha ribadito che non vi  può essere una contrazione del piano di studio per i licei musicali confermando quando già in precedenza stabilito con la precedenza sentenza: ha sospeso la Nota MIUR Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 ed avente ad oggetto "Dotazioni Organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull'organico destinato ai licei musicali, disponeva:

«L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre».

A nostro avviso,  l'interpretazione corretta della norma, così come applicata dal MIUR negli anni scolastici precedenti, prevede lo svolgimento delle 99 ore curricolari di strumento: le 3 ore di strumento nel biennio sono da intendersi nel modo che segue: 2 di esecuzione per il 1° strumento e 1 ora di esecuzione per il 2° strumento.

A questo punto sarebbe stato meglio  porre i giusti rimedi alla situazione, per corrispondere alla domanda formativa di studenti e famiglie, riformulando la nota sugli organici e ristabilendo la seconda ora di lezione individuale per il primo strumento, così da aumentare di conseguenza le ore in organico e il numero dei docenti.

Invece il MIUR ha scelto di delegare alla magistratura la soluzione del problema ed ha proposto, in data 8 settembre 2017, appello al Consiglio di Stato in opposizione all'Ordinanza cautelare emessa lo scorso 30 agosto. La solita politica burocratica ed inconcludente.

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Chi non è in elenco ma in gae con riserva e non ha il modello B del 2014 è convocato alle ore 7,45 con la stampa del modello B attuale 2017, in quanto noi consideriamo titolati in prima fascia anche i riservisti gae senza modello B 2014, ne discuteremo ancora il giorno 15 settembre prima delle convocazioni.

Quindi verrete inseriti manualmente in elenco.

NB: è possibile che dopo lo scorrimento della prima fascia non rimangano più posti disponibili come già ho comunicato a molte di Voi ( anche per via delle mancate assegnazioni fuori provincia su sostegno senza titolo ) , non si faranno convocazioni da 2 fascia, nel caso avanzino dei posti si deciderà al momento o appena dopo se fare altre convocazioni da 2 fascia oppure ogni istituto convocherà in autonomia.

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Nomine per medie e superiori comuni e sostegno 1 2 e 3 fascia d'istituto si faranno a Novi Ligure il 19/20  settembre, al Centro Fieristico dei Campionissimi. Si è individuata scuola polo nell'IC NOVI1, coadiuvato da Ciampini, Marconi e Pascoli Valenza. Tutti i presidi saranno tenuti a collaborare con i colleghi che coordinano da decreto USP che esce domani mattina, preceduto da nota informale di stasera sempre da USP. Ufficio incrocerà le graduatorie formando grad unica, differenziata x ordine di scuola, ovvero una x la media e una x la superiore. Chi ha titolo sostegno, anche eventualmente da Mad conseguita dopo 25 giugno e non inserito in nessuna graduatoria potrà scegliere prima di chi non ha titolo. Gli inseriti con riserva giudiziaria in prima fascia con modello B cartaceo verranno "pettinati" la mattina stessa del 19 arrivando mezz'ora prima con il modello B. Si partirà con la scuola superiore, con graduatoria e posti proiettati su schermo, in modo da p la max scelta, su comune sostegno e anche di chiedere scorrimento altra graduatoria. Se non si riesce a completare operazioni il 19 resta ancora il 20 per riconoscere gli eventuali avanzi.

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UIL: una logica che deve essere definitivamente abbandonata. I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse.

Il personale Ata della scuola rischia di essere trattato in modo difforme a quanto prevede l'attuale contratto della scuola Nomine e supplenze nella scuola hanno regole complesse -  mette in evidenza il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - ma la burocrazia ministeriale rischia di rendere tutto ancora più rigido e difficile.

Da un lato ci sono le graduatorie, strumento che serve ad indicare l'ordine con il quale si accede, ad un posto. Dall'altro ci sono le norme contrattuali vigenti che ne riconoscono il diritto.
Si può quindi passare, di ruolo, si può cambiare graduatoria, si può accedere a ruolo diverso dal proprio. Le graduatorie danno la sequenza. Il contratto regola  termini e diritti.

Che cosa succede allora in una scuola italiana se un collaboratore scolastico di ruolo, inserito nella graduatoria degli assistenti amministrativi, chiede di svolgere, per un anno,  un lavoro diverso dal suo?  Non glielo fanno fare... Perché ?

Perché il Miur pensa di far prevalere la burocrazia delle liste a quella del contratto, sono diritti che non dialogano – solleva il tema il segretario Turi. Il punto – aggiunge – è  che in attesa delle nuove graduatorie, che non ci sono e non ci saranno  a breve, sarebbe semplice utilizzare quelle esistenti e, comunque anche se  non si volessero fare le nomine con quelle esistenti, occorrerebbe evitare la beffa per il personale di altro ruolo che aspira ad un contratto e non potrebbe ottenerlo solo perché la procedura prevede una probabile staffetta. E' la natura del posto deve decidere del diritto contrattuale ad ottenerlo. Quindi il collaboratore può benissimo essere nominato, per la durata contrattuale, con le graduatorie correnti.

Un fatto di non poco conto se si pensa alla girandola di posti che viene innescata nel passaggio da vecchie e nuove graduatorie che abbiamo proposto di cambiare.  E' la logica superata – continua Turi – dello «stai-qui-fino-a-che –non-arriva-quello-delle-nuove-graduatorie-che-non-sono-ancora-pronte».
Un modo di procedere che non può più essere utilizzato per sopperire alla lentezza delle procedure. I tempi della scuola sono incompatibili con quelli della burocrazia.

Se una volta era il sindacato a essere tacciato di eccessivo garantismo – constata Turi -   ora  che il sindacato chiede, sulla base del diritto comune, la procedura che più utile ed efficiente che garantisce l'interesse pubblico è l'amministrazione che si oppone.

I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse. Sono persone e non numeri da spostare a proprio piacimento. E' un problema di dignità e di qualità del lavoro che non può essere compromesso dalle lunghe e inconcludenti procedure burocratiche. Ancora una volta si dimostra che solo la contrattazione e la delegificazione possono governare sistemi complessi come quello della scuola, ma la prassi e l'ottusità burocratica è dura a cambiare e a volte la chiamano difetto di comunicazione.

l'approfondimento sull'art. 59 del contratto e le circolari del Miur

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Una buona scuola non si può fare contro i lavoratori del settore, ma va realizzata con le loro professionalità, esperienze e impegno. I nostri insegnanti e tutto il personale sono invece penalizzati da anni dal blocco del contratto e da leggi che hanno inciso negativamente sul delicato lavoro dei docenti.Si apra subito, dunque, il negoziato per rinnovare il contratto della scuola: è lo strumento principale per ridare dignità agli insegnanti e al personale tutto.

Serve un radicale cambio di passo, con investimenti che riportino il sistema di istruzione a un livello più vicino a quello dei paesi più avanzati dell'Europa: la nostra spesa per l´istruzione in rapporto al Pil è pari al 4,8% , la media dei paesi europei è del 5,11%.Vanno operate scelte mirate per recuperare tale distanza.

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Scheda riassuntiva sull'obbligatorietà dei vaccini.

Scarica l'immagine in allegato.

 

 

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Le scriventi organizzazioni sindacali della scuola, a conclusione dell'incontro sulla applicazione delle norme introdotte dalla vaccinazione obbligatoria che si è tenuto oggi al MIUR, confermano il loro giudizio negativo, a partire dalle modalità applicative previste per la fase transitoria.

Queste le ragioni:
• Si discriminano i bambini della scuola dell'infanzia a cui viene impedita la frequenza prima della presentazione di una qualsiasi attestazione inerente l'obbligo, anche se già frequentanti anni di scuola successivi al primo
• Si espongono i dirigenti scolastici a inevitabili contenziosi
• Si sottopongono le segreterie scolastiche, già fortemente penalizzate dall'impossibilità di sostituire gli assenti, ad un carico ulteriore di lavoro dovuto alla necessità di acquisire e controllare in pochi giorni centinaia di autocertificazioni, attestazioni delle ASL, certificazioni mediche attestanti le motivazioni di mancate vaccinazioni.

Alle rigide scadenze previste per la gestione della fase transitoria si aggiungono quelle del passaggio alla messa a regime della norma che provocheranno un intreccio non facilmente gestibile di procedure dalle scuole che hanno ben altri compiti da svolgere e obiettivi da conseguire.
Basta con gli interventi a gamba tesa sulla scuola! Le scriventi organizzazioni sindacali hanno proposto una fase transitoria che riconosca e sostenga gli Accordi stipulati in queste settimane tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di assicurare omogeneità di trattamento sul territorio nazionale e certezza delle procedure.
In tal modo sarà possibile individuare soluzioni di maggiore funzionalità che, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del patto formativo , fatto salvo il principio generale di tutela della salute pubblica potranno garantire il diritto costituzionale all'istruzione dei bambini.

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30  AGOSTO, L'AULA MAGNA ISTITUTO " A.  VOLTA", DAL MATTINO SI PROCEDERA' CON IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA E NEL POMERIGGIO SEGUIRANNO LE NOMINE SUPPLENZA  INCARICHI ANNUALI.

IL GIORNO 31  AGOSTO  PRESSO L'AULA MAGNA ISTITUTO " A.  VOLTA":

MATTINO  CON IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE TUTTI I GRADI SCOLASTICI

POMERIGGIO PER NOMINE SUPPLENZA  INCARICHI ANNUALI.

IL TUTTO PREVIA CONFERMA  DEL USP ALESSANDRIA  PER EVENTUALI CAMBIAMENTI CAUSA FORZA MAGGIORE FATTO DALLO STESSO UFFICIO AMMINISTRATIVO.

CONTINGENTE IMMISSIONI PERSONALE ATA

COLL SCOLASTICI                        23 POSTI

ASS. AMMINISTRATIVI                 21 POSTI

ASS TECNICI                               2 POSTI

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Immissioni in ruolo faq ed ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO docenti presenti in più graduatorie, come scegliere posto più favorevole quest'anno o nei prossimi

D. Se quest'anno accetto la proposta di assunzione da GaE (con riserva), l'anno prossimo potrebbero chiamarmi dalla GM in cui sono inserita per lo stesso posto/classe di concorso?
R. Sì, è possibile, in quanto entrando in ruolo da GaE si permane nella GM. La cancellazione dalle graduatorie, a partire dall'a.s. 2018/19 interesserà infatti solo la GAE, come stabilito dalla L. 167/09, che ha disposto la cancellazione degli aspiranti da tutte le classi di concorso per le quali si è iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta di ruolo.

D. Sono iscritta nella GAE a pieno titolo e allo stesso tempo sono presente in due GM differenti, ossia per due diverse classi di concorso. Accettando il ruolo da una GM posso, nello stesso anno scolastico, accettare un'altra eventuale proposta di ruolo dall'altra GM? Sia nel caso di differente provincia sia nel caso di uguale provincia?
R. Premettiamo che accettando da GM, sarà depennata dalle GaE, a prescindere se la classe di concorso/tipologia di posto è uguale o diversa.

Non può accettare un'altra eventuale proposta nella stessa provincia, in quanto si tratta della stessa tipologia di graduatoria (GM e GM).
Le istruzioni operative (allegato A) dicono infatti: "L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione). "

Allo stesso modo, poiché è consentita l'accettazione di un'eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione) non può accettare neanche in altra provincia trattandosi di proposta che proviene sempre dalla GM.

D. Se ricevo proposta di ruolo su posto di sostegno (non ho vincolo di priorità) e rifiuto, posso accettare, nell'anno scolastico successivo, una proposta di assunzione da Comune? Verrò depennata se non accetto?
R. A nostro parere sarà depennata dalla GM sostegno, ma potrà accettare la nomina dall'altra GM in cui è inserita.
Rispetto ai concorsi precedenti infatti il sostegno è stato trattato come "classe di concorso" e non come elenco aggregato alla classe di concorso.
Pertanto ne derivano tutti i benefici associati alle classi di concorso. In ogni caso prima di rifiutare l'assunzione consigliamo di farsi mettere per iscritto dall'Ufficio Scolastico di riferimento la possibilità.

D. Sono inserita nelle Gae, scuola primaria e infanzia, di una provincia della Liguria e allo stesso tempo nella GM scuola Primaria in Sicilia. Se accetto ruolo da GaE, posso poi accettare un'eventuale proposta da GM primaria in Sicilia?

R. Sì, le istruzioni operative per le immissioni in ruolo lo prevedono espressamente. Si può accettare anche per il medesimo insegnamento/posto, trattandosi di diversa graduatoria.

D. Sono vincitrice concorso 2016 per la materia A28 e idonea (sempre concorso 2016) sostegno primo grado, entrambi nella stessa regione. Qualora dovesse arrivare il ruolo per il sostegno quest'anno e accetto, l'anno prossimo posso accettare il ruolo sulla materia o c'è il vincolo dei 5 anni sul sostegno?

R. Il vincolo riguarda la mobilità. Può accettare.

D. Sono inserito nelle GM per due diverse classi di concorso, in una delle quali sono idoneo oltre il 10%. Posso essere convocato per entrambe le classi di concorso ? O sarò escluso da quella in cui risulto idoneo oltre il 10%? Se sarò convocato per entrambe potrò aspettare la chiamata dei presidi migliore.

R. Si, può essere convocato per entrambe le classi di concorso, qualora ci fossero posti disponibili per arrivare alla sua posizione già nell'a.s. 2017/18.
I vincitori del concorso a cattedra 2016 sono tutelati dalla legge 107/2015, mentre per gli idonei oltre il 10% è intervenuto il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che permette la loro assunzione se ci sono posti disponibili (quindi assunzione non garantita ma legata al numero di posti disponibili nell'arco di vigenza della graduatoria).

La chiamata dei dirigenti rientra, invece, in un'altra distinta fase successiva- All'atto della convocazione sceglierà quale proposta accettare (tra le due relative alle classi di concorso, la invitiamo a leggere le FAQ sulla possibilità di essere convocato da stessa procedura per due classi di concorso diverse) e poi l'ambito territoriale. La chiamata diretta si svolge dopo la scelta dell'ambito.

D. Qualora venissi convocata da GM Infanzia e accettassi la proposta di assunzione, potrei poi in un secondo momento cambiare per primaria se fossi convocata dopo?
DI. R. Sì può farlo ma per diversa provincia. Le istruzioni operative infatti lo escludono per la stessa provincia, ma non indicano divieto per altra provincia.

D. Se accetto proposta assunzione da GaE, l'anno successivo posso accettare un'eventuale proposta da GM?

R. Sì, è possibile. Fermo restando che la proposta da GM è su base regionale, sceglierà l'ambito territoriale disponibile quando si arriverà al suo turno di scelta.

D. Che cosa si intende per "altra graduatoria" nelle istruzioni operative del Miur?
R. Si intende il tipo di graduatoria, ossia di merito o ad esaurimento.

D. Sono presente come vincitrice in due GM della stessa regione: materia e sostegno. Se accetto il ruolo sulla materia sarà possibile nello stesso anno accettare nuova proposta di ruolo su sostegno?
R. Sì, è possibile.

D. Se accetto una proposta di nomina su sostegno da GM, posso accettarne un'altra, in anni scolastici successivi, su posto comune nella stessa regione e sempre da GM?
R. Sì.

D. Sono un' insegnante inserita sia in GAE che in graduatoria di merito concorso 2016. Posso accettare una proposta di nomina su posto comune da GM su un determinato ambito territoriale e poi accettarne un'altra per il medesimo posto da GAE ma in una provincia diversa della medesima regione della prima?

R. Nello stesso anno sì. L'anno successivo no, in quanto verrebbe depennata dalle GaE.

D. Sono stato immesso in ruolo lo scorso anno scolastico da graduatoria di merito sul sostegno nella scuola secondaria di I grado. Quest'anno posso accettare un'altra proposta di nomina per un altro insegnamento dalla relativa Graduatoria di merito?
R. Sì, può accettare.

D. Se si è immessi in ruolo su posto comune da una GM, poi si può lasciare per un'altra GM sempre su posto comune relativa alla stessa regione?
R. No, nello stesso anno, è possibile solo si è immessi da altro tipo di graduatoria, quindi nel caso suddetto da GaE.

D. Chi è stato assunto a tempo indeterminato da GaE ed ha superato anche anno di prova, accettando proposta da concorso, per lo stesso tipo di posto/classe di concorso, perde titolarità sulla scuola ottenuta per trasferimento? Anno di prova resta confermato?

R. La titolarità la perde, in quanto sceglierà un ambito territoriale della regione in cui ha svolto il concorso. L'anno di prova resta confermato.

D. Ho vinto sia il concorso sul posto comune, sia quello sul sostegno in due regioni diverse, e dunque, sono inserito in due diverse graduatorie di merito. Ho accettato/rinunciato una proposta di nomina su sostegno, posso accettarne un'altra, nel medesimo anno scolastico, su posto comune in una provincia/regione diversa?
R. Sì, è consentito.

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Per la prima volta nelle domande per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, non sarà possibile scegliere tra le preferenze i comuni e i distretti.

Infatti nella sezione delle preferenze territoriali, si potranno scegliere soltanto le scuole, gli ambiti e caso mai l'intera provincia.

È utile ripetere che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.

Siccome da lunedì 10 luglio e fino a giovedì 20 luglio2017 si incominciano a presentare le istanze online di utilizzazione e assegnazione per la scuola dell'infanzia e della primaria

La mancata indicazione delle preferenze relative alle scuole del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali altre preferenze, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Per cui è utile sapere che è necessario inserire nella sezione I delle preferenze del modello U1 per la domanda di  utilizzazione o assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia e del modello U2 per la domanda di  utilizzazione o assegnazione provvisoria per la scuola primaria, i codici analitici delle relative scuole del comune di ricongiungimento, prima di inserire altre preferenze, questo per evitare l'annullamento di tutte quelle preferenze successive a quelle riferibili alle scuole del comune di ricongiungimento.

Quindi per sfruttare tutte le 20 preferenze esprimibili per la scuola dell'infanzia e per la primaria bisogna fare particolare attenzione ad inserire prima di altre preferenze quelle relative alle scuole del comune di ricongiungimento.

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