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Venerdì, 01 Settembre 2017 10:11

Pubblicato l’Osservatorio sul precariato giugno 2017

I dati dell'Osservatorio sul precariato giugno 2017 (pdf 652KB) registrano nel primo semestre del 2017, nel settore privato, un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +945mila, superiore a quello del corrispondente periodo sia del 2016 (+719mila) che del 2015 (+817mila).Su base annua, il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi 12 mesi) a giugno 2017, risulta positivo e pari a +548mila.

Tale risultato cumula la crescita tendenziale dei contratti a tempo indeterminato (+22mila), dei contratti di apprendistato (+50mila) e, soprattutto, dei contratti a tempo determinato (+477mila, inclusi i contratti stagionali). Queste tendenze, in linea con le dinamiche osservate nei mesi precedenti, attestano il proseguimento della fase di ripresa occupazionale.

Complessivamente le assunzioni, riferite ai soli datori di lavoro privati, nei mesi gennaio-giugno 2017 sono risultate 3.547.000, in aumento del 19,4% rispetto a gennaio-giugno 2016. Il maggior contributo è dato dalle assunzioni a tempo determinato (+27%) e dall'apprendistato (+27,3%) mentre sono diminuite quelle a tempo indeterminato (-3,8%: questo calo rispetto al 2016 è interamente imputabile alle assunzioni a part time).

In base alla retribuzione mensile, si registra, per le assunzioni a tempo indeterminato intervenute a gennaio-giugno 2017, una riduzione della quota di retribuzioni inferiori a 1.750 euro (55% contro 57,6% di gennaio-giugno 2016).

Tra gennaio e giugno 2017 sono stati incentivati 28.470 rapporti di lavoro nell'ambito del programma "Garanzia Giovani" e 58.916 rapporti di lavoro (46.313 assunzioni e 12.603 trasformazioni) nell'ambito della misura "Occupazione Sud".

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Da domani,  1° settembre 2017, viene attribuita all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

Lo rende noto l'Istituto, con il messaggio 3265 del 9 agosto 2017, precisando che dal prossimo settembre entrerà in vigore il "Polo unico per le visite fiscali", ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75/2017.

Il decreto prevede l'emanazione di ulteriori decreti ministeriali anche al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità degli accertamenti.

In attesa dei decreti ministeriali e della conseguente circolare INPS, l'Istituto fornisce le prime indicazioni per poter garantire l'attuazione della nuova disposizione, che rappresentano una prima applicazione sperimentale, che sarà progressivamente messa a punto.

Nel messaggio sono indicate le categorie di amministrazioni e i dipendenti pubblici interessati agli accertamenti medico fiscali assenti dal servizio per malattia.

Le visite mediche di controllo potranno essere effettuate dietro richiesta delle PP.AA. o disposte d'ufficio dall'INPS, secondo le modalità indicate nel messaggio.

Il dipendente pubblico, come previsto nel D. Lgs. 75/2017, è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica o altro), ad avvisare la propria amministrazione, la quale successivamente avviserà l'INPS.

Inoltre, indicazioni specifiche riguardano le visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

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Nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico da luglio 2017

Anche quest'anno non vi sarà la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Il Ministero del lavoro (con decreto del 4 luglio 2017) comunica infatti che restano confermati - con decorrenza dal 1° luglio 2017 - quelli vigenti nell'anno 2016 (come da determinazione INAIL n. 246 /2017), risultando negativa la variazione dell'indice Istat nell'anno 2016 e applicandosi la norma di salvaguardia (Legge di stabilità 2016).

Si ricorda che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto dal 2016 un sistema di rivalutazione automatica degli importi degli indennizzi (non solo in via straordinaria come previsto negli anni precedenti), disponendo che, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, sono rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente.

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Il 24 giugno scorso è entrata in vigore la legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), di conversione, con modificazioni del D.L. n. 50/2017. In particolare, l'articolo 54-bis contiene la nuova regolamentazione del lavoro occasionale.

L'INPS, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, fornisce indicazioni operative su questa nuova disciplina. Ne riportiamo di seguito alcune.

La norma prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti, secondo le seguenti due distinte modalità di utilizzo.

Il Libretto Famiglia (LF) soltanto per le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa. Attraverso il LF l'utilizzatore può remunerare esclusivamente queste prestazioni di lavoro occasionali: lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Il valore nominale dei titoli di pagamento è fissato in 10,00 euro, per prestazioni di durata non superiore ad un'ora, ed è così suddiviso: € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; € 0,10 per oneri di gestione.
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) per gli altri datori di lavoro: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni.

Le due forme contrattuali si differenziano essenzialmente in relazione ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all'oggetto della prestazione, nonché al regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie.

La circolare INPS fornisce le indicazioni operative per consentire ai soggetti interessati di accedere alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale, sia in qualità di lavoratori che di datori di lavoro. In particolare, per il Contratto di Prestazione Occasionale, sono chiariti i dettagli del regime generale e dei particolari regimi previsti per le Pubbliche Amministrazioni e per l'agricoltura.

Il bonus baby sitting
L'Istituto precisa che continuerà ad emettere i voucher baby sitting (di cui all'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012), fino al 31 dicembre 2017 mediante le modalità previste dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Dal mese di gennaio 2018 questo contributo sarà erogato secondo le modalità previste per il "Libretto Famiglia", sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Settore agricoltura
Con successivo messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017 l'Istituto informa che, anche a seguito degli approfondimenti condotti con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono impartite ulteriori istruzioni volte ad integrare e rivalutare la misura minima della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la regolazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell'agricoltura. Si precisa nel messaggio, che oltre ai minimi salariali previsti dal CCNL di settore deve essere aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il c.d. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).

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Lunedì, 24 Luglio 2017 10:21

Circolare Inps Dis-coll

Vi inviamo in allegato alla presente la Circolare Inps n° 115 del 19 luglio scorso con la quale di dettano le istruzioni amministrative relative alla prestazione di disoccupazione Dis-Coll che, come è noto, è stata resa strutturale ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps.

La principali delle novità riguardano quindi le modifiche introdotte con la legge 22 maggio 2017 n° 81 che riscrivono parzialmente l'art, 15 del D.lgs. 22/2015 con il quale la misura era stata introdotta in via sperimentale.

Pertanto "l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.".

Sempre a partire dal 1° di luglio e per gli stessi soggetti destinatari dell'indennità è previsto il versamento di un'aliquota contributiva pari allo 0,51%, aggiuntiva al 32,72% già dovuto alla gestione separata.

Nel ricordare che la prestazione è destinata anche ai collaboratori della Pubblica Amministrazione è utile ricordare i requisiti per l'accesso alla Dis-Coll:

·         stato di disoccupazione e dichiarazione di immediata disponibilità (che può essere reso anche per il tramite della stessa domanda di Dis-Coll)

·         accredito contributivo di almeno tre mensilità nel periodo di osservazione che va dall'anno "civile" precedente l'evento di disoccupazione alla data dell'evento stesso.

E' importante ricordare che i lavoratori e le lavoratrici destinatarie della indennità di Dis-Coll devono essere privi di partita IVA e pertanto anche nei casi in cui la partita Iva non produca alcun reddito (c.d. silente) va comunque preventivamente cessata, pena il rigetto della domanda.

Come per il passato la domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione dell'attività lavorativa e per questa prima fase transitoria la il periodo dei 68 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare Inps.

Per il resto rimangono inalterate le modalità di calcolo e la durata della prestazione che ricordiamo non potrà superare le sei mensilità.

Rimangono anche le criticità da noi segnalate al Ministero del Lavoro che, malgrado le novità introdotte, impoveriscono la prestazione e che, con la sua messa a regime.

Avevamo sperato venissero superate: ci riferiamo sia la fatto che per la Dis-Coll non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni (pertanto in presenza di contributi dovuti e non versati al lavoratore non viene riconosciuta la prestazione),  sia la mancata previsione dell'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell'indennità.

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Servizio Politiche Previdenziali UIL

A seguito degli incontri del 4 luglio, sollecitati dai sindacati, il primo con l'Inps ed il secondo con il consigliere economico della Presidenza del Consiglio Prof. Leonardi e con il Ministero del Lavoro, che ha trattato anche i temi fase 2, si sono individuate alcune soluzioni per le criticità emerse nell'iter attuativo di Ape sociale e di pensione anticipata per i lavoratori precoci.

In particolare, in caso di mancato rilascio o di indisponibilità del datore di lavoro, per la documentazione necessaria i lavoratori dell'edilizia potranno rivolgersi alle casse edili per ottenere le certificazioni.

Sarà, poi, chiarito tramite messaggio Hermes che la sospensione delle prestazioni di disoccupazione per svolgere un lavoro a tempo determinato non precluderà, nei limiti di reddito previsti, l'accesso all'Ape e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Per quanto concerne il criterio dell'aliquota Inail per l'identificazione delle attività gravose, al tavolo è stato detto che in caso di mansioni con diversa aliquota applicata in relazione al contrato di riferimento sarà l'Inail a chiarire la sussistenza del requisito.

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"A difesa dell'Inps: meno consulenti, più dipendenti". Dietro queste parole Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa promuovono per martedì 4 luglio a Roma un presidio in piazza del Pantheon a partire dalle ore 10 in contemporanea con la relazione annuale del presidente dell'Inps, Tito Boeri, a Montecitorio.

Un'occasione, spiegano le categorie di Cgil, Cisl e Uil, "dove evidenzieremo numeri e fatti che non ci tornano: dal personale, che continua a ridursi drasticamente a fronte di un aumento dei carichi di lavoro, alla gestione patrimoniale; dalla riorganizzazione dell'Inps, di cui non abbiamo più notizie, allo stato della contrattazione, tuttora bloccata". Al presidio, oltre ai lavoratori e alle lavoratrici, "prenderanno parte anche i componenti del Civ dell'Inps che hanno bocciato il bilancio dell'Istituto, cosa mai accaduta sinora".

Un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, "per rivendicare la funzione sociale che ancora continuano a svolgere con abnegazione, nonostante tutto". Per queste ragioni  Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa saranno martedì 4 luglio in piazza del Pantheon a Roma, "per gridare con forza che vogliamo un'Inps in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini e di tutelare i propri lavoratori".

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Dai dati INPS emerge quello che da tempo segnaliamo: una lenta ripresa occupazionale frutto però di profonde contraddizioni. Da una parte, i dati Inps sulle attivazioni dei rapporti di lavoro, segnalano la presenza di imprese "sane" che assumono, seppur con prudenza - come dimostrato dalla sostanziale staticità degli avviamenti a tempo indeterminato e da una prevalenza dei contratti a termine che continuano a crescere - dall'altra parte, se osserviamo i dati sulla cassa integrazione, sembra sia ancora in atto una selezione darwiniana delle imprese, con parte del sistema produttivo in difficoltà.

A maggio, infatti, dopo mesi di calo, i dati sulla cassa integrazione registrano, rispetto ad aprile, una risalita della domanda di cassa integrazione straordinaria (+99,2%) e ordinaria (+45%) a cui andrebbero aggiunte le ore richieste al Fondo di Integrazione Salariale (16,3 mln) delle quali, ad oggi, ne sono state autorizzate solo il 44,7% anche a causa dei ritardi nella lavorazione delle pratiche, che superano i 200 giorni. Siamo invece in dirittura di arrivo per la cassa integrazione in deroga che, con 1,4 milioni di ore autorizzate, subisce una riduzione del 31,9% rispetto ad aprile.

Dati, questi, che in generale portano a considerare questi ammortizzatori  un vero argine ai licenziamenti che, di converso,  nel primo quadrimestre diminuiscono soprattutto tra quelli per motivi economici. Resta, quindi, necessaria una rapida scelta politica che riconosca l'urgenza di non ridurre la protezione sociale e che, nel contempo, affronti con coraggio e risorse la questione del rafforzamento della rete delle politiche attive, come unico strumento per la ricollocazione delle persone espulse dal sistema produttivo. In sostanza, la Uil ritiene urgente una "riforma della riforma" degli ammortizzatori non per un generico ritorno al passato (cassa integrazione illimitata nel tempo), ma per costruire strumenti utili, sostenibili e flessibili per gestire, innanzitutto, le ancora troppe (e molte non famose) crisi aziendali. Tenendo conto anche del contesto territoriale e della necessità di coinvolgere "attivamente e concretamente" le imprese nei processi di ricollocazione. Senza queste prospettive l'ombrello, ancora utilissimo, della cassa integrazione, specie quella straordinaria, rischia di non reggere l'urto di una pioggia di esuberi in molte aziende

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Lunedì, 05 Giugno 2017 10:38

S.I.A: nuovo modello e indicazioni INPS

L'INPS, con la circolare n. 86 del 12 maggio 2017, fornisce istruzioni operative riguardo le modifiche intervenute sulla disciplina del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), a seguito della entrata in vigore il 30/4/2017 del Decreto interministeriale del 16/3/2017.

Il Decreto ha integrato e modificato il precedente del 2016 che aveva disciplinato l'attivazione, i criteri e le procedure operative del SIA (v. circ INPS n. 133/2016 e successivi messaggi), ampliando, tra l'altro, anche la platea dei potenziali beneficiari.

Riportiamo di seguito una sintesi della disciplina di questa nuova misura, comprensiva delle innovazioni apportate.

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata, e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Il sussidio è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e una nuova domanda potrà essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito.

Il progetto, predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con altri soggetti, coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, con l'obiettivo di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Per accedere al SIA è necessario che ciascun componente il nucleo: non sia già beneficiario della NASpI, dell'ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale; non riceva già trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale superiori o uguali a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente; non abbia acquistato un'automobile nuova (a determinati requisiti e condizioni), fatto salvo il possesso di autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Sono comunque esonerati dall'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.
Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Questo sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità, e dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e dell'incremento del "bonus bebé".

La circolare n. 86 riporta anche il nuovo modello di domanda ed il modello SIA – com.

Precisa infine l'Istituto che provvederà a rielaborare d'ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell'applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017.

Con successivo messaggio n. 2019 del 16 maggio vengono fornite indicazioni operative per la trasmissione delle domande di SIA.

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L'Inps ha pubblicato la circolare n. 87/2017, con la quale ha comunicato i limiti reddituali per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018.

I predetti limiti, comunica l'Istituto di previdenza, restano invariati anche nel 2017.

Ricordiamo che il limite reddituale minimo  nelle famiglie con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non sono presenti componenti inabili, è di 14.383,37 euro, reddito a cui corrisponde l'attribuzione di 137,5 euro mensili in presenza di un figlio minore. Tale importo sale gradualmente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare o in presenza di un soggetto inabile (anche maggiorenne).

al link sotto  trovi gli importi degli assegni al nucleo familiare per il 2017.

http://www.pensionioggi.it/tavole/importo-assegni-al-nucleo-familiare-2017.htm

 

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