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L'assegno di natalità (cd. Bonus bebè), introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, è stato rinnovato anche quest'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia (D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018).

Nella proroga è prevista la maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2019.

L'INPS, con la circolare n. 85/2019, ha fornito chiarimenti riguardo i requisiti, gli importi, la maggiorazione e la presentazione delle domande.

L'importo dell'assegno, erogato per 12 mensilità, varia da 80 euro al mese (960 euro annui) a 160 euro mensili (1.920 euro annui), a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE non superiore, rispettivamente, alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui. Salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dalla legge n. 136/2018.

La domanda deve essere inoltrata solo in via telematica entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se è presentata oltre i termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

La maggiorazione del 20%

La maggiorazione si applica per ogni figlio successivo al primo, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra genitore e figlio.
Nel caso di parto gemellare o di adozione plurima di minorenni (eventi verificatisi nello stesso giorno), se non ci sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio nato o adottato successivamente al primo in ordine di tempo; se il genitore ha già figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per ogni gemello o per ogni adottato.
Se si tratta di adozione plurima di gemelli, e non vi sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente. Se non si tratta di primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni gemello adottato.
L'INPS chiarisce, inoltre, la modalità di compilazione e di presentazione della domanda on line in presenza delle varie casistiche.

Il Patronato ITAL UIL fornisce assistenza per la trasmissione in via telematica delle domande all'INPS.

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Giovedì, 27 Giugno 2019 10:02

Indennità NASpI e pensione "Quota 100"

L'INPS ha finalmente chiarito i rapporti tra la prestazione di disoccupazione Naspi e il diritto alla pensione "Quota 100".

Con circolare n. 88/2019, condiviso il parere del Ministero del Lavoro, l'Istituto previdenziale illustra i rapporti tra alcuni trattamenti pensionistici anticipati (pensione Quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e la prestazione di disoccupazione NASpI.

Ricordiamo che il decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, per i soggetti che perfezionano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione "Quota 100".

Altresì, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".

L'INPS è intervenuto, nel coordinare queste due disposizioni di legge, chiarendo che la maturazione del diritto a pensione "Quota 100" non determina la revoca della NASpI e che, per i soggetti ammessi al trattamento di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.

A seguito di questo importante chiarimento, è facoltà dei lavoratori scegliere di non accedere alla pensione "Quota 100" per continuare a fruire dell'indennità di disoccupazione. Per coloro che, invece, hanno già presentato domanda di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI avviene dalla prima decorrenza utile.

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Con la circolare n. 79/2019, l'INPS indica le retribuzioni di riferimento, nell'anno in corso, per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, a seguito della variazione provvisoria del tasso di inflazione dell'1,1% comunicato dall'ISTAT.

Riporta anche l'ammontare dell'assegno di maternità concesso dai Comuni e quello dello Stato concesso dall'INPS; gli importi per i lavoratori iscritti alla gestione separata (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); nonché i limiti di reddito e gli importi per altre prestazioni.

Ne riportiamo alcuni.

Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale
Ai fini della indennizzabilità del congedo parentale chiesto nell'anno 2019, per gli anni successivi al sesto fino all'ottavo anno di vita del bambino, e per i periodi ancora non fruiti, l'indennità al 30% della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.672,83 euro (6.669,13 euro per 2,5). Si ricorda che dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità.

Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi
Per i lavoratori dipendenti che chiedono di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile grave (art. 42, comma 5 del T.U. 151/01 "tutela della maternità e paternità"), l'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica e il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge, viene determinato in € 48.495,36.

Lavoratrici/lavoratori autonomi
Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici) vengono indicate le retribuzioni giornaliere su cui calcolare l'indennità di maternità, nonché l'indennità per congedo parentale.
Al padre lavoratore autonomo è riconosciuta l'indennità prevista per le lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di morte o di grave infermità ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come tutti gli altri lavoratori, dipendenti e non.

Visualizza la tabella indennità di maternità lavoratrici autonome (anno 2019)

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11709 del 3 maggio 2019, afferma un importante principio ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, per il quale occorre verificare se la riduzione della capacità lavorativa si riferisca anche ad altre attività lavorative proficue, e non esclusivamente a quella svolta dall'assicurato.

La vicenda riguarda un operaio di una azienda tessile al quale la Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario d'invalidità solo in riferimento all'attività espletata, senza valutare anche altre occupazioni proficue che l'assistito avrebbe potuto svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo, come invece sostenuto dall'INPS.

La Cassazione accoglie il ricorso dell'Istituto assicuratore, affermando che per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito riguardante la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale...

Pertanto, come eccepito dall'INPS nel caso in esame e confermato dalla Cassazione, la valutazione dell'invalidità pensionabile operata dalla Corte d'Appello incorre nella denunciata violazione di legge, avendo omesso di precisare le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività svolta di operaio tessile ma anche altre occupazioni che l'assistito, per condizioni personali e soggettive, sarebbe stato in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo.

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Se siete genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, di figli disabili gravi e non ricoverati a tempo pieno (legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01), con alcune eccezioni, avete diritto a fruire, alternativamente tra di voi, a diverse agevolazioni lavorative a seconda dell'età del figlio:

fino ai tre anni, al prolungamento del congedo parentale, o a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o di un'ora da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili;tra i tre e i dodici anni, ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, o al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;oltre i dodici anni, esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.

Queste agevolazioni lavorative sono "alternative" e non cumulative nell'arco del mese e possono essere fruite anche se uno dei due genitori non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalinga, ecc.).

Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, in misura continuativa o frazionata, per ogni figlio disabile grave entro il compimento del dodicesimo anno di vita, ed entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (qualunque sia l'età del minore ma non oltre il raggiungimento della maggiore età), per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario).

Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.

I permessi orari retribuiti sono di 2 ore per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, o di un'ora se l'orario è inferiore a 6 ore.

I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti, in maniera continuativa o frazionabili in ore, da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave e senza limiti di età. Riguardo la frazionabilità in ore, anche nel caso di contratto part time, consigliamo ai lavoratori interessati di rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil per il conteggio delle ore da usufruire.

Si ricorda che le agevolazioni sono concesse purché il genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e il figlio da assistere sia in situazione di grave disabilità grave (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) accertata dall'apposita Commissione medica e non sia ricoverato a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Per l'assistenza a ogni figlio disabile grave è previsto anche il congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni e durante l'arco della vita lavorativa del genitore. Il congedo infatti raddoppia quando i figli disabili gravi sono due (Corte di Cassazione sent. n. 11031/2017).

Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la fruizione del congedo straordinario retribuito nell'arco del mese ma non negli stessi giorni.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per l'inoltro telematico delle domande per il riconoscimento di disabilità e delle richieste dei permessi e congedi biennali.

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L'INPS ha deciso che dal 3 aprile scorso tutte le domande per gli assegni familiari si potranno inviare solo per via telematica, tramite PIN o Patronati.
Ad oggi è attiva la sola procedura telematica per modificare o inserire le domande per l'annualità in corso, che scadrà il 30 giugno 2019.

Sembra che la procedura telematica INPS per inviare le domande per la nuova annualità (1 luglio 2019 - 30 giugno 2020) non sarebbe disponibile prima della fine del mese di giugno. Questo significherebbe che gli assegni relativi ai mesi di luglio e agosto sarebbero erogati dalle aziende agli interessati non prima di fine settembre, tenendo conto dei tempi di valutazione e autorizzazione delle domande.

In questo caso, è evidente che la responsabilità non potrebbe essere scaricata sui Patronati che, in assenza della procedura dell'INPS, non possono inoltrare le domande.
Per le lavoratrici e i lavoratori gli assegni familiari sono un diritto e un sostegno economico importante, peraltro totalmente pagato dal fondo alimentato dai loro contributi previdenziali.
Il fondo per gli assegni familiari eroga ogni anno meno di quanto incassa. Questo avanzo andrebbe utilizzato per aumentare l'importo degli assegni alle famiglie e non trasferito su altre voci di spesa! In questa situazione, che danneggia chi ha più necessità di sostegno, denunciamo le responsabilità dell'INPS e del Governo, che dovrebbe vigilare e intervenire sull'Istituto.
Ricordiamo che le lavoratrici e i lavoratori dell'INPS lavorano sotto organico, nello svolgimento di attività fondamentali per la vita e il futuro di tutti. Per noi, l'Istituto è un bene comune e una
preziosa risorsa per i lavoratori e i pensionati.


CHIEDIAMO RISPETTO PER LAVORATRICI E LAVORATORI CHE HANNO DIRITTO A RICEVERE SENZA INTERRUZIONI GLI ASSEGNI FAMILIARI E PER GLI OPERATORI IMPEGNATI NELL' ISTITUTO DI PREVIDENZA.
CGIL CISL UIL METTERANNO IN CAMPO TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE PER FARE IN MODO CHE GLI ASSEGNI SIANO EROGATI NEI TEMPI CORRETTI!

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Mercoledì, 10 Aprile 2019 11:17

Addio al voucher baby sitting e asilo nido

Ricordiamo a tutti gli interessati che già dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare domanda per accedere a tale contributo Voucher baby sitter o silo nido, che ricordiamo consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, in alternativa al congedo parentale e al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, un voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.

Questa misura era stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, con legge 28 giugno 2012, n. 92 , e prorogata anche per l'anno 2016 dove veniva estesa, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche alle lavoratrici autonome. Successivamente la legge di bilancio 2017 ha prorogato la misura per il biennio 2017-2018, precisando il limite di spesa del beneficio per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata di 40 milioni di euro per ogni anno, e per le lavoratrici autonome e imprenditrici di 10 milioni di euro per ogni anno.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) il contributo non è stato prorogato per il 2019 , quindi è sospeso.

Pur essendo una misura sperimentale, la mancanza di proroga di tale contributo, rappresentava un aiuto, un sostegno per le madri che volevano rientrare presto sul posto di lavoro, e conferma ancora una volta la scarsa attenzione di questo Governo alle politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro.
Abbiamo un tasso di natalità che continua drammaticamente a scendere: nel 2017 i nati sono stati 458.151, quasi 120 mila in meno rispetto al 2008.
Bisogna invertire la rotta per scongiurare un collasso della società. Le politiche a sostegno della famiglia non devono essere considerate solo un costo da inserire nelle voci di bilancio, ma
rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo dell'intera società.

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Il congedo straordinario può essere fruito anche dal figlio che al momento della richiesta non conviva con il genitore da assistere, ma che instauri la convivenza successivamente, quando manchino altri familiari conviventi che si prendano cura del disabile.

L'INPS, con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, recepisce il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 232/2018, e fornisce indicazioni operative.

L'Istituto ricorda che l'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo per l'assistenza a familiari con disabilità grave, fissando un ordine di priorità degli aventi diritto che, partendo dal coniuge, si estende fino ai parenti e affini di terzo grado. Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza.

La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include tra i beneficiari, il figlio che, al momento della richiesta del congedo, non sia ancora convivente con il genitore, ma solo in caso "di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti" di tutti gli altri familiari, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge.

Si precisa nella circolare che, ai fini della concessione del congedo, il figlio è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà a stabilire la convivenza con il familiare disabile entro l'inizio del periodo di congedo e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Pertanto, alla luce del principio esposto, uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile grave, ma che tale convivenza instauri dopo, potrà fruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità: nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" , i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Infine, l'Istituto ricorda gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale e invita le proprie Sedi a riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

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Martedì, 02 Aprile 2019 09:52

Pensioni: da aprile il ricalcolo dei trattamenti

Dal 1° aprile sono in pagamento le pensioni ricalcolate con un nuovo meccanismo di rivalutazione annuale previsto dalla Legge di bilancio 2019, per il triennio 2019-2021.

Lo comunica l'INPS, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2019, illustrando i nuovi criteri sulla base dei quali ha effettuato il ricalcolo dei trattamenti pensionistici a decorrere da gennaio 2019.

L'operazione di ricalcolo ha riguardato i trattamenti di importo complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo, ovvero la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti, assoggettabili al regime della perequazione cumulata.

Dal ricalcolo l'importo lordo complessivo dei trattamenti pensionistici, dovuto da gennaio 2019, risulta inferiore a quello già calcolato sulla base dei criteri previgenti alla riforma.

Nei prossimi mesi l'Istituto comunicherà le modalità di recupero delle somme relative al periodo gennaio-marzo 2019.

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Nei giorni scorsi l'INPS ha comunicato che "dalle 10 di lunedì 28 gennaio sarebbe stato attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 2019".

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

Per la presentazione della domanda, il richiedente il contributo asilo nido dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare l'attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti l'impossibilità del bambino di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.".

Ricordiamo che questo contributo, inizialmente di 1.000 euro, non subordinato a limiti di reddito, è stato istituito con legge n. 232/2016, in favore di figli nati dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di di asili nido o di assistenza domiciliare. La legge di Bilancio 2019 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo annuo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un massimo di 136,37 euro. Non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza di asili, a prescindere dal numero di mensilità percepite.

I genitori interessati possono rivolgersi ai nostri Uffici di Patronato ITAL UIL per consulenza, assistenza e per la presentazione delle domande in via telematica.

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