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Mercoledì, 03 Agosto 2016 10:11

Novità Inps: congedo post partum parti prematuri

L'Inps con messaggio n. 3131 del 20 luglio 2016 comunica l'aggiornamento della procedura per l'inoltro telematico delle domande di congedo di maternità post partum, nei casi di parto prematuro, per lavoratrici e lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata.

In particolare, l'aggiornamento riguarda i parti "fortemente prematuri" quando il bambino nasce prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima dell'inizio del congedo obbligatorio di maternità. In tali ipotesi, secondo la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015 al T.U. n. 151/01, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto molto prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Il messaggio fa seguito alla circolare n. 69 del 28/4/2016 con la quale l'Istituto forniva istruzioni in ordine alla novità introdotta, indicando le modalità di presentazione delle domande di maternità/paternità relative a parti "molto prematuri", in attesa degli aggiornamenti per l'acquisizione on line delle stesse. Ulteriori indicazioni riguardavano il diritto della madre di chiedere la sospensione del congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del figlio.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente delle lavoratrici/lavoratori interessati per consulenza e assistenza e inoltro telematico delle domande.

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Questa mattina, 28 giugno, ci sarà una mobilitazione nazionale CGIL - CISL - UIL per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del Rinnovo dei permessi di soggiorno per attesa occupazione. 

28 giugno mobilitazione nazionale nei territori con presidi presso le Prefetture. Ad Alessandria il prefetto Dr.ssa Romilda Tafuri riceverà una delegazione di Cgil - Cisl - Uil alle 11.

CGIL, CISL, UIL chiedono al Governo di estendere a 24 mesi il permesso di soggiorno per chi ha perso il lavoro

La crisi economica in Italia ha colpito duramente anche il lavoro degli stranieri negli ultimi 8 anni, tanto che il tasso di disoccupazione degli stranieri ha raggiunto quota 17%. Dal 2008 sono tantissimi i cittadini di Paesi Terzi che hanno perso il lavoro e non sono riusciti a trovarne uno nuovo entro un anno - termine previsto dallo Stato italiano per trovare una nuova occupazione. Oltre a questo dramma, gli stranieri vedono messa in discussione la propria permanenza regolare sul territorio nazionale stante le norme restrittive vigenti in materia di soggiorno in Italia. Come risultato, una parte di loro è dovuta andarsene per cercare lavoro all'estero. La maggior parte, però, è finita nella trappola del lavoro sommerso, un tunnel da cui è difficilissimo uscire ed in cui vengono cancellati i diritti fondamentali, civili e del lavoro.

Con la legge 92/2012, lo ricordiamo, la durata del permesso per attesa occupazione è stata portata da sei mesi ad un anno (minimo). Il permesso può essere ulteriormente rinnovato per "tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore" e nel caso in cui egli dimostri l'esistenza di un "reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale". Questi aspetti sono stati anche precisati in una circolare del 09/07/2012 inviata dal Viminale alle Questure.

Malgrado ciò tra il 2014 e il 2015 oltre 300 mila permessi non sono stati rinnovati. Circa 100 mila stranieri si sono trasferiti all'estero e i restanti 200 mila sono scivolati nell'illegalità del lavoro sommerso, spesso con conseguenze ancora più drammatiche per i loro familiari a carico, con particolare riferimento ai minori, magari nati in Italia.

Per questo motivo, da molto tempo Cgil, Cisl, Uil hanno chiesto all'Esecutivo di estendere la durata del permesso per attesa occupazione a due anni, "vincolando il provvedimento alla messa in atto di concrete politiche attive del lavoro...".

Le tre Confederazioni hanno suggerito, inoltre, la necessità di monitorare il comportamento delle Questure, visto che – malgrado la norma di legge e la circolare citata – il numero dei mancati rinnovi si è rivelato eccessivo. In diversi casi le questure di importanti città hanno mancato di rinnovare il permesso di soggiorno a stranieri che avevano perso il lavoro, avendo esaurito i benefici del permesso per attesa occupazione, o quelli derivanti dagli ammortizzatori sociali.

In alcuni casi viene rigettata addirittura la prima istanza di rinnovo per attesa occupazione se la Questura verifica che lo straniero è stato disoccupato già nei dodici mesi precedenti, quando era ancora titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In altri ancora, pur in presenza di un contratto di lavoro di breve durata, le Questure tengono in sospeso l'istanza di rinnovo in attesa che il contratto venga prorogato o, in alternativa, rilasciano un permesso di soggiorno della durata di pochi mesi.

A tutto ciò si accompagna, poi, una difficoltà derivante dall'impossibilità attuale delle Questure di verificare i contributi relativi alle prestazioni lavorative "occasionali" che non

compaiono nella banca dati INPS e che rischiano, quindi, di prorogare ulteriormente i tempi, o addirittura sospendere la valutazione delle istanze.

Vale la pena di ricordare come il lavoro nero (in molti settori produttivi) stia producendo situazioni di grave sfruttamento e sia spesso funzionale a fenomeni di tratta e lavoro forzato. Da qui la necessità di affrontare seriamente questo problema con l'adozione di provvedimenti legislativi atti a prolungare la durata del permesso per attesa occupazione (almeno a due anni) ed evitare che decine di migliaia di persone finiscano nelle mani del racket del lavoro nero e del grave sfruttamento.

Chiediamo altresì di fornire indicazioni univoche alle Questure, perché il permesso venga correttamente e in maniera omogenea rinnovato su tutto il territorio nazionale.

Visto che il Governo continua a non dare risposte alle nostre ripetute richieste, abbiamo deciso di indire una giornata di mobilitazione nazionale per il prossimo 28 giugno, con i seguenti obiettivi: proroga a due anni della durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione; sanare le posizioni dei migranti che hanno già perso il permesso di soggiorno; lotta al lavoro nero ed al grave sfruttamento che ne scaturisce. Organizzeremo per questi motivi presidi presso tutte le Prefetture d'Italia, chiedendo ai Prefetti di ricevere una delegazione di rappresentanti delle nostre strutture territoriali.

 

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Il CE.PA., raggruppamento dei Patronati INCA, INAS, ACLI e ITAL, ha sollecitato, con una lettera alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, una comunicazione chiara e trasparente alle Questure e all'utenza in merito alle novità introdotte dalla Sentenza del TAR del Lazio del 24/5 scorso in materia di rilascio e rinnovi dei permessi di soggiorno.

Secondo i patronati, "l'assenza di informazioni utili ad adeguare il comportamento della macchina amministrativa secondo quanto disposto dal giudice sulla inesigibilità dell'ulteriore contributo che sta creando troppe ambiguità supportate da informazioni errate".

"I siti internet della Polizia di Stato, delle Poste, dei Comuni che illustrano i requisiti per l'ottenimento dei titoli di soggiorno non sono stati ancora aggiornati – denunciano i Patronati. Questo nonostante ad oggi la Pubblica Amministrazione non possa esigere il pagamento di un ulteriore contributo che di fatto, per disposizione del Tribunale Amministrativo, non esiste più".

"Questa assenza di comunicazione – spiegano in una nota stampa -, inizialmente giustificata con le esigenze di raccordo con gli altri Ministeri, MEF in primis, sta generando un danno a quegli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno e pensano, affidandosi alle informazioni disponibili sui siti ufficiali delle Amministrazioni, che questo sia ancora dovuto. Ad oltre 20 giorni dalla Sentenza che cancella l'ulteriore contributo non è ammissibile che non siano state date indicazioni corrette per gestire le modifiche normative introdotte  ma che, anzi, si insista nel diffondere messaggi ambigui o generatori di comportamenti scorretti".

"Mancano inoltre – continua il comunicato stampa - informazioni sull'aggiornamento del sistema telematico in uso alle Questure che ancora oggi richiede il versamento del contributo da 80 a 200 per portare a definizione la procedura amministrativa del permesso di soggiorno. Si arriva a casi limite dove alcune Questure si spingono a richiedere il versamento integrativo con preavviso di rigetto ignorando completamente la portata e l'esecutività della Sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio".

I Patronati INCA, INAS, ACLI, ITAL, nel vigilare affinché non siano compiute irregolarità rispetto al non dovuto versamento dell'ulteriore contributo, chiedono alla Amministrazione di adeguare urgentemente le proprie procedure alla normativa in vigore; di mettere in atto le dovute comunicazioni all'utenza e alle strutture periferiche affinché non si ripetano situazioni di danno agli stranieri che richiedono oggi i permessi di soggiorno".

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Venerdì, 11 Marzo 2016 10:51

Assegno di Disoccupazione ASDI: tutte le info

L'Inps in data 3 marzo 2016 ha pubblicato la circolare n. 47 (vedi allegato 1) con la quale ha preso in esame il nuovo Assegno di disoccupazione denominato ASDI e diramato le istruzioni operative per la presentazione delle istanze attraverso l'apposita procedura telematica.


Rimandando per quanto attiene le caratteristiche, i requisiti e i meccanismi di funzionamento di questa prestazione a quanto illustrato nella predetta circolare n. 47, ci soffermiamo in questa sede sulle modalità di presentazione delle relative istanze. Ad ogni buon conto abbiamo predisposto una scheda tecnica - come già fatto in precedenza per la Naspi e la Dis-Coll – che riassume l'intera disciplina dell'ASDI (vedi allegato 2) prendendo in esame i destinatari; i requisiti e le ulteriori condizioni richieste; l'importo; la durata e il pagamento; la presentazione della domanda; ecc.


Prima di entrare nel merito della parte che qui ci interessa vogliamo ripercorrere brevemente l'iter normativo che ha portato alla istituzione di questo nuovo sussidio e alla definizione delle modalità per la sua erogazione A tale riguardo dobbiamo innanzitutto ricordare che l'ASDI  è stata istituita, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015 dal D.lgs. 22/2015, con riferimento ai lavoratori percettori di Naspi che abbiano beneficiato della prestazione per la sua intera durata nell'anno 2015 ed al termine della quale si trovino ancora in stato di disoccupazione e in condizione di bisogno.


Successivamente con il D.lgs. 148/2015, la misura è stata rifinanziata per permettere la prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI anche nei confronti di coloro che abbiamo interamente usufruito della Naspi oltre il termine del 31.12.2015, con uno stanziamento pluriennale (200 milioni a regime dal 2019).

La legge istitutiva dell'ASDI se per un verso ha previsto che il nuovo sussidio opera a decorrere dal 1° maggio 2015, ha però demandato ad un apposito decreto interministeriale (Lavoro/Finanze) la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dell'assegno.  Detto decreto è stato emanato in data 29 ottobre 2015 ma pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 18 gennaio 2016. Nel decreto viene peraltro espressamente previsto che per quanto attiene le modalità di richiesta della ASDI si dovranno attendere le specifiche istruzioni da parte dell'Inps da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto.


La circolare INPS è stata diramata solo ieri e sempre da ieri sono state rese disponibili le procedure per l'inoltro telematico delle istanze (via esclusiva). Per quanto riguarda i termini posti a pena di decadenza per l'inoltro delle domande, l'Istituto previdenziale, come era prevedibile, ha dovuto necessariamente introdurre un meccanismo di "neutralizzazione" dei termini per tutte le situazioni di fine Naspi intervenute prima della pubblicazione circolare e che di fatto erano rimaste inibite dall'assenza delle procedure per l'inoltro telematico. A tale riguardo i 30 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della circolare n. 47.


Alla luce delle indicazioni fornite dall'Inps, per quanto riguarda la tempistica della presentazione telematica delle istanze occorre distinguere, in base alla data del termine di "completa" fruizione della Naspi:


 la fase relativa al "regime transitorio" (esclusivamente per coloro che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima tra il 1° maggio 2015 e il 3 marzo 2016  - data di pubblicazione della circolare Inps): il termine di 30 giorni, posto a pena di decadenza, per l'inoltro delle istanze decorre dalla predetta data del 3 marzo 2016. Pertanto per tutte le situazioni pregresse è necessario presentare le domande entro il 1° aprile 2016 (il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare). La domanda purché presentata nei termini non inciderà sulla decorrenza della prestazione e la stessa verrà comunque corrisposta dal primo giorno successivo alla data di cessazione dalla Naspi;


 la fase a regime (cessazioni della NASpI dal 3 marzo 2016 in avanti): la domanda di ASDI va presentata telematicamente all'Inps a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi ed entro il termine di decadenza di 30 giorni. L'assegno decorre dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI.


Nella circolare Inps viene precisato che qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI intervenga dopo il termine del periodo "teorico" di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla data di definizione della domanda di NASpI (data di comunicazione del provvedimento di accoglimento).


Al fine dell'erogazione del beneficio il lavoratore dovrà recarsi al Servizio competente per l'impiego (quello di residenza del richiedente l'ASDI)  per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Sarà poi il Centro per l'impiego a trasmettere all'INPS le informazioni riguardanti gli eventi che sono propedeutici all'accoglimento della domanda di erogazione del sussidio vale a dire la sottoscrizione di un progetto personalizzato di presa in carico. Solo in esito alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione, l'Istituto previdenziale provvederà ad erogare l'assegno di disoccupazione in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.
Si ricorda che l'Inps riconosce il beneficio nel limite massimo delle risorse stanziate (200 milioni per l'anno 2015 e di 600 milioni per l'anno 2016) e in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.


Riassumendo, i potenziali beneficiari dell'ASDI devono:

1) essere in possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro ovvero aver già presentato, all'atto della domanda di ASDI, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), al fine di verificare i requisiti relativi allo stato di bisogno;

2) aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico presso il Servizio competente per impiego di residenza del lavoratore ovvero essersi recato al Centro per l'Impiego per la sottoscrizione del progetto personalizzato (indicazione data e CPI);

3) presentare l'istanza all'Inps in via telematica.


Per quanto riguarda le modalità per la presentazione telematica delle domande si fa presente che l'Inps ha implementato, con l'apposita voce "ASDI", la sezione "disoccupazione/mobilità" presente all'interno dei "Servizi per i patronati".

Apri la scheda in allegato.

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Il Consiglio di Stato conferma la versione del Tar e sconfessa il governo: gli assegni per il sostegno alla disabilità non devono esser conteggiati come reddito.

MILANO - Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata oggi, dà ragione ai disabili e alle loro famiglie in merito al nuovo Isee: l'indennità di accompagnamento non può essere conteggiata come reddito. Al Consiglio di Stato si era appellato il Governo, facendo ricorso contro la sentenza del Tar sulla materia. "Deve il Collegio condividere - si legge nella sentenza di oggi - l'affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che 'ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una 'remunerazione' del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'art. 3 della Costituzione". In pratica, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.

"Il nostro Governo - ha commentato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti - ha applicato una normativa approvata in precedenza dal Governo e sulla quale si erano espresse positivamente le commissioni parlamentari. Ci siamo impegnati nell'attuazione del nuovo Isee ritenendolo un indicatore più veritiero e meglio costruito del precedente, oltre che con un sistema di controlli rafforzato: come sta dimostrando il monitoraggio che pubblichiamo ogni trimestre, è infatti complessivamente un indicatore piu' equo e che garantisce un accesso piu' giusto alle prestazioni sociali, anche nel caso delle persone con disabilita'". "Come Governo non possiamo che prendere atto della sentenza appena depositata dal Consiglio di Stato -ha concluso Poletti- e provvederemo ad agire in coerenza con questa decisione".

La Repubblica, 29 febbraio 2016

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IL TAGLIO AI PATRONATI CANCELLA IL PREZIOSO LAVORO DI TUTELA GRATUITA IN FAVORE DEI CITTADINI: SERVIZI A RISCHIO PER MIGLIAIA DI PERSONE

33 dipendenti, 28 uffici ad Alessandria e provincia, 520 ore di apertura al pubblico.

Assistenza e tutela sociale a tutti i cittadini italiani e stranieri su 92 tipologie di pratiche che abbracciano tutto l'arco della vita, dalla nascita alla pensione.

Nel ricordare il presidio davanti alal Prefettura di Alessandria di domani mattina, mercoledì 2 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30 per la salvaguardia dei Patronati, riportiamo il documento redatto dal Centro Patronati (CE-PA) Acli, INAS, INCA e ITAL di Alessandria.

Nel 2014 sono state patrocinate 67487 istanze di tutela nei confronti di INPS-INAIL-INPDAP riguardanti sostegno al reddito, immigrazione, socio-assistenziale, previdenza, danni da lavoro.

Delle 67487 pratiche inoltrate solo il 20% sono comprese nel finanziamento Ministeriale mentre il restante 80% non vi è recupero economico pur mantenendo la gratuità del servizio per il patronato.

COSA PREVEDE LA LEGGE DI STABILITA' 2016

(maxiemendamento, comma 344)

- decurtazione del fondo per l'esercizio finanziario dello Stato dell'anno 2016 di 28 milioni (la legge di stabilità 2015 aveva già tagliato il fondo per 35 ml.)

- abbattimento dell'aliquota di prelevamento dallo 0,207% allo 0,193

Tale fondo viene alimentato dai versamenti di 21 milioni di lavoratori e offre servizi a 51 milioni di cittadini.

La rete dei patronati, ha portato un risparmio annuo a favore della pubblica amministrazione di circa 665 ml., La riduzione del personale Inps e delle sedi è stata possibile perché i patronati hanno svolto un ruolo di supplenza sul territorio e di intermediazione tra cittadini ed istituto.

L'importanza e la rilevanza dell'attività dei Patronati è provata oggettivamente dalla percentuale nazionale delle domande di prestazioni previdenziali, sociali ed assistenziali istruite e trasmesse dai Patronati pari al 82,12% di tutte le domande presentate all'Inps mentre solo il 17,88% vengono inoltrate con il PIN dai cittadini

DEVE ESSERCI LA CONSAPEVOLEZZA CHE QUESTI TAGLI RAPPRESENTANO LA  CANCELLAZIONE DEI SERVIZI E DELLA TUTELA AI  CITTADINI

 

ACLI-INAS-INCA-ITAL Alessandria

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Giovedì, 24 Settembre 2015 11:24

Domande di congedo parentale solo telematica

A decorrere dal 14 settembre 2015 potranno essere accettate solo le domande trasmesse in via telematica di congedo parentale, anche prolungato in caso di figli disabili gravi, riferite ai periodi tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino o tra gli 8 e i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Lo comunica l'Inps con il messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015 precisando che sono valide le domande di congedo per i predetti periodi presentate in modalità cartacea sino al 13 settembre.


Con precedenti messaggi, il n. 4576 del 6 luglio 2015 e il n. 4805 del 16 luglio 2015 aveva illustrato le novità introdotte al congedo parentale ordinario e al suo prolungamento dal D.Lgs. n. 80/2015, chiarendo che nel periodo transitorio, dal 25 giugno (entrata in vigore del decreto) alla data dell'aggiornamento della procedura on line, le istanze potevano essere inviate in modalità cartacea (v. in questo sito la news del 31/07/2015).

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Entrano in vigore oggi, 24 settembre 2015, i quattro Decreti legislativi pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2015 in attuazione della legge n. 183./2014.

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro".

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale".

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive".

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità".

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Nota Uil sulla Dis-Coll

Con la circolare n. 83 del 27 aprile, l'Inps ha diramato le istruzioni e la prassi amministrativa relativa alla nuova prestazione per disoccupazione, introdotta con il Dlgs n. 22 del 4 marzo 2015, in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto e denominata Dis-Coll.

Come ricorderete il Dlgs 22/2015 introduce e riforma tre differenti tipologie di prestazione in caso di disoccupazione: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.

Fermo restando che siamo in attesa che venga emanata anche la circolare che dovrà disciplinare la Naspi, la cui entrata in vigore è comunque prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps con la circolare 83/2015 entra nel merito della Dis-Coll che invece viene istituita, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

La circolare arriva pertanto con un notevole ritardo sia sotto il profilo interpretativo e procedurale ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande che, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e tramite posta elettronica certificata, attraverso una modulistica reperibile sul sito dell'Inps e che, a mero titolo di esempio, trovate tra i documenti allegati.

Inoltre, per gestire le eventuali cessazioni intervenute a partire dal 1° gennaio fino ad oggi, la circolare ridefinisce, solo per questi specifici casi, il termine di presentazione delle domande che, pur rimanendo fissato in 68 giorni, inizierà a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

Infine a completamento di un quadro sicuramente complesso va aggiunto che la circolare dovrà regolare anche le domande riferite a collaboratori che a partire dal 1° gennaio 2015 hanno avuto un periodo di disoccupazione seguito da una eventuale nuova occupazione nel periodo intercorrente tra il 1° di gennaio e la data di emanazione della circolare stessa.

A queste difficoltà meramente amministrative si aggiunge una interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente gli indirizzi.

Infatti, a seguito di una indirizzo interpretativo fornito all'Inps dal Ministero del Lavoro, i parametri di riferimento per il calcolo della indennità e della sua durata, che nel Decreto Legislativo sono in maniera inequivocabile i "mesi di contribuzione o frazioni di essi" diventano nella circolare Inps i "mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione". Rimangono invece inalterati i  requisiti  necessari per avere diritto alla prestazione che continuano a fare riferimento alla contribuzione versata.

Ci troviamo, quindi, in presenza di uno stravolgimento della norma di legge operata attraverso una semplice circolare attuativa e che potrà essere oggetto di eventuali contestazioni in virtù del fatto che non sempre il criterio di calcolo, che sarà adottato dall'Inps, sarà più vantaggioso per i collaboratori rispetto a quello letteralmente previsto dal Dlgs 22/2015.

Nel rimandare ad una attenta lettura della circolare vi riassumiamo, di seguito, i tratti essenziali della nuova prestazione che sostituisce la vecchia "una tantum" per i collaboratori a progetto introdotta dalla Legge 92/2012.

Destinatari

Rispetto alla previgente normativa i destinatari sono tutti i collaboratori coordinati e continuativi e non solo quelli c.d. "a progetto". Viene inoltre meno il requisito della "mono committenza"  e rimane invece la iscrizione in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps. Sono pertanto esclusi tutti coloro che hanno altre posizioni assicurative e gli amministratori di società, i componenti dei collegi sindacali, i pensionati ed i titolari di partita Iva.

Requisiti

I collaboratori, per avere diritto alla Dis-Coll  dovranno soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

Siano al momento della domanda di prestazione in stato di disoccupazione, come definito dal Dlgs 181/2000 e accompagnato dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) che potrà essere rilasciata direttamente all'Inps all'atto di presentazione della domanda di Dis-Coll.

Possano far valere almeno tre mesi di contribuzione "effettivamente versata" (per le collaborazioni non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni) alla Gestione Separata presso l'Inps,  nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro alla data di cessazione stessa.

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, almeno un mese di contribuzione, ovvero un rapporto di collaborazione della durata di almeno un mese  e che abbia dato luogo ad una retribuzione almeno pari alla metà della retribuzione necessaria alla copertura di un mese di contribuzione.

Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66  (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione. Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).

Gli esempi riportati sono quelli che opportunamente l'Inps ha riportato nella circolare e permettono di inquadrare con chiarezza che la copertura contributiva non è legata alla durata del rapporto ma alla retribuzione percepita che dà poi diritto, in relazione ai minimali, alle corrispondenti mensilità di contribuzione.

 

Circolare INPS

Con la emanazione del Dlgs n° 22 del 4 marzo 2015 il sistema di tutele in caso di disoccupazione involontaria è stato profondamente riformato attraverso l'introduzione di tre differenti tipologie di prestazioni: la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi.

Nelle more della definizione della prassi amministrativa della principale tra le tre prestazioni, la Naspi, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal prossimo 1° di maggio, l'Inps, con la circolare      n° 83 del 27 aprile u.s., ha diramato le istruzioni operative per la nuova prestazione di disoccupazione destinata ai lavoratori e alle lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia ordinaria che a progetto, istituita in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

La circolare arriva quindi con un notevole ritardo, ma soprattutto in assenza della piattaforma telematica necessaria per la presentazione delle domande, le quali, almeno fino al prossimo 11 di maggio, potranno essere presentate in forma cartacea e attraverso posta elettronica certificata, modalità che era stata opportunamente anticipata da una campagna di presentazione di tali domande da parte della Uiltemp in stretto coordinamento con l'Ital.

Sarà quindi necessario, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare, gestire una articolata fase transitoria che per la sua complessità è consigliabile che venga realizzata con forte raccordo con gli operatori del nostro Istituto di Patronato.

A queste difficoltà operative si aggiunge una  interpretazione della norma in materia di calcolo della misura e della durata della prestazione che ne stravolge completamente i criteri.

Pe queste ragioni oltre alla circolare vi alleghiamo una nota di lettura che speriamo possa esservi di aiuto.

Circolare UIL in allegato

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Guarda le foto dei banchetti che quest'oggi, ad Alessandria e a Tortona, hanno raccolto le firme per salvare i patronati di previsti tagli voluti dal Governo.

La raccolta è stata poi sospesa a causa delle avverse condizioni meteo in provincia di Alessandria.

le immagini: https://www.flickr.com/photos/uilalessandria/

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