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Giovedì, 22 Marzo 2018 09:27

Mobilità scuola: firmato il contratto

Alla firma del Ministro l'ordinanza: nessun blocco triennale
Il termine  per la presentazione delle domande:

Personale docente: dal 3 al  26 aprile Personale educativo: dal 3  al 28 maggio Personale ATA: dal 23 aprile al 14 maggio

Dopo la sigla dell'ipotesi di contratto integrativo di fine dicembre, questa mattina i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e, per il Miur, il Direttore generale M. Novelli, hanno stipulato, rendendolo definitivo, il contratto sulla mobilità per l'anno scolastico 2018/19.

Si tratta di una proroga del contratto dello scorso anno per cui le regole sono le stesse ed avranno validità per l'anno scolastico 2018/19.

L'Ordinanza Ministeriale è, alla firma del Ministro e dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.

Il contratto stipulato oggi, essendo identico a quello precedente non prevede alcun blocco.

Questa mattina su alcuni siti specializzati è apparsa la notizia (chiaramente falsa) che con questa domanda di mobilità, nel caso si ottenga la titolarità di scuola sulla base di domanda volontaria, il personale docente correrebbe il rischio di restare bloccato per tre anni. Nulla di più sbagliato.

Le eventuali nuove regole saranno oggetto di apposito contratto decentrato per regolamentare la mobilità per il prossimo triennio 2019-2022 e la validità dei singoli movimenti annuali a partire dall'anno scolastico 1019/2020.

Infatti,  il Contratto Collettivo Nazionale  di Lavoro sottoscritto il 9 febbraio 2018, dispiegherà le sue potenzialità dal momento della stipula e comunque per la mobilità ci vorrà un apposito nuovo Contratto Integrativo nazionale che definirà regole in funzione e in coerenza  con il CCNL che garantisce continuità didattica per gli alunni, nel caso il docente a domanda è assegnato su una scuola da lui scelta  e la possibilità di movimenti annuali per  docenti ed ATA che vorranno fare scelte di natura territoriale e non di singola scuola. Comunque,  se ne parlerà il prossimo anno .

Pertanto, il personale docente che nella mobilità verrà soddisfatto in una delle 5 preferenze di scuola esprimibili potrà presentare domanda e muoversi liberamente anche nella procedura di mobilità del prossimo anno scolastico.

Rimane quindi confermata la scelta delle scuole il cui ottenimento non pregiudica il trasferimento per l'anno scolastico 2019/20.

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In questo articolo vi spieghiamo come seguire l'iter della vostra domanda di trasferimento e passaggio professionale.

Entrando nella piattaforma Istanze online con user e password, andando al menù "Altri Servizi" si deve scorrere la pagina per arrivare al servizio "Mobilità in Organico di diritto".

L'utente che seleziona il servizio "Mobilità in Organico di diritto" (all'interno dell'area Altri Servizi del portale presentazione istanze on line ) andrà ad esplorare un'area finalizzata al monitoraggio dello stato delle domande, all'interrogazione dei dati contenuti in essa e del risultato conseguito dopo le operazioni di mobilità.

Il personale docente che ha presentato domanda di mobilità, avvalendosi dei servizi proposti in quest'area, può: Interrogare lo stato assunto dalla propria domanda all'interno del processo di mobilità. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione di ITER DELLA DOMANDA selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare le informazioni complete contenute nella propria domanda, aggiornate con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione VISUALIZZA DETTAGLI selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare i punteggi associati a ciascuna domanda, aggiornati con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione CALCOLA PUNTEGGIO selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare il risultato del movimento utilizzando la funzione VISUALIZZA RISULTATO selezionabile accanto ad ogni domanda che ha partecipato alle operazioni di mobilità. Quest'ultima funzione è utilizzabile soltanto nel periodo successivo alla data di pubblicazione dei risultati dell'ordine scuola richiesto.

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Finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca sul contratto della mobilità 2017/2018: sulla chiamata diretta i criteri saranno scelti dal Collegio dei docenti.

Arriva dopo le ore 23.00 dell'11 aprile l'accordo tra ministero dell'Istrzione e sindacati sulla mobilità del prossimo anno scolastico: sarà un Ccni e non una semplice intesa; è prevista la delibera del Collegio dei docenti, in coerenza con il PTOF  in merito alla proposta che farà il dirigente scolastici.

Lo stesso capo d'istituto sarà obbligato a convocare il Collegio dei docenti sui requisiti di cui all'elenco allegato al CCNI, prima di pubblicare l'avviso. Oltre determinati tempi provvederà l'Ufficio scolastico provinciale.

Domani, 12 aprile, verrà pubblicata l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, con indicata la scadenza della presentazione delle domande:

Personale DOCENTE dal 13 aprile al 6 maggio:

ultimo giorno per presentare istanza di mobilità

Personale ATA dal 4 maggio al 24 maggio:

ultimo giorno per presentare istanza di mobilità

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È la precedenza n. IV prevista dall'art 13/1 del CCNI 2017/18: Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

§  Nei trasferimenti provinciali è prevista la precedenza ai genitori (o al fratello/sorella), anche adottivi, al coniuge, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità e al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.

§  Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori (o al fratello/sorella), anche adottivi, al coniuge, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.

§  Non è invece riconosciuta la precedenza al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.

GENITORI (ESCLUSIONE DA RICONOSCERE AD ENTRAMBI) – ANCHE ADOTTIVI – CHE ASSISTONO FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92).

Chi è il personale interessato?

I genitori (la precedenza spetta ad entrambi) il cui figlio è disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

§  Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità "rivedibile".

§  Nel caso di figlio con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA

Chi è il personale interessato?

Il personale "tutore legale" figura assegnatagli con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).

La precedenza è valida anche per l'amministratore di sostegno?

No. È valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

Quali certificazioni sono necessarie?

È necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

FRATELLO/SORELLA (PRECEDENZA DA RICONOSCERE SOLO AD UNO DI ESSI) CONVIVENTE COL DISABILE

Chi è il personale interessato?

Il personale che abbia un fratello o una sorella disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

Nota bene:

§  Per fruire della precedenza Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve comprovare la convivenza con quest'ultima;

§  Si può fruire della precedenza solo in quanto i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della

§

§  Corte Costituzionale n. 233/2005): l'interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

§  Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità "rivedibile".

§  Nel caso di fratello/sorella con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

§  Eventuale documentazione di invalidità comprovante la stato di totale inabilità dei genitori.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

CONIUGE CHE ASSISTE L'ALTRO CONIUGE O PARTE DELL'UNIONE CIVILE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)

Chi è il personale interessato?

Il personale che abbia il proprio coniuge disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del coniuge di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92. Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE

Chi è il personale interessato?

Il personale che abbia il proprio genitore (madre o padre) disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92). Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida esclusivamente nei trasferimenti provinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

§  In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune

§  Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

NOTA BENE: La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

§  documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

§  impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;

§  essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

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La chiamata diretta è quella alla quale sei stata sottoposta come docente titolare in un ambito territoriale e mediante la quale hai avuto l'incarico triennale nella scuola in cui sei in servizio quest'anno, infatti affermi che la scuola  ti "è stata assegnata per tre anni".

In base all'accordo sulla mobilità del 29 dicembre è previsto uno svincolo dall'obbligo di permanenza triennale nella provincia e dell'incarico su scuola per tutti i docenti , svincolo che consente , quindi, a voi docenti con incarico triennale di presentare domanda di trasferimento esprimendo preferenze anche su scuola e non solo su ambito.

Questo determina una modifica della vostra titolarità in seguito all'accoglimento della domanda e potreste passare da titolarità sull'ambito a titolarità in una delle scuole richieste.

Quindi non sei obbligata a presentare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico, così come non sei vincolata a rimanere nella scuola di servizio dove hai l'incarico triennale in quanto la deroga prevista nel CCNI riguarda anche i docenti nella tua situazione.

Sei, quindi, libera di scegliere se partecipare o meno alla mobilità per il prossimo anno.

Se non partecipi rimarrai nella scuola dove hai l'incarico triennale sempre che eventuali contrazioni nell'organico e la tua posizione in graduatoria non determinino modifiche in relazione a un eventuale esubero.

Ti ricordo, infatti, che come docente con incarico triennale nella scuola, anche se titolare su ambito, sarai inserita nella graduatoria interna insieme agli altri docenti della tua stessa classe di concorso titolari nella scuola e in caso di esubero sarà dichiarato soprannumerario il docente ultimo in graduatoria e tu, come ultima arrivata, sarai collocata in coda a prescindere dal punteggio

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​Domande di mobilità dal 14 marzo? Ipotesi difficilmente realizzabileNella bozza di Ordinanza sulla mobilità 2017/2018 che il Miur ha sottoposto ai sindacati, è riportata, in via ipotetica, la data di presentazione delle domande.

In tale bozza di O.M. sulla mobilità 2017/2018 è scritto che le domande di mobilità per il personale docente di ogni ordine e grado va dal martedì 14 marzo 2017 a quella di scadenza della presentazione fissata il venerdì 31 marzo.

È ovvio che si tratta di una data ipotetica riportata per non lasciare in bianco la bozza stessa di ordinanza, ma pare difficilmente realizzabile che si possa chiudere tutta la partita contrattuale entro il 14 marzo 2017. Bisogna tenere conto che ancora sono in atto gli incontri tra Miur e sindacati per trovare un accordo che porti alla firma definitiva del CCNI sulla mobilità. Bisogna tenere conto che il contratto integrativo sulla mobilità 2017/2018 deve essere validato, con una certificazione scritta, dal Mef e dalla Funzione Pubblica.

Tra incontri risolutivi sulla chiamata per competenze che vedranno impegnati i dirigenti del Miur con i sindacati già a partire dal prossimo martedì 28 febbraio e i tempi tecnici di lettura e approvazione da parte del dipartimento della Funzione Pubblica, sembra difficile che tutto si realizzi entro il 14 marzo.

Quindi le date riportate sulla bozza dell'O.M. sulla mobilità 2017/2018 che individuano il periodo della presentazione delle domande di mobilità del personale docente dal 14 al 31 marzo, sono date del tutto indicative, in quanto il Miur non può sapere se, e quando, avrà il via libera da parte di Mef e Funzione Pubblica e sia perché non si è ancora chiusa la partita degli incarichi da ambito.

Ecco i motivi per cui è più probabile che la domanda di mobilità verrà presentata tra la fine di marzo e la prima decade di aprile. Tuttavia prendiamo atto dell'auspico del Miur di riuscire nell'anticipo della presentazione già per la seconda settimana di marzo, ma segnaliamo che si tratta soltanto di un semplice auspicio.

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Giovedì, 16 Febbraio 2017 09:40

Le novità sul contenzioso della mobilità 2017/2018

Evidentemente i numerosissimi casi di contenzioso della mobilità 2016/2017, ancora non tutti risolti, hanno prodotto una modifica della norma contrattuale.

Infatti a guardare bene l'art.17 dell'ipotesi del CCNI sulla mobilità 2017/2018, troviamo alcune importanti modifiche.

Infatti la su citata norma contrattuale è stata arricchita di un terzo comma, rispetto ai 2 commi del contratto precedente, inoltre il secondo comma è stato ampliato nei suoi contenuti.

All'interno del comma 2 riferito alle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, è stato specificato chetale procedura deve essere richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.

Inoltre è stato specificato anche che in caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta.

Il comma 2 termina sottolineando che non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

Il comma 3 di nuova introduzione per la mobilità 2017/2018 è molto importante perché si riferisce all'accesso agli atti. In tale norma è chiarito che l'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio scolastico provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.

Queste norme sono state introdotte a causa dei gravi disagi della mobilità 2016/2017 e anche perché nelle domande di trasferimento interprovinciali potrebbero essere coinvolte anche decine di province contemporaneamente e l'accesso agli atti diventa una necessità di assoluta trasparenza

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PER LA UIL LA PROPOSTA DEL MIUR E' ANCORA IRRICEVIBILE


Questa mattina ha preso avvio il confronto tra il Miur e le organizzazioni sindacali per discutere la proposta di accordo che disciplinerà le procedure di individuazione dei docenti ai fini del passaggio da ambito a scuola.

L'Amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali una bozza di accordo che non corrisponde in nessun modo alle richieste di parte sindacale e non rispecchia neanche quanto previsto nell'accordo politico sottoscritto il 29 dicembre 2016.

La UIL scuola, richiamando i contenuti dell'accordo, ha ribadito l'indisponibilita' a sottoscrivere un contratto che prevede la chiamata diretta da parte del dirigente scolastico sulla base di una pletora di requisiti (36), relegando in secondo piano le competenze del collegio docenti.

E' necessario un accordo che accompagni questo delicato passaggio con regole condivise, che diano certezze al personale docente garantendone la liberta' di insegnamento con un sistema trasparente delle procedure.

Il prossimo incontro, fissato per giovedì, rappresenterà "il banco di prova" per verificare la volontà dell'amministrazione di proseguire concretamente il confronto.

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Un contratto sofferto sottoscritto, grazie all'accordo politico con il ministro Fedeli del 29 dicembre scorso.
Ora, mentre si avvia il percorso per l'approvazione da parte del MEF, della Funzione Pubblica e della Corte dei Conti, si dovrà aprire il confronto per completare le procedure di mobilità con il passaggio dagli ambiti alle scuole. A questo proposito, c'è l'impegno delle parti per definire contestualmente le due procedure e chiudere con la stipula del contratto integrativo anche il contratto che definisce il passaggio dagli ambiti alle scuole.


Un contratto che tiene presente le diverse esigenze del personale senza dimenticare quelle degli alunni che è bene ricordare sono coincidenti con quelle dei docenti e non contrastanti.
Questa è l'unica strada per rimettere in carreggiata un convoglio deragliato e ridare alle scuole quel clima e quella serenità di cui hanno bisogno, luoghi di partecipazione e di libertà.
Nel merito, è stata semplificata la procedura con l'eliminazione della fasi e dei vincoli burocratici e legislativi che impedivano solo ad alcune categorie di docenti la possibilità di presentare istanza di mobilità.
I docenti potranno scegliere direttamente di andare nelle scuole e hanno la possibilità di indicare cinque scuole e dieci opzioni anche di diverse province, per tutte le tipologie di mobilità, provinciale, interprovinciale e professionale.

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Il Ministero, negli incontri scorsi, ha ritenuto non fattibile tale movimento, per problematiche tecniche, sulla base delle quali il sistema non farebbe presentare domanda nella stessa scuola.

La Uil, in particolare, ritiene che non permettere ai docenti il movimento sopra descritto significherebbe dar vita ad una vera e propria discriminazione e a situazioni paradossali: il docente resterebbe nella stessa scuola senza titolarità, senza posto, mentre un altro docente, titolare di altro ambito e in servizio in altra scuola, ne assumerebbe la titolarità. In tal modo, sostiene a ragione la Uil, verrebbe meno uno dei principi tanto sbandierato ma spesso tradito: la continuità didattica.

La Uil afferma che il Miur, sino ad ora, non ha fornito risposte chiare alla problematica suddetta e ad altre quale, ad esempio, la disparità di trattamento tra personale docente e ATA relativamente alla valutazione del punteggio pre-ruolo. Pertanto, lo stesso sindacato considera incerto l'esito della trattativa.

Vedremo cosa si deciderà lunedì.

Ricordiamo quelle che sono le novità del prossimo contratto, sulle quali è stato già trovato l'accordo.

1.      Domanda unica per il trasferimento provinciale e interprovinciale, con la fase provinciale che precede quella interprovinciale.

2.      15 preferenze esprimibili: scuole ( 5 al massimo), ambiti e province.  Titolarità su scuola, se si è trasferiti su scuola – titolarità su ambito, se si è trasferiti su ambito o provincia. Nelle preferenze, inoltre, non si potrà esprimere singola sede, ma intero codice meccanografico dell'istituto comprensivo o superiore (anche in caso di sedi in comuni diversi).

3.      Aliquote: 60%  dei posti vacanti e disponibili alle immissioni in ruolo; 30% ai trasferimenti interprovinciali; 10% ai passaggi di ruolo/cattedra.

4.      Valutazione, ai solo fini della mobilità, del servizio pre ruolo/altro ruolo equiparata a quello di ruolo (sempre 6 punti sia per il servizio di ruolo che per quello pre-ruolo/altro ruolo).

5.      Precedenza per assistenti familiari disabili gravi (compreso il congiunto) prima della precedenza per il rientro nel comune di titolarità del personale trasferito d'ufficio, richiedente il rientro nel comune di titolarità entro l'ottennio.

6.      50% dei posti in organico di diritto, relativi alle classi di concorso di nuova istituzione, nei Licei Musicali riservato alla mobilità professionale.

7.      Deroga al vincolo triennale di permanenza (tutti possono presentare domanda di mobilità).

8.      Perdenti posti verranno trasferiti a domanda o d'ufficio con titolarità su scuola.

9.      Docenti in esubero a livello nazionale: presenteranno domanda e qualora non vangano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, saranno collocati d'ufficio, secondo il criterio della viciniorità, in uno degli ambiti a livello nazionale.

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