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Lunedì, 29 Agosto 2016 10:13

Personale ATA: l'organico di fatto 2016/2017

Presente in allegato il prospetto di assegnazione e distribuzione dei posti di organico di fatto per il personale A.T.A. a.s. 2016/2017, (già trasmesso agli UST) comprensivo di  370 posti in deroga autorizzati dal Direttore. Tale anticipazione è stata effettuata velocemente al fine di permettere agli UST di procedere di attivare, sin da subito, le attività connesse (organico e mobilità annuale).

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La Uil Scuola, nell'incontro al Miur sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, ha chiesto all'Amministrazione di dare la possibilità ai docenti che hanno inoltrato domanda di assegnazione provvisoria di ritardare la presa di servizio nell'ambito assegnato.

La ragione è quella di per evitare costosi spostamenti, almeno fino al momento in cui conosceranno l'esito dell'istanza di assegnazione provvisoria che, ormai è un dato di fatto, non potrà essere comunicato in tempo per il 1° settembre.

Non ci risulta che l'Amministrazione abbia ancora fornito una risposta.

Analizziamo i casi in cui il docente è obbligato a prendere servizio il 1 settembre. Per gli altri docenti non c'è alcun obbligo, a meno che non siano state programmate delle attività.

Presa di servizio il 1 settembre docenti assunti in ruolo l'1/9/2015 e destinatari per il 2016/17 della "sede" di titolarità:

I docenti assunti in ruolo l'1/9/2015 e indipendentemente dalla fase di assunzione (0/A, B, C e D del piano di assunzione) dovranno assumere servizio il 1/9/2016 nella sede che è stata loro assegnata con la recente mobilità (anche se assegnata d'ufficio).

L'unica eccezione è per la docente che al momento dell'assunzione in servizio si trova collocata in congedo per astensione obbligatoria (o interdizione per gravi complicanze): per tale docente la presa di servizio si intende effettuata.

Inoltre, per i docenti assunti il 1/9/2015 che hanno chiesto per l'a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottengono il relativo decreto: devono assumere comunque servizio nella scuola assegnata per il 2016/17.

Su questo punto il sindacato UIL ha chiesto di ritardare la presa di servizio

Docenti assunti in ruolo entro il 2014/15:

Per i docenti assunti entro il 1/9/2014 ci possono essere diverse situazioni da prendere in considerazione. Ne elenchiamo qualcuna.

Docente che ha ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità su scuola o che ha partecipato alla "chiamata diretta": deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola assegnata (anche se assegnata d'ufficio). Docente titolare nella scuola X assegnato o utilizzato in altra sede per l'a.s. 2015/16: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella sede X di titolarità. Docente titolare nella scuola X collocato per l'a.s. 2015/16 in aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi protratti fino al 31/8/2016: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola X di titolarità. Docente titolare nella scuola X assegnata o utilizzata in altra sede per l'a.s. 2015/16 ma collocata in congedo per maternità (compresa l'interdizione per gravi complicanze) che si protrae oltre il 1/9: non ha obbligo di assumere servizio, neanche successivamente al 1 settembre. La presa di servizio si intende effettuata. Docente che ha chiesto per l'a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottiene il relativo decreto: deve assumere servizio nella scuola di titolarità in attesa del relativo decreto.

Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico, non esiste:

Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola). Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 1 settembre 2016 a meno che, ovviamente, in questa data non sia stato calendarizzato un incontro collegiale. Altrimenti la presenza è richiesta solo nella data degli incontri collegiali.

Per tutti i docenti indipendentemente dall'anno di assunzione:

Tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all'inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all'insegnamento (40+40 ore di cui all'art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).

Inoltre, dal 1 settembre al giorno prima che inizino le lezioni non vi è comunque alcun obbligo di rispettare il proprio orario d'insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell'ordine di scuola a cui appartiene il docente).

In conclusione, successivamente al 1 settembre i docenti saranno presenti a scuola SOLO in ordine alle eventuali attività programmate le quali, come detto in precedenza, dovranno comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all'insegnamento.

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Di seguito le indicazioni relative alla tempistica ed alla procedura di concilazione:

A)  La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente (ATP di "partenza"), ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notificata a mezzo PEC.

B)  Per la  materia della mobilità gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il  termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti.

C)  La richiesta deve indicare: -

Le generalità del richiedente,

la natura del rapporto di lavoro,

la sede ove il lavoratore è addetto; -

il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste  a fondamento della richiesta;

qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, è conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

TEMPISTICA

Entro quindici giorni  dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore.. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.

Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare.

La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria in una data compresa  nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione .

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti.

PROCEDURA

L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale.

L 'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia.

In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

Mobilità - resoconto. Ulteriori precisazioni

Si forniscono ulteriori precisazioni emerse nella web conference di ieri:

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E PART TIME

Il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, all'art. 7 comma 12 dispone che  per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Il MIUR ha comunicato che è possibile accogliere richieste tardive di part time per aumentare le opportunità di assegnazione provvisoria dei richiedenti utilizzando anche spezzoni orari. Pertanto gli interessati all'assegnazione provvisoria anche part time, possono presentare specifica domanda nella quale chiedono che contestualmente all'assegnazione provvisoria su spezzone orario sia concesso il relativo part time.

La richiesta di part time va inoltrata all'UST della Provincia di titolarità per il 2016/17 (quella ottenuta con la mobilità) e contestualmente all'UST della Provincia richiesta come assegnazione provvisoria.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA

È stato ribadito che il CCNI del 15 giugno, all'art. 7 comma 5, ha precluso la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola nel solo caso di mancata conferma in ruolo per il 2016/2017. Pertanto devono essere accolte tutte le domande di assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola per tutti coloro che hanno effettuato l'anno di prova indipendentemente dal fatto che non abbiano ancora avuto il decreto del superamento.

ASSEGNAZIONE SEDE AI DOCENTI NON SODDISFATTI CHE  NON HANNO OTTENUTO ALCUN TRASFERIMENTO

Con l'ultima mail del dott. Bonelli è stato chiarito che ai docenti che non hanno ottenuto alcun trasferimento (e che quindi sono in esubero sull'intero territorio nazionale) si applica esclusivamente l'art. 2 punto 4 del CCNI sulle Utilizzazioni che prevede testualmente:

"4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell'art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNI dell'8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero".

Pertanto, a differenza della prima comunicazione, agli stessi, NON si applica il punto 1 del medesimo art. 2 e non si procede alle classiche utilizzazioni ma all'assegnazione di una sede al termine di tutte le altre operazioni, anche in soprannumero all'organico.

 

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Si attende  il III ciclo TFA, che dovrebbe permettere di acquisire l'abilitazione all'insegnamento a circa 16.000 docenti.

Al momento abbiamo solo la distribuzione generale dei posti. Si tratta di 16.346 posti così suddivisi 11.328 comuni (3.270 per le scuole medie e 8.058 per le superiori) e 5.108 sul sostegno (infanzia 392 posti, primaria 1.749, scuola secondaria I grado 1.932 scuola secondaria II grado 1.035).

L'ammissione ai corsi avviene in seguito a un test preliminare, a una prova scritta e a una prova orale. Vi sono, tuttavia, determinate categorie di abilitandi che sono ammessi direttamente ai corsi senza svolgere alcuna prova.

La normativa di riferimento in merito, come possiamo anche leggere nel precedente bando TFA II ciclo, è costituita dal DM n. 249/10 e dal DM 11 novembre 2011 .

L'articolo 15, comma 17, del DM n. 249/2010 prevede che:

"Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti"

I soggetti, dunque, che hanno sospeso la frequenza dei corsi SSIS sono ammessi ai corsi di TFA senza dover svolgere l'esame d'ammissione, quindi in soprannumero, e dovranno aver riconosciuti eventuali crediti precedentemente acquisiti.

L'articolo 1, comma 19, del DM 11 novembre 2011 prevede che:

Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.

Tale articolo richiama e integra quanto previsto dal sopra descritto art 15 comma17, stabilisce infatti che sono ammessi in soprannumero, dunque senza svolgere prove d'ammissione, non solo coloro i quali hanno sospeso la frequenza dei corsi SSIS, ma anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile al termine delle prove di ingresso, per conseguire un'altra abilitazione frequentando un secondo corso biennale o uno o più semestri aggiuntivi.

Nell'ultimo bando TFA II ciclo, inoltre, era prevista l'ammissione in soprannumero anche di chi ha sospeso la frequenza nel precedente ciclo di TFA, di chi ha superato le prove di ingresso per più classi di abilitazione ed ha scelto di frequentare un solo corso e di chi è risultato idoneo ma non in posizione utile per frequentare il I ciclo di TFA.

In conclusione, al prossimo Tirocinio Formativo Attivo possono partecipare in soprannumero, quindi senza svolgere alcuna prova d'ammissione, gli abilitanti SSIS , che :

1) hanno sospeso la frequenza del corso SSIS;

2) sono risultati idonei per conseguire un'altra abilitazione, oltre a quella conseguita, tramite la frequenza di un altro corso biennale o uno o più semestri aggiuntivi;

e gli abilitanti TFA , che :

1) hanno sospeso la frequenza del corso TFA;

2) hanno superato per prove d'ingresso TFA per più classi di abilitazione;

3) sono risultati indonei ma non in posizione utile per frequentare il ciclo di TFA.

Al momento non sono emerse altre novità in merito, che eventualmente non mancheremo di comunicarvi in seguito.

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Mentre il nostro premier non perde occasione per ricordare all'opinione pubblica tramite ogni mezzo di informazione le decine di migliaia di immissioni in ruolo e gli stanziamenti di risorse economiche destinati alle nostre scuole, i dati relativi agli organici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado della nostra provincia parlano invece di pesanti tagli.

Infatti l'organico di diritto per l'anno scolastico 2016\2017 attribuisce 10 posti in meno sulla scuola primaria e 1 solo posto in più rispetto all'organico dello scorso anno sulla scuola secondaria di primo grado a fronte di un incremento di alunni. Erano 818 le richieste delle istituzioni scolastiche: sono 803 i posti assegnati alle scuole secondarie di primo grado della nostra provincia.

Prosegue quindi la politica di riduzione delle piante organiche con questo ulteriore taglio che provocherà maggior affollamento nelle aule con relativi problemi di sicurezza, maggiori difficoltà nella didattica e meno posti di lavoro con diversi docenti in soprannumero e meno lavoro per i precari.

Siamo impegnati a tutti i livelli, provinciale, regionale e nazionale, affinché questa riduzione possa essere scongiurata o almeno recuperata in organico di fatto.

A ciò si aggiungano i tempi ristretti nella gestione delle procedure con il conseguente mancato coinvolgimento della Commissione Organici e dei Dirigenti Scolastici che avrebbe permesso di trovare e condividere le soluzioni meno dolorose.

Le OO.SS provinciali auspicano, inoltre, il ripristino delle corrette relazioni sindacali anche a livello provinciale al fine di mantenere saldo il ruolo della rappresentanza e per poter dare un contributo nella gestione di situazioni complesse e difficili come quella in cui versano oggi le nostre istituzioni scolastiche.

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS

S. Morando C. Cervi G. Guglielmi S. Bello

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Mobilità a.s.2016/17 – Personale docente scuola dell'Infanzia.

Si pubblicano in allegato gli elenchi relativi alla prima fase dei movimenti (fase A) del personale docente scuola dell'Infanzia.

File in allegato:


Dispone mobilità 16-17 Infanzia fase A

BollettinoTrasferimenti Infanzia

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Ecco i nuovi orari dei presidi nelle varie sedi UIL della provincia di Alessandria da parte del Segretario della Uil Scuola:

Alessandria: giovedì dalle 15 alle 18.30

Acqui Terme: venerdì dalle 15 alle 18

Casale Monferrato: martedì dalle 15 alle 18

Novi Ligure: lunedì dalle 15 alle 18

Ovada: venerdì dalle 15 alle 18

Tortona: mercoeldì dalle 15 alle 18

Valenza: martedì dalle 15 alle 18

Ecco i nuovi orari dei presidi nelle varie sedi UIL della provincia di Alessandria da parte del Segretario della Uil Scuola:

Come è possibile vedere è sempre preferibile fissare un appuntamento con il Segretario Giovanni Guglielmi per essere sicuri della sua presenza.
Il suo recapito mail è : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il sito web, con una sezione dedicata agli aggiornamenti della categoria, è www.uilalessandria.org

Come è possibile vedere è sempre preferibile fissare un appuntamento con il Segretario Giovanni Guglielmi per essere sicuri della sua presenza.
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Mercoledì, 30 Marzo 2016 10:23

Slide Mobilità Scuola

Maeriale in allegato.

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Martedì, 15 Marzo 2016 10:09

Corso Irase: venerdì alla UIL

Piattaforma IRASE ON LINE - INCONTRO ORGANIZZATIVO

Venerdì 18 marzo, dalle ore 17.30 alle 19.00 nella Sala Convegni UIL camera sindacale in Via FIUME, 10  ad Alessandria si terrà l'incontro per organizzare il corso preparatorio al concorso con utilizzo della piattaforma IRASE ON LINE e/o incontri frontali.

PERCORSO FORMATIVO IRASE Nazionale

IRASE Nazionale fornisce una mappa delle diverse opportunità formative e, in allegato, le aree del percorso.

Modalità blended (in presenza/on line)

1. Due incontri operativi (in presenza, a livello territoriale)

a. Presentazione percorso formativo e indicazioni sulle Avvertenze generali (Allegato A)

b. Una tematica afferente alle Avvertenze generali

2 Piattaforma on line I.R.A.S.E. Nazionale (livello nazionale):

a. materiali sugli argomenti delle Avvertenze generali (bando, allegato A)

b. una sezione con un congruo numero di quesiti, diretti all'accertamento delle competenze professionali e delle conoscenze di base, comuni a tutte le classi di concorso, presenti nelle Avvertenze generali. I quesiti proposti sono organizzati per supportare i candidati nella risposta con i materiali presenti in piattaforma, che saranno, una volta inviati dal corsista, corretti e restituiti. La sezione potrebbe essere implementata secondo la tempistica, le modalità di svolgimento della prova, quando comunicate dal MIUR.

c. una sezione con un congruo numero di quesiti in lingua inglese che saranno anch'essi restituiti, corretti, ai corsisti.

Modalità on line (nazionale)

2 Piattaforma on line I.R.A.S.E. Nazionale (livello nazionale):

a. materiali sugli argomenti delle Avvertenze generali (bando, allegato A)

b. una sezione con un congruo numero di quesiti, diretti all'accertamento delle competenze professionali e delle conoscenze di base, comuni a tutte le classi di concorso, presenti nelle Avvertenze generali. I quesiti proposti sono organizzati per supportare i candidati nella risposta con i materiali presenti in piattaforma, che saranno, una volta inviati dal corsista, corretti e restituiti. La sezione potrebbe essere implementata secondo la tempistica, le modalità di svolgimento della prova, quando comunicate dal MIUR

c. una sezione con un congruo numero di quesiti in lingua inglese che saranno anch'essi restituiti, corretti, ai corsisti.

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CONCORSO DOCENTI


Un bando di concorso propagandistico, emanato senza confronto con il sindacato, diretto a chi da anni "serve" il paese: docenti abilitati, con alle spalle esperienza e titoli, sono chiamati a misurarsi con le prove di un concorso che, in continuità con la legge 107/2015, avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, eliminare il precariato.

Si tratta di un concorso riservato a coloro che hanno servito il paese insegnando nelle scuole italiane con contratti di lavoro precario a cui, ora, si propone un concorso per coprire il turnover dei prossimi tre anni; una proiezione che non può garantire a tutti che trovino posto e molti continueranno a lavorare con contratti precari o rimarranno senza lavoro. E' mancata la fase di raccordo tra la 107/2015 e il concorso, si continua a non mettere al centro dell'attenzione le persone, ma la politica con le sue esigenze di protagonismo.

Si continua a negare ogni forma di confronto con il sindacato, continuando con questa strana forma di protagonismo su cui si vorrebbero regolare partite politiche illudendosi di dare risposte ai cittadini, in solitudine e senza confronti. Eppure è solo con il confronto, più volte richiesto e sempre negato, che si potevano e si possono evitare situazioni di contenzioso e in alcuni casi di vere e proprie figuracce, come quella di inserire nel bando di concorso il limite dei 40 anni di età, per poter partecipare al concorso stesso: sappiamo che la maggior parte dei candidati ha più di 40 anni e sappiamo anche che su questo si è espressa la Corte Europea, ma lo avremmo fatto rilevare e si sarebbe eliminato un fattore di incertezza e sicuramente anche di ricorso. Come con il confronto avremmo sostenuto le giuste ragioni di coloro che hanno diritto alla stabilizzazione e che resteranno fuori dal perimetro disegnato dal concorso, come gli idonei del concorso di scuola dell'infanzia, di tutti coloro che senza abilitazione, con tre anni di contratti reiterati, non hanno alcuna possibilità vedere quel diritto alla stabilizzazione decretato dalla Corte di Giustizia Europea.

Ci vogliono portare allo scontro perché rappresentiamo le esigenze delle persone, che comunque tuteleremo in ogni modo ed in ogni sede, che sono le stesse persone che chiedono alla politica la soluzione dei loro problemi.

La UIL Scuola è determinata per modificare e cancellare tutte quelle norme della legge 107/15 che incidono negativamente sui diritti e sul buon funzionamento delle scuole, come quella assurda che prevede di non poter stipulare contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi. Abbiamo forte la cognizione e la consapevolezza del differente ruolo con la politica: continueremo a svolgere la nostra azione sindacale. Su questo terreno attendiamo l'amministrazione.

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