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Concorso Scuola 2018 chi può partecipare?

·         docenti che conseguiranno il titolo di specializzazione per le attività di sostegno entro il 30 giugno 2018 (Specializzazione Sostegno III ciclo);

·         docenti che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 e presentano al Miur la relativa domanda di riconoscimento, entro la data di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

·         possiedono i requisiti di partecipazione per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi (in attesa quindi della sentenza di merito).

·         mentre per i docenti tecnico pratici (ITP) il requisito richiesto è l'iscrizione nelle GaE o nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31 maggio 2017.

Il Concorso Scuola 2018 è articolato in tre diverse parti: una prova orale di natura metodologico-didattica (valida ai fini dell'assegnazione del 40% del punteggio finale), la valutazione dei titoli (60%) e l'anno di formazione e tirocinio (equivalente al 3° anno del FIT).

Tutti i docenti che parteciperanno saranno inclusi in delle nuove graduatorie regionali che danno accesso, dopo un anno di formazione e tirocinio, al ruolo.

Concorso Scuola 2018, presentazione domande e scadenza

Tutti coloro che vogliono aderire a questo concorso dovranno presentare apposita domanda attraverso la piattaforma ministeriale Istanze OnLine a partire dal 20 febbraio al 22 marzo 2018 ore 23.59, la domanda andrà presentata per tutte le classi di concorso per cui si partecipa, per un'unica regione (anche se si partecipa per classe comune e sostegno).

I candidati al concorso dovranno indicare una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, la scelta della lingua sarà oggetto di verifica e valutazione durante la prova d'esame orale, infine per aderire al concorso sarà necessario pagare una tassa di 5 euro.

Il pagamento va effettuato solo tramite bonifico bancario:

§  conto intestato alla sezione di tesoreria 348 Roma succursale;

§  IBAN: IT 79B 01000 03245 348 0 13 2407 01;

§  causale: "regione – classe di  concorso/posto di sostegno – nome e cognome – codice fiscale del candidato".

Concorso Scuola Abilitati 2018 – Come si svolgerà?

Il concorso scuola per docenti abilitati si svolgerà in 3 distinte fasi, vediamole di seguito nel dettaglio:

·         la prima fase consisterà in una prova orale (non selettiva), utile per la formazione della graduatoria di merito regionale

·         la seconda fase il FIT (solo il 3° anno). L'ammissione al FIT comporterà la cancellazione da tutte le graduatorie in cui il docente è inserito

·         la terza fase sarà la valutazione finale e immissione in ruolo. Durante l'anno di FIT il docente sarà sottoposto a visite in classe per verificarne l'attitudine alla professione

Per quanto concerne la prova orale consisterà in un colloquio, durante il quale sarà accertato anche la conoscenza della lingua al livello almeno B2 (non è richiesta la certificazione), la prova orale avrà una durata di 45 minuti massimo, per ambiti verticali ci sarà un'unica prova ma graduatorie diverse.

Concorso Scuola 2018 – Prova orale per posti comuni

La prova orale per i posti comuni è differente per ogni classe di concorso ed avrà per oggetto il programma di cui all'allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La prova d'esame orale valuterà anche la capacità di comprensione dei candidati ed anche la conversazione nella lingua straniera. che il candidato avrà preventivamente scelto e che dovrà essere almeno di livello B2.

Per quanto riguarda le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolgerà interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.

Concorso Scuola 2018 – Prova orale per posti di sostegno

Per quanto concerne la prova orale per i posti di sostegno sarà incentrata sul programma di cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, la prova valuterà inoltre le competenze del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Anche in questo caso la commissione dovrà saggiare le conoscenze della lingua straniera prescelta dal candidato che dovrà essere almeno pari al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.

Concorso Scuola Abilitati 2018 tabella di valutazione e punteggi

Come abbiamo detto pià volte il concorso si svolge per titoli posseduti e per prove d'esame, per quanto riguarda i titoli posseduti dai candidati potranno essere assegnati massimo 60 punti che vengono così suddivisi:

·         titoli di accesso: 34 punti (massimo);

·         ulteriori titoli professionali e culturali: 25 punti (massimo);

·         pubblicazioni: 9 punti (massimo);

·         servizi di insegnamento: 30 punti (massimo).

Per quanto concerne gli anni di servizio per i primi 2 anni di servizio saranno riconosciuti 2 soli punti, mentre dal terzo in poi il punteggio sale a 5, ma facciamo un esempio per comprendere meglio il meccanismo, se un docente ha 24 mesi di servizio (2 anni) potrà beneficiare di 4 punti, mentre se il docente ha 48 mesi di servizio (4 anni) potrà beneficiare di 14 punti (2 punti primo anno, 2 punti secondo anno, 5 punti terzo anno e 5 punti quarto anno, totale 14 punti).

Ricordiamo inoltre che influiranno particolarmente l'anzianità di servizio degli aspiranti docenti poichè l'obiettivo del Ministero è quello di eliminare il maggior numero di docenti precari che da molti anni attendono una cattedra di ruolo.

Per quanto riguarda il titolo di accesso, quindi l'abilitazione, il punteggio viene calcolato effettuando la seguente operazione:

3x (VOTO ABILITAZIONE – 75/5)

Alle abilitazioni prive di voto viene assegnato un "punteggio d'ufficio" pari a 4,68.

Per gli altri titoli ecco una tabella riassuntiva:

Abilitazione conseguita attraverso un percorso di specializzazione della durata annuale

19 punti

Possesso di un ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di concorso

6 punti

Diploma di Istituto tecnico superiore (se inerente alla classe di concorso)

4,5 punti

Per le graduatorie «B-02 Conversazione in lingua straniera» una laurea conseguita nel Paese dove la lingua straniera è lingua ufficiale

6 punti

Aver superato tutte le prove di un concorso scuola

15 punti (per la stessa classe di concorso) 5 punti (classe di concorso differente)

Dottorato di ricerca

15 punti

Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia

6 punti

Attività di ricerca scientifica

6 punti

Laurea (titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'accesso all'abilitazione)

6 punti

Diploma di specializzazione universitario (durata pluriennale)

4,50 punti

Specializzazione sul sostegno

6 punti

Perfezionamento all'insegnamento in CLIL

6 punti

Certificazione CeClil

3 punti

Certificazione linguistica C1

6 punti

Certificazione linguistica C2

9 punti

Master universitario

1,50 punti

Certificazione Glottodidattica di II livello

1,50 punti

Abilitazione all'esercizio della libera professione (se attinente alla classe di concorso)

1,50 punti

Pubblicazioni

3 punti

Concorso Scuola Abilitati 2018: Vincitori e fase finale del concorso

La GMRA dovrà essere pronta in tempo per le immissioni in ruolo 2018/19 e durerà fino all'esaurimento di ogni singola GMRA (Graduatorie di merito regionali abilitati)

Per quanto riguarda le GMRA si attinge da quest'ultime in caso di esaurimento delle Graduatorie di Merito 2016 o nei casi in cui non ci siano abbastanza graduati in GM; in caso di esaurimento delle GAE e delle GM (se sono esaurite le GAE ma non le GM, i posti vanno TUTTI a GM sino ad esaurimento delle stesse); quando la GM è decaduta, perché ha esaurito i 4 turni di nomina annuale previsti dalla norma (i tre turni di durata delle GM 2016 sono stati prorogati di un turno dal parlamento), ma attenzione, perché i "vincitori di concorso 2016" hanno comunque priorità di accesso ai ruoli a prescindere dal fatto che la GM decada o meno.

Concorso Scuola 2018: 100mila Potenziali Candidati

Secondo le stime fatte e i numeri che abbiamo appena visto il numero dei candidati a questo bando potrebbe tranquillamente toccare quota 100.000 ai quali si dovranno aggiungere anche i docenti di ruolo che potranno decidere di partecipare, esclusi in un primo momento ma reinclusi in seguito grazie ad una recente sentenza del Tar.

Il numero inoltre potrebbe aumentare anche in seguito alle decisioni dei giudici in merito ai ricorsi che stanno per avviare alcuni candidati che in base al bando risultano esclusi, insomma ad oggi una stima precisa dei partecipanti non è ancora possibile effettuarla ma di sicuro saranno moltissimi, tutti speranzosi di ottenere una cattedra.

Ecco di seguito il bando del Concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-16&atto.codiceRedazionale=18E01529

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Concorso riservato ai docenti abilitati e/o specializzati sul sostegno. il decreto è già disponibile insieme ai suoi contenuti. Le domande per partecipare al concorso saranno disponibili dal 20 febbraio 2018.

I candidati sceglieranno "al buio" la regione

Il concorso, che sarà il primo di tre voluti fortemente dalla ministra Fedeli, avrà l'obiettivo di sfoltire il precariato e le graduatorie, con la creazione di una graduatoria di merito su base regionale dove andranno a convergere tutti i vincitori. Ma, come scritto piùvolte da questa testata, tale procedura sembra lasciare molte zone d'ombra, con i dubbi che emergono sempre più ancora prima della pubblicazione del bando.

Fra le tante perplessità, come segnalato in precedenza, c'è quella relativa alla mancanza di dati riferiti al contingente dei posti vacanti e disponibili per regione. In questo modo, sarà difficile per gli aspiranti comprendere la scelta da fare.
Infatti, fino a questo momento, il Miur non ha reso pubblici i dati sulle disponibilità per classe di concorso, posto comune e di sostegno, come aveva promesso di fare, sul Portale Unico dei dati della Scuola. Si tratta del comma 136 della Legge 107 del 2015, la Buona Scuola, che istituisce appunto il Portale unico dei dati della scuola. Lo scopo è quello di mettere a disposizione dei cittadini per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, un accesso libero alle informazioni e ai dati della scuola senza autenticazione o identificazione. E nel novero di queste attività, rientra anche l'accesso libero per conoscere il numero di insegnanti assunti in ruolo per classe di concorso oppure il numero dei posti di sostegno disponibili e vacanti per ciascuna regione e provincia. Peccato che questo non è avvenuto, costringendo con ogni probabilità gli aspiranti a "scegliere al buio" la regione d'interesse.

Ad esempio, per il sostegno, gli unici dati disponibili, sono quelli sulle supplenze divulgati all'inizio dell'anno scolastico in corso: si tratta di dati non soltanto generali, poiché non suddivisi per regione, ma anche inevitabilmente parziali, in quanto non tengono conto delle numerose cattedre in deroga costituitesi solo ad anno inoltrato.

TUTTE LE INFO SUL CONCORSO DOCENTI ABILITATI 2018

Come si svolgeranno le prove

I candidati possono presentare domanda in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per i quali posseggono i requisiti.

Il concorso prevede una prova orale non selettiva e la costituzione, nelle varie regioni, di una graduatoria di merito per ogni classe di concorso/ambito e per il sostegno in base al punteggio della prova (max 40 punti) a cui si aggiunge quello di titoli e servizi (max 60 punti).

Prova orale non selettiva

La prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.

La prova orale valuta anche la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

La prova orale verte sui contenuti indicati nell'allegato A al DM 95/16 relativamente alla scuola secondaria.

·         Per posto comune la prova valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

·         Per i posti di sostegno la prova valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Punteggio della prova orale

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 40 punti: non è previsto un punteggio minimo. Alla capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono assegnati massimo 3 punti dei 40.

Tabella di valutazione di titoli e servizi

La tabella di valutazione è allegata al Decreto e prevede l'assegnazione di un massimo di 60 punti relativi a:

·         titolo di accesso: massimo 34 punti

·         ulteriori titoli professionali e culturali: massimo 25 punti

·         pubblicazioni: massimo 9 punti

·         servizi di insegnamento: massimo 30 punti.

Assunzione dei docenti inclusi nella graduatoria del concorso

I docenti inclusi in queste graduatorie saranno individuati sul 100% dei posti rimasti liberi dopo le assunzioni dal concorso 2016 e dalle graduatorie da esaurimento sia nel 2018/2109 che nel 2019/2020. Negli anni successivi la percentuale si riduce a favore del concorso riservato a chi ha tre anni di servizio e del concorso ordinario.

I docenti individuati saranno avviati al terzo anno del FIT (anno di prova): avranno una supplenza annuale in una scuola della regione, svolgeranno le attività previste dal decreto sul terzo anno FIT e saranno soggetti alla valutazione finale dell'anno di prova. Superato l'anno di prova saranno assunti, l'anno scolastico successivo, a tempo indeterminato.

I requisiti di ammissione

La possibilità di partecipazione anche per il personale già a tempo indeterminato a seguito sentenza della Corte Costituzione dell'8 novembre 2017; la possibilità di partecipazione partecipare al concorso, con riserva, per coloro che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero.

Nello specifico i requisiti di ammissione previsti sono:

1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n 259.

2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;

3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.

Gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso sono disciplinati dai bandi.

Naturalmente i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

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L'aumento medio sullo stipendio sarà di 85 euro lordi mensili da suddividere in tre annualità e saranno in parte ridefiniti i carichi di lavoro di docenti e Ata. I fondi del merito non saranno più distribuiti dai dirigenti scolastici ma saranno in parte contrattati a livello di istituzione scolastica e in parte andranno a finire nello stipendio tabellare. Restano i 500 euro per la formazione degli insegnanti all'interno del borsellino elettronico per l'acquisto di computer, tablet e corsi di formazione.

Ecco cosa prevede in sintesi il nuovo contratto scuola

Utilizzata quota parte del merito per gli aumenti contrattuali. La restante parte sarà oggetto di contrattazione di istituto.

Nessun aumento dell'orario di servizio.

Ferie e permessi sono rimasti uguali sia per i docenti che per gli ATA.

Aumenti contrattuali da un minimo  di 81 a un massimo di 111 euro

Sanzioni discipinari rinviati a successiva sequenza contrattuale.

Possibilità di mobilità annuale se non trasferiti su scuola.

Contratto scuola, la nota dei sindacati

Firmato all'ARAN oggi, 9 febbraio, il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca. Un milione e duecentomila tra docenti, personale ata, ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi hanno finalmente riconquistato uno strumento forte di tutela delle proprie condizioni di lavoro, dopo anni di blocco delle retribuzioni e di riduzione degli spazi di partecipazione e di contrattazione.
Gli aumenti salariali sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con l'accordo del 30 novembre 2016 e vanno, per la scuola, da un minimo di 80,40 a un massimo di 110,70 euro; pienamente salvaguardato per le fasce retributive più basse il bonus fiscale di 80 euro.
Nessun aumento di carichi e orari di lavoro, nessun arretramento per quanto riguarda le tutele e i diritti nella parte normativa, nella quale al contrario si introducono nuove opportunità di accedere a permessi retribuiti per motivi personali e familiari o previsti da particolari disposizioni di legge.
Il contratto segna una svolta significativa sul terreno delle relazioni sindacali, riportando alla contrattazione materie importanti come la formazione e le risorse destinate alla valorizzazione professionale. Rafforzati tutti i livelli di contrattazione, a partire dai luoghi di lavoro, valorizzando in tal modo il ruolo delle RSU nell'imminenza del loro rinnovo.
Tra le altre novità di rilievo il diritto alla disconnessione, a tutela della dignità del lavoro, messo al riparo dall'invasività delle comunicazioni affidate alle nuove tecnologie.
Per quanto riguarda il personale docente della scuola, si è ottenuto di rinviare a una specifica sequenza contrattuale la definizione del codice disciplinare con l'obiettivo di una piena garanzia di tutela della libertà di insegnamento. Riportando alla contrattazione le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale, ripristinando la titolarità di scuola, assumendo in modo esplicito un'identità di scuola come comunità educante si rafforza un modello che ne valorizza fortemente la dimensione partecipativa e la collegialità.
Questo contratto, la cui vigenza triennale 2016-18 si concluderà con l'anno in corso, assume forte valenza anche nella prospettiva del successivo rinnovo di cui vengono poste le basi e dell'impegno che comunque andrà ripreso anche nei confronti del nuovo Parlamento e del nuovo Governo, per rivendicare una politica di forte investimento nei settori dell'istruzione e della ricerca. Si chiude cosi una lunga fase connotata da interventi unilaterali, aprendone una nuova di riconosciuto valore al dialogo sociale.

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Venerdì, 02 Febbraio 2018 10:08

Concorso Scuola Docenti Abilitati 2018, ecco le date

Oggi 1 Febbraio 2018 il Miur ha convocato i sindacati della scuola per importanti aggiornamenti sul concorso scuola 2018 riservato a docenti in possesso dell'abilitazione, si tratta del primo concorso a cui seguiranno altri due che dovranno essere banditi prima della fine del 2018, durante l'incontro al Miur tenuto oggi i sindacati sono stati informati sulle date in cui i candidati potranno presentare le domande su istanze online, ricordiamo infatti che le procedure di candidature al bando avverranno completamente online attraverso la piattaforma Istanze OnLine.

Il Ministero ha fatto sapere che le domande potranno essere presentate su Istanze on line alle ore 9 del 20 febbraio 2018 alle ore 23,59 del 22 marzo 2018,va ricordato inoltre che il decreto non è stato ancora pubblicato in gazzetta ufficiale ne tanto meno il bando, ma è questione di giorni visto che il Ministero ha anticipato le date di inzio per le candidature online.

Inizialmente dalla partecipazione al Bando erano stati esclusi i docenti di ruolo, ma in seguito ad una sentenza il Ministero dell'Istruzione ha dovuto adeguarsi alla sentenza ed includere anche gli insegnanti di ruolo, al momento non è ancora chiaro in che modo potranno accedere la bando, dubbi che solo il decreto potrà chiarire.

Ricordiamo inoltre che questo concorso docenti è valido solo per la scuola secondaria e prevede una prova orale non selettiva e la costituzione, nelle varie regioni, di una graduatoria di merito per ogni classe di concorso/ambito e per il sostegno in base al punteggio della prova (max 40 punti) a cui si aggiunge quello di titoli e servizi (max 60 punti).

La tabella di valutazione dei titoli, prevede l'assegnazione di un massimo di 60 punti relativi a:

·         titolo di accesso: massimo 34 punti

·         ulteriori titoli professionali e culturali: massimo 25 punti

·         pubblicazioni: massimo 9 punti

·         servizi di insegnamento: massimo 30 punti.

Chi può partecipare al bando?

·         Tutti i docenti abilitati nella secondaria, senza contratto a tempo indeterminato nello Stato, per la rispettiva classe/classi di concorso;

·         tutti i docenti di ruolo (ivi compresi i docenti infanzia e primaria) che abbiano una abilitazione in diversa classe di concorso o che vogliano partecipare da SOS a posto comune e viceversa;

·         gli ITP che siano in GAE o in II fascia GI ENTRO la data di entrata in vigore del DLGS (31 maggio 2017);

·         con riserva, gli aspiranti che in corso la specializzazione SOS avviata entro il 31 maggio 2017, purché il titolo sia conseguito entro il 30 giugno 2018;

Dove è possibile partecipare al Bando?

Gli aspiranti docenti possono partecipare al bando in qualsiasi regione d'italia, ma in una sola regione per tutte le procedure cui, avendo il titolo, chiedono di partecipare.

Non rientrano le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige che godono di particolari disposizioni, per queste regioni sarà il bando stesso a chiarire in che modo queste regioni parteciperanno al bando.

In che modo è possibile partecipare?

Tutti coloro che potranno aderire al bando sono graduati secondo una tabella titoli (60% del punteggio) e il risultato di una prova orale "di natura didattico-metodologica" (40% del punteggio) valutata da una commissione.

La procedura concorsuale non avrà valore selettivo per tanto tutti gli aspiranti in possesso dei titoli saranno considerati vincitori, inoltre l'inserimento in GMRA NON comporta alcun depennamento da altre graduatorie o le dimissioni dal ruolo. La GMRA è assimilabile a una graduatoria concorsuale. E' costituita una volta per tutte, non si aggiornerà né come punteggio, né come regione.

Le prove d'esame

Per quanto riguarda le prove d'esame ci sarà la prova orale che consiste in una lezione simulata e nell'esplicazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico che verranno indicati dalla commissione d'esame.

Durante la prova orale a cui saranno sottoposti i candidati si valuterà anche il livello di conoscenza della lingua straniera che verrà prescelta dal candidato, la conoscenza della lingua straniera dovrà essere minimo di livello B2.

I contenuti della prova orale verteranno sui contenuti indicati nell'allegato A al DM 95/16 relativamente alla scuola secondaria.

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Il MIUR ha  dato notizia con la circolare  n.2748 del 23 gennaio, in cui vengono comunicate le modalità con cui si svolgeranno le attività di chiusura delle scuole seggio elettorale per le elezioni del 2018 in calendario per il prossimo 4 marzo.

La circolare rende noto che le scuole si dovranno mettere a disposizione degli uffici comunali dal pomeriggio del 2 marzo fino a tutta l'intera giornata del 6 marzo 2018

Elezioni 2018: assenza dal lavoro dei dipendenti che si recano a votare in comuni diversi da quelli dove prestano attività lavorativa

In allegato una guida sui permessi , in un documento informativo molto utile, non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere – ed ottenere – permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

Elezioni 2018: permesso retribuito per esercitare il diritto al voto

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato n. 23 del 10.3.1992.

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le
isole.

Elezioni 2018: agevolazioni per le spese di viaggio

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia

– Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che
per la 2^ classe;

– Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

Elezioni 2018: permessi per lo svolgimento della campagna elettorale

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno).

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007.

Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti dal contratto, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti. Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Elezioni 2018: quali sono i diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali

Al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato, impegnato nei seggi elettorali in occasione delle elezioni 2018, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

In particolare, al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

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Questo anno si rinnovano le liste RSU di istituto: si voterà il 17/18/19 aprile 2018

ELEZIONI RSU 2018

Giovanni Guglielmi, segretario UIL SCUOLA Alessandria, vi chiede aiuto nelle compilazioni delle liste, sperando di trovare colleghi anche non iscritti se è il caso di candidarsi in lista.Cercherà di contattarviper la compilazione e la presentazione in segreteria. Spero di ricevere come sempre attenzione e amichevole  riscontro  alla  presente.

PRESENTAZIONE LISTE: DAL 14 FEBBRAIO AL 9 MARZO

Le elezioni delle RSU rappresentano un momento importante di democrazia sindacale. Un impegno che si basa sulla comune convinzione del valore di una scuola pubblica, laica, per il pieno riconoscimento del lavoro e per moderne ed efficaci relazioni sindacali.

L'esperienza di questi anni ci conferma che le candidate e i candidati UIL rappresentano la competenza, l'equilibrio e la determinazione.
Caratteristiche che identificano l'identità di un modello di sindacato che dà risposte e soluzioni ai problemi dei lavoratori.
Un'azione sindacale ben testimoniata e confermata dall'incremento nel numero degli iscritti.

Siamo intenzionati a stare nelle scuole, tra la gente: assicurare a chi lavora tutela e trasparenza, al fine di creare condizioni vere di partecipazione democratica.

Noi crediamo nel ruolo delle RSU e cerchiamo di valorizzarlo.
Le candidature nelle nostre liste saranno testimonianza di questo impegno.

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Nel corso dell'incontro di oggi al MIUR sulla questione dei docenti diplomati l'amministrazione in apertura ha reso nota una prima serie di dati desunti da un monitoraggio tuttora in corso e che si concluderà nei prossimi giorni, quando gli uffici regionali avranno risposto a un'ulteriore serie di quesiti contenuti in una circolare in corso di invio. Queste al momento le risultanze dell'indagine:

i docenti assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva sono 6.669 a livello nazionale gli iscritti in GAE con riserva a seguito di una sentenza cautelare 43.534 gli iscritti in GAE a pieno titolo 26.252

Le supplenze che coinvolgono docenti inseriti in GAE con riserva sono:

23.356 incarichi al 30/6 o 31/8

20.110 supplenze brevi

Ultimato il monitoraggio, il MIUR ne trasmetterà gli esiti, per avere opportune indicazioni operative, all'Avvocatura dello Stato, che difficilmente potrà pronunciarsi prima della metà di marzo, periodo previsto in linea di massima per una nuova convocazione dei sindacati sulla questione. Fino ad allora, quindi, non è ipotizzata da parte del MIUR alcuna iniziativa volta a dare applicazione alla sentenza, i cui effetti peraltro non riguardano assolutamente coloro che sono interessati alle 7 sentenze passate in giudicato (5.000 persone, la cui posizione di inserimento nelle GAE deve pertanto ritenersi definitiva)

né tanto meno chi è stato assunto in passato, per concorso o dalle graduatorie per soli titoli, essendo in possesso del solo diploma magistrale. Dovrebbe essere superfluo, ma è il caso di precisare che quel diploma conserva in via permanente il suo valore legale come titolo abilitante (requisito confermato anche dalla recente sentenza del CdS) il cui possesso dà diritto di partecipare ai concorsi per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.

"Occorre fare il possibile per trovare una soluzione politica, lo abbiamo ribadito oggi al MIUR segnalando l'urgenza di interventi che consentano di ricomporre con giustizia ed equilibrio gli interessi e i diritti in gioco in questa vicenda, sulla quale va fatta una vera e propria operazione verità". Così Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola, che prosegue: "Tante volte le informazioni diffuse sui media sono state date in modo approssimativo, lacunoso, inesatto. Peggio ancora, c'è chi strumentalizza vicende così drammatiche e pesanti prendendole per fare campagna acquisti di candidature per le imminenti elezioni RSU. E questo sarebbe il nuovo modo di fare sindacato? Riceviamo ogni giorno appelli e comunicati di chi, su fronti opposti, rivendica il diritto a mantenere il posto su cui è stato assunto con riserva, o quello di riaverlo perché a suo tempo indebitamente negato. Chi ha interesse a lasciar andare avanti una così triste guerra tra poveri? Noi certamente no. Per noi l'assistenza legale è un servizio agli associati, non uno strumento di propaganda o di proselitismo. Siamo e facciamo sindacato, l'obiettivo è una soluzione politica che rispetti i diritti di tutti e non lasci a casa nessuno"

La FLC CGIL ha sollevato fra l'altro il problema della tempistica. "L'alto numero delle persone coinvolte – afferma il segretario generale Francesco Sinopoli - pone con forza l'esigenza di individuare una soluzione in tempi brevi e, nonostante la fase di transizione che si vive a livello politico è necessario cominciare da subito a lavorare a una soluzione che dia risposta ai tanti lavoratori interessati, in modo da non escludere nessuno. Il parere dell'Avvocatura – prosegue Sinopoli - dovrà servire a dare rassicurazioni sulle situazioni pendenti, al fine di garantire la conclusione dell'anno scolastico ed evitare che i tanti docenti destinatari di una sentenza cautelare possano esser preda di operazioni speculative e strumentali. I numeri che oggi l'amministrazione ci ha consegnato sono la base da cui partire per definire un piano programmatico di assunzioni nella scuola primaria e dell'infanzia, che risponda alle esigenze diversificate dei docenti e dei territori, evitando le contraddizioni che ha generato la Legge 107".

"I dati ricevuti dal Miur – dichiara Pino Turi segretario generale Uil Scuola - non risolvono di per sé il problema, ma aiutano a definirne i contorni. Bisogna mandare messaggi di chiarezza alle persone attraverso un'informativa trasparente e oggettiva; chi responsabilità di gestione della scuola pubblica ha il dovere di prendere in mano la situazione e governarla. Solo un intervento legislativo può dare le risposte alle diverse situazioni determinate dalla sentenza. La fase è molto delicata, occorrono parole e idee chiare da parte dell'amministrazione. Soprattutto, indipendentemente dal colore del Governo, bisogna iniziare a lavorare a soluzioni politiche che siano risolutive del problema. E' acclarato – conclude Turi - che la via giudiziaria è ormai preclusa e comunque non può dare risultati di natura collettiva: occorre un provvedimento specifico che solo la politica può ed ha l'onere di fare con soluzioni che debbano tenere conto delle diverse posizioni giuridiche e geografiche senza lasciare i lavoratori in balia degli eventi".

"È apprezzabile l'impegno dell'amministrazione per aver fornito, su richiesta delle OO.SS.,   gli esiti di un monitoraggio complessivo sulla situazione numerica riguardante tutte le regioni coinvolte in tale problematica – afferma Elvira Serafini segretaria generale dello Snals-Confsal – Ma non può essere l'Avvocatura dello Stato, con il proprio parere, a risolvere una situazione così complessa e con risvolti conflittuali all'interno della stessa categoria. Non possiamo assolutamente trascurare nessuna parte interessata che riguardi il personale della scuola dell'infanzia e della scuola primaria: occorre, pertanto, una soluzione politica condivisa con le parti sociali".

Rino Di Meglio, Coordinatore Nazionale della GILDA-UNAMS, esprime preoccupazione per "la latitanza della politica rispetto ad una situazione che rischia di danneggiare la conclusione dell'anno scolastico, coinvolgendo migliaia di docenti. E fra non molti mesi – aggiunge - scatterà anche quanto previsto dalla legge 107/15, cioè coloro che avranno lavorato per un periodo di 36 mesi, anche non continuativi, rischieranno il licenziamento definitivo, in assenza di un rimedio legislativo. Da parte nostra esprimiamo serie perplessità nei confronti di chi tenta di perseguire vie giudiziarie lunghe ed improbabili. Chiediamo al Governo di predisporre con urgenza una soluzione politico-legislativa (anche se dovesse cambiare l'Esecutivo, almeno si abbrevieranno i tempi) che affronti la situazione, salvaguardando i diritti di tutti, compresi quelli non trascurabili degli alunni, tenendo anche presente che le graduatorie della Scuola Primaria sono esaurite in molte province. Una situazione grave che non deve essere sottovalutata".

Nel corso dell'incontro i sindacati hanno posto all'attenzione del MIUR la necessità di individuare soluzioni atte a rimuovere analoghe ragioni di contenzioso che potrebbero riproporsi anche sul versante degli insegnanti tecnico pratici. Hanno infine ribadito come la situazione che si sta determinando per i possibili effetti della sentenza del Consiglio di Stato, unita al compiersi del terzo anno di vigenza della legge 107, renda ancor più evidente la pericolosità delle disposizioni contenute nel comma 131 della legge stessa, che prevede la non reiterazione dei contratti a termine per oltre un triennio. Disposizioni al limite del paradosso, con le quali un giusto obiettivo – contrastare l'abuso di lavoro precario – viene perseguito ponendo a carico dei lavoratori, e non del datore di lavoro, le sanzioni che da tale abuso derivano. Un'assurdità, ma prima ancora una palese ingiustizia che va assolutamente impedita, rimuovendone alla radice la causa prima che i suoi effetti abbiano a verificarsi.

Roma, 16 gennaio 2018

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Il permesso per matrimonio è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA sia di ruolo che precari, dagli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola.

L'art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non fraziona­bile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso.

Il comma 12 dell'art. 19 prevede che Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

È utile precisare che:

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell'assenza (15 gg.). Successivamente il dipendente dovrà produrre, a giustificazione dell'assenza, il certificato del matrimonio rilasciato dall'ufficiale di stato o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'avvenuto matrimonio.

La clausola contrattuale configura in capo al dipendente un diritto soggettivo. Conseguentemente, la fruizione di questa tipologia di permesso, in presenza del presupposto giustificativo, non può essere negata dal datore di lavoro pubblico, neppure in presenza di particolari esigenze organizzative ed operative.

La clausola contrattuale prevede inoltre, espressamente, per il dipendente "un permesso di 15 giorni consecutivi....". Conseguentemente, sulla base di tale precisa indicazione, si deve ritenere che si tratta di un periodo di permesso che, essendo unico e necessariamente continuativo:
non può essere in alcun modo fruito frazionatamente;
comprende anche i giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) o comunque non lavorativi ricadenti all'interno dello stesso.

I casi particolari

D. È possibile richiedere il permesso per un "secondo matrimonio"?
R. In assenza di diverse indicazioni nella legge e nel contratto collettivo, il permesso per matrimonio spetta anche:
al dipendente che, dopo averne già fruito in occasione del primo matrimonio, rimasto vedovo, contratta successivamente un nuovo matrimonio;
in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili quello precedente, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.

D. I 15 gg. si possono fruire in occasione del solo matrimonio religioso?
R. Secondo la giurisprudenza, il diritto al permesso non sorge quando sia celebrato il solo matrimonio religioso, senza trascrizione.
Il solo matrimonio religioso non ha infatti rilevanza civile, pertanto non è possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione del solo matrimonio religioso.

D. È possibile la fruizione del permesso in occasione del matrimonio religioso una volta contratto quello civile?
R. Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.
In tali casi il dipendente non deve aver già fruito del congedo in occasione del matrimonio civile in quanto in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta.

D. È possibile fruire dei 15 giorni di permesso se il matrimonio è celebrato all'estero?
R. Con parere n. 621 del 1 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha affermato che il matrimonio all'estero celebrato da cittadini italiani è comunque valido e rilevante in Italia anche senza la trascrizione o le pubblicazioni, ove quest'ultime siano necessarie. Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio.

Diverse sentenze della Cassazione (es. 14 febbraio 1975, n. 569; 28 aprile 1990) avevano già chiarito che il matrimonio contratto all'estero è valido indipendentemente dalle formalità relative alla pubblicazione ed alla trascrizione nei registri di stato civile.
Pertanto, il matrimonio celebrato all'estero è valido a prescindere dalla successiva trascrizione nei registri dello stato civile con la conseguenza che i due mesi per la fruizione del permesso decorrono dalla data del matrimonio celebrato all'estero in quanto l'art. 15/3 citato fa riferimento, ai fini del periodo massimo di fruizione, alla "data del matrimonio".

D. Le coppie omosessuali possono fruire del congedo?
R. Sì.
La L. 76/2016 sulle unioni civili e le coppie di fatto all''art.1, comma 20 prevede che: "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

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Ricorso legale patrocinato da UIL Scuola Alessandria in convenzione con lo Studio Legale Pistilli – Reho & Associati per la Ricostruzione della carriera dell'intero periodo preruolo con recupero del terzo mancante.

Quindi  progressione carriera con richiesta di eventuali arretrati la dove si configura il calcolo del recupero primo scatto stipendiale del 3° anno in ruolo del vecchio tabellare stipendiale.

Tanti insegnanti e lavoratori Ata hanno il diritto di essere inquadrati in una fascia superiore dello stipendio rispetto a quella attuale, ma talvolta non ottengono questo risultato, almeno non immediatamente. E spesso non lo sanno.

INFATTI:   Con la ricostruzione, il servizio pre ruolo viene riconosciuto, ai fini economici, solo per i due terzi, mentre l'altro terzo (esempio:un anno su sette, due anni su dieci, quattro anni su dodici, sette anni su ventuno) non è riconosciuto.

Con le  immissioni in ruolo  Legge 13 luglio 2015 n. 107 di decine di migliaia di docenti che vantano un cospicuo periodo di pre ruolo, il riconoscimento del servizio congelato può essere anche sostanzioso.

Con la vertenza giudiziaria, che trova fondamento nelle recenti decisioni comunitarie in merito al Principio di non discriminazione tra servizio di ruolo e non di ruolo, si possono ottenere, nei limiti della prescrizione, sia l'avanzamento precoce della carriera, sia gli arretrati che partono in questo caso non dalla data del riconoscimento tardivo ma fin dall'inizio.

Per gli interessati all' Impugnazione ricostruzione di carriera e riconoscimento integrale servizio preruolo  si chiede di presentare i seguenti documenti:

copia documento d'identità

§  Copia contratto a tempo indeterminato di ruolo;

§  Copia domanda di ricostruzione di carriera con servizio allegato;

§  Copia decreto di ricostruzione di carriera;

§  Copia recente busta paga integrale..

NB : comunicare ogni dato relativo ad eventuali altri ricorsi per le medesime questioni

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Venerdì, 05 Gennaio 2018 10:41

UIl scuola: sul contratto ancora non ci siamo

Risposte deludenti e parziali. Prossimo incontro l'11 mattina.
Abbiamo ricevuto risposte deludenti e parziali su relazioni sindacali e aumenti retributivi – commenta il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, dopo l'incontro di questa mattina all'Aran.

Ci sono troppe rigidità per un settore che invece ha bisogno di flessibilità e di misure specifiche.

E' proprio su questo punto che abbiamo chiesto, e ottenuto,  un calendario di incontri sulle specifiche sezioni (scuola, università , ricerca e Afam).

In merito ai tempi, l'orientamento è quello di una trattativa da svolgere in maniera rapida.
Per poterlo fare servono delle pre-condizioni che al momento non ci sono.

Insisteremo per chiedere un contratto che non sia in contrasto con i principi costituzionali omologandolo con quello delle 'Funzioni centrali' (Statali).

La normativa è obbiettivamente complessa ma con le rigidità da ambo le parti non si risolvono i problemi. Abbiamo dimostrato ampia disponibilità ci aspettiamo risposte coerenti per portare a  termine il negoziato.

Nell'articolato che l'Aran starebbe predisponendo restano da risolvere le questioni legate a:

-          riequilibrio nei rapporti tra dirigente scolastico e organi collegiali, salvaguardando  l'autonomia di questi.

-          La modifica delle norme di legge (107 e Brunetta) nella direzione della specificità della scuola, superando la sindrome impiegatizia e le rigidità burocratiche.

-          Nella stessa ottica vanno viste le sanzioni per il personale della scuola che vanno riviste

-          Resta sempre sullo sfondo l'esigenza di garantire gli 85 euro medi procapite di comparto previsti dall'accordo del 30 novembre.

Prossimo incontro – per la scuola - è fissato per l'11 gennaio alle 9.30

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