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Con la circolare n. 82 del 4 maggio 2017, l'INPS fornisce istruzioni ai medici certificatori (del SSN o con esso convenzionati) circa le modalità di trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e di interruzione della stessa, nonché indicazioni alle gestanti e ai datori di lavoro per la loro consultazione sul sito internet dell'Istituto.

Ciascuno di questi certificati va trasmesso all'INPS solo quando è previsto per il conseguimento delle varie prestazioni a tutela della maternità, come ad esempio per richiedere il c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore. (Leggi news ITAL "Bonus mamma")

La trasmissione telematica comporta che la futura madre non sia più tenuta a presentarli all'INPS il in formato cartaceo.

Tuttavia è previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della circolare (4 maggio 2017), durante il quale il medico potrà procedere al rilascio cartaceo dei certificati.

La trasmissione on line prevede obbligatoriamente di inserire le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto o la data di interruzione.
Il medico certificatore deve rilasciare all'interessata il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza o di interruzione; delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento entro un determinato intervallo di tempo, ma sarà ammesso e accettato dall'INPS solo quando gli errori si riferiscono alle generalità della gestante o al suo codice fiscale.

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Da giovedì 4 maggio 2017 si può inoltrare domanda all'INPS per ottenere il premio alla nascita o "bonus mamma", di 800 euro una tantum, introdotto dalla legge di Bilancio e riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per la nascita o l'adozione di minore a tutte le mamme, senza limiti di reddito.

Lo rende noto l'INPS con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017 precisando che da tale data sarà disponibile la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse solo in via telematica secondo le modalità indicate, anche attraverso i Patronati.

Il premio è corrisposto dall'Istituto previdenziale in unica soluzione, per ogni figlio nato o adottato/affidato nel 2017, su domanda della gestante (al compimento del settimo mese di gravidanza) o della madre del minore, per eventi verificatisi dall'1 gennaio, e non concorre alla formazione del reddito.

Le domande devono essere presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione. Per i soli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 4 maggio 2017 (data di rilascio della procedura) il termine di un anno, per la presentazione delle domande on line, decorre dal 4 maggio.

Nella domanda occorre specificare per quale evento si richiede il beneficio:

compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza - parto prematuro);adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;ùaffidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Per certificare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese la gestante dovrà allegare alla domanda il certificato di gravidanza in originale o in copia autentica. In alternativa, potrà indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del SSN o convenzionato Asl (questa procedura di invio telematico non è ancora disponibile al 4 maggio).

Se la domanda è presentata dopo il parto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino e, nel caso di parto plurimo, indicare tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni figlio. Così come nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.

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A partire dal 2017 la legge n.232/2016 (c.d. Bilancio 2017) ha introdotto, tra le varie misure volte a incentivare la natalità e fornire aiuto alle famiglie, un buono di 1000 euro annui per la frequenza di asili nido pubblici e privati per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016.

In attuazione della citata legge, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017 il DPCM 17 febbraio 2017 con il quale vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'erogazione del buono.

Ricordiamo che la nuova agevolazione non è subordinata a limiti di reddito in quanto la stessa legge non fa alcun riferimento in tal senso.

Come si legge nel Decreto si tratta di un contributo corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" per due diverse misure di sostegno:

per il pagamento di asili nido;per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità (quindi di circa 90,90 euro al mese) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, verrà erogato mensilmente al "genitore richiedente", fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per l'asilo nido prescelto.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. In questo caso il "genitore richiedente" (convivente con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Per ottenere il contributo il "genitore richiedente" presenta domanda all'INPS in via telematica, indicando a quale dei due benefici intende accedere. Inoltre, per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle stesse e nel limite di spesa previsto. Questa agevolazione è finanziata per il 2017, 2018 e 2019 per poi proseguire a regime dal 2020.

Il Decreto chiarisce anche che i due diversi benefici concessi sono cumulabili con il contributo già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018).

Tuttavia, il nuovo buono per il pagamento di rette di asili nido non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per l'infanzia e inoltre non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza in Italia.

Il DPCM stabilisce infine che l'INPS provveda entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a fornire apposite indicazioni.

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I padri lavoratori dipendenti possono fruire dei due giorni di congedo facoltativo, nei primi mesi del 2017 ed entro il previsto termine di 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento, solamente per gli eventi avvenuti nell'anno 2016.

Lo chiarisce l'INPS (con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017) precisando che la precedente disposizione (messaggio 828/2017), con la quale indicava di non presentare domande nel 2017 per la fruizione del congedo e della relativa indennità, si riferisce solo agli eventi avvenuti nell'anno 2017, in quanto tale possibilità non è stata prorogata anche per l'anno in corso; mentre per quelli verificatisi nel 2016 rimangono valide le disposizioni precedenti (due giorni di congedo facoltativo).

Si ricorda infatti che la legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato e prorogato solo il congedo obbligatorio per gli anni 2017 e 2018, per la durata di due giorni nel 2017 (come nel 2016) e aumentato a quattro giorni nel 2018. Nel 2018 il padre potrà astenersi solo per un ulteriore giorno (c.d. congedo facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. I congedi facoltativi negli anni precedenti erano stabiliti in due giorni, anche nel 2016, ma non prorogati al 2017.

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L'Inps, con la circolare n. 55 dell'8 marzo 2017, a seguito del Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia (G.U. n. 47 del 25/02/2017) che conferma, anche per il 2017, la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità già applicati nel 2016, riporta detti importi:

l'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2017 è pari, nella misura intera, a Euro 141,30. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 8.555,99;

l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45. Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017, è pari a Euro 16.954,95.

Ricordiamo che questa prestazione è concessa a domanda da presentare al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza

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COMUNICATO STAMPA UILP E ITAL UIL SULLA QUATTORDICESIMA MENSILITA' AI PENSIONATI

Con la presente informiamo che dal 2017 verrà estesa la quattordicesima mensilità, un contributo introdotto dal Governo Prodi dieci anni fa ed erogato una volta l'anno nel mese di luglio, ai titolari di un trattamento pensionistico contributivo, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità o pensione ai superstiti.

La quattordicesima verrà attribuita automaticamente dall'Inps sulla mensilità di luglio ai pensionati che al 31 luglio abbiamo un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Per circa 1,2 milioni di pensionati, per effetto delle modifiche apportate alla legge di bilancio 2017, la somma aggiuntiva verrà erogata a seconda del reddito individuale.

Risultano esclusi dal beneficio della quattordicesima gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale, come quelle erogate agli invalidi civili.

Se il reddito del pensionato è di 1,5 volte il trattamento minimo Inps, ossia 9.786,86 euro annui, l'importo erogato varia da un minimo di 546 euro a 655 euro, sempre a seconda degli anni di contribuzione.

Se il reddito è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo o entro due volte, pari a una cifra superiore  9.786,86 euro annui, la somma della quattordicesima andrà dai 336 euro ai 504 euro, a seconda se ha versato contributi per 15, 25 o più anni.

I pensionati si possono recare al patronato Ital Uil per verificare le loro condizioni e capire se serve fare domanda per ricevere la quattordicesima. L'adeguamento sarà automatico per chi ha reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo, mentre sarà necessario fare richiesta presso il patronato Ital per chi ha un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.

L'accredito della quattordicesima sarà effettuato nel mese di luglio 2017.Sarà possibile anche verificare, se si ritiene di aver diritto alla quattordicesima, al patronato Ital dal mese di luglio in poi nel caso in cui non fosse arrivato l'accredito.

Ricordiamo che questo risultato è frutto dell'impegno profuso dalla UIL, in particolar  modo, e dai sindacati per la rivalutazione delle pensioni, percorso avviato già dal Governo Prodi con la legge 127/2007 attraverso la valorizzazione degli anni di contribuzione effettivamente versata.

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È vigente al 1° marzo 2017 la legge n. 19/2017 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 244/2016 recante proroga e definizione di termini (c.d. Milleproroghe 2017). La legge è stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2017, S.O. n. 14.

Segnaliamo alcuni rinvii previsti.

Proroga disoccupazione collaboratori
La prestazione DIS-COLL viene prorogata fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino a giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

Obbligo assunzione disabili slitta di un anno
Viene differito dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l'obbligo, per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di assumere un lavoratore con disabilità, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione. In pratica al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.
Rimane pertanto in vigore, per tutto il 2017, la previgente norma per quale tale obbligo scatta solo se vi sono nuove assunzioni. Questi datori di lavoro hanno un anno di tempo per assumere un disabile dall'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (il sedicesimo).

Pensioni. Nessun recupero nel 2017
È previsto un ulteriore differimento al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) della norma transitoria circa l'adeguamento delle pensioni, volto a compensare l'inflazione che prevede la restituzione all'ente erogatore dello 0,1%.

Obbligo di comunicazione di infortuni sul lavoro
Viene differito dal 2 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 il termine di decorrenza dell'obbligo della comunicazione all'Inail, a fini statistici e informativi, degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

 

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Il 1° marzo prenderà il via l'indagine conoscitiva sullo Stress lavoro correlato nel personale della Polizia Penitenziaria promossa da Uil, UilPa Polizia Penitenziaria e Ital Uil.

Il 1° marzo la UilPa Polizia Penitenziaria e il Patronato Ital Uil pubblicheranno, sui rispettivi siti internet, tre questionari rivolti agli operatori della Polizia Penitenziaria che operano all'interno del sistema carcerario italiano. Obiettivo dell'iniziativa sindacale: valutare lo stato di salute - legato allo stress - degli operatori penitenziari facendo emergere sia le differenze tra le diverse categorie di lavoratori, che i fattori di maggior rischio, identificandone così le possibili soluzioni.

Un'indagine qualitativa sullo "Stress lavoro correlato" che utilizza lo strumento del questionario individuale a risposta singola, volontario e anonimo, strutturato su un argomento molto sentito all'interno di un contesto particolarmente disagiato, soprattutto tra i poliziotti addetti alle sezioni detentive, ma che al tempo stesso, interessa anche coloro che svolgono altri compiti all'interno del settore.

Avviare un intervento di iniziativa sindacale in questo specifico ambito è una questione prioritaria che si pone tra gli obiettivi anche quello di suggerire all'Amministrazione penitenziaria le criticità specifiche e le possibili azioni di miglioramento in questo ambito lavorativo.

Il questionario potrà essere compilato dai lavoratori in via telematica (www.polpenuil.it – www.italuil.it) e la rilevazione durerà due mesi: prenderà il via il prossimo 1° marzo per terminare il 1° maggio.

I promotori dell'iniziativa auspicano di raggiungere, attraverso questa importante indagine, il maggior numero di operatori di polizia penitenziaria arrivando in breve tempo ad analizzare un campione di circa tremila questionari, pari al 10% degli operatori penitenziari che operano all'interno del sistema carcerario nazionale.

Roma, 27 febbraio 2017

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La lavoratrice madre può essere licenziata solo per colpa grave, non essendo sufficiente una giusta causa di licenziamento prevista nel CCNL per ininterrotta e ingiustificata assenza dal lavoro.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2004 del 26 gennaio 2017 ribadendo il seguente principio di diritto già espresso con la sentenza n. 19912/2011, per il quale: "il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario – in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 – verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. L'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi".

La vicenda, per la quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione, riguarda una lavoratrice, all'epoca dei fatti in gravidanza, alla quale il giudice di appello aveva confermato il licenziamento intimatole dal datore di lavoro per colpa grave, in quanto la condotta della dipendente era riconducibile all'ipotesi del CCNL che sanziona con il licenziamento per giusta causa "l'assenza arbitraria dal servizio superiore a sessanta giorni lavorativi consecutivi", integrando la fattispecie della colpa grave stabilita dall'art. 54, co.3, lettera a) del D.lg. n. 151/2001 quale causa di esclusione del divieto di licenziamento.

La Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla stessa Corte di appello la quale si atterrà al principio di diritto espresso.

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L'INPS con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017 comunica che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva è elevata per il 2017 al 32% (legge 92/2012).

La legge di bilancio 2017 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.

Non è stata modificata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.

Pertanto, come riportato nella tabella riepilogativa dell'INPS, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2017, sono le seguenti:

Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

(32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

32,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

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