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Mercoledì, 03 Agosto 2016 10:11

Novità Inps: congedo post partum parti prematuri

L'Inps con messaggio n. 3131 del 20 luglio 2016 comunica l'aggiornamento della procedura per l'inoltro telematico delle domande di congedo di maternità post partum, nei casi di parto prematuro, per lavoratrici e lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata.

In particolare, l'aggiornamento riguarda i parti "fortemente prematuri" quando il bambino nasce prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima dell'inizio del congedo obbligatorio di maternità. In tali ipotesi, secondo la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015 al T.U. n. 151/01, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto molto prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Il messaggio fa seguito alla circolare n. 69 del 28/4/2016 con la quale l'Istituto forniva istruzioni in ordine alla novità introdotta, indicando le modalità di presentazione delle domande di maternità/paternità relative a parti "molto prematuri", in attesa degli aggiornamenti per l'acquisizione on line delle stesse. Ulteriori indicazioni riguardavano il diritto della madre di chiedere la sospensione del congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del figlio.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente delle lavoratrici/lavoratori interessati per consulenza e assistenza e inoltro telematico delle domande.

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Mercoledì, 06 Luglio 2016 11:35

Età di pensionamento: confronto tra Paesi

Proietti: reintroduzione flessibilità in uscita pienamente sostenibile

Analisi comparata delle età di pensionamento tra Italia, Paesi europei, Paesi OCSE e altre economie

La reintroduzione in Italia della flessibilità di accesso al pensionamento proposta dal sindacato è pienamente sostenibile se paragonata a quanto avviene in Europa e in tutti i paesi dell'OCSE.

L'Italia, infatti, ha l'età di accesso alla pensione più alta d'Europa: 66 anni e 7 mesi per gli uomini del settore pubblico e privato e per le donne del pubblico, 65 anni e 7 mesi per le donne del settore privato.

Mediamente nei Paesi Ue gli uomini vanno in pensione a 64 anni e 4 mesi, le donne a 63 anni e 4 mesi: gli italiani e le italiane vanno, dunque, in pensione 2 anni dopo rispetto agli altri cittadini europei. Questo dato è destinato a crescere poiché i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione, nel nostro Paese, sono ancorati all'aspettativa di vita e vengono costantemente aggiornati.

Età di accesso alla pensione in EU e nelle maggiori economie

Nelle tabelle a seguire abbiamo indicato il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia in diversi paesi. Nella Tabella 1 sono elencate le età di pensionamento dei paesi membri dell'UE e di altri 4 paesi europei non aderenti alla UE. Nella Tabella 2, invece, sono elencate le età necessarie al conseguimento della pensione nei paesi membri dell'OCSE non europei e di altre 7 maggiori economie mondiali.

In Italia il requisito per l'accesso alla pensione è il più alto d'Europa, secondo solamente alla Grecia, dove il requisito anagrafico richiesto è pari a 67 anni. Tuttavia, il requisito greco è suscettibile di numerose deroghe attualmente in vigore che possono abbattere l'età di accesso alla pensione fino a 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne.

L'età più bassa è richiesta in Svezia dove dai 61 anni il lavoratore può decidere di accedere alla pensione.

Se paragoniamo il requisito anagrafico del nostro Paese con la media dei paesi non europei, si evince come in Italia siano richiesti circa 3 anni in più di anzianità per gli uomini e 4 per le donne per accedere alla pensione. ETÀ PENSIONAMENTO EUROPA.

Vedi tabelle in allegato.

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Il CE.PA., raggruppamento dei Patronati INCA, INAS, ACLI e ITAL, ha sollecitato, con una lettera alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, una comunicazione chiara e trasparente alle Questure e all'utenza in merito alle novità introdotte dalla Sentenza del TAR del Lazio del 24/5 scorso in materia di rilascio e rinnovi dei permessi di soggiorno.

Secondo i patronati, "l'assenza di informazioni utili ad adeguare il comportamento della macchina amministrativa secondo quanto disposto dal giudice sulla inesigibilità dell'ulteriore contributo che sta creando troppe ambiguità supportate da informazioni errate".

"I siti internet della Polizia di Stato, delle Poste, dei Comuni che illustrano i requisiti per l'ottenimento dei titoli di soggiorno non sono stati ancora aggiornati – denunciano i Patronati. Questo nonostante ad oggi la Pubblica Amministrazione non possa esigere il pagamento di un ulteriore contributo che di fatto, per disposizione del Tribunale Amministrativo, non esiste più".

"Questa assenza di comunicazione – spiegano in una nota stampa -, inizialmente giustificata con le esigenze di raccordo con gli altri Ministeri, MEF in primis, sta generando un danno a quegli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno e pensano, affidandosi alle informazioni disponibili sui siti ufficiali delle Amministrazioni, che questo sia ancora dovuto. Ad oltre 20 giorni dalla Sentenza che cancella l'ulteriore contributo non è ammissibile che non siano state date indicazioni corrette per gestire le modifiche normative introdotte  ma che, anzi, si insista nel diffondere messaggi ambigui o generatori di comportamenti scorretti".

"Mancano inoltre – continua il comunicato stampa - informazioni sull'aggiornamento del sistema telematico in uso alle Questure che ancora oggi richiede il versamento del contributo da 80 a 200 per portare a definizione la procedura amministrativa del permesso di soggiorno. Si arriva a casi limite dove alcune Questure si spingono a richiedere il versamento integrativo con preavviso di rigetto ignorando completamente la portata e l'esecutività della Sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio".

I Patronati INCA, INAS, ACLI, ITAL, nel vigilare affinché non siano compiute irregolarità rispetto al non dovuto versamento dell'ulteriore contributo, chiedono alla Amministrazione di adeguare urgentemente le proprie procedure alla normativa in vigore; di mettere in atto le dovute comunicazioni all'utenza e alle strutture periferiche affinché non si ripetano situazioni di danno agli stranieri che richiedono oggi i permessi di soggiorno".

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L'Inail con circolare n. 13 del 24 marzo 2014 fornisce le istruzioni per l'erogazione della prestazione una tantum agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell'anno 2015, a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal familiare deceduto, in attuazione dell'art.1, comma 292, della legge di stabilità 2016.

La norma ha, inoltre, stabilito che il diritto potrà essere esercitato dagli eredi sulla base di apposita domanda presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

Il termine in questione scade domani 31 marzo 2016. Rileviamo pertanto come l'Istituto non sia stato sufficientemente tempestivo.

La misura della prestazione economica è fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 nella misura di 5.600 euro ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto dal suddetto decreto per l'anno 2015.

La circolare precisa che nella domanda, da presentare da uno solo dei soggetti beneficiari, dovranno essere indicati tutti gli eredi, nonché la relativa delega. Colui che la richiede autocertificherà, sotto la propria responsabilità, i propri dati anagrafici, lo status di erede del malato deceduto per mesotelioma non professionale, i periodi di residenza in Italia dello stesso e indica gli elementi necessari comprovanti l'esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.

L'interessato deve presentare apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare n. 13 (Mod. 190/E) alla Sede territoriale o compartimentale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata AR.
Le richieste già pervenute alle Unità territoriali, a seguito dell'emanazione della legge di Stabilità, ma prima della circolare dell'Inail, dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione richieste dalle stesse Unità territoriali.

"L'istanza deve essere corredata dalla scheda di morte ISTAT e dal certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto è stato affetto da mesotelioma e contenere l'indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all'amianto con l'insorgenza della patologia.".

Gli eredi dei malati deceduti per la stessa causa nel corso degli anni 2016 e 2017 potranno accedere alla prestazione secondo le modalità già indicate precedentemente dall'Inail.

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Le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro devono essere trasmesse dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche. Per effettuare le comunicazioni il lavoratore può avvalersi dell'assistenza del Patronato Ital Uil, riconosciuto come "soggetto abilitato".

La nuova disciplina, che intende evitare il cosiddetto fenomeno delle "dimissioni in bianco", si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda le cessazioni dei rapporti di lavoro subordinato a eccezione dei:

rapporti di lavoro domestico;rapporti di lavoro marittimo;durante il periodo di prova;dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;lavoratrice nel periodo di gravidanza e lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la Direzione del Lavoro);dimissioni e risoluzioni consensuali effettuate nelle sedi c.d. "protette" (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione).

Si precisa inoltre che il lavoratore è tenuto a rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto e ha facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione delle dimissioni.

VIENI ALL'ITAL PER PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE!

Gli uffici di Patronato sono a disposizione dei lavoratori per fornire informazioni e assistenza nella presentazione delle domande.

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Venerdì, 11 Marzo 2016 10:51

Assegno di Disoccupazione ASDI: tutte le info

L'Inps in data 3 marzo 2016 ha pubblicato la circolare n. 47 (vedi allegato 1) con la quale ha preso in esame il nuovo Assegno di disoccupazione denominato ASDI e diramato le istruzioni operative per la presentazione delle istanze attraverso l'apposita procedura telematica.


Rimandando per quanto attiene le caratteristiche, i requisiti e i meccanismi di funzionamento di questa prestazione a quanto illustrato nella predetta circolare n. 47, ci soffermiamo in questa sede sulle modalità di presentazione delle relative istanze. Ad ogni buon conto abbiamo predisposto una scheda tecnica - come già fatto in precedenza per la Naspi e la Dis-Coll – che riassume l'intera disciplina dell'ASDI (vedi allegato 2) prendendo in esame i destinatari; i requisiti e le ulteriori condizioni richieste; l'importo; la durata e il pagamento; la presentazione della domanda; ecc.


Prima di entrare nel merito della parte che qui ci interessa vogliamo ripercorrere brevemente l'iter normativo che ha portato alla istituzione di questo nuovo sussidio e alla definizione delle modalità per la sua erogazione A tale riguardo dobbiamo innanzitutto ricordare che l'ASDI  è stata istituita, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015 dal D.lgs. 22/2015, con riferimento ai lavoratori percettori di Naspi che abbiano beneficiato della prestazione per la sua intera durata nell'anno 2015 ed al termine della quale si trovino ancora in stato di disoccupazione e in condizione di bisogno.


Successivamente con il D.lgs. 148/2015, la misura è stata rifinanziata per permettere la prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI anche nei confronti di coloro che abbiamo interamente usufruito della Naspi oltre il termine del 31.12.2015, con uno stanziamento pluriennale (200 milioni a regime dal 2019).

La legge istitutiva dell'ASDI se per un verso ha previsto che il nuovo sussidio opera a decorrere dal 1° maggio 2015, ha però demandato ad un apposito decreto interministeriale (Lavoro/Finanze) la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dell'assegno.  Detto decreto è stato emanato in data 29 ottobre 2015 ma pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 18 gennaio 2016. Nel decreto viene peraltro espressamente previsto che per quanto attiene le modalità di richiesta della ASDI si dovranno attendere le specifiche istruzioni da parte dell'Inps da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto.


La circolare INPS è stata diramata solo ieri e sempre da ieri sono state rese disponibili le procedure per l'inoltro telematico delle istanze (via esclusiva). Per quanto riguarda i termini posti a pena di decadenza per l'inoltro delle domande, l'Istituto previdenziale, come era prevedibile, ha dovuto necessariamente introdurre un meccanismo di "neutralizzazione" dei termini per tutte le situazioni di fine Naspi intervenute prima della pubblicazione circolare e che di fatto erano rimaste inibite dall'assenza delle procedure per l'inoltro telematico. A tale riguardo i 30 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della circolare n. 47.


Alla luce delle indicazioni fornite dall'Inps, per quanto riguarda la tempistica della presentazione telematica delle istanze occorre distinguere, in base alla data del termine di "completa" fruizione della Naspi:


 la fase relativa al "regime transitorio" (esclusivamente per coloro che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima tra il 1° maggio 2015 e il 3 marzo 2016  - data di pubblicazione della circolare Inps): il termine di 30 giorni, posto a pena di decadenza, per l'inoltro delle istanze decorre dalla predetta data del 3 marzo 2016. Pertanto per tutte le situazioni pregresse è necessario presentare le domande entro il 1° aprile 2016 (il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare). La domanda purché presentata nei termini non inciderà sulla decorrenza della prestazione e la stessa verrà comunque corrisposta dal primo giorno successivo alla data di cessazione dalla Naspi;


 la fase a regime (cessazioni della NASpI dal 3 marzo 2016 in avanti): la domanda di ASDI va presentata telematicamente all'Inps a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi ed entro il termine di decadenza di 30 giorni. L'assegno decorre dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI.


Nella circolare Inps viene precisato che qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI intervenga dopo il termine del periodo "teorico" di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla data di definizione della domanda di NASpI (data di comunicazione del provvedimento di accoglimento).


Al fine dell'erogazione del beneficio il lavoratore dovrà recarsi al Servizio competente per l'impiego (quello di residenza del richiedente l'ASDI)  per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Sarà poi il Centro per l'impiego a trasmettere all'INPS le informazioni riguardanti gli eventi che sono propedeutici all'accoglimento della domanda di erogazione del sussidio vale a dire la sottoscrizione di un progetto personalizzato di presa in carico. Solo in esito alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione, l'Istituto previdenziale provvederà ad erogare l'assegno di disoccupazione in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.
Si ricorda che l'Inps riconosce il beneficio nel limite massimo delle risorse stanziate (200 milioni per l'anno 2015 e di 600 milioni per l'anno 2016) e in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.


Riassumendo, i potenziali beneficiari dell'ASDI devono:

1) essere in possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro ovvero aver già presentato, all'atto della domanda di ASDI, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), al fine di verificare i requisiti relativi allo stato di bisogno;

2) aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico presso il Servizio competente per impiego di residenza del lavoratore ovvero essersi recato al Centro per l'Impiego per la sottoscrizione del progetto personalizzato (indicazione data e CPI);

3) presentare l'istanza all'Inps in via telematica.


Per quanto riguarda le modalità per la presentazione telematica delle domande si fa presente che l'Inps ha implementato, con l'apposita voce "ASDI", la sezione "disoccupazione/mobilità" presente all'interno dei "Servizi per i patronati".

Apri la scheda in allegato.

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Mercoledì, 20 Gennaio 2016 11:10

Assicurazione casalinghe 2016

Il 31 gennaio scade il termine per l'iscrizione all'assicurazione casalinghe. Anche per l'anno 2016 l'importo annuale, da pagare all'Inail, è di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora siano raggiunti i requisiti richiesti (compimento del 18° anno oppure cessazione della propria attività lavorativa).

L'assicurazione è obbligatoria per le donne e per gli uomini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui vivono, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), al momento in cui maturano i requisiti stessi.

Il premio non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

La legge prevede l'applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di omissione, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l'obbligo di versare il premio.

Non devono pagare il premio coloro che hanno un reddito individuale lordo per l'anno precedente non superiore a € 4.648,11 e appartengono a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.296,22. Per questi il premio è a carico dello Stato e l'iscrizione avviene con "autocertificazione" che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero.

Sono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico che determinano una inabilità permanente pari o superiore al 27% e gli infortuni mortali.
Per ottenere le prestazioni dall'Inail è necessario essere assicurati!


Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil che offrono consulenza e assistenza gratuite a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo: iscrizione, richiesta di prestazioni all'Inail in caso di infortunio avvenuto in ambito domestico ed altro.

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Martedì, 22 Dicembre 2015 10:45

Chiusure natalizie degli uffici UIL

Informiamo i cittadini e gli utenti che gli uffici UIL resteranno aperti al pubblico fino alle 12.30 del 24 dicembre.

Dopo le festività natalizie torneranno operativi in data 28 dicembre, con i consueti orari fino alle 12.30 del 31 dicembre.

Nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 gennaio i servizi saranno regolari. Chiusura invece il 6 gennaio

 

Grazie per l'attenzione e tanti auguri di buone feste dalla UIL di Alessandria.

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Gli uffici Ital e Caf UIL domani, mercoledì 2 dicembre, saranno chiusi per dare modo ai dipendenti di partecipare al presidio che si terrà dalle ore 9.30 alle 11.30 davanti alla Prefettura di Alessandria contro i tagli ai Patronati.

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Se anche tu vuoi sostenere i patronati, aderisci alla campagna: al seguente link http://www.tituteliamo.it/gallery/ puoi scaricare il cartello dell'iniziativa, farti un selfie con il cartello a sostegno dei patronati e condividerlo sullo stesso sito e sui social con i seguenti hashtag #iocimettolafaccia #xiditti.

Il cartello lo puoi scaricare anche qui, allegato alla ntizia, non ti resta che stamparlo e procedere con lo scatto e la condivisione del contenuto. é un piccolo gesto, ma molto importante per testimoniare il lavoro fondamentale che i patronati svolgono ogni giorno per i cittadini.

Grazie!

 

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