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I precedenti contratti collettivi nazionali integrativi concernenti la mobilità territoriale e professionale hanno assicurato, sino  ad ora, a chi assiste a un disabile in situazioni di gravità la precedenza nella scelta della sede nei movimenti in ambito provinciale e interprovinciale (in quest'ultimo caso eccetto per chi assiste il genitore o parente o affine)

Dopo la legge n. 107/2015, alla luce delle aperture del MIUR nell'ambito delle trattative con le OO.SS. per il prossimo CCNI, le precedenze dovrebbero essere applicate nelle varie fasi previste, come abbiamo riferito nelle nostre anticipazioni, tuttavia una volta che si entra nell'ambito territoriale, la detta legge prevede, nemmeno perentoriamente, che vengano  rispettate solo le precedenze per disabilità personale artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92, ma nulla dice per quelle previste  ai sensi dell'articolo 33 comma 5 e 7 della medesima legge 104/92 (assistenza a disabilità in situazione di gravità)

L'articolo 7 del CCNI sulla mobilità per l'A.S. 2015/16 al punto V così stabilisce:

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e, limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sotto elencate condizioni:

Segue elenco delle condizioni.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (4).

I docenti che assistono disabili in situazione di gravità, quindi, hanno la precedenza, ai sensi del detto contratto, nell'assegnazione delle sede sia nei movimenti tra scuole delle stesso Comune, che sia suddiviso in distretti, sia in quelli tra comuni diversi della provincia sia in quelli interprovinciali tra comuni /scuole di diversa provincia.

A coloro i quali assistono il genitore (e a determinate condizioni un fratello o sorella) disabile grave la detta precedenza è riconosciuta in ambito comunale e provinciale e non interprovinciale (in quest'ultimo caso potranno far valere la precedenza nel corso della mobilità annuale).

Le precedenze appena illustrate, ai sensi della legge n. 104/92 art 33 commi 5 e 7, e tutte le altre previste nel suddetto articolo 7, si applicheranno, stante all'ultimo incontro al MIUR alle varie fasi della prossima mobilità.

Sin qui nulla da eccepire, il problema sulle precedenze previste dalla legga 104/92, eccetto per quelle determinate da situazioni di disabilità personale, si pone una volta che si è negli ambiti territoriali, da cui attingeranno i dirigenti per coprire i posti dell'organico dell'autonomia.

Vediamo perché.

Il comma 79 della legge n. 107/15, in cui è disciplinata la proposta d'incarico ai docenti da parte del DS, così prevede:

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso"

Il DS, dunque, nel proporre l'incarico tiene conto "anche" della precedenza prevista dagli articoli 21 e 33 della legge 104/02, ossia di chi si trova in situazione di disabilità personale.

Non si parla della precedenza, invece, per chi assiste il familiare disabile (figlio, coniuge, genitore o familiare), ai sensi degli articoli 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.

La mancata previsione di quest'ultima precedenza è lesiva di un diritto fondamentale, soprattutto considerando la natura degli ambiti, così come delineati dal MIUR.

Gli ambiti, come è stato riferito dal MIUR alle OO.SS., saranno sub provinciali e, essendo costituiti da una popolazione scolastica di non meno 22000 alunni, abbracceranno più comuni.

Alla luce di quanto detto, un docente, che assiste il coniuge o il figlio o il genitore disabile grave, può non ricevere alcuna proposta di incarico nel comune dove risiede il disabile che necessita dell'assistenza del docente in questione, facendo venir meno quanto stabilito dalla legge n. 104/92, che riconosce il diritto di scelta della sede/comune più vicini al domicilio del disabile.

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TURI: PESANTI LE CONSEGUENZE SULLE PERSONE. I PROBLEMI POLITICI RESTANO TUTTI


Garantire a tutto il personale  equità e parità di trattamento: è questa la condizione che la Uil Scuola ha posto come indispensabile per la sottoscrizione dell'accordo per la mobilità nel corso della trattativa in atto al ministero.

Quel che registriamo è una condivisione generale  sulla mobilità provinciale, quella della prima e seconda fase – chiarisce il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – restano invece tutte le obiezioni e gli ostacoli per la firma di un accordo che tende a mantenere ed ampliare gli elementi di disparità di trattamento del personale interessato.

Una trattativa delicata e importante nella quale la Uil ha assunto una posizione chiara – spiega Pino Turi -al centro delle scelte ci devono essere sempre le persone.

Il nostro impegno ha portato il ministero a ipotizzare una deroga alla legge per la fase provinciale.
Un risultato non scontato ma prevedibile perché nasconde una delle difficoltà  di attuazione delle 107.

La legge, infatti, contiene una contraddizione macroscopica – spiega Turi - perché prevede per la mobilità una doppia posizione giuridica.
Concretamente si può avere il caso che gli ultimi assunti  (fase 0- A) restano titolari di sede e i docenti assunti prima,  magari soprannumerari, vanno negli ambiti .

E' talmente evidente che una simile situazione  va contro ogni principio di equità che – continua Turi - sarebbe semplice fare valere politicamente o davanti ad un qualunque tribunale. Talmente palese che il ministero si è dichiarato d'accordo.

Il punto che resta da risolvere è quello della mobilità di terza fase, quella tra province diverse.
La proposta della Uil è chiara: tutto il personale interessato deve poter scegliere la scuola di titolarità, in deroga ad ogni vincolo derivante da vecchie e nuove normative che non sono coerenti con la singolarità di questa fase di mobilità, prevista dalla stessa Legge 107/15.

Su questo punto che riguarda tutto il personale, che deve rispondere ad una situazione straordinaria con misure di equità e tutela per tutti, la trattativa è giunta ad un punto di stallo.

Per noi – ribadisce Pino Turi – restano  tutti i motivi di indisponibilità  ad una firma  che dovrebbe avallare un'ulteriore iniquità. E questa volta introdotta per contratto?

A questo punto, la decisione deve essere politica. Noi abbiamo dato un quadro di riferimento preciso e delineato le possibili soluzioni. Ora spetta al ministero decidere se e come continuare il negoziato.

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Il MIUR con la nota 41637 del 30 dicembre 2015, rende noto che le lavoratrici della scuola che maturano i requisiti per accedere alla pensione con il regime sperimentale Opzione donna entro il 2015, avranno tempo fino al 15 febbraio per presentare la domanda di cessazione dal servizio.

Con il comma 281 della Legge di Stabilità 2016, come è stato ampiamente detto, si è permesso il pensionamento con il regime sperimentale a tutte le lavoratrici che raggiungeranno i requisiti necessari all'accesso entro il 31 dicembre 2015 consentendo loro di andare in pensione con 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi in cambio di un ricalcolo contributivo dell'intero assegno previdenziale.

Anche se con la nota 40816 del 21 dicembre il MIUR aveva fissato la data di termine ultimo per la presentazione della domanda di cessazione del servizio in linea generale al 22 gennaio 2016, con la nota 41637 del 30 dicembre specifica che le interessate al regime sperimentale avranno tempo, per presentare la domanda di cessazione dal servizio tramite il sistema POLIS, dal 15 gennaio al 15 febbraio 2016. L'accesso alla pensione decorrerà comunque dal 1 settembre 2016.

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Prove di dialogo ma non è sufficiente

Resta forte la contrarietà al sistema degli ambiti

Come da programma è proseguito, a livello politico, il confronto tra Miur e organizzazioni sindacali per creare le condizioni di un'intesa su tutta la partita della mobilità.


I rappresentanti dell'amministrazione hanno posto il problema dei tempi, tre settimane al massimo, per trovare un accordo e firmare il contratto.
La Uil Scuola ha ribadito che per fare un contratto non si può partire da posizioni di rigidità ma vanno ricercate le necessarie soluzioni, in modo da garantire equità per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di mobilità, a partire dalla costituzione dell'organico.
Importante per la Uil, considerando l'eccezionalità della situazione, consentire a tutto il personale di potersi trasferire sulla scuola senza vincoli, compreso anche quello quinquennale per i docenti di sostegno.
Per la Uil Scuola, per la firma del contratto, resta fondamentale anche la possibilità di mobilità su tutti i posti, provinciali e interprovinciali, con la possibilità di chiedere la scuola a cui essere assegnati.
Il confronto riprenderà il giorno 8 gennaio con l'impegno da parte della Uil e degli altri sindacati di trovare le necessarie soluzioni per tutto il personale, nell'ottica di garantire trasparenza ed equità nelle operazioni di mobilità.
Per la Uil Scuola hanno partecipato Pino Turi e Pasquale Proietti.

Nomine in ruolo Ata
A margine dell'incontro sulla mobilità, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente ai ministri interessati, Miur e Funzione pubblica, con l'obiettivo di sbloccare le nomine in ruolo del personale Ata, ancora bloccate per effetto dei previsti passaggi del personale delle province.

Pagamento supplenti
I sindacati hanno sollecitato anche lo sblocco del pagamento del personale supplente. I rappresentanti del Miur hanno garantito che il pagamento, comprensivo degli arretrati, avverrà entro il 19 gennaio.

L'incontro politico sblocca la trattativa

L'azione unitaria dei sindacati rappresentativi della scuola ha determinato un cambio di passo sulle questioni generali della mobilità con un primo avanzamento, grazie al tavolo politico che ha portato a superare le iniziali rigidità dell'Amministrazione. E' questo il giudizio sull'incontro di ieri pomeriggio al MIUR.

L'Amministrazione ha riconosciuto la funzione del contratto come strumento per superare gli squilibri e le iniquità introdotte della legge 107/2015 sulla mobilità, in particolare le differenze di trattamento tra i docenti già di ruolo e quelli assunti nelle diverse fasi del piano straordinario di assunzioni.

Gli esiti dell'incontro consentono nell'immediato la ripresa della contrattazione sulla mobilità che è stata fissata il giorno 8 gennaio. Molto ancora il lavoro da fare; l'impegno dei sindacati scuola continua al fine di raggiungere il comune obiettivo di garantire oggettività, trasparenza ed equità nelle operazioni di assegnazione alle scuole del personale docente.

Roma, 29 dicembre 2015

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Mobilità 2016/17. Miur: sì ad ambiti territoriali, subprovinciali. Presentati la prossima settimana

Proseguono gli incontri tra Miur e sindacati per giungere alla definizione del contratto sulla mobilità per l'a.s. 2016/17.

L'unica buona notizia al momento sarebbe la conferma che la scrittura del contratto rimane annuale, come svolto finora e non triennale, come ipotizzato.

Il confronto si è svolto in particolare sugli ambiti territorali che - assicura il Miur - non saranno né interprovinciali, né interregionali, ma sub provinciali nel rispetto della L. 107/15. Ciascun ambito comprenderà istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo

Le linee guida per la definizione degli ambiti territoriali, sentiti i Dirigenti degli USR, per raccogliere le eventuali proposte che a livello periferico si stanno elaborando, saranno elaborate e quindi presentate la prossima settimana ai sindacati.

L'unico commento al momento è quello del sindacato UIL.

Il sindacato UIL ha confermato la nettà contrarietà al sistema degli ambiti terrtoriali

Per la Uil il piano straordinario della mobilità deve consentire a tutto il personale già di ruolo e a quello di nuova nomina, di poter scegliere oltre che una nuova provincia anche una nuova scuola di titolarità, su tutti i posti disponibili e vacanti per ritrovare quella serenità indispensabile ad un proficuo lavoro nelle scuole.

Per quanto riguarda le richieste avanzate dai sindacati in un documento unitario in 5 punti, potremo conoscere le risposte del Miur solo nei prossimi incontri.

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Con la nota prot. 11171 del 9 novembre 2015, il MIUR fornisce le indicazioni operative per dare il via alla formazione dei dirigenti e dei nuclei di valutazione, per le quali si dovranno attivare gli USR con l'avvio di specifici seminari regionali rivolti ai dirigenti scolastici

Per l'attuazione di tali seminari di formazione le scuole polo dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

dovranno essere coerenti con il progetti esecutivo dovranno garantire strutture tecnologiche adeguate all'attuazione degli interventi di formazione dovranno essere raggiungibili dalla sede formativa rispetto ai territori cui faranno da riferimento.

La scuola polo a livello regionale , individuata da una apposita commissione, avrà l'incarico di realizzare il piano formativo.

L'USR dovrà pubblicare entro il 14 novembre l'avviso che inviterà le istituzioni scolastiche alla presentazione di specifici progetti entro e non oltre il 23 novembre 2015.

Gli Usr dovranno produrre entro il 30 novembre la seguente documentazione: estremi dell'istituzione scolastica che diventerà scuola polol'avviso regionale per la presentazione dei progettiverbale di esame dei progettidecreto di individuazione della scuola polo.

Tale documentazione dovrà essere presentata all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La legge 107 del 2015 prevede

Valutazione dei dirigenti scolasticiValutazione dei docentiValutazione delle scuoleValutazione degli apprendimenti

I seminari regionali saranno tenuti tra novembre 2015 e febbraio 2016 con interventi della durata di 5 ore e una scaletta comune di riferimento. Ogni intervento avrà lo scopo di fornire un quadro di riferimento per la valutazione a livello nazionale.

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Guida accettazione proposta, firma contratto, convocazioni e comunicazione supplenza

Il Miur ha inviato nel pomeriggio del 10 novembre tramite Istanze on line 48.794 proposte di assunzione per la Fase C, per l'organico di potenziamento relativo all'a.s. 2015/16. Ci sono 10 giorni di tempo, fino al 20 novembre ore 15.59 per accettare/riufutare la proposta.

Come si accetta la proposta

La proposta si può accettare da subito, anche se si ha ancora un contratto fino all'avente diritto, o nessuna certezza su una eventuale supplenza. Non è necessario comunicare prima la supplenza e poi accettare, il procedimento sarà inverso. Nella pagina personale di Istanze, cui si accede con username e password, è presente il form Buona Scuola - Perfezionamento proposta di assunzione A.S. 2015/2016 - fase c)

L''aspirante docente fase C visualizza:

i dati di nominail pulsante Indietroil pulsante Accetta la nominail pulsante Rinuncia la nominail pulsante Interroga la domanda (che è quella presentata ad agosto)

Si chiede anche di visualizzare, per ciascuna regione, il calendario delle convocazioni per la scelta della sede. Al momento il link rimanda solo ai siti dei rispettivi Uffici Scolastici regionali, nei quali saranno pubblicati gli avvisi per la scelta della sede e la comunicazione della supplenza. In ogni caso tale operazione sarà svolta dopo il 20 novembre, dato che tra il 12 e il 20 novembre gli Uffici territoriali assegneranno i posti di potenziamento alle scuole

Dopo aver accettato la proposta, inserire il codice personale e cliccare su Conferma.
A questo punto nella casella di posta nota al sistema informatico si riceverà una mail di riepilogo. Inoltre nella sezione archivio personale 2015 è presente il documento in formato PDF che costituisce la "ricevuta" comprovante il perfezionamento della proposta di assunzione.

Se invece si vuole rinunciare alla proposta di nomina (ricordiamo che in tal caso si verrà cancellatti da tutte le GaE e Gm alle quali si risulta iscritti) si clicca su Rinuncia, si inserisce il codice personale e analogamente si riceve la mail con la conferma della rinuncia.

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Tra le possibilità di spesa dei 500 euro ai docenti per l'autoformazione c'è anche la possibilità di utilizzarli per corsi di aggiornamento/formazione coerenti con il Piano di miglioramento ed il Piano triennale dell'offerta formativa.

Così, molti collegi docenti stanno deliberando per organizzare corsi di aggiornamento coerenti con il Piano triennale, a volte condotti dallo stesso istituto altre da esperti esterni o agenzie formative.

Gli istituti, quindi, coprirebbero le spese sostenute suddividendo il totale tra i partecipanti al corso attingendo dai 500 euro erogati per la formazione.

Il problema riguarda alcuni aspetti della questione, a partire dal fatto che i docenti dovranno rendicontare, presentare entro il 31 agosto di ciascun anno scontrini, ricevute, fatture per dimostrare la coerenza della spesa con gli obiettivi formativi.

Così, sia nel caso dell'esperto interno sarebbe la scuola ad avere i documenti per la rendicontazione e non sarebbero nominativi per tutti i docenti che hanno partecipato, a meno di un versamento delle quote individuali al bilancio dell'istituto mediante reversale di incasso nominativa.

C'è anche da sottolineare il fatto che il corso di aggiornamento viene considerato valido solo se erogato da un ente accreditato dal Ministero.

Di più facile gestione, invece, un corso organizzato da un ente esterno riconosciuto dal Ministero, che potrebbe erogare documenti utili alla rendicontazione ai singoli docenti, bypassando l'istituzione scolastica.

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Stipendio. Dal 23 ottobre per supplenti con nomina annuale e incaricati religione, ancora qualche ritardo per supplenti temporanei

Per gli insegnanti incaricati di religione i problemi tecnici sono superati e il 10 ottobre con emissione speciale NOIPA ha liquidato i cedolini di settembre e ottobre che saranno esigibili rispettivamente in data 21 ottobre per lo stipendio di settembre e, probabilmente, il 23 ottobre per lo stipendio di ottobre;

per i supplenti con nomina annuale che ancora non hanno percepito lo stipendio di settembre i cedolini sono stati liquidati con l'emissione speciale del 10 ottobre e pertanto i pagamenti avverrano nelle medesime date di cui sopra.

per i supplenti nominati dalle scuole su supplenze "brevi e saltuarie" , ieri il Miur ha effettuato lo "scarico" dei contratti inseriti dalle scuole al fine di assegnare sui POS ( finora vuoti ) le somme necessarie a coprire il fabbisogno. L'erogazione delle somme sui POS necessita, come sempre, dell'autorizzazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio e pertanto avverrà non prima della prossima settimana. Solo dopo la disponibilità delle risorse sui POS sarà possibile, per le istituzioni scolastiche, completare la procedura per la liquidazione degli emolumenti al personale.

Dunque, ci sarà ancora da attendere qualche giorno. Certamente va rilevato che anche per quest'anno il Miur non è stato in grado di garantire per i supplenti l'erogazione dello stipendio nei tempi corretti

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Nel caso un supplente sia nominato per orario intero dal lunedì al venerdì e il sabato risulta come "giornata libera" del titolare sostituito, spetta comunque il pagamento di tutta la settimana (compresa quindi la giornata di sabato).

L'Aran con nota del 28 aprile 2008 in risposta a nota prot. A00DGPER/5606 ha chiarito che "la formulazione dell'art. 40, comma 3 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui "nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del Codice civile" trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell'art. 36 della Costituzione. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l'orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa".

Dunque le giornate del sabato e della domenica vanno computate nell'anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici.
Ciò vale anche nel caso la scuola adotti un orario settimanale su 5 giorni (c.d. settimana corta con orario di servizio dal lunedì al venerdì).

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