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La Uil Scuola, nell'incontro al Miur sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, ha chiesto all'Amministrazione di dare la possibilità ai docenti che hanno inoltrato domanda di assegnazione provvisoria di ritardare la presa di servizio nell'ambito assegnato.

La ragione è quella di per evitare costosi spostamenti, almeno fino al momento in cui conosceranno l'esito dell'istanza di assegnazione provvisoria che, ormai è un dato di fatto, non potrà essere comunicato in tempo per il 1° settembre.

Non ci risulta che l'Amministrazione abbia ancora fornito una risposta.

Analizziamo i casi in cui il docente è obbligato a prendere servizio il 1 settembre. Per gli altri docenti non c'è alcun obbligo, a meno che non siano state programmate delle attività.

Presa di servizio il 1 settembre docenti assunti in ruolo l'1/9/2015 e destinatari per il 2016/17 della "sede" di titolarità:

I docenti assunti in ruolo l'1/9/2015 e indipendentemente dalla fase di assunzione (0/A, B, C e D del piano di assunzione) dovranno assumere servizio il 1/9/2016 nella sede che è stata loro assegnata con la recente mobilità (anche se assegnata d'ufficio).

L'unica eccezione è per la docente che al momento dell'assunzione in servizio si trova collocata in congedo per astensione obbligatoria (o interdizione per gravi complicanze): per tale docente la presa di servizio si intende effettuata.

Inoltre, per i docenti assunti il 1/9/2015 che hanno chiesto per l'a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottengono il relativo decreto: devono assumere comunque servizio nella scuola assegnata per il 2016/17.

Su questo punto il sindacato UIL ha chiesto di ritardare la presa di servizio

Docenti assunti in ruolo entro il 2014/15:

Per i docenti assunti entro il 1/9/2014 ci possono essere diverse situazioni da prendere in considerazione. Ne elenchiamo qualcuna.

Docente che ha ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità su scuola o che ha partecipato alla "chiamata diretta": deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola assegnata (anche se assegnata d'ufficio). Docente titolare nella scuola X assegnato o utilizzato in altra sede per l'a.s. 2015/16: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella sede X di titolarità. Docente titolare nella scuola X collocato per l'a.s. 2015/16 in aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi protratti fino al 31/8/2016: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola X di titolarità. Docente titolare nella scuola X assegnata o utilizzata in altra sede per l'a.s. 2015/16 ma collocata in congedo per maternità (compresa l'interdizione per gravi complicanze) che si protrae oltre il 1/9: non ha obbligo di assumere servizio, neanche successivamente al 1 settembre. La presa di servizio si intende effettuata. Docente che ha chiesto per l'a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottiene il relativo decreto: deve assumere servizio nella scuola di titolarità in attesa del relativo decreto.

Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico, non esiste:

Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola). Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 1 settembre 2016 a meno che, ovviamente, in questa data non sia stato calendarizzato un incontro collegiale. Altrimenti la presenza è richiesta solo nella data degli incontri collegiali.

Per tutti i docenti indipendentemente dall'anno di assunzione:

Tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all'inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all'insegnamento (40+40 ore di cui all'art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).

Inoltre, dal 1 settembre al giorno prima che inizino le lezioni non vi è comunque alcun obbligo di rispettare il proprio orario d'insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell'ordine di scuola a cui appartiene il docente).

In conclusione, successivamente al 1 settembre i docenti saranno presenti a scuola SOLO in ordine alle eventuali attività programmate le quali, come detto in precedenza, dovranno comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all'insegnamento.

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Giovedì, 25 Agosto 2016 10:43

Comunicazione di servizio Uil Scuola

Informazioni avute a seguito di un incontro in provveditorato circa l'organico di fatto Docenti quindi ridistribuiti i posti aggiuntivi dei vari gradi scolastici si è passato alle info varie ed eventuali tra le quali la presa di servizio nella nuova sede per i docenti trasferiti in ambito, questi con buone possibilità saranno destinati entro il 30 agosto prossimo venturo. Il tutto per consentire le procedure successive e pianificazione deile date di nomine dei docenti

Le date per il personale ATA sono le seguenti:
il giorno 29 agosto nomine in ruolo tutti i profili
il giorno 30 agosto njopmine tempo determinato, anche il 31 agosto nel caso non vengano ultimati tutti gli adempimenti di nomine.

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Di seguito le indicazioni relative alla tempistica ed alla procedura di concilazione:

A)  La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente (ATP di "partenza"), ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notificata a mezzo PEC.

B)  Per la  materia della mobilità gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il  termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti.

C)  La richiesta deve indicare: -

Le generalità del richiedente,

la natura del rapporto di lavoro,

la sede ove il lavoratore è addetto; -

il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste  a fondamento della richiesta;

qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, è conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

TEMPISTICA

Entro quindici giorni  dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore.. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.

Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare.

La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria in una data compresa  nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione .

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti.

PROCEDURA

L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale.

L 'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia.

In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

Mobilità - resoconto. Ulteriori precisazioni

Si forniscono ulteriori precisazioni emerse nella web conference di ieri:

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E PART TIME

Il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, all'art. 7 comma 12 dispone che  per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Il MIUR ha comunicato che è possibile accogliere richieste tardive di part time per aumentare le opportunità di assegnazione provvisoria dei richiedenti utilizzando anche spezzoni orari. Pertanto gli interessati all'assegnazione provvisoria anche part time, possono presentare specifica domanda nella quale chiedono che contestualmente all'assegnazione provvisoria su spezzone orario sia concesso il relativo part time.

La richiesta di part time va inoltrata all'UST della Provincia di titolarità per il 2016/17 (quella ottenuta con la mobilità) e contestualmente all'UST della Provincia richiesta come assegnazione provvisoria.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA

È stato ribadito che il CCNI del 15 giugno, all'art. 7 comma 5, ha precluso la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola nel solo caso di mancata conferma in ruolo per il 2016/2017. Pertanto devono essere accolte tutte le domande di assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola per tutti coloro che hanno effettuato l'anno di prova indipendentemente dal fatto che non abbiano ancora avuto il decreto del superamento.

ASSEGNAZIONE SEDE AI DOCENTI NON SODDISFATTI CHE  NON HANNO OTTENUTO ALCUN TRASFERIMENTO

Con l'ultima mail del dott. Bonelli è stato chiarito che ai docenti che non hanno ottenuto alcun trasferimento (e che quindi sono in esubero sull'intero territorio nazionale) si applica esclusivamente l'art. 2 punto 4 del CCNI sulle Utilizzazioni che prevede testualmente:

"4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell'art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNI dell'8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero".

Pertanto, a differenza della prima comunicazione, agli stessi, NON si applica il punto 1 del medesimo art. 2 e non si procede alle classiche utilizzazioni ma all'assegnazione di una sede al termine di tutte le altre operazioni, anche in soprannumero all'organico.

 

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Documento completo in allegato.

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DICHIARAZIONE DI ANTONIO FOCCILLO, SEGRETARIO CONFEDERALE UIL,  DEI SEGRETARI GENERALI DI UILPA, NICOLA TURCO, UILSCUOLA, PINO TURI, UILRUA, SONIA OSTRICA, E DEL SEGRETARIO NAZIONALE UILFPL, MICHELANGELO LIBRANDI.

È stato un incontro interlocutorio quello che ha aperto questa mattina il confronto con il Governo sul pubblico impiego. Il Ministro della Funzione Pubblica, Madìa,  ha dato qualche disponibilità ad aprire un percorso comune sul Testo Unico, a incrementare le risorse per i rinnovi contrattuali nella prossima legge di stabilità, a prevedere una soluzione per i precari.

Infine, ha proposto di avviare un tavolo tecnico sui contenuti dei contratti e del Testo Unico da concludersi entro il 10 di settembre. La Uil ha sostenuto che l'attuale normativa legislativa non ci permette di avviare una vera contrattazione, pertanto va modificata. Per noi il contratto collettivo nazionale deve essere completo sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista  economico e per tutti.  La contrattazione di secondo livello dovrà  e potrà trattare materie come l'organizzazione del lavoro, la professionalità, la valutazione e il merito.

Siamo disponibili a continuare il confronto, ma va fatta una direttiva aperta all'Aran  e va cambiata immediatamente la normativa legislativa per realizzare concretamente la contrattazione.

Resteremo attenti alle risposte che il Governo ci darà, su queste tematiche, nei prossimi giorni e valuteremo le consequenziali iniziative.

Roma 26.7.2017

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Lunedì, 25 Luglio 2016 10:27

Scuola: chi riguarda la chiamata diretta?

La chiamata diretta riguarda esclusivamente i docenti neoimmessi in ruolo coinvolti dalle procedure di assegnazione nell'ambito territoriale.

Si tratta delle fasi:

B1/B2 se soddisfatti dal secondo ambito in poi.

B3 - assegnazione ambito definitivo nella provincia di assunzione dei docenti assunti nell'a.s. 2015/16 nelle fasi B e C del piano di assunzioni da Concorso (titolarità solo su ambito).

C - docenti neo assunti al 1/9/2015 da GAE nelle fasi B e C del piano di assunzioni

D - I docenti neo assunti al 1/9/2015 da GAE e da CONCORSO nelle fasi 0 e A e i docenti assunti da fase B e C dal concorso del piano di assunzioni. Hanno potuto richiedere trasferimento interprovinciale (in deroga al vincolo triennale), ma se otterranno il movimento richiesto avranno titolarità su ambito territoriale.

Pienamente coinvolti nella chiamata diretta anche i docenti che saranno immessi in ruolo dal 1° settembre 2016 (le procedure potranno essere completate entro il 15 settembre), da Graduatorie ad esaurimento residue, o da concorso (sia per le assunzioni da GM 2012 che da nuove GM 2016).

Le fasi

Sono previste due fasi nelle operazioni, la prima a cura dei dirigenti scolastici, la seconda a cura degli Uffici Regionali.

Cosa faranno i dirigenti scolastici? Pubblicheranno appositi avvisi relativi ai posti disponibili, individuando da 3 a 6 caratteristiche (coerenti con il Piano dell'offerta formativa) richieste ai docenti che dovranno inviare la loro candidatura. Il Ministero fornisce una tabella esemplificativa. Queste caratteristiche saranno di tre tipi: esperienze (didattica digitale, insegnamento in sezioni ospedaliere, pratica musicale, per fare degli esempi); titoli universitari, culturali e certificazioni (come i dottorati su tematiche affini alla classe di concorso o certificazioni linguistiche); attività formative. I dirigenti pubblicheranno gli avvisi dal 29 luglio per infanzia e primaria, dal 6 agosto per la secondaria di primo grado, dal 18 agosto per la secondaria di secondo grado. Esamineranno poi i CV dei docenti presenti nel loro ambito territoriale a partire da quelli che hanno presentato la loro candidatura. Ogni scelta sarà motivata. I dirigenti faranno una proposta di incarico agli insegnanti individuati.

 

I docenti potranno caricare il loro curriculum sul sistema del Miur (Istanze On Line) dal 29 luglio al 4 agosto per infanzia e primaria, dal 6 al 9 agosto per la secondaria di primo grado, dal 16 al 19 agosto per la secondaria di secondo grado. Avranno a disposizione un modello predefinito. Potranno partecipare a eventuali colloqui proposti dai dirigenti e accettare o meno le proposte ricevute.

Per i docenti rimasti senza una sede alla fine delle procedure, questa verrà individuata dagli Uffici Scolastici Regionali.

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Come ogni anno, il calendario inizialmente fissato dall'annuale ordinanza sulla mobilità per le varie operazioni ha subito alcune modifiche.

Queste sono attualmente le scadenze previste per la pubblicazione dei movimenti:

fasi B,C e D docenti scuola infanzia e primaria: non più il 23 luglio, ma a margine dell'incontro tra Miur e OO.SS. sulla chiamata diretta è stata comunicata la data del 26 luglio;personale ATA: il termine del il 22 luglio è slittato al 1° agosto;fasi B,C e D docenti scuola secondaria di I grado: la scadenza del 28 luglio è slittata al 2 agosto;fasi B,C e D docenti scuola secondaria di II grado: la scadenza del 9 agosto è slittata al 13 agosto.

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Chiamata diretta, in attesa della Linee guida facciamo il punto su tempi, posti e procedure

Sembra slittare a martedì 19 luglio, forse a metà settimana, la pubblicazione delle attese Linee guida che serviranno ai presidi per organizzare la chiamata diretta.

Evidentemente, al Miur c'è ancora da definire qualcosa nella procedura prima di ufficializzare il tutto agli Uffici scolastici regionali. Fermo restando che per una buona parte, le condizioni saranno molto vicine a quanto concordato nelle ultime settimane con i sindacati.

Va però anche dette che, come spieghiamo in un altro nostro articolo, quasi sicuramente il Miur farà ritenere valide le 45-50 esperienze utili per 'profilare' il posto libero, mentre per i sindacati sarebbero dovute essere non più di una decina (non a caso al ministero dell'Istruzione preferiscono denominare il meccanismo "chiamata per competenze").

Inoltre, potrebbe riprendere quota il colloquio con il dirigente scolastico(probabilmente da adottare nei casi di posizionamenti di candidati appaiati).

Non è infine da escludere che, approfittando dell'atto unilaterale, a Viale Trastevere abbiano anche deciso di allargare la scelta del docente candidato, sempre da parte dei presidi, non solo tra coloro che hanno presentato domanda ma all'istituto ma anche a quelli di tutto l'ambito territoriale (altro punto osteggiato dai sindacati e che erano riusciti, con non poca fatica, a far eliminare).

Nel frattempo, proponiamo ai nostri lettori le utili indicazioni, realizzate sotto forma di FAQ, della Uil Scuola: vengono illustratati, punto per punto, tutti i passaggi relativi a tempi, posti e procedure che dovrebbero a breve essere ufficializzate sulla gestione della chiamata diretta.

Questa procedura riguarderà i docenti che avranno la titolarità su ambito, in particolare:

Docenti delle Fasi B1, B2 (se soddisfatti dal secondo ambito in poi);Docenti di fase B3;Docenti di fase C;Docenti di fase D.

Due le scadenze da tenere a mente e due le fasi previste a livello nazionale:
-  la prima entro il 31 agosto  riguarda i docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito delle procedure di mobilità.
-  la seconda che riguarda i docenti immessi in ruolo su ambito territoriale per l'anno scolastico 2016/17 e si conclude entro il 15 settembre.

Quale sarà a questo punto la tempistica?
La tempistica deve essere ancora fissata in via definitiva. Dovrebbe essere previsto un termine unico per la pubblicazione dell'avviso e un termine unico per l'invio delle proposte di candidatura.

In che modo si potranno conoscere i posti disponibili?
Secondo quanto previsto nell'ipotesi di accordo -  procedura che potrebbe essere assunta nelle linee guida che il Miur sta predisponendo -  ciascuna istituzione scolastica avrebbe dovuto pubblicare sul proprio albo istituzionale un avviso nel quale venivano indicati il numero dei posti utili per le proposte di assegnazione distinti per classe di concorso e tipologia comprensivo di indirizzo di posta elettronica istituzionale al quale indirizzare le eventuali proposte di candidatura dei docenti entro il termine fissato a livello nazionale.

Quali saranno i posti disponibili?
Quelli vacanti dell'organico triennale dell'autonomia dell'istituzione scolastica.
Sono esclusi i posti al 30 giugno che, a qualunque titolo disponibili sino al termine delle attività didattica,  non sarebbero stati comunque disponibili.

Come si procederà all'inserimento o aggiornamento del proprio Curriculum?
Sulla base di quanto concordato nella prima fase della trattativa si  dovrebbe procedere attraverso il formato disponibile nelle istanze on line del portale Miur. Secondo la tempistica definita dall'Amministrazione in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale.

Fin qui ciò che riteniamo consolidato. Per completezza di informazione, in attesa delle linee guida del Miur, ecco come era stato delineato l'impianto della sequenza contrattuale per il passaggio dagli ambiti alle scuole:

Il Dirigente scolastico che adempimenti avrebbe avuto?
Acquisire le candidature pervenute e i rispettivi curricula on line; predisporre relativamente alla propria scuola, un elenco dei docenti con i requisiti richiesti in ordine di possesso dei medesimi.
Successivamente avrebbe dovuto formulare la proposta di assegnazione della sede di servizio ai docenti collocati utilmente nel medesimo.

Il docente che cosa doveva fare una volta ricevuta la proposta?
Entro il termine di accettazione previsto dalla proposta di assegnazione o dal preavviso il docente interpellato avrebbe dovuto confermare la propria disponibilità; diversamente la proposta era da considerarsi non accettata con il conseguente scorrimento dell'elenco.

Cosa sarebbe successo in assenza di docenti con i requisiti richiesti?
In caso di mancanza, tra le candidature pervenute, di docenti con i requisiti richiesti, le stesse sarebbero state elencate secondo l'ordine di punteggio relativo alla graduatoria di riferimento: graduatoria di trasferimento su ambito, ad esaurimento o di merito.

Cosa potrebbe succedere ai docenti non destinatari di proposta?
Potrebbero essere collocati d'ufficio, anche attraverso istituzioni scolastiche polo, secondo l'ordine del relativo punteggio di mobilità o di graduatoria di immissione in ruolo, per l'assegnazione alle sedi rimaste disponibili  nell' ambito di ciascuna procedura.

Secondo l'accordo raggiunto prima della "rottura", i docenti avrebbero potuto indicare il comune dal quale iniziare lo scorrimento delle singole disponibilità secondo l'ordine del bollettino pubblicato per le operazioni di mobilità.

Quali sarebbero stati i requisiti per ciascun posto disponibile da contenere negli avvisi?
Secondo la proposta sindacale, per ciascun posto disponibile, l'avviso avrebbe dovuto contenere quattro requisiti caratterizzanti la disponibilità in relazione al progetto formativo della scuola scelti tra otto indicatori basati soprattutto sull'esperienza professionale.
A parità di requisiti, come parametro di riferimento, per l'assegnazione sarebbe stata utilizzata la graduatoria della mobilità.

Ed ecco, infine, i punti proposti dal Miur sui quali si è arenata la trattativa(riassunti sempre dalla Uil Scuola).

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Si attende  il III ciclo TFA, che dovrebbe permettere di acquisire l'abilitazione all'insegnamento a circa 16.000 docenti.

Al momento abbiamo solo la distribuzione generale dei posti. Si tratta di 16.346 posti così suddivisi 11.328 comuni (3.270 per le scuole medie e 8.058 per le superiori) e 5.108 sul sostegno (infanzia 392 posti, primaria 1.749, scuola secondaria I grado 1.932 scuola secondaria II grado 1.035).

L'ammissione ai corsi avviene in seguito a un test preliminare, a una prova scritta e a una prova orale. Vi sono, tuttavia, determinate categorie di abilitandi che sono ammessi direttamente ai corsi senza svolgere alcuna prova.

La normativa di riferimento in merito, come possiamo anche leggere nel precedente bando TFA II ciclo, è costituita dal DM n. 249/10 e dal DM 11 novembre 2011 .

L'articolo 15, comma 17, del DM n. 249/2010 prevede che:

"Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti"

I soggetti, dunque, che hanno sospeso la frequenza dei corsi SSIS sono ammessi ai corsi di TFA senza dover svolgere l'esame d'ammissione, quindi in soprannumero, e dovranno aver riconosciuti eventuali crediti precedentemente acquisiti.

L'articolo 1, comma 19, del DM 11 novembre 2011 prevede che:

Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.

Tale articolo richiama e integra quanto previsto dal sopra descritto art 15 comma17, stabilisce infatti che sono ammessi in soprannumero, dunque senza svolgere prove d'ammissione, non solo coloro i quali hanno sospeso la frequenza dei corsi SSIS, ma anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile al termine delle prove di ingresso, per conseguire un'altra abilitazione frequentando un secondo corso biennale o uno o più semestri aggiuntivi.

Nell'ultimo bando TFA II ciclo, inoltre, era prevista l'ammissione in soprannumero anche di chi ha sospeso la frequenza nel precedente ciclo di TFA, di chi ha superato le prove di ingresso per più classi di abilitazione ed ha scelto di frequentare un solo corso e di chi è risultato idoneo ma non in posizione utile per frequentare il I ciclo di TFA.

In conclusione, al prossimo Tirocinio Formativo Attivo possono partecipare in soprannumero, quindi senza svolgere alcuna prova d'ammissione, gli abilitanti SSIS , che :

1) hanno sospeso la frequenza del corso SSIS;

2) sono risultati idonei per conseguire un'altra abilitazione, oltre a quella conseguita, tramite la frequenza di un altro corso biennale o uno o più semestri aggiuntivi;

e gli abilitanti TFA , che :

1) hanno sospeso la frequenza del corso TFA;

2) hanno superato per prove d'ingresso TFA per più classi di abilitazione;

3) sono risultati indonei ma non in posizione utile per frequentare il ciclo di TFA.

Al momento non sono emerse altre novità in merito, che eventualmente non mancheremo di comunicarvi in seguito.

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Venerdì, 15 Luglio 2016 10:43

MAI PIU' Precari scuola

Come da tempo questa segreteria affermava circa le assunzioni straordinarie " l'espediente del governo per agirare le condanne sulla reiterazione dei contratti annuali..."

Questa segreteria ha continuato ad agire sin dal 2007 proponendo ed attivando ricorsi a favore di DOCENTI e personale ATA  per la stabilizzazione ed il riconoscimento della progressione economica.

Ricorsi che in ogni sede di tribunale abbiamo vinto sia nelle progressioni che nel riconoscimento della immissione in ruolo.

Siamo in contenzioso con il miur dal 2010 in quanto il miur soccombente per le stabilizzazioni ( immissione in ruolo) ha fatto ricorso in appello, appello che a tutto oggi dopo 15 ed oltre rinvii l'ultimo a gennaio 2016 è ancora da discutere.

Intanto i nostri ricorrenti continuano a percepire indennizzi per mancata progresione.

Ora arriva la risposta dell Consulta ad avvalorare ancor di più la nostra azione di difesa dei nostri colleghi precari.

Infatti, il Governo sapeva che la Consulta avrebbe dato ragione ai ricorrenti.

Quindi ha escogitato il piano straordinario d'assunzioni  docenti e un fondo di 10 milioni di euro per i risarcimenti.

La nostra azione sindacale, continua in ogni direzione raccogliendo  la decisione presa dalla Corte Costituzionale di adeguare l'Italia al parere espresso dalla Corte di Giustizia Europea un anno e mezzo fa.

La Consulta ha espresso con chiarezza che la posizione dell'Italia sul precariato è illegittima,

Ora, l'attenzione si sposta sul comma 131 della legge 107/2015 che afferma quanto segue

" A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. "

Sia pur escludendo qualsiasi retroattività nel conteggio dei 36 mesi.

Per queste ragioni continuiamo la nostra azione  per tutti gli altri docenti precari abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto e ai laureati e personale ATA a cui l'amministrazione non vuole dare alcun genere di prospettiva di legittima stabilizzazione in ruolo.

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