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Nuova grande soddisfazione per la UIL Scuola che dal 2006 ha iniziato strenuamente a tutelare i  diritti del personale precario della scuola: ben 73 docenti abilitati a seguito di percorsi formativi PAS o TFA verranno inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento delle rispettive classi di concorso.

Ne danno la notizia i Segretari Provinciali della Uil Scuola di Viterbo (Tonino Longo che per primo – lo ricordiamo – azionò i ricorsi sulla illegittimità del termine con l'avv. Massimo Pistilli), di Alessandria (Giovanni Guglielmi), di Cuneo (Pasquale Laise), di Genova Savona e Imperia (Corrado Artale), di Novara (Concetta Mazzone), di Terni (Lucia Marinelli), di Trieste (Michele Angeloro) e di Vercelli (Gianni Troiano), cui i docenti sono iscritti.

"Il decreto del Consiglio di Stato depositato in data 30 giugno 2016" precisano i difensori avv.ti Massimo Pistilli e Stefania Reho che avevano all'epoca impugnato dinanzi al TAR Lazio il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015  nella misura in cui non consentiva agli abilitati a mezzo PAS e TFA di iscriversi in GAE "ha disposto l'inserimento con riserva nelle rispettive graduatorie ad esaurimento dei docenti, ai fini di eventuale stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato, anche se inseriti con riserva in graduatoria".

Il TAR Lazio adito, infatti, aveva negato la propria giurisdizione, per cui – essendo stato impugnato un decreto ministeriale – i docenti hanno appellato la decisione ed il Consiglio di Stato ha oggi disposto l'iscrizione con riserva a fronte delle motivazioni addotte nel ricorso in appello, peraltro capovolgendo il proprio recente orientamento.

"Questa notizia" proseguono i difensori "certamente riporta ottimismo e fiducia in un momento in cui le grandi divergenze nei contenziosi in materia di GAE sia in punto di contrasto di giurisdizione (Tribunale del Lavoro o TAR?) sia nel merito turbano le concrete aspettative dei nostri assistiti, anche alla luce della confusione spesso ingenerata dalle tante notizie contrastanti".

"Si tratta, in ogni caso e preme evidenziarlo, di un provvedimento emesso in via cautelare inaudita altera parte, e quindi prima ancora dell'udienza fissata per la discussione, per cui bisogna attendere la decisione finale nel merito della questione; nel frattempo i docenti non subiranno alcun pregiudizio in vista delle prossime stipule contrattuali".

I Segretari Provinciali Uil Scuola confidano, pertanto, in prossime analoghe decisioni per gli altri docenti – muniti di abilitazione in virtù di diploma magistrale conseguito entro l'. AS 2001/02 o in virtù di percorso formativo apposito - che si sono a loro affidati e per i quali sono imminenti le ulteriori azioni al fine di poter veder riconosciuto il diritto all'inserimento in GAE.

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Carissimi allego il materiale relativo ai ricorsi GAE DIPLOMA MAGISTRALE E DIPL MAGIST LINGUISTICO; TFA E PAS .

CHI E' GIA' NOSTRO RICORRENTE per le su indicate tipologie  DEVE SOLTANTO INVIARE LA DOMANDA CARTACEA ENTRO IL GIORNO 8/7/2016 ;

STIAMO INVIANDO A TUTTI UN'EMAIL DI INFORMAZIONE CON ALLEGATA DOMANDA CARTACEA ED ESTREMI PER IL VERSAMENTO DI EURO 50 A MERO TITOLO DI QUOTA CONTRIBUTO UNIFICATO.

CHI NON HA FATTO IL PRIMO RICORSO CON NOI QUINDI LO FA PER LA PRIMA VOLTA DEVE ANCHE COMPILARE  OLTRE I MODULI DI INSERIMENTO SPECIFICI PER TIPOLOGIA  ANCHE LA CONVENZIONE E LE PROCURE PER LO STUDIO LEGALE  QUESTE ULTIME SI POSSONO COMPILARE PRESSO I NOSTRI UFFICI UIL SCUOLA CONTATTANDO IL NUMERO 3280098213 PER APPUNTAMENTO,

il costo per i nuovi è di euro 100,00

Unitamente alla presente, sottoscrivo personalmente procura speciale ad agire in giudizio.

à  Allego copia documento d'identità

à  Sottoscrivo personalmente procura speciale alle liti

Mi impegno a consegnare i seguenti documenti:

§  DOMANDA DI INSERIMENTO A PIENO TITOLO/CON RISERVA PER GLI A.A.S.S. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

§  Copia diploma magistrale; OPPURE Copia titolo di abilitazione conseguito a seguito di frequenza di corsi PAS;

§  Copia graduatoria nella quale attualmente si figura (Scuola polo).

INVIO QUINDI IL PLICO E LE DUE DOMANDE CARTACEE (PER DIPLOMA MAGISTRALE E PER PAS/TFA)

Resto a disposizione e un saluto DA PARTE MIA E DELLO STUDIO LEGALE Pistilli – Reho & associati

Giovanni Guglielmi

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Mercoledì, 29 Giugno 2016 10:52

Precari scuola: Naspi 2016, ecco la nuova procedura

Tra qualche giorno migliaia di docenti ed Ata precari di tutte le scuole si accingono a chiedere, come di consueto, la prestazione di sostegno al reddito per i mesi estivi di disoccupazione.

La ormai famosa NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) introdotta il 1° maggio 2015, ha sostituito la vecchia "disoccupazione ordinaria" e si richiede autonomamente on-line per via telematica sul portale dell'INPS (una volta registratisi) oppure tramite un patronato

Cosa cambia da quest'anno? Il D.lgs. n. 150/2015 in vigore dal 24 settembre 2015 con gli artt. 19, 20 e 21 ha introdotto alcune novità rispetto al passato sugli adempimenti che il personale scolastico precario deve espletare per poter ottenere la prestazione di sostegno al reddito.
La novità importante consiste nel fatto che il personale aspirante ad ottenere la NASpI deve sottoscrivere un nuovo documento "cartaceo": il PSP (Patto di Servizio Personalizzato).

Fino all'anno scorso infatti, bastava sottoscrivere solo la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro) che si compilava on-line in seno alla medesima sessione d'inserimento telematico della domanda NASpI. Il PSP, invece, deve essere sottoscritto obbligatoriamente in versione cartacea (in aggiunta alla DID che si compila sempre e comunque on-line) entro 15 giorni (questo termine non è perentorio, ma una volta decorso, sarà il centro per l'impiego o l'operatore accreditato a mettersi in contatto con il disoccupato) presso un centro per l'impiego o operatore accreditato (di residenza o domicilio dell'interessato) a norma del suddetto D.lgs. n. 150/2015.

Alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, che hanno stretto un accordo per cui i disoccupati, oltre a recarsi nei centri per impiego, potranno andare anche da altri operatori accreditati dall'ente stesso per sottoscrivere questo Patto di Servizio Personalizzato (PSP)

Ma cos' è il Patto di Servizio Personalizzato (PSP)?

Il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) è il primo documento di attivazione e di impegno del disoccupato nella ricerca del lavoro. Nel PSP viene definito:

- il responsabile delle attività (tutor) e la frequenza con cui la persona dovrà mantenere i contatti con lo stesso;

- il percorso di politica attiva (anche di carattere formativo o di riqualificazione) a cui la persona si impegna a partecipare (es. Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, etc.).

Inoltre con il PSP:

- la persona si impegna ad accettare congrue offerte di lavoro;

- vengono previste le sanzioni applicabili in caso di mancata osservanza degli impegni assunti, in assenza di giustificato motivo.

Il PSP identifica 3 tipologie di percorsi di politica attiva:

1. percorsi attivati nell'ambito dello strumento regionale di politica attiva denominato "Dote Unica Lavoro POR FSE 2014-2020" (DUL);

2. percorsi di politica attiva di natura regionale diversi da DUL, proposti dall'operatore o di iniziativa nazionale (es. Programma Garanzia Giovani per persone al di sotto dei 29 anni);

3. percorsi di attivazione finalizzati alla ricollocazione. In quest'ultima casistica sono ricomprese le iniziative personali dell'interessato ed eventuali iniziative promosse da soggetti diversi che operano sui territori.

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Commissari esami di Stato, come calcolare compenso trasferte? Proroga supplenze per commissari. Si può usare auto propria?

Si tratta di alcune delle domande che l'USR Piemonte ha raccolto in un file e alle quali ha risposto per venire incontro alle richieste di chiarimento provenienti dai docenti impegnati nelle operazioni degli esami di Stato.

Oggetto: Chiarimenti sulle trasferte
Il prof. X nominato fuori del proprio comune di servizio e di residenza (Torino) è stato nominato presidente su due classi in due Istituti diversi su due comuni diversi:
A) La prima classe di un Istituto raggiungibile dalla sede di servizio/residenza in un tempo non superiore a 30 minuti.
B) La seconda classe di un Istituto raggiungibile dalla sede di servizio/residenza in un tempo di percorrenza compreso tra 31 e 60 minuti.
Ai fini della trasferta quale dei due tempi di percorrenza va preso a riferimento? La riunione preliminare è stata effettuata nell'Istituto A con tutti i commissari.

RISPOSTA
Le 2 classi di un'unica commissione d'esame possono appartenere ad istituti diversi, entrambi sede d'esame, talvolta ubicati in comuni diversi.
In tal caso per il periodo in cui tutti o parte dei membri della commissione operano anche nell'altra sede d'esame, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i  tempi di percorrenza intercorrenti tra sede di servizio o di abituale dimora e la seconda sede d'esame. Il relativo compenso va attribuito in proporzione al periodo continuativo impiegato nella seconda sede, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame. (rif.  CM 104/99)

Esempio:
Durata dei lavori della commissione: dal 15 giugno al 6 luglio per un totale di 22 giorni.
La commissione opera per 5 giorni nella sede B (compenso per trasferta di €. 568,00) e per i restanti 17 giorni nella sede A (compenso per trasferta di €. 171,00).
Il calcolo della quota per trasferta è così determinato: 568,00/20X5 + 171,00/22X17

Oggetto:: Chiarimento in tema di trasferte esami di stato

La prof XXXXXXXX è insegnante all'istituto "A" di Ivrea dove risiede.
E' stata nominata commissario di Economia aziendale presso l'istituto "B" di Ciriè (TO). Come si calcola il compenso per la trasferta?

RISPOSTA
Premesso che nel caso prospettato la sede di abituale dimora e quella di servizio coincidono, i tempi di percorrenza vanno valutati da Ivrea a Ciriè.
Essi "vanno tenuti in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della quota del compenso forfettario per trasferta e non assumono, pertanto, alcuna rilevanza i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico.
La quota è determinata in base ai tempi di percorrenza desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci per raggiungere la sede d'esami in tempo utile, desumibile dal calendario dei lavori della commissione, per l'espletamento dell'incarico (per i centri abitati con più stazioni, deve essere presa a riferimento la stazione principale).
Ai fini dell'individuazione dei tempi di percorrenza, nell'ipotesi in cui esistano più mezzi di trasporto (treno e\o autobus) per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico, va preso a riferimento il mezzo più veloce.
Circa la locuzione "mezzo più veloce" il Min-Tesoro (R.G.S. circ. n°70/1978) ha precisato che "il dipendente per il rientro giornaliero in sede dovrà servirsi del primo treno (regionale, interregionale, intercity, pendolino) o autobus extra-urbano, utilizzabile, che, in base all'orario ufficiale, impieghi il  minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora; ai fini del confronto, a nulla può valere la circostanza che il mezzo utilizzato comporti o meno trasbordi durante il percorso. I tempi di percorrenza vanno computati dalla stazione di partenza a quella di arrivo, tenendo conto degli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani. Non debbono essere conteggiati i  tempi impiegati per gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale con mezzi urbani".
Solo come base di calcolo per la determinazione della misura del compenso spettante riferito alla trasferta, nell'ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata.
Nell'ipotesi in cui le località interessate siano raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali.

Oggetto: proroga contratto esami di Stato

1 come si deve gestire il contratto di un supplente in servizio fino al 30 giugno presso la scuola A, nominato commissario esterno per gli esami di Stato presso la scuola B?

2 come si deve gestire il contratto di un supplente temporaneo nominato commissario per gli esami di Stato?

RISPOSTA AL QUESITO 1:
Il riferimento è la nota MIUR 14187/2007 confermata dalla nota 5986 del 17 giugno 2010: Al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto fino al giorno conclusivo della sessione di esami. La proroga del contratto in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d'esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio.

RISPOSTA AL QUESITO 2:
Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l'attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione  e termine nel giorno conclusivo della sessione d'esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell'istituzione scolastica sede degli esami.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificata e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell'anno scolastico .... lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all'Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all'espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.

Oggetto: Esami di Stato - Docente di sostegno supplente breve.

Il presidente di una commissione ha nominato, per un allievo HC, la docente di sostegno, in servizio presso la scuola A fino al termine delle lezioni in qualità di supplente temporanea. Ha diritto al contratto per i giorni di presenza agli esami e quindi alla relativa retribuzione o le compete esclusivamente il compenso di € 171,00?

RISPOSTA:
Al personale esperto utilizzato ai sensi dell'art. 22 dell'O.M. 26 del 15 marzo 2007 è corrisposto unicamente il compenso di € 171,00 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della TAB. 1 Quadro B allegata al D.M. 24 maggio 2007. Non ha diritto alla stipula del contratto per i giorni di presenza.
QUESITO N° 5

Oggetto: Pagamenti indennità d'esame scuole paritarie

Come già chiarito con circolare ministeriale prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 e successiva nota n. 248 del 9 gennaio 2008, i compensi spettanti ai componenti interni ed esterni delle commissioni di esame operanti presso scuole paritarie vengono corrisposti dalle scuole statali, designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali, alle quali saranno accreditate le relative risorse finanziarie.

Oggetto: richiesta autorizzazione uso auto propria

Riferimenti: DM 24/5/2007 NOTA – Prot. 7054 del 2/7/2007
L'attuale normativa in materia di trattamento al personale impegnato nelle commissioni per gli esami di stato non prevede in alcun caso l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dell'incarico.
Secondo quanto previsto dal D.M. 24.5.2007 art. 1 c. 1 ".. al presidente e ai commissari d'esame delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore spetta il compenso, onnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese,  di cui alla tab. 1, che allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante".

Oggetto:  compensi per rinuncia/assenza commissario

Il presidente non si presenta alla riunione preliminare poiché in congedo per malattia. La sostituta è stata nominata in data successiva.
Con quali modalità e in quale misura si corrisponde il compenso al sostituto?

RISPOSTA
Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell'incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal UST in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame. (dalla CM 104/99).

Nelle commissioni di esami di Stato di questo Istituto, ci sono stati varie sostituzioni di commissari esterni. Alcuni dei quali sono arrivati in commissione dopo le prime due prove scritte.
L'inizio dell'incarico è da considerare la data di nomina, che non coincide con l'effettivo inizio o la data di insediamento in commissione?

RISPOSTA
Il riferimento è l'art. 2 del DM 24 maggio 2007: "Il compenso spetta in modo continuativo a decorrere dall'effettivo inizio dello svolgimento dell'incarico. In caso di interruzione dell'incarico, il compenso complessivo spettante viene corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente prestati dallo stesso.
Al subentrante spetta, sempre in ragione dei giorni lavorativi prestati, il compenso complessivo di cui  alla Tabella 1 - Quadro A e B."
Oggetto: riconoscimento compenso per funzione al Presidente/Commissario

Quale compenso è dovuto al Presidente/Commissario esterno di Commissione Esami di Stato operante su una sola classe?

RISPOSTA
Il riferimento è il DM 24 maggio 2007 art. 1 comma 3: Al presidente o commissario esterno che operi in una commissione impegnata per una sola classe il compenso di cui alla Tabella 1 – Quadro A, spetta ridotto della metà. Il compenso riferito alla trasferta spetta per intero.

Ai commissari interni della commissione formata su una sola classe spetta, ovviamente per intero, sia il compenso riferito alla funzione che quello riferito alla trasferta.
QUESITO N. 10

Oggetto: compenso ai commissari interni che operano su più di una classe

RISPOSTA:

Al commissario interno che svolga la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore classe, il compenso forfettario, per la quota riferita alla funzione di cui alla tabella 1 – Quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.

Al commissario interno che opera su più classi in due commissioni diverse o nella stessa commissione, spetta un compenso forfettario aggiuntivo di cui alla tabella 1 – quadro A - Il compenso riferito alla trasferta resta unico (nota di chiarimento MIUR 4901 del 24 luglio 2014).

QUESITO N. 11

Oggetto: compenso ai commissari nominati vice presidenti

RISPOSTA:

Al commissario delegato a sostituire il Presidente, ai sensi dell'art. 15, comma 1 dell'O.M. 11 del 29/5/2015, compete una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di commissario previsto dalla tabella 1 – Quadro A.

QUESITO N. 12

Oggetto: competenza dei pagamenti ad un'unica commissione impegnata su due istituti (nota miur 7054 del 2/7/2007)

RISPOSTA:

I compensi spettanti ai componenti delle commisioni costituite con classi appartenenti ad istituti diversi sono corrisposti dall'istituto individuato quale sede di insediamento della commissione.

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Si è svolto venerdì scorso 10 giugno all'Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria il previsto incontro sugli organici delle Scuole Superiori della provincia, e ancora una volta abbiamo dovuto constatare le notevoli difficoltà in cui versa la scuola alessandrina.

In particolare è staqto riscontrato uno sfasamento in negativo di circa 50 posti tra le richieste di personale insegnante avanzate dalle scuole e il budget di posti in organico di diritto assegnato dal Ministero.

Malgrado il notevole lavoro del personale dell'Ufficio Scolastico provinciale, non si è riusciti ad azzerare totalmente tale differenza e il risultato finale è un ulteriore taglio di 11 posti per le scuole superiori della provincia di Alessandria.

Abbiamo anche dovuto constatare, per quanto riguarda il tanto sbandierato organico di potenziamento, che la legge sulla Buona Scuola dovrebbe assegnare agli istituti per metterli in condizione di svolgere al meglio il loro lavoro, la totale mancanza di sincronizzazione fra le richieste delle scuole e i posti effettivamente assegnati.

Questo fa sì che il prossimo anno scolastico 2016/2017 si annunci già denso di problemi e difficoltà pratiche di funzionamento. La legge 107, meglio nota come Buona Scuola, di buono finora ha riservato ben poco, e i punti di criticità denunciati dai sindacati, che ben conoscono i problemi quotidiani in cui si dibatte la scuola italiana, si stanno puntualmente verificando.

Le Organizzazioni Sindacali provinciali dichiarano fin da subito il loro massimo impegno a  recuperare in organico di fatto gli 11 posti tagliati, assicurando nel contempo la loro presenza nelle scuole per aiutare il personale e provare a risolvere almeno una parte delle difficoltà che certamente si verificheranno nel corso del prossimo anno scolastico.

 

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La prima novità che salta all'occhio contenuta del nuovo CCNI 2016/17 riguarda la precedenza di cui all'art. 8 riferita alle madri lavoratrici e i padri lavoratori con figli fino ai 12 anni.

Il Contratto recepisce infatti le novità introdotte dalla Legge 80/2015 che ha innalzato dagli 8 ai 12 anni la possibilità per entrambi i genitori di fruire del congedo parentale.

E così alla lettere l ed M del punto IV delle precedenze è previsto:

l) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.

Pertanto, i genitori che hanno figli fino a 6 anni avranno precedenza sia nei movimenti provinciali che interprovinciali, mentre per le sole assegnazioni interprovinciali è riconosciuta la precedenza per figli fino ai 12 anni. I 6 e i 12 anni possono essere compiuti fino il 31/12/2016.

Le altre precedenze sono pressoché immutate rispetto allo scorso anno, tenendo presente qualche precisazione contenuta sempre nel punto IV:

§  La precedenza per il genitore che assiste il figlio disabile o chi esercita la legale tutela precede sia chi assiste il coniuge, sia chi assiste altro familiare.

§  L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno

Mentre al punto VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) è stato precisato che tra i beneficiari di questa precedenza sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali

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Nei giorni 8 e 9 giugno è proseguito il confronto tra i rappresentanti del Miur e le organizzazioni sindacali per definire il CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata, per l'anno scolastico 2016/17.
Per la Uil scuola hanno partecipato Proietti, Lacchei e D'Aprile.

Sono stati presi in esame i primi sei articoli del personale docente, compreso il 6 bis relativo al personale dei licei musicali, più gli articoli relativi al personale Ata.
Resta da definire ulteriormente l'art. 7 relativo alle assegnazioni provvisorie del personale docente.
L'articolato ricalca sostanzialmente quello dello scorso anno, con alcuni aggiustamenti.
er i Licei musicali viene meglio definito il comma 11 relativo alle conferme.
La Uil Scuola ha proposto che le assegnazioni provvisorie debbano essere effettuate su scuola e non su ambito territoriale.

La Uil , ha richiamato il Miur ad onorare l'impegno preso al momento della sottoscrizione del contratto sulla mobilità prevedendo:
a) La tutela del personale docente nominato in ruolo nella fase B da concorso, ampliando la possibilità di scelta con la possibilità per detto personale di richiedere l'assegnazione provvisoria su tutta la regione nella quale ha espletato le procedure concorsuali.


b) In virtù del piano straordinario di mobilità previsto dalla Legge 107/15, ha chiesto, inoltre, di prevedere una deroga per consentire al personale docente di sostegno di partecipare alle procedure di mobilità annuale interprovinciale senza alcun vincolo.


Il confronto si dovrebbe concludere martedì 14 giugno con la firma del contratto

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Mentre il nostro premier non perde occasione per ricordare all'opinione pubblica tramite ogni mezzo di informazione le decine di migliaia di immissioni in ruolo e gli stanziamenti di risorse economiche destinati alle nostre scuole, i dati relativi agli organici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado della nostra provincia parlano invece di pesanti tagli.

Infatti l'organico di diritto per l'anno scolastico 2016\2017 attribuisce 10 posti in meno sulla scuola primaria e 1 solo posto in più rispetto all'organico dello scorso anno sulla scuola secondaria di primo grado a fronte di un incremento di alunni. Erano 818 le richieste delle istituzioni scolastiche: sono 803 i posti assegnati alle scuole secondarie di primo grado della nostra provincia.

Prosegue quindi la politica di riduzione delle piante organiche con questo ulteriore taglio che provocherà maggior affollamento nelle aule con relativi problemi di sicurezza, maggiori difficoltà nella didattica e meno posti di lavoro con diversi docenti in soprannumero e meno lavoro per i precari.

Siamo impegnati a tutti i livelli, provinciale, regionale e nazionale, affinché questa riduzione possa essere scongiurata o almeno recuperata in organico di fatto.

A ciò si aggiungano i tempi ristretti nella gestione delle procedure con il conseguente mancato coinvolgimento della Commissione Organici e dei Dirigenti Scolastici che avrebbe permesso di trovare e condividere le soluzioni meno dolorose.

Le OO.SS provinciali auspicano, inoltre, il ripristino delle corrette relazioni sindacali anche a livello provinciale al fine di mantenere saldo il ruolo della rappresentanza e per poter dare un contributo nella gestione di situazioni complesse e difficili come quella in cui versano oggi le nostre istituzioni scolastiche.

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS

S. Morando C. Cervi G. Guglielmi S. Bello

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Concorso ordinario, laurea, master e corsi di perfezionamento, partecipazione agli Esami di Stato. Il punteggio per i titoli nelle domande di trasferimento. Tabella invariata nell'ipotesi di contratto 2015/16.

La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla  tabella (ALL. D Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi –lettera A, parte III , valida per la domanda di trasferimento e lettera B, parte II, valida per la mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra). I titoli dichiarati devono essere acquisiti entro la data di scadenza della domanda di mobilità. Non è consentito inserire con riserva titoli non ancora posseduti entro il termine di scadenza

QUALI TITOLI VENGONO VALUTATI?

I titoli valutabili vengono distinti in tipologie differenti , ben esplicitate nel modulo di domanda e differenziati in base al punteggio a cui danno diritto.

Tra i TITOLI GENERALI sono previsti i seguenti:

lettera A) : Promozione per merito distinto

Questo titolo si riferisce al "concorso per merito distinto" istituito nel 1958 e abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati. Per ogni promozione di merito distinto sono previsti 3 punti

lettera B) : Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore

La valutazione è prevista per i concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, o i corsi Ssis.

Mobilità neo immessi in ruolo: 12 punti concorso ordinario, 0 alla Ssis

"""   Il concorso ordinario viene valutato ai sensi del punto B) della tabella di valutazione dei Titoli Generali

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) punti 12

Si valuta solo il concorso relativo al ruolo in cui è assunti a tempo indeterminato.

La mancata valutazione delle altre abilitazioni (Ssis, corso riservato/speciale) e della specializzazione di sostegno è invece indicata alla nota 11:

"Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio"  """

I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 punti. Si precisa che può essere valutato solo un pubblico concorso

lettera C) : Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea

Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1°comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti 5 punti

E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

lettera D) : Diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati :
il diploma accademico di primo livello
la laurea di primo livello o laurea breve
Il diploma dell' Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti

lettera E) : Corso di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno

Vengono valutati i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

Per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello viene attribuito 1 punto
E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

lettera F) : Diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati :
il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
il diploma di laurea magistrale (specialistica),
il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)

Nelle note comuni della tabella di valutazione , alla nota 12 viene chiarito quanto segue:

Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
1) ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
2) ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini
dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006

Per ogni diploma di laurea vengono attribuiti 5 punti

lettera G) : Dottorato di ricerca

Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" vengono attribuiti 5 punti e si specifica che, in presenza di più di un titolo, ne viene valutato solo uno

lettera H) : Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica

Viene valutata, esclusivamente per la scuola primaria, la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.
Per la frequenza del corso di formazione linguistica viene attribuito 1 punto e il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico

lettera I) : Partecipazione agli Esami di Stato

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame (valido solo per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323).
Per ogni partecipazione agli Esami di Stato viene attribuito 1 punto

I titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,sono valutati fino ad un massimo di 10 punti

NELLA DOMANDA DI MOBILITA' PROFESSIONALE (PASSAGGIO DI RUOLO E PASSAGGIO DI CATTEDRA) I TITOLI VALUTABILI SONO UGUALI A QUELLI VALIDI PER IL TRASFERIMENTO?

Oltre ai titoli indicati alle lettere A), B), C), D), E),F), G), H) e I), valutati anche per il trasferimento, nella domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra) vengono aggiunti i seguenti:

lettera B1) : Ulteriori concorsi pubblici per accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore

Vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quelli indicati alla lettera B.
Per ogni concorso vengono attribuiti 6 punti

lettera L) : Crediti professionali: servizio come utilizzato nella classe di concorso per cui è richiesto il passaggio

Viene valutato il servizio prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio.
Per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) vengono attribuiti punti 3

N.B. Non si valutano le abilitazioni

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Scuola, diplomati magistrali nelle GaE: sentenza Consiglio di Stato slitta al 16 novembre di C.L.    21.5.2016

Ultime notizie scuola, sabato 21 maggio 2016: sentenza di merito del Consiglio di Stato slitta al prossimo 16 novembre, ecco perchè.

Fumata grigia per la sentenza di merito a favore dei diplomati magistrali, attesa dal Consiglio di Stato: come riportato, infatti, dal sito specializzato 'Tecnica della Scuola', l'organo giuridico, attraverso un'ordinanza pubblicata il 19 maggio scorso, ha fissato al prossimo 16 novembre, la nuova Adunanza Plenaria per trattare la delicatissima questione.

Ultime news scuola, sabato 21 maggio 2016: Consiglio di Stato rinvia sentenza di merito diplomati magistrali
Come annunciato anche dallo studio Delia, la decisione del Consiglio di Stato si farà ulteriormente attendere, in quanto si è disposto un approfondimento dell'attività istruttoria. L'ordinanza del 27 aprile scorso sancì il diritto degli insegnanti in possesso del diploma magistrale all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ma venne trattato un procedimento in fase cautelare: successivamente, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto opportuno acquisire altri elementi istruttori (l'Amministrazione sarà chiamata ad esaudire le richieste entro novanta giorni) attraverso le quali possa essere definito un quadro più preciso della situazione.

Sentenza CdS rinviata al 16 novembre: serve un'ulteriore attività istruttoria
Le motivazioni della decisione del Consiglio di Stato sono da ricondurre principalmente al numero di docenti che sarebbero coinvolti nell'eventualità di un giudizio a favore; c'è da considerare, inoltre, il numero di insegnanti in possesso del solo titolo abilitativo del diploma magistrale che sono stati già eventualmente inseriti nelle GaE per effetto di sentenze favorevoli oltre a quelli che hanno frequentato i corsi abilitanti secondo quanto indicato dal decreto legge N. 97 del 7 aprile 2004 (articolo 2 comma c bis) e che sono entrati in graduatoria proprio per il conseguimento del titolo abilitante aggiuntivo. Infine, il Consiglio di Stato, nel rinviare la propria decisione, ha considerato l'incidenza dell'eventuale assorbimento nelle GaE degli insegnanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

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