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Giovedì, 24 Dicembre 2015 10:48

Mondo scuola: risposte ad alcuni frequenti quesiti

1) per la questione proposte, si il tutor ed il dirigente sulla base di quanto da te espletato in termini di lavoro didattico in questo periodo proporranno/concorderanno un progetto

2)per le ore non devi preoccuparti perchè devono consentirti di eseguire le tue priorità. E' possibile che se non si sovrappongono diventano ore in più ( può capitare ma solo per le ore di formazione on line ... ma non garantisco sulle volontà dei dirigenti)

3) i tempi di iscrizione alla piattaforma sono uguali per tutti i neo immessi a prescindere dalla data di accettazione

ps ti allego :

il bilancio delle competenze
Di cosa si tratta? Nello specifico il docente neoassunto è chiamato a tracciare, nel primo bimestre di lavoro, un bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor. Questo bilancio viene richiesto ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, in modo tale che se un docente è molto bravo in una certa attività e meno in un'altra, sceglierà di formarsi in ciò di cui ha più bisogno.
Così il dirigente scolastico e il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle competenze strutturato, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative.
Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neoassunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Quante ore deve svolgere il neoassunto in anno di prova per le attività formative su citate?

le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi e per una durata complessiva di 50 ore. Quali sono le 4 fasi e quali ambiti riguardano?
Le 4 fasi sono:
1) incontri propedeutici e di restituzione finale;
2) laboratori formativi;
3) "peer to peer" e osservazione in classe;
4) formazione on-line.
Per gli incontri del punto uno saranno impiegate 6 ore, per i laboratori del punto due 12 ore, per l'educazione tra pari e l'osservazione in classe del terzo punto altre 12 ore e per la formazione on line del quarto ed ultimo punto 20 ore. Infine al termine dell'anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato valutazione degli insegnanti, nella sola componente docente, è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
In tale circostanza il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato.
Tale colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

la piattaforma INDIRE non sarà attiva prima della seconda metà di gennaio 2016

Le istruzioni provengono dall'Uffici Scolastici Regionali ( direzione regionale ) che, diramando la bozza alle scuola, invita i Dirigenti Scolastici a consegnare una copia della bozza del bilancio delle competenze ai docenti interessati e ai loro Tutor che li seguiranno nel percorso di formazione.

In pratica si consiglia di compilare il modello cartaceo, o comunque di cominciare a strutturare su di esso il lavoro, in modo da ricondurre poi il lavoro sulla piattaforma quando sarà attiva.

Tale anticipazione, per docenti e Dirigenti Scolastici che volessero ascoltare il consiglio (sappiamo comunque che molti neoimmessi hanno già compilato una copia cartacea del bilancio delle competenze), in modo che il susseguente patto di sviluppo professionale possa essere definito entro il mese di gennaio 2016.

In seguito, gli Uffici Scolastici potranno organizzare i laboratori di formazione.

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Giovedì, 24 Dicembre 2015 10:44

Scuola: Turi, urgenti interventi appropriati

 

MANI LIBERE SU DOCENTI 'CONTRASTIVI': LO SPIEGA IL SINDACATO DEI PRESIDI (ANP) NEI LORO CORSI DI FORMAZIONE SULLA LEGGE 107. CIÒ CHE TEMEVAMO È ACCADUTO.

UIL SCUOLA SCRIVE A PARLAMENTARI: LA SCUOLA È SEDE DI LIBERTÀ E PLURALISMO CULTURALE


Quel che temevamo come peggiore tra le ipotesi, è accaduto. In una slide, utilizzata in un corso di formazione per dare indicazioni chiare e precise ai dirigenti scolastici  si dice loro che la legge del Governo sulla scuola (la 107) ha tra i suoi vantaggi quello di poter avere "mani libere" in relazione a docenti "contrastivi".

Ci domandiamo chi  sono questi docenti contrastivi –  sottolinea Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola -  quelli che non condividono un pensiero, quelli che  non condividono un metodo, quelli che non seguono le mode, quelli che non si adattano? Quelli che non vogliono capire i desideri degli alunni o dei genitori, quelli che agiscono secondo coscienza e insegnano con approccio e spirito laico, opponendo le loro tesi in antitesi con quelle delle altre, quelli  che contrastano promozioni facili, quelli che ritengono che vada insegnata la teoria evolutiva della specie, piuttosto che il creazionismo, quelli che hanno credenze religiose, idee politiche o sessuali diverse?

La scuola è luogo di libertà e pensiero critico. E i docenti di cui ha bisogno la nostra scuola sono proprio quelli che per tradizione e cultura  hanno sempre adottato un metodo di insegnamento non dogmatico, comparativo, creando attraverso il dubbio spirito critico ed autonomia di pensiero. Distintivi appunto. Quelli che insegnano come pensare. Non cosa pensare.

La nostra richiesta, peraltro ripetuta nelle sedi istituzionali – continua Pino Turi - deve trovare nella politica, nel mondo della formazione e della cultura, della società,  un moto di reazione che non può finire in un semplice richiamo alle responsabilità.

Servono, e in modo molto urgente,  modifiche appropriate alla legge che impediscano e prevengano  la trasformazione della scuola da luogo di pluralismo, cultura e libertà ad una sorta di ufficio pubblico in cui il dirigente decide in egual modo di persone e  pratiche come procedure burocratiche da sbrigare.

E' una circostanza che merita l'attenzione massima, non solo del Governo e del Ministro, ma di tutta la comunità, politica e sociale – aggiunge Turi, precisando che lettera in tal senso viene inviata a tutti i parlamentari delle Commissioni Istruzione e Cultura.

Lo scenario che si profila è quello delle scuole di tendenza.  Si avvera il monito di Pietro Calamandrei   - " la scuola pubblica è espressione di unità, di coesione, di uguaglianza civica. Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali"  che nel '45 prefigurava una sciagura del genere:  quando la scuola diventa scuola di partito, si affossa la scuola pubblica e si apre alla scuola privata.

Il governo si fermi. E' ancora in tempo a cambiare le parti sbagliate della legge e questa, collegata al ruolo dei dirigenti, è quella su cui stiamo insistendo da tempo.

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Mobilità docenti 2016, ci sarà disparità di trattamento

Alessandro Giuliani, tecnico della scuola

La nuova mobilità scolastica, prevista dalla Legge 107/15, introduce inaccettabili disparità di trattamento: chi vuole spostarsi non può farlo. Chi non vuole, deve.

A denunciarlo è la Uil Scuola, attraverso una denuncia circostanziata. "Rischiamo un carosello infinito dove alle legittime aspettative delle persone si risponde con regole inadeguate e imprecise", lamenta Pino Turi, segretario generale Uil Scuola.

Il sindacato Confederale prende ad esempio alcuni docenti, tutti a loro modo danneggiati dall'approvazione della riforma.

Anna è insegnante di ruolo, da qualche anno, a Torino.
Quest'anno vorrebbe trasferirsi a Roma. Per farlo presenterà domanda di trasferimento.
Al momento attuale, stante che sul tema della mobilità regna la massima incertezza, si può supporre che, se otterrà il trasferimento cambierà non solo città ma anche 'status': il trasferimento infatti comporterà la perdita della titolarità dalla sua scuola per assumere quella dell'ambito territoriale.
Passerà dalla scuola all'ambito: da lì verrà scelta dal dirigente per l'attribuzione dell'incarico triennale.

Carla è stata immessa in ruolo nella fase C è di Torino ed è riuscita restare a Torino su sede provvisoria.
Lei non ha alcuna intenzione di spostarsi, dovrà, invece, partecipare alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. Corre, quindi, il fondato rischio di doversi trasferire anche non volendolo. Anche lei andrebbe in un ambito territoriale. Ed è dall'ambito che verrà scelta dal dirigente per l'attribuzione dell'incarico triennale.

Francesco è stato immesso in ruolo nella fase O – A  a Torino.  Vorrebbe tornare a Napoli ma per il suo caso  vale il blocco triennale per la mobilità interprovinciale. Non può trasferirsi. Sarà costretta a restare nella provincia di Torino.

È inevitabile che il giudizio del sindacato sia a dir poco aspro. "Sono situazioni concrete che producono effetti indesiderati e opposti. Chi vuole spostarsi non può farlo, chi non vuole deve.  Si è passati dalla lotteria estiva – commenta Pino Turi – alla giostra di Natale.  Quel che si preannuncia è un carosello infinito, dove alle legittime aspettative delle persone si risponde con strumenti legislativi inadeguati e imprecisi".

La Uil, come gli altri sindacati, spera ora che il nuovo contratto sulla mobilità ponga rimedio almeno ad una parte di queste incongruenze. "Siamo in una situazione straordinaria – aggiunge Turi - occorre mettere a punto strumenti normativi che consentano a tutti di potersi spostare su tutti i posti.  Abbiamo chiesto un incontro al ministro per mettere a punto le soluzioni più adatte: nessuno può essere escluso.  Nella trattativa che è in corso vanno superate le disparità di trattamento e trovate le soluzioni per dare chiarezza di metodo e certezze alle persone".

Ecco il quadro delle possibilità che si profilano per la mobilità degli insegnanti, se si prendono in considerazione le diverse fasi delle immissioni in ruolo:

Blocco triennale

Provincia

Regione

Ambiti

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Lunedì, 14 Dicembre 2015 11:07

Salvaguardie pensionistiche Scuola

In merito alla questione delle cosiddette salvaguardie pensionistiche vi comunichiamo che stiamo quotidianamente sollecitando il Miur alla emanazione formale di una nota, la cui bozza  circola ormai da giorni sui social media, creando  aspettative ed ansie.

Dalle vie brevi risulta che per il pomeriggio odierno è fissato un incontro tra miur e ministero del lavoro che dovrebbe determinare lo scioglimento delle riserve espresse dall'INPS su quel testo.

La circolare dovrebbe essere pubblicata domani.

Non è dato sapere se sarà rispettato lo spirito già espresso nella bozza, che riteniamo condivisibile, oppure se i risultati dell'incontro smentiranno gli orientamenti espressi.

Le valutazioni e le azioni della UIL saranno consequenziali a tutela del personale e degli iscritti.

G. Guglielmi

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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi di Paolo Pizzo Segr. Territoriale UIL SCUOLA Catanzaro

Quando al docente supplente spetta il contratto per tutto il periodo della sospensione delle lezioni.

PREMESSA

In vista delle prossime vacanze di Natale e per capire meglio la corretta applicazione dell'art. 40 comma 3 del CCNL/2007, consideriamo il 22 dicembre ultimo giorno di lezione prima delle vacanze e il 9 gennaio primo giorno di lezione (le lezioni sono quindi sospese dal 23/12 all'8/1).

Nota bene
L'applicazione dell'art. 40/3, che noi "adatteremo" alle prossime vacanze di Natale, riguarda tutti i casi in cui c'è un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni. [Per le date esatte del periodo di sospensione delle lezioni per singola regione consulta il calendario

I CASI

Caso A

D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Non esibisce nessun certificato dal 23/12 all'8/1 e dal 9/1 si assenta nuovamente fino ad almeno 7 giorni dopo tale data (anche modificando la tipologia di assenza). Il supplente che l'ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in applicazione dell'art.7/5 del D.M. 131/07 farà sottoscrivere al supplente solo un contratto di conferma della supplenza.
Non è possibile applicare l'art. 40/3 in quanto l'assenza del titolare non avviene in un'"unica soluzione".
Il titolare è infatti "presente" durante il periodo che va dal 23/12 all'8/1 e potrebbe essere convocato per svolgere consigli di classe o collegio docenti straordinari.

Nota bene

La scuola deve avere come riferimento l'interruzione dell'assenza del titolare a partire dal 23/12 (primo giorno di sospensione delle lezioni) e la ripresa della stessa a partire dal 9/1 (ripresa delle lezioni).Di conseguenza al supplente non spetterà la "copertura" contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni ma solo la conferma del contratto con decorrenza 9/1.Ai fini della conferma dello stesso supplente a nulla rileverà un'eventuale modifica della tipologia di assenza del titolare.La scuola dovrà riscorrere le graduatorie e non confermare al supplente il contratto solo nel caso in cui il titolare il 9/1 dovesse rientrare in classe (servizio effettivo) per poi assentarsi successivamente un qualsiasi altro giorno.

Caso B
D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Esibisce un certificato a partire dal 23/12 fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1. Il supplente che l'ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, in riferimento all'art. 40/3 CCNL/2007, farà firmare al supplente un contratto di proroga con decorrenza 23/12 fino al termine della nuova assenza del titolare la quale si protrarrà appunto fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1.
È questo il caso in cui al supplente spetterà la "copertura" contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni e dunque il relativo riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.
Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in questo caso l'assenza, senza soluzione di continuità, del titolare. (Il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in "servizio" neanche un giorno nel periodo delle vacanze).

Nota bene

Il titolare può esibire una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse.L'attenzione della scuola deve infatti essere rivolta solo alla sostanziale continuità dell'assenza del titolare e non alla presentazione di un'unica certificazione che la giustifichi.
Ciò è conforme all'interpretazione autentica dell'ARAN (fatta propria dall'art. 40/3 del CCNL 2007): "Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni ("sottostanti procedure giustificative dell'assenza"), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell'attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente".

Caso C
D. Se però l'ultimo giorno di assenza del titolare non dovesse coincidere con il 22/12 ma per esempio con il 28/12 o l'1/1, o un qualsiasi altro giorno all'interno delle vacanze, il primo contratto del supplente deve avere come data di scadenza sempre il 22/12?

R. Sì.
I motivi sono due:

Le esigenze di servizio terminano l'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (nel nostro caso il 22/12);La scuola ancora non sa se il titolare al termine della prima assenza (pensiamo, per esempio, ad un'astensione obbligatoria o ad un periodo di infortunio la cui scadenza non coincide con il 22/12 ma all'interno delle vacanze) ne produrrà un'altra e soprattutto fino a quando (l'eventuale nuova assenza arriverà o no, senza soluzione di continuità, fino a 7 giorni dopo la data della ripresa delle lezioni?).

Ponendo quindi il caso che il titolare esibisca un certificato la cui scadenza non è il 22/12 (ultimo giorno di lezione) ma per esempio il 28/12 o l'1/1, o qualunque altro giorno diverso dal 22 ma pur sempre compreso tra questo giorno e l'8/1, la procedura che deve attuare la scuola non deve comunque cambiare:

Una volta stabilito il requisito richiesto dalla norma contrattuale (assenza di 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni senza soluzione di continuità) effettuerà al supplente la proroga del contratto sempre con decorrenza 23/12 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso B).Ciò che si vuole sottolineare è che la data del 22/12 non deve trarre in inganno perché non è quella ultima entro la quale il titolare deve comunicare alla scuola la sua volontà di prolungare l'assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.È ovvio che se il titolare non dovesse invece rinnovare l'assenza a partire dal 29/12 o dal 2/1, per rimanere nell'esempio, la proroga del contratto al supplente con decorrenza 23/12 e il relativo pagamento delle vacanze non potrà avvenire, anche se ci fosse una nuova assenza del titolare a partire dal 9/1 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso A).

IN SINTESI

Se il titolare dopo l'ultimo giorno di assenza riassume servizio (ancorché formalmente), pur rinnovando l'assenza alla ripresa delle lezioni (nel nostro esempio il 9/1), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del periodo della sospensione delle lezioni. In questo caso, infatti, avrà diritto solo alla conferma del contratto a partire dalla ripresa delle lezioni (Art. 7/5 D.M. 131/07).Se, invece, il titolare dopo l'ultimo giorno di assenza (anche se ricadente all'interno del periodo di sospensione delle lezioni), rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche se con uno o più certificati e per diverse motivazioni rispetto le precedenti), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle lezioni, il supplente ha diritto ad un contratto continuativo con il relativo riconoscimento giuridico ed economico del periodo (Art. 40/3 del CCNL/2007).

La corretta applicazione dell'art. 40/3 del CCNL/2007:

I riferimenti normativi:

Art. 40 comma 3 del CCNL/2007: "... qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente

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Lunedì, 30 Novembre 2015 11:01

Bonus 500 euro: le FAQ su cosa si può acquistare

Il Miur risponde con delle specifiche FAQ a tutti i quesiti posti dai docenti. Si chiarisce una volta per tutte cosa si intende con "hardware e software". Mancano ancora le indicazioni sulla rendicontazione.

1. La Carta del Docente consente "l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale" (legge 107/2015, art. 1, comma 121). Questi acquisti devono essere attinenti alle discipline insegnate dal docente (ad esempio: un docente di matematica può utilizzare il bonus per l'acquisto di un romanzo) ?

L'acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata, così come previsto dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 7), che riconosce fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro degli obiettivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

2. La Carta del Docente consente "l'acquisto di hardware": vi rientrano anche smartphone, tablet, stampanti, toner, cartucce e pennette USB?

La Carta del Docente permette "di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali" (art. 1, comma 121, legge 107/2015). Di conseguenza, personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, tablet rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti. Altri dispositivi elettronici che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente, come non vi rientrano le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB e videocamere.

3. Quali sono i software acquistabili con il Carta del Docente?

Vi rientrano tutti i programmi e le applicazioni destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura e di calcolo (strumenti di office automation). Questi programmi sono quindi compresi nella Carta del Docente.

4. Rientra nella Carta del Docente anche un abbonamento per la linea di trasmissione dati ADSL?

No, in quanto l'ADSL è una tecnologia di trasmissione dati utilizzata per l'accesso alla rete Internet. Non è quindi un software destinato alle specifiche esigenze formative di un docente. Non vi rientrano neppure il pagamento del canone RAI o la Pay tv.

5. La Carta del Docente può essere usata per "l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale". Dove posso trovare l'elenco degli enti accreditati per la formazione personale docente aggiornato?

L'elenco degli enti accreditati per la formazione del personale docente è consultabile sul sito internet del MIUR al seguente link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accredita...

6. Con la Carta del Docente si può seguire un corso on line?

Sì, se svolto da università, consorzi universitari e interuniversitari, Indire, Istituti pubblici di ricerca o altri enti accreditati dal Miur così come previsto dall'art.1 comma 2 della Direttiva Miur 90/2003.

7. Posso utilizzare il bonus o parte di esso per seguire un corso di laurea o un master universitario, o corsi universitari destinati alla formazione dei docenti?

Sì. Posso seguire ogni tipologia di corso organizzato da Università o da Consorzi universitari e interuniversitari (corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream o master), come anche un corso destinato specificamente alla formazione degli insegnanti, purché inerente al mio profilo professionale, in quanto la Direttiva del Miur 90/2003 considera le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari e gli Istituti pubblici di ricerca "Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola" (art. 1, comma 2).

8. Posso usare il bonus o parte di esso per un corso per lo studio di una lingua straniera all'estero?

Sì, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nella scuola, ovvero dagli "Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani", ai sensi della Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 2.

9. Con la Carta del Docente posso sostenere l'esame di certificazione di una lingua straniera?

Sì, purché l'esame sia promosso da uno degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico, che è possibile consultare al seguente link:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolas...

10. La Carta del Docente può essere usata per assistere a "rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo". Queste manifestazioni culturali sono generiche o devono essere attinenti alla materia insegnata? (ad esempio: un docente di italiano può utilizzare il bonus per visitare un museo scientifico?)

Le rappresentazioni cinematografiche, l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo non devono essere necessariamente attinenti alla disciplina insegnata, in quanto la formazione professionale del docente riguarda competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

11. Si può utilizzare il bonus o parte di esso per l'acquisto di titoli di viaggio per la partecipazione a eventi o per viaggi culturali?

No, potranno essere rimborsati solo i biglietti per le "rappresentazioni teatrali e cinematografiche" e quelli per "l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo".

12. Con la Carta del Docente posso seguire un corso di formazione organizzato dalla mia o da altre scuole?

Sì, purché coerente "con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione" (legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto "Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono [...] proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate Infrastrutture" (Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 3).

13. Posso contribuire con una parte o con l'intero bonus della mia Carta del Docente all'acquisto di strumentazioni elettroniche digitali che migliorino la sperimentazione didattica multimediale della mia scuola, come per esempio una LIM, o la sperimentazione didattica in generale, come ad esempio libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica?

Sì. Anche l'impiego diretto del bonus o di parte di esso per la sperimentazione didattica rientra nell'organizzazione delle "attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione".

14. Posso contribuire con una parte o con l'intero bonus della mia Carta del Docente a realizzare un corso insieme ad altri docenti esterno al piano di formazione della mia scuola?

Sì. Anche in questo caso si ricorda che va valorizzata la formazione professionale del docente, non solo in rapporto al piano dell'offerta formativa della singola scuola, ma anche in riferimento a competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità, che saranno descritte e individuate nel prossimo piano nazionale per la formazione.

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Mobilità 2016/17. Miur: sì ad ambiti territoriali, subprovinciali. Presentati la prossima settimana

Proseguono gli incontri tra Miur e sindacati per giungere alla definizione del contratto sulla mobilità per l'a.s. 2016/17.

L'unica buona notizia al momento sarebbe la conferma che la scrittura del contratto rimane annuale, come svolto finora e non triennale, come ipotizzato.

Il confronto si è svolto in particolare sugli ambiti territorali che - assicura il Miur - non saranno né interprovinciali, né interregionali, ma sub provinciali nel rispetto della L. 107/15. Ciascun ambito comprenderà istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo

Le linee guida per la definizione degli ambiti territoriali, sentiti i Dirigenti degli USR, per raccogliere le eventuali proposte che a livello periferico si stanno elaborando, saranno elaborate e quindi presentate la prossima settimana ai sindacati.

L'unico commento al momento è quello del sindacato UIL.

Il sindacato UIL ha confermato la nettà contrarietà al sistema degli ambiti terrtoriali

Per la Uil il piano straordinario della mobilità deve consentire a tutto il personale già di ruolo e a quello di nuova nomina, di poter scegliere oltre che una nuova provincia anche una nuova scuola di titolarità, su tutti i posti disponibili e vacanti per ritrovare quella serenità indispensabile ad un proficuo lavoro nelle scuole.

Per quanto riguarda le richieste avanzate dai sindacati in un documento unitario in 5 punti, potremo conoscere le risposte del Miur solo nei prossimi incontri.

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Vademecum Uil Scuola per intrecciare i criteri per l'assegnazione del bonus con i criteri del FIS

Per scaricare il pdf: http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/vademecum_uil_-_bonus_e_contratto_distituto.pdf

La legge
Il contratto
La situazione delle scuole

Rapporto tra legge 107
e contratto scuola

I presupposti: la legge

La legge 107 - al comma 126  - istituisce un apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente. La quota annualmente disponibile di 200 milioni sarà  assegnata a ciascuna scuola in base alla dotazione organica dei docenti, considerando i fattori di complessità delle scuole e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.

Secondo il comma 127 è il dirigente scolastico ad assegnare al personale docente una quota del fondo sulla base di motivata valutazione che non può non tenere conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione.I criteri, definiti dal Comitato di valutazione, sono espressi sulla base del mandato che il Collegio dei Docenti ha assegnato ai propri rappresentanti.
Circa i criteri da adottare, sempre in coerenza con quelli stabiliti dal Collegio docenti, si consiglia di attenersi a criteri oggettivi e misurabili ( attività aggiuntive e di ricerca, di collaborazione e gestione delle attività della scuola, coordinamento di gruppi di lavoro, partecipazione organi collegiali, ecc..)
>>> E', del resto, ciò che accade per l'assegnazione di ogni altra quota di salario accessorio a valere sul fondo  a seguito della contrattazione d'istituto, solo che si sostituiscono i criteri all'articolato contrattuale.

Il comma 128 afferma che la somma definita bonus è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo ed ha natura di salario accessorio.

I presupposti: il contratto

L'articolo 88 del vigente contratto nazionale  prevede che le attività da retribuire tramite salarioaccessorio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative a :

-       diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola da definire in sede di contrattazione,

-       in correlazione con il POF

-       su delibera del consiglio di circolo o d'istituto.

-       ricondotte, in termini di progettazione ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e la frammentazione dei progetti.

A questo fine il Consiglio di istituto acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.

>>> In pratica, mentre per il FIS e la contrattazione non cambia nulla, si consiglia di definire nel CCNI tutte le questioni che attengono ad una valutazione discrezionale effettuata in sede di contrattazione, facendo in modo che le "rigidità" siano riservate all'utilizzo del bonus ( 1/3 circa del FIS), tramite assegnazione attraverso il meccanismo della valutazione ed evitare, magari con clausole contrattuali, la concentrazione del salario accessorio ( FIS e Valutazione) su poche persone.

La situazione delle scuole

Rispetto alle risorse del salario accessorio per i docenti, la finalizzazione va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.

Normalmente le scuole, tramite la contrattazione, stabiliscono che le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento - tra cui si configura anche quello per la valorizzazione del merito dei docenti - che prevedono la retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del POF, definito dagli Organi Collegiali della scuola.

Le risorse disponibili sono finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola.

Le risorse sono utilizzate anche per le attività di ricerca ed innovazione metodologico-didattica ed organizzativa, necessarie a rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, dalle istituzioni ed in generale dal territorio.

Rapporto tra legge 107 e contratto scuola
Lettura in sovraimpressione

Il comma 129 della legge 107 stabilisce i criteri per la valorizzazione dei docenti.
Questi possono/devono essere letti  in coerenza con criteri e finalità già evidenziate nel vigente contratto collettivo nazionale, anche considerando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al personale docente che sono circa 1/3 in più rispetto alle risorse del solo FIS.

Partendo da tali  elementi di coerenza è possibile evidenziare alcuni impegni ed azioni riconoscibili per il tramite del bonus, affinché nella determinazione delle misure unitarie dei compensi possa essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione nonché tra i fruitori delle diverse poste della retribuzione stessa.

>>> Esempi di  riconoscimento professionale docente che evidenziano come i criteri stabiliti dalla legge 107 sono sovrapponibili ed in alcuni casi fungibili con i criteri di cui all'art. 88 del CCNL sono riferibili a ciascuno dei tre criteri individuati al comma 129.
Sotto a ciascuna  delle diverse opzioni sono riportati esempi di attività che possono essere indifferentemente riconosciute o tramite le tradizionali quote del fondo di istituto o attraverso quelle premiali del bonus.

Comma 129

>>> Lettera a)  della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

a – 1)  della qualità dell'insegnamento e del successo formativo degli studenti

E' in coerenza con l'articolo 88 lettera b) del ccnl che attribuisce validità alle attività aggiuntive di insegnamento,  che consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle supplenze.

A titolo esemplificativo riportiamo: attività di recupero disciplinare, potenziamento disciplinare, italiano come lingua seconda, bisogni educativi speciali, accompagnatori nei viaggi e nelle visite di studio,  tutor di scuola per alternanza scuola lavoro, orientatore.

a – 2)  del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica

E' in coerenza con  l'art. 88 lettera a) all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia, nei regolamenti dei vari ordini e gradi di scuola.

Responsabili di dipartimenti disciplinari,  coordinatori di progetti,  coordinatori/responsabili di plesso/sezione staccata,  responsabili per l'autovalutazione, commissione rilevazioni di sistema (Invalsi, OCSE/Pisa ecc),  commissioni integrazione  scolastica.

>>> Lettera b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

In coerenza con tale impostazione il ccnl aveva già a evidenziato all' articolo 88 lettera a)  la volontà di riconoscere il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni  alla ricerca didattica.

b - 1 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni

- attività per la partecipazione alle competizioni disciplinari degli studenti, (nazionali, territoriali ecc)  come olimpiadi della matematica, certamen, attività di recupero/potenziamento, bisogni educativi speciali)

b - 2 dell'innovazione didattica e metodologia

- produzione di oggetti e manufatti di particolare interesse, brevetti, ecc. utilizzo nuove tecnologie per la didattica, presentazioni di attività, lezioni ed esercitazioni tramite strumenti e metodi innovativi.

b - 3 alla collaborazione alla ricerca didattica e dell'innovazione didattica e metodologica.
- certificazione delle competenze, didattica per competenze, didattica laboratoriale,  nuove tecnologie ITC,

b - 4  alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- costruzione di mappe concettuali didattiche, catalogazione dei materiali prodotti, conduzione di  rilevazioni, ex - post, indagini conoscitive, analisi dei fabbisogni formativi, ecc.

>>> Lettera c)delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

c - 1 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
- commissioni formazioni classi, commissioni orario scolastico, commissioni elettorali, commissioni autovalutazione.

c - 2 nella formazione del personale
- tutor docenti neoassunti, coordinatori del tirocinio,  tutor d'aula virtuale, tutor facilitatori, raccordo formativo tra le diverse aree del personale docente ed ATA.

I criteri per l'individuazione dei docenti da retribuire con il bonus possono essere:

la competenza certificata o acquisita sul campol'affidabilità dimostrata in precedenti occasioniesperienze maturate anche in altri contestila disponibilità a collaborare in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici.

Attenzione a non concentrare benefici economici nelle mani di pochi

E' possibile che nelle scuole alcune di queste funzioni siano già svolte da uno dei docenti collaboratori del dirigente scolastico. Nulla osta che, se rispondenti ai profili definiti dai criteri, questi colleghi possano ricevere il bonus, nel caso in cui vengano individuati come destinatari, fatto salvo il principio della non concentrazione dei benefici  a vantaggio di pochi fruitori.

La questione del "bravo insegnante"

Anche attività di insegnamento, non necessariamente da svolgere in orario aggiuntivo, che diano luogo a risultati significativi in termini di apprendimento degli studenti  possono determinare la fruizione del bonus.

Per la UIL  è infatti necessario non perdere di vista l'incentivazione del docente poco dedito allo svolgimento di attività aggiuntive, che predilige per cultura, scelta, esperienza, attitudine, dedicarsi completamente alla didattica, alla preparazione delle lezioni, alla personalizzazione dell'intervento formativo, divenendo così un professionista orientato esclusivamente alla relazione educativa volta al massimo raggiungimento di conoscenze e competenze disciplinari (e transdisciplinari) degli studenti.

E' necessario però che il collegio e, su suo mandato, il comitato di valutazione,   definisca criteri oggettivi cui fare riferimento per assegnare il bonus.

Metodi e strumenti esistono già, basterà infatti guardare ad esempio a risultati ed esiti certificati ed oggettivi, misurati su gruppi di alunni o gruppi classe, alle rilevazioni nazionali ed internazionali,               (con il limite del loro riferimento a non più di due discipline), agli esiti delle prove negli esami di stato, la partecipazione a tornei, a gare, a olimpiadi studentesche, ai livelli di   competenze superiori a quelle previste dagli ordinamenti, o il loro raggiungimento in tempi più brevi, ad attività di recupero realizzate con successo, a quelle di potenziamento ed ampliamento delle competenze, alla capacità, acquisite dagli  studenti, di utilizzare macchinari e strumentazioni complesse in attività laboratoriali e molto altro ancora.

A questo livello vanno attentamente però valutate due ulteriori questioni: la prima attiene alla composizione dei comitati, cui occorre prestare attenzione, sia per quanto riguarda l'elaborazione di criteri oggettivi attinenti al lavoro aggiuntivo e ancor di più per quanto attiene la descrizione del  significato del "bravo insegnante", per ciascuna scuola.

La seconda riguarda invece la necessità di definire in via autonoma ed unica i criteri, poiché ogni scuola nella propria autonomia deve utilizzare  forme di incentivo salariale accessorio in stretta connessione con l'unicità e l'identità specifica che ogni scuola costituisce in quanto  luogo di elaborazione di cultura, di istruzione, di costruzione di menti critiche e di competenze per l'apprendimento permanente, di esercizio di democrazia.

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Approfondiamo la questione relativa all'anno di prova per chi è stato assunto in ruolo su posto di sostegno.

Sono una docente che ha avuto con fase B/C l'immissione in ruolo su AD00 ed una supplenza sino al 30/06 su A050. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione? Sono una docente che ha avuto con fase B/C l'immissione in ruolo su A051 ed una supplenza sino al 30/06 su AD00. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?

La risposta è in entrambi casi negativa.

La nota MIUR n. 36167 del 05-11-2015 dispone che la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Pertanto per chi è assunto in ruolo su posto di sostegno I grado e svolge attualmente una supplenza su posto comune II grado (stessa cosa se fosse infanzia e primaria e comunque altro grado o ordine di scuola), non è possibile svolgere l'anno di prova e di formazione. Ciò ovviamente vale anche per chi svolge una supplenza su posto di sostegno ed è assunto in ruolo su posto comune, sempre in diverso ordine e grado di scuola (es. ruolo posto comune infanzia e supplenza su posto di sostegno primaria).

Sono una docente che ha avuto con fase B/C l'immissione in ruolo su AD00 ed una supplenza sino al 30/06 su A043. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione? Sono una docente che ha avuto con fase B/C l'immissione in ruolo su A051 ed una supplenza sino al 30/06 su AD02. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?

Questo è il caso in cui l'anno di prova è possibile, anche se si tratta di supplenza su posto comune e immissione in ruolo su sostegno (o viceversa). Si tratta infatti in entrambi i casi del medesimo ordine e grado di scuola. (A043/AD00 I grado; A051/AD02 II grado).

Nei casi citati l'attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Ho ottenuto un passaggio di ruolo da sostegno I grado (AD00) a sostegno II grado (DOS). Devo ripetere l'anno di prova e di formazione?

La nota MIUR n. 36167 del 05-11-2015 dispone che sono tenuti a svolgere l'anno di prova e di formazione anche i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Quindi si è tenuti in questo caso a svolgere sia l'anno di prova che di formazione.

C'è però a mio avviso una contraddizione. Per i neoassunti che hanno attualmente una supplenza la stessa nota prevede che:

"la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado". "la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria".

Pertanto mentre per i supplenti ciò è possibile, ovvero essere assunti nel I grado su sostegno e poter svolgere l'anno di prova se titolari sempre su sostegno ma II grado (o viceversa), e stessa cosa dicasi ovviamente per infanzia e primaria, per il passaggio di ruolo (quindi per docenti già assunti negli anni precedenti) la nota non contempla esplicitamente tale possibilità che a mio avviso sarebbe "logica".

Pertanto, per il caso in questione, dal momento che si tratta di un passaggio da posto di sostegno a posto di sostegno, anche se per gradi diversi di scuola, dovrebbe valere l'anno di formazione già effettuato nell'anno di immissione in ruolo sul posto di sostegno di I grado e di conseguenza lo stesso non andrebbe ripetuto nel II grado (e viceversa).

Su tale aspetto ci aspettiamo dunque dei chiarimenti. Di conseguenza invitiamo i docenti che si trovino in questa situazione a rivolgersi all'UST/USR di competenza in modo da far inoltrare al MIUR la richiesta di chiarimenti sul caso in questione.

Sono una docente immessa in ruolo l'1/9/2014 su posto comune che lo scorso anno ha rimandato l'anno di prova e di formazione (numero di assenze per malattia/congedi). Ottenuta la sede definitiva a giugno, con decorrenza 1/9/2015, a luglio ho effettuato domanda di utilizzazione sul sostegno avendo la specializzazione. L'1/9/2015 ho quindi preso servizio su sostegno. Posso svolgere ora l'anno di prova e di formazione?

La risposta è positiva.

Giova intanto ricordare che ai sensi dell'art 2 lettera i) del CCNI sulle utilizzazioni, i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione possono chiedere di essere utilizzati su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione. Tale richiesta non richiede il superamento dell'anno di prova.

Trattandosi quindi di stesso grado di istruzione è possibile quindi svolgere l'anno di prova e di formazione anche se assunti su posto comune ma ora utilizzati su posto di sostegno.

A mio avviso in questo caso si potrebbe applicare la parte della nota relativa ai supplenti: "l'attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo."

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Con la nota prot. 11171 del 9 novembre 2015, il MIUR fornisce le indicazioni operative per dare il via alla formazione dei dirigenti e dei nuclei di valutazione, per le quali si dovranno attivare gli USR con l'avvio di specifici seminari regionali rivolti ai dirigenti scolastici

Per l'attuazione di tali seminari di formazione le scuole polo dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

dovranno essere coerenti con il progetti esecutivo dovranno garantire strutture tecnologiche adeguate all'attuazione degli interventi di formazione dovranno essere raggiungibili dalla sede formativa rispetto ai territori cui faranno da riferimento.

La scuola polo a livello regionale , individuata da una apposita commissione, avrà l'incarico di realizzare il piano formativo.

L'USR dovrà pubblicare entro il 14 novembre l'avviso che inviterà le istituzioni scolastiche alla presentazione di specifici progetti entro e non oltre il 23 novembre 2015.

Gli Usr dovranno produrre entro il 30 novembre la seguente documentazione: estremi dell'istituzione scolastica che diventerà scuola polol'avviso regionale per la presentazione dei progettiverbale di esame dei progettidecreto di individuazione della scuola polo.

Tale documentazione dovrà essere presentata all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La legge 107 del 2015 prevede

Valutazione dei dirigenti scolasticiValutazione dei docentiValutazione delle scuoleValutazione degli apprendimenti

I seminari regionali saranno tenuti tra novembre 2015 e febbraio 2016 con interventi della durata di 5 ore e una scaletta comune di riferimento. Ogni intervento avrà lo scopo di fornire un quadro di riferimento per la valutazione a livello nazionale.

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