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Vista l'alta partecipazione al convegno in oggetto, vi comunichiamo il cambio della sede LICEO CLASSICO "GIULIO CESARE", Corso Trieste 48 - Roma (locandina in allegato). Vi segnaliamo che l'8 ottobre è l'ultimo giorno utile per effettuare l'iscrizione, considerati i pochi posti rimasti disponibili.

Documenti (locandina e scheda per l'adesione) presenti in allegato.

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Martedì, 06 Ottobre 2015 10:35

Scuola: neoimmessi in ruolo, documenti di rito

Il Personale Docente all'atto della nomina in ruolo ‐ dopo aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ‐ è tenuto ad espletare una serie di adempimenti e presentazione di documenti

OBBLIGATORI che dimostrano i requisiti per l'accesso all'impiego, definiti anche documenti di rito ‐ FACOLTATIVI, istanze da produrre per i propri interessi pensionistici, previdenziali e di carriera.

Documenti obbligatori | di rito

devono dimostrare all'Amministrazione che il neo-immesso in ruolo possiede tutti i requisiti;devono essere presentati entro 30 giorni dall'immissione in ruolo;sono sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

[Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 L.183/2011 sono esenti da bollo].

La Circolare n. 65 del 29/07/2003, al punto "C" definisce i DOCUMENTI DI RITO in:

Documenti di carattere generale: come il certificato di idoneità fisica all'impiego che non è più obbligatorio presentare. In merito si evidenzia la Nota MIUR 1878 del 30/8/13 che pone fine a tale obbligo dall'anno scolastico 2013-14;

Documenti specifici: tra i documenti specifici, si segnala la Dichiarazione dei Servizi - è prevista dall'art. 145 del DPR N. 1092/1973:

va resa anche negativa;può essere integrata entro 2 anni dalla presentazione;rappresenta un elenco di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze:Stato (compreso il servizio militare);Enti Pubblici;Privati;Lavoro autonomoLibero professionista.

Documenti facoltativi | non obbligatori ma di fondamentale importanza:

Domanda di ricostruzione di carriera. Presentazione: dopo la conferma del ruolo.Domanda adesione fondo espero. Presentazione: qualsiasi momento.Domanda di computo/riscatto ai fini della pensione/TFR. Presentazione: qualsiasi momento.Domanda di ricongiunzione/totalizzazione ai fini della pensione. Presentazione: qualsiasi momento.

Domanda di ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera è una procedura che determina la fascia stipendiale di riferimento del CCNL, in seguito alla valutazione del servizio pre-ruolo del personale Docente.

Si ricorda che la R.C. avviene solo "a domanda":

va presentata dopo il periodo di prova (concluso con esito positivo);la domanda va presentata al D.S. della scuola in cui è titolare il personale (DPR 275/99);sono previsti dei termini di prescrizione;va presentata al D.S. in carta libera, allegando la seguente documentazione:Autocertificazione relativa ai servizi per i quali si richiede il riconoscimento.Autocertificazione del titolo di studio.Autocertificazione del certificato di abilitazione.Autocertificazione del certificato di specializzazione.

[Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono più chiedere né rilasciare certificazioni utilizzabili nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni].

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Contrattazione d'Istituto: soggetti, tempi e procedure

La contrattazione integrativa d'Istituto è disciplinata dal vigente CCNL comparto scuola, cui sono state apportate modifiche, al riguardo, dal D.lg. n. 150/09 (il cosiddetto decreto Brunetta), che ha novellato, a sua volta, il D.lg. n. 165/01.

Le norme introdotte dal decreto Brunetta hanno dato luogo a una disputa interpretativa tra l'Associazione Nazione Presidi (ANP) e le organizzazioni sindacali, relativamente alle materie oggetto di contrattazione.

L'ANP ritiene che il decreto n. 150/09 all'art. 54 comma 1, laddove afferma che sono escluse dalla contrattazione le materie relative all'organizzazione degli uffici, escluda le materie indicate dall'art. 6 comma 2 lettere h), i) ed m) del CCNL:

h)  modalità̀ di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività̀ e modalità̀ di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività̀ formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani.

m) criteri e modalità̀ relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché́ i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività̀ retribuite con il fondo di istituto.

I sindacati, invece, ritengono che il decreto Brunetta sottragga alla contrattazione solo quanto indicato alla lettera i), ovvero i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e Ata alle sezioni staccate, ai plessi e alle succursali, come si legge anche nella nota del MIUR n. 6900 del 1.09.2011, per cui tale assegnazione è prerogativa del dirigente scolastico. Quest'ultimo procede all'assegnazione del personale ai plessi, alle sezioni staccate e alle succursali, tenendo in considerazione i criteri esplicitati nella suddetta circolare e i criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attività, deliberato dal Collegio dei docenti.

Le diverse posizioni dell'ANP e delle organizzazioni sindacali sono state oggetto di processi, terminati con sentenze favorevoli sia all'ANP (le più numerose e le sole in Appello secondo dati della stessa ANP) sia alle organizzazioni sindacali. Di seguito riportiamo due link (ce ne sarebbero diversi altri relativi a diverse sentenze di primo grado), relativi a due sentenze di cui una favorevole ai dirigenti scolastici e un'altra alle O.O.S.S.

Sentenza favorevole all'ANP.

Sentenza favorevole alle organizzazioni sindacali.

Quanto alla recentissima legge n. 107/2015, che si pensava intervenisse anche in ambito negoziale, non ha assolutamente modificato il ruolo della contrattazione, come è stato evidenziato nell'articolo di Katjuscia Pitino "Contrattazione Istituto e RSU. Nessuna modifica nella riforma. Si apre fase di neo-negoziazione per trasparenza e parità di trattamento."

Descriviamo di seguito i soggetti della contrattazione, quali sono le materie oggetto di contrattazione e la procedura che porta alla sottoscrizione del contratto integrativo d'istituto, così come sono disciplinati dal vigente CCNL senza entrare nel merito delle dispute e delle sentenze suddette.

SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE

I protagonisti della contrattazione sono (come si legge all''art. 7 del CCNL) l'amministrazione da una parte e il personale docente, educativo e ATA dall'altra. In sede di contrattazione sono rappresentate, l'amministrazione, dal dirigente scolastico e, il personale docente, educativo e ATA, dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL comparto scuola (come detta l'Accordo quadro del 7 Agosto 1998). Oltre al dirigente, per l'amministrazione, possono essere presenti gli addetti degli uffici tecnico-finanziari (pensiamo al DSGA).

MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

L'art. 6 del contratto collettivo distingue e descrive le materie oggetto d'informazione preventiva e le materie oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto.

Sono materie d'informazione preventiva:

le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;i criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;l'utilizzazione dei servizi sociali;i criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché̀ da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;tutte le materie oggetto di contrattazione;

Sono materie di contrattazione integrativa d'istituto:

le modalità̀ di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività̀ e modalità̀ di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività̀ formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;i criteri e modalità̀ di applicazione dei diritti sindacali, nonché́ determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed A TA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;i criteri e modalità̀ relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché́ i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività̀ retribuite con il fondo di istituto.

Dalle materie di contrattazione sopra elencate bisogna sicuramente sottrarre, alla luce di quanto citato in premessa, i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi

PROCEDURA CHE PORTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

La sessione negoziale si apre con la proposta di contratto, relativa alle suddette materie, da parte del dirigente scolastico. I limiti temporali entro cui il D.S. deve avanzare la proposta contrattuale sono stabiliti dal comma 2 dell'articolo 6 del CCNL, secondo cui la proposta del dirigente deve essere effettuata entro i dieci giorni seguenti l'apertura delle trattative, che a loro volta devono iniziare non oltre il 15 Settembre.

Per le materie attinenti all'avvio dell'anno scolastico, le procedure previste per la stipula del contratto integrativo d'Istituto devono concludersi entro il termine fissato annualmente dal Direttore generale regionale. Per le restanti materie, le procedure devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni, al fine di assicurarne un regolare avvio.

Il contratto dovrà essere, comunque, sottoscritto entro il 30 Novembre.

È possibile, inoltre, che le parti proroghino tacitamente l'accordo già sottoscritto nel precedente anno scolastico.

Le riunioni, generalmente, si svolgono al di fuori dell'orario di servizio o facendo ricorso alle ore di permesso per le R.S.U. e sono valide soltanto se sono stati convocati tutti gli aventi titolo (R.S.U. e rappresentanti dei sindacati scuola firmatari del CCNL).

Il contratto integrativo d'Istituto, una volta concordato, viene sottoposto al vaglio del Collegio dei revisori, a cui il D.S. invia la proposta di contratto insieme alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, entro 5 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Il Collegio dei revisori svolge un'attività di controllo sulla compatibilità dei costi e sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti,
Dopo 30 giorni, se i revisori non sollevano alcun rilievo, il contratto viene definitivamente stipulato, entrando in vigore, in sostituzione del precedente.
Qualora vi siano rilievi sollevati da parte dei revisori, saranno immediatamente notificati alle organizzazioni sindacali al fine di riaprire la contrattazione.

Successivamente alla sottoscrizione e all'entrata in vigore del contratto, le parti si incontrano affinché il D.S. comunichi, portando la relativa documentazione:

i nominativi del personale impegnato in attività e progetti retribuiti con il fondo d'Istituto;

la verifica dell'esecuzione di quanto stabilito nella contrattazione sull'utilizzo delle risorse.

Sul diritto di fornire alle RSU i nominativi del personale appena detto vi è una controversia tra l'ARAN, secondo cui il DS non è tenuto a comunicare i nominati, se non in forma aggregata indicandone l'importo complessivo, eventualmente per fasce o qualifiche, e le O.O.S.S. secondo cui tale diritto è previsto, oltre che dall'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, anche dal D. lg. N.165/01.

Il contratto ha validità di un anno e può anche essere prorogato dalle parti.

Qualora le parti non giungano ad un accordo entro il 30 Novembre, le questioni oggetto del contendere possono essere sottoposte al vaglio della commissione, istituita presso l'Ufficio Scolastico Regionale in sede di contrattazione integrativa a livello regionale (che ha cadenze temporali diverse a seconda delle materie oggetto di contrattazione: nel caso della commissione la cadenza è quadriennale). Tale commissione, come si legge all'art. 4 comma 4, lettera d) del CCNL, svolge compiti di assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

Fatto salvo quanto appena detto, se entro venti giorni dall'inizio delle trattative non si è trovato un accordo sulla proposta contrattuale, le parti ritornano operare ciascuna secondo le proprie prerogative e libertà di iniziativa. Pertanto, alle materie oggetto di contrattazione provvederà (come si legge anche nel D.lg. 150/09 all'art. 54 come 3 ter), in attesa della successiva sottoscrizione, l'amministrazione, ovvero il Dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli organi collegiali e amministrativi dell'Istituto.

LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Le attività e gli incarichi da retribuire sulla base dei criteri stabiliti nel contratto integrativo e quindi a carico del fondo d'Istituto, sono indicati nell'art. 88 del CCNL.

I compensi derivanti da tali attività non sono più liquidati direttamente dalle Istituzione scolastiche ma dalla Ragioneria territoriale dello Stato provinciale competente, secondo quanto dettato dalle norme sul cedolino unico, norme richiamate dalla nota del MIUR n. 3980 del 16/05/2011.

Il compenso, quindi, lo ritroveremo in busta paga, generalmente il mese successivo a quello in cui la scuola comunica alla Ragioneria competente i nominativi del personale in questione, naturalmente al termine delle attività e degli incarichi aggiuntivi

I compensi devono essere liquidati entro il 31 agosto di ogni anno scolastico.

Le summenzionate controversie, sorte in merito alle materie di contrattazione, conseguenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 150/09, rendono sempre più urgente un rinnovo della disciplina contrattuale in materia.

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Lunedì, 05 Ottobre 2015 10:08

Ricostruzione di carriera: le nuove norme

Nella legge 107  comma 209 è stata inserita una norma che porta novità nei termini e nella modalità di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera per il personale della scuola in servizio con contratto a tempo indeterminato.

Tale norma dispone che le domande per la ricostruzione di carriera devono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1 settembre e il 31 dicembre, mentre in precedenza poteva essere presentata in qualsiasi momento dell'anno. La disciplina vigente non viene modificata, invece, per quel che riguarda le modalità per esercitare il diritto al riconoscimento dei servizi.

Per la ricostruzione della carriera i servizi utili sono:

per i docenti i servizi scolastici prestati con contratto a tempo determinato per periodi non inferiori a 180 giorni nel corso di un anno scolasticoper il personale Ata i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto alla richiesta della ricostruzione di carriera essa è decennale mentre l'effetto economico che ne deriva è soggetto a prescrizione quinquennale.

Le istanze presentate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno soggette, entro il successivo 28 febbraio, a comunicazione da parte del ministero dell'Istruzione a quello dell'Economia con la previsione dei costi della ricostruzione stessa.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta si dovrà provvedere all'adozione del provvedimento questo per venire incontro all'esigenza del personale neo immesso di percepire uno stipendio che tenga conto anche del servizio prestato come incaricato nel corso del quale la retribuzione è sempre stata quella iniziale.

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In allegato  il materiale per la preparazione dei plichi per il ricorso al TAR in oggetto (scarica i file allegati).

Possono presentare riorso tutti i docenti, anche coloro che non hanno mai presentato altro ricorso, con iscrizione in corso alla Uil Scuola, convenzionata con uno studio legale.

ll ricorso è la conseguenza della diffida fatta entro il 14 di agosto, dove si richiedeva la possibilità di partecipare alla scelta delle 100 province, in quanto abilitati e non ancora inseriti in GAE.Questo ricorso è solo consigliato per una serie di motivazioni che afferiscono alla mancata possibilità del riconoscimento ed inserimento in GAE, non è obbligatorio e possono farlo tutti coloro che si ritrovano nei tre casi descritti nel documento Scheda.

Es:

1.     DI AVER PRESENTATO DOMANDA PER IL PIANO DI ASSUNZIONE STRAORDINARIO ENTRO LA DATA DEL 14 AGOSTO 2015 E DI ESSERE INSERITO IN GAE;

OVVERO

2.     DI ESSERE INSERITO NELLE GRADUATORIE GAE E DI NON AVER PRESENTATO LA DOMANDA PER LA FASE B) E C) ENTRO IL 14 AGOSTO 2015;

OVVERO

3.     DI ESSERE INSERITO UNICAMENTE NELLE GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA DI ISTITUTO

 

PROCEDURA PER PRESENTARE IL RICORSO

L'Iscritto dovrà sottoscrivere due procure speciali  alle liti (ALLEGATO - NB: compilare solo la parte io sottoscritto in stampatello e firmare sulla riga sotto  in due copie) in nostro favore ed inoltre compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica (ALLEGATO) ed il contratto per il compenso professionale (ALLEGATO).

Copia del documento di identità

Per questo giudizio, infatti, il cliente versa alla sottoscrizione dell'incarico (mediante bonifico bancario) la somma omnicomprensiva di € 90 non versando poi null'altro per il primo grado del giudizio, ed a prescindere dall'esito.

Come già segnalato, le tipologie di ricorso saranno tre, per cui é necessario che l'iscritto indichi a quale di questa appartiene. Ricordo le tipologie:

A) Docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che NON hanno prodotto la domanda di assunzione al piano straordinario (fasi B e C) entro la data del 14 agosto 2015.

B) Docenti abilitati Pas/Tfa/diplomati magistrali che non sono stati inseriti nel piano straordinario di assunzione in quanto inseriti in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

C) Docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) che hanno prodotto la domanda di assunzione al piano straordinario (fasi B e C) entro la data del 14 agosto 2015 e che intendono impugnare la procedura di nomina su tutto il territorio nazionale

I plichi ci dovranno pervenire entro lunedì 5 ottobre.

Inviare al recapito sottostante in raccomandata con ricevuta di ritorno:

Studio Legale Pistilli

Reho  & Associati

via Belluno n. 69 via Nazario Sauro n. 16

01100 Viterbo 00195 Roma

tel 0761325703 - fax 0761322595 tel. - fax 0639731455

Il Segretario Uil Scuola di Alessandria, Giovanni Guglielmi, resta a disposizione per ogni chiarimento al num cell 328 0098213

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SUPPLENZE ATA

Serve meno propaganda e più concretezza; oggi un dirigente con i 'superpoteri' ha difficoltà a sostituire un ATA assente

In data 23 settembre si è tenuto presso il MIUR un incontro tra le Organizzazioni sindacali del comparto scuola ed il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, sulle problematiche ATA ed in particolare sulle difficoltà di applicazione della legge di stabilità 2015 alle supplenze brevi. Per la UIL Scuola Ha partecipato Antonello Lacchei.

Dalle organizzazioni sindacali sono state rappresentate le forti limitazioni alla chiamata dei supplenti, anche in caso di assenze prolungate o di copertura della maternità, nonché le difficoltà – in assenza di un chiarimento - di sostituzione delle figure uniche (Assistenti tecnici, Cuochi Guardarobieri Autisti).

I rappresentanti del MIUR hanno indicato due possibili strade; l'immediata emanazione di una circolare che chiarisca gli spazi di intervento dei Dirigenti per garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni e l'avvio di una revisione delle previsioni della finanziaria 2015 nella legge di stabilità 2016.

Si sono inoltre affrontati i diversi temi

il mancato ripristino delle posizioni economiche da gennaio 2015. Da fonti ministeriali NoiPa ha chiesto di aggiornare il software di trasmissione dei dati dei destinatari; ora è tutto in mano alla direzione dei sistemi informativi del MIUR che deve rilasciare un nuovo software;

La liquidazione dell'una tantum delle posizioni economiche È stato ultimato il controllo delle posizioni economiche bloccate e non liquidate. Nel mese di agosto il  MIUR ha inviatouna nota alla ragioneria per chiedere l'autorizzazione al pagamento delle stesse ma il ritardo accumulato è incomprensibile;

Il blocco della mobilità professionale tra le aree che deve essere superato;

La definizione dell'organico di scuola che viene affidata a tabelle non rispondenti alla realtà e garantita con interventi sull'organico di fatto insufficienti e poco trasparenti;

L'assenza del canale di reclutamento dei DSGA;

l'invio dell'atto di indirizzo all'ARAN per la retribuzione dell'indennità ai DSGA che operano su piu scuole.

Insieme agli altri sindacati abbiamo chiesto inoltre che la circolare in via di emanazione espliciti che sulla  sostituzione per il primo giorno di assenza del personale docente la stessa legge di stabilità prevede che debba essere comunque salvaguardata l'offerta formativa.

la UIL Scuola intende promuovere forme di sensibilizzazione nei confronti della politica e dei ministeri coinvolti per ottenere, per il personale ATA soluzioni complessive frutto di una analisi completa che deve scaturire dal confronto con i lavoratori ed i loro rappresentanti. L'autonomia scolastica, che la UIL  vuole al centro dei processi di riforma deve poter contare appieno sulle professionalità dei diversi soggetti interessati che devono poter operare in sinergia senza le pastoie imposte da burocrati lontani dai problemi. E' necessario che i Dirigenti scolastici - che la riforma pone in posizione di grande responsabilità - vengano  messi in condizione di garantire diritto allo studio e sicurezza nelle scuole..

PERSONALE ATA

Autorizzati altri 1.100 posti ATA in organico di fatto
Ora si intervenga sulla legge di stabilità per ripristinarli in diritto

A margine della riunione sulle problematiche ATA i rappresentanti del MIUR hanno informato le Organizzazioni sindacali scuola che sono in via di autorizzazione  le ulteriori richieste di posti formulate dalle Direzioni regionali, per sopperire alle carenze di organico ATA. L'operazione non ancora conclusa ha riguardato – ad oggi – sei regioni e 1.100 posti;

Con questa ulteriore tranche lo scostamento dell'organico di fatto da quello di diritto è di circa 8.200 posti, autorizzati sui reali fabbisogni, per la funzionalità delle scuole

La UIL Scuola chiede al Governo ed al Parlamento di riconsiderare i tagli della legge di stabilità 2015 e di dare stabilità all'organico ATA necessario per garantire le attività ordinarie e straordinarie delle scuole.

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Affrontiamo oggi la complessa problematica della sistemazione dell'orario settimanale di servizio per i docenti, un vero rompicapo per chi ha l'onere di organizzarlo su più sedi e per docenti in servizio su più scuole, spesso oggetto di malcontento tra i docenti, che non vedono corrisposti i propri desiderata.

L'orario di servizio settimanale

E' regolato dall'art. 28 del CCNL

"In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia22 ore settimanali nella scuola elementare18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni."

La distribuzione dell'orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi (vedi Guida alla normativa sul giorno libero)

Va anche detto che l'ora di ricevimento, anche se antimeridiana, non può essere ritenuta un obbligo per i docenti (vedi Ricevimento genitori: anche se antimeridiana e deliberata, l'ora di ricevimento non è ritenuta un obbligo per i docenti)

Chi decide la distribuzione settimanale dell'orario di servizio

L'art. 6 comma 2 lettera m del CCNL afferma

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

"criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto"

Tale contrattazione integrativa è stata recentemente messa in discussione dalla sentenza n. 5163/2013 della Corte di Appello di Napoli (sez. Lavoro), che ha stabilito che le materie di cui all'art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

La sentenza riprende l'espressione "misure inerenti la gestione delle risorse umane" contenuta nell'art. 5, comma 2 del D.lgs. 165/2001 (testo unico sul Pubblico impiego) affermando che il "il legislatore ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l'insieme delle attività necessarie all'espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l'emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure. Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall'ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell'attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative."

La contrattazione integrativa di istituto

Il dibattito sul potere attribuito ai Dirigenti Scolastici e la vigenza del CCNL è ancora in atto, per cui è necessario fare riferimento agli orientamenti della singola istituzione scolastica (non risultano infrequenti infatti i casi di Dirigenti Scolastici che già per l'a.s. 2013/14 hanno pubblicato "Atti di indirizzo" per regolamentare tali aspetti dell'organizzazione scolastica.

In linea generale, in quelle scuole in cui è tuttora in vigore la contrattazione integrativa di istituto per queste materie (siamo costretti a scrivere così perchè a conoscenza di una situazione estremamente differenziata) sarebbe opportuno che essa stabilisse i criteri ai quali attenersi per la formulazione dell'orario di servizio dei docenti.

In rete è possibile reperire alcune proposte, una di queste riguarda quella di stabilire un massimo di "ore buche" per docente (ad es. max due), superate le quali viene stabilito un compenso forfettario annuo (si veda a tal proposito la contrattazione integrativa di istituto di una scuola secondaria di I grado di Nuoro per l'a.s. 2012/13)

A tal proposito si ricordi la sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010 della Corte di Cassazione secondo la quale " Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione" , per la quale vi rimandiamo al commento dell'Avv. Francesco Orecchioni.

Altre proposte potrebbero riguardare l'orario di servizio per docenti con figli di età inferiore ai 3 anni, o per chi usufruisce della legge 104/92, o il numero minimo di ore da effettuare in un giorno (es. il docente non può avere una sola ora giornaliera di insegnamento) o il numero massimo di ore consecutive (es. il docente non può avere 5 ore consecutive), o comunque per particolari esigenze in relazione alla struttura organizzativa della scuola. Non dimentichiamo infatti che una delle difficoltà maggiore negli ultimi anni è quella di garantire l'orario per i docenti in servizio su più scuole o in più plessi (e questo inevitamente coinvolge anche il docente che mantiene l'orario totale su un unico plesso). In ogni caso, a nostro parere, una buona regolamentazione è garanzia di tutela per tutti gli insegnanti in servizio nell'istituzione scolastica.

L'orario di servizio può non essere fisso per tutto l'anno scolastico

Questo particolare non ci stancheremo di ripeterlo. L'orario di servizio dei docenti può essere riarticolo in relazione a particolari esigenze, dettate da motivazioni contingenti.

Questo non vuol dire che debba essere possibile modificare l'orario per l'assunzione di un supplente per una sostituzione temporanea, ma certamente è da prendere in considerazione il ripensamento dell'orario ancora provvisorio qualora si tratti di permettere ad un docente a tempo determinato il completamento di orario, come specificato dalla sentenza del Tribunale di Rimini "L'orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio"

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Giorno di convocazione dei sindacati al Miur. All'ordine del giorno l'illustazione della circolare che il Miur si appresta ad inviare agli USR sull'applicazione della fase C del piano straordinario di assunzioni e le problematiche delle supplenze ATA.

Piano straordinario di assunzioni: fase C

Ciò di cui si parlerà oggi al Miur lo abbiamo anticipato nel nostro articolo Assunzioni fasi C. Indicazioni potenziamento: quali sono le aree disciplinari, utilizzo insegnanti anche in ordini di scuola diversi

La macchina del potenziamento si è messa in moto. Lo sa bene chi in questi giorni ha partecipato ai Collegi docenti, ma sappiamo anche fino a quando non arriveranno delle indicazioni più chiare, si procederà alla cieca.

La fase C dovrebbe riguardare i 42.200 aspiranti al ruolo (cioè coloro che hanno presentato la domanda e non sono stati assunti nella fase B). Da questo numero bisogna sottrarre i docenti di scuola dell'infanzia, per i quali non ci sarà potenziamento.

I sindacati sono preoccupati che, nonostante la domanda sia inferiore all'offerta, non si riuscirà a far combaciare le richieste delle scuole con i precari presenti nelle graduatorie.

Inoltre, ci si chiede quale potrà essere la sorte dei posti eventualmente non assegnati (a supplenza? dovrebbe essere da escludere per l'a.s. 2015/16)

Sappiamo già da tempo che il Miur nella circolare chiederà alla scuola di indicare non le specifiche classi di concorso, ma le aree disciplinari, individuate in

linguistica (sia per lingue straniere che potenziamento dell'italiano come seconda lingua)scientificaartistico musicalemotorialaboratorialeumanistica (nella quale includere i percorsi socio - economici e quelli sulla legalità). Nel secondo ciclo questi ultimi costituiscono un'area disciplinare distinta

N.B. La specifica classe di concorso dovrebbe poter essere richiesta per il posto già attivato per l'esonero o il semiesonero del vicario (e attualmente conferito con supplenza fino all'avente diritto)

Secondo la CISL Scuola inoltre sembra inevitabile uno slittamento dei tempi inizialmente previsti per l'invio delle richieste da parte delle scuole, circa una decina di giorni. Dovranno infatti essere i Collegi docenti a deliberare la richiesta di organico potenziato nell'ambito del POF 2015/16. Collegio docenti, adempimenti ottobre. Dal POF triennale al piano di formazione dei docenti, all'alternanza scuola-lavoro

Supplenze ATA

Dopo la richiesta unitaria da parte dei sindacati rappresentativi, il Capo Dipartimento per l'Istruzione ha indetto per oggi una convocazione per trovare una soluzione operativa per arginare il limite posto dalla legge di Stabilità alle supplenze saltuarie del personale ATA.

La situazione risulta particolarmente complessa, come abbiamo evidenziato nell'articolo Se il bidello si ammala la scuola chiude?

Anno di prova insegnanti

Per giorno 23 settembre è prevista un'altra convocazione, il cui ordine del giorno è la formazione dei docenti, l'anno di prova, la valutazione dei dirigenti scolastici, i nuovi criteri di riparto del fondo di funzionamento e lavoratori e piano digitale scuola nazionale.

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LA UIL SCUOLA CHIEDE CHIARIMENTI AL MIUR :

Dott.ssa Rosa De Pasquale

Dott.ssa M. Maddalena Novelli

Il Miur, al fine di venire incontro alle esigenze del personale nominato in ruolo con le procedure della fase B, ha stabilito che il personale destinatario di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica potesse raggiungere la sede di nomina a tempo indeterminato il 1 settembre 2016.

Con una precedente nota lo stesso Miur ha posto un limite temporaneo, l'8 settembre 2015, agli UU.SS.RR. per il conferimento delle supplenze.

Purtroppo, tale scadenza non è stata rispettata in tutte le province e molti docenti, pur in presenza di disponibilità di posti,  saranno costretti a  raggiungere le sedi di servizio assegnate.

La Scrivente Segreteria ritiene non equo ed ingiustificato che i ritardi, pur comprensibili per l'imponente mole di lavoro accumulato dagli Uffici periferici dell'amministrazione, debbano ricadere sui docenti interessati.

Pertanto, con la presente, la Uil scuola chiede l'emanazione di una nota che consenta, anche dopo la data dell'8 e, comunque, prima della data ultima per la scelta della nuova sede di servizio, ovvero del giorno in cui secondo il calendario scolastico, iniziano le lezioni, di poter accettare la supplenza nella provincia d'inserimento nelle GAE.

UIL Scuola - Segreteria nazionale

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Lunedì, 31 Agosto 2015 10:45

Scuola: informazione per gli associati ESPERO

Informazione per gli associatiIl Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che a decorrere dalla mensilità di luglio 2015, nel cedolino dello stipendio degli iscritti ad Espero, è stato inserito il seguente messaggio:

"Si informa che per il personale in servizio precedentemente al 1° gennaio 2001 e iscritto ad un fondo di previdenza complementare, sul cedolino di stipendio è stata indicata la nuova informazione del Tipo

Liquidazione "OPT" = OPTANTE.

Nel caso l'informazione non risulti coerente con la propria situazione contributiva, la invitiamo a rivolgersi al competente ufficio del trattamento economico per la rettifica".

Vogliamo chiarire il significato di questa novità richiesta esplicitamente dal Fondo Espero per tutelare gli interessi dei nostri associati.

In alcune occasioni abbiamo riscontrato che il tipo liquidazione presente negli archivi MEF e INPS (ex INPDAP) è errato e potrebbe comportare errore di calcolo in sede di pagamento della liquidazione di fine

rapporto (TFR o TFS).

Finora il MEF per tutti gli iscritti al fondo indicava il codice 'TFR' nel Tipo liquidazione senza distinguere coloro che, entrati in servizio prima del 1.1.2001 dovevano essere considerati in regime TFS ma optanti al contrario di coloro che entrati in servizio dopo il 1.1.2001 effettivamente erano in TFR.

Con questa indicazione più precisa, i nostri associati, come primo controllo, dovranno verificare la correttezza di tale indicazione e, in caso di errore, chiedere all'ufficio responsabile del trattamento economico di provvedere alla modifica con la funzione a loro disposizione:

Se assunti a tempo indeterminato prima del 1.1.2001 (decorrenza giuridica della nomina) deveessere riportata l'indicazione 'OPT' che significa optante. Il conteggio della futura liquidazione da parte dell'Inps sarà effettuato per il periodo precedente all'iscrizione con le vecchie regole del TFS e per il periodo successivo all'iscrizione, con le regole del TFR

Se assunti successivamente al 1.1.2001 oppure se titolari di un contratto a tempo determinato,l'indicazione deve essere 'TFR'

Abbiamo parlato di un primo controllo in quanto poi occorrerà verificare situazione particolari da approfondire: dipendenti con periodi a tempo indeterminato e per altri periodi a tempo determinato, interruzione di periodi lavorativi ecc.

Fondo Espero

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