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Documentazione in allegato

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Scuola: cessazione dal servizio dal 1°settembre 2017 D.M. 941 del 1° dicembre 2016. Indicazioni operative. Il termine finale per la presentazione è il 20 gennaio 2017 per tutto il personale del comparto scuola.

In riferimento alla nota prot. MIUR, AOODGPER Registro Ufficiale(U) 0038646 del 07/12/2016 per il collocamento in quiescenza dal 1° settembre 2017 , si trasmette in allegato le indicazioni operative per l'attuazione del D,M.in oggetto.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.

Requisiti posseduti a131 dicembre 2011

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.

Nuovi requisiti

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte

a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento.

Requisiti di accesso ai sensi dell'art. I comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna".

..... anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiugere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 gennaio 2017.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il 20 febbraio 2017. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1)      presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

2)      presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3)      presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato

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APE sociale gratuita per assegni fino a 1500 euro lordi, rata da pagare sull'eccedenza, costo medio sotto lo 0,5%: requisiti, regole, esempi di calcolo.

L'APE sociale è pari alla pensione maturata senza costi aggiuntivi (le rate di restituzione del prestito sono a carico dello Stato) per assegni fino a 1.500 euro, mentre sull'eccedenza si paga invece una quota di rimborso. Di fatto, l'indennità di accompagnamento alla pensione senza nulla a pretendere è riservata per trattamenti fino alla soglia indicata.

Costi

In base alle stime del Governo con il presupposto di una richiesta al 95% per tre anni con detrazione del 50% sulla quota interessi (vale per tutti), su una pensione di mille euro lordi (865 euro netti), l'APE sociale sarà di 899 euro senza nulla da restituire.

Su un trattamento lordo di 1.808 euro, invece, l'anticipo sarà di 1.404 euro netti al mese e, al momento della pensione, si applicherà una rata di 21 euro mensili per 20 anni.
Tenendo conto delle detrazioni, la pensione netta nel momento in cui viene maturata sarà pari a 1.386 euro.

La rata incide per lo 0,26% sul lordo per ogni anno di anticipo e per lo 0,34% sul netto. Quindi, nel caso in cui il trattamento sia percepito per tre anni, il costo di restituzione è di poco superiore all'1% (molto inferiore a quello dell'APE volontario, intorno al 4,6 – 4,7% annuo, sempre secondo i calcoli del governo).

Indennità

Vista la sua natura, l'APE sociale non è compatibile con un eventuale altro trattamento pensionistico diretto o con sussidi di disoccupazione, mentre lo è con altri redditi nei seguenti limiti: fino a 8mila euro da lavoro dipendente, fino a 4.800 euro da lavoro autonomo. Il trattamento non è soggetto a rivalutazione e si interrompe nel momento in cui il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione anticipata.

Requisiti

Per accedervi, così come per l'APE volontario, bisogna avere 63 anni ma in più è necessario rientrare in alcune categorie specifiche di lavoratori e possedere determinatirequisiti contributivi:

·         disoccupati senza ammortizzatori, invalidi al 74%, lavoratori che assistono parenti di primo grado con disabilità grave: 30 anni di contributi;

·         lavoratori impiegati in mansioni pesanti (elencate in tabella) in via continuativa per almeno sei anni: 36 anni di contributi.

Pensione, calcolo costi APE volontario

Il costo dell'APE volontario in termini relativi è più alto per le pensioni basse, quasi il 5% l'anno: i calcoli su rate, detrazioni e decurtazione pensione.

Secondo i calcoli del Governo, l'APE volontario inciderà in media sulla pensione di una percentuale intorno al 4,6 – 4,7% annuo, a seconda del trattamento previdenziale e degli anni: le prime rate sono più care mentre l'importo si alleggerisce con il passare del tempo. Vediamo con precisione i calcoli degli esperti della presidenza del Consiglio, sulla base del testo approvato alla Camera (la Riforma Pensioni è inserita nella Legge di Bilancio 2017, che deve ancora passare al Senato).

Ricordiamo innanzitutto le regole di base dell'anticipo pensionistico APE: lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

Il trattamento è erogato dall'INPS ma finanziato dalle banche. Il lavoratore può scegliere quale percentuale farsi anticipare. Rappresenta una sorta di anticipo sulla pensione, che verrà poi restituito con rate distribuite su 20 anni.

E vediamo i calcoli ipotizzando un tasso di interesse annuo al 2,5%, una richiesta di anticipo pensione pari all'85% dell'assegno previdenziale maturato e una durata del trattamento di tre anni.

Un lavoratore con una pensione lorda di mille euro (865 euro netti) riceverà un APE di 736 euro al mese. Al termine dei tre anni di trattamento, pagherà una rata di 173 euro. La detrazione spettante (50% quota interessi e premio) è pari a 33 euro. La pensione netta sarà quindi di 725 euro. L'incidenza media della rata è pari al 3,8% sul lordo e 4,6% sul netto. In realtà, cambierà nel corso degli anni: la prima rata peserà sul lordo per il 5,4%, l'ultima per il 4%.

Con una pensione  lorda di 1615 euro (1286 netti), l'assegno dell'anticipo sarà di 1093 euro. La rata di restituzione, 258 euro. Togliendo le detrazioni (49 euro), la pensione sarà pari a 1078 euro. L'incidenza della rata è pari al 3,6% sul lordo e al 4,7% sul netto ogni anno. La variazione nel corso degli anni va dal 5,4% della prima rata al 4,1% dell'ultima.

Pensione anticipata APE anche in Gestione Separata INPS, per tutti taglio sull'assegno del 5% l'anno e sgravi per meno abbienti: nuovi dettagli sulla Riforma Pensioni 2017.

L'anticipo pensionistico APE non sarà un diritto per i soli lavoratori dipendenti ma «per tutti, indipendentemente dalla gestione previdenziale. Quindi vale per gli Autonomi, per le Partite IVA della gestione separata, vale per Artigiani e Commercianti»:.

Riprendono dunque gli  incontri tecnici Governo – Sindacati, in vista dell'apertura della fase due (tavolo politico) del 21 settembre. Altra novità: l'APE sarà utilizzabile dal 2017 (con una sperimentazione biennale) per chi è a meno di 3 anni e 7 mesi dall'età pensionabile (63 anni di età).

L'anticipo si restituisce con rate ventennali decurtate dall'assegno pensionistico pieno una volta maturato, la prestazione è erogata dall'INPS ma finanziata dalle banche (a cui si versano gli interessi).

Si ragiona su una specifica che dice:  «non si rischia l'auto, non si rischia l'immobile, gli eredi non rischiano di vedere qualcosa che ricade sulla pensione di reversibilità perché tutto sarà coperto da un'assicurazione» (pagata sempre da chi richiede l'APE). Quindi, «non ci sono rischi reali, ma ci sono costi finanziari». Secondo le anticipazioni, il taglio sulla pensione rappresentato dalle rate di restituzione del prestito sarebbe intorno al 5% l'anno.

Valutiamo un esempio proposto dal governo:

«per chi lavora, un anno di anticipo costerà una cifra da 50 a 60 euro al mese per 20 anni».

Il costo tenderà a zero per chi è disoccupato, disabile, svolge attività rischiose. Confermate infatti le detrazioni concentrate sui redditi più bassi, coprendo di fatto interessi e assicurazione, e in alcuni casi anche il capitale anticipato. I lavoratori beneficiari delle detrazioni dovrebbero essere quelli con un importo massimo dellapensione pari a 1.200 euro netti.

Ricordiamo che l'APE è la fondamentale misura di flessibilità in uscita prevista dalla Riforma Pensioni, che prevede anche una serie di interventi:

·         RITA:

, è una misura di flessibilità in uscita collegata all'APE, consente di riscuotere in anticipo la pensione integrativa, utilizzandola per ridurre o azzerare la necessità di anticipo APE. Prevista una tassazione agevolata, fra il 9 e il 15% (oggi l'aliquota è al 23%).

·         Quattordicesima estesa a pensioni fino a mille euro: c'è anche l'ipotesi di alzare l'assegno per coloro che già lo percepiscono (pensioni fino a 750 euro al mese);

·         Innalzamento no tax area pensionati;

·         Lavoratori precoci;

·         Lavori usuranti;

·         Ricongiunzione contributi non più onerosa;

·         Adeguamento speranze di vita.

In totale (sommando il costo delle rate per ogni anno di anticipo), il prezzo dell'APE sulla pensione sarà pari nel primo caso all'11,4% sul lordo e al 13,8% sul netto, nel secondo al 10,8% sul lordo e al 14,1% sul netto.

Il costo dell'anticipo pensionistico APE è, proporzionalmente, più alto per il reddito basso: le due pensioni messe a confronto hanno una differenza di 615 euro al mese lorde, 421 nette. Il costo dell'APE lordo è addirittura più basso per la pensione più alta, mentre sul netto la differenza è dello 0,3%.

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Con l'accordo firmato, cosa cambia per i singoli lavoratori?

Siamo in presenza di un accordo politico che avvia la stagione contrattuale. Sblocca le risorse e prevede modifiche legislative per rimuovere gli ostacoli legislativi della " Brunetta" e della legge 107/2016 e consente di rinnovare i contratti bloccati.

Quando avremo il CCNL della scuola?

Il CCNL verrà stipulato con l'ARAN dopo l'emanazione da parte del Governo dell'atto di indirizzo che indicherà gli aspetti economici e normativi specifici per la scuola, all'interno del quadro tracciato da questo accordo.

Che periodo di validità avrà il nuovo contratto?

E' stata confermata la vigenza contrattuale triennale, riguarderà il periodo 2016/18.

Quante le risorse destinate al rinnovo dei contratti pubblici?

Partendo dallo stanziamento iniziale di soli 300 milioni di euro si è arrivati a cinque miliardi complessivi nel triennio.

A quanto ammonterà l'aumento mensile?

L'aumento nel triennio sarà in linea con quello riconosciuto mediamente ai lavoratori privati e comunque non inferiore a 85 euro mensili medi.

Riguarderà tutti?

Sì. Le parti si impegneranno a garantire che gli aumenti contrattuali  valorizzino prioritariamente i livelli retributivi che sono stati colpiti di più dalla crisi economica e dal blocco della contrattazione, al fine di ridurre la forbice retributiva.

Gli attuali beneficiari del bonus degli 80 euro con questo aumento perderanno quel beneficio?

Le parti con questo accordo politico si impegnano, in sede di contrattazione con l'ARAN, a trovare le soluzioni per evitare penalizzazioni indirette prodotte dagli aumenti contrattuali.

Il contratto riguarda solo gli aspetti economici?

No. L'accordo introduce un riequilibrio del rapporto tra legge e contratto, con l'impegno delle parti a rivedere gli ambiti di competenza della legge e della contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, degli aspetti organizzativi a questi collegati.

Nella scuola che effetti pratici potrà avere?

Nel nostro caso si potranno eliminare i vincoli introdotti dalla legge "Brunetta" sulla contrattazione d'istituto  e, per alcuni aspetti, agire sulle criticità introdotte dalla Legge 107/15, con conseguente rafforzamento del livello contrattuale d'istituto e di quello integrativo nazionale, restituendo alla contrattazione le materie che le sono state sottratte dalla legge.

Nella scuola quali sono le materie che verranno restituite alla contrattazione?

Il Governo si è impegnato a cambiare le norme e restituire al CCNL la disciplina di molte di esse come, Mobilità, formazione, valutazione e bonus, e a liberare la contrattazione dagli attuali vincoli.

Quali sono i vincoli alla contrattazione decentrata?

Sono sostanzialmente quelli introdotti  dalla "Brunetta" come il divieto di contrattare l'organizzazione del lavoro; quello di potere adottare atti unilaterali da parte del dirigente; quello delle quote 50, 25, 25 per la distribuzione del salario accessorio; l'assegnazione ai plessi del personale docente e Ata.

Quali altri elementi caratterizzanti, sono compresi nell'accordo?

- specifiche misure volte a favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro anche attraverso la modifica e la semplificazione della contrattazione di II livello, al fine di consentire l'utilizzo pieno delle risorse;

- impegno ad individuare, con cadenza periodica, criteri per misurare l'efficacia dell'amministrazione scolastica  anche attraverso misure contrattuali che incentivino la presenza;

- impegno per una graduale introduzione anche nel settore pubblico di forme di welfare contrattuale, con misure che integrino e implementino le prestazioni pubbliche, di fiscalità di vantaggio, e a sostenere la previdenza complementare.

Come si traducono queste novità per la Scuola?

Gli elementi di vantaggio per i lavoratori di tutti i comparti di contrattazione saranno trattati nel nuovo contratto di lavoro sulla base delle specificità di ognuno di essi.

In particolare sarà possibile, così come già avviene per i privati, ottenere, ad esempio, la detassazione del salario accessorio.

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Nella serata di mercoledì 30 novembre, il Miur ha pubblicato delle slide di sintesi sui provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio riguardanti Scuola, Università e Ricerca.

Per quanto riguarda l'istruzione pubblica, il Miur dedica all'argomento gli ultimi cinque punti (dal 16 al 20 contenuti nella slide n. 5).

Si conferma l'impegno di 140 milioni per il 2017 e 400 milioni per l'anno successivo, finalizzati ad "aumentare l'organico dell'autonomia": non si specifica, tuttavia, l'obiettivo di spostare dall'organico di fatto a quello di diritto ben 25mila cattedre (di cui un quinto, 5mila, afferenti al 'sostegno' agli alunni disabili), come invece dichiarato più volte dai più alti rappresentanti del Miur. Probabilmente, quindi, i rilievi mossi dalla commissione Bilancio del Mef, che avrebbe più che dimezzato la quota iniziale di 25mila posti da trasformare, hanno un fondamento.

Il ministero dell'Istruzione conferma poi l'impegno di 500 milioni di euro finalizzati all'attuazione delle leggi delega della Buona Scuola (per le quali, ricordiamo, potrebbero slittare i tempi di pubblicazione).

Vengono, inoltre, stanziati 100 milioni di euro per costruire nuovi istituti scolastico, attraverso specifici fondi INAIL.

Passa da 12,2 milioni di euro a 24,4 milioni di euro il contributo statale alle scuole paritarie dove sono iscritti alunni disabili. Sempre a favore delle scuole paritarie, solo però materne, vengono destinati 50 milioni di euro aggiuntivi. Inoltre, si conferma l'incremento progressivo della detrazione Irpef nei confronti delle famiglie che pagano la retta e l'iscrizione dei figli iscritti nelle scuole paritarie.

Si introduce l'esonero contributivo per le aziende che assumono giovani che hanno svolto periodi di stage, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, oppure servizio come apprendisti.

Per quel che riguarda il diritto allo studio, Viale Trastevere conferma il sostegno degli allievi più in difficoltà. Oltre che l'incremento di 50 milioni di euro, sempre attraverso la legge di bilancio, a favore delle borse studentesche. A cui si aggiungono almeno 400 borse di studio per il merito e per la mobilità universitaria, da 15mila euro ciascuna.

Sono stati stanziati anche 5 milioni di euro per l'orientamento universitario e per il tutorato.

Via libera, infine, al rimborso, fino a 2.500 euro, per l'acquisto di strumenti musicali: riguardano però solo gli studenti iscritti all'Afam e ai licei musicali.

Ricordiamo che ora i provvedimenti approvati dovranno passare all'esame di Palazzo Madama.

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Comunicato stampa UIL - UIL FPL – UILPA – UIL RUA - UIL SCUOLA

FIRMATO L'ACCORDO SUL RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO Accordo che riconosce il valore del lavoro pubblico e valorizza le professionalità

Un accordo che riconosce il valore del lavoro pubblico e valorizza le professionalità – è il commento di Antonio Foccillo, Michelangelo Librandi, Nicola Turco, Sonia Ostrica e Pino Turi, rispettivamente segretario confederale UIL, segretari generali di UIL FPL, UIL PA, UIL Rua e UIL Scuola dopo la firma dell'accordo di oggi a Palazzo Vidoni.

Un'intesa che, i segretari UIL, considerano propedeutica ai rinnovi contrattuali e che restituisce alla contrattazione autonomia sia a livello nazionale che aziendale e che consentirà l'inizio di una fase di recupero salariale dopo sette anni di blocco.

La UIL valuta positivamente il testo sottoscritto oggi perché sostanzia quello che abbiamo più volte richiesto -  mette in chiaro Antonio Foccillo, segretario confederale -  in particolare una nuova definizione delle relazioni sindacali; la ripresa della contrattazione di secondo livello liberata dai vincoli attualmente esistenti; la defiscalizzazione del salario accessorio; l'introduzione del welfare aziendale e a sostenere lo sviluppo della previdenza complementare. Significativo è l'impegno per la riduzione del lavoro flessibile ed il superamento del precariato.

Siamo sulla strada giusta -  dichiara Nicola Turco, segretario generale UILPA -  aggiungendo che si avvia un percorso positivo per il recupero salariale, ma sopratutto, si restituisce ai lavoratori, la partecipazione ai processi di riforma della PA.

L' accordo di oggi può rappresentare un modo per ricucire lo strappo con il mondo della scuola – mette in evidenza il segretario generale della UIL Scuola, Pino Turi - una possibilità che passa proprio per il negoziato contrattuale. La scuola – precisa Turi -  si trova ad affrontare misure legislative che si configurano come vere e proprie invasioni di campo sul terreno della contrattazione. Con l'intesa di oggi  possiamo, ora, avere lo strumento per correggere misure sbagliate e etero dirette che minano l'autonomia scolastica e incidono negativamente sul lavoro e sui diritti dei lavoratori. Ci sono le condizioni per fare un vero contratto.

Si punta sulla valorizzazione del personale e  la crescita dei servizi ai cittadini – rilancia il segretario della UIL FPL, Michelangelo Librandi.   C'è un segnale di discontinuità con il recente passato nella gerarchia delle fonti  – puntualizza - la contrattazione riacquista il ruolo naturale per le  materie riguardanti l'organizzazione del lavoro, la lotta agli sprechi e la conseguente attribuzione ai lavoratori di parte delle risorse recuperate. Si ribadisce inoltre il confronto su testo unico del pubblico impiego e l'impegno del Governo a stanziare per i comparti Regioni , Autonomie Locali e Sanità risorse pari a quelle definite nell'accordo.

Sonia Ostrica, segretario generale UIL RUA giudica ottimo l'impegno assunto dal Governo per  garantire i rinnovi del personale precario in scadenza, in attesa del superamento definitivo del precariato. Positivo il giudizio anche in merito al valore che assume la contrattazione, superando le rigide norme imposte sulla valutazione e l'impegno a rivedere malattia, congedi e per permessi.

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Si terrà domani, mercoledì 23 novembre, il primo Incontro di formazione per docenti NEOIMMESSI IN RUOLO senza obbligo di tessera.

L'appuntamento  nel Salone della UIL di Alessandria, in Via Fiume 10, dalle 17 alle 18.30.

Argomenti affrontati:

- Neoimmessi in ruolo 2016, anno di prova

- Decreto Miur. 120 giorni di attività didattiche,

- Quali supplenze sono valide.

- Parere Comitato non vincolante.

Varie ed eventuali

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Proseguendo il cammino intrapreso da oltre dieci anni contro il precariato nella scuola, lo Studio Legale Pistilli Reho & Associati presta assistenza legale a tutti i lavoratori della Scuola, docenti o ATA, precari o immessi in ruolo, al fine di ottenere l'intero riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici ed economici del servizio prestato alle dipendente del MIUR e di istituti parificati.


Contestualmente al riconoscimento, si chiede l'esatto inquadramento del lavoratore in virtù del raggiungimento dello scaglione al tempo previsto (e quindi se possibile anche con il miglior inquadramento di cui al CCNL previgente) ed il pagamento delle differenze retributive maturate sugli stipendi percepiti da precario e sul recupero di tutti gli anni di preruolo in sede di ricostruzione di carriera.
Il lavoratore deve essere di ruolo o ancora precario ma con un servizio complessivo di almeno 36 mesi iniziato prima di agosto 2011.


Lo Studio, oltre al patrocinio per il contenzioso in essere, garantisce con l'occasione consulenza e assistenza gratuita anche in merito alla sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per il riconoscimento di ulteriori eventuali diritti (indennità, inserimenti in graduatorie ad esaurimento, risarcimento danni da abuso di contratti e da violazione norme UE, rettifica punteggi, estensione organico di fatto,...).
Viene offerto un servizio di aggiornamento continuo e di sportello info, al fine di garantire massima trasparenza; nei territori in cui lo Studio opera (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e Lazio) - disponibili ad incrementare le aree in caso di necessità -, sarà garantita anche la presenza periodica di un legale per ogni necessità.

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Rinnovo dei contratti del pubblico impiego, basta silenzio.

UIL FPL – UILPA – UIL RUA - UIL SCUOLA

Il governo giochi a carte scoperte sulle risorse.
"Le campagne promozionali del Governo sul quesito referendario stanno facendo  calare un grave e preoccupante silenzio sulle altre questioni che richiedono una indifferibile soluzione, in primis quella del rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego. Con tale atteggiamento - sottolineano Giovanni Torluccio, Nicola Turco, Sonia Ostrica e Pino Turi, rispettivamente Segretari generali di Uil Fpl, Uilpa, Uil Rua e Uil Scuola – la politica sta dimostrando di non credere nella funzione trainante per il nostro Paese della Pubblica Amministrazione e di chi ci lavora".

"La partita del rinnovo contrattuale è centrale – mettono in chiaro i Segretari Uil - non è che le risorse più volte rivendicate non ci siano, la verità è che le risorse non si trovano per i rinnovi dei contratti pubblici, perché non si vuole migliorare la qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione".

"Dopo sette anni di blocco contrattuale, i lavoratori del pubblico impiego, di ricerca - università - AFAM e della scuola – aggiungono i quattro Segretari - continuano a mandare avanti la macchina pubblica e ad assicurare quotidianamente, con spirito di sacrificio, tra mille difficoltà, le funzioni dello Stato ai cittadini".

"Queste persone avrebbero tutte le ragioni per essere stanche e demotivate per l'assenza di attenzione da parte della politica", spiega Nicola Turco, Segretario generale della Uilpa, aggiungendo che"il Governo, strumentalizzando il grave e deprecabile comportamento dello 0,4% dei lavoratori che hanno compiuto degli illeciti e che saranno puniti,  sta cercando di gettare discredito sul rimanente 99,6% che ogni giorno compie il proprio dovere anche in condizioni di grave disagio a causa degli interventi devastanti compiuti sulla P.A: tagli di risorse, chiusura di uffici, mancanza di una politica assunzionale in grado di assicurare il mantenimento di un adeguato livello di servizi rispetto alle esigenze dei cittadini".

"Il rinnovo contrattuale dovrà consentire il recupero sui tabellari stipendiali. La premialità deve pagare aggiuntivamente il merito e non piuttosto "punire" con decurtazione del salario accessorio fisso e ricorrente, come invece previsto da inique norme come la legge n. 15 ed il d.lgs. 150 del 2009 che vanno abrogati", sottolinea Sonia Ostrica, Segretario generale della Uil Rua, che aggiunge: "Serve inoltre una tornata straordinaria di stabilizzazioni per i precari che hanno supplito al blocco decennale delle assunzioni, a cui far seguire immediatamente un regime ordinario di nuovo reclutamento per garantire sviluppo e innovazione per la ripresa del Paese".

"Ci aspettiamo un contratto vero",aggiunge Pino Turi, Segretario generale della Uil Scuola, sottolineando che"la scuola si trova in un momento di cambiamenti non accettati e di misure sbagliate e etero dirette. Siamo impegnati da mesi per trovare soluzioni, garantire le persone e solo ora sembra che ci siamo margini per ricucire lo strappo del mondo della scuola con il Governo. Soluzione che passa proprio per il negoziato contrattuale".

"Siamo convinti che la triennalità sia elemento da cui partire per l'individuazione delle risorse  – evidenzia Giovanni Torluccio, Segretario generale della Uil FPL – a condizione però che siano adeguate per dare valore al lavoro e alle professionalità. La contrattazione deve essere lo strumento flessibile per il confronto sulle materie che riguardano l'organizzazione e la disciplina del rapporto di lavoro. Attraverso il contratto, vera opportunità di crescita e di investimento, si può dare al Paese una pubblica amministrazione ancor più funzionale, efficace, moderna e innovativa".

"Basta silenzio, è l'ora dei fatti", concludono i Segretari UIL.

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Somministrazione di farmaci in orario scolastico: si può obbligare il personale docente e ATA ad effettuarla?

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all'analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

..... ""  LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

-      le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

-      la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;

-      i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;

- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005  ""...............

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all'inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell'alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione,secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigentescolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propriadisponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, adassociazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l'alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione,deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o adapposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA,come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

... verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantirela continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti lapotestà genitoriale o loro delegati.

Qualora [...] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da partedel personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria ...

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighicontrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descrittasomministrazione.

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