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Giovedì, 02 Settembre 2021 09:13

Nuovo piano pandemico per la sicurezza sul lavoro

Il 29 gennaio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’accordo sul “Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale” (il cosiddetto “PanFlu 2021-2023”).

Il documento, valido per il triennio 2021 -2023, contiene le indicazioni delle azioni da intraprendere per scongiurare gli effetti negativi di una nuova pandemia.

L’ultimo Piano Pandemico risaliva al 2006 e, infatti, ciò che è accaduto lo scorso anno ci ha trovato tutti impreparati.
Per quanto riguarda gli obblighi in capo ai datori di lavoro, il Piano, raccomanda alle aziende la predisposizione di misure di prevenzione e protezione adeguate, nonché la rimodulazione dell’organizzazione delle risorse, delle strutture e delle procedure di lavoro in risposta ad un’eventuale emergenza pandemica.

Sicurezza sul lavoro, obblighi da rispettare nel nuovo Piano Pandemico

Se davvero l’esperienza Covid ha insegnato qualcosa, quel qualcosa sicuramente è la necessità di non farsi trovare impreparati di fronte ad un’epidemia di massa.

Il nuovo Piano Pandemico Influenzale nasce, infatti, proprio con lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per evitare la diffusione di qualsiasi virus influenzale in tutti i contesti della vita quotidiana e nei luoghi di lavoro.

Già il Decreto Legislativo del 4 aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alle particolari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e predisporre le misure di prevenzione e protezione adeguate.

Viceversa, anche il lavoratore è tenuto a cooperare e, in questo senso, a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Una pandemia influenzale, tra l’altro, incide negativamente anche sull’organizzazione aziendale, per cui l’impresa potrebbe vedere il suo normale flusso di operazioni disturbato o addirittura interrotto. Ecco perché, raccomanda il Ministero della Salute, risulta indispensabile che le aziende si preparino tempestivamente, predisponendo piani adatti alle loro dimensioni, alle loro attività e alla loro specifica rilevanza economica.

I piani specifici, in estrema sintesi, devono prevedere misure che siano volte alle seguenti finalità:

  • protezione della salute dei lavoratori per ridurre il rischio di contagio tra i lavoratori e garantire la continuità delle attività aziendali;
  • organizzazione delle risorse per consentire il lavoro in sicurezza e l’implementazione di competenze specifiche affinché tutti siano pronti a svolgere i loro compiti in caso di pandemia

Nuovo Piano Pandemico: le indicazioni di sicurezza per i datori di lavoro

Il documento si prefigge un obiettivo generale, quello di raggiungere una preparazione e una consapevolezza tale da offrire una risposta efficace a una futura pandemia influenzale.

Per quanto riguarda le misure pratiche, la regola che devono seguire i datori di lavoro è quella di predisporre, a monte, un programma di prevenzione in caso di emergenza influenzale, che contenga i seguenti provvedimenti:

  • la sospensione di tutte le attività aziendali che prevedono assembramento di persone;
  • l’adozione di misure sulla base degli aspetti epidemiologici della pandemia (quali teleconferenze, telelavoro, modifiche degli spazi di lavoro, installazione di barriere di protezione impermeabili tra i clienti e il personale);
  • la disinfezione delle superfici contaminate con detergenti normalmente reperibili in commercio con una formulazione attiva nei confronti del patogeno specifico del tipo di pandemia;
  • la programmazione di sanificazioni ordinarie e/o straordinarie degli ambienti;
  • il garantire la presenza in sicurezza dei lavoratori all’interno della struttura, ma al contempo limitare l’esposizione al rischio di contagio;
  • in fase di organizzazione dei processi di lavoro, tenere conto della situazione familiare dei dipendenti e dei possibili obblighi di assistenza che ne possono derivare.

Sono queste le misure che, in caso di infezione a forte rischio di contagio, le aziende devono porre in essere tenendo conto, ovviamente, delle esigenze e della specifica tipologia di attività svolta.

Andrea Farinazzo (@Sicurezza in Rete)

dal sito: https://www.uilpa.it/

Giovedì, 23 Aprile 2020 16:40

TUTELA INAIL IN CASO DI CONTAGIO COVID - 19

TUTELA INAIL IN CASO DI CONTAGIO COVD - 19


Il Decreto Legge "CURA ITALIA"è intervenuto a tutela dei lavoratori che contraggono il contagio da Covid‐19 in occasione di lavoro.
L'INAIL ha chiarito che la tutela assicurativa spetta ai lavoratori che abbiano contratto l'infezione da Covid‐19 in occasione di lavoro
Questa tutela spetta innanzi tutto agli Operatori Sanitari in ragione dell'elevato rischio di contagio a cui sono esposte.
Inoltre ad un elevato rischio di contagio possono essere ricondotte tutte le attività lavorative che comportano il contatto con il pubblico/utenza
In caso di contagio Covid bisogna attivare la denuncia di infortunio sul lavoro


LA CASISTICA
Personale che opera negli Ospedali, nelle Case di Riposo, ed in altri ambiti socio‐sanitari (sia pubblici che privata): medici, infermieri, oss, ecc
Lavoratori che svolgono attvità che comportano un costante contatto (vicinanza) con le persone (utenza/clienti/pubblico): lavoratori addetti al front office, alla cassa, alle vendite, al trasporto pubblico, alle pulizie in ambienti sanitari e simili, tecnici ospedalieri, ecc...

INDENNIITA' GIORNALIERA INAIL (qualora non già retribuita dal datore di lavoro)
L'indennizzo INAIL viene riconosciuto a fonte della certificazione medica che dimostra il contagio da CPVID‐19. Viene riconosciuto dal primo giorno di contagio oppure dal primo giorno della quarantena (se il contagio viene scoperto durante questo periodo), fino a guarigione clinica. I casi già denunciati come malattia devono essere riconvertiti in infortunio Covid‐19 in caso di analisi sanitaria del contagio.

INFORTUNI COVID‐19 IN ITINERE
Sono riconosciuti come infortuni Covid‐19 i casi in cui il contagio avviene nel tragitto casa/lavoro.

DECESSO PER COVID‐19
Ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio per COVID‐19 viene riconosciuta una rendita ai superstiti
Per informazioni contattare le nostre sedi:


SEDE PROVINCIALE:

ALESSANDRIA Via Fiume, 10 Tel 0131 287727
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ACQUI TERME, Via Baretti 12/14 Tel 0144 57426
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NOVI LIGURE Via Isola, 28 Tel 0143 2816
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OVADA Via Piave, 51 Tel 0143 823042
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TORTONA, Via Bandello. 39 Tel 0131 861443
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