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I periodi di gravidanza e quelli dopo il parto richiedono una particolare attenzione e misure di protezione specifiche, sia per la salute della donna lavoratrice sia per quella del bambino.

Molte attività lavorative costituiscono infatti per la lavoratrice in gravidanza e dopo il parto una condizione di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Il "Testo Unico sulla maternità/ paternità" (D.Lgs. n. 151/01) tutela la Sicurezza e la Salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, anche nel caso di adozione o affidamento.

Norme specifiche riguardano l'obbligo della "valutazione dei rischi" per le lavoratrici gestanti che deve essere effettuato dal datore di lavoro, secondo le vigenti disposizioni, nonché il divieto di adibire la lavoratrice durante il periodo di gravidanza e, in alcuni casi fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri.

Fermo restando il divieto di adibire le lavoratrici a lavori vietati (espressamente indicati dalla legge), il datore di lavoro, nell'ambito dell'obbligo della valutazione dei rischi, valuta quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro modifica temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, oppure, nella impossibilità, e in ogni caso in presenza di lavori vietati, sposta la lavoratrice ad altra mansione, informando l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Se lo spostamento ad altra mansione non è possibile, il datore di lavoro lo comunica all'ITL, che dispone l'interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro della lavoratrice per tutto il periodo di tutela previsto.

Vi è inoltre il divieto assoluto di adibire le lavoratrici gestanti e madri al lavoro al lavoro notturno dall'accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino, e in determinati casi stabiliti dalla legge. Il divieto si applica anche alla madre adottiva o affidataria di un minore.

Nel caso di gravidanza a rischio, in presenza di "gravi complicanze della gestazione o di persistenti forme morbose" l'interdizione dal lavoro è disposta dalla ASL. L'astensione anticipata può essere richiesta dall'inizio della gravidanza fino all'inizio del congedo obbligatorio, ma può interessare anche periodi limitati di tempo. La domanda si intende accolta decorsi sette giorni dalla sua presentazione/ricezione e il provvedimento "decorrerà dalla data d'inizio dell'astensione dal lavoro".

Durante il periodo di astensione anticipata/prolungata dal lavoro viene corrisposta un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione media giornaliera, salvo condizioni di maggior favore previste da disposizioni contrattuali, come nel periodo di congedo di maternità obbligatorio.

Si ricorda infine che le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite medico specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

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