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Lunedì, 17 Dicembre 2018 10:37

Anzianità contributiva e part-time

I lavoratori a tempo parziale ciclico e verticale per vedersi riconoscere l'anzianità contributiva che gli spetta, comprensiva anche dei periodi non lavorati, devono muoversi per via giudiziaria. Questa è l'unica strada che i dipendenti part time possono percorrere altrimenti, come spesso accade, sono penalizzati e non vedono il riconoscimento dell'anzianità contributiva. Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla UIL FPL in Via Fiume 10

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Martedì, 25 Settembre 2018 10:32

Dati Osservatorio precariato aggiornati a luglio 2018

Sono stati pubblicati i dati di luglio 2018 dell'Osservatorio sul precariato. Le assunzioni nel settore privato, nel periodo gennaio-luglio 2018, sono state 4.597.299, in aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita risultano tutte le componenti: contratti a tempo indeterminato +1,8%, contratti a tempo determinato +6%, contratti di apprendistato +11,8%, contratti stagionali +3,3%, contratti in somministrazione +13,5% e contratti intermittenti +6,8%.

La dinamica dei flussi

Nei primi sette mesi dell'anno si conferma l'aumento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (+100.909), in forte incremento rispetto al periodo gennaio-luglio 2017 (+59%). In contrazione, nel periodo gennaio-luglio 2018, i rapporti di apprendistato confermati alla conclusione del periodo formativo (-18,2%).

Le cessazioni nel complesso sono state 3.560.409, in aumento rispetto all'anno precedente (+10,7%): a crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine, soprattutto contratti intermittenti e in somministrazione, mentre diminuiscono quelle dei rapporti a tempo indeterminato (-4,5%).

Nei primi sette mesi del 2018 sono stati incentivati 70.297 rapporti di lavoro con i benefici previsti dall'esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani (legge 27 dicembre 2017, n. 202): 38.508 riferiti ad assunzioni e 31.789 relativi a trasformazioni a tempo indeterminato. Il numero dei rapporti incentivati è pari al 6,95% del totale dei rapporti a tempo indeterminato attivati.

La consistenza dei rapporti di lavoro

Nel periodo gennaio-luglio 2018, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +1.036.890, inferiore a quello del corrispondente periodo del 2017 (+1.097.701). Su base annua, il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi 12 mesi) a luglio 2018 risulta positivo e pari a +404.149, in flessione rispetto a quello registrato a giugno (+418.837). La variazione tendenziale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è negativa (-5.047), anche se continua a migliorare. Questo miglioramento deriva soprattutto dal buon andamento delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. A partire da marzo emergono segnali di riduzione del turnover dei contratti a tempo indeterminato: diminuiscono sia le assunzioni che, ancor di più, le cessazioni.

Positiva la variazione dello stock di rapporti di somministrazione e di apprendistato; ancora significativamente positivi, seppur in riduzione, i saldi annualizzati dei rapporti a tempo determinato, stagionali e di quelli intermittenti.

Il lavoro occasionale

L'articolo 54-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha disciplinato le nuove prestazioni di lavoro occasionale: Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) e Libretto Famiglia (LF).

La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale a luglio 2018 è di 20.213 unità. L'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva è di 274 euro.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia, a luglio 2018 sono stati 6.831. L'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva è di 328 euro.

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L'INPS nel proseguire nel processo di telematizzazione dei servizi, con il messaggio n. 3014 del 27 luglio 2018, comunica l'applicazione dell'invio telematico per le domande di riposi giornalieri per allattamento e per l'assegno di maternità dello Stato, sino ad oggi presentate in modalità cartacea.

Riposi giornalieri per allattamento

Questi permessi orari sono riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Hanno la durata di due ore al giorno, se l'orario contrattuale è pari o superiore alle sei ore giornaliere; di un'ora se l'orario è inferiore alle sei ore giornaliere.

I riposi giornalieri sono  riconosciuti al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente; madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica); madre casalinga; rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.

In caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.

La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all'INPS entro il termine di prescrizione di un anno. Nei casi di pagamento diretto la domanda delle lavoratrici deve essere inoltrata anche all'Istituto.

È previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del messaggio, durante il quale sarà possibile l'invio delle domande mediante le tradizionali modalità, al termine del quale le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso uno dei canali messi a disposizione dall'Istituto o avvalendosi dei servizi dei Patronati.

Assegno di maternità a carico dello Stato

Questo assegno, per lavori atipici e discontinui, è una prestazione a carico dello Stato erogata dall'INPS per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.

Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del messaggio, durante il quale sarà ancora possibile l'invio delle domande mediante le tradizionali modalità.

Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione dei genitori interessati per consulenza, assistenza e inoltro delle domande

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L'INPS, con il messaggio n. 1930 del 8 maggio 2018, comunica le nuove funzionalità applicative che consentiranno una semplificazione degli adempimenti amministrativi per l'acquisizione delle domande di accesso all'indennità di accompagnamento per soggetti  ultrasessantacinquenni, con conseguente  abbreviazione del processo di concessione della prestazione.

Per i soggetti ultrasessantacinquenni (si intende per ultra65enne il cittadino che abbia raggiunto l'età pensionabile incrementata degli aumenti per aspettativa di vita – anno 2018 pari a 66 anni e 7 mesi) sarà possibile inserire già nella fase di presentazione della domanda on-line i dati necessari per la liquidazione dell'eventuale prestazione (modello AP70).

L'INPS precisa che queste modifiche saranno operative dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande trasmesse dai Patronati.

Inoltre, per un periodo di tempo transitorio resterà attiva anche la consueta procedura finora adottata che vede due distinti momenti operativi (domanda di riconoscimento sanitario e successivo AP70).

Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione dei cittadini interessati per consulenza, assistenza e presentazione delle domande on-line

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Aumentano le aliquote contributive per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata dell'INPS.

Lo comunica l'Istituto con la circolare n. 18 del 31/01/2018 riportando le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per il 2018 al 33% (legge 92/2012).

La legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per finanziare la DIS-COLL.

La legge di bilancio 2017 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2018, è confermata al 24% (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).

Non è stata modificata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.

Consulta la tabba esplicativa al seguente link: http://www.italuil.it/index.jsp?id=402&dettaglio=1461

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Anche la Corte dei Conti,  nella sua relazione annuale sulla gestione finanziaria dell'INPS, ha posto l'accento sulla necessità di una riforma della governance dell'Istituto, ad iniziare dalla revisione delle funzioni e dei compiti dei tre principali organi - di indirizzo e vigilanza, di rappresentanza legale dell'ente, di indirizzo politico-amministrativo – i quali, unitamente al direttore generale, compongono l'assetto duale delineato dal legislatore per gli enti previdenziali pubblici. La Corte ha rilevato, infatti,  come l'intervento riformistico del 2010 sul sistema di governo dell'Istituto,  che di fatto ha determinato l'accentramento nella figura del Presidente dei compiti prima spettanti al Consiglio di Amministrazione, non abbia contribuito ad un migliore equilibrio dell'Istituto.

Tutto ciò conferma le perplessità che più volte abbiamo avuto modo di esprimere sulla Governance dell'INPS, nella consapevolezza  che la logica dell'uomo solo al comando non possa in alcun modo corrispondere alle esigenze di funzionalità di un Istituto  che, lo ricordiamo, costituisce un patrimonio di tutto il Paese.

Auspicando, dunque, che il percorso di riforma ordinamentale e strutturale dell'Inps,  iniziato proprio sul finire dell'anno appena trascorso,  possa tornare al centro del dibattito parlamentare nella prossima Legislatura  ed, anzi, essere arricchito dei contributi di tutte le parti sociali per la condivisione della migliore soluzione possibile per il futuro dell'Istituto, pubblichiamo di seguito il comunicato stampa sul'argomento del Segretario confederale della UIL Domenico Proietti.

Proietti: l'uomo solo al comando non ha prodotto risultati positivi

La Corte dei Conti conferma quanto ripetutamente sostenuto dalla Uil in questi anni che la concentrazione di tutti i poteri al Presidente dell´INPS «non si è mostrata sufficiente a conferire all'Istituto migliore equilibrio».

È la conferma che un uomo solo al comando del più grande ente previdenziale europeo non ha prodotto risultati positivi.

C'è una chiara responsabilità delle forze politiche che non hanno affrontato con tempestività questo problema a fronte dei ripetuti e reiterati inviti delle Parti sociali.

La UIL chiede a tutte le forze politiche di impegnarsi a varare nei primi mesi della nuova legislatura una riforma della governance dell´INPS, rafforzando un sistema duale con una chiara e precisa definizione dei compiti dell'organo di gestione nominato dal Governo e di quelli del comitato di indirizzo e vigilanza, dove siedono i rappresentanti delle forze sociali, che devono essere concreti ed esigibili.

L´obiettivo è quello di fare dell´INPS un ente efficiente, efficace e partecipato.

Roma, 01/02/2018

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Il prossimo 13 gennaio 2018 entra in vigore il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206/2017 che fissa le modalità per lo svolgimento delle visite di controllo per questi lavoratori a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° settembre scorso, del "Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva degli accertamenti.

Il Decreto conferma che le visite mediche di controllo possono essere effettuate durante le fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi, sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni fin dal primo giorno di assenza per malattia, sia su iniziativa dell'Istituto.

Non viene data attuazione alla prospettata armonizzazione tra i due settori: per i dipendenti pubblici le ore di reperibilità restano sette, mentre per i privati quattro (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00).

La novità consiste nello svolgimento delle visite che possono essere disposte "con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale". Cosa significa? Che i controlli potrebbero essere effettuati più volte durante la malattia e anche nell'arco della stessa giornata? Queste modalità dovranno essere chiarite dall'INPS.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il dipendente deve comunicare preventivamente all'amministrazione, che a sua volta lo renderà noto all'INPS, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

Qualora il lavoratore non venga reperito nel suo domicilio, il medico di controllo deve lasciare l'invito a visita ambulatoriale presso l'Ufficio medico legale dell'INPS. Sempre l'Ufficio medico legale dovrà emettere il giudizio definitivo nel caso il dipendente si opponga, al momento stesso della visita, al giudizio espresso dal medico di controllo.

Nel caso di rientro anticipato al lavoro, per intervenuta guarigione rispetto alla prognosi iniziale, il lavoratore deve richiedere un certificato sostitutivo al medico che ha redatto il certificato di malattia ancora in corso o ad altro medico in caso di assenza o impedimento del primo.

Restiamo in attesa delle indicazioni operative dell'INPS per il necessario approfondimento in ordine allo svolgimento di queste visite.

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Dal 13 gennaio prossimo, anche in caso di infortunio sul lavoro, il dipendente pubblico è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Questa è una delle principali novità contenute nel decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. 302 del 29 dicembre 2017.

Il decreto abroga integralmente il decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, che disciplinava le attuali fasce di reperibilità per i pubblici dipendenti (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e con il quale erano state previste le seguenti esclusioni dall'obbligo di reperibilità:

"1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato".

L'art. 4 del decreto 206/2017 modifica invece le cause che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Infatti, non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

"a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%".

In sostanza cosa cambia?

Le nuove regole sono indubbiamente più stringenti.

Mentre il punto a) resta invariato (patologie gravi che richiedono terapie salvavita), il punto b del decreto 206/99 viene eliminato e quindi gli infortuni sul lavoro rientrano tra le situazioni che obbligano al rispetto delle fasce di reperibilità.

Per la causa di servizio (attuale punto b), rientrano solo le menomazioni riportate nelle tabelle indicate.

Infine, per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (punto c) viene introdotta una precisa percentuale di invalidità, al di sotto della quale vige l'obbligo di reperibilità.

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Nuove regole 2018 riguardanti visite fiscali per il personale scolastico

Il prossimo 13 gennaio 2018 entra in vigore il DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206, che riguarda il regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221).

L'art.2 del su citato decreto specifica che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'art.3 fissa le fasce orarie che, è utile ricordare non sono state modificate, infatti queste sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

All'articolo 4 del Decreto 206/2017 è specificato che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

1.    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

È utile ricordare che ai sensi dell'art. 8 del DM 206/2017, ovvero della mancata accettazione dell'esito della visita, qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Malattia, visite fiscali: chi è escluso dalle fasce di reperibilità?

Come già segnalato altre volte da questa testata, il 13 gennaio entreranno in vigore le nuove regole in merito a malattia e visite fiscali, come previsto dal decreto Madia dello scorso ottobre. Ci concentriamo per il momento sull'articolo 4, recante le "Esclusioni dall'obbligo di reperibilità".

Chi viene escluso dalle fasce di reperibilità?

Infatti, l'art.3 dello stesso decreto fissa le fasce orarie in cui i lavoratori devono mantenere reperibilità per la visita fiscale, ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica e festivi compresi.

Da queste fasce di reperibilità, il decreto riporta chi non possiede l'obbligo di rispettare tali fasce orarie, ovvero, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità' riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Per quanto riguarda il punto b), è bene specificare che si tratta del "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega previsto dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533″, come riporta la nota all'articolo 4 del decreto.

Invece, il punto c) rappresenta una novità per i lavoratori pubblici, in quanto tale esonero di obbligo alla reperibilità era presente solo sul fronte privato, non per quello pubblico.

Niente armonizzazione pubblico-privato: no alla minore incisività dei controlli nella PA

L'idea iniziale era quella di armonizzare i settori pubblico e privato anche per quanto riguarda le visite fiscali, sulla falsariga di quanto è avvenuto con le soglie pensionistiche.
Invece, la Funzione Pubblica ha preferito mantenere i due comparti separati, in quanto "l'armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli".

Malattia, gli orari delle visite fiscali non cambiano ma il medico potrà bussare più volte: pure la domenica

Una delle tendenze degli ultimi anni in tema di lavoro è la progressiva equiparazione tra pubblico e privato. Anche in ambito pensionistico, dove proprio in questi giorni le soglie sono state portate indifferentemente per tutti i dipendenti, a prescindere dal settore di appartenenza, a 66 anni e 7 mesi. La "regola", però, non vale per le visite fiscali, che continueranno ad essere attuate in orari fortemente differenziati. E il medico potrà bussare più volte nel corso anche della stessa giornata, festivi compresi.

Che fine ha fatto l'armonizzazione tra pubblico e privato?

Il prossimo 13 gennaio il decreto 17 ottobre 2017, n. 206, firmato dalla ministra della Funzione Pubblica Marianna Madia di concerto con il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che segue la realizzazione del polo unico della medicina fiscale, porterà in vigore il rinnovato regolamento sulle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221).

Nel privato le fasce di reperibilità tra le ore 10 e le 12 e tra le 17 e le 19.

Se nell'articolo 2 del si introduce che le visite fiscali potranno essere effettuate con "cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale" (brutte notizie per gli assenteisti seriali del lunedì), il successivo articolo conferma le tradizionali fasce orarie, le quali vengono mantenute dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Rimane in piedi, quindi, la discrasia con i dipendenti privati, per i quali le finestre di reperibilità nel proprio domicilio risultano decisamente più brevi, poiché comprese tra le ore 10 e le 12 e tra le 17 e le 19.

La Funzione Pubblica dice no alla minore incisività dei controlli nella PA

Ma a cosa è dovuto il mantenimento della differenza? Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha a lungo caldeggiato l'innalzamento delle fasce dei privati. Venuta mano tale possibilità, si è allora pensato di ridurre quelle dei dipendenti pubblici. Solo che per questa possibilità ha espresso il suo veto il dicastero della Funzione pubblica, per il quale "l'armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli".

Gli unici ad essere esentati dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità saranno i dipendenti con "stati patologici sottesi o connessi alla situazione d'invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%". Percentuale minima già in vigore nel privato ma non presente nella PA. Almeno su questo fronte, l'armonizzazione si è compiuta.

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L'INPS ha pubblicato la circolare n. 172 del 22/11/2017 con la quale illustra le caratteristiche del reddito di inclusione (ReI), come nuova misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, introdotto dal 1° gennaio 2018, allegando il modello di domanda da presentare ai Comuni, a partire dal prossimo 1° dicembre 2017.

Al momento di presentazione della domanda è necessario avere un valore dell'ISEE in corso di validità, nonché determinati requisiti di soggiorno ed essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno due anni.

Il ReI consiste in un beneficio economico che verrà erogato attraverso una carta prepagata emessa da Poste Italiane, per un importo massimo annuo pari per il 2017 a 5.824,80 euro.

Viene concesso ai nuclei familiari in condizione di povertà ed è subordinato alla valutazione della situazione economica di bisogno e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. È corrisposto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Superato tale limite, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

In fase di prima applicazione sono prioritariamente ammessi al ReI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati con età maggiore di 55 anni. La legge di Bilancio 2018 potrebbe ampliare la platea dei beneficiari, indipendentemente dalla condizione familiare, tenendo conto solo del requisito economico.
Questo aiuto è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, entro determinati limiti, mentre non è compatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Importo del Reddito di inclusione

Numero componenti   Soglia di riferimento in sede di prima applicazione  Beneficio massimo mensile
1                                     2.250,00 €                                                                      187,50 €
2                                     3.532,50 €                                                                       294,38 €
3                                     4.590,00 €                                                                       382,50 €
4                                     5.535,00 €                                                                       461,25 €
5 o più                             5.824,80 €                                                                     485,40 €

Come già accennato vedremo quali modifiche verranno apportate al ReI dalla legge di bilancio 2018, quale anche l'incremento del massimale annuo.
Si ricorda che l'INPS, con il precedente messaggio n. 4636 del 21/11/2017, ha fornito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle domande da parte degli Enti preposti.

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Giovedì, 26 Ottobre 2017 10:03

INPS: gestione separata e prestazioni di malattia

L'INPS, con la circolare n. 139 del 12 settembre 2017, ricorda che tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata, tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni), godono di un'apposita tutela previdenziale in caso di malattia che prevede due distinte prestazioni: indennità di degenza ospedaliera e indennità di malattia.

In particolare, nella circolare si evidenzia che a seguito della legge sul lavoro autonomo (articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Tale equiparazione dell'evento malattia a un evento di degenza ospedaliera comporta una disciplina diversa riguardo la certificazione sanitaria, la maggiore durata della tutela riconosciuta (da 61 giorni annui a 180 giorni annui) e l'ammontare più favorevole del trattamento economico rispetto alla semplice indennità di malattia.

Ad avviso dell'INPS, il legislatore con questa disposizione ha voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l'indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di "degenza domiciliata".

In allegato alla circolare viene fornito un elenco di patologie che rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa (ad es. insufficienza respiratoria o renale, trapianti di organi vitali, Aids, intossicazioni, le malattie psichiatriche).

Per il riconoscimento del diritto alla prestazione, il lavoratore è tenuto a presentare, oltre al certificato di malattia, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l'effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza di grave patologia cronica.

Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia ai sensi della nuova disciplina (come degenza ospedaliera), l'INPS procederà, comunque, ove sussistano i requisiti previsti, d'ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all'erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.

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