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Dal 1° gennaio 2017 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e delle quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

Lo comunica l'INPS con circolare n. 229 del 29.12.2016, precisando che sono state aggiornate le relative le tabelle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2017.

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L'INPS, con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, fornisce chiarimenti circa la legge n. 76 del 20/5/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Al riguardo l'Istituto richiama l'articolo 1, comma 20, della legge che, con riferimento alle unioni civili, dispone che "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano.

In particolare si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 76, ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso; ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile; ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili.

Infine, l'INPS fa presente che con successivo messaggio fornirà le istruzioni procedurali riguardo la gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della legge in questione.

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Si è svolto oggi un incontro fra Tito Boeri, Presidente Inps, Susanna Camusso, Segretario Generale Cgil, Annamaria Furlan, Segretario Generale Cisl e Carmelo Barbagallo, Segretario Generale Uil, con l'obiettivo di coordinare le attività volte a informare i lavoratori sulle novità in tema pensionistico introdotte con la legge di bilancio.I tre segretari confederali ed il presidente dell'Inps hanno convenuto circa la necessità di offrire al maggior numero di lavoratori possibile le informazioni di base che permettano di fare scelte consapevoli in tema di anticipo pensionistico o proseguimento dell'attività lavorativa. Si sono impegnati a lavorare assieme all'Inps nel prepararsi a meglio gestire la crescente domanda di informazioni e delucidazioni su norme che verranno varate.

In particolare, per rispondere alle richieste di assistenza agli utenti si è deciso di istituire un tavolo tecnico per la stesura di un kit informativo da distribuire alle sedi territoriali dell'Istituto, dei sindacati e dei patronati. Questo materiale servirà a rispondere alle domande più frequenti poste dai lavoratori. Si è anche deciso di predisporre un piano di formazione che coinvolga non solo il personale dell'Inps, ma anche i patronati.

Nell´incontro è stata più volte sottolineata la necessità di partire il prima possibile con questa campagna di informazione tenuto conto anche della presenza di tetti di spesa nell'accesso alle diverse forme di uscita anticipata.

Per tale ragione si rende necessaria una capillare informazione per far cogliere a tutti i potenziali interessati le nuove opportunità di accesso alla pensione.

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L'INPS detta le regole per il riconoscimento della contribuzione figurativa, valida solamente per il diritto a pensione, per i lavoratori socialmente utili avviati prima del D. Lgs.81/2000 in progetti con finanziamento a totale carico degli Enti non convenzionati con l'Istituto.

L'accredito della contribuzione figurativa avviene su iniziativa degli enti utilizzatori che provvedono, per singoli periodi annuali o infrannuali nei quali l'attività sia stata svolta senza soluzione di continuità, ad inviare una specifica richiesta di accredito all'INPS, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio.

Nella circolare l'Istituto dettaglia i requisiti relativamente al progetto, ai lavoratori, alle eventuali proroghe e alla prova della corresponsione dell'assegno, evidenziando la necessaria documentazione di supporto alla richiesta di accredito contributivo. Ulteriore condizione per l'accreditamento della contribuzione figurativa consiste nella allegazione della prova della previsione dell'assegno (generalmente rinvenibile nella delibera dell'ente utilizzatore relativa alla approvazione del progetto), e della prova dei pagamenti mensili dell'assegno ai singoli lavoratori. Essendo prevista l'emissione del CUD per la certificazione dei compensi erogati per l'attività socialmente utile, l'accreditamento della contribuzione avverrà esclusivamente per i periodi certificati nel CUD annuale.

Leggi la circolare Inps n. 188/2016

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In allegato vi trasmettiamo il mensile Rapporto dell'Inps sull'occupazione con analisi dei  dati (nazionali e regionali)  sia degli  avviamenti che delle cessazioni dei rapporti d'impiego.

Ad avviso della UIL traspare come sia in campo l'effetto del combinato disposto Jobs Act e Legge di Stabilità. La fotografia scattata per la prima volta dall'Inps  sulle cause di cessazione dei rapporti di lavoro, ci dice molto anche sulla nuova sanzione "a tutela crescente", tanto che, tra il 2015 e 2016, crescono i licenziamenti per motivo oggettivo.

Sarà un caso, inoltre, che diminuiscono le assunzioni a tempo indeterminato e soprattutto tra i giovani fino a 29 anni, essendo diventato più "conveniente" da un punto di vista contributivo, oltre che retributivo, il contratto di apprendistato, tipologia contrattuale, quest'ultima, che sta, anche se lentamente, risalendo?

I dati amministrativi dell'Inps ci informano anche di una riduzione di 35 mila stagionali, tra il 2015 e 2016. E' possibile presumere che siano stati "fagocitati" nel mondo dei voucher ( il cui utilizzo aumenta oltre 35%) ? Se così fosse, ricordiamoci che quest'ultimo strumento non da diritto a nessun tipo di tutela per questi lavoratori. Il rischio che si apra dallo snaturamento dei contratti un problema anche sociale, è inevitabile.

Se aggiungiamo a tutto ciò che, nel 2016, si sta assistendo ad un nuovo aumento di aperture di partita Iva e di utilizzo dei voucher (per il cui contrasto ad un uso distorto, attendiamo di vedere gli effetti della appena entrata in vigore comunicazione preventiva), possiamo dire che le tanto ambiziose misure per accrescere il lavoro a tempo indeterminato e scoraggiare il precariato, stiano funzionando?

Crediamo, come UIL,  che ci sia ancora molto da fare sul fronte del lavoro. E' necessaria, tra le altre cose, una forte presenza ed efficienza ispettiva, che si costruisce attraverso un maggior coordinamento di tutti gli enti preposti alle ispezioni sul lavoro. E da questo punto di vista, pur fiduciosi sull'operato del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro crediamo che vada messa in campo una vera terapia d'urto in termini qualitativi e quantitativi per rafforzare gli stessi controlli ispettivi.

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L'Inps, con il messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016, comunica che l'applicazione per l'invio telematico delle domande di maternità è stata integrata per acquisire quelle di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 128/2016, esplicativa delle novità contenute nel D.Lgs. n. 80/2015.

Si ricorda che questo decreto ha introdotto per i padri lavoratori autonomi il congedo di paternità quando la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma, in presenza delle casistiche previste dall'art. 28 del T.U. n. 151/01: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre, come già previsto per i lavoratori dipendenti.

È lavoratore autonomo (padre o madre): l'artigiano; il commerciante; il coltivatore diretto, il colono,il mezzadro, l'imprenditore agricolo a titolo principale; il pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Anche nei casi di adozione e affidamento, ora regolamentati per le madri lavoratrici autonome in analogia a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell'indennità giornaliera per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), nelle citate ipotesi di cui all'art. 28.

Le lavoratrici e i lavoratori interessati possono rivolersi agli Uffici del Patronato Ital Uil per consulenza e assistenza gratuite e per l'inoltro in via telematica delle domande

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in allegato, e a seguire, la circolare Inps n° 176 che detta le istruzioni definitive sul funzionamento del Fondo di Integrazione Salariale istituito, in sostituzione del vecchio Fondo Residuale, dal Decreto Interministeriale n° 94343/2016. In allegato troverete inoltre una breve nota che riassume l’iter di costituzione del Fondo e le principali caratteristiche in tema di campo di applicazione, beneficiari, contribuzione e prestazioni. La nota allegata fa seguito ad una serie di approfondimenti che hanno accompagnato la lunga fase di implementazione del nuovo Fondo di Integrazione Salariale.

Circolare Inps n° 176/2016: Fondo di integrazione salariale. Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Quadro normativo

Come ricorderete l'estensione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro alle imprese con più di 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della Cigo e della Cigs è stato introdotto ad opera della legge 92/2012 attraverso l'istituzione dei c.d. Fondi di Solidarietà Bilaterali.

Inoltre nei casi in cui non si fosse realizzata la previsione legislativa della costituzione di un proprio fondo di settore, le imprese con tali caratteristiche sarebbero confluite in uno specifico fondo plurisettoriale chiamato Fondo Residuale.

Le dinamiche congiunturali ed il forte utilizzo della cassa integrazione in deroga non hanno facilitato la nascita dei Fondi di Solidarietà e lo stesso Fondo Residuale ha iniziato a prendere corpo solo alla fine dello scorso anno, scontando inoltre le numerose modifiche apportate al nostro sistema di tutele al reddito dal Jobs Act ed in particolare dal D.lgs. 148/2015.

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2016 il Fondo Residuale assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale e recepisce, formalmente, tutte le modifiche introdotte dal 148/2015, a partire dalla tipologia di soggetti destinatari, dalla classe dimensionale degli stessi ed infine rispetto alle aliquote di finanziamento ed alle prestazioni erogate.

Questa lunga fase di transizione è stata accompagnata da numerose circolari e messaggi dell'Inps e dal Decreto Interministeriale n°94343 del 3 febbraio, che hanno delineato un "regime intertemporale di applicazione del Fis" che possiamo considerare concluso proprio con la emanazione della circolare n° 176.

Allo stesso tempo anche i Fondi di Solidarietà già costituiti ai sensi della legge 92/2012 hanno dovuto adeguare le proprie regole rispetto alle novità introdotte dal D.lgs. 148/2015 ed in particolare all'art. 26 comma 7, che prevede l'ampliamento del campo di applicazione dell'istituto ai "datori di lavoro" che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

A tale proposito la circolare 176, in riferimento al Decreto istitutivo del Fis, illustra anche il quadro definitivo sull'adeguamento dei Fondi già costituiti delineando per esclusione il campo di applicazione del Fis stesso.

Campo di applicazione

Ciò premesso, non rientrano, ad oggi, nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale:

I settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà  di cui all'art. 26, c. 1, del D.lgs. n. 148/2015

•settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;

•settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;

•settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

•settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;

•settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;

•settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;

•settore marittimo – SOLIMARE;

•settore trasporto pubblico;

•settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani

I settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del D.lgs. citato:

•settore dell'artigianato;

•settore della somministrazione di lavoro;

Naturalmente sono escluse dal Fis anche tutte  le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Afferiscono quindi al Fondo di Integrazione Salariale tutti i datori di lavoro (imprenditori o non imprenditori) , non ricompresi nelle precedenti casistiche che impiegano, con riferimento al semestre precedente, più di cinque dipendenti di qualunque qualifica (comprese quelle che comunque non saranno destinatarie delle prestazioni).

E' utile ricordare che anche per il Fis la platea dei destinatari è stata ampliata agli apprendisti assunti con contratto di tipo professionalizzante, per i quali è automaticamente esteso l'obbligo del versamento della contribuzione.

Contribuzione e prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale

Contribuzione

Le prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale, ai sensi del D.lgs. n. 148/2015, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

a)   i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.  A questa categoria di datori di lavoro viene assicurata sia la prestazione di "assegno di solidarietà" che l'ulteriore prestazione di "assegno ordinario".

b)  i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore (da corrispondere retroattivamente a far data dalla pubblicazione del Decreto Interministeriale di formale istituzione del Fis). Ai datori di lavoro rientranti in questa fascia spetta la sola prestazione di "assegno di solidarietà".

E' inoltre prevista una contribuzione addizionale a carico dei soli datori di lavoro che richiedano le prestazioni pari al 4% della retribuzione persa.

Infine, con la emanazione della circolare 176, va definitivamente a regime, a partire dal mese di ottobre, la procedura relativa al versamento delle due diverse tipologie di contribuzione la quale rimane comunque retroattiva a far data dal 1° di gennaio 2016.

A tale proposito occorre ricordare che per  le imprese già rientranti nell'ambito di applicazione del "vecchio" Fondo Residuale le aliquote sono già state aggiornate,  mentre per quelle che occupano tra 6 e 15 dipendenti e per quelle, che pur avendo più di 15 dipendenti, sono ricomprese nell'ambito di applicazione del Fis in virtù della sua estensione ai datori di lavoro non costituiti in forma di impresa (studi professionali, associazioni etc.), sarà necessaria la regolarizzazione delle competenze arretrate per i periodi da gennaio a settembre 2016.

La regolarizzazione dei contributi arretrati, secondo le istruzioni illustrate nella circolare, dovrà essere realizzata entro il prossimo 16 dicembre.

Durate massime prestazioni

assegno di solidarietà: corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile e conformato secondo le regole della Cigs con causale contratto di solidarietà. La riduzione media oraria dell'attività non potrà superare il 60% in relazione a tutti i lavoratori interessati dal provvedimento e non potrà essere superiore al 70% per il singolo lavoratore.assegno ordinario: corrisposto per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di sospensione o riduzione dell'attività previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, con l'esclusione esplicita delle intemperie stagionali,  ed in relazione a quelle straordinarie, limitatamente alle causali per crisi o riorganizzazione aziendale.

Entrambe le prestazioni sono soggette, in termini di durate, ai limiti massimi nel quinquennio mobile pari a 24 mesi.

L'assegno di solidarietà, come previsto per la Cigs con la medesima causale e nel limite dei 24 mesi  nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà, portando le durate massime nel quinquennio mobile fino a 36 mesi.

Sarà quindi possibile, per i datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti, raggiungere il limite dei 36 mesi nel quinquennio anche utilizzando le due diverse tipologie di prestazioni.

Importo delle prestazioni

Le prestazioni saranno erogate ai beneficiari con importo pari a quello delle integrazioni salariali come definite all'art. 3 del D.lgs. 148/2015 e pertanto saranno pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Tali importi saranno inoltre soggetti ai c.d. tetti massimi mensili e alla riduzione contributiva pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale (circ. Inps n° 48/2016)

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo al netto del 5,84% (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70

Sostenibilità finanziaria del Fondo

Il legislatore, per garantire un equilibrio tra contribuzione e prestazioni erogate dal Fondo, ha previsto un limite, oltre a quelli in termini di durate, all'accesso  per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo.

Viene , infatti, posto un tetto massimo di accesso alle prestazioni per ciascun datore di lavoro, fissato in una misura non superiore a quattro volte l'ammontare della contribuzione dovuta.

In buona sostanza si realizza una sorta di "conto aziendale" nel quale confluiscono tutti i contributi e dal quale vanno poi sottratti i costi relativi alle prestazioni erogate ed alla contribuzione figurativa ad esse correlata. Naturalmente una volta esaurite le risorse accantonate non potranno essere erogate ulteriori prestazioni.

Si tratta di una misura iniqua, rispetto alle gestioni "ordinarie" di Cigo e Cigs che rischia di penalizzare proprio le imprese più piccole alle quali si è finalmente data l'opportunità di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Tale misura è però accompagnata da un regime transitorio che per i primi anni ne mitiga gli effetti fino alla piena messa a regime nel 2022 e rimane, quindi, ancora un po' di tempo per convincere il legislatore a trovare una misura che permetta un corretto ed equo utilizzo dei nuovi istituti introdotti con il D.lgs. 148/2015, anche attraverso un costante monitoraggio delle prestazioni e del gettito della contribuzione che si andrà a realizzare nel corso dei prossimi anni.

Rimandiamo per gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento del Fondo di Integrazione Salariale ad una lettura della corposa circolare, rimando a disposizione per eventuali approfondimenti.

Roma 14 settembre 2016

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Il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) è una misura a contrasto della povertà che prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.

Questo sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che viene predisposto dai servizi sociali dei Comuni, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

I cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare le domande a partire dal prossimo 2 settembre, direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all'Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal Decreto 26 maggio 2016 (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.

Con i Messaggi 3275 del 2 agosto 2016 e 3322 del 5 agosto 2016, sono stati forniti il modulo di domanda da presentare al Comune di residenza ed il tracciato informatico al quale i Comuni devono attenersi per l'invio dei flussi all'Istituto con il modulo definitivo da inviare e le istruzioni operative per il corretto svolgimento di tutte le attività legate al SIA.

Con il Messaggio 3451 del 30 agosto 2016, si precisano le modalità d'invio delle domande all'Inps da parte dei Comuni, evidenziando inoltre che, come da Decreto interministeriale 26 maggio 2016, questi ultimi possono operare anche attraverso il sistema SGAte direttamente o per il tramite degli enti delegati.

Sarà possibile visualizzare lo stato della lavorazione della domanda accedendo con il PIN personale al portale Inps.

Domanda di Sostegno per l'inclusione attiva

Messaggio 3451 del 30 agosto 2016

Messaggio 3275 del 2 agosto 2016

Messaggio 3322 del 5 agosto 2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)

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COSA E'

È un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di otto giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.

A CHI SPETTA

L'assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:

contraggono matrimonio civile o concordatario;possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;o fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Spetta anche:

ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;ai lavoratori, che ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

Non si ha diritto all'assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

A CHI NON SPETTA

L'assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:

aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;aziende agricole;commercio;credito;assicurazioni;enti locali;enti statali;aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

QUANTO SPETTA

Operai e apprendisti:
7 giorni di retribuzione. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Lavoratori a domicilio:
7 giornate di guadagno medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Marittimi:
8 giornate di salario medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Part- time verticale:
spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

CUMULABILITÀ/INCUMULABILITÀ

L'assegno è cumulabile con l'indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l'importo corrisposto dall'Inail a titolo di inabilità temporanea. È incumulabile, invece, con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (ASpI), perché queste indennità sostituiscono la retribuzione non percepita. Per tutto ciò, sarà corrisposto l'assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.

Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

LA DOMANDA

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall'Autorità comunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall'Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all'Inps entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", funzione assegno per congedo matrimoniale.Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

allegando la documentazione che segue:

Lavoratori disoccupati

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;copia dell'ultima busta paga.

Lavoratori richiamati alle armi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di militare alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non avente titolo alla qualifica impiegatizia) che dura alla data del matrimonio da almeno una settimana;copia dell'ultima busta paga.

IL PAGAMENTO

Per i lavoratori occupati l'assegno viene pagato per conto dell'Inps da datore di lavoro, per i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi l'assegno viene corrisposto direttamente dall'Inps.

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Mercoledì, 03 Agosto 2016 10:16

Corte Ue: le ferie non godute vanno pagate

Le ferie non godute devono essere pagate al lavoratore anche quando cessa il rapporto di lavoro per scelta volontaria e la fruizione delle ferie non sia più possibile.

Lo ha stabilito la Corte europea di giustizia, chiamata a pronunciarsi sul caso di un dipendente austriaco che, avendo fatto domanda di pensionamento, non aveva potuto godere dei giorni di ferie arretrate che gli spettavano a causa di una malattia subita nel periodo precedente all'accoglimento della sua domanda di pensione.

La Corte accoglie il suo ricorso sancendo il diritto a un rimborso in denaro, ritenendo irrilevante il fatto che fosse stato lui a licenziarsi.

Nella sentenza si ricorda che la direttiva europea 2003/88 prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, garanzia conferita al lavoratore indipendentemente dallo stato di salute", per evitare che "non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria".

Pertanto la legislazione austriaca che consente di non pagare il dipendente in questi casi, è in contrasto con la direttiva comunitaria, a cui tutti gli stati devono sottostare.
I giudici europei ricordano che è possibile invece stabilire a livello nazionale delle condizioni migliorative per i lavoratori, come l'aumento del periodo minimo delle quattro settimane di ferie retribuite annuali.

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