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Forniamo ulteriori informazioni riguardo i benefici lavorativi concessi ai lavoratori che prestano assistenza ai parenti con accertata grave disabilità.

Ci occupiamo del congedo retribuito biennale previsto dall'art. 42, comma 5 e ss. del T.U. 151/01 (Tutela della maternità e paternità) per l'assistenza ai figli o ai parenti con handicap grave, della durata massima di due anni per ogni persona disabile e durante l'arco della vita lavorativa di colui che lo richiede, frazionabile in mesi, settimane o giorni.

Hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:

il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità, nonché la parte dell'unione civile (equiparata al coniuge) convivente che presti assistenza all'altra parte dell'unione, disabile grave;

il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (Corte Costituzionale sent. n. 203/2013).

Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).

Il congedo straordinario e i permessi (art. 33 legge 104/92) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, ad esclusione dei genitori.

Il congedo raddoppia quando i figli disabili sono due. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11031/2017, prevede che in presenza di due figli disabili gravi, il genitore lavoratore potrà fruire del congedo straordinario nel limite di due anni per ciascun figlio e nell'arco della propria vita lavorativa. Il periodo di congedo per il genitore in tali casi raddoppia.

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, (sono prese in considerazione solo le voci retributive che non sono legate alla presenza), nonché all'accredito della contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo annuo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat che, per il 2017, è pari a € 47.445,82.

Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso.

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Il nuovo regime tributario delle successioni e donazioni, modifica radicalmente i trasferimenti a titolo gratuito conseguenti a successioni per causa di morte ed atti di donazione, prevedendo in particolare la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La nuova normativa , ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e, nello stesso tempo, di istituire un regime particolarmente favorevole per i trasferimenti in cui il vincolo di parentela tra dante causa e beneficiario è più stretto, facilitando i passaggi all'interno delle famiglie.

Quali sono le novità sulle LA SUCCESSIONE EREDITARIA

La dichiarazione di successione deve essere ancora presentata? Come e dove si presenta la dichiarazione di successione? Cosa occorre allegare alla dichiarazione di successione? Qual'è il termine per la presentazione della dichiarazione di successione? Cosa è cambiato per la dichiarazione ICI in caso di successione?

--> Quali sono le novità sulle successioni

Come è cambiata l'imposta sulle successioni e donazioni?

L’imposta sulle successioni è stata abolita dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 .

Per le donazioni a differenza delle successioni il trattamento fiscale è diverso a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Il nuovo regime si applica ai beneficiari (eredi e legatari) dalle successioni che si sono aperte dal 25 ottobre 2001 e a coloro che effettuano donazioni a partire dalla medesima data.

Obiettivo della riforma è quello di facilitare i passaggi della proprietà all’interno delle famiglie e nel contempo semplificare gli adempimenti a carico del contribuente.

Niente più imposta di successione

Sui beni caduti in successione non è più dovuta l’imposta sulle successioni, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari.

Come è cambiata l'imposta sulle donazioni?

L’imposta sulle donazioni è soppressa sia per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, sia per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.

Tuttavia - a differenza delle successioni - le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.

Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:

coniuge;

discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);

altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini).

Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).

Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita.

E’ quindi dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta.

L'importo della franchigia è elevato ad euro 516.456,90 per le persone con handicap riconosciuto grave. Chi riceve più donazioni può fruire della franchigia una sola volta.

Continuano ad essere dovute le imposte ipotecarie e catastali.

Sui beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario continuano a dovere essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale – rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% - applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni. Queste imposte, quindi, andranno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi. L’importo minimo da versare è, in ogni caso, di euro 129,11 per ogni tributo.

La dichiarazione di successione deve essere ancora presentata?

La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, occorre inoltre presentare la richiesta di voltura degli immobili presso gli uffici del territorio (catasto).

La prima casa rimane agevolata

La riforma ha confermato l’applicazione delle agevolazioni già vigenti in tema di imposta sulle successioni e donazioni per gli atti di trasferimento a titolo gratuito inter vivos assoggettati ad imposta.

Pertanto nel caso di successione o di donazione esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, se si ha diritto all’agevolazione ‘prima casa’ si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a euro 129,11 (invece del 2% e 1%).

L’agevolazione prima casa spetta qualora in capo al beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno ad uno di essi), sussistano tutti i requisiti necessari per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni ‘prima casa’.

Per le donazioni di “prima casa” soggette all’imposta di registro si applica l’aliquota agevolata del 3% unitamente alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Come e dove si presenta la dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione si presenta ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Va presentata sul modello reperibile presso l’Ufficio, e può essere sottoscritta anche da uno solo degli eredi.

Cosa occorre allegare alla dichiarazione di successione?

Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:

CERTIFICATO DI MORTE STATO DI FAMIGLIA eventuale documentazione delle passività (debiti del defunto, spese funerarie) Tutti i documenti possono essere sostituiti da un'autocertificazione.

Occorre inoltre procedere al pagamento in autoliquidazione con il modello F23 delle imposte ipotecarie e catastali, e l’attestato va allegato alla dichiarazione.

Qual'è il termine per la presentazione della dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro sei mesi dal decesso, all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima è sconosciuta va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “Roma 6”, sito in Roma, via Canton n. 20, CAP 00144.

Cosa è cambiato per la dichiarazione ICI in caso di successione?

Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Spetta, infatti, agli Uffici delle Entrate competenti a ricevere la dichiarazione di successione trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

-->Documenti necessariL'apertura della successioneSuccessione legittimaSuccessione necessariaSuccessione testamentariaLa dichiarazione di successione

1. DOCUMENTI NECESSARI

certificato di mortedichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del de cuius (in carta semplice)codici fiscali del defunto e degli eredi in fotocopiaresidenze del defunto e degli ereditestamento (se esistente)atti di acquisto terreni e fabbricatiatti di donazione stipulati in vita dal de cuius e atti di vendita stipulati negli ultimi sei mesi di vitasuccessioni precedenticertificati o visure catastali (se in possesso)documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati (condono–ampliamento–planimetrie–frazionamenti - mod. 44–mod. D–mod. 3/SPC)per i terreni: certificato di destinazione urbanistica da richiedere all'ufficio tecnico del comune di appartenenzaper conti correnti bancari o postali: dichiarazione della banca o della posta del saldo e interessi alla data del decessoper azioni o titoli: certificazione della bancadichiarazione di altre somme maturate e non riscossefattura spese funebrispese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vitamutui ipotecari: certificato bancario relativo al debito alla data del decesso e contratto stipula mutuo.

2. L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE

La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

L'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività.

L'eredità si devolve per legge o per testamento;

In assenza di testamento, l'eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime.

3. SUCCESSIONE LEGITTIMA

Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima.

Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio.

In mancanza di eredi l'eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento sono:

il coniuge,i figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi,gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna),collaterali,gli altri parenti entro il sesto grado,lo Stato.

I diritti successori dei figli.

I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.

Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.

La successione del coniuge.

Il coniuge concorre a pieno diritto nell'eredità. Al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.

Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.

Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare.

In mancanza di figli, al coniuge si devolve l'intera eredità

In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:
- al 50% al figlio
- al 50% al coniuge

In caso di più figli:
- 1/3 al coniuge
- il resto distribuito tra i figli

4. SUCCESSIONE NECESSARIA

Il singolo può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nel modo che ritiene più opportuno, purchè non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa.Quando vi sono determinate categorie di successibili una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a loro.La quota che la legge riserva a costoro si chiama "quota di legittima", i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di "legittimari" e non devono essere confusi con i successori legittimi cioè con coloro ai quali l'eredità è devoluta per legge.coniugefigli legittimi, legittimati, adottivifigli naturaliascendenti legittimi

Se all'apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:

disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto

legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari

5. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di testare.

Sono incapaci di disporre per testamento:

i minorennigli interdetti per infermità di mentegli incapaci naturali

Esistono diverse forme di testamento:

il testamento olografoil testamento per atto di notaio, distinguibile in

- testamento pubblico
- testamento segreto

OLOGRAFO

E' una scrittura privata, non è sufficiente che sia sottoscritto dal suo autore ma deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore.
Può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.

PUBBLICO

E' ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni, offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l'accertamento della volontà del testatore.

dichiarazione di volontà del testatore resa oralmente al notaio alla presenza irrinunciabile dei testimoniredazione in iscritto della volontà del testatore a cura del notaiolettura dell'atto al testatore alla presenza dei testimoniindicazione del luogo, data, ora della sottoscrizionesottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio

SEGRETO

E' un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da parte del notaio.

Presenta il vantaggio proprio dell'olografo (segretezza del contenuto) oltre a tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità

La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal testatore.
La data del testamento è quella dell'atto di ricevimento

TESTAMENTI SPECIALI

In particolari circostanze non è possibile osservare le forme minuziose del testamento ordinario e non è agevole ricorrere al notaio (malattie contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili).

Questi testamenti presentano la caratteristica di perdere la loro efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie.

InvaliditA' del testamento

Il legislatore stabilisce l'invalidità del testamento in alcuni casi:

• quando non vi è certezza della provenienza del testamento dalla persona a cui si vuole attribuire (difetto di autografia o sottoscrizione)

quando ci sono altri difetti di forma (art. 606, 2 comma, C.C.)

Revoca del testamento

Il testamento è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore.

La revoca può essere:

Espressa: solo con un atto che abbia gli stessi requisiti formali richiesti per il testamento

Tacita: con un testamento posteriore che comporta la revoca di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, oppure con la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento precedente

Pubblicazione del testamento

Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere.

Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato.

Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi

L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
CapacitÀ di succedere

Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità.

Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti

Rinuncia all'ereditÀ

ART. 520 C.C. ...la rinuncia all'eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale...

Deve risultare da atto formale e a norma dell'ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.

Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.

Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.

La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredità.

Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi.

6. DICHIARAZIONE DI  SUCCESSIONE

Per i beni immobili  o  diritti  reali  immobiliari  compresi nell'attivo  ereditario  i  beneficiari  devono  corrispondere  le  imposte ipotecarie e catastali  rispettivamente  nella  misura  del  2%  e  dell'1%.

L'importo minimo da versare è comunque di Euro 168,00 per ogni tributo.

La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro un anno dall'apertura della successione, solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano.

Gli  eredi  e  i  legatari  che presentano la dichiarazione di  successione, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ICI. Spetta, agli Uffici delle  Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

Agevolazione "Prima casa"

L'agevolazione 'prima casa' consiste nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa paria Euro 168,00 (invece del  2%  e  1%).

Tale agevolazione spetta qualora in capo al beneficiario, ovvero, nel caso di immobili trasferiti  a più beneficiari, in capo ad almeno ad  uno  di  essi,  sussistano  tutti  i requisiti e le condizioni necessari per  acquistare  a  titolo  oneroso  la prima abitazione con le agevolazioni 'prima casa'.

IMPOSTA IPOTECARIA = 2% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MININO DI € 168,00
SE L'EREDE PUO' UFUFRUIRE DEI BENEFICI "PRIMA CASA" =  € 168,00
IMPOSTA CATASTALE = 1% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MINIMO DI € 168,00
SE L'EREDE PUO' USUFRUIRE DEI BENEFICI "PRIMA CASA = € 168,00
IMPOSTA DI BOLLO = € 58,48 PER OGNI CONSERVATORIA
TASSA IPOTECARIA = € 35,00 PER OGNI CONSERVATORIA
TRIBUTI SPECIALI = VARIANO SECONDO L'UFFICIO

la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:

Visure catastali Certificato di morte o autocertificazioneEventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa.Certificato di destinazione urbanistica (per i terreni)prospetto della liquidazione delle impostenel caso di rinuncia all'eredità copia autentica del verbalenel caso di successione testata copia originale o autenticata del testamento.

Inoltre, occorre allegare, il modello F23 relativo al pagamento in autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali.

La dichiarazione di successione va presentata sul modello 4 reperibile presso ogni ufficio locale dell'Agenzia e può essere sottoscritta anche soltanto da uno degli eredi.

- prima di presentare la dichiarazione di successione, si devono autoliquidare e pagare con il modello F23:

l'imposta ipotecaria;l'imposta catastale;l'imposta di bollo;la tassa ipotecaria;i tributi speciali

entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili presso il catasto.

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

L'imposta dovuta dagli eredi,  legatari, donatari va ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.

Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta complessiva dovuta da loro e dai legatari.

Utilizzare il prospetto di liquidazione per il calcolo, e il MOD. F23 per il pagamento delle imposte.

LA RIFORMA SULLE SUCCESSIONI
(ART. 2, DECRETO LEGGE 262/2006)

Con il decreto legge 262/2006 e la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) torna a pieno regime l'imposta di successione.

Art. 2, c.47 , D.L. 262/2006 dispone " è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione a titolo gratuito..".  L'imposta sulle successioni e donazioni viene reintrodotta a far data dal 3 ottobre 2006.

Si applicano le norme del D. Lgs. n.346/1990 nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 (giorno antecedente la soppressione dell'imposta ).

L'imposta non è più progressiva ma diventa proporzionale e colpisce le singole quote.

Vengono introdotte franchigie e agevolazioni consistenti per talune categorie:

* franchigia di € 1.000.000,00  per le devoluzioni di beni e diritti al coniuge e ai parenti in linea retta;

* franchigia di € 1.500.000,00 per portatori di handicap grave ;

* franchigia di € 100.00,00 per fratelli e sorelle;

* esenzione per trasferimento di aziende e quote sociali  devolute a discendenti,

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Si segnala la sentenza n. 20098 del 14 agosto 2017 con la quale la Corte di Cassazione si pronuncia sulla illegittimità del licenziamento di un lavoratore dipendente che, fruendo del congedo straordinario per assistere il padre disabile grave, non aveva fornito l'esatto domicilio in cui quest'ultimo dimorava stabilmente, bensì quello della propria casa vacanze (gestita dallo stesso lavoratore), situata in luogo diverso.

Nel caso di specie, la Cassazione rigetta il ricorso della Società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva annullato il licenziamento, con la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e con la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria.

Dalla prova testimoniale era emerso che l'abituale residenza del padre era in altro luogo, dove abitava anche il figlio con la famiglia.

Ad avviso della Suprema Corte l'aver addebitato, da parte della Società, la mancata convivenza non comportava di per sé pure la contestazione della mancata assistenza, poiché in tal caso sarebbe stato necessario fornire maggiori precisazioni, tanto più che l'assistenza a un infermo non richiedeva in alcun modo la presenza costante e continuativa a fianco dello stesso (24 ore su 24), che la legge non prevedeva in alcun modo.

Pertanto, era fuori discussione che il comportamento effettivamente provato del lavoratore, ossia l'erronea formale indicazione del domicilio, potesse comportare una sanzione espulsiva, laddove tale condotta avrebbe potuto al più rientrare nella fattispecie di cui al contratto di riferimento che prevedeva la sanzione disciplinare della sospensione del servizio.

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Giovedì, 07 Settembre 2017 11:16

Reddito di inclusione: approvato il decreto attuativo

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato definitivamente il decreto legislativo in attuazione della legge n. 33/2017 di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Consiste in un assegno mensile, il cui importo, in base alla situazione familiare e reddituale, varierà fino ai 485 euro in caso di famiglie numerose per una durata massima di 18 mesi, che interesserà circa 1,8 milioni di persone.

Il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell'Isee, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al ReI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati con età maggiore di 55 anni.

Questo aiuto è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa (fermo restando il limite reddituale), mentre non è compatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI prevede anche una serie di servizi alla persona che terrà conto della situazione lavorativa e di altri fattori per dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà, fondato sul sostegno al reddito e sull'inclusione sociale.

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Lunedì, 28 Agosto 2017 11:22

Amianto: domande telematiche entro il 16/09

Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie, di origine professionale, per esposizione all'amianto.  >> Leggi news Ital del 28 luglio 2017

Si ricorda che la prestazione è riconosciuta ai lavoratori affetti dalle patologie di origine professionale elencate nel decreto attuativo, e che la domanda telematica di verifica delle condizioni di accesso al beneficio deve essere presentata all'INPS entro e non oltre il prossimo 16 settembre.

L'INPS, con il messaggio n. 3249 del 4 agosto, ha emanato le prime disposizioni e comunicato di aver aggiornato le procedure telematiche per l'inoltro delle istanze.

Gli uffici di Patronato ITAL offrono assistenza agli interessati per la trasmissione delle istanze all'INPS e ricordano che, per questa particolare prestazione, non è necessario l'inoltro di documentazione medica.

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Nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico da luglio 2017

Anche quest'anno non vi sarà la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Il Ministero del lavoro (con decreto del 4 luglio 2017) comunica infatti che restano confermati - con decorrenza dal 1° luglio 2017 - quelli vigenti nell'anno 2016 (come da determinazione INAIL n. 246 /2017), risultando negativa la variazione dell'indice Istat nell'anno 2016 e applicandosi la norma di salvaguardia (Legge di stabilità 2016).

Si ricorda che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto dal 2016 un sistema di rivalutazione automatica degli importi degli indennizzi (non solo in via straordinaria come previsto negli anni precedenti), disponendo che, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, sono rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente.

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Informiamo tutti i cittadini che dal 7 agosto al 25 agosto gli uffici Caf e Ital UIL di Alessandria e provincia resteranno chiusi per ferie. Si riprende con il consueto orario di apertura al pubblico lunedì 28 agosto.

L'ufficio ITAL della sede UIL di Alessandria resterà invece aperto anche da martedì 8 a venerdì 11 dalle 8.30 alle 12.

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Giovedì, 13 Luglio 2017 10:43

Bonus asili nido: le domande dal 17 luglio

Dal prossimo 17 luglio sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda in via telematica all'INPS per il buono asili nido di mille euro, secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Istituto, la n. 88 del 22 maggio 2017, in attuazione del DPCM (G.U. del 18 aprile 2017) contenente i criteri e i requisiti per l'erogazione.

Nella circolare si precisa infatti che dal 17 luglio sarà operativa la procedura di acquisizione delle domande da inoltrare all'Istituto, anche attraverso i Patronati. Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Considerato che il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite di spesa previsto, è importante che i genitori interessati predispongano sin da ora la documentazione necessaria, per poter presentare in tempo utile le istanze.

Si tratta di un contributo di mille euro annui, non subordinato a limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" che, al momento della domanda, dovrà indicare a quale delle due diverse misure di sostegno intende accedere: pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Per il pagamento di asili nido il buono di mille euro su base annua e parametrato a undici mensilità (90,91 euro al mese), verrà erogato mensilmente fino a concorrenza dell'importo massimo mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.

Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.

Questo contributo è cumulabile con quello già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Non è invece cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato fino a un massimo di mille euro annui, in un'unica soluzione, per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. Il "genitore richiedente" (deve coabitare con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.". Il premio è cumulabile con quello per asili nido o baby sitting.

Il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo la documentazione da riportare nella domanda, anche nel caso di adozione/o affidamento preadottivo.

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L'INPS, con il messaggio n. 2545 del 20/6/2017, torna ad occuparsi delle unioni civili e delle convivenze di fatto (legge n. 76/2016), riguardo le modalità di presentazione delle domande di permessi previsti dalla legge 104/1992 e del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per i lavoratori del settore privato.

In particolare l'Istituto comunica che è stata effettuata l'implementazione delle procedure informatiche per la trasmissione on line.

L'aggiornamento delle procedure per l'invio telematico delle domande di legge 104/92 e di quelle di congedo straordinario consente di acquisire le domande degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto, per richiedere i giorni di permesso retribuito per assistere la parte dell'unione civile o il convivente di fatto disabile grave, nonché di acquisire le domande degli uniti civilmente per richiedere il congedo straordinario per assistenza alla parte dell'unione civile con disabilità grave.

Precisiamo che il convivente di fatto può usufruire solo dei tre giorni di permesso mensile di cui all'art 3, comma 3, della legge 104/92, essendo compreso tra i soggetti legittimati per l'assistenza alla persona disabile grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, ma non del congedo retribuito biennale che spetta esclusivamente in caso di unione civile.

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In arrivo sulla pensione di luglio la quattordicesima mensilità. L'importo quest'anno sarà più ricco e comprenderà una platea più estesa di beneficiari.

Anche quest'anno l'INPS procederà a erogare - unitamente alla mensilità di luglio 2017 - la somma aggiuntiva ai pensionati con almeno 64 anni di età e con un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il pagamento da parte dell'Istituto avverrà d'ufficio e i pensionati non dovranno quindi presentare alcuna domanda di accesso al beneficio.

I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata con l'indicazione dell'importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

I pensionati che non ricevono la quattordicesima, ma che ritengono di averne diritto, posso presentare un'apposita domanda di ricostituzione. L'INPS, esaminata la domanda, valuterà se attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione.

Gli interessati possono ricevere informazioni presso una sede di Patronato ITAL UIL. Gli operatori offriranno assistenza per valutare gli eventuali requisiti anagrafici, contributivi e reddituali richiesti per accedere al beneficio.

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