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La Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, in due delle giornate concesse per fruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, non era mai entrato o uscito dalla propria abitazione tra le ore 6.30 e le 21, non recandosi dunque presso la (diversa) residenza della zia per fornire assistenza.

In sostanza la Suprema Corte condivide la sentenza della Corte di Appello per avere affrontato la questione relativa all'abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104, con motivazione congrua, che contrastava con le giustificazioni del lavoratore di aver prestato regolare assistenza alla zia come era abitudine, a eccezione di alcune ore della giornata, considerato inoltre che lo stesso non aveva mai dedotto di averla assistita in orario precedente le 6.30 o posteriore alle 21.00.

Tale comportamento giustifica il provvedimento espulsivo per il disvalore sociale ed etico della condotta e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.

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L'assegno di natalità (cd. Bonus bebè), introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, è stato rinnovato anche quest'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia (D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018).

Nella proroga è prevista la maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2019.

L'INPS, con la circolare n. 85/2019, ha fornito chiarimenti riguardo i requisiti, gli importi, la maggiorazione e la presentazione delle domande.

L'importo dell'assegno, erogato per 12 mensilità, varia da 80 euro al mese (960 euro annui) a 160 euro mensili (1.920 euro annui), a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE non superiore, rispettivamente, alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui. Salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dalla legge n. 136/2018.

La domanda deve essere inoltrata solo in via telematica entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se è presentata oltre i termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

La maggiorazione del 20%

La maggiorazione si applica per ogni figlio successivo al primo, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra genitore e figlio.
Nel caso di parto gemellare o di adozione plurima di minorenni (eventi verificatisi nello stesso giorno), se non ci sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio nato o adottato successivamente al primo in ordine di tempo; se il genitore ha già figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per ogni gemello o per ogni adottato.
Se si tratta di adozione plurima di gemelli, e non vi sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente. Se non si tratta di primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni gemello adottato.
L'INPS chiarisce, inoltre, la modalità di compilazione e di presentazione della domanda on line in presenza delle varie casistiche.

Il Patronato ITAL UIL fornisce assistenza per la trasmissione in via telematica delle domande all'INPS.

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Giovedì, 27 Giugno 2019 10:02

Indennità NASpI e pensione "Quota 100"

L'INPS ha finalmente chiarito i rapporti tra la prestazione di disoccupazione Naspi e il diritto alla pensione "Quota 100".

Con circolare n. 88/2019, condiviso il parere del Ministero del Lavoro, l'Istituto previdenziale illustra i rapporti tra alcuni trattamenti pensionistici anticipati (pensione Quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e la prestazione di disoccupazione NASpI.

Ricordiamo che il decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, per i soggetti che perfezionano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione "Quota 100".

Altresì, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".

L'INPS è intervenuto, nel coordinare queste due disposizioni di legge, chiarendo che la maturazione del diritto a pensione "Quota 100" non determina la revoca della NASpI e che, per i soggetti ammessi al trattamento di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.

A seguito di questo importante chiarimento, è facoltà dei lavoratori scegliere di non accedere alla pensione "Quota 100" per continuare a fruire dell'indennità di disoccupazione. Per coloro che, invece, hanno già presentato domanda di pensione "Quota 100", la decadenza della NASpI avviene dalla prima decorrenza utile.

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Con la circolare n. 79/2019, l'INPS indica le retribuzioni di riferimento, nell'anno in corso, per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, a seguito della variazione provvisoria del tasso di inflazione dell'1,1% comunicato dall'ISTAT.

Riporta anche l'ammontare dell'assegno di maternità concesso dai Comuni e quello dello Stato concesso dall'INPS; gli importi per i lavoratori iscritti alla gestione separata (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); nonché i limiti di reddito e gli importi per altre prestazioni.

Ne riportiamo alcuni.

Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale
Ai fini della indennizzabilità del congedo parentale chiesto nell'anno 2019, per gli anni successivi al sesto fino all'ottavo anno di vita del bambino, e per i periodi ancora non fruiti, l'indennità al 30% della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.672,83 euro (6.669,13 euro per 2,5). Si ricorda che dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità.

Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi
Per i lavoratori dipendenti che chiedono di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile grave (art. 42, comma 5 del T.U. 151/01 "tutela della maternità e paternità"), l'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica e il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge, viene determinato in € 48.495,36.

Lavoratrici/lavoratori autonomi
Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici) vengono indicate le retribuzioni giornaliere su cui calcolare l'indennità di maternità, nonché l'indennità per congedo parentale.
Al padre lavoratore autonomo è riconosciuta l'indennità prevista per le lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di morte o di grave infermità ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come tutti gli altri lavoratori, dipendenti e non.

Visualizza la tabella indennità di maternità lavoratrici autonome (anno 2019)

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11709 del 3 maggio 2019, afferma un importante principio ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, per il quale occorre verificare se la riduzione della capacità lavorativa si riferisca anche ad altre attività lavorative proficue, e non esclusivamente a quella svolta dall'assicurato.

La vicenda riguarda un operaio di una azienda tessile al quale la Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario d'invalidità solo in riferimento all'attività espletata, senza valutare anche altre occupazioni proficue che l'assistito avrebbe potuto svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo, come invece sostenuto dall'INPS.

La Cassazione accoglie il ricorso dell'Istituto assicuratore, affermando che per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito riguardante la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale...

Pertanto, come eccepito dall'INPS nel caso in esame e confermato dalla Cassazione, la valutazione dell'invalidità pensionabile operata dalla Corte d'Appello incorre nella denunciata violazione di legge, avendo omesso di precisare le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività svolta di operaio tessile ma anche altre occupazioni che l'assistito, per condizioni personali e soggettive, sarebbe stato in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo.

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Se siete genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, di figli disabili gravi e non ricoverati a tempo pieno (legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01), con alcune eccezioni, avete diritto a fruire, alternativamente tra di voi, a diverse agevolazioni lavorative a seconda dell'età del figlio:

fino ai tre anni, al prolungamento del congedo parentale, o a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o di un'ora da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili;tra i tre e i dodici anni, ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, o al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;oltre i dodici anni, esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.

Queste agevolazioni lavorative sono "alternative" e non cumulative nell'arco del mese e possono essere fruite anche se uno dei due genitori non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalinga, ecc.).

Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, in misura continuativa o frazionata, per ogni figlio disabile grave entro il compimento del dodicesimo anno di vita, ed entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (qualunque sia l'età del minore ma non oltre il raggiungimento della maggiore età), per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario).

Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.

I permessi orari retribuiti sono di 2 ore per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, o di un'ora se l'orario è inferiore a 6 ore.

I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti, in maniera continuativa o frazionabili in ore, da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave e senza limiti di età. Riguardo la frazionabilità in ore, anche nel caso di contratto part time, consigliamo ai lavoratori interessati di rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil per il conteggio delle ore da usufruire.

Si ricorda che le agevolazioni sono concesse purché il genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e il figlio da assistere sia in situazione di grave disabilità grave (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) accertata dall'apposita Commissione medica e non sia ricoverato a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Per l'assistenza a ogni figlio disabile grave è previsto anche il congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni e durante l'arco della vita lavorativa del genitore. Il congedo infatti raddoppia quando i figli disabili gravi sono due (Corte di Cassazione sent. n. 11031/2017).

Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la fruizione del congedo straordinario retribuito nell'arco del mese ma non negli stessi giorni.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per l'inoltro telematico delle domande per il riconoscimento di disabilità e delle richieste dei permessi e congedi biennali.

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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8310/2019, si pronuncia ancora una volta sulla legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore che fruisce indebitamente dei permessi legge 104, per finalità del tutto estranee all'assistenza della persona disabile.

Il caso riguarda il dipendente di un'azienda che in base all'accertamento svolto aveva utilizzato per ben sei volte i permessi per esigenze diverse all'assistenza al padre, considerato che quest'ultimo, dipendente della stessa azienda del figlio, nella fascia oraria dei permessi si trovava in servizio, senza che, peraltro, il lavoratore avesse dedotto "quale attività avrebbe posto in essere in favore del padre durante la fruizione degli stessi".

Infatti - si precisa nella sentenza - l'assistenza al disabile durante i permessi può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse dell'assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018). Cosa che invece non si era verificata.

La Suprema Corte rigetta, pertanto, il ricorso del lavoratore, condividendo la decisione della Corte d'appello per avere giudicato proporzionata e adeguata la sanzione espulsiva, in ragione della violazione del principio di buona fede e correttezza sia nei confronti del datore di lavoro sia dell'Ente assicurativo e del disvalore sociale di tale condotta.

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Il congedo straordinario può essere fruito anche dal figlio che al momento della richiesta non conviva con il genitore da assistere, ma che instauri la convivenza successivamente, quando manchino altri familiari conviventi che si prendano cura del disabile.

L'INPS, con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, recepisce il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 232/2018, e fornisce indicazioni operative.

L'Istituto ricorda che l'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo per l'assistenza a familiari con disabilità grave, fissando un ordine di priorità degli aventi diritto che, partendo dal coniuge, si estende fino ai parenti e affini di terzo grado. Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza.

La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include tra i beneficiari, il figlio che, al momento della richiesta del congedo, non sia ancora convivente con il genitore, ma solo in caso "di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti" di tutti gli altri familiari, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge.

Si precisa nella circolare che, ai fini della concessione del congedo, il figlio è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà a stabilire la convivenza con il familiare disabile entro l'inizio del periodo di congedo e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Pertanto, alla luce del principio esposto, uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile grave, ma che tale convivenza instauri dopo, potrà fruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità: nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" , i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Infine, l'Istituto ricorda gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale e invita le proprie Sedi a riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

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Martedì, 02 Aprile 2019 09:52

Pensioni: da aprile il ricalcolo dei trattamenti

Dal 1° aprile sono in pagamento le pensioni ricalcolate con un nuovo meccanismo di rivalutazione annuale previsto dalla Legge di bilancio 2019, per il triennio 2019-2021.

Lo comunica l'INPS, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2019, illustrando i nuovi criteri sulla base dei quali ha effettuato il ricalcolo dei trattamenti pensionistici a decorrere da gennaio 2019.

L'operazione di ricalcolo ha riguardato i trattamenti di importo complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo, ovvero la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti, assoggettabili al regime della perequazione cumulata.

Dal ricalcolo l'importo lordo complessivo dei trattamenti pensionistici, dovuto da gennaio 2019, risulta inferiore a quello già calcolato sulla base dei criteri previgenti alla riforma.

Nei prossimi mesi l'Istituto comunicherà le modalità di recupero delle somme relative al periodo gennaio-marzo 2019.

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Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Lo comunica l'Istituto, con la circolare n. 45 del 22/3/2019, fornendo le prime indicazioni sulle nuove modalità di presentazione di tali domande che finora venivano inoltrate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16).

Con questa nuova procedura si intende garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, dal prossimo mese il lavoratore dovrà trasmettere domanda all'INPS, solo in via telematica, avvalendosi dei servizi offerti dall'Istituto dal proprio sito o tramite i Patronati.

Si precisa nella circolare che "le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il suddetto modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro".

Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione degli interessati per consulenza, assistenza e per l'inoltro on line delle domande.

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