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Il Ministero dell'Istruzione ha emanato con relativa circolare le istruzioni per il pensionamento dei dirigenti scolastici, dei docenti, degli educatori e del personale ATA.

È fissata per il prossimo 7 dicembre la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione volontaria dal servizio per il personale del comparto scuola (docente, educativo e A.T.A). Per i dirigenti scolastici, invece, il termine indicato è il 28 febbraio 2021. Le stesse date devono essere rispettare anche per richiedere la revoca delle istanze precedentemente inoltrate.

Eventuali ritardi nella presentazione delle domande, quindi oltre i termini indicati nella circolare del MIUR, non daranno diritto al collocamento a riposo dei lavoratori.

Tutte le domande di dimissioni si presentano in modalità telematica e devono essere trasmesse attraverso la procedura web "POLIS" disponibile sul sito del Ministero dell'Istruzione, ad eccezione del personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta che presenterà le istanze, in formato cartaceo, direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità. Anche chi è interessato ad accedere all'Ape sociale e alla Pensione anticipata precoci, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea al dirigente scolastico entro il 31 agosto 2021.

Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere rispettato anche da coloro che, non avendo ancora compiuto 65 anni di età ma hanno diritto alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto della Funzione Pubblica n. 331/1997.

Il Patronato Ital fornisce assistenza per la verifica della posizione assicurativa dei lavoratori della scuola e per l'invio delle domande di pensione.

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato
Martedì, 10 Dicembre 2019 09:41

Pensioni scuola 2020 la circolare Miur slitta

Dovevano pubblicare ieri, lunedì 9 dicembre, l'attesa circolare sui pensionamenti scuola 2020. Non sarà così, purtroppo, perché il provvedimento slitta a martedì o mercoledì, comunque entro la settimana in corso.

Sono sorti problemi di natura burocratica che hanno posticipato l'emanazione della circolare.

L'istanza di pensione dovrà essere presentata tra il 20 e il 30 dicembre 2019.

Si ricorda, a tal fine, che per il personale scolastico, sia come docenti che come personale ATA, la trasmissione della domanda di cessazione dal servizio dovrà essere presentata per via telematica tramite il portale Istanze online (SIDI).

Oltre a ciò sarà necessario presentare contestualmente domanda di pensione all'Inps via web autenticandosi mediante PIN.

Pensioni scuola 2020, i requisiti

Per i requisiti per l'accesso alla pensione scuola si confermano quelli dello scorso anno, compresa la cosiddetta "pensione quota 100".

Sono confermati fino al 2026, per effetto del decreto-legge 4/2019 convertito nella legge 28 marzo 2019 n. 26, i requisiti contributivi e di età anagrafica attualmente previsti, senza ulteriori incrementi legati all'aumento della c.d. "speranza di vita".

Può presentare domanda di pensione il personale con 65 anni e 20 anni di anzianità contributiva in aggiunta al perfezionamento di un diritto a pensione (pensione di vecchiaia), con 42 anni e 10 mesi se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna (pensione anticipata); con 38 anni di età e 62 anni di età anagrafica (quota 100), con 35 anni di contributi e 58 anni di età solo per le donne (opzione donna).

Il trattenimento in servizio può essere richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020 non abbia maturato a quella data l'anzianità pensionistica di 20 anni.

L'Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2020.

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Il  Miur ha diramato il decreto n. 919 del 23 novembre 2017, avente per oggetto i pensionamenti del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2018, e la relativa circolare n. 50436 recante indicazioni e istruzioni operative.

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Termini di presentazione

Le domande del personale docente, educativo e ATA, relative alla cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, a dimissioni volontarie, a trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, vanno presentate entro il 20 dicembre 2017.

Entro il 20 dicembre vanno inoltre presentate:

§  le eventuali domande di revoca delle istanze presentate.

§  le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da parte del personale che non ha raggiunto il limite di età ma quello di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

I dirigenti scolastici presentano la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio.

Modalità di presentazione

Gli interessati presentano due domande: una di cessazione dal servizio e un'altra di pensione.

Le domande di cessazione si presentano online, tramite il servizio "istanze on line". Al personale in servizio all'estero è consentito presentare la domanda in modalità cartacea.

Le domande trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015, o per raggiungere il minimo contributivo, vanno presentate in modalità cartacea.

Le domande di pensione vanno presentate direttamente all'Inps attraverso una delle seguenti modalità:

1) on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

2) tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTI

Pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti requisiti:

§  66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d'ufficio) o  entro il 31 dicembre 2018 (a domanda);

§  almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Pensione anticipata

Per la pensione anticipata sono necessari i seguenti requisiti:

§  41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;

§  42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.

Anzianità contributiva non inferiore a 40 anni

La pensione di anzianità, leggiamo nella Circolare, si consegue anche in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011, indipendentemente dall'età.

Limite ordinamentale per collocamento a riposo d'ufficio

Il limite per il collocamento a riposo d'ufficio – 65 anni ai sensi del DPR n. 1092/1973, per i dipendenti dello Stato – non è modificato dall'innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. Tale limite è superabile solo per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire i requisiti per il diritto a pensione ossia la prima decorrenza utile per accedere alla medesima.

Opzione donna

Possono accedere alla pensione le lavoratrici che entro il 31 dicembre
2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni  e un'età anagrafica pari a 57 anni e 7 mesi per le dipendenti.

Il trattamento pensionistico avverrà sulla base del calcolo contributivo.

APE sociale

Riguardo alla all'Ape sociale, verranno fornite successive indicazioni, anche alla luce di eventuali interventi normativi sulle cessazioni dal servizio di chi ha avuto il riconoscimento di accesso al medesimo anticipo pensionistico.

Accertamento dei requisiti pensionistici

L'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti è di competenza dell'Inps e avviene sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo.

L'accertamento avverrà entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota MIUR/INPS.

Gli Uffici Scolastici Territoriali, da parte loro, devono provvedere alla ricognizione delle domande di prestazione "Ricongiunzione, Riscatti, Computo" e dei relativi allegati, presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite.

L'attività di ricognizione è propedeutica agli scambi di informazioni INPS-MIUR. Un'apposita circolare Miur/Inps fornirà indicazioni operative e tempistica riguardante la lavorazione delle suddette domande di prestazione (Ricongiunzione, Riscatti...).

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Adempimenti finali

Per l'accoglimento delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, non è necessario alcun atto formale.

Un atto formale è previsto invece  per il rifiuto o il ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare: l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande (20 dicembre), comunica agli interessati l'eventuale rifiuto o ritardo. In tal caso, l'accoglimento dell'istanza è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

 

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C'è tempo fino al 31 dicembre per segnalate all'INPS eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.

rivolgersi ai nostri patronati ITAL UIL

Lo indica la circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017 .

"A proposito della circolare INPS sulla prescrizione dei contributi omessi dal datore di lavoro.

Per i dipendenti pubblici c'è tempo sino al 31 dicembre per segnalare contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Sta per scadere il tempo a disposizione dei dipendenti pubblici ai quali risultano contributi previdenziali mancanti o retribuzioni errate precedenti al 2012, nell'estratto conto Inps- Inpdap: secondo l'Istituto, difatti, non sarà più possibile effettuare modifiche e integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della PA dopo il 31 dicembre 2017. Pertanto, i versamenti effettuati ma non risultanti nell'estratto conto, se riferiti a periodi anteriori al 2012, rischiano di essere persi per sempre: conseguentemente, i lavoratori rischiano di pensionarsi più tardi o di percepire una pensione più bassa di quella a cui avrebbero diritto.

Come segnalare i contributi mancanti o errati

Se il dipendente, dopo aver controllato il proprio estratto conto, rileva contributi mancanti, retribuzioni errate o periodi assicurativi inesatti, deve attivare la richiesta di variazione e di integrazione della posizione assicurativa.
Per inoltrare la richiesta, è necessario utilizzare la funzionalità "Richieste di variazione alla posizione assicurativa –RVPA": il modulo online è accessibile dal sito web dell'Inps, servizi ex Inpdap, all'interno della pagina in cui si trova l'estratto conto contributivo.

Per compilare e inviare la domanda di variazione, è possibile:

§  utilizzare il sito web dell'Inps, se si possiede il codice Pin o l'Identità unica digitale Spid; il modulo di domanda è reperibile al seguente percorso: "Servizi online", "Servizi per il cittadino", "Servizi ex-Inpdap", "Estratto Conto Informativo", "Estratto Conto e Richieste di Variazione";

§  telefonare al numero 803.164, ossia al contact center multicanale Inps:è necessario, anche in questo caso, il possesso del Pin;

§  rivolgersi ai nostri patronati ITAL UIL.

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