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Se un dipendente della scuola si assenta per malattia, è tenuto a farsi trovare al proprio domicilio in caso di visita fiscale durante degli orari ben precisi.

L'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che sono tuttora fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), il dipendente pubblico è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l'informazione all'Inps.

Esonero dall'obbligo di reperibilità

Nel caso dei dipendenti pubblici, compreso il personale della Scuola, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 prevede che è previsto l'esonero dall'obbligo di reperibilità per:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della "tabella A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella "tabella E" dello stesso decreto;

stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

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Il permesso per matrimonio è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA sia di ruolo che precari, dagli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola.

L'art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non fraziona­bile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso.

Il comma 12 dell'art. 19 prevede che Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

È utile precisare che:

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell'assenza (15 gg.). Successivamente il dipendente dovrà produrre, a giustificazione dell'assenza, il certificato del matrimonio rilasciato dall'ufficiale di stato o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'avvenuto matrimonio.

La clausola contrattuale configura in capo al dipendente un diritto soggettivo. Conseguentemente, la fruizione di questa tipologia di permesso, in presenza del presupposto giustificativo, non può essere negata dal datore di lavoro pubblico, neppure in presenza di particolari esigenze organizzative ed operative.

La clausola contrattuale prevede inoltre, espressamente, per il dipendente "un permesso di 15 giorni consecutivi....". Conseguentemente, sulla base di tale precisa indicazione, si deve ritenere che si tratta di un periodo di permesso che, essendo unico e necessariamente continuativo:
non può essere in alcun modo fruito frazionatamente;
comprende anche i giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) o comunque non lavorativi ricadenti all'interno dello stesso.

I casi particolari

D. È possibile richiedere il permesso per un "secondo matrimonio"?
R. In assenza di diverse indicazioni nella legge e nel contratto collettivo, il permesso per matrimonio spetta anche:
al dipendente che, dopo averne già fruito in occasione del primo matrimonio, rimasto vedovo, contratta successivamente un nuovo matrimonio;
in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili quello precedente, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.

D. I 15 gg. si possono fruire in occasione del solo matrimonio religioso?
R. Secondo la giurisprudenza, il diritto al permesso non sorge quando sia celebrato il solo matrimonio religioso, senza trascrizione.
Il solo matrimonio religioso non ha infatti rilevanza civile, pertanto non è possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione del solo matrimonio religioso.

D. È possibile la fruizione del permesso in occasione del matrimonio religioso una volta contratto quello civile?
R. Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.
In tali casi il dipendente non deve aver già fruito del congedo in occasione del matrimonio civile in quanto in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta.

D. È possibile fruire dei 15 giorni di permesso se il matrimonio è celebrato all'estero?
R. Con parere n. 621 del 1 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha affermato che il matrimonio all'estero celebrato da cittadini italiani è comunque valido e rilevante in Italia anche senza la trascrizione o le pubblicazioni, ove quest'ultime siano necessarie. Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio.

Diverse sentenze della Cassazione (es. 14 febbraio 1975, n. 569; 28 aprile 1990) avevano già chiarito che il matrimonio contratto all'estero è valido indipendentemente dalle formalità relative alla pubblicazione ed alla trascrizione nei registri di stato civile.
Pertanto, il matrimonio celebrato all'estero è valido a prescindere dalla successiva trascrizione nei registri dello stato civile con la conseguenza che i due mesi per la fruizione del permesso decorrono dalla data del matrimonio celebrato all'estero in quanto l'art. 15/3 citato fa riferimento, ai fini del periodo massimo di fruizione, alla "data del matrimonio".

D. Le coppie omosessuali possono fruire del congedo?
R. Sì.
La L. 76/2016 sulle unioni civili e le coppie di fatto all''art.1, comma 20 prevede che: "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

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Una buona scuola non si può fare contro i lavoratori del settore, ma va realizzata con le loro professionalità, esperienze e impegno. I nostri insegnanti e tutto il personale sono invece penalizzati da anni dal blocco del contratto e da leggi che hanno inciso negativamente sul delicato lavoro dei docenti.Si apra subito, dunque, il negoziato per rinnovare il contratto della scuola: è lo strumento principale per ridare dignità agli insegnanti e al personale tutto.

Serve un radicale cambio di passo, con investimenti che riportino il sistema di istruzione a un livello più vicino a quello dei paesi più avanzati dell'Europa: la nostra spesa per l´istruzione in rapporto al Pil è pari al 4,8% , la media dei paesi europei è del 5,11%.Vanno operate scelte mirate per recuperare tale distanza.

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Diritto al rinvio dell'anno di prova e di formazione.

Importante non  confondere il non superamento dell'anno di prova (esito sfavorevole della prova) e il non raggiungimento dei 180 giorni/120 ore didattiche previsti che costituiscono il minimo di servizio che deve essere prestato durante l'anno di prova e formazione e di conseguenza il rinvio dello stesso.

Per quest'ultimo punto l'art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94, rimasto in vigore nella parte non modificata dalla legge 107/2015, prevede che qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

Per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento – al quale la motivazione del provvedimento deve richiamarsi – della mancata prestazione del servizio.

Pertanto la prova è prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività  didattica), anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall'insegnamento.

È chiaro quindi che il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio, di cui 120 di attività didattica, richiesti dalla norma.

La legge 107/2015 prevede infatti, ma solo in caso di non superamento dell'anno di prova e quindi di una valutazione negativa dello stesso (che è ben altra cosa dal "rinvio"), che il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

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Uil Scuola: Il  Governo faccia la cosa necessaria: immissioni in ruolo subito sui tutti i posti  disponibili
Di Menna:  La questione  precariato rimane esplosiva; il governo recuperi il valore del confronto con il  sindacato.

Da molti anni la Uil  Scuola ha denunciato l'anomalia di contratti a termine reiterati in presenza di  posti, sia di insegnamento che di personale Ata, disponibili, e ha promosso  contenziosi giurisdizionali, in molte province con esiti positivi.
Il Governo  ora faccia l'unica cosa necessaria: immissione in ruolo su tutti i posti  disponibili compresi coloro che li occupano, pur non essendo nelle graduatorie  permanenti.
La sentenza conferma la miopia di una gestione del personale  chiusa nelle stanze dei ministeri, tutta attenta al risparmio, anziché al  rispetto dei diritti dei lavoratori e alla priorità della continuità didattica e  dei servizi.
La questione precariato rimane esplosiva; il governo recuperi il  valore del confronto con il sindacato.
Come Uil Scuola stiamo  predisponendo con l'ufficio legale una iniziativa per la tutela di coloro che si  trovano nelle condizioni richiamate dalla sentenza.

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Martedì, 09 Settembre 2014 10:03

Informaticonuil: terza fascia Ata

Le domande si presentano fino al giorno 8  ottobre

Il MIUR ha emanato il Decreto Ministeriale  n. 717 del 5/9/2014 attraverso il quale si costituiranno le  nuove graduatorie per il conferimento di supplenze brevi e saltuarie al  personale ATA statale per i prossimi tre anni scolastici. Le Domande possono essere prodotte, in forma  cartacea,

entro  il giorno 8 ottobre 2014.

Potranno presentare le domande esclusivamente i candidati in  possesso del titolo di studio previsto dal contratto nazionale per il profilo  professionale richiesto.

Con questo DM si rinnovano le graduatorie di circolo e di  istituto per le supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  statale delle scuole statali. Gli interessati possono concorrere per i profili  professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco,  infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore  scolastico. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto sostituiscono  integralmente quelle vigenti nel triennio precedente e si utilizzeranno per il  triennio scolastico 2014/15 - 2016/17.

Le graduatorie sono formulate a cura del Dirigente della scuola  che riceve la domanda, con esclusione delle istituzioni scolastiche della  regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La valutazione è effettuata da tutte le scuole destinatarie  della domanda, indipendentemente se nelle stesse sia previsto o meno l'organico  di uno o più profili professionali richiesti dall'interessato. Ciascun aspirante  a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta  istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l'insieme dei  profili professionali cui  ha titolo.

Gli aspiranti già inclusi ai sensi della procedura del triennio  precedente che intendono richiedere esclusivamente i medesimi profili  utilizzando gli stessi titoli, possono chiedere la conferma, attraverso il  modulo D2

Il modello di domanda di scelta delle sedi delle istituzioni  scolastiche (All. D3) dovrà essere inviato esclusivamente tramite le istanze on  line (modalità web, conforme al codice dell'amministrazione digitale) NEI  TERMINI CHE VERRANNO COMUNICATI CON NOTA SUCCESSIVA.

Il decreto  è diramato attraverso la nota 8921 dell'8  settembre 2014, data dalla quale decorreranno i 30 giorni utili per la  presentazione delle domande (termine ultimo, 8 settembre 2011). La stessa  nota chiarisce che nelle more del perfezionamento delle nuove graduatorie  potranno essere conferite supplenze fino all'avente diritto, da quelle vigenti,  anche ai sensi dell'art. 59 del CCNL scuola.

Vai ai  materiali

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot8921_14

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