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Mercoledì, 12 Luglio 2017 09:58

Decontribuzione per alternanza scuola lavoro

Si invia in allegato la circolare Inps n° 109 del 10 luglio u.s. in materia di sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro.

La misura, prevista all'art. 309 della Legge di Bilancio 2017, riguarda tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato) per il biennio 2017/2018 e prevede uno sgravio contributivo comunque non superiore a 3.250,00 ero annui ed all'interno di un limite di spesa annuale previsto all'art. 309 della stessa Legge di Bilancio (7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022).

Sono destinatari del beneficio tutti i datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) con l'esclusione della Pubblica Amministrazione, dei contratti di lavoro per il personale domestico e quelli riguardanti gli operai del settore agricolo.

La misura è inoltre preclusa ai contratti "intermittenti" mentre sarà utilizzabile in caso di somministrazione a tempo indeterminato o di rapporti instaurati con soci di Cooperative di lavoro.

La decontribuzione spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano realizzato, col medesimo datore di lavoro periodi di alternanza lavoro in misura non inferiore al 30% dei limiti stabiliti dalle normative vigenti ovvero che abbiano svolto, sempre con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Ultima sottolineatura in tema di cumulabilità dell'incentivo: l'esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo e la circolare riporta le molte eccezioni tra le quali vale la pena di ricordare quelli dovuti all'Inail, quelli dovuti ai Fondi di Solidarietà Bilaterali e lo 0,30 destinato alla formazione continua.

L'esonero contributivo è invece cumulabile con incentivi di natura economica come quello legato all'assunzione dei lavoratori percettori di Naspi.

In conclusione la misura ha una ragion d'essere in relazione alla volontà del legislatore di rafforzare l'istituto dell'alternanza e dell'apprendistato "duale", sarà poi il monitoraggio ad indicare se la strada scelta è quella giusta ed in tal caso occorrerà che lo sgravio assuma i caratteri della strutturalità cosi come è avvenuto per l'alternanza; inoltre sempre obbligato un richiamo alla semplificazione ed alla chiarezza che, nel caso specifico, ha richiesto 18 pagine di circolare.

 

Servizio politiche attive e passive del lavoro

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Mancano pochi giorni per la partenza delle istanze online di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Al riguardo siamo in attesa di una nota Miur.

Dal 10 luglio al 20 luglio si parte con le domande di assegnazione provvisoria per la scuola primaria e dell'infanzia e dal 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per quali motivi il docente potrà presentare istanza di assegnazione provvisoria provinciale? L'art. 7 dell'ipotesi contrattuale sulla mobilità annuale ridetermina i casi per i quali è prevista la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria per il personale docente.

Per la precisione i 4 motivi per richiedere l'assegnazione provvisoria provinciale sono:

1) il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

2) il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

4) il ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2).

Per quest'ultima ipotesi la convivenza con il genitore sembrerebbe confermata dal Miur che non ha intenzione di recedere da questa volontà.

Invece pare chiarito definitivamente il fatto che il termine "convivente" è esteso a qualsiasi tipo di convivenza, purché sia certificata anagraficamente.

Superato l'ostacolo del blocco triennale per le assegnazioni provvisorie interprovinciali,

potranno presentare istanza, i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l'hanno ottenuta;

i docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;

i docenti che hanno ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art 13 del Ccni dell'11 aprile 2017;

i docenti beneficiari delle precedenze previste dell'articolo 13 del CCNI dell' 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi.

Infine l'assegnazione provvisoria interprovinciale potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.

Attendiamo nei prossimi giorni una nota del Miur su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018, anche perché da lunedì 10 luglio si parte per infanzia e primaria.

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Dopo le istruzioni su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, arrivano dal Ministero dell'Istruzione le indicazioni per gli immessi in ruolo del 2017/2018.

Come riporta  la nota 28578/17 ( in allegato ) ha fornito infatti le prime indicazioni per le assunzioni in ruolo del 2017/2018.

Per quanto riguarda il personale docente, si attendono i risultati  della mobilità della scuola secondaria di II grado (20 luglio), per le tabelle di ripartizione delle assunzioni previste (circa 52.000).

Sempre nello stesso periodo saranno pubblicate le tabelle del personale ATA e del personale educativo (per un numero di posti che dovrebbe corrispondere ai pensionamenti) e le relative istruzioni operative.

Per il personale docente sono state già rese disponibili le istruzioni operative, relativi all'Allegato A della nota ministeriale.

Si ritiene  precisare che il punto 12) presenta una dizione confusa sulla possibilità di opzione tra le possibili assunzioni e siamo già impegnati a chiederne la correzione.

Le assunzioni avverranno normalmente al 50% dalle graduatorie ad esaurimento e al 50% dal concorso 2016.

Per quanto concerne i docenti della scuola secondaria le assunzioni si effettueranno con le nuove classi di concorso alle quali sono state ricondotte anche le graduatorie ad esaurimento.

Sempre per la scuola secondaria, potranno essere assunti dal concorso 2016, in caso di disponibilità di posti, anche gli idonei, cioè coloro che hanno superato tutte le prove ma non si sono collocati nella graduatoria di merito.

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Il contratto sulle assegnazioni provvisorie dei docenti per l'a.s. 2017/18 riporta una novità per chi ha ottenuto trasferimento interprovinciale nella provincia di ricongiungimento.

Non è infatti possibile richiedere l'assegnazione provvisoria

1. all'interno del comune di titolarità
2 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'inizio dell'anno scolastico 2017/18
3 – Non può essere richiesta assegnazione provvisoria per più province
4 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico 2017/18

All'art. 7 del Contratto sono infatti elencati i motivi per cui è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria:

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni idi cui ai punti a) e b)

Pertanto, per esclusione, non sono consentite assegnazioni provvisorie  per chi ha ottenuto trasferimento nella provincia di ricongiungimento, tranne per chi ha ottenuto il trasferimento con precedenza art. 13 ma non ha ottenuto il comune di assistenza, o nei casi previsti dall'art. 13.

Purtroppo ci giungono segnalazioni di siti amatoriali che sostengono il contrario. Attenzione ai siti che diffondono FakeNews.

Facciamo due esempi

§  docente X che da MILANO chiede trasferimento a Palermo. Ottiene trasferimento a Palermo.  In quanto soddisfatto nel trasferimento non potrà chiedere assegnazione provvisoria all'interno di Palermo, provincia per cui ha i motivi di ricongiungimento, anche se ha ottenuto un ambito o una scuola diversa dal comune di ricongiungimento.

§   docente X che da MILANO chiede trasferimento a Palermo con art 13 per esempio assistenza al figlio disabile nel comune X. Ottiene trasferimento a Palermo ma nel comune Y.
È stato sì soddisfatto nel trasferimento, ma non nel comune di assistenza, potrà quindi richiedere assegnazione provvisoria provinciale e fruire della precedenza ai sensi dell'art 8.

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Giovedì, 22 Giugno 2017 12:00

Scuola: supplenze e disoccupazione Naspi

Siamo arrivati agli sgoccioli dell'anno scolastico e sono vicine le scadenze per i supplenti che hanno contratti al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

A tal proposito, si ricorda , è possibile accedere all'indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e potrebbe risultare utile visionare la scheda di lettura che il sindacato propone per sciogliere dubbi o riserve.

Ricordiamo, il trattamento di disoccupazione presuppone che il lavoratore sia stato assicurato dal datore di lavoro contro la disoccupazione involontaria presso l'INPS.
Per gli eventi che si verificano dal 1 maggio 2015 opera la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (acronimo NASpI) con una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione fatta esclusione degli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, ai quali si applica una speciale disciplina.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI.
Sono destinatari della prestazione i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Ecco di seguito i requisiti per ottenere l'indennità:

·         Lo stato di disoccupazione;

·         Far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

·         Far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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Superato il blocco, tutelato il personale

Turi: un contratto intriso di forte solidarietà. Importante aver superato con il negoziato le rigidità della legge.

la scheda di sintesi con le novità rilevanti del contrattoil contrattola dichiarazione a verbale

IN SINTESI

Uno dei principali nodi da sciogliere riguardava il blocco triennale di permanenza nella provincia di assunzione in ruolo, blocco che è stato derogato per cui tutti i docenti, ricorrendone le condizioni, possono chiedere l'assegnazione interprovinciale.

Un altro nodo da sciogliere riguardava il divieto posto dal Miur per coloro i quali ottengono trasferimento interprovinciale, ma anche questo è stato sciolto, sebbene con alcune eccezioni.

L'assegnazione provvisoria interprovinciale, come prevede l'articolo 7 dell'Ipotesi di Contratto, può essere richiesta da:

§  chi ha presentato domanda di mobilità e non l'ha ottenuta;

§  chi non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento (per l'assegnazione);

§  chi, nelle operazioni di mobilità, è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento;

§  chi, nelle operazioni di mobilità, è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art 13 del CCNI dell'11 aprile 2017 (in tal caso la richiesta può avvenire solo per la provincia in cui non si è stati soddisfatti).

L'assegnazione provvisoria può, inoltre, essere richiesta, da quei docenti già soddisfatti nelle operazioni di mobilità, nel caso in cui siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di trasferimento, i motivi di ricongiungimento.

In sintesi, possono presentare domanda di assegnazione coloro i quali: non hanno presentato domanda di mobilità; non hanno ottenuto il trasferimento o l'hanno ottenuto in una provincia diversa da quella in cui sussistono le condizioni per il ricongiungimento o per usufruire delle suddette precedenze.

Alla luce di quanto suddetto, i docenti, che hanno ottenuto il trasferimento nella medesima provincia in cui è possibile chiedere l'assegnazione provvisoria, non possono presentare domanda interprovinciale. Ad esempio: non posso presentare domanda di assegnazione provvisoria, se ho ottenuto il trasferimento in provincia di Agrigento (Ambito 1), ove sussistono le condizioni per il ricongiungimento in quanto il mio coniuge risiede in tale provincia, sebbene in un comune appartenente ad un altro ambito (Ambito 3).

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Tantissimi docenti precari ci stanno chiedendo: qual è il modello per il rinnovo delle GI che devo compilare, come va inviato e dove bisogna inviarlo una volta che è stato compilato?

Ovviamente la domanda che ci è stata posta si riferisce al reclutamento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20. Si tratta delle nuove inclusioni o aggiornamenti per le graduatorie di circolo o Istituto dei docenti di II e III fascia che aspirano ad avere le supplenze nelle scuole di una sola provincia per il triennio 2017/2020.

Devono compilare il modello denominato A1 i docenti abilitati per la classe di concorso a cui vogliono accedere in fascia II o che volessero aggiornare la loro posizione in fascia II, ma che non sono inseriti per quella classe di concorso in GAE.

Devono compilare il modello denominato A2 i docenti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia esclusivamente per insegnamenti in cui erano già presenti nelle graduatorie del triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ovvero esclusivamente per nuovi insegnamenti.

Devono compilare il modello denominato A2 bis i docenti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia per insegnamenti in cui erano già presenti nelle graduatorie del triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e contemporaneamente per nuovi insegnamenti.

Per cui un aspirante docente neolaureato che per la prima volta si accinge a fare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia deve utilizzare il modello A2.

Ad esempio quei docenti che si trovano inseriti nelle GAE con riserva, come per esempio i docenti diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, possono inserirsi anche in II fascia per la medesima classe di concorso o posto in cui hanno la riserva sia in GAE che in prima fascia, e possono altresì inserirsi in III fascia per altre classi di concorso o tipo di posto.

Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano esclusivamente all'istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda.

In alternativa, il modello o i modelli di domanda possono essere trasmessi in formato digitale mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istituzione scolastica prescelta, secondo quanto definito nell'art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 374 dell'1 giugno 2017.

Per la scelta dell'istituzione scolastica a cui inviare i suddetti modelli di domanda e/o successivamente (presumibilmente dal primo luglio al 20 luglio 2017) il modello B per la scelta delle 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici, è consigliabile utilizzare l'apposita applicazione del MIUR.

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Mercoledì, 31 Maggio 2017 09:53

Frequenza scolastica, ecco le spese detraibili

La legge n. 107/2015 ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica, distinguendole inoltre da quelle universitarie.
La detrazione dall'imposta sul reddito delle spese effettuate per la frequenza scolastica può essere pari al 19%, sino al limite massimo, per l'anno 2016, di euro 564,00 per alunno.

Le spese detraibili sono le seguenti:

tasse (di iscrizione e di frequenza)

contributi obbligatoricontributi volontari

mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola

gite scolastiche

assicurazione della scuola

ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

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In questo articolo vi spieghiamo come seguire l'iter della vostra domanda di trasferimento e passaggio professionale.

Entrando nella piattaforma Istanze online con user e password, andando al menù "Altri Servizi" si deve scorrere la pagina per arrivare al servizio "Mobilità in Organico di diritto".

L'utente che seleziona il servizio "Mobilità in Organico di diritto" (all'interno dell'area Altri Servizi del portale presentazione istanze on line ) andrà ad esplorare un'area finalizzata al monitoraggio dello stato delle domande, all'interrogazione dei dati contenuti in essa e del risultato conseguito dopo le operazioni di mobilità.

Il personale docente che ha presentato domanda di mobilità, avvalendosi dei servizi proposti in quest'area, può: Interrogare lo stato assunto dalla propria domanda all'interno del processo di mobilità. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione di ITER DELLA DOMANDA selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare le informazioni complete contenute nella propria domanda, aggiornate con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione VISUALIZZA DETTAGLI selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare i punteggi associati a ciascuna domanda, aggiornati con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione CALCOLA PUNTEGGIO selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare il risultato del movimento utilizzando la funzione VISUALIZZA RISULTATO selezionabile accanto ad ogni domanda che ha partecipato alle operazioni di mobilità. Quest'ultima funzione è utilizzabile soltanto nel periodo successivo alla data di pubblicazione dei risultati dell'ordine scuola richiesto.

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I sindacati hanno richiesto al Ministero la pubblicazione dell'annuale sulla proroga dei contratti per il personale ATA, con le integrazioni rese necessarie dalla situazione del corrente anno scolastico.

La nota si rende necessaria per permettere la predisposizione del piano ferie del personale ATA, in modo da assicurare la sufficiente presenza del personale in servizio nei mesi estivi, mesi che quest'anno saranno caratterizzati dal rinnovo delle graduatorie di istituto sia per i docenti che per gli ATA.

I sindacati propongono altresì che la nota venga integrata con i seguenti punti

§  proroga dei contratti sui posti in organico di diritto che sono stati "congelati" per la conclusione del transito del personale soprannumerario delle province e CRI

§  proroga sui posti non coperti dagli Assistenti tecnici per esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) e 2^ fascia (DM 75) che sono stati restituiti alla competenza dei singoli Dirigenti scolastici e che (per mancata revisione del DM 430/2000) hanno termine al 30 giugno;

§  proroga dei contratti al 31 agosto dei supplenti sui posti in organico di diritto, per tutte le tipologie di profilo e senza valutazione da parte dei Dirigenti scolastici.

Va specificato inoltre che la proroga del contratto al 31 agosto non può essere imposta e che il posto va eventualmente riassegnato tramite lo scorrimento delle graduatorie.

I Dirigenti scolastici dovranno conoscere quali e quanti posti risultavano vacanti in organico di diritto dopo la mobilità 2016/2017 o nel periodo in cui sono state fatte le convocazioni dei supplenti ATA dei 24 mesi o DM 75 da parte degli UST per l'a.s.2016/2017 e, comunque, entro il 31 dicembre 2016 (per decessi o altro) al fine di poter disporre la proroga dei contratti al personale in servizio, seguendo l'ordine di graduatoria dalla quale sono stati individuati.

 

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