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Circolare Ministeriale in corso di emanazione

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO EVENTUALE REVOCA ENTRO IL 20 dicembre 2017

APERTURA FUNZIONI PREVISTA DAL 20 novembre 2017 ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS

Segreteria Nazionale UIL scuola – servizio organizzazione – novembre 2017

Informativa

Mentre fino all'anno scorso l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico era effettuato dagli Uffici Scolastici territoriali,per l'anno 2018 la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione è affidata direttamente dalle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun lavoratore.

Gli Uffici scolastici territoriali conseguentemente devono provvedere entro dicembre 2017 all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 da coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018 e che non sono state ancora definite.

Tale attività di ricognizione è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR. Al riguardo verrà emanata un'apposita circolare condivisa per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo.

I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto alla pensione.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con l'apposita funzione, successivamente all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS. In merito potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

REQUISITI PRE FORNERO

La possibilità di presentare domanda di cessazione per ottenere la pensione anticipata con i requisiti pre Fornero riguarda solo ed esclusivamente i nati dal 1 settembre al 31 dicembre 1953 o successivi che alla data del 31 12 2011 avevano 40 anni di contribuzione.

Tutto il restante personale avendo raggiunto il limite ordinamentale di età, è stato già collocato a riposo con provvedimento d'ufficio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

v' Tutte le domande di cessazione dal servizio, e le loro eventuali revoche, del personale docente (compresi insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA di ruolo devono essere presentate entro il 20 dicembre 2017 utilizzando esclusivamente la procedura POLIS istanze on line–domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it).

v' Le domande di cessazione dei Dirigenti scolastici devono essere presentate entro il 28 febbraio 2018 (art. 12 del CCNL Area V del 2010)

! Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

v' Continuano ad essere presentate in forma cartacea:

·         le domande del personale delle province di Trento, Bolzano e di Aosta da presentare alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali;

·         le domande di trattenimento in servizio;

·         le domande del personale in servizio all'estero (tale personale può scegliere di non utilizzare Polis).

v' Ricordiamo che per poter utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la pre­ventiva registrazione al sistema seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze OnLine" nel sitowww.istruzione.it.

ATTENZIONE !!!

v' Oltre alla domanda di cessazione dal serviziodeve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all'INPS. - La compilazione e la presentazione della domanda di pensione dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:

·         compilazione della domanda on-line sul sitowww.INPS.it, previa registrazione;

·         compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un patronato;

·         presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato al n. 803 164.

! Le domande presentate in forma diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

( Per predisporre gli atti destinati all'INPS e per acquisire gli effetti delle cessazioni in organico di diritto, gli uffici sono tenuti ai seguenti adempimenti, la cui tempistica verrà definita con apposita circolare MIUR/INPS:

·         Ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo

Gli UST provvederanno, quale attività propedeutica agli scambi di informazioni tra INPS e MIUR, all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo presentate entro il 31/08/2000 con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 31/08/2018. Con apposita circolare saranno emanate le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle stesse.

·         Accertamento e convalida al SIDI

Solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'Inps le domande di

cessazione devono essere convalidate al SIDI, con apposita funzione.

Gli USR detteranno indicazioni operative agli UST e alle istituzioni scolastiche per

l'adozione dei provvedimenti di convalida.

( L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti prescritti, sarà comunicata all'interessato dall'INPS. I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per tale comunicazione.

La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione eventualmente già inserita al SIDI.

( L'eventuale rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato agli interes-

sati entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

LE DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

La domanda di part-time/pensione può essere presentata, sempre utilizzando esclusivamente la procedura POLIS - istanze on line entro il 20/12/2017:

( da coloro che hanno maturato/maturano entro il 31.12.2018 i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno raggiunto i 65 anni di età.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
OLTRE I LIMITI DI ETA'

Vf Il trattenimento in servizio può essere richiesto, in forma cartacea entro il 20 dicembre 2017:

·      da coloro che raggiungono 66 anni e 7 mesi di età al 31 agosto 2018 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.

! Il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione di vecchiaia: 20 anni (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994).

·      dal personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri)

! il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di due anni con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e dell'USR

OPZIONE DONNA

1 Non è stato modificato il termine previsto per il possesso dei requisiti necessari che resta fissato al 31.12.2015.

Vf Ne consegue che possono presentare domanda di pensione di anzianità, optando per il calcolo con il sistema contributivo, le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 hanno maturato:

·      anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni)

·      età anagrafica pari o superiore a 57 anni

·      Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applica il sistema di calcolo contributivo

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

ì In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1 comma 5 della legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione può procedere, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, nei confronti di:

·      Personale che matura i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2018 (riforma Fornero) con il conseguimento (senza alcun arrotondamento):

- di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne

- di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini

! Tale personale dovrà essere obbligatoriamente collocato a riposo al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia al raggiungimento dell'età di 65 anni (art. 2 comma 5 DL 101/2013)

·      Personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2018

! Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

NOTA BENE

Vf I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

Pubblicato in Notizie
Lunedì, 20 Novembre 2017 10:32

Scuola: ecco i diritti del personale supplente

Il trattamento economico, i diritti e i doveri dei supplenti, o per essere più rigorosi, dei lavoratori con contratto a tempo determinato, sono regolati dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola statale (CCNL 2006/09).
Quasi tutti gli istituti contrattuali validi per il personale a tempo indeterminato (di ruolo) si applicano anche ai supplenti.
Qui proviamo a fornire un breve elenco dei diritti garantiti dal Ccnl.

FERIE
Artt. 13 e 19 CCNL 2006/2009

a) Personale nuovo assunto 30 giorni lavorativi
b) Personale con almeno tre anni di servizio(*) 32 giorni lavorativi

A)Fruizione-personale-docente
a) Durante i mesi di luglio e agosto;
b) 6 giorni durante il resto dell'anno scolastico, purché senza oneri a carico dell'amministrazione.

B)Fruizione-personale-ATA
a) Durante i mesi di luglio e agosto (almeno 15 gg);
b) Durante il resto dell'anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per supplenze inferiori all'anno, il calcolo delle ferie è effettuato in modo proporzionale ai mesi di servizio (le frazioni superiori a 15 gg. sono considerate un mese). In caso di non fruizione (supplenze temporanee e supplenze al 30/6) devono essere pagate alla fine del contratto (il contratto chiarisce che non è obbligatorio fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica ART. 19 C. 2)
(*) Per anno di servizio, in analogia con quanto indicato nel contratto 1999 per definire il secondo anno di incarico annuale, si considerano almeno 180 gg. di servizio a qualsiasi titolo prestato. La norma vale sia per i docenti che per gli ATA.

FESTIVITÀ'
Art. 14 CCNL 2006/2009

Alle ferie si aggiungono 4 giorni di riposo derivanti dalle festività soppresse oltre al Santo patrono se ricadente in giornata lavorativa.
Le 4 giornate spettano per intero a chi ha lavorato l'intero anno scolastico (1/9-31/0 altrimenti una giornata ogni 3 mesi di effettivo servizio.

PERMESSI
Art. 15 e 19 CCNL 2006/2009

• 6 Giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato.
• 8 Giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami
• 3 giorni retribuiti per lutto all'anno per: coniuge, convivente o di componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
• 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)
• 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini (fino al III grado) con handicap in situazione di gravità (Art. 33 L. 104/92). Non riducono ferie e tredicesima. I docenti devono utilizzarli possibilmente in giorni diversi.

PERMESSI BREVI
Art. 16 e 19 CCNL 2006/2009


Al personale a T.D. possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell'orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi (o entro la scadenza della nomina). Il tetto massimo per anno scolastico è pari all'orario di servizio settimanale (36h ATA, 18, 24 o 25 per i Docenti)

PERMESSI PER FORMAZIONE
Art. 64 CCNL 2006/2009


Gli insegnanti hanno diritto a 5 gg. all'anno per partecipazione (sia come docenti che come discenti) ad attività di formazione in servizio organizzati dall'amministrazione , dalle istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati (Università, consorzi universitari, Irre, istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali).
Gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a tali permessi per partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. Se legata ai profili professionali si deve tener conto anche del tempo occorrente per il raggiungimento della sede.
Nel caso di iniziative di formazione dell'amministrazione il riconoscimento è automatico, nel caso di enti accreditati è necessaria l' autorizzazione del Dirigente scolastico.

PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
ART. 4 L. 53/2000 e DM 21/7/2000 N. 278

3 giorni all'anno retribuiti per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.

Fino a due anni di congedo non retribuito (ma riscattabile ai fini contributivi) per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi (Art. 2 DM 278/00).

PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)
Art. 3 DPR 395/98 – CM 120/2000 – Art. 146 c.1,let. a) p.1 CCNL 2006/2009

Chi può usufruire dei permessi:
il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato.
In particolare per:
¨ corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente;
¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
¨ corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.

Si ha diritto a 150 ore annue individuali per ciascun dipendente . La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali. Occorre pertanto, in materia, consultare anche il contratto decentrato regionale.
Il dirigente scolastico, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione (art. 64 del CCNL 2006/2009).
La domanda è da indirizzare al CSA, per il tramite del capo d'Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno.

ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 15 comma 7 e art. 19 comma 1 CCNL 2006/2009

- Permessi sindacali (Dpcm 770/94, CCNQ 7/8/98, L 300/70)
- Congedo alle armi per esigenze temporanee (Art. 38 DPR 3/57 art. 26 L. 118/71)
- Invalidi (Art. 13 L 638/83)
- Donazioni di sangue o plasma (art. 1 L.584/67)
- Testimonianza in processi (Art. 348 cpp e art. 255 Cpc)
- Giudice popolare (L.74/7
- Permessi per amministratori locali (Art. 38 e 52 CCNL 2006/2009 – D.lgs 267/2000 Art. 68 D.lgs 165/2001)
- Candidatura elezioni europee (Art. 52 L. 18/79)
- Funzioni elettorali (art. 11 l. 53/90)
- Volontari della protezione civile (art. 10 dpr 613/94)
- Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 l. 996/70)
- Volontari croce rossa (art. 36 rd 484/39)
- Commissione tributaria (art 8 rd 1516/37)

ASSENZE PER MALATTIA
Art. 17 e 19 CCNL 2006/2009

Con supplenza dell'USP o equiparata : 9 mesi in un triennio scolastico di cui, per ogni anno scolastico, il primo mese al 100 %, il secondo e terzo mese al 50 %, i successivi senza retribuzione ma con conservazione del posto

Con supplenza temporanea da parte del Capo d'istituto: 30 giorni ad anno scolastico con retribuzione al 50%

In caso di gravi patologie si applica la stessa normativa prevista per il personale a tempo determinato e pertanto le assenze dovute a terapie invalidanti o ricoveri o posti ricoveri(salva vita) per gravi patologie sono escluse dal calcolo del periodo di assenza e sono retribuite al 100%.

CONGEDI STRAORDINARI E INDENNITA' A FAMILIARI DI HANDICAPPATI
Art. 80 L. 338/2000- Art. 42 TU 151/2001 e successive modificazioni

La legge n. 388 del 23/12/2000, all'art. 80 comma 2, ha integrato la legge n. 53/2000 (legge sui congedi parentali) aggiungendo dopo l'art. 4 comma 4 un ulteriore articolo 4-bis ripreso dal TU 151/2001 all'art. 42. Con tale norma viene riconosciuta la possibilità ai genitori (alternativamente) o, in caso di loro decesso, ai fratelli e sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità, la possibilità di fruire di "congedi straordinari" per la durata complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa. I periodi di congedo sono indennizzati con un trattamento economico pari all'ultima retribuzione e fino ad un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è ridotto proporzionalmente.
Si tratta di una grande innovazione introdotta dalla legge finanziaria 2001 a favore dei familiari per l'assistenza all'handicap.

ALTRE ASPETTATIVE

I lavoratori hanno diverse altre possibilità di accedere a periodi di aspettativa per vari motivi. Ve ne sono alcuni che riguardano specificamente il personale della scuola, altri riguardano tutti i lavoratori.

Messa a disposizione del Coni Art. 454 Dlgs 297/94
(docenti di educazione fisica anche a tempodeterminato)
Missioni cattoliche (solo maestri) Legge 2687/28
Mandato parlamentare Art.4 legge 1261/65
Mandato regionale Art. 1 legge 1078/66
Mandato amministrativo Art. 81 D.lgs 267/2000
Coniuge all'estero Legge 26/80, Legge 333/85
Cooperazione in paese in via di sviluppo Legge 49/87
Lavoratori tossicodipendenti inseriti in Dpr 309/90
programma di riabilitazione e loro familiari
Congedo straordinario per dottorato di ricerca Legge 476/84, CM 120/2002
Congedo per borse di perfezionamento, ecc. Legge 398/89, CM 120/2002
Servizio di leva o servizio civile Art. 67 Dpr 3/57
Richiamo alle armi Art. 67 Dpr 3/57
Giudice popolare Legge 74/78

ASSENZE PER MATERNITÀ E PATERNITÀ
Dlgs 151 26/3/2001 e Dlgs 23/4/2003 – Art. 12 e 19 CCNL 2006/2009

Astensione obbligatoria:
2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, all'interno del periodo di nomina, retribuiti al 100% e validi a tutti gli effetti (la legge consente una gestione flessibile dell'astensione obbligatoria riducendo il periodo prima del parto e aumentando quello dopo; p. es. 1 mese e 4 mesi). Per i periodi fuori nomina, purché entro i 60 giorni dall'ultimo servizio, spetta l'indennità di maternità pari all'80% dell'ultimo stipendio.
La lavoratrice in astensione obbligatoria che riceva una proposta d'incarico, pur non assumendo servizio, è da considerarsi in costanza di nomina e quindi regolarmente retribuita al 100% per tutto il periodo di astensione ricadente nella nomina.

Astensione anticipata (interdizione):
su richiesta della lavoratrice madre all'Ispettorato provinciale del lavoro e previo accertamento medico, può essere disposta l'interdizione anticipata dal lavoro per un determinato periodo o fino all'astensione obbligatoria, per gravi complicanze della gravidanza o quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli della salute della donna o del bambino (art. 17 c.2 e 3 Dlgs 151/2001). Tale periodo è assimilato a tutti gli effetti all'astensione obbligatoria.

Congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino:
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori i quali ne possono fruire anche contemporaneamente. Essi hanno a disposizione complessivamente 10 mesi, per un massimo di 6 mesi ciascuno. La legge inoltre, con una sorta di azione positiva, incentiva i padri a seguire i loro figli, offrendo loro un "bonus". Se il padre prende un congedo facoltativo per almeno 3 mesi continuativi, il suo limite personale passa da 6 a 7 mesi.
L'astensione spetta al genitore richiedente anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto.
Se ne possono avvalere anche i genitori adottivi. Se al momento dell'adozione l'età del bambino è compresa tra i 6 ed i 12 anni, il diritto si esercita nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia; se il bambino ha 12 anni i genitori possono fruire di congedi fino a quando ne compie 15.
Qualora vi sia un solo genitore, tale periodo può essere per lui fino a 10 mesi.

Retribuzione prevista nei casi di astensione facoltativa:

- i primi 30 giorni calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Il rimanente periodo (5 mesi), fino a 6 mesi complessivi e fino a 3 anni di età del bambino al 30%. Il periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l'8°, non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i redditi più bassi (il limite del reddito individuale deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione). In questo caso è mantenuto il trattamento al 30% anche oltre il 3° anno di età.
- oltre i 30 giorni retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono, in proporzione, le ferie e la tredicesima.
Questi permessi sono fruibili anche frazionatamene e i giorni compresi tra un periodo ed il successivo non si computano a condizione che tra un periodo e l'altro ci sia effettiva ripresa del servizio. In caso contrario si computano anche i giorni festivi e non lavorativi compresi tra le due frazioni (art. 12 c. 6 Ccnl 2006/2009).
Chi intende godere di questo diritto ha l'obbligo di farne richiesta con un preavviso di 15 giorni, salvo particolari e comprovate situazioni. In questi casi è sufficiente presentare domanda 48 ore prima.
Congedo in caso di malattia del bambino:
Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di età del bambino la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del/la figlio/a per tutto il periodo corrispondente. In questo caso 30 giorni lavorativi per ciascun anno di età del bambino, calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Oltre i 30 gg. all'anno si ha diritto ad assentarsi ma senza retribuzione. Questi periodi di astensione non sono cumulabili con altre astensioni. Dopo i tre anni e fino al compimento degli otto anni del bambino, è possibile astenersi per 5 giorni l'anno, non retribuiti, in caso di malattia.
I giorni di astensione possono essere anche frazionati.
Riposi giornalieri (ex allattamento):
Entro il primo anno di vita del bambino spetta ai genitori una riduzione di orario per allattamento. In caso di adozione o affidamento, una recente sentenza della Corte Costituzionale (N. 104 del 8/4/2003) e la conseguente circolare INPS n. 91 del 26/5/2003 hanno chiarito che il diritto al riposo spetta non nel primo anno di vita, ma nel primo anno di effettivo ingresso in famiglia. Naturalmente beneficiaria è soprattutto la madre, tuttavia la legge consente che anche il padre ne fruisca, ad esempio, quando la madre non sia lavoratrice dipendente, o quando sia malata o deceduta o semplicemente non se ne avvale come lavoratrice dipendente. Il padre non se ne può avvalere nel caso la madre non lavori affatto o sia casalinga (circ. Inpdap N. 24 del 29/5/2000 punto 6.1.2).
Le riduzioni di orario sono di 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è di 6 ore e oltre; di 1 ora al giorno se il tempo di lavoro quotidiano è inferiore a 6 ore .
In caso di parti plurimi la riduzione di orario è raddoppiata e c'è la possibilità che le ore aggiuntive siano attribuite al padre in modo autonomo dalla madre.
Queste riduzioni di orario, dette anche riposi, sono retribuite al 100%.

ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI E DI STUDIO
Art. 18 e 19 CCNL 2006/2009

L'aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall'art. 69 e 70 del Dpr 3/57, è stata estesa anche per motivi personali, di studio e di ricerca, tra i quali rientrano tutti i miglioramenti della preparazione professionale del lavoratore, anche (e non solo) in relazione all'attività scolastica (CM 301/96).
Chi può usufruire dell'aspettativa
il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato
Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l'anzianità di carriera (quindi neanche come punteggio).
Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 564 del 16.9.96 i periodi di aspettativa familiari successivi al 31.12.96, fino ad un massimo di 3 anni, sono riscattabili, ai fini pensionistici.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

E' un sostegno economico ed un diritto per tutti i lavoratori per i periodi di non occupazione.

Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari
Termini di presentazione della domanda:
La domanda va presentata alla sede INPS della propria città, anche tramite la sede circoscrizionale per l'impiego, entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre:
dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni.
dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Requisiti per la disoccupazione ordinaria:
Almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data della cessazione dal lavoro. Almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro.

L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6 mesi, del 50 % per i successivi due mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro. Il diritto a ricevere l'indennità decade se si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità)

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Termini di presentazione della domanda:
tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell'INPS. I termini sono prescrittivi.

Sono considerati requisiti ridotti:
avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.
L'indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. L'importo dell'assegno è pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell'anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni. L'assegno viene recapitato presso il domicilio del lavoratore.

Pubblicato in Notizie
Lunedì, 02 Ottobre 2017 10:35

Uil Scuola: il bando ATA

Presenza segretario UIL Scuola Alessandria, Giovanni Guglielmi, nelle sedi UIL della provincia.

Alleghiamo documentazione relativa al Bando ATA

 

In ALESSANDRIA, Via Fume 10:

al VENERDI  dalle ore 15.00 alle 17.00

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LICEI MUSICALI | Una realtà positiva in continua crescita La querelle giuridica si ripete anche quest'anno: se giudicata illegittima la riduzione oraria andrà ripristinata la regolarità dell'organico.

Il piano di studi dei licei musicali è funzionale all'insegnamento dello strumento musicale in termini di vero e proprio esercizio professionale e non solo per una formazione di massima degli studi musicali. In questo ambito, è necessario che non si debbano fare "sconti" sul numero delle ore e sulla struttura del corso di studi.

Lo sanno bene gli studenti e le loro famiglie che dell'attivazione dei licei musicali ne costituiscono un vero e proprio vanto nel panorama dell'offerta formativa superiore a conferma di un trend di iscrizioni che va avanti ormai da molti anni e che si attesta intorno all'1%.

Licei musicali statali 131

Anno scolastico 2017

Numero studenti 15.696

Numero classi 787

Quando qualche anno fa, numerose città italiane hanno avuto il privilegio di tenere a battesimo i neonati Licei musicali, la notizia è stata accolta con plauso e soddisfazione, in special modo da coloro, addetti ai lavori e non, che da anni lavoravano per il conseguimento di tale obiettivo.

Oltre all'incremento delle possibilità di accesso all'istruzione musicale, i nuovi licei offrono anche l'opportunità di optare per un percorso formativo profondamente rinnovato.

La frequenza dei Licei musicali consente, peraltro, di risolvere il problema, assai gravoso per molti studenti, della doppia scolarità (cioè la frequenza dei corsi musicali insieme ad un altro istituto secondario): un problema che in passato ha costituito una delle cause più rilevanti dell' abbandono scolastico nei Conservatori.

Per questo, non si può consentire la superficiale riduzione di ore operata dal MIUR che mostra di conoscere poco o niente questo settore e puntualmente si presenta la stessa querelle: i genitori, già nell'anno scolastico 2015/16adirono il TAR per chiedere la "restituzione" delle ore soppresse e già lo scorso anno si è provveduto a ripristinare la regolarità dell'organico.

Sembrava tutto risolto invece il Ministero ha operato nello stesso modo, riproponendo l'ora di ascolto. Al tavolo dell'informazione sindacale la UIL, come aveva già fatto negli anni precedenti, aveva ribadito l'illegittimità della riduzione oraria.

I genitori hanno riproposto il ricorso e il  TAR  ha ribadito che non vi  può essere una contrazione del piano di studio per i licei musicali confermando quando già in precedenza stabilito con la precedenza sentenza: ha sospeso la Nota MIUR Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 ed avente ad oggetto "Dotazioni Organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull'organico destinato ai licei musicali, disponeva:

«L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre».

A nostro avviso,  l'interpretazione corretta della norma, così come applicata dal MIUR negli anni scolastici precedenti, prevede lo svolgimento delle 99 ore curricolari di strumento: le 3 ore di strumento nel biennio sono da intendersi nel modo che segue: 2 di esecuzione per il 1° strumento e 1 ora di esecuzione per il 2° strumento.

A questo punto sarebbe stato meglio  porre i giusti rimedi alla situazione, per corrispondere alla domanda formativa di studenti e famiglie, riformulando la nota sugli organici e ristabilendo la seconda ora di lezione individuale per il primo strumento, così da aumentare di conseguenza le ore in organico e il numero dei docenti.

Invece il MIUR ha scelto di delegare alla magistratura la soluzione del problema ed ha proposto, in data 8 settembre 2017, appello al Consiglio di Stato in opposizione all'Ordinanza cautelare emessa lo scorso 30 agosto. La solita politica burocratica ed inconcludente.

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UIL: una logica che deve essere definitivamente abbandonata. I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse.

Il personale Ata della scuola rischia di essere trattato in modo difforme a quanto prevede l'attuale contratto della scuola Nomine e supplenze nella scuola hanno regole complesse -  mette in evidenza il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - ma la burocrazia ministeriale rischia di rendere tutto ancora più rigido e difficile.

Da un lato ci sono le graduatorie, strumento che serve ad indicare l'ordine con il quale si accede, ad un posto. Dall'altro ci sono le norme contrattuali vigenti che ne riconoscono il diritto.
Si può quindi passare, di ruolo, si può cambiare graduatoria, si può accedere a ruolo diverso dal proprio. Le graduatorie danno la sequenza. Il contratto regola  termini e diritti.

Che cosa succede allora in una scuola italiana se un collaboratore scolastico di ruolo, inserito nella graduatoria degli assistenti amministrativi, chiede di svolgere, per un anno,  un lavoro diverso dal suo?  Non glielo fanno fare... Perché ?

Perché il Miur pensa di far prevalere la burocrazia delle liste a quella del contratto, sono diritti che non dialogano – solleva il tema il segretario Turi. Il punto – aggiunge – è  che in attesa delle nuove graduatorie, che non ci sono e non ci saranno  a breve, sarebbe semplice utilizzare quelle esistenti e, comunque anche se  non si volessero fare le nomine con quelle esistenti, occorrerebbe evitare la beffa per il personale di altro ruolo che aspira ad un contratto e non potrebbe ottenerlo solo perché la procedura prevede una probabile staffetta. E' la natura del posto deve decidere del diritto contrattuale ad ottenerlo. Quindi il collaboratore può benissimo essere nominato, per la durata contrattuale, con le graduatorie correnti.

Un fatto di non poco conto se si pensa alla girandola di posti che viene innescata nel passaggio da vecchie e nuove graduatorie che abbiamo proposto di cambiare.  E' la logica superata – continua Turi – dello «stai-qui-fino-a-che –non-arriva-quello-delle-nuove-graduatorie-che-non-sono-ancora-pronte».
Un modo di procedere che non può più essere utilizzato per sopperire alla lentezza delle procedure. I tempi della scuola sono incompatibili con quelli della burocrazia.

Se una volta era il sindacato a essere tacciato di eccessivo garantismo – constata Turi -   ora  che il sindacato chiede, sulla base del diritto comune, la procedura che più utile ed efficiente che garantisce l'interesse pubblico è l'amministrazione che si oppone.

I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse. Sono persone e non numeri da spostare a proprio piacimento. E' un problema di dignità e di qualità del lavoro che non può essere compromesso dalle lunghe e inconcludenti procedure burocratiche. Ancora una volta si dimostra che solo la contrattazione e la delegificazione possono governare sistemi complessi come quello della scuola, ma la prassi e l'ottusità burocratica è dura a cambiare e a volte la chiamano difetto di comunicazione.

l'approfondimento sull'art. 59 del contratto e le circolari del Miur

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Le scriventi organizzazioni sindacali della scuola, a conclusione dell'incontro sulla applicazione delle norme introdotte dalla vaccinazione obbligatoria che si è tenuto oggi al MIUR, confermano il loro giudizio negativo, a partire dalle modalità applicative previste per la fase transitoria.

Queste le ragioni:
• Si discriminano i bambini della scuola dell'infanzia a cui viene impedita la frequenza prima della presentazione di una qualsiasi attestazione inerente l'obbligo, anche se già frequentanti anni di scuola successivi al primo
• Si espongono i dirigenti scolastici a inevitabili contenziosi
• Si sottopongono le segreterie scolastiche, già fortemente penalizzate dall'impossibilità di sostituire gli assenti, ad un carico ulteriore di lavoro dovuto alla necessità di acquisire e controllare in pochi giorni centinaia di autocertificazioni, attestazioni delle ASL, certificazioni mediche attestanti le motivazioni di mancate vaccinazioni.

Alle rigide scadenze previste per la gestione della fase transitoria si aggiungono quelle del passaggio alla messa a regime della norma che provocheranno un intreccio non facilmente gestibile di procedure dalle scuole che hanno ben altri compiti da svolgere e obiettivi da conseguire.
Basta con gli interventi a gamba tesa sulla scuola! Le scriventi organizzazioni sindacali hanno proposto una fase transitoria che riconosca e sostenga gli Accordi stipulati in queste settimane tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di assicurare omogeneità di trattamento sul territorio nazionale e certezza delle procedure.
In tal modo sarà possibile individuare soluzioni di maggiore funzionalità che, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del patto formativo , fatto salvo il principio generale di tutela della salute pubblica potranno garantire il diritto costituzionale all'istruzione dei bambini.

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Dopo le istruzioni su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, arrivano dal Ministero dell'Istruzione le indicazioni per gli immessi in ruolo del 2017/2018.

Come riporta  la nota 28578/17 ( in allegato ) ha fornito infatti le prime indicazioni per le assunzioni in ruolo del 2017/2018.

Per quanto riguarda il personale docente, si attendono i risultati  della mobilità della scuola secondaria di II grado (20 luglio), per le tabelle di ripartizione delle assunzioni previste (circa 52.000).

Sempre nello stesso periodo saranno pubblicate le tabelle del personale ATA e del personale educativo (per un numero di posti che dovrebbe corrispondere ai pensionamenti) e le relative istruzioni operative.

Per il personale docente sono state già rese disponibili le istruzioni operative, relativi all'Allegato A della nota ministeriale.

Si ritiene  precisare che il punto 12) presenta una dizione confusa sulla possibilità di opzione tra le possibili assunzioni e siamo già impegnati a chiederne la correzione.

Le assunzioni avverranno normalmente al 50% dalle graduatorie ad esaurimento e al 50% dal concorso 2016.

Per quanto concerne i docenti della scuola secondaria le assunzioni si effettueranno con le nuove classi di concorso alle quali sono state ricondotte anche le graduatorie ad esaurimento.

Sempre per la scuola secondaria, potranno essere assunti dal concorso 2016, in caso di disponibilità di posti, anche gli idonei, cioè coloro che hanno superato tutte le prove ma non si sono collocati nella graduatoria di merito.

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Giovedì, 22 Giugno 2017 12:00

Scuola: supplenze e disoccupazione Naspi

Siamo arrivati agli sgoccioli dell'anno scolastico e sono vicine le scadenze per i supplenti che hanno contratti al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

A tal proposito, si ricorda , è possibile accedere all'indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e potrebbe risultare utile visionare la scheda di lettura che il sindacato propone per sciogliere dubbi o riserve.

Ricordiamo, il trattamento di disoccupazione presuppone che il lavoratore sia stato assicurato dal datore di lavoro contro la disoccupazione involontaria presso l'INPS.
Per gli eventi che si verificano dal 1 maggio 2015 opera la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (acronimo NASpI) con una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione fatta esclusione degli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, ai quali si applica una speciale disciplina.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI.
Sono destinatari della prestazione i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Ecco di seguito i requisiti per ottenere l'indennità:

·         Lo stato di disoccupazione;

·         Far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

·         Far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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Superato il blocco, tutelato il personale

Turi: un contratto intriso di forte solidarietà. Importante aver superato con il negoziato le rigidità della legge.

la scheda di sintesi con le novità rilevanti del contrattoil contrattola dichiarazione a verbale

IN SINTESI

Uno dei principali nodi da sciogliere riguardava il blocco triennale di permanenza nella provincia di assunzione in ruolo, blocco che è stato derogato per cui tutti i docenti, ricorrendone le condizioni, possono chiedere l'assegnazione interprovinciale.

Un altro nodo da sciogliere riguardava il divieto posto dal Miur per coloro i quali ottengono trasferimento interprovinciale, ma anche questo è stato sciolto, sebbene con alcune eccezioni.

L'assegnazione provvisoria interprovinciale, come prevede l'articolo 7 dell'Ipotesi di Contratto, può essere richiesta da:

§  chi ha presentato domanda di mobilità e non l'ha ottenuta;

§  chi non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento (per l'assegnazione);

§  chi, nelle operazioni di mobilità, è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento;

§  chi, nelle operazioni di mobilità, è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art 13 del CCNI dell'11 aprile 2017 (in tal caso la richiesta può avvenire solo per la provincia in cui non si è stati soddisfatti).

L'assegnazione provvisoria può, inoltre, essere richiesta, da quei docenti già soddisfatti nelle operazioni di mobilità, nel caso in cui siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di trasferimento, i motivi di ricongiungimento.

In sintesi, possono presentare domanda di assegnazione coloro i quali: non hanno presentato domanda di mobilità; non hanno ottenuto il trasferimento o l'hanno ottenuto in una provincia diversa da quella in cui sussistono le condizioni per il ricongiungimento o per usufruire delle suddette precedenze.

Alla luce di quanto suddetto, i docenti, che hanno ottenuto il trasferimento nella medesima provincia in cui è possibile chiedere l'assegnazione provvisoria, non possono presentare domanda interprovinciale. Ad esempio: non posso presentare domanda di assegnazione provvisoria, se ho ottenuto il trasferimento in provincia di Agrigento (Ambito 1), ove sussistono le condizioni per il ricongiungimento in quanto il mio coniuge risiede in tale provincia, sebbene in un comune appartenente ad un altro ambito (Ambito 3).

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FERIE

Nessun lavoratore docente e ATA può essere obbligato a fruire di giorni di ferie nelle giornate di utilizzo  della scuola come seggio elettorale.

PERMESSI

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno).

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007.

La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007. Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo. Sono previste agevolazioni tariffarie, per treni, navi e aerei, per gli elettori sia in Italia che all'estero.

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