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Giovedì, 22 Giugno 2017 12:00

Scuola: supplenze e disoccupazione Naspi

Siamo arrivati agli sgoccioli dell'anno scolastico e sono vicine le scadenze per i supplenti che hanno contratti al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

A tal proposito, si ricorda , è possibile accedere all'indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e potrebbe risultare utile visionare la scheda di lettura che il sindacato propone per sciogliere dubbi o riserve.

Ricordiamo, il trattamento di disoccupazione presuppone che il lavoratore sia stato assicurato dal datore di lavoro contro la disoccupazione involontaria presso l'INPS.
Per gli eventi che si verificano dal 1 maggio 2015 opera la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (acronimo NASpI) con una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione fatta esclusione degli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, ai quali si applica una speciale disciplina.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI.
Sono destinatari della prestazione i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Ecco di seguito i requisiti per ottenere l'indennità:

·         Lo stato di disoccupazione;

·         Far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

·         Far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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Superato il blocco, tutelato il personale

Turi: un contratto intriso di forte solidarietà. Importante aver superato con il negoziato le rigidità della legge.

la scheda di sintesi con le novità rilevanti del contrattoil contrattola dichiarazione a verbale

IN SINTESI

Uno dei principali nodi da sciogliere riguardava il blocco triennale di permanenza nella provincia di assunzione in ruolo, blocco che è stato derogato per cui tutti i docenti, ricorrendone le condizioni, possono chiedere l'assegnazione interprovinciale.

Un altro nodo da sciogliere riguardava il divieto posto dal Miur per coloro i quali ottengono trasferimento interprovinciale, ma anche questo è stato sciolto, sebbene con alcune eccezioni.

L'assegnazione provvisoria interprovinciale, come prevede l'articolo 7 dell'Ipotesi di Contratto, può essere richiesta da:

§  chi ha presentato domanda di mobilità e non l'ha ottenuta;

§  chi non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento (per l'assegnazione);

§  chi, nelle operazioni di mobilità, è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento;

§  chi, nelle operazioni di mobilità, è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art 13 del CCNI dell'11 aprile 2017 (in tal caso la richiesta può avvenire solo per la provincia in cui non si è stati soddisfatti).

L'assegnazione provvisoria può, inoltre, essere richiesta, da quei docenti già soddisfatti nelle operazioni di mobilità, nel caso in cui siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di trasferimento, i motivi di ricongiungimento.

In sintesi, possono presentare domanda di assegnazione coloro i quali: non hanno presentato domanda di mobilità; non hanno ottenuto il trasferimento o l'hanno ottenuto in una provincia diversa da quella in cui sussistono le condizioni per il ricongiungimento o per usufruire delle suddette precedenze.

Alla luce di quanto suddetto, i docenti, che hanno ottenuto il trasferimento nella medesima provincia in cui è possibile chiedere l'assegnazione provvisoria, non possono presentare domanda interprovinciale. Ad esempio: non posso presentare domanda di assegnazione provvisoria, se ho ottenuto il trasferimento in provincia di Agrigento (Ambito 1), ove sussistono le condizioni per il ricongiungimento in quanto il mio coniuge risiede in tale provincia, sebbene in un comune appartenente ad un altro ambito (Ambito 3).

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Tantissimi docenti precari ci stanno chiedendo: qual è il modello per il rinnovo delle GI che devo compilare, come va inviato e dove bisogna inviarlo una volta che è stato compilato?

Ovviamente la domanda che ci è stata posta si riferisce al reclutamento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20. Si tratta delle nuove inclusioni o aggiornamenti per le graduatorie di circolo o Istituto dei docenti di II e III fascia che aspirano ad avere le supplenze nelle scuole di una sola provincia per il triennio 2017/2020.

Devono compilare il modello denominato A1 i docenti abilitati per la classe di concorso a cui vogliono accedere in fascia II o che volessero aggiornare la loro posizione in fascia II, ma che non sono inseriti per quella classe di concorso in GAE.

Devono compilare il modello denominato A2 i docenti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia esclusivamente per insegnamenti in cui erano già presenti nelle graduatorie del triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ovvero esclusivamente per nuovi insegnamenti.

Devono compilare il modello denominato A2 bis i docenti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia per insegnamenti in cui erano già presenti nelle graduatorie del triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e contemporaneamente per nuovi insegnamenti.

Per cui un aspirante docente neolaureato che per la prima volta si accinge a fare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia deve utilizzare il modello A2.

Ad esempio quei docenti che si trovano inseriti nelle GAE con riserva, come per esempio i docenti diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, possono inserirsi anche in II fascia per la medesima classe di concorso o posto in cui hanno la riserva sia in GAE che in prima fascia, e possono altresì inserirsi in III fascia per altre classi di concorso o tipo di posto.

Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano esclusivamente all'istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda.

In alternativa, il modello o i modelli di domanda possono essere trasmessi in formato digitale mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istituzione scolastica prescelta, secondo quanto definito nell'art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 374 dell'1 giugno 2017.

Per la scelta dell'istituzione scolastica a cui inviare i suddetti modelli di domanda e/o successivamente (presumibilmente dal primo luglio al 20 luglio 2017) il modello B per la scelta delle 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici, è consigliabile utilizzare l'apposita applicazione del MIUR.

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FERIE

Nessun lavoratore docente e ATA può essere obbligato a fruire di giorni di ferie nelle giornate di utilizzo  della scuola come seggio elettorale.

PERMESSI

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno).

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007.

La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007. Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo. Sono previste agevolazioni tariffarie, per treni, navi e aerei, per gli elettori sia in Italia che all'estero.

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Mercoledì, 31 Maggio 2017 09:53

Frequenza scolastica, ecco le spese detraibili

La legge n. 107/2015 ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica, distinguendole inoltre da quelle universitarie.
La detrazione dall'imposta sul reddito delle spese effettuate per la frequenza scolastica può essere pari al 19%, sino al limite massimo, per l'anno 2016, di euro 564,00 per alunno.

Le spese detraibili sono le seguenti:

tasse (di iscrizione e di frequenza)

contributi obbligatoricontributi volontari

mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola

gite scolastiche

assicurazione della scuola

ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

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In questo articolo vi spieghiamo come seguire l'iter della vostra domanda di trasferimento e passaggio professionale.

Entrando nella piattaforma Istanze online con user e password, andando al menù "Altri Servizi" si deve scorrere la pagina per arrivare al servizio "Mobilità in Organico di diritto".

L'utente che seleziona il servizio "Mobilità in Organico di diritto" (all'interno dell'area Altri Servizi del portale presentazione istanze on line ) andrà ad esplorare un'area finalizzata al monitoraggio dello stato delle domande, all'interrogazione dei dati contenuti in essa e del risultato conseguito dopo le operazioni di mobilità.

Il personale docente che ha presentato domanda di mobilità, avvalendosi dei servizi proposti in quest'area, può: Interrogare lo stato assunto dalla propria domanda all'interno del processo di mobilità. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione di ITER DELLA DOMANDA selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare le informazioni complete contenute nella propria domanda, aggiornate con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione VISUALIZZA DETTAGLI selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare i punteggi associati a ciascuna domanda, aggiornati con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L'interrogazione avviene utilizzando la funzione CALCOLA PUNTEGGIO selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare il risultato del movimento utilizzando la funzione VISUALIZZA RISULTATO selezionabile accanto ad ogni domanda che ha partecipato alle operazioni di mobilità. Quest'ultima funzione è utilizzabile soltanto nel periodo successivo alla data di pubblicazione dei risultati dell'ordine scuola richiesto.

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I sindacati hanno richiesto al Ministero la pubblicazione dell'annuale sulla proroga dei contratti per il personale ATA, con le integrazioni rese necessarie dalla situazione del corrente anno scolastico.

La nota si rende necessaria per permettere la predisposizione del piano ferie del personale ATA, in modo da assicurare la sufficiente presenza del personale in servizio nei mesi estivi, mesi che quest'anno saranno caratterizzati dal rinnovo delle graduatorie di istituto sia per i docenti che per gli ATA.

I sindacati propongono altresì che la nota venga integrata con i seguenti punti

§  proroga dei contratti sui posti in organico di diritto che sono stati "congelati" per la conclusione del transito del personale soprannumerario delle province e CRI

§  proroga sui posti non coperti dagli Assistenti tecnici per esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) e 2^ fascia (DM 75) che sono stati restituiti alla competenza dei singoli Dirigenti scolastici e che (per mancata revisione del DM 430/2000) hanno termine al 30 giugno;

§  proroga dei contratti al 31 agosto dei supplenti sui posti in organico di diritto, per tutte le tipologie di profilo e senza valutazione da parte dei Dirigenti scolastici.

Va specificato inoltre che la proroga del contratto al 31 agosto non può essere imposta e che il posto va eventualmente riassegnato tramite lo scorrimento delle graduatorie.

I Dirigenti scolastici dovranno conoscere quali e quanti posti risultavano vacanti in organico di diritto dopo la mobilità 2016/2017 o nel periodo in cui sono state fatte le convocazioni dei supplenti ATA dei 24 mesi o DM 75 da parte degli UST per l'a.s.2016/2017 e, comunque, entro il 31 dicembre 2016 (per decessi o altro) al fine di poter disporre la proroga dei contratti al personale in servizio, seguendo l'ordine di graduatoria dalla quale sono stati individuati.

 

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Abilitazione all'insegnamento: le commissioni parlamentari votano a favore del cambio di rotta. A partire dal 2018, addio al TFA e ai percorsi abilitanti. Ecco come si diventerà insegnanti dal prossimo anno.

in arrivo novità sempre più certe per quanto riguarda il mondo dell'insegnamento e della scuola. Pare che la riforma del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'accesso alla professione stia per prendere definitivamente forma. Dal prossimo anno, il governo darà il via al Fit, un nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti che non prevederà più l'abilitazione (a parte il III ciclo di TFA), ma un percorso  di formazione retribuito della durata di tre anni. Dopo aver conseguito la laurea magistrale, infatti, gli aspiranti insegnanti dovranno superare un concorso per accedere a un contratto triennale retribuito di formazione, il Fit (formazione iniziale tirocinio), che prevede tre anni di formazione teorico-pratica tra scuola e università, con un primo anno di specializzazione e relativa valutazione, e due anni di  laboratori, lezioni e tirocini nella scuola. Alla fine dei tre anni, prima dell'ufficializzazione in ruolo, è prevista un'altra valutazione da parte degli organi collegiali .

In breve, quindi, il nuovo sistema prevede 5 anni di corso di laurea e 3 anni di formazione/lavoro con un contratto a tempo determinato: i docenti saranno già pagati durante il tirocinio e, alla fine, dovrebbero entrare in ruolo firmando il contratto a tempo indeterminato. Le Commissioni parlamentari hanno già espresso il voto favorevole, ma si attende ancora l'approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del governo.

Il primo concorso è previsto nel 2018: intanto il governo si impegna a svuotare le graduatorie degli abilitati (GaE e II fascia di istituto) e ad avviare la stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio.

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L'Inps ha pubblicato la circolare n. 87/2017, con la quale ha comunicato i limiti reddituali per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018.

I predetti limiti, comunica l'Istituto di previdenza, restano invariati anche nel 2017.

Ricordiamo che il limite reddituale minimo  nelle famiglie con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non sono presenti componenti inabili, è di 14.383,37 euro, reddito a cui corrisponde l'attribuzione di 137,5 euro mensili in presenza di un figlio minore. Tale importo sale gradualmente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare o in presenza di un soggetto inabile (anche maggiorenne).

al link sotto  trovi gli importi degli assegni al nucleo familiare per il 2017.

http://www.pensionioggi.it/tavole/importo-assegni-al-nucleo-familiare-2017.htm

 

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Il prossimo anno scolastico le scuole piemontesi potranno contare su un'assegnazione organica di 152 posti in più rispetto all'anno in corso.

Nel 2017/2018 l'organico riconosciuto dal ministero al Piemonte ammonta a 47.730 unità, 152 in più rispetto alle 47.578 unità del 2016/2017. La notizia è stata accolta positivamente da tutti i sindacati che si sono confrontati presso l'Ufficio scolastico regionale col l'assessora regionale all'Istruzione. Per l'anno scolastico 2017/2018, infatti, l'organico riconosciuto dal ministero dell'Istruzione al Piemonte ammonta a 47.730 docenti, 152 in più rispetto agli attuali 47.578.

Oltre ai posti in più, una quota consistente della dotazione complessiva, pari a 546 posti, viene inoltre stabilizzata nella dotazione organica di diritto, con assunzioni a tempo indeterminato.

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