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Venerdì, 27 Aprile 2018 09:40

Accordo co.co.co: maggiori tuteleai collaboratori

In allegato il recente Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto, per la nostra organizzazione dalla UILTEMP, il 9 aprile (con decorrenza aprile 2018-marzo 2021), sulla regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative per il settore della cooperazione internazionale.

L'Accordo individua 4 profili professionali per i collaboratori con relativi compensi tabellari minimi; introduce importanti tutele in caso di malattia, maternità ed infortunio; rilevanza della formazione e dell'aggiornamento professionale del collaboratore; dettagliata, inoltre, l'elencazione di fattispecie di recesso anticipato e risoluzione del contratto. Chiudono il Contratto Collettivo la regolamentazione dei diritti sindacali ed i diritti di informazione e la previsione di una polizza sanitaria integrativa per quei collaboratori con contratto di durata pari o superiore a 6 mesi, salvo il caso in cui il collaboratore abbia attivato autonomamente una propria polizza nel qual caso vedrà corrispondersi un importo una tantum pari ad € 80,00.

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Forma.Temp - Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione - è un ente bilaterale costituito sotto forma di libera associazione senza fini di lucro tra l'associazione di rappresentanza delle Agenzie per il lavoro (ASSOLAVORO), le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati (FelSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP.P@) nonché le tre Confederazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL).

Il Fondo è stato autorizzato all'esercizio delle attività con Decreto del Ministero del Lavoro il quale esercita sullo stesso un potere di vigilanza e controllo.

La creazione di Forma.Temp, quale strumento della gestione bilaterale della formazione professionale, ha permesso di rendere disponibili le risorse finanziarie destinate a qualificare ulteriormente il lavoro in somministrazione nel sistema delle politiche del lavoro.

Tutti i corsi di formazione finanziati da Forma.Temp sono a titolo gratuito e non prevedono quote di alcun genere a carico dei partecipanti. È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere, o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dai lavoratori.

Per poter frequentare i corsi è necessario recarsi presso un'Agenzia per il Lavoro, informarsi dell'offerta formativa e, se iscritti all'Agenzia, candidarsi per la selezione ai corsi gratuiti presentando il proprio curriculum vitae.

Per info: http://www.formatemp.it/

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Giovedì, 30 Aprile 2015 10:52

EBITEMP: Ente bilaterale per il lavoro temporaneo

La scelta delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di dar vita a Ebitemp, l'Ente bilaterale per il lavoro temporaneo, fu compiuta il 28 maggio 1998 con la stipula del primo contratto collettivo del settore. La bilateralità veniva individuata come metodologia e strumento per assicurare ai lavoratori temporanei (oggi identificati dalla L. 30/2003 come somministrati a tempo determinato) forme di tutela innovative che attenuassero i disagi della discontinuità lavorativa.

Nel 2002, in occasione del primo rinnovo contrattuale, sono state avviate le prime attività di tutela dei lavoratori: in particolare gli indennizzi per i casi di infortunio, prestazione che si estende anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro, e la costituzione di un fondo di garanzia. Quest'ultima consente ai lavoratori temporanei di accedere al credito personale a condizioni molto convenienti e con procedure semplificate rispetto a quelle adottate dal sistema bancario.

Nel mese di luglio 2008 è stato firmato il rinnovo contrattuale che prevede un vero e proprio mini welfare di settore con l'obiettivo di costruire un sistema capace di rispondere ai mutati bisogni dei lavoratori. Il nuovo contratto, infatti, oltre all'ampliamento dei servizi offerti da Ebitemp ai lavoratori in somministrazione, prevede che le missioni di lavoro in somministrazione possano essere prolungate fino a 36 mesi senza comportare l'obbligo di assunzione; qualora, invece, si superino il 36 mesi di lavoro continuato presso una singola azienda, l'agenzia deve assumere il lavoratore a tempo indeterminato.

L'obiettivo di questo mini welfare è di offrire più sicurezza per chi vive in un sistema contrassegnato da discontinuità lavorativa; è importante creare le condizioni per cui sia possibile costruire un progetto di vita anche per questi lavoratori. Inoltre, il nuovo contratto punta fortemente sulla continuità dei rapporti di lavoro e sullo sviluppo delle professionalità, garantendo l'accesso gratuito alla formazione anche attraverso congedi retribuiti che assicurino la partecipazione alla formazione finanziata.

Un altro elemento fortemente innovativo del nuovo contratto è la previsione della costituzione di un fondo di previdenza integrativo per i lavoratori in somministrazione.
Il nuovo contratto dedica anche ampio spazio alla sicurezza sul lavoro.

Ebitemp è l'ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo. Costituito attraverso un accordo contrattuale tra le organizzazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp e le associazioni delle agenzie per il lavoro in somministrazione Assolavoro, Assosomm, non ha fini di lucro ed è attivo sia a favore dei lavoratori che delle agenzie.

In un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore, Ebitemp svolge una duplice funzione:

di servizio per la gestione della bilateralità e dei diritti sindacali nel settore del lavoro in somministrazione;

di tutela e protezione dei lavoratori in regime di somministrazione attraverso prestazioni definite dalla contrattazione nazionale.

Per conseguire i propri scopi, Ebitemp si avvale del contributo a carico delle Agenzie per il Lavoro, nella misura prevista dalla contrattazione tra le parti.

 

IDENTITA' DI INFORTUNIO

Ebitemp eroga indennità aggiuntive (oltre a quelle spettanti per legge) a favore dei lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato in caso di:infortunio sul lavoro che si protrae oltre la scadenza del contratto (solo per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato)invalidità permanentedecesso sul luogo di lavoro

Come tutti i lavoratori dipendenti, anche i lavoratori in somministrazione sono soggetti all'obbligo assicurativo. Nello svolgimento dell'attività professionale presso le imprese utilizzatrici sono tutelati dall'Inail, che garantisce loro le prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo.

In più, tutti i lavoratori in somministrazione possono godere di prestazioni aggiuntive offerte da Ebitemp.

Chi ha diritto alle indennità

Hanno diritto alle indennità i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato, dipendenti dalle agenzie per il lavoro associate a Ebitemp, che si infortunano durante la loro attività professionale presso l'impresa utilizzatrice.

Quando scattano le prestazioni

La protezione aggiuntiva interviene quando l'infortunio ha conseguenze gravi e prolungate, anche oltre la scadenza della missione.
In particolare quando l'infortunio:

si protrae oltre la scadenza del contratto (solo per lavoratori in somministrazione a tempo determinato)provoca una invalidità permanente che si manifesta entro un anno dall'infortunioprovoca esito mortale sul luogo di lavoro ed avviene entro un anno e a causa dell'infortunio

Che cosa si può ottenere

Le prestazioni sono riconosciute in relazione ai diversi rischi e alla diversa gravità delle conseguenze provocate dall'infortunio.

Infortunio che si protrae oltre la scadenza del contratto (solo per lavoratori in somministrazione a tempo determinato)

E' previsto un risarcimento fino a un massimo di 6.300,00 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite, tenendo conto della situazione lavorativa dell'infortunato.

Invalidità permanente

Da 1 a 59%: l'indennizzo massimo di 50.000,00 euro viene ridotto proporzionalmente all'entità dell'inabilità.
Pari o superiore al 60%: viene corrisposto l'indennizzo massimo di 50.000,00 euro.
Morte: viene corrisposto l'indennizzo massimo di 50.000,00 euro.

Tutte le prestazioni in caso di infortunio sono deliberate ed erogate a insindacabile giudizio dell'ente.

 

SOSTEGNO ALLA MATERNITA'

A chi si rivolge

Lavoratrici in gravidanza per le quali la missione cessi nei primi 180 giorni dall'inizio della stessa ed alle quali non spetti l'indennità relativa alla maternità obbligatoria INPS.

Cosa si può ottenere

un contributo una tantum di 1.400 euro al lordo delle imposte previste dalla legge.

Cosa si deve fare

Inviare ad Ebitemp la domanda con tutti gli allegati tramite raccomandata a/r entro 30 gg. dalla scadenza del contratto.

Per richiedere­ la prestazione è necessario scaricare, stampare e compilare il modulo in allegato in fondo a questa pagina e  allegare i seguenti documenti richiesti:

fotocopia codice fiscalefotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto)copia del contratto di prestazione di lavoro in somministrazione ed eventuali prorogheautorizzazione al trattamento dei dati personalicertificato medico della ASL o di un ginecologo attestante l'inizio della gravidanza (data ultimo ciclo mestruale)dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la non percezione dell'indennità INPS per maternità obbligatoriadichiarazione di cessazione rapporto di lavoro rilasciata dall'Agenzia per il Lavoro.

La richiesta va inviata escl­usivamente a:

Ebitemp – Sostegno alla ­maternità Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma

I moduli di domanda, con l'elenco degli allegati da inviare, sono anche disponibili presso le filiali delle Agenzie per il Lavoro o presso le sedi di Felsa – Cisl, Nidil Cgil e UIL Tem.p@.

Per ulteriori informazioni: numero verde 800.672.999.
Gli uffici amministrativi di Ebitemp non sono abilitati a rispondere a domande relative alla gestione delle pratiche.

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