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Martedì, 11 Dicembre 2018 10:30

Lavoro autonomo e prestazioni di maternità/paternità per iscritti alla Gestione separata

L'INPS, con la circolare n. 109 del 16/11/2018, illustra le disposizioni introdotte dalla legge n. 81/2017 sul "lavoro autonomo" in merito alle prestazioni a tutela della maternità e paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

Si ricorda che la legge, entrata in vigore il 14 giugno 2017, ha apportato rilevanti modifiche al T.U. sulla maternità n. 151/2001.

In sintesi, alcune delle novità intervenute.

Per gli iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Resta confermato il requisito contributivo.

Pertanto, precisa l'INPS, non è più necessario, ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità o paternità, produrre le dichiarazioni di astensione dall'attività lavorativa. Di conseguenza, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell'indennità di maternità o paternità non preclude l'erogazione dell'indennità stessa.

Anche in caso di parto fortemente prematuro, nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l'indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro, mentre permane l'obbligo di astenersi in caso di provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro.

Nella circolare vengono inoltre riportati una serie di casi per i quali le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81/2017 devono essere gestite secondo le indicazioni impartite.

Altra novità riguarda il congedo parentale che è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore, e non più solo entro il primo anno (come prima previsto), con un periodo massimo complessivo per entrambi i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Il congedo può essere fruito in misura frazionata a mesi o a giorni ma non in modalità oraria, e tali periodi sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Ulteriori indicazioni riguardano il requisito contributivo e la gestione del periodo transitorio, per il quale i periodi di congedo parentale fruiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 81/2017  il riconoscimento dell'indennità rimane subordinato all'accertamento che il richiedente abbia titolo all'indennità di maternità o paternità, mentre per quelli fruiti dopo l'entrata in vigore della legge, il riconoscimento dell'indennità deve essere accertato con le modalità indicate nella circolare.

L'INPS precisa che le domande di congedo di maternità o paternità e quelle di congedo parentale devono essere presentate in modalità telematica.

Gli uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione degli interessati per consulenza, assistenza e per l'inoltro on line delle domande

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