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Venerdì, 04 Giugno 2021 17:38

UIL FPL SU TUTEA E PREVIDENZA: focus sulle norme di maggior interesse per i lavoratori

- Decreto Legge 22 marzo 2021 n.41 convertito con modificazioni  dalla Legge 21 maggio 2021, n.69 

- Decreto Legge 13 marzo 2021, n.30 convertito con modificazioni  dalla Legge 6 maggio 2021, n.61 

 

FOCUS NORME DI MAGGIORE INTERESSE DEGLI UTIMI ATTI PARLAMENTARI

  • FONDO PER I GENITORI SEPARATI
  • SOSTEGNO AI GENITORI CON FIGLI DISABILI
  • LAVORATORI FRAGILI
  • PROROGA RINNOVO CONTRATTI A TERMINE
  • INDENNITA’ LAVORATORI SOMMINISTRATI
  • RICOSTRUZIONE DI ISCHIA
  • MISURE PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA ASSENZA GIUSTIFICATA PER IL VACCINO
  • CONGEDI E BONUS BABY SITTER

ISTITUZIONE FONDO PER GENITORI LAVORATORI SEPARATI O DIVORZIATI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO (ARTICOLO 12-BIS DL 41/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 69/2021) 

A CHI SPETTA?
Ai genitori lavoratori separati o divorziati che a causa dell’emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa. 

PER QUALE FINALITÀ? 
Per poter continuare ad erogare l’assegno di mantenimento. 

PER QUALE IMPORTO?
Per un importo massimo di 800€ mensili. 

COME SI ACCEDE A QUESTO FONDO?
Con Decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro sessanta giorni dal 21 maggio 2021, saranno definiti i criteri e le modalità per potervi accedere.

 

SOSTEGNO AI GENITORI CON FIGLI DISABILI (ARTICOLO 13-BIS DL 41/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 69/2021 CON CUI SI MODIFICA IL COMMA 365 DELLA LEGGE N.178 DEL 30 

DICEMBRE 2020) 

A CHI E’RIVOLTO?
Mentre nella legge di bilancio del 2021 si rivolgeva solo alle madri, con la modifica introdotta nel DL n.41/2021 la misura si rivolge oggi ad uno dei genitori disoccupati o 
monoreddito facenti parte di nuclei monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% 

A QUANTO AMMONTA IL SOSTEGNO ECONOMICO? 

La misura massima riconoscibile ammonta a 500€ mensili netti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

QUALI SONO LE MODALITA’ PER POTERVI ACCEDERE?

Si è in attesa di un apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, che disciplini la platea degli aventi diritto e le modalità di accesso.

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ (ARTICOLO 15 DL 41/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 69/2021 CON CUI SI MODIFICA L’ARTICOLO 26 DEL DL 18/2020) CHE NOVITA’ INTRODUCE LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGGE 18/2020?

CHE NOVITÀ INTRODUCE LA MODIFICA DELL’ARTICOLO?

Sono essenzialmente due e riguardano i dipendenti pubblici e privati: 

1. Per i lavoratori fragili si individua il 30 giugno 2021 come data ultima per poter svolgere, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifica attività di formazione professionale anche da remoto; 

2. Si proroga al 30 giugno 2021 l’equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal lavoro dei dipendenti fragili per i quali la prestazione non possa essere resa in modalità agile;

-In quest’ultimo caso si è specificato che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto a decorrere dal 17 marzo 2020. 

COSA SI INTENDE PER LAVORATORI FRAGILI? 

Sono lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, nonché dal medico di assistenza primaria,attestante una condizione di rischio: 

  • derivante da immunodepressione 
  • da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita 
  • i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 legge 104 del 5 febbraio 1992.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (ARTICOLO 17 DL 41/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 69/2021) 

COSA PREVEDE?

Prevede che In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

INDENNITÀ COVID-19 PER I LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO SANITÀ (ARTICOLO 18 DL 41/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 69/2021) 

A CHI E’ RIVOLTO?

Ai lavoratori in somministrazione del comparto Sanità 

È SEMPRE RICONOSCIUTA? 

No. È strettamente correlata all’emergenza epidemiologica.

E’ PREVISTA UNA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA?

No. È stato solo previsto un tetto generale di 8 milioni di euro. 

COME AVVERRA’ LA DISTRIBUZIONE?

Sarà definito con apposito Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

QUANDO E’PREVISTO IL DECRETO?

Entro 60 giorni dal 21 maggio 2021 

 

ASSUNZIONI DI PERSONALE ADDETTO ALLA RICOSTRUZIONE DI ISCHIA (ARTICOLO 30-TER DL 41/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 69/2021) 

A COSA È FINALIZZATO? 

A garantire l’operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione dei comuni di Forio, Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. 

IN COSA CONSISTE?

Autorizza i tre Comuni ad assumere con contratto a tempo determinato rispettivamente 2,4 e 8 unità per l’anno 2021 in deroga ai vincoli assunzionali.

MISURE PER FAVORIRE L’ATTIVITÀ DIDATTICA E PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E DELLA SOCIALITÀ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA DA COVID-19 (ARTICOLO 31 DL 41/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 69/2021) 

CHE NOVITÀ INTRODUCE L’ARTICOLO 31 DEL DECRETO LEGGE 41 DEL 2021 COSÌ COME RISCRITTO DURANTE LA CONVERSIONE IN LEGGE? 

Amplia la sfera dei lavoratori del mondo della scuola per i quali l’assenza è giustificata dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 ricomprendendo il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario anche delle istituzioni scolastiche ed educative comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

LAVORO AGILE, CONGEDI PER GENITORI E BONUS BABY-SITTING (ARTICOLO 2 DL 30/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 61/2021) 

QUALI NOVITÀ INTRODUCE L’ARTICOLO 2 PER I NOSTRI AMBITI DI COMPETENZA?

Essenzialmente tre: 

1. Amplia la sfera di utilizzo del bonus baby-sitting, o in alternativa per l’iscrizione dei figli ai centri estivi alla Polizia Locale ed agli appartenenti alle categorie degli esercenti delle professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari; 

2.Introduce il diritto anche per il lavoratore pubblico con almeno un figlio incondizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992,n. 104 o figli con bisogni educativi speciali (BES), di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021. 

3. Porta a 16 anni il limite di età del figlio per il quale il genitore può chiedere di rendere la prestazione di lavoro in modalità agile in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa del figlio, infezione da SARS-COV-2 del figlio e quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. 

 

IN QUALI CASI SI PUÒ FRUIRE DEL BONUS BABY-SITTING? 

-Per la durata dell’eventuale sospensione dell’attività didattica o educativa del figlio; 

-Alla durata dell’infezione da SARS-COV-2 del figlio; 

-Alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. 

E’ PREVISTO UN LIMITE DI ETA’ DEL FIGLIO?

Si. Si può utilizzare il bonus per i figli minori di anni 14 

I FIGLI DEVONO ESSERE CONVIVENTI? Si.

 

IN QUALI CASI SI Può FRUIRE DEL BONUS PER LA COMPROVATA ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI IN ALTERNATIVA AL BONUS BABY SITTER?

Dal tenore della norma sembrerebbero non esserci vincoli particolari come per il bonus baby-sitting. La fruizione del bonus parrebbe vincolata solo all’appartenenza ad una delle categorie di lavoratori menzionati (Polizia Locale ed appartenenti agli esercenti delle professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari). 

Per maggior sicurezza, si resta in attesa della Circolare esplicativa dell'INPS. 

 

MA L’ALTERNATIVA AL BONUS BABY-SITTING È SOLO PER I CENTRI ESTIVI? 

No. È fruibile per centri estivi, per i servizi integrativi per l'infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per i servizi socioeducativi territoriali, per i centri con funzione educativa e ricreativa e per i servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

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