Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica ai sensi dell’articolo 32 della Legge 833/1978. Misure di prevenzione sull’intero territorio regionale per l'attività lavorativa nel
settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE
Visto l’art. 32 della Costituzione.
Visto lo Statuto della Regione Piemonte.
Visti:
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i; - l’art. 650 del codice penale.
Dato atto che:
n. 3981/C7SAN del 19 giugno 2025 le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” recepite con DGR n. 26-1313 del 30 giugno 2025, con le quali viene fornita una
visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare.
Considerato che:
caratterizzata da elevate temperature dell’aria e da un alto tasso di umidità;
pericolo per la salute dei lavoratori il cui lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno e che sono esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti potenzialmente anche letali;
all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo in relazione alla tipologia di lavoro svolto, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori.
Ritenuto opportuno :
coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, e promuovere azioni adeguate atte a prevenire le patologie da elevate temperature ambientali a carico dei lavoratori impegnati nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi a cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole.
Ritenuto altresì di prevedere che, fermo quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di
protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative per la riduzione del rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature.
Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica.
Ritenuto, pertanto:
florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, le cui attività si svolgono all’esterno, nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari diretta, misure idonee a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale;
e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute evidenziati nell’alinea precedente e di disporre, a decorrere dal 2 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025, ove
non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri
edili ed affini, per attività classificabili come “attività fisica intensa” sul sito web
https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#caldo o altre attività equiparabili, tra le 12:30 e le 16:00,
limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato
https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisicaalta/ riferita a “lavoratori esposti al sole”
con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”, allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi;
previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più
fresche.
Dato atto che:
presente Ordinanza e gli obblighi attribuiti al Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla
gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto contiene ordini di sanità pubblica inerenti la fascia oraria lavorativa di soggetti individuati per la tutela dell'esposizione
prolungata al sole.
Informata la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
ORDINA
1) a decorrere dal 2 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025, salvo successivi provvedimenti, sull’intero territorio regionale della Regione Piemonte, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del
rischio, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come “attività fisica
intensa” sul sito web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#caldo o altre attività equiparabili, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato
https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisicaalta/ riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”, allo scopo di evitare possibili
conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi;
2) fermo quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della
pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative per la riduzione del rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ;
3) restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi previsti per il Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro dei lavoratori;
4) la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato;
RACCOMANDA
ai Comuni di valutare l'opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di
consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.
La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai
Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni piemontesi, ai Dipartimenti di Prevenzione e ai Servizi di Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle Aziende Sanitarie Locali della regione
Piemonte, la Direzione interregionale del Nord- Ispettorato d’Area Metropolitana Torino – Aosta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di
lavoro e alle Associazioni di categoria.
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