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Lo scorso 23 dicembre, in modalità da remoto, è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Orafo Argentiero e del Gioiello, scaduto a giugno  del 2020.  

Si tratta di un’intesa che aumenta le retribuzioni del 6,51% (comprendendovi anche  l’incremento “Ipca” di giugno 2021) che comportano gli aumenti e i nuovi minimi  come nelle seguenti tabelle: 

Aumenti 

Giugno 2022 

Giugno 2023 

Dicembre 2024 

Totale 

1a 

18,59 

20,07 

34,94 

73,60 

2a 

20,41 

22,05 

38,38 

80,84 

3a 

22,49 

24,29 

42,28 

89,06 

4a 

23,40 

25,27 

43,99 

92,66 

5a 

25,00 

27,00 

47,00 

99,00 

5a Super 

26,68 

28,82 

50,17 

105,67 

6a 

28,68 

30,98 

53,93 

113,59 

7a 

31,19 

33,68 

58,64 

123,51 



Nuovi  

minimi 

Giugno 2022 

Giugno 2023 

Dicembre 2024 

1a 

1241,81 

1261,88 

1296,82 

2a 

1363,86 

1385,91 

1424,29 

3a 

1502,64 

1526,93 

1569,21 

4a 

1563,52 

1588,79 

1632,78 

5a 

1670,37 

1697,37 

1744,37 

5a Super 

1782,85 

1811,67 

1861,84 

6a 

1916,55 

1947,53 

2001,46 

7a 

2083,89 

2117,57 

2176,21 

 

Così come nel settore metalmeccanico, è stata concordata una clausola di  salvaguardia che prevede incrementi maggiorati se l’Ipca dovesse essere superiore a  quanto ipotizzato in questo accordo.  

Sempre sugli aspetti economici sarà incrementato al 2% il contributo aziendale a  Cometa, ma già dal 2023 i giovani di età inferiore a 35 anni avranno in contributo  addizionale dell’0,2%. Mentre l’elemento perequativo già del 2022 sarà incrementato  a 250 euro annui. È stato anche previsto che in fase di stesura, sarà definita una  normativa per le trasferte.  

Per la parte normativa sono state inserite norme sulle pari opportunità, la prevenzione  delle molestie e delle violenze sulle donne. Da giugno 2022 sarà abolita la prima  categoria e i lavoratori ivi inquadrati passeranno nella seconda, mentre da aprile 2022  inizieranno i lavori della commissione per la riforma della classificazione dei  lavoratori.  

Sono state definite norme per il caso di “mancato rimpiazzo” per macchine e impianti  che non possono essere lasciati senza presidio e la deroga alle 11 ore di riposo nel  caso il lavoratore chieda per sue esigenze un cambio turno.  

Sono state unificati i trattamenti per lo straordinario tra operai e impiegati e normata  la comandata al sabato. È stata introdotta la procedura per la banca ore solidale in  favore di colleghi con necessità di tempo per assistere i figli, per le donne vittime di  violenza domestica o per altre situazioni di analoga difficoltà.  

È stato previsto un contratto a termine con causale “formativa” per i lavoratori di età  superiore a quella di apprendistato per l’inserimento in azienda e ulteriori causali  saranno discusse in fase di stesura e definita la norma sulla stagionalità (sei mesi  nell’anno).  

È stato confermato e rafforzato il diritto alla “formazione continua” con 24 ore nel  triennio e la possibilità di recuperare le ore non fatte nel precedente triennio entro  giugno 2022.  

È stato migliorato il trattamento di maternità e il welfare (200 euro di buoni spesa) è  stato confermato e meglio definito nella sua cogenza.  

È stata prevista una sede di confronto per definire norme e diritti per il “lavoro agile”.  

L’ipotesi di accordo sarà dunque portata nelle assemblee per illustrarla e sottoporla al voto dei lavoratori ed entro il 31 gennaio 2022 si dovrà confermare la validità dell’accordo.  

 

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI 

 

Pubblicato in Comunicati Stampa: UILM

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