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Mobilità: domanda di trasferimento per chi ha retrodatazione giuridica a seguito di ricorso (di Paolo Pizzo segreteria prov.le UIL SCUOLA Catanzaro)

Può presentare domanda di trasferimento provinciale al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità (quella assegnata l'1/9/2014 è provvisoria) il personale immesso in ruolo giuridicamente ed economicamente dal 1° settembre 2014 e il personale immesso in ruolo dopo 31 agosto 2014, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2014 ed economica al 1° settembre 2015.

È inoltre previsto che il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell'apposita O.M..

E IL PERSONALE ASSUNTO IN RUOLO CON DECORRENZA GIURIDICA PRECEDENTE ALL'1/9/2014 ED ECONOMICA DALL'1/9/2015 DOVRÀ PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE LA SEDE DEFINITIVA?

Sì. Rientrano in quest'ultimo caso, infatti, tutti i docenti che hanno ottenuto in questo anno scolastico l'immissione in ruolo con retrodatazione giuridica anteriore all'1/9/2014 a seguito di un giudicato (le più frequenti sono decorrenza giuridica al 2009 o 2010).

In questo caso il docente (al pari del neo immesso in ruolo) non ha ancora una sede definitiva e sta attualmente svolgendo una supplenza o è inoccupato. Può quindi presentare domanda di scelta della sede definitiva se nel frattempo abbia firmato il contratto di immissione in ruolo.

A tal proposito ricordiamo che gli anni di retrodatazione giuridica, COPERTI O NO DA SERVIZIO, saranno considerati servizio di ruolo a tutti gli effetti perché derivanti dalla restituito in integrum operata a seguito di un giudicato.

Per tale motivo nel modello D (dichiarazione dei servizi) allegato alla domanda di trasferimento tali anni dovranno essere inseriti nella sezione "anni di ruolo". Saranno valutati 6 pp per ogni anno se coperti da un servizio di almeno 180 gg., altrimenti 3 pp.

ANCHE CHI HA OTTENUTO IL RUOLO GIURIDICO NEL SOSTEGNO DEL II GRADO PUÒ PRESENTARE DOMANDA?

Di regola non presentano domanda di trasferimento i docenti neo immessi in ruolo sul sostegno della scuola secondaria di II grado (essi costituiscono il contingente provinciale DOS e otterranno la sede di servizio per l'a.s. 2015/16 con le operazioni di utilizzazioni, nel mese di giugno/luglio 2015).

Tali docenti potrebbero però presentare domanda di trasferimento interprovinciale se rientrano nelle precedenze di cui al'art 7 che permettono loro di superare il blocco triennale per i trasferimenti ad altra provincia.
Se però tali docenti abbiano ottenuto un'immissione in ruolo operata a seguito di un giudicato come descritta in precedenza, potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale richiedendo la DOS della/delle provincia/province desiderata/e (sempreché la decorrenza giuridica della nomina sia dall'1/9/2012 o precedente

CONSIGLIAMO AL DOCENTE INTERESSATO AL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE DI PRESENTARE DUE DOMANDE DI TRASFERIMENTO:

il docente che abbia ottenuto un'immissione in ruolo tramite una sentenza con retroazione giuridica al 2009/10/11 o 2012 ed economica dall' 1/9/2015, ha la possibilità di produrre contemporaneamente due domande:

una provinciale, in riferimento alla sede definitiva nella provincia in cui è stato immesso in ruolo;l'altra interprovinciale, perché con una decorrenza giuridica precedente all'1/9/2013 può superare il blocco triennale stabilito dalla norma.

Nel caso il docente dovesse ottenere il trasferimento interprovinciale (che prevale su quello provinciale) la sede ottenuta sarà già quella definitiva (a nulla rileva che sarà la sede in cui dovrà svolgere l'anno di prova a partire dall'1/9/2015).

Nel caso invece non dovesse ottenere il trasferimento interprovinciale, aver prodotto la domanda provinciale gli potrebbe dare la possibilità di non vedersi assegnare una sede d'ufficio.

Il docente DOS dovrà selezionare la DOS della/delle provincia/province desiderata/e. Una volta ottenuto il trasferimento interprovinciale farà poi domanda di utilizzazione provinciale per la sede dall' 1/9/2015.

Nel caso invece la domanda interprovinciale non dovesse andare a buon fine, la sede DOS provinciale la potrai avere solo con le successive domande di utilizzazione provinciale.

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Anno prova: 150 mila neoassunti, ci sarà modifica.

Santerini: "formarli all'Università e licenziarli se non hanno competenze", di Paolo Damanti

Ricorrere alle facoltà universitarie per formare i 150mila nuovi docenti che saranno assunti a settembre 2015 e riformare anno di prova. Santerini "prevedere rinvio contratto o licenziamento.

Una riforma articolata, contenuta in una risoluzione, quella che ieri l'On. Santerini ha presentato presso la settima Commissione Cultura alla Camera.

La Santerini ha chiesto alla VII Commissione di appoggiare la sua proposta che prevede un intervento di formazione straordinario per i docenti neoassunti: in particolare nella lingua straniera e nell'informatica, nonché nei compiti di prevenzione del disagio, rinnovamento delle metodologie didattiche, orientamento, sviluppo delle competenze, integrazione interculturale e interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di apprendimento.

Una formazione che prevede, anche, l'utilizzo sistematico dei Dipartimenti e delle Facoltà universitarie.

Insomma, una vera e propria rivoluzione dell'anno di formazione dei docenti neoassunti, basato su crediti e debiti formativi in base ai quali prevedere la formazione ed eventuali possibilità di rinvio o recessione del contratto.

La proposta avanza anche la necessità di rivedere la composizione del Comitato di valutazione prevedendo, oltre al dirigente e ai docenti, anche figure esterne (quali docenti universitari e/o dirigenti tecnici).

Una risoluzione che, ieri, è stata presentata e nei prossimi giorni sarà oggetto di dibattito e votazione.

A margine è intervenuto anche il Sottosegretario Toccafondi che si è riservato un intervento in un secondo momento. Intervento molto atteso, la posizione del Governo avrà un peso rilevante su ciò che sarà accolto della risoluzione, dato che si appresta ad emanare il Decreto di riforma, nel quale, ormai inevitabilmente, sarà presente una modifica dell'anno di prova.

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Mercoledì, 21 Gennaio 2015 10:18

Scuola: corso di sostegno per docenti in esubero

Lunedì scorso si è tenuto un incontro presso la Direzione Regionale sull'argomento in oggetto.

I corsi organizzati dall'Università di Genova inizieranno a febbraio (forse verso la metà) per finire verso luglio e avranno le seguenti sedi: Genova, Savona, Torino e Casale Monferrato. Coinvolgerà 369 docenti del Piemonte, cioè tutti quelli che ne hanno fatto richiesta e che sono nelle condizioni di essere in esubero o appartenere a classe di concorso in esubero provinciale. È possibile che vengano presi in considerazione anche i docenti in soprannumero titolari in altra provincia che hanno fatto domanda in Piemonte perché utilizzati. Notizie in tal proposito e più dettagliate le avremo in seguito al monitoraggio che effettuerà l'USR.

Infatti l'Amministrazione ricontatterà tutti i candidati ammessi ai corsi, attraverso le scuole,  per richiedere la disponibilità ad effettuare il corso, in modo che eventuali rinunce siano sostituite.

A Torino il corso si terrà presso l'ITIS "Pininfarina" di Moncalieri in via Ponchielli, 16 e sarà articolato in un pomeriggio la settimana  e il sabato tutto il giorno.

Il corso dovrebbe avere una durata di 426 ore, di cui 108 ore on-line, cioè la metà delle ore di lezione teorica, mentre per i laboratori (90 ore) e il tirocinio (426 ore)  non è possibile utilizzare la formazione on-line. Non sono previsti riconoscimenti di crediti formativi, senza eccezioni; le assenze sono accettate nella percentuale del 10% e il monte ore di assenza sarà recuperato tramite attività on-line.

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In allegato il comunicato stampa Uil Scuola Piemonte

DAI MANCATI PAGAMENTI AI SUPPPLENTI,  ALLA LEGGE DI STABILITA'

CONFERMATA LA POCA ATTENZIONE SUL PERSONALE E SULLA SCUOLA DA PARTE DEL GOVERNO

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Martedì, 30 Dicembre 2014 10:25

Scuola: graduatorie di Circolo

La pubblicazione delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto provvisorie di terza fascia relative al personale ATA, dovrà essere effettuata all'albo di ciascuna Istituzione scolastica in data:

7 gennaio 2015

Si rende noto che le Graduatorie relative al CPIA 1  e CPIA 2  di Alessandria per problemi  tecnici  non sono state generate dal SIDI. Sarà cura di quest'Ufficio comunicare l'avvenuta risoluzione del problema da parte del Superiore Ministero .

Avverso le graduatorie provvisorie di  III  fascia è ammesso reclamo esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ufficio all'indirizzo : http://alessandria.istruzionepiemonte.it

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non dovranno contenere alcun dato personale e sensibile

che concorra alla costituzione delle stesse.

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In allegato la comunicazione ufficiale diramata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in merito ai pagamenti delle supplenze.

 

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Guida  alla pensione anticipata e di vecchiaia: requisiti contributivi e anagrafici da  gennaio 2015, decorrenza, presentazione della domanda e strumenti di calcolo di contributi e pensioni.

Di  seguito una breve guida ai requisiti 2015 per l'accesso alla pensione anticipata e di vecchiaia di  lavoratori uomini e donne del settore pubblico e privato, in base alla Riforma Pensioni contenuta nel Decreto Salva Italia (DL  201/11 convertito nella legge n. 214/2011): nuove regole per  ottenere il trattamento pensionistico, modalità di invio delle domande INPS e strumenti a  disposizione per il calcolo dei contributi.

 

Pensione  di vecchiaia

La  pensione di  vecchiaiadecorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il  lavoratore/lavoratrice raggiunge l'età pensionabile (o dal primo giorno del mese  successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti ). Per i dipendenti la  decorrenza scatta dal primo giorno del mese seguente alla presentazione della  domanda (con cessazione del rapporto di lavoro). Requisito contributivo: anzianità minima di 20 anni al 31 dicembre 1995 (contributi  versati o accreditati a qualsiasi titolo).

Requisito anagrafico donne:

dipendenti    settore privato: dal 1.01.2014 al 31.12.2015    63 anni e 9 mesi;     

dipendenti settore pubblico: dal 1 .01.2013 al 31. 12.2015 66 anni e 3 mesi;

autonome e gestione separata: dal 1.01.2014 al 31.12.2015 64 anni e 9 mesi;

Requisito anagrafico uomini:

dipendenti nel pubblico e privato: dal 01.01.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3mesi;

autonomi e gestione separata: dal 1.01.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3 mesi.

Pensione  anticipata

Possono richiederla lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi iscritti  all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive,  esonerative e integrative previa risoluzione del rapporto di lavoro. La  decorrenza scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di  presentazione della domanda previa cessazione del rapporto di lavoro  dipendente, non richiesta quando il soggetto svolge attività di lavoro  autonomo. Le modalità di erogazione della pensione anticipata variano  per:

soggetti con anzianità contributiva al 31.12. 1995 (per gli uomini 42 anni e 6 mesi dal 1.01.2014 al 31.12.2015, per le donne 41 anni e 6 mesi dal 1.01.2014 al   31.12.2015)

soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1.01.1996: anzianità contributiva per gli uomini di 42 anni e 6 mesi (dal 1.01.2014 al 31.12.2015) e per le donne di 41 anni e 6 mesi (dal 1.01.2014 al 31.12.2015). L'accesso alla pensione è vincolato al compimento di 63 anni di età (versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e non   figurativa).

 

Pensione  prima dei 62 anni

Per  coloro che accedono alla pensione anticipata al di sotto dei 62 anni di età, si  applica sull'assegno pensionistico mensile una riduzione calcolata  secondo il sistema retributivo pari a:

1%  per ogni anno di pensione anticipata rispetto ai 62 anni; 2% per ogni anno  ulteriore di anticipo. La riduzione non opera per  lavoratori:

con   primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio   1996;che   maturano l'anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 derivante solo da   prestazione effettiva di lavoro, includendo i contributi obbligatori e quelli   derivanti dalla ricongiunzione, i periodi di congedo per maternità,   assolvimento obblighi di leva, malattia, infortunio e CIG   ordinaria.

Al  vaglio del Governo c'è un emendamento alla Legge di Stabilità 2015 volto ad  eliminare fino al 2017 le penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero (e già  escluse da una deroga applicata ai lavoratori precoci):

 

Invio domanda di pensione INPS

Online dal sito INPS (www.inps.it) dotati di PIN;tramite   Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da   rete mobile a pagamento;tramite    CAF, Patronato e intermediari autorizzati   dall'INPS.

Estratto  Conto Contributivo

L'INPS  mette a disposizione l'Estratto Conto Contributivo per aiutare a capire  quanto manca per andare in pensione visualizzando l'elenco dei  contributi versati: lo strumento è raggiungibile dal sito dell'istituto,  dotati di PIN, seguendo il percorso Servizi online > Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo PIN > Fascicolo Previdenziale del  Cittadino (dal menu a sinistra) > Posizione Assicurativa > Estratto  Conto.

Per  approfondimenti: Legge n.  214/2011.

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I lavoratori precoci in pensione anticipata con il requisito contributivo pieno non subiscono il taglio dell'assegno previsto dalla Riforma Pensioni Fornero: ecco l'emendamento Legge Stabilità.

I lavoratori  precoci che hanno diritto alla pensione anticipata senza il requisito anagrafico ma con 42 anni e sei mesi di  contributi riceveranno un assegno pieno, senza la decurtazione  prevista dalla Riforma Fornero. Lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2015 approvato in Commissione alla Camera, che  sospende temporaneamente la penalizzazione. L'emendamento Gnecchi – Damiano  recita:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo   periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29   dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio   2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo   24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,   n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,   in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano   applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di   anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

 

Pensione piena

La modifica all'ultima riforma delle  Pensioni attualmente in vigore, riguarda quei lavoratori che maturano il diritto  per accedere alla pensione anticipata entro  fine 2017. Se si ritirano con il contributivo pieno (42 anni e sei mesi per gli uomini, 41 anni e sei mesi  per le donne) nel 2015, prenderanno una pensione senza penalizzazioni  economiche, anche senza 62 anni di età. Dal 2016, per  effetto dell'applicazione della speranza di vita, i requisiti  contributivi passeranno a 42 anni e 10 mesi e a 41 anni e 10  mesi, rispettivamente.

Prepensionamento

In base all'attuale normativa, la scelta del  prepensionamento comporta un  taglio dell'assegno previdenziale pari all'1% per ogni anno di  anticipo rispetto all'età minima (62 anni), che sale al 2% per ogni anno prima  dei 60 anni. Si può scampare alla decurtazione soltanto se i 42 anni e 6  mesi di contributi derivano da prestazione effettiva di lavoro,  escludendo  quindi permessi o sospensioni  (articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).

L'emendamento

Grazie all'emendamento alla Legge di Stabilità approvato, invece, per raggiungere  l'anzianità contributiva, il lavoratore precoce può far valere qualsiasi  tipologia di contributi accreditati sul proprio conto assicurativo (anche da  riscatto e figurativi): se si ritira a 59 anni non riceverà un assegno  tagliato del 4%, ma la pensione piena (sempre se rispetta il  requisito dell'anzianità contributiva). Tale agevolazione interesserà soltanto i  trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre  2017.

 

Altre misure sulle pensioni

Ricordiamo che la Legge di Stabilità prevede anche un'altra modifica alla  riforma previdenziale di fine 2011 che riguarda le cosiddette pensioni d'oro, reintroducendo il principio in base al quale  chi usufruisce della possibilità di restare nel mondo del lavoro più a lungo  rispetto al compimento dei 70 o 75 anni – e  di conseguenza (come prevede  la legge) ha la quota di pensione maturata dopo il 2012 calcolata interamente  con il contributivo - non può comunque percepire un  assegno più alto di quello che gli spetterebbe con il calcolo  retributivo, quindi in pratica non può avere una pensione che  superi l'80% dell'ultimo stipendio.

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Uil Scuola: Il  Governo faccia la cosa necessaria: immissioni in ruolo subito sui tutti i posti  disponibili
Di Menna:  La questione  precariato rimane esplosiva; il governo recuperi il valore del confronto con il  sindacato.

Da molti anni la Uil  Scuola ha denunciato l'anomalia di contratti a termine reiterati in presenza di  posti, sia di insegnamento che di personale Ata, disponibili, e ha promosso  contenziosi giurisdizionali, in molte province con esiti positivi.
Il Governo  ora faccia l'unica cosa necessaria: immissione in ruolo su tutti i posti  disponibili compresi coloro che li occupano, pur non essendo nelle graduatorie  permanenti.
La sentenza conferma la miopia di una gestione del personale  chiusa nelle stanze dei ministeri, tutta attenta al risparmio, anziché al  rispetto dei diritti dei lavoratori e alla priorità della continuità didattica e  dei servizi.
La questione precariato rimane esplosiva; il governo recuperi il  valore del confronto con il sindacato.
Come Uil Scuola stiamo  predisponendo con l'ufficio legale una iniziativa per la tutela di coloro che si  trovano nelle condizioni richiamate dalla sentenza.

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Documentazione in allegato.

Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988, n.  395.

Determinazione contingente anno  solare 2015.

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