Mobilità: domanda di trasferimento per chi ha retrodatazione giuridica a seguito di ricorso (di Paolo Pizzo segreteria prov.le UIL SCUOLA Catanzaro)
Può presentare domanda di trasferimento provinciale al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità (quella assegnata l'1/9/2014 è provvisoria) il personale immesso in ruolo giuridicamente ed economicamente dal 1° settembre 2014 e il personale immesso in ruolo dopo 31 agosto 2014, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2014 ed economica al 1° settembre 2015.
È inoltre previsto che il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell'apposita O.M..
E IL PERSONALE ASSUNTO IN RUOLO CON DECORRENZA GIURIDICA PRECEDENTE ALL'1/9/2014 ED ECONOMICA DALL'1/9/2015 DOVRÀ PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE LA SEDE DEFINITIVA?
Sì. Rientrano in quest'ultimo caso, infatti, tutti i docenti che hanno ottenuto in questo anno scolastico l'immissione in ruolo con retrodatazione giuridica anteriore all'1/9/2014 a seguito di un giudicato (le più frequenti sono decorrenza giuridica al 2009 o 2010).
In questo caso il docente (al pari del neo immesso in ruolo) non ha ancora una sede definitiva e sta attualmente svolgendo una supplenza o è inoccupato. Può quindi presentare domanda di scelta della sede definitiva se nel frattempo abbia firmato il contratto di immissione in ruolo.
A tal proposito ricordiamo che gli anni di retrodatazione giuridica, COPERTI O NO DA SERVIZIO, saranno considerati servizio di ruolo a tutti gli effetti perché derivanti dalla restituito in integrum operata a seguito di un giudicato.
Per tale motivo nel modello D (dichiarazione dei servizi) allegato alla domanda di trasferimento tali anni dovranno essere inseriti nella sezione "anni di ruolo". Saranno valutati 6 pp per ogni anno se coperti da un servizio di almeno 180 gg., altrimenti 3 pp.
ANCHE CHI HA OTTENUTO IL RUOLO GIURIDICO NEL SOSTEGNO DEL II GRADO PUÒ PRESENTARE DOMANDA?
Di regola non presentano domanda di trasferimento i docenti neo immessi in ruolo sul sostegno della scuola secondaria di II grado (essi costituiscono il contingente provinciale DOS e otterranno la sede di servizio per l'a.s. 2015/16 con le operazioni di utilizzazioni, nel mese di giugno/luglio 2015).
Tali docenti potrebbero però presentare domanda di trasferimento interprovinciale se rientrano nelle precedenze di cui al'art 7 che permettono loro di superare il blocco triennale per i trasferimenti ad altra provincia.
Se però tali docenti abbiano ottenuto un'immissione in ruolo operata a seguito di un giudicato come descritta in precedenza, potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale richiedendo la DOS della/delle provincia/province desiderata/e (sempreché la decorrenza giuridica della nomina sia dall'1/9/2012 o precedente
CONSIGLIAMO AL DOCENTE INTERESSATO AL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE DI PRESENTARE DUE DOMANDE DI TRASFERIMENTO:
il docente che abbia ottenuto un'immissione in ruolo tramite una sentenza con retroazione giuridica al 2009/10/11 o 2012 ed economica dall' 1/9/2015, ha la possibilità di produrre contemporaneamente due domande:
una provinciale, in riferimento alla sede definitiva nella provincia in cui è stato immesso in ruolo;l'altra interprovinciale, perché con una decorrenza giuridica precedente all'1/9/2013 può superare il blocco triennale stabilito dalla norma.
Nel caso il docente dovesse ottenere il trasferimento interprovinciale (che prevale su quello provinciale) la sede ottenuta sarà già quella definitiva (a nulla rileva che sarà la sede in cui dovrà svolgere l'anno di prova a partire dall'1/9/2015).
Nel caso invece non dovesse ottenere il trasferimento interprovinciale, aver prodotto la domanda provinciale gli potrebbe dare la possibilità di non vedersi assegnare una sede d'ufficio.
Il docente DOS dovrà selezionare la DOS della/delle provincia/province desiderata/e. Una volta ottenuto il trasferimento interprovinciale farà poi domanda di utilizzazione provinciale per la sede dall' 1/9/2015.
Nel caso invece la domanda interprovinciale non dovesse andare a buon fine, la sede DOS provinciale la potrai avere solo con le successive domande di utilizzazione provinciale.
Anno prova: 150 mila neoassunti, ci sarà modifica.
Santerini: "formarli all'Università e licenziarli se non hanno competenze", di Paolo Damanti
Ricorrere alle facoltà universitarie per formare i 150mila nuovi docenti che saranno assunti a settembre 2015 e riformare anno di prova. Santerini "prevedere rinvio contratto o licenziamento.
Una riforma articolata, contenuta in una risoluzione, quella che ieri l'On. Santerini ha presentato presso la settima Commissione Cultura alla Camera.
La Santerini ha chiesto alla VII Commissione di appoggiare la sua proposta che prevede un intervento di formazione straordinario per i docenti neoassunti: in particolare nella lingua straniera e nell'informatica, nonché nei compiti di prevenzione del disagio, rinnovamento delle metodologie didattiche, orientamento, sviluppo delle competenze, integrazione interculturale e interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di apprendimento.
Una formazione che prevede, anche, l'utilizzo sistematico dei Dipartimenti e delle Facoltà universitarie.
Insomma, una vera e propria rivoluzione dell'anno di formazione dei docenti neoassunti, basato su crediti e debiti formativi in base ai quali prevedere la formazione ed eventuali possibilità di rinvio o recessione del contratto.
La proposta avanza anche la necessità di rivedere la composizione del Comitato di valutazione prevedendo, oltre al dirigente e ai docenti, anche figure esterne (quali docenti universitari e/o dirigenti tecnici).
Una risoluzione che, ieri, è stata presentata e nei prossimi giorni sarà oggetto di dibattito e votazione.
A margine è intervenuto anche il Sottosegretario Toccafondi che si è riservato un intervento in un secondo momento. Intervento molto atteso, la posizione del Governo avrà un peso rilevante su ciò che sarà accolto della risoluzione, dato che si appresta ad emanare il Decreto di riforma, nel quale, ormai inevitabilmente, sarà presente una modifica dell'anno di prova.
Lunedì scorso si è tenuto un incontro presso la Direzione Regionale sull'argomento in oggetto.
I corsi organizzati dall'Università di Genova inizieranno a febbraio (forse verso la metà) per finire verso luglio e avranno le seguenti sedi: Genova, Savona, Torino e Casale Monferrato. Coinvolgerà 369 docenti del Piemonte, cioè tutti quelli che ne hanno fatto richiesta e che sono nelle condizioni di essere in esubero o appartenere a classe di concorso in esubero provinciale. È possibile che vengano presi in considerazione anche i docenti in soprannumero titolari in altra provincia che hanno fatto domanda in Piemonte perché utilizzati. Notizie in tal proposito e più dettagliate le avremo in seguito al monitoraggio che effettuerà l'USR.
Infatti l'Amministrazione ricontatterà tutti i candidati ammessi ai corsi, attraverso le scuole, per richiedere la disponibilità ad effettuare il corso, in modo che eventuali rinunce siano sostituite.
A Torino il corso si terrà presso l'ITIS "Pininfarina" di Moncalieri in via Ponchielli, 16 e sarà articolato in un pomeriggio la settimana e il sabato tutto il giorno.
Il corso dovrebbe avere una durata di 426 ore, di cui 108 ore on-line, cioè la metà delle ore di lezione teorica, mentre per i laboratori (90 ore) e il tirocinio (426 ore) non è possibile utilizzare la formazione on-line. Non sono previsti riconoscimenti di crediti formativi, senza eccezioni; le assenze sono accettate nella percentuale del 10% e il monte ore di assenza sarà recuperato tramite attività on-line.
In allegato il comunicato stampa Uil Scuola Piemonte
DAI MANCATI PAGAMENTI AI SUPPPLENTI, ALLA LEGGE DI STABILITA'
CONFERMATA LA POCA ATTENZIONE SUL PERSONALE E SULLA SCUOLA DA PARTE DEL GOVERNO
La pubblicazione delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto provvisorie di terza fascia relative al personale ATA, dovrà essere effettuata all'albo di ciascuna Istituzione scolastica in data:
7 gennaio 2015
Si rende noto che le Graduatorie relative al CPIA 1 e CPIA 2 di Alessandria per problemi tecnici non sono state generate dal SIDI. Sarà cura di quest'Ufficio comunicare l'avvenuta risoluzione del problema da parte del Superiore Ministero .
Avverso le graduatorie provvisorie di III fascia è ammesso reclamo esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore della domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ufficio all'indirizzo : http://alessandria.istruzionepiemonte.it
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non dovranno contenere alcun dato personale e sensibile
che concorra alla costituzione delle stesse.
In allegato la comunicazione ufficiale diramata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in merito ai pagamenti delle supplenze.
Guida alla pensione anticipata e di vecchiaia: requisiti contributivi e anagrafici da gennaio 2015, decorrenza, presentazione della domanda e strumenti di calcolo di contributi e pensioni.
Di seguito una breve guida ai requisiti 2015 per l'accesso alla pensione anticipata e di vecchiaia di lavoratori uomini e donne del settore pubblico e privato, in base alla Riforma Pensioni contenuta nel Decreto Salva Italia (DL 201/11 convertito nella legge n. 214/2011): nuove regole per ottenere il trattamento pensionistico, modalità di invio delle domande INPS e strumenti a disposizione per il calcolo dei contributi.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaiadecorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore/lavoratrice raggiunge l'età pensionabile (o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti ). Per i dipendenti la decorrenza scatta dal primo giorno del mese seguente alla presentazione della domanda (con cessazione del rapporto di lavoro). Requisito contributivo: anzianità minima di 20 anni al 31 dicembre 1995 (contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo).
Requisito anagrafico donne:
dipendenti settore privato: dal 1.01.2014 al 31.12.2015 63 anni e 9 mesi;
dipendenti settore pubblico: dal 1 .01.2013 al 31. 12.2015 66 anni e 3 mesi;
autonome e gestione separata: dal 1.01.2014 al 31.12.2015 64 anni e 9 mesi;
Requisito anagrafico uomini:
dipendenti nel pubblico e privato: dal 01.01.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3mesi;
autonomi e gestione separata: dal 1.01.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3 mesi.
Pensione anticipata
Possono richiederla lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive, esonerative e integrative previa risoluzione del rapporto di lavoro. La decorrenza scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non richiesta quando il soggetto svolge attività di lavoro autonomo. Le modalità di erogazione della pensione anticipata variano per:
soggetti con anzianità contributiva al 31.12. 1995 (per gli uomini 42 anni e 6 mesi dal 1.01.2014 al 31.12.2015, per le donne 41 anni e 6 mesi dal 1.01.2014 al 31.12.2015)
soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1.01.1996: anzianità contributiva per gli uomini di 42 anni e 6 mesi (dal 1.01.2014 al 31.12.2015) e per le donne di 41 anni e 6 mesi (dal 1.01.2014 al 31.12.2015). L'accesso alla pensione è vincolato al compimento di 63 anni di età (versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e non figurativa).
Pensione prima dei 62 anni
Per coloro che accedono alla pensione anticipata al di sotto dei 62 anni di età, si applica sull'assegno pensionistico mensile una riduzione calcolata secondo il sistema retributivo pari a:
1% per ogni anno di pensione anticipata rispetto ai 62 anni; 2% per ogni anno ulteriore di anticipo. La riduzione non opera per lavoratori:
con primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996;che maturano l'anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 derivante solo da prestazione effettiva di lavoro, includendo i contributi obbligatori e quelli derivanti dalla ricongiunzione, i periodi di congedo per maternità, assolvimento obblighi di leva, malattia, infortunio e CIG ordinaria.
Al vaglio del Governo c'è un emendamento alla Legge di Stabilità 2015 volto ad eliminare fino al 2017 le penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero (e già escluse da una deroga applicata ai lavoratori precoci):
Invio domanda di pensione INPS
Online dal sito INPS (www.inps.it) dotati di PIN;tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento;tramite CAF, Patronato e intermediari autorizzati dall'INPS.
Estratto Conto Contributivo
L'INPS mette a disposizione l'Estratto Conto Contributivo per aiutare a capire quanto manca per andare in pensione visualizzando l'elenco dei contributi versati: lo strumento è raggiungibile dal sito dell'istituto, dotati di PIN, seguendo il percorso Servizi online > Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo PIN > Fascicolo Previdenziale del Cittadino (dal menu a sinistra) > Posizione Assicurativa > Estratto Conto.
Per approfondimenti: Legge n. 214/2011.
I lavoratori precoci in pensione anticipata con il requisito contributivo pieno non subiscono il taglio dell'assegno previsto dalla Riforma Pensioni Fornero: ecco l'emendamento Legge Stabilità.
I lavoratori precoci che hanno diritto alla pensione anticipata senza il requisito anagrafico ma con 42 anni e sei mesi di contributi riceveranno un assegno pieno, senza la decurtazione prevista dalla Riforma Fornero. Lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2015 approvato in Commissione alla Camera, che sospende temporaneamente la penalizzazione. L'emendamento Gnecchi – Damiano recita:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Pensione piena
La modifica all'ultima riforma delle Pensioni attualmente in vigore, riguarda quei lavoratori che maturano il diritto per accedere alla pensione anticipata entro fine 2017. Se si ritirano con il contributivo pieno (42 anni e sei mesi per gli uomini, 41 anni e sei mesi per le donne) nel 2015, prenderanno una pensione senza penalizzazioni economiche, anche senza 62 anni di età. Dal 2016, per effetto dell'applicazione della speranza di vita, i requisiti contributivi passeranno a 42 anni e 10 mesi e a 41 anni e 10 mesi, rispettivamente.
Prepensionamento
In base all'attuale normativa, la scelta del prepensionamento comporta un taglio dell'assegno previdenziale pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età minima (62 anni), che sale al 2% per ogni anno prima dei 60 anni. Si può scampare alla decurtazione soltanto se i 42 anni e 6 mesi di contributi derivano da prestazione effettiva di lavoro, escludendo quindi permessi o sospensioni (articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).
L'emendamento
Grazie all'emendamento alla Legge di Stabilità approvato, invece, per raggiungere l'anzianità contributiva, il lavoratore precoce può far valere qualsiasi tipologia di contributi accreditati sul proprio conto assicurativo (anche da riscatto e figurativi): se si ritira a 59 anni non riceverà un assegno tagliato del 4%, ma la pensione piena (sempre se rispetta il requisito dell'anzianità contributiva). Tale agevolazione interesserà soltanto i trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Altre misure sulle pensioni
Ricordiamo che la Legge di Stabilità prevede anche un'altra modifica alla riforma previdenziale di fine 2011 che riguarda le cosiddette pensioni d'oro, reintroducendo il principio in base al quale chi usufruisce della possibilità di restare nel mondo del lavoro più a lungo rispetto al compimento dei 70 o 75 anni – e di conseguenza (come prevede la legge) ha la quota di pensione maturata dopo il 2012 calcolata interamente con il contributivo - non può comunque percepire un assegno più alto di quello che gli spetterebbe con il calcolo retributivo, quindi in pratica non può avere una pensione che superi l'80% dell'ultimo stipendio.
Uil Scuola: Il Governo faccia la cosa necessaria: immissioni in ruolo subito sui tutti i posti disponibili
Di Menna: La questione precariato rimane esplosiva; il governo recuperi il valore del confronto con il sindacato.
Da molti anni la Uil Scuola ha denunciato l'anomalia di contratti a termine reiterati in presenza di posti, sia di insegnamento che di personale Ata, disponibili, e ha promosso contenziosi giurisdizionali, in molte province con esiti positivi.
Il Governo ora faccia l'unica cosa necessaria: immissione in ruolo su tutti i posti disponibili compresi coloro che li occupano, pur non essendo nelle graduatorie permanenti.
La sentenza conferma la miopia di una gestione del personale chiusa nelle stanze dei ministeri, tutta attenta al risparmio, anziché al rispetto dei diritti dei lavoratori e alla priorità della continuità didattica e dei servizi.
La questione precariato rimane esplosiva; il governo recuperi il valore del confronto con il sindacato.
Come Uil Scuola stiamo predisponendo con l'ufficio legale una iniziativa per la tutela di coloro che si trovano nelle condizioni richiamate dalla sentenza.
Documentazione in allegato.
Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988, n. 395.
Determinazione contingente anno solare 2015.
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