Il Ministero del lavoro con la Nota n. 41/454 del 23 gennaio 2017 fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi di assunzione di persone disabili da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione. La Nota interpretativa interviene a chiarimento delle modifiche apportate alla legge n. 68/1999 dal decreto legislativo n.151/2015.
In particolare si ricorda che, dal 1° gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione operata dal D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act) dell'art. 3 comma 2 della legge n. 68/1999, per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, scatta l'obbligo di assumere un lavoratore con disabilità, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione. In pratica al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.
Tale obbligo è previsto (comma 2 dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 151/2015), sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.
Presentazione del prospetto informativo
Il Ministero precisa che i suindicati datori di lavoro, appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo, mentre tale obbligo resta fermo per coloro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016.
Obbligo di assunzione
In merito all'obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, la nota del Ministero evidenzia che, stante l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 3 della legge n. 68/1999, ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016 (come precedentemente previsto), ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.