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Si segnala una interessante ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24936/2019) che riconosce il diritto per i disabili, non provvisti di patente e auto propria (accompagnati da parenti o altre persone), di usufruire del permesso gratuito di sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu, ove non siano disponibili gli spazi loro riservati.

La vicenda riguarda il regolamento del Comune di Torino che prevedeva la possibilità per i disabili con patente e auto di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, escludendo da tale agevolazione quelli privi di patente/auto (affetti da una patologia più grave) a meno che non dimostrassero la necessità di doversi recare nel centro cittadino, almeno dieci volte al mese, per motivi di lavoro, di assistenza e cure. Ciò per prevenire abusi nell'utilizzo improprio del permesso da parte degli accompagnatori, rischio che invece può essere contrastato predisponendo un adeguato sistema di controlli e sanzioni.

Si tratta di un trattamento discriminatorio e sfavorevole per il solo fatto di porre un soggetto in una posizione diversa e deteriore rispetto a un altro, non considerando che anche il disabile, al pari delle altre persone, ha comunque la necessità di condurre una vita di relazione nella sua completezza.

La Corte d'Appello di Torino, che aveva dato ragione al Comune, dovrà ora rimuovere la condotta discriminatoria accertata.

Questa ordinanza sancisce un principio di civiltà giuridica, che può essere estremamente utile circa eventuali Regolamenti di altre città che potrebbero avere una normativa simile a quella di Torino, al fine di sollecitare le organizzazioni locali a fare pressione nel senso sopraindicato.

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Anche l'Ufficio H della UIL di Alessandria, sportello informativo e di consulenza per le persone con disabilità e le loro famiglie, parteciperà il prossimo venerdì 8 febbraio alla manifestazione a Torino per chiedere l'aumento delle pensioni di invalidità.

La manifestazione che si svolgerà a Torino, alle 16 davanti alla Prefettura, rientra all'interno di una mobilitazione nazionale che coinvolge diverse città come Roma, Palermo e Pavia. A scendere in piazza saranno i disabili e i loro familiari indignati con il Governo per l'esclusione dalla Finanziaria di misure a sostegno del loro sostentamento. La manovra finanziaria, infatti, si concentra sul reddito di cittadinanza e Quota 100, ma ha escluso più di 820 mila persone con disabilità.

Anche ad Alessandria nella sede UIL di Via Fiume 10 è ormai da tempo presente uno sportello informativo e di consulenza per le persone con disabilità e le loro famiglie, aperto ogni martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 per offrire assistenza legale, tutela e agevolazioni sul posto di lavoro, informazioni sull'indennità di accompagnamento, assistenza sanitaria, pensioni di invalidità civile e molto altro ancora.

La decisione di manifestare deriva dal senso di ingiustizia e discriminazione avvertito dalle persone disabili preoccupate per la mancanza di un aumento della pensione di invalidità. La manovra del Governo, infatti, sembra aver escluso un incremento del sostegno che ricordiamo essere determinante per moltissime famiglie nel Paese. Angelo Catanzaro, responsabile dell'Ufficio H (Disabilità) della UILP Piemonte, aveva lanciato via Facebook un appello e creato un hastag: #nonsiamocittadinidiserieb.

Sergio Montagna, referente Ufficio H UIL Alessandria: "Ci avevano promesso in campagna elettorale che avrebbero aumentato le pensioni d'invalidità portandole a 780€ importo pari al reddito di cittadinanza, ma così non è stato. Oggi in Italia ci sono 1 milione e 72 mila persone che percepiscono 285 € al mese. Noi persone con disabilità non siamo cittadini di serie B e meritiamo ascolto, attenzione e risposte concrete."

L'invito a partecipare arriva quindi dalle associazioni che operano in questo campo tanto a Torino quando ad Alessandria dove verrà organizzato un presidio.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12/12/2017 è stato pubblicato il DPR recante "Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", alla cui redazione preparatoria ha provveduto l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND).

Questo Secondo Programma non può che ispirarsi agli stessi principi che hanno dato spessore e contenuto al Primo Programma:

a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;

b) la non discriminazione;

c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;

e) la parità di opportunità;

f) l'accessibilità;

g) la parità tra uomini e donne;

h) il rispetto dello sviluppo

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Forniamo ulteriori informazioni riguardo i benefici lavorativi concessi ai lavoratori che prestano assistenza ai parenti con accertata grave disabilità.

Ci occupiamo del congedo retribuito biennale previsto dall'art. 42, comma 5 e ss. del T.U. 151/01 (Tutela della maternità e paternità) per l'assistenza ai figli o ai parenti con handicap grave, della durata massima di due anni per ogni persona disabile e durante l'arco della vita lavorativa di colui che lo richiede, frazionabile in mesi, settimane o giorni.

Hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:

il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità, nonché la parte dell'unione civile (equiparata al coniuge) convivente che presti assistenza all'altra parte dell'unione, disabile grave;

il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (Corte Costituzionale sent. n. 203/2013).

Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).

Il congedo straordinario e i permessi (art. 33 legge 104/92) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, ad esclusione dei genitori.

Il congedo raddoppia quando i figli disabili sono due. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11031/2017, prevede che in presenza di due figli disabili gravi, il genitore lavoratore potrà fruire del congedo straordinario nel limite di due anni per ciascun figlio e nell'arco della propria vita lavorativa. Il periodo di congedo per il genitore in tali casi raddoppia.

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, (sono prese in considerazione solo le voci retributive che non sono legate alla presenza), nonché all'accredito della contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo annuo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat che, per il 2017, è pari a € 47.445,82.

Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso.

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Cassazione. Possibile il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile

In caso di soppressione del posto di lavoro per giustificate ragioni organizzative è legittimo il trasferimento del lavoratore, anche se fruisce dei permessi lavorativi di cui alla legge n. 104/92 per assistere un familiare disabile.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 12729/2017, rigettando il ricorso di una lavoratrice (capo tecnico radiologo) che era stata trasferita dal poliambulatorio presso il quale lavorava a un presidio, posto a circa 5 chilometri di distanza, confermando l'esito dei precedenti due gradi di giudizio.

La Corte di Appello affermava, infatti, che il trasferimento era conforme alla disciplina del CCNL del comparto sanità e che le ragioni organizzative avevano ampiamente dimostrato la chiusura del servizio di radiologia presso il quale lavorava.

In particolare, nel ricorso in Cassazione la lavoratrice lamentava che la sentenza impugnata, in maniera implicita, avesse ritenuto insussistente che la stessa prestasse assistenza alla madre disabile e fosse come tale, in mancanza di suo consenso, inamovibile in considerazione della cura e dell'assistenza da prestare al familiare con lei convivente.

La Cassazione non è però dello stesso parere e ritiene il motivo non fondato.

Si ricorda, infatti, nella sentenza che la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Come verificatosi nel caso di specie.

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Il Ministero del lavoro con la Nota n. 41/454 del 23 gennaio 2017 fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi di assunzione di persone disabili da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione. La Nota interpretativa interviene a chiarimento delle modifiche apportate alla legge n. 68/1999 dal decreto legislativo n.151/2015.

In particolare si ricorda che, dal 1° gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione operata dal D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act) dell'art. 3 comma 2 della legge n. 68/1999, per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, scatta l'obbligo di assumere un lavoratore con disabilità, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione. In pratica al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.

Tale obbligo è previsto (comma 2 dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 151/2015), sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Presentazione del prospetto informativo
Il Ministero precisa che i suindicati datori di lavoro, appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo, mentre tale obbligo resta fermo per coloro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016.

Obbligo di assunzione
In merito all'obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, la nota del Ministero evidenzia che, stante l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 3 della legge n. 68/1999, ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016 (come precedentemente previsto), ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.

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Per le assunzioni delle persone disabili effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 è previsto a favore dei datori di lavoro un nuovo incentivo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa della persona assunta. Tale beneficio è stato introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 del Jobs Act a modifica dell'art. 13 della L. n. 68/1999, e può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate.

L'Inps, con la circolare n. 99 del 13 giugno 2016, fornisce indicazioni operative riguardo gli adempimenti dei datori di lavoro, precisando che la domanda per l'autorizzazione al beneficio deve essere trasmessa all'Inps, attraverso apposite procedure telematiche.

L'incentivo può essere fruito per l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

L'Istituto precisa che l'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016, nonché per determinati rapporti di lavoro subordinato appositamente indicati nella circolare.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, il beneficio può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.

Ulteriori precisazioni riguardano la misura dell'incentivo che varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

per i disabili assunti a tempo indeterminato, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento e per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l'incentivo è pari al 70 per cento;per i disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento l'incentivo è pari al 35 per cento.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, come riportato nella circolare Inps.

Sono interessati a questo incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, nonché gli enti pubblici economici, tenuto conto che agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

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I permessi della legge 104/1992 per l'assistenza a familiari disabili gravi non incidono sulla tredicesima.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014, rigettando il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave.
Ad avviso della Corte territoriale la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.
La Cassazione ritiene corretta tale interpretazione della normativa e conclude, in sintesi, che: ragioni di coerenza con la funzione dei permessi, predisposta dalla normativa interna ed internazionale, impongono l'interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare un aggravio della situazione economica dei familiari del portatore di handicap, disincentivando l'utilizzazione del permesso stesso.
Ricorda inoltre che la Convenzione ONU prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno godimento dei diritti delle persone con disabilità.

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